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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.2822/2024 R.A.L., promosso da
da
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Tommaso Landolfi n.167, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Boccardi, che lo rappresenta e difende, giusta delega rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1
Frosinone, presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' deducendo che: 1) l' , in data 25.6.2024, le aveva comunicato che la pensione Cat. CP_1 CP_1
INV CIV n. 044-330007054446, di cui la stessa è titolare, era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022 e che dal ricalcolo era derivato fino al 31 luglio 2024 un debito a suo carico di
€.13.186,48: 2) nel predetto provvedimento era dato leggersi che “il ricalcolo comprende la titolarità di altra pensione “, circostanza da cui sarebbe scaturita la asserita indebita percezione dei ratei di prestazione assistenziale;
3) essendo la richiesta di ripetizione del detto importo illegittima e/o comunque da ritenersi preclusa e non essendo tra l'altro ravvisabile nella condotta tenuta dalla ricorrente alcuna omissione e/o responsabilità nella generazione dell'indebito contestato, la stessa aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso la suddetta comunicazione
4) inoltre, sotto diverso profilo, le somme corrisposte dovevano ritenersi irripetibili, giacché CP_1 per consolidato principio giurisprudenziale, va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, situazione che ricorreva esattamente nel caso de quo.
Su queste premesse l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di “accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso, che l'indebito di € 13.186,48 contestato dall' all'odierna ricorrente con comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite del CP_1
25/06/2024 non è ripetibile;
- per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo per
l'asserita indebita percezione dei ratei di pensione INV CIV N. 07054446 dal 01 gennaio 2022 al 31/07/2024,
e/o in subordine sino al 25/06/2024, con condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto e/o CP_1 recuperato. Con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin
d'ora se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che mancava radicalmente CP_1 il diritto alla prestazione assistenziale e dunque l'indebito era da ritenersi pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., in quanto: a) la ricorrente era titolare di indennità di accompagnamento già dal 1°.1.2011
a seguito di giudizio promosso dinanzi il Tribunale di Frosinone conclusosi con sentenza n.863/2011
(doc. 2); b) in data 16.6.2022 la ricorrente aveva presentato domanda di aggravamento, a seguito della quale con comunicazione del 29.9.2022 era stata chiamata a visita per il 24.11.2022; c) non avendo preso parte a tale visita, era stata nuovamente convocata in data 8.11.2023, con visita fissata all'11.12.2023; c) in tale data la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (DOC.
3 verbale medico) aveva riconosciuto l'interessata quale “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%. data decorrenza: 16/06/2022”; d) da tale verbale emergeva l'attribuzione, dalla data della domanda, la sussistenza di un'invalidità civile del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'udienza del 25.7.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte..
La domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità dell'indebito di €.13.186,48, contestato dall' con nota del 25.6.2024, può essere accolta, per i motivi appresso indicati. CP_1
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza di cui a Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n.1446, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (cfr, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo,
i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (cfr, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di CP_2 dieci anni).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.39 del 1993; n.431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt.3 e 38 Cost., comma 1, dell'art.1, commi
260 - L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art.52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n.29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.850 del 1976; del D.L. n.173 del
1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art.11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art.5, comma 5; del D.L. n.323 del 1996, art.4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n.425 e della L. 23 dicembre 1998, n.448, art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n.449, art.52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n.326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate.
Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n.16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n.6091;
Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n.21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
A tale logica non sfugge neppure l'art.37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che la regola generale è che debbano essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione ha anche evidenziato che l'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole dell'assistito può giustificare l'irreperibilità dell'indebito, anche in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Così si è sostenuto nella pronuncia della Cassazione n.29419/2018, nella quale l'affidamento è stato riconosciuto in ragione del lungo arco di tempo (10 anni) trascorso tra la data della visita di revisione e la sospensione della prestazione indebita. Analogamente, in recente sentenza della Cassazione, la n.4668 del 2021, la non ripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale, erogati dalla data della visita di revisione alla data della revoca della prestazione, è stata ricollegata all'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole dell'assistito, desunta dalla mancanza della prova della notifica alla parte del verbale della visita di revisione.
Circostanze analoghe ricorrono anche nel caso in esame.
Invero, la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento - originariamente riconosciuta all'attrice con decorrenza 1.1.2011 - è stata disposta dall' soltanto a seguito della CP_1 nota del 25.6.2024, con la quale l' ha comunicato alla ricorrente che la pensione Cat. INV CP_1
CIV n. 044-330007054446, di cui la stessa è titolare, era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio
2022 e che dal ricalcolo era derivato fino al 31 luglio 2024 un debito a suo carico di €.13.186,48. Il ricalcolo era derivato dalla circostanza che in data 16.6.2022 la ricorrente aveva presentato domanda di aggravamento, a seguito della quale era stata sottoposta a visita di revisione il 11.12.2023, che aveva riscontrato, dalla data della domanda, la sussistenza di un'invalidità civile del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Ebbene, il decorso del richiamato lasso temporale (sei mesi) trascorso tra la data della visita di revisione e la sospensione della prestazione indebita, la accertata persistenza di condizioni precarie di salute della ricorrente (tali da giustificare comunque l'erogazione di una prestazione assistenziale)
e la incontestata mancata conoscenza dell'esito sfavorevole della visita di revisione (cfr. allegato alle note attoree del 17.2.2025), sono circostanze pienamente idonee ad ingenerare un affidamento nell'assistito circa la spettanza della prestazione. Si consideri che l'affidamento può essere tutelato dal diritto solo quando legittimo, come può dirsi nel caso di specie, vista la mancata conoscenza da parte della ricorrente dell'esito della visita medica sfavorevole e la conseguente impossibilità dell'assistita di agire in via amministrativa o giurisdizionale, per far valere il persistente stato di invalidità, idoneo a giustificare il mantenimento dell'indennità di accompagnamento.
Va, in definitiva, accolto l'assunto attoreo relativo all'irripetibilità da parte dell'Istituto dell'indebito contestato con nota del 25.6.2024.
Il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta, in ossequio al principio della sua soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità da parte dell' convenuto dell'indebito di €.13.186,48 CP_1 contestato alla ricorrente con nota del 25.6.2024; Parte_1
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi