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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2024, n. 10418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10418 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9566/2019
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 9566/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, P.I. , con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1
via Manfredi Azzarita n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sonnino, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via dei Tre Orologi n. 14/A, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, codice fiscale nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Cavallaro, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via del Tritone n. 102, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Azione di responsabilità società di persone
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da atto di citazione, integrato dalla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., nella quale così conclude:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare la violazione da parte della sig.ra degli obblighi di Controparte_1 amministratore della nel arzo 2004 al 6 Parte_2 febbraio 2014; - per l'effetto, condannare la sig.ra all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1 subiti pari o ad Euro 412.917,00 per e della “cassa”; ad Euro 50.000,00, oltre accessori di legge, per le somme dovute dalla Società esponente per la verifica contabile;
alla differenza, in via equitativa, tra il patrimonio netto della Società al momento della prima perdita subita - ma non comunicata ai soci - e il patrimonio netto della Società al momento della sostituzione di controparte dall'incarico di amministratore, tenuto conto anche degli omessi “ammortamenti” sulla “immobilizzazioni materiali”; il tutto maggiorato degli interessi legali dal 6 febbraio 2014 al saldo, da quantificare al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma c.c.) a partire dalla proposizione della domanda giudiziale;
- respingere la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali.
PARTE CONVENUTA: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, nella quale:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: 1) nel merito: Cont a) in via principale, respingere integralmente le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di causa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 50.000 a titolo di “somme pagate dalla Società esponente per la verifica contabile” per tutte le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 4.5; c) in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di causa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 412.917 a titolo di “omessa restituzione della cassa” per tutte le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 5; d) in via ancora gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di causa, accertare e dichiarare che la sig.ra non è tenuta a corrispondere alcuna somma a titolo Controparte_1 di “illegittima prosec à sociale” e/o “mancata contabilizzazione di ammortamenti delle immobilizzazioni” per tutte le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 6; c) in via riconvenzionale, anche nell'ambito del riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: Cont
1) accertare e dichiarare la responsabilità di in ragione dell'insufficiente valutazione di profili fattuali e documentali di immediato rili er escludere la responsabilità dell'odierna Cont esponente, quali i docc.
4-8 allegati all'atto di citazione, e per l'effetto condannare al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e morali in relazione alla lesione del to all'immagine e alla reputazione dell'odierna esponente, subiti dalla sig.ra Controparte_1 da determinarsi in misura pari alla domanda risarcitoria svolta da contro a € 500.000, ovvero in quella maggiore o minore stabilita in corso di causa, se occorre anche in via equitativa;
Cont
2) accertare e dichiarare la responsabilità di per aver preteso senza alcuna fondamento giuridico e probatorio a titolo di risarciment no il valore di € 50.000,00, oltre accessori di legge, per “il compenso del consulente incaricato della verifica contabile” e di € 412.917 per la “mancata consegna della cassa” e, per l'effetto, condannare ex art. 96, primo comma, Cont c.p.c., al risarcimento dei conseguenti danni subiti dall'odierna esponente da determinare in cor causa, se del caso anche in via equitativa;
Cont 4) accertare e dichiarare la responsabilità di per aver instaurato la presente azione giudiziaria nei confronti dell'odierna esponente ia palesemente strumentale, fuorviante e ritorsiva alla luce di quanto dedotto in narrativa all'interno del par. 7 e, per l'effetto, Cont condannare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. al risarcimento dei conseguenti danni subiti dall'odierna esponente da determinare in c di causa, se del caso anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.2.2019 la semplice, in persona del Parte_1
legale rappresentate pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato all'attrice per gli atti di CP_1
mala gestio compiuti nell'esercizio della carica di amministratore dell'ente, pari ad €
412.917,00 per la mancata restituzione della cassa ed € 50.000,00 quale importo pagato dall'attrice per la verifica contabile, oltre all'importo pari alla differenza tra il patrimonio netto della società al momento della perdita subita e quello risultante al momento della sostituzione della convenuta dall'incarico di amministratore della società, con vittoria delle spese di lite.
L'attrice esponeva in fatto:
- che la società attrice era stata costituita il 1°.
1.2002 da Parte_3 Parte_4
e ;
[...] Controparte_1 Parte_5 Persona_1 Parte_6
- che il 19.4.2004 aveva assunto la carica di amministratore unico della Controparte_1
società in sostituzione di ed il 6.2.2014 era cessato il suo incarico;
Parte_7
- che la convenuta non aveva provveduto alla predisposizione dei rendiconti annuali dal 2003 al 2013 e non aveva effettuato il passaggio di consegne al nuovo amministratore, sicché la società era stata costretta a conferire ad un professionista l'incarico di procedere alla verifica contabile, con esborso di € 50.000,00, oltre agli accessori;
- che, all'esito della verifica contabile, era emerso un ammanco di € 412.917,00, pari al saldo attivo risultante dalla contabilità della società tenuta dalla convenuta alla data del 6.2.2014, come riscontrato dal mastrino contabile al 1°.
1.2007 e dai relativi estratti conto bancari, importo non consegnato dalla convenuta al momento della sua cessazione dalla carica di amministratore unico dell'attrice;
- che non erano emersi errori di accreditamento sul conto corrente della Parte_2
, né erano stati riscontrati pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati, pertanto
[...]
o la suddetta somma era stata illecitamente sottratta da quest'ultima, oppure la convenuta aveva causato un ammanco di cassa di pari importo;
- che dalla verifica contabile era emersa anche l'omessa contabilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dal 2007 al 2013, per complessivi € 526.427,00, in violazione dell'art. 2426, co. I, n. 2 c.c., con conseguente danno per la società, che non aveva evidenziato fiscalmente le perdite conseguenti agli ammortamenti e, conseguentemente, aveva perduto il diritto di avvantaggiarsi di tali perdite in caso di utili futuri;
- che la condotta dell' amministratore aveva incrementato il passivo della società, con una perdita al termine dell'esercizio 2014 di complessivi € 1.985.178,90, evidenziando che la mancata rilevazione delle perdite dal 2004 al 2013 aveva determinato l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale in stato di scioglimento e l'annuale incremento delle sue poste debitorie verso terzi, con progressivo pregiudizio per l'attivo patrimoniale di natura immobiliare della società, sicché la convenuta doveva rispondere della danno subito dalla società e corrispondente alla differenza tra il patrimonio netto sociale al momento della prima perdita, risalente al 2004, ed il patrimonio netto della società al momento della sua sostituzione dalla carica di amministratore unico della società.
Concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.
2. Con comparsa depositata l'11.6.2019 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, invocando, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione subiti dalla convenuta a causa degli addebiti di responsabilità che le erano stati ascritti dall'attrice, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
La deduceva in fatto: CP_1
- che era figlia di e di quest'ultimo amministratore CP_3 Persona_2
unico e socio pro quota del 25% dell'attrice, trustee del socio socio pro quota al 25% Per_3
nonché titolare di un diritto di pegno sulle restanti quote di partecipazione della società;
- che, dopo il matrimonio nel 1975, grazie al supporto economico Persona_2
della moglie e dei di lui genitori, aveva costituito varie società, a partire dalla R&B s.r.l. che Cont[... aveva quale oggetto sociale l'attività di ristrutturazione e costruzioni per conto di terzi, la
(costituita con il fratello ed aveva, poi Controparte_5 Parte_7
diversificato la propria attività imprenditoriale investendo nell'immobiliare – attraverso la Toro
UM e la Prosider Controparte_6 Controparte_7 Controparte_6 [...]
– e nell'attività agricola con l' e l'Azienda Agricola Monte Controparte_8 Parte_1
Virginio s.r.l. e che in tutte le attività del gruppo i ìsoci legati da vincolo di parentela con lo stesso CP_1
- che alla fine del 2012 aveva scoperto che il aveva intrapreso una CP_3 CP_1
relazione extraconiugale con segretaria della FE.R. Carpenteria Metallica s.r.l. Persona_4
e madre di un figlio naturale del che, da quel momento, aveva intrapreso una serie CP_1
di iniziative giudiziarie volte ad escludere la figlia e la moglie da tutte le sue attività.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva:
- che non era configurabile la responsabilità della ex artt. 2260 e 2261 c.c. per i fatti CP_1
che le erano stati contestati, poiché era sempre stato Persona_2
l'amministratore di fatto della ed aveva sempre curato la Parte_8 gestione di quest'ultima, di cui, al contrario, la convenuta non si era mai occupata;
- che, in particolare, il aveva sempre gestito i rapporti tra la società Persona_2
e gli istituti di credito, compiendo prelevamenti in contanti, emettendo assegni e stipulando contratti di conto corrente in nome e per conto della società;
- che, in particolare, aveva effettuato i seguenti prelevamenti in Persona_2
contanti sul conto corrente sociale acceso presso la Banca di credito cooperativo di Capranica: il 15.01.2009 un prelievo di € 10.000;
l'8.02.2011 un prelievo di € 30.000; il 03.03.2011 un prelievo di € 10.000; il 25.03.2011 un prelievo di € 40.000; il 14.04.2011 un prelievo di € 18.000; il 21.04.2011 un prelievo di € 35.000; il 15.09.2011 un prelievo di € 10.000, per complessivi € 153.000 di prelievi in contanti;
- che aveva anche emesso i seguenti assegni in nome e per conto Persona_2
della Società nell'esercizio della sua attività gestoria: il 24.07.2008 un assegno di € 15.000 in favore di AgroRoma s.r.l.; il 15.01.2009 un assegno di € 12.000 in favore di AgroRoma s.r.l.; il 22.09.2009 un assegno di € 16.500 in favore di AgroRoma s.r.l.; il 27.04.2011 un assegno di € 2.500 in favore dell'azienda agricola f.lli Massari s.s.; il 24.11.2011 un assegno di € 5.500 in favore di Ortagri s.r.l.; il 19 dicembre 2012 tre assegni in favore di per l'importo complessivo di € Persona_5
4.500,
- che i contratti di conto corrente speciale n. 06315254 e n. 0106319264 accesi presso la Banca di credito cooperativo di Ronciglione non erano stati stipulati dalla convenuta;
- che aveva svolto le funzioni di direttore dei lavori in numerosi Persona_2
appalti eseguiti dalla semplice, intrattenendo relazioni con fornitori e Parte_8
dipendenti, nonché rapporti personali con i rappresentanti del Comune di Canale di Monterano;
- che l'attrice era una società semplice costituita il 1°.
1.2002 da Parte_3
e Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Persona_1 [...]
avente per oggetto sociale "l'esercizio dell'attività agricola associata a quella Parte_6 zootecnica, seminativa e all'allevamento del bestiame” e rispecchiava, in sostanza, la composizione sociale “classica” delle società del “gruppo : in particolare, i soci CP_1
erano i componenti della famiglia e operavano sotto la guida di CP_1 Persona_2
dominus del “gruppo ;
[...] CP_1 - che non aveva svolto alcun incarico direttivo nella società, tanto che, in Controparte_1
occasione della richiesta inviata al Commissario ad acta del Comune di Monterano dell'autorizzazione “al transito a favore del responsabile dell'azienda e di n. 13 collaboratori” per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori inerenti la messa in sicurezza della strada, non era stata chiesta l'autorizzazione al transito della convenuta;
- che l'odierna convenuta aveva più volte chiesto al commercialista della Società di poter visionare la documentazione sociale ma non aveva mai ottenuto una risposta positiva;
- che il documento portante l'“onorario revisione contabile” a firma del dott. Controparte_9
che, secondo la prospettazione attrice, si sarebbe occupato della ricostruzione contabile della società per il corrispettivo di € 50.000 era privo di valore probatorio, trattandosi di una proposta di offerta professionale rispetto alla quale non era provata l'accettazione della società;
- che non le era opponibile, giusta il disposto dell'art. 2710 c.c., il c.d. “rendiconto di gestione” che, secondo parte attrice, sarebbe stato predisposto dall'amministratore unico di Parte_2
a seguito della verifica contabile svolta dal dott. , trattandosi di un documento privo di CP_9
data certa e di autenticità;
- che la revoca dalla carica di amministratore unico della società di era stata Controparte_1 decisa senza previa consultazione dei soci dell' e la nomina ad amministratore Parte_8 di era avvenuta in violazione dell'art. 2257 c.c.; Persona_2
- che il rendiconto di gestione del 2014 era generico e contradditorio e, in assenza della documentazione contabile, la correttezza dei saldi del conto economico non era verificabile;
- che la contraddittorietà del c.d. “rendiconto di gestione” predisposto da Persona_2
emergeva dalle seguenti circostanze:
• da un lato, con la delibera di modifica dei patti sociali del 6.2.2014, era stato espresso
“il ringraziamento al socio amministratore per l'opera fino ad oggi Controparte_1 svolta in favore della società” ma, dall'altro, il aveva motivato la sostituzione CP_1 del precedente amministratore per “l'omissione sistematica della presentazione ai soci del Rendiconto Annuale di Gestione”;
• nel c.d. “rendiconto di gestione” si affermava che “con ragionevole certezza che i saldi afferenti il conto economico dell'anno 2014 sono corretti” anche se “la sostituzione
[dell'amministratore] è avvenuta senza passaggio delle consegne” e “dai documenti e della corrispondenza depositati in società si ha motivo di ritenere che il precedente amministratore abbia trascurato la tenuta della contabilità”, pertanto, in assenza della documentazione contabile degli anni precedenti, non era comprensibile secondo quali criteri fosse stato svolto il calcolo di attività e passività; • il “dettaglio delle componenti patrimoniali passive” riportava la voce “debiti verso soci” di € 5.889.898,51, importo che suddiviso tra i soci dell'attrice, evidenziava un credito di di € 1.472.497,38, socia pro quota del 25% del capitale Controparte_1
sociale, voce contabile errata, avendo il Tribunale Ordinario di Roma, sentenza n.
8738/2018, accertato che era debitrice di Controparte_1 Persona_2 dell'importo di € 2.034.594,98, di cui € 962.850 a titolo di finanziamenti
[...]
erogati in favore dell'attrice;
- che, quanto al presunto ammanco di € 412.917, un numero considerevole di operazioni registrate sul c.d. “mastrino contabile” erano state eseguite non da ma Controparte_1
dall'amministratore di fatto della società risultando dal suddetto Persona_2
“mastrino contabile” prelevamenti del senza causale per complessivi € 153.000; CP_1
- che vi erano seri dubbi di liceità e di veridicità in ordine al mastrino contabile nella parte in cui erano riportate fatture relative a clienti con indicazione di importi incassati in contanti in data 16.2.2010, 25.11.2010 e 30.12.2010, per complessivi € 66.111,45;
- che numerose voci del c.d. “mastrino contabile” non trovavano conferma negli estratti conto bancari, in particolare:
➢ il 2.08.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 4.047 per “PAGAMENTO FATTURA” mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 379 del 2 agosto 2007);
➢ il 17.08.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 4.000 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 416 del 17 agosto 2007);
➢ il 12.09.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 6.000 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 693 del 12 settembre 2007);
➢ il 24.09.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 4.000 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 695 del 24 settembre 2007);
➢ il 18.12.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 3.4777 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA”;
- che il c.c. speciale n. 0106319264 acceso dalla società presso la Banca di credito cooperativo di Ronciglione, non stipulato da appariva essere stato utilizzato dall'attrice Controparte_1
per la realizzazione di nove centri zootecnici presso la Località Fontiloro – Vejano (VT), lavori svolti da una società del “gruppo , la FE.R. Carpenteria Metallica s.r.l., e la cui CP_1
direzione dei lavori era stata curata direttamente dal sig. che il Persona_2
2.5.2011 aveva certificato la regolare esecuzione dei lavori e aveva indicato “l'ammontare dei lavori realizzati in € 1.449.471,90;
- il c.c. speciale n. 0106319264 presentava tre ordini di bonifico in favore della FER
Carpenteria Metallica s.r.l., per complessivi € 1.867.210,50 e, rispetto al certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'attrice aveva corrisposto alla FER Carpenteria Metallica s.r.l. un surplus di € 417.738, con corrispondente danno per la società causato non da Controparte_1
ma dal soggetto che aveva operato con la FE.R. Carpenteria Metallica s.r.l.;
- che l'addebito rivoltole dalla controparte di aver proseguito l'attività sociale nonostante la situazione deficitaria della società era infondato, essendo ben noto a tutti i soci l'andamento economico dell' . Parte_2
La convenuta concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, spiegava domanda riconvenzionale di danno, nei termini indicati in epigrafe.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ricorso proposto l'8/2/2021 in corso di causa, la società semplice , in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva, ai Parte_1
sensi degli artt. 669-bis ss e 671 c.p.c., autorizzarsi il sequestro conservativo ex 671 c.p.c. dei beni e dei crediti di fino alla concorrenza di € 750.000,00, istanza cui si Controparte_1
opponeva la convenuta, rappresentando peraltro che il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n. 8779/2018, N. R.G. 1753/2016, aveva accolto parzialmente l'impugnazione proposta da avverso la delibera di esclusione dalla società , con Controparte_1 Parte_1
conseguente diritto della ad essere reintegrata nella sua quota sociale ed alla sua CP_1
successiva liquidazione. La resistente rappresentava, inoltre, che la somma di sua spettanza a seguito della soddisfazione dei creditori procedenti nelle due procedure N. R.G.E. 8784/2015
e N.R.G.E. 619/2015 era stata pari ad € 1.200.000 e non ad € 900.000, come dedotto dalla ricorrente. Il giudice, con ordinanza del 15.4.2021, autorizzava la ricorrente a procedere al sequestro conservativo nei confronti di fino a concorrenza di € 500.000,00. Controparte_1
In seguito, il giudice dava corso alla c.t.u. contabile, quindi, sulle conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Con la comparsa conclusionale deduceva che la Corte di Appello di Roma Controparte_1
aveva confermato la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 8779/2018 di annullamento della delibera assembleare di esclusione di dalla società attrice, evidenziando Controparte_1 anche “l'assoluta inerzia della società e degli altri soci nel corso della decennale gestione da parte dell'appellata”.
4.- Va, in primo luogo, precisato che la presente decisione viene resa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 bis, I co., n. 5), c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio all'attenzione ha ad oggetto l'azione di responsabilità promossa nei confronti di e qual socie Controparte_10 Controparte_11
accomandatarie della società Boxleone IV di e considerato che il citato Controparte_12
art. 50 bis, I co., c.p.c. dispone, testualmente, che “il tribunale giudica in composizione collegiale”, tra l'altro, “nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi”.
Va dato atto che parte convenuta ha depositato tardivamente la memoria di replica ex art. 190
c.p.c., di cui non si tiene conto ai fini del decidere.
5.- L'azione di responsabilità nei confronti di chi ha ricoperto la carica di amministratore di società di persone, per danni al patrimonio sociale conseguenti a condotte di mala gestio, riposa sul disposto dell'art. 2260 c.c. che, al secondo comma, prevede testualmente che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale”.
E' pacifico che anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (Cass.civ. sez. 1, ord. 13 maggio 2021, n. 12567)
In applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, infatti, parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, la società, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n.
5960/2005). Occorre, dunque, allegazione e prova del danno e del relativo nesso causale, oneri che gravano su chi agisce, mentre incombe sull'amministratore l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi che gravano sullo stesso (cfr. Cass. civ. n. 22911/2010).
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione in oggetto consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà alla società fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Da ultimo va ricordato, relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. Sez. 1, 22 giugno 2017, n. 15470; Cass.
Sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011). Alla luce di tali principi vanno esaminati, nel precipuo interesse della società, i comportamenti contestati dalla società ricorrente nei confronti della ex amministratrice Controparte_1
E' infondata l'eccezione con cui ha dedotto di non essere responsabile delle Controparte_1
condotte ascrittele dalla per non avere svolto alcuna effettiva Parte_2
attività gestoria, affermando che nel periodo controverso, compreso tra il 19.4.2004 ed il
6.2.2014, unico dominus della società era sato suo padre che Persona_2
aveva svolto le funzioni di amministratore di fatto della società attrice e che all'attualità ne è il legale rappresentante.
La figura dell'amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto - non formalmente investito della carica - si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) assenza di una efficace investitura assembleare;
2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente;
3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori “di diritto”.
E', dunque, amministratore di fatto chi, senza valido titolo -p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri- gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.
Nondimeno, la presenza di un eventuale amministratore di fatto non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto. Come è noto, infatti, l'amministratore di una società ha l'obbligo di gestire in via esclusiva l'attività di impresa e di non consentire ad altri di ingerirsi nella gestione medesima, sicché, anche nei casi in cui sia ravvisabile la responsabilità di un eventuale amministratore di fatto, ciò non esclude, comunque, la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto, quantomeno per aver consentito che altri gestissero la società causando un danno alla stessa.
Ciò posto, è necessario premettere che l'art. 2260, co. 2 c.c., che disciplina la responsabilità contrattuale degli amministratori di società di persone nei confronti della società, dopo avere al primo comma precisato che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, al secondo comma dispone che: “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”.
Venendo al caso di specie, è utile osservare che l'attrice è una società semplice e le società semplici, non potendo avere per oggetto l'esercizio di attività commerciali e non potendo, quindi, essere qualificate come imprese commerciali, non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Tali società, pertanto possono svolgere attività non commerciali quali, ad esempio, attività agricole e di pura gestione immobiliare.
Tuttavia, qualora la società semplice conseguisse redditi derivanti dall'attività agricola eccedenti i limiti del reddito fondiario, di cui all'art. 32, del D.P.R. 917/86, conseguirebbe redditi d'impresa e sarebbe obbligata alla tenuta delle scritture contabili previste dal D.P.R. n.
600/1973. In particolare, le società di ridotte dimensioni sono soggette agli obblighi di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/1973, quindi alla tenuta dei soli registri I.V.A..
La conformemente alla natura giuridica attribuitagli dai soci all'atto della Parte_1 costituzione ed all'iscrizione operata presso il competente Registro delle Imprese, è una società semplice e artt. 2251 e ss. c.c. ed esercita attività agricola, come previsto nell'atto costitutivo, previsione confermata dalla scelta del codice attività ATECO ai fini dell'I.V.A. e come risulta dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Roma, con la qualifica di
“Impresa Agricola”. Inoltre, la stessa, come desumibile dall'allegazione del quadro RG per ogni singola annualità dal 2004 al 2013, ha conseguito redditi d'impresa, in quanto, avendo superato, presuntivamente, i limiti previsti dall'art. 32 del D.P.R. 633/1972, ha optato per il regime di contabilità semplificata.
Tanto premesso, il c.t.u. ha accertato che, in ordine all'omessa predisposizione dei rendiconti annuali di gestione per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, vi era un obbligo di rendicontazione al quale l'amministratore non ha assolto, poiché nessun documento in atti è idoneo a tale scopo. La violazione di tale obbligo, sia pure formale, è da considerare un inadempimento dell'amministratore, ma non è causa diretta di danno per la società, anche se rende ovviamente più complesso la ricostruzione dell'attività sociale.
Sulla omessa applicazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dal 2007 al
2013 e conseguente incremento dell'onere fiscale, il CTU ha riscontrato che non sono state computate quote di ammortamento sui beni materiali per le annualità dal 2007 al 2013.
La mancata computazione degli ammortamenti ha evidentemente determinato la rappresentazione di una minore perdita.
Tuttavia il CTU ha specificato che, tenuto conto della scelta di adottare il regime di “contabilità semplificata” (opzione desumibile dal comportamento concludente derivante dalla compilazione del quadro RG relativo alle dichiarazione dei redditi delle singole annualità), la maggior perdita non contabilizzata in ogni esercizio non avrebbe determinato alcun beneficio fiscale in capo alla Società in quanto la perdita non sarebbe stata riportabile e, quindi, utilizzabile in compensazione con gli utili eventualmente prodotti negli anni successivi. Si precisa, infine, che per le annualità dal 2004 al 2013 la Società ha sempre dichiarato perdite fiscali e non vi sono in atti documenti attestanti la dichiarazione, da parte della Società, di utili fiscali per le annualità successive al 2013.
In relazione all'importo di € 50.000,00, oltre agli oneri di legge, richiesto dall'attrice per il compenso professionale dovuto dalla società al dott. per le verifiche contabili, come CP_9
rilevato anche dal c.t.u., manca la prova dell'accettazione da parte della società della proposta di incarico per l'ammontare ivi indicato, la fatturazione del compenso da parte del professionista e l'effettiva erogazione dell'importo da parte della società.
Relativamente all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale in “stato di scioglimento”, il c.t.u. ha rilevato che non si è prodotta alcuna causa di scioglimento nel periodo in cui è stata amministratore la convenuta. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di segnalazione, da parte della convenuta, in qualità di amministratore unico della società, delle maggiori perdite non ha cagionato danni alla società.
Il c.t.u. ha rilevato la mancanza di una causa di scioglimento della società nel periodo in cui ha rivestito l'incarico di amministratore unico, non essendo decorso Controparte_1 all'epoca il termine previsto di durata della società, non essendo stato conseguito l'oggetto sociale e non essendo emersa la prova dell'impossibilità di conseguirlo.
Il c.t.u. non ha potuto procedere con una ricostruzione della effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società dal 2004 al 2013 a causa dell'insufficienza dei dati e delle informazioni reperibili dalla documentazione amministrativa, contabile e fiscale allegata in atti, necessaria a ricostruire gli accadimenti economico-patrimoniali nonché finanziari.
Sulla omessa consegna della cassa al momento della cessazione dalla carica, il c.t.u. ha rilevato che non vi è documentazione in atti attestante l'effettivo passaggio di consegne tra la convenuta e il nuovo amministratore.
Circa la relativa pretesa risarcitoria della parte attrice, il c.t.u. ha riscontrato l'impossibilità di determinare l'ammontare dei valori in cassa alla data di cessazione dell'incarico da parte dell'amministratore, rilevando l'incongruenza del valore negativo iniziale nel 2007 ed ha inoltre rilevato che le uniche movimentazioni del mastrino “Cassa” oggettivamente riscontrabili sono quelle relative alle entrate (sezione “Dare”) derivanti dai prelevamenti di contanti effettuati sul conto corrente n. 430-003-017140/68 (ex n. 1017140-3/03) acceso presso la , e così annotati sugli estratti Controparte_13 conto depositati in atti. L'entità di tali prelevamenti ammonta ad € 168.789,00, per i quali non
è possibile stabilire con certezza eventuali utilizzi.
Se, dunque, non è possibile una verifica contabile puntuale di quali e quanti valori fossero esistenti in cassa al momento della cessazione della carica, nondimeno va dato atto che non è contestato in sé il “mastrino contabile” depositato da parte attrice e della cui tenuta la convenuta risponde, dovendo giustificare la destinazione dell'importo indicato in cassa di € 412.917,00, non consegnato al nuovo amministratore. Rispetto a tale importo la non ha allegato CP_1
e comprovato che sia stato impiegato nell'interesse della società. Al contrario, la convenuta ha affermato che era il padre ad aver effettuato molti prelievi anche nel proprio interesse o il mancato riscontro di alcune operazioni.
Sta di fatto che la convenuta non ha dato prova della destinazione della cassa e, pertanto, è chiamata a rispondere del relativo ammontare nei confronti della società.
In conclusione, risulta accertata la responsabilità di quale amministratore Controparte_1
unico della e, per l'effetto, la convenuta va condannata al Parte_2 risarcimento del danno in favore dell'attrice, che in base alle prove offerte è liquidato in €
412.917,00,
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore per gli atti di mala gestio accertati, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare,
Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sulla somma di cui s'è detto deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, dalla data del
. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima. Dalla data della pubblicazione della sentenza decorrono i soli interessi come per legge, ex art. 1282 c.c., dalla presente sentenza al saldo.
Dall'esito dell'azione di responsabilità consegue il rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta e della domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano ai sensi del
D.M. 147/2022 tenendo conto anche delle fasi cautelari in corso di causa, sulla base del valore accertato, tra minimo e medio.
Pone le spese di CTU, liquidate nei rapporti con il consulente con separato decreto, tra le parti in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra la , in persona del legale rappresentate pro Parte_2
tempore, e ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, così Controparte_1
provvede:
1) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della , che liquida in € 412.917,00, oltre alla Parte_2
rivalutazione monetaria dal 6/2/2014 fino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore della parte Controparte_1 attrice, che liquida in € 1.388,00 per spese vive ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge;
3) PONE le spese di CTU, liquidate nei rapporti con il consulente come da separato decreto, tra le parti in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 9566/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, P.I. , con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1
via Manfredi Azzarita n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sonnino, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via dei Tre Orologi n. 14/A, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, codice fiscale nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Cavallaro, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via del Tritone n. 102, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Azione di responsabilità società di persone
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da atto di citazione, integrato dalla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., nella quale così conclude:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare la violazione da parte della sig.ra degli obblighi di Controparte_1 amministratore della nel arzo 2004 al 6 Parte_2 febbraio 2014; - per l'effetto, condannare la sig.ra all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1 subiti pari o ad Euro 412.917,00 per e della “cassa”; ad Euro 50.000,00, oltre accessori di legge, per le somme dovute dalla Società esponente per la verifica contabile;
alla differenza, in via equitativa, tra il patrimonio netto della Società al momento della prima perdita subita - ma non comunicata ai soci - e il patrimonio netto della Società al momento della sostituzione di controparte dall'incarico di amministratore, tenuto conto anche degli omessi “ammortamenti” sulla “immobilizzazioni materiali”; il tutto maggiorato degli interessi legali dal 6 febbraio 2014 al saldo, da quantificare al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma c.c.) a partire dalla proposizione della domanda giudiziale;
- respingere la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese, anche generali.
PARTE CONVENUTA: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, nella quale:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: 1) nel merito: Cont a) in via principale, respingere integralmente le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di causa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 50.000 a titolo di “somme pagate dalla Società esponente per la verifica contabile” per tutte le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 4.5; c) in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di causa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 412.917 a titolo di “omessa restituzione della cassa” per tutte le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 5; d) in via ancora gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di causa, accertare e dichiarare che la sig.ra non è tenuta a corrispondere alcuna somma a titolo Controparte_1 di “illegittima prosec à sociale” e/o “mancata contabilizzazione di ammortamenti delle immobilizzazioni” per tutte le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 6; c) in via riconvenzionale, anche nell'ambito del riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: Cont
1) accertare e dichiarare la responsabilità di in ragione dell'insufficiente valutazione di profili fattuali e documentali di immediato rili er escludere la responsabilità dell'odierna Cont esponente, quali i docc.
4-8 allegati all'atto di citazione, e per l'effetto condannare al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e morali in relazione alla lesione del to all'immagine e alla reputazione dell'odierna esponente, subiti dalla sig.ra Controparte_1 da determinarsi in misura pari alla domanda risarcitoria svolta da contro a € 500.000, ovvero in quella maggiore o minore stabilita in corso di causa, se occorre anche in via equitativa;
Cont
2) accertare e dichiarare la responsabilità di per aver preteso senza alcuna fondamento giuridico e probatorio a titolo di risarciment no il valore di € 50.000,00, oltre accessori di legge, per “il compenso del consulente incaricato della verifica contabile” e di € 412.917 per la “mancata consegna della cassa” e, per l'effetto, condannare ex art. 96, primo comma, Cont c.p.c., al risarcimento dei conseguenti danni subiti dall'odierna esponente da determinare in cor causa, se del caso anche in via equitativa;
Cont 4) accertare e dichiarare la responsabilità di per aver instaurato la presente azione giudiziaria nei confronti dell'odierna esponente ia palesemente strumentale, fuorviante e ritorsiva alla luce di quanto dedotto in narrativa all'interno del par. 7 e, per l'effetto, Cont condannare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. al risarcimento dei conseguenti danni subiti dall'odierna esponente da determinare in c di causa, se del caso anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.2.2019 la semplice, in persona del Parte_1
legale rappresentate pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato all'attrice per gli atti di CP_1
mala gestio compiuti nell'esercizio della carica di amministratore dell'ente, pari ad €
412.917,00 per la mancata restituzione della cassa ed € 50.000,00 quale importo pagato dall'attrice per la verifica contabile, oltre all'importo pari alla differenza tra il patrimonio netto della società al momento della perdita subita e quello risultante al momento della sostituzione della convenuta dall'incarico di amministratore della società, con vittoria delle spese di lite.
L'attrice esponeva in fatto:
- che la società attrice era stata costituita il 1°.
1.2002 da Parte_3 Parte_4
e ;
[...] Controparte_1 Parte_5 Persona_1 Parte_6
- che il 19.4.2004 aveva assunto la carica di amministratore unico della Controparte_1
società in sostituzione di ed il 6.2.2014 era cessato il suo incarico;
Parte_7
- che la convenuta non aveva provveduto alla predisposizione dei rendiconti annuali dal 2003 al 2013 e non aveva effettuato il passaggio di consegne al nuovo amministratore, sicché la società era stata costretta a conferire ad un professionista l'incarico di procedere alla verifica contabile, con esborso di € 50.000,00, oltre agli accessori;
- che, all'esito della verifica contabile, era emerso un ammanco di € 412.917,00, pari al saldo attivo risultante dalla contabilità della società tenuta dalla convenuta alla data del 6.2.2014, come riscontrato dal mastrino contabile al 1°.
1.2007 e dai relativi estratti conto bancari, importo non consegnato dalla convenuta al momento della sua cessazione dalla carica di amministratore unico dell'attrice;
- che non erano emersi errori di accreditamento sul conto corrente della Parte_2
, né erano stati riscontrati pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati, pertanto
[...]
o la suddetta somma era stata illecitamente sottratta da quest'ultima, oppure la convenuta aveva causato un ammanco di cassa di pari importo;
- che dalla verifica contabile era emersa anche l'omessa contabilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dal 2007 al 2013, per complessivi € 526.427,00, in violazione dell'art. 2426, co. I, n. 2 c.c., con conseguente danno per la società, che non aveva evidenziato fiscalmente le perdite conseguenti agli ammortamenti e, conseguentemente, aveva perduto il diritto di avvantaggiarsi di tali perdite in caso di utili futuri;
- che la condotta dell' amministratore aveva incrementato il passivo della società, con una perdita al termine dell'esercizio 2014 di complessivi € 1.985.178,90, evidenziando che la mancata rilevazione delle perdite dal 2004 al 2013 aveva determinato l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale in stato di scioglimento e l'annuale incremento delle sue poste debitorie verso terzi, con progressivo pregiudizio per l'attivo patrimoniale di natura immobiliare della società, sicché la convenuta doveva rispondere della danno subito dalla società e corrispondente alla differenza tra il patrimonio netto sociale al momento della prima perdita, risalente al 2004, ed il patrimonio netto della società al momento della sua sostituzione dalla carica di amministratore unico della società.
Concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.
2. Con comparsa depositata l'11.6.2019 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, invocando, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione subiti dalla convenuta a causa degli addebiti di responsabilità che le erano stati ascritti dall'attrice, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
La deduceva in fatto: CP_1
- che era figlia di e di quest'ultimo amministratore CP_3 Persona_2
unico e socio pro quota del 25% dell'attrice, trustee del socio socio pro quota al 25% Per_3
nonché titolare di un diritto di pegno sulle restanti quote di partecipazione della società;
- che, dopo il matrimonio nel 1975, grazie al supporto economico Persona_2
della moglie e dei di lui genitori, aveva costituito varie società, a partire dalla R&B s.r.l. che Cont[... aveva quale oggetto sociale l'attività di ristrutturazione e costruzioni per conto di terzi, la
(costituita con il fratello ed aveva, poi Controparte_5 Parte_7
diversificato la propria attività imprenditoriale investendo nell'immobiliare – attraverso la Toro
UM e la Prosider Controparte_6 Controparte_7 Controparte_6 [...]
– e nell'attività agricola con l' e l'Azienda Agricola Monte Controparte_8 Parte_1
Virginio s.r.l. e che in tutte le attività del gruppo i ìsoci legati da vincolo di parentela con lo stesso CP_1
- che alla fine del 2012 aveva scoperto che il aveva intrapreso una CP_3 CP_1
relazione extraconiugale con segretaria della FE.R. Carpenteria Metallica s.r.l. Persona_4
e madre di un figlio naturale del che, da quel momento, aveva intrapreso una serie CP_1
di iniziative giudiziarie volte ad escludere la figlia e la moglie da tutte le sue attività.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva:
- che non era configurabile la responsabilità della ex artt. 2260 e 2261 c.c. per i fatti CP_1
che le erano stati contestati, poiché era sempre stato Persona_2
l'amministratore di fatto della ed aveva sempre curato la Parte_8 gestione di quest'ultima, di cui, al contrario, la convenuta non si era mai occupata;
- che, in particolare, il aveva sempre gestito i rapporti tra la società Persona_2
e gli istituti di credito, compiendo prelevamenti in contanti, emettendo assegni e stipulando contratti di conto corrente in nome e per conto della società;
- che, in particolare, aveva effettuato i seguenti prelevamenti in Persona_2
contanti sul conto corrente sociale acceso presso la Banca di credito cooperativo di Capranica: il 15.01.2009 un prelievo di € 10.000;
l'8.02.2011 un prelievo di € 30.000; il 03.03.2011 un prelievo di € 10.000; il 25.03.2011 un prelievo di € 40.000; il 14.04.2011 un prelievo di € 18.000; il 21.04.2011 un prelievo di € 35.000; il 15.09.2011 un prelievo di € 10.000, per complessivi € 153.000 di prelievi in contanti;
- che aveva anche emesso i seguenti assegni in nome e per conto Persona_2
della Società nell'esercizio della sua attività gestoria: il 24.07.2008 un assegno di € 15.000 in favore di AgroRoma s.r.l.; il 15.01.2009 un assegno di € 12.000 in favore di AgroRoma s.r.l.; il 22.09.2009 un assegno di € 16.500 in favore di AgroRoma s.r.l.; il 27.04.2011 un assegno di € 2.500 in favore dell'azienda agricola f.lli Massari s.s.; il 24.11.2011 un assegno di € 5.500 in favore di Ortagri s.r.l.; il 19 dicembre 2012 tre assegni in favore di per l'importo complessivo di € Persona_5
4.500,
- che i contratti di conto corrente speciale n. 06315254 e n. 0106319264 accesi presso la Banca di credito cooperativo di Ronciglione non erano stati stipulati dalla convenuta;
- che aveva svolto le funzioni di direttore dei lavori in numerosi Persona_2
appalti eseguiti dalla semplice, intrattenendo relazioni con fornitori e Parte_8
dipendenti, nonché rapporti personali con i rappresentanti del Comune di Canale di Monterano;
- che l'attrice era una società semplice costituita il 1°.
1.2002 da Parte_3
e Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Persona_1 [...]
avente per oggetto sociale "l'esercizio dell'attività agricola associata a quella Parte_6 zootecnica, seminativa e all'allevamento del bestiame” e rispecchiava, in sostanza, la composizione sociale “classica” delle società del “gruppo : in particolare, i soci CP_1
erano i componenti della famiglia e operavano sotto la guida di CP_1 Persona_2
dominus del “gruppo ;
[...] CP_1 - che non aveva svolto alcun incarico direttivo nella società, tanto che, in Controparte_1
occasione della richiesta inviata al Commissario ad acta del Comune di Monterano dell'autorizzazione “al transito a favore del responsabile dell'azienda e di n. 13 collaboratori” per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori inerenti la messa in sicurezza della strada, non era stata chiesta l'autorizzazione al transito della convenuta;
- che l'odierna convenuta aveva più volte chiesto al commercialista della Società di poter visionare la documentazione sociale ma non aveva mai ottenuto una risposta positiva;
- che il documento portante l'“onorario revisione contabile” a firma del dott. Controparte_9
che, secondo la prospettazione attrice, si sarebbe occupato della ricostruzione contabile della società per il corrispettivo di € 50.000 era privo di valore probatorio, trattandosi di una proposta di offerta professionale rispetto alla quale non era provata l'accettazione della società;
- che non le era opponibile, giusta il disposto dell'art. 2710 c.c., il c.d. “rendiconto di gestione” che, secondo parte attrice, sarebbe stato predisposto dall'amministratore unico di Parte_2
a seguito della verifica contabile svolta dal dott. , trattandosi di un documento privo di CP_9
data certa e di autenticità;
- che la revoca dalla carica di amministratore unico della società di era stata Controparte_1 decisa senza previa consultazione dei soci dell' e la nomina ad amministratore Parte_8 di era avvenuta in violazione dell'art. 2257 c.c.; Persona_2
- che il rendiconto di gestione del 2014 era generico e contradditorio e, in assenza della documentazione contabile, la correttezza dei saldi del conto economico non era verificabile;
- che la contraddittorietà del c.d. “rendiconto di gestione” predisposto da Persona_2
emergeva dalle seguenti circostanze:
• da un lato, con la delibera di modifica dei patti sociali del 6.2.2014, era stato espresso
“il ringraziamento al socio amministratore per l'opera fino ad oggi Controparte_1 svolta in favore della società” ma, dall'altro, il aveva motivato la sostituzione CP_1 del precedente amministratore per “l'omissione sistematica della presentazione ai soci del Rendiconto Annuale di Gestione”;
• nel c.d. “rendiconto di gestione” si affermava che “con ragionevole certezza che i saldi afferenti il conto economico dell'anno 2014 sono corretti” anche se “la sostituzione
[dell'amministratore] è avvenuta senza passaggio delle consegne” e “dai documenti e della corrispondenza depositati in società si ha motivo di ritenere che il precedente amministratore abbia trascurato la tenuta della contabilità”, pertanto, in assenza della documentazione contabile degli anni precedenti, non era comprensibile secondo quali criteri fosse stato svolto il calcolo di attività e passività; • il “dettaglio delle componenti patrimoniali passive” riportava la voce “debiti verso soci” di € 5.889.898,51, importo che suddiviso tra i soci dell'attrice, evidenziava un credito di di € 1.472.497,38, socia pro quota del 25% del capitale Controparte_1
sociale, voce contabile errata, avendo il Tribunale Ordinario di Roma, sentenza n.
8738/2018, accertato che era debitrice di Controparte_1 Persona_2 dell'importo di € 2.034.594,98, di cui € 962.850 a titolo di finanziamenti
[...]
erogati in favore dell'attrice;
- che, quanto al presunto ammanco di € 412.917, un numero considerevole di operazioni registrate sul c.d. “mastrino contabile” erano state eseguite non da ma Controparte_1
dall'amministratore di fatto della società risultando dal suddetto Persona_2
“mastrino contabile” prelevamenti del senza causale per complessivi € 153.000; CP_1
- che vi erano seri dubbi di liceità e di veridicità in ordine al mastrino contabile nella parte in cui erano riportate fatture relative a clienti con indicazione di importi incassati in contanti in data 16.2.2010, 25.11.2010 e 30.12.2010, per complessivi € 66.111,45;
- che numerose voci del c.d. “mastrino contabile” non trovavano conferma negli estratti conto bancari, in particolare:
➢ il 2.08.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 4.047 per “PAGAMENTO FATTURA” mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 379 del 2 agosto 2007);
➢ il 17.08.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 4.000 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 416 del 17 agosto 2007);
➢ il 12.09.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 6.000 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 693 del 12 settembre 2007);
➢ il 24.09.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 4.000 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA” (assegno n. 695 del 24 settembre 2007);
➢ il 18.12.2007 era stato indicato nel c.d. “mastrino contabile” l'importo dare di € 3.4777 per “PAGAMENTO FATTURA”, mentre l'operazione nell'estratto conto era stata indicata a mano con la voce “FONDO CASSA”;
- che il c.c. speciale n. 0106319264 acceso dalla società presso la Banca di credito cooperativo di Ronciglione, non stipulato da appariva essere stato utilizzato dall'attrice Controparte_1
per la realizzazione di nove centri zootecnici presso la Località Fontiloro – Vejano (VT), lavori svolti da una società del “gruppo , la FE.R. Carpenteria Metallica s.r.l., e la cui CP_1
direzione dei lavori era stata curata direttamente dal sig. che il Persona_2
2.5.2011 aveva certificato la regolare esecuzione dei lavori e aveva indicato “l'ammontare dei lavori realizzati in € 1.449.471,90;
- il c.c. speciale n. 0106319264 presentava tre ordini di bonifico in favore della FER
Carpenteria Metallica s.r.l., per complessivi € 1.867.210,50 e, rispetto al certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'attrice aveva corrisposto alla FER Carpenteria Metallica s.r.l. un surplus di € 417.738, con corrispondente danno per la società causato non da Controparte_1
ma dal soggetto che aveva operato con la FE.R. Carpenteria Metallica s.r.l.;
- che l'addebito rivoltole dalla controparte di aver proseguito l'attività sociale nonostante la situazione deficitaria della società era infondato, essendo ben noto a tutti i soci l'andamento economico dell' . Parte_2
La convenuta concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, spiegava domanda riconvenzionale di danno, nei termini indicati in epigrafe.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ricorso proposto l'8/2/2021 in corso di causa, la società semplice , in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva, ai Parte_1
sensi degli artt. 669-bis ss e 671 c.p.c., autorizzarsi il sequestro conservativo ex 671 c.p.c. dei beni e dei crediti di fino alla concorrenza di € 750.000,00, istanza cui si Controparte_1
opponeva la convenuta, rappresentando peraltro che il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n. 8779/2018, N. R.G. 1753/2016, aveva accolto parzialmente l'impugnazione proposta da avverso la delibera di esclusione dalla società , con Controparte_1 Parte_1
conseguente diritto della ad essere reintegrata nella sua quota sociale ed alla sua CP_1
successiva liquidazione. La resistente rappresentava, inoltre, che la somma di sua spettanza a seguito della soddisfazione dei creditori procedenti nelle due procedure N. R.G.E. 8784/2015
e N.R.G.E. 619/2015 era stata pari ad € 1.200.000 e non ad € 900.000, come dedotto dalla ricorrente. Il giudice, con ordinanza del 15.4.2021, autorizzava la ricorrente a procedere al sequestro conservativo nei confronti di fino a concorrenza di € 500.000,00. Controparte_1
In seguito, il giudice dava corso alla c.t.u. contabile, quindi, sulle conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Con la comparsa conclusionale deduceva che la Corte di Appello di Roma Controparte_1
aveva confermato la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 8779/2018 di annullamento della delibera assembleare di esclusione di dalla società attrice, evidenziando Controparte_1 anche “l'assoluta inerzia della società e degli altri soci nel corso della decennale gestione da parte dell'appellata”.
4.- Va, in primo luogo, precisato che la presente decisione viene resa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 bis, I co., n. 5), c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio all'attenzione ha ad oggetto l'azione di responsabilità promossa nei confronti di e qual socie Controparte_10 Controparte_11
accomandatarie della società Boxleone IV di e considerato che il citato Controparte_12
art. 50 bis, I co., c.p.c. dispone, testualmente, che “il tribunale giudica in composizione collegiale”, tra l'altro, “nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi”.
Va dato atto che parte convenuta ha depositato tardivamente la memoria di replica ex art. 190
c.p.c., di cui non si tiene conto ai fini del decidere.
5.- L'azione di responsabilità nei confronti di chi ha ricoperto la carica di amministratore di società di persone, per danni al patrimonio sociale conseguenti a condotte di mala gestio, riposa sul disposto dell'art. 2260 c.c. che, al secondo comma, prevede testualmente che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale”.
E' pacifico che anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (Cass.civ. sez. 1, ord. 13 maggio 2021, n. 12567)
In applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, infatti, parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, la società, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n.
5960/2005). Occorre, dunque, allegazione e prova del danno e del relativo nesso causale, oneri che gravano su chi agisce, mentre incombe sull'amministratore l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi che gravano sullo stesso (cfr. Cass. civ. n. 22911/2010).
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione in oggetto consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà alla società fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Da ultimo va ricordato, relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. Sez. 1, 22 giugno 2017, n. 15470; Cass.
Sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011). Alla luce di tali principi vanno esaminati, nel precipuo interesse della società, i comportamenti contestati dalla società ricorrente nei confronti della ex amministratrice Controparte_1
E' infondata l'eccezione con cui ha dedotto di non essere responsabile delle Controparte_1
condotte ascrittele dalla per non avere svolto alcuna effettiva Parte_2
attività gestoria, affermando che nel periodo controverso, compreso tra il 19.4.2004 ed il
6.2.2014, unico dominus della società era sato suo padre che Persona_2
aveva svolto le funzioni di amministratore di fatto della società attrice e che all'attualità ne è il legale rappresentante.
La figura dell'amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto - non formalmente investito della carica - si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) assenza di una efficace investitura assembleare;
2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente;
3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori “di diritto”.
E', dunque, amministratore di fatto chi, senza valido titolo -p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri- gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.
Nondimeno, la presenza di un eventuale amministratore di fatto non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto. Come è noto, infatti, l'amministratore di una società ha l'obbligo di gestire in via esclusiva l'attività di impresa e di non consentire ad altri di ingerirsi nella gestione medesima, sicché, anche nei casi in cui sia ravvisabile la responsabilità di un eventuale amministratore di fatto, ciò non esclude, comunque, la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto, quantomeno per aver consentito che altri gestissero la società causando un danno alla stessa.
Ciò posto, è necessario premettere che l'art. 2260, co. 2 c.c., che disciplina la responsabilità contrattuale degli amministratori di società di persone nei confronti della società, dopo avere al primo comma precisato che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, al secondo comma dispone che: “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”.
Venendo al caso di specie, è utile osservare che l'attrice è una società semplice e le società semplici, non potendo avere per oggetto l'esercizio di attività commerciali e non potendo, quindi, essere qualificate come imprese commerciali, non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Tali società, pertanto possono svolgere attività non commerciali quali, ad esempio, attività agricole e di pura gestione immobiliare.
Tuttavia, qualora la società semplice conseguisse redditi derivanti dall'attività agricola eccedenti i limiti del reddito fondiario, di cui all'art. 32, del D.P.R. 917/86, conseguirebbe redditi d'impresa e sarebbe obbligata alla tenuta delle scritture contabili previste dal D.P.R. n.
600/1973. In particolare, le società di ridotte dimensioni sono soggette agli obblighi di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/1973, quindi alla tenuta dei soli registri I.V.A..
La conformemente alla natura giuridica attribuitagli dai soci all'atto della Parte_1 costituzione ed all'iscrizione operata presso il competente Registro delle Imprese, è una società semplice e artt. 2251 e ss. c.c. ed esercita attività agricola, come previsto nell'atto costitutivo, previsione confermata dalla scelta del codice attività ATECO ai fini dell'I.V.A. e come risulta dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Roma, con la qualifica di
“Impresa Agricola”. Inoltre, la stessa, come desumibile dall'allegazione del quadro RG per ogni singola annualità dal 2004 al 2013, ha conseguito redditi d'impresa, in quanto, avendo superato, presuntivamente, i limiti previsti dall'art. 32 del D.P.R. 633/1972, ha optato per il regime di contabilità semplificata.
Tanto premesso, il c.t.u. ha accertato che, in ordine all'omessa predisposizione dei rendiconti annuali di gestione per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, vi era un obbligo di rendicontazione al quale l'amministratore non ha assolto, poiché nessun documento in atti è idoneo a tale scopo. La violazione di tale obbligo, sia pure formale, è da considerare un inadempimento dell'amministratore, ma non è causa diretta di danno per la società, anche se rende ovviamente più complesso la ricostruzione dell'attività sociale.
Sulla omessa applicazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dal 2007 al
2013 e conseguente incremento dell'onere fiscale, il CTU ha riscontrato che non sono state computate quote di ammortamento sui beni materiali per le annualità dal 2007 al 2013.
La mancata computazione degli ammortamenti ha evidentemente determinato la rappresentazione di una minore perdita.
Tuttavia il CTU ha specificato che, tenuto conto della scelta di adottare il regime di “contabilità semplificata” (opzione desumibile dal comportamento concludente derivante dalla compilazione del quadro RG relativo alle dichiarazione dei redditi delle singole annualità), la maggior perdita non contabilizzata in ogni esercizio non avrebbe determinato alcun beneficio fiscale in capo alla Società in quanto la perdita non sarebbe stata riportabile e, quindi, utilizzabile in compensazione con gli utili eventualmente prodotti negli anni successivi. Si precisa, infine, che per le annualità dal 2004 al 2013 la Società ha sempre dichiarato perdite fiscali e non vi sono in atti documenti attestanti la dichiarazione, da parte della Società, di utili fiscali per le annualità successive al 2013.
In relazione all'importo di € 50.000,00, oltre agli oneri di legge, richiesto dall'attrice per il compenso professionale dovuto dalla società al dott. per le verifiche contabili, come CP_9
rilevato anche dal c.t.u., manca la prova dell'accettazione da parte della società della proposta di incarico per l'ammontare ivi indicato, la fatturazione del compenso da parte del professionista e l'effettiva erogazione dell'importo da parte della società.
Relativamente all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale in “stato di scioglimento”, il c.t.u. ha rilevato che non si è prodotta alcuna causa di scioglimento nel periodo in cui è stata amministratore la convenuta. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di segnalazione, da parte della convenuta, in qualità di amministratore unico della società, delle maggiori perdite non ha cagionato danni alla società.
Il c.t.u. ha rilevato la mancanza di una causa di scioglimento della società nel periodo in cui ha rivestito l'incarico di amministratore unico, non essendo decorso Controparte_1 all'epoca il termine previsto di durata della società, non essendo stato conseguito l'oggetto sociale e non essendo emersa la prova dell'impossibilità di conseguirlo.
Il c.t.u. non ha potuto procedere con una ricostruzione della effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società dal 2004 al 2013 a causa dell'insufficienza dei dati e delle informazioni reperibili dalla documentazione amministrativa, contabile e fiscale allegata in atti, necessaria a ricostruire gli accadimenti economico-patrimoniali nonché finanziari.
Sulla omessa consegna della cassa al momento della cessazione dalla carica, il c.t.u. ha rilevato che non vi è documentazione in atti attestante l'effettivo passaggio di consegne tra la convenuta e il nuovo amministratore.
Circa la relativa pretesa risarcitoria della parte attrice, il c.t.u. ha riscontrato l'impossibilità di determinare l'ammontare dei valori in cassa alla data di cessazione dell'incarico da parte dell'amministratore, rilevando l'incongruenza del valore negativo iniziale nel 2007 ed ha inoltre rilevato che le uniche movimentazioni del mastrino “Cassa” oggettivamente riscontrabili sono quelle relative alle entrate (sezione “Dare”) derivanti dai prelevamenti di contanti effettuati sul conto corrente n. 430-003-017140/68 (ex n. 1017140-3/03) acceso presso la , e così annotati sugli estratti Controparte_13 conto depositati in atti. L'entità di tali prelevamenti ammonta ad € 168.789,00, per i quali non
è possibile stabilire con certezza eventuali utilizzi.
Se, dunque, non è possibile una verifica contabile puntuale di quali e quanti valori fossero esistenti in cassa al momento della cessazione della carica, nondimeno va dato atto che non è contestato in sé il “mastrino contabile” depositato da parte attrice e della cui tenuta la convenuta risponde, dovendo giustificare la destinazione dell'importo indicato in cassa di € 412.917,00, non consegnato al nuovo amministratore. Rispetto a tale importo la non ha allegato CP_1
e comprovato che sia stato impiegato nell'interesse della società. Al contrario, la convenuta ha affermato che era il padre ad aver effettuato molti prelievi anche nel proprio interesse o il mancato riscontro di alcune operazioni.
Sta di fatto che la convenuta non ha dato prova della destinazione della cassa e, pertanto, è chiamata a rispondere del relativo ammontare nei confronti della società.
In conclusione, risulta accertata la responsabilità di quale amministratore Controparte_1
unico della e, per l'effetto, la convenuta va condannata al Parte_2 risarcimento del danno in favore dell'attrice, che in base alle prove offerte è liquidato in €
412.917,00,
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore per gli atti di mala gestio accertati, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare,
Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sulla somma di cui s'è detto deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, dalla data del
. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima. Dalla data della pubblicazione della sentenza decorrono i soli interessi come per legge, ex art. 1282 c.c., dalla presente sentenza al saldo.
Dall'esito dell'azione di responsabilità consegue il rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta e della domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano ai sensi del
D.M. 147/2022 tenendo conto anche delle fasi cautelari in corso di causa, sulla base del valore accertato, tra minimo e medio.
Pone le spese di CTU, liquidate nei rapporti con il consulente con separato decreto, tra le parti in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra la , in persona del legale rappresentate pro Parte_2
tempore, e ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, così Controparte_1
provvede:
1) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della , che liquida in € 412.917,00, oltre alla Parte_2
rivalutazione monetaria dal 6/2/2014 fino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore della parte Controparte_1 attrice, che liquida in € 1.388,00 per spese vive ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge;
3) PONE le spese di CTU, liquidate nei rapporti con il consulente come da separato decreto, tra le parti in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il giudice relatore
Enrica Ciocca