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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale dell'8.7.2025
Ruolo Generale n. 3062 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3062/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Luigi Abate (C.F. - , Enrico Abate (C.F. C.F._2 Email_1
ed Antonella Corvino (CF. ), con studio in Napoli alla C.F._3 C.F._4 via del Parco Margherita n. 4
APPELLANTE
E
1 (P.I. ), in persona dei suoi legali rapp.ti p.t, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Erasmo Augeri ( - CodiceFiscale_5 Email_2 con studio in Napoli alla via Melisurgo 44
APPELLATA
NONCHÉ
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2729/2019 resa nel giudizio RG n. 24858/2014 dal Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 13.03.2019 e notificata il 21.05.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in
[...] Controparte_2 Controparte_3 conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 22.05.2006 in Napoli, sulla Strada Provinciale 85
Caianello-Venafro, tra il veicolo Ford Focus - di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_3
-, assicurato per la R.C.A. con (ora ), sul quale l'attrice
[...] Controparte_4 Controparte_1 viaggiava come trasportata, e il veicolo Fiat Fiorino di proprietà e condotto da . CP_5
Traportata dal servizio del “118” presso il P.S dell'Ospedale “SS. Rosario” di Venafro, successivamente ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Generale “Buon Consiglio” di Napoli, era stata dimessa con postumi in data 07.06.06.
Deduceva che, in fase stragiudiziale, le era stata offerta dalla compagnia assicurativa la somma di €
43.000,00 (per il 12% di danno biologico, 60 giorni di I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di
I.T.P. al 25%), di cui € 6.000,00 per spese legali, che ella aveva trattenuto in conto sul maggior importo dovutole.
Agiva, dunque, per ottenere la differenza.
Radicatasi la lite, si costituiva la compagnia convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto;
restavano, invece, contumaci e . Controparte_2 Controparte_3
La causa, istruita a mezzo c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2 In sintesi, il primo giudice aderiva alla stima del danno fornita dal c.t.u. nella misura percentuale del
10%, susseguente ad un periodo di invalidità temporanea di centocinquanta giorni, di cui sessanta di inabilità temporanea totale, trenta di inabilità temporanea parziale al 75%, trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e trenta di inabilità temporanea parziale al 25%.
Ritenendo non provato il danno morale, reputava, in definitiva, che l'attrice fosse già stata integralmente soddisfatta dalla compagnia assicurativa con le somme ricevute prima del giudizio, e che non residuasse alcuna ulteriore ragione di credito.
Con citazione notificata il 18.06.2019 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In via istruttoria, ha chiesto procedersi a rinnovazione della CTU medico legale, oltre che all'ammissione della prova già articolata e non ammessa nel precedente grado di giudizio.
si è costituita con comparsa dell'08.11.2019 (per l'udienza del 10.12.2019), resistendo ai Controparte_1 motivi di gravame articolati dall'appellante e concludendo per il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione il Collegio, riscontrata la mancanza di prova della regolare instaurazione del contraddittorio, ha invitato l'appellante al deposito dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello a ed ordinava la rinnovazione della notifica dello stesso atto Controparte_2
a , rinviando all'uopo all'udienza del 21.04.2020 (differita d'ufficio al 7.07.2020). Controparte_3
A tale udienza, la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di
[...]
e . CP_2 Controparte_3
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
3 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato nei limiti di seguito argomentati.
Va premesso che la trasportata danneggiata ha agito con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, e che, trattandosi di sinistro che ha coinvolto più veicoli, trova applicazione l'art. 141 Cod. Ass.
L'art. 141 c. ass. prevede un'azione diretta in favore del terzo trasportato, aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, ovvero con onere probatorio a proprio carico spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass SS.UU.
35318/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 2024).
Non è stato allegato e provato dalle parti in causa alcun fatto integrante il caso fortuito.
La compagnia assicurativa non ha contestato la verificazione dell'evento dannoso, né la qualità di trasportata danneggiata della . CP_3
Date queste premesse, e venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione del primo giudice che, aderendo integralmente ed acriticamente alla relazione del consulente d'ufficio, dott. , medico chirurgo, specialista in medicina legale, ha rigettato la Persona_1 domanda attorea.
Censura, in sintesi, la stima dei postumi fornita dal tecnico, e recepita dal Tribunale, nell'ordine del 10% di danno biologico permanente, susseguente ad un periodo di invalidità temporanea di centocinquanta giorni, di cui sessanta di inabilità temporanea totale, trenta di inabilità temporanea parziale al 75%, trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e trenta di inabilità temporanea parziale al 25%.
Contesta il computo complessivo dei postumi stabilizzati, stimato in 7 punti percentuali con riguardo all'esito cicatriziale ed in 3 punti percentuali in relazione alla limitazione funzionale dell'anca destra.
Sostiene che una valutazione corretta del danno “applicando la formula scalare, non poteva essere inferiore al 14 % (7 punti di IP per l'esito cicatriziale ed 8 punti di IP per la limitazione funzionale - zoppia-)”.
Ritiene, pertanto, errata la generica valutazione del tecnico in ordine alla limitazione funzionale sofferta, che non terrebbe conto del fatto che le tabelle di cui al D.lgs. 209/2005 prevedono - per gli esiti di
4 frattura del femore sottocapitata trattata con osteosintesi mediante fili di Kirschner metallici in presenza di limitazione dell'articolazione coxo-femorale pari ad un quarto, con eterometria dell'arto - una valutazione dell'invalidità permanente pari all' 8%.
Critica, inoltre, la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la somma ricevuta in acconto dalla compagnia assicurativa, di € 43.000,00, superiore rispetto a quella dovuta a titolo di credito risarcitorio al momento del predetto pagamento parziale (31.10.2008), di € 37.419,99, senza avvedersi del fatto che l'importo di € 43.000,00 era comprensivo delle competenze legali (ammontanti ad € 6.000,00).
La doglianza è parzialmente fondata.
Va premesso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
La relazione tecnica conferma che i postumi esaminati sono causalmente riconducibili al sinistro per cui
è causa, a seguito del quale la riportava frattura del femore destro, trattata chirurgicamente CP_3 con osteosintesi tramite fili di Kirschner metallici, con esito cicatriziale chirurgico lineare, della lunghezza di circa 23cm, in corrispondenza del terzo superiore della superficie laterale dell'anca destra.
“Alla misurazione comparativa degli arti inferiori … appare evidente modesta eterometria di circa 3mm
(arto sinistro > arto destro). La misurazione perimetrica comparativa non evidenzia ipotonotrofia a carico dei muscoli della loggia anteriore e posteriore della coscia e gamba destra rispetto all'arto controlaterale. I movimenti a carico dell'anca destra appaiono limitati in toto agli estremi gradi per evocazione di riferita sintomatologia algica. La deambulazione è regolare. Nella norma l'escursione articolare del ginocchio e della caviglia.” (cfr. relazione di c.t.u. pag. 7).
Orbene, nulla quaestio vi è in merito alla stima degli esiti cicatriziali che sono stati, per ammissione della stessa appellante (cfr. atto d'appello pag.9), valutati correttamente nella misura del 7% in ragione della
II classe di esiti cicatriziali di cui alle tabelle ex art. 138 D.lgs209/2005, ai quali consegue un danno biologico permanente stimabile nella misura percentuale che va dal 6 al 9%.
5 In ordine alla valutazione della limitazione funzionale dell'articolazione, chiamato a chiarimenti, il consulente tecnico ha puntualmente precisato che i postumi riportati dalla sono stati CP_3 globalmente valutati, tenendo conto sia degli esiti cicatriziali sia della modestissima limitazione funzionale agli estremi gradi nei movimenti in toto, ovvero, di flesso-estensione, iperestensione, abduzione, adduzione, rotazione interna -esterna, dell'anca destra, con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati dalle tabelle di Legge delle menomazioni macropermanenti oltre che in base ai valori riportati nei barèmes medico-legali di comune utilizzo.
Ha poi esaustivamente spiegato che al tasso del 3 % “si è giunti in armonia con l'obiettività clinica rilevata dal sottoscritto in sede di consulenza tecnica valutando gli esiti fratturativi riportati a livello del femore destro, in analogia con la voce tabellare di Legge, oltre che in base ai valori riportati nei barèmes medico -legali di comune utilizzo, “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare (< 4%)” , in relazione ad una irrilevante limitazione funzionale agli estremi gradi, superabile passivamente, per riferita sintomatologia algica, nei movimenti i in toto dell' anca destra”.
È evidente, dunque, che la perizia tecnica condotta sulla ha evidenziato un modesto deficit CP_3 dell'articolazione, inferiore ad un quarto, e nessun problema alla deambulazione, nonostante la modesta differenza di misurazione degli arti. Correttamente il c.t.u. dott. ha valutato tale Persona_1 limitazione nella misura del 3%, in analogia con la voce tabellare di Legge che prevede in caso di “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” una valutazione pari o inferiore al 4%.
In tal senso le argomentazioni logiche seguite dal giudice di prime cure appaiono corrette e non si prestano ad alcun tipo di censura.
Pienamente condivisibile è la motivazione per la quale si ritiene congrua la stima percentuale del 3% effettuata dal consulente. La modesta limitazione funzionale dei movimenti in toto dell'anca, infatti, non consente una sua valutazione in misura percentuale dell'8% in quanto la stessa dovrebbe essere pari ad un quarto, mentre, dall'esame obiettivo eseguito in contraddittorio tra le parti in causa, si appalesa sicuramente inferiore.
In merito alla quantificazione dei giorni di inabilità temporanea il consulente tecnico, a seguito del rilievo mosso dalla danneggiata, ha depositato note integrative evidenziando che 60 giorni di I.T.T. sono riferibili al periodo in cui la ricorrente è stata costretta al riposo assoluto con divieto di carico a seguito di intervento chirurgico, ulteriori 90 giorni di I.T.P., in armonia con quanto riportato nel luglio del 2006 dai Sanitari dell'ambulatorio dell'ospedale “Buon Consiglio” (...clinicamente e radiograficamente molto bene rieducazione al passo con due bastoni canadesi e carico progressivamente crescente sino al 50%. Tonificazione
6 muscolare. Può nuotare) sono suddivisibili in 30 giorni ad un tasso del 75%, 30 giorni ad un tasso del 50% ed ulteriori 30 giorni ad un tasso del 25% riferibili al periodo in cui la ha praticato terapia CP_3 riabilitativa ed al periodo necessario alla completa stabilizzazione clinica dei postumi.
Né può conferirsi rilievo al ricovero subito nel 2011 per la rimozione della “parte spezzata di un filo”
(cfr. c.t.u.), trattandosi di vicenda temporalmente e causalmente distante dal sinistro.
La determinazione della invalidità temporanea in 150 giorni appare, dunque, ampiamente motivata e coerente con la documentazione in atti versata.
Per contro, le argomentazioni di segno contrario riportate dall'appellante non sono così dettagliate e specifiche da condurre ad una decisione diversa da quella formulata dal tecnico d'ufficio.
In merito alla somma ricevuta in acconto dalla compagnia assicurativa, si evidenzia, però, che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, essa non può reputarsi superiore rispetto a quella effettivamente dovuta, dovendo essere decurtato l'importo relativo alle competenze legali ricomprese nella somma offerta e incassata (€ 6.000,00 su € 43.000,00: cfr. atti).
La somma ricevuta dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento danni ammonta ad € 37.000,00
(€43.000,00 meno € 6.000,00 di competenze legali).
Essa è inferiore rispetto a quanto dovuto in base al danno riconosciuto nel giudizio gravato e fatto proprio dal Tribunale - tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (38 anni), dei postumi e dei giorni di invalidità accertati - ossia € 38.201,00 a titolo di danno non patrimoniale (cfr. sentenza pag. 11), da attualizzare in base alle più recenti tabelle milanesi (2024) in € 38.902,00, oltre le spese mediche documentate, resesi necessarie in conseguenza dell'incidente, pari a complessivi €
887,00, attualizzati con la rivalutazione ad € 1.237,37 per un totale di euro 40.139,37, con una differenza pari ad € 3.139,37, tuttora dovuta, al netto degli interessi.
La doglianza mossa in tal ultimo senso dalla va, dunque, accolta. CP_3
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “mancata liquidazione del danno morale ed esistenziale” presuntivamente fondata sulla non ammissione della prova articolata per testi che avrebbe dimostrato l'esistenza dello stesso.
Tale doglianza è infondata.
Va premesso che in presenza d'un danno permanente alla salute “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il
7 grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale” - Corte di cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n.
16039).
La valutazione del danno permanente alla salute può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Tale orientamento trova conferma nella successiva giurisprudenza sulla non scindibilità di danno biologico e danno esistenziale, quale danno dinamico-relazionale complessivamente considerato, a fronte dell'autonomo rilievo fenomenologico che invece ha il danno morale rispetto al primo (Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 27723/ 2024; Cassazione Civile, Sez. Lav., ordinanza n. 5612/2025).
Tanto premesso la decisione impugnata si sottrae alla censura in esame, non solo perché, come detto, il danno biologico accertato, quale danno dinamico-relazionale, già ricomprende in sé la valutazione del danno esistenziale, ma anche in quanto essa si basa esattamente sulla invocazione di un criterio standard di liquidazione del danno morale.
Al riguardo, la motivazione del primo giudice appare corretta ed esaustiva nell'affermare che “le Tabelle
(per la liquidazione del danno alla salute) liquidano nel danno biologico da invalidità permanente anche una quota del danno morale da sofferenza soggettiva, che per una I.P. del 10% corrisponde ad una maggiorazione forfetizzata del
26%, con possibilità di personalizzazione fino ad un tetto massimo del 49%. La misura del risarcimento, quindi, può essere ulteriormente aumentata in via equitativa con riferimento alla peculiarità della fattispecie…. Ne consegue che, non essendo stata fornita alcuna allegazione e prova in ordine alla particolare incidenza che le lesioni patite abbiano avuto in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quella normalmente conseguente alle lesioni e di incidenza sulle attività quotidiane ed abitudini di vita, non è dovuta in favore dell'attrice personalizzazione del danno, con sua maggiorazione”.
Né la prova orale articolata in citazione avrebbe potuto aggiungere ulteriori elementi di valutazione rilevanti sul punto, stante la genericità delle circostanze capitolate.
Conclusivamente, in accoglimento del gravame per quanto di ragione, le parti appellate vanno condannate, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di € 3.139,37 , già rivalutata all'attualità, oltre interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo complessivamente dovuto e devalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo
8 i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712), tenendo conto, peraltro, dell'acconto di
€ 37.000,00, incassato il 30/10/2008.
In applicazione degli esposti criteri residua un credito + interessi residui di € 7.122,06.
Su tale importo spettano gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado, compensate per metà, in ragione della parziale soccombenza, seguono per il residuo la soccombenza delle parti appellate, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del decisum (€ 7.122,06), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione in favore dell'avv. Luigi Abate, che ha reso dichiarazione di anticipazione.
Le spese dell'espletata c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate in solido, con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore di della somma di € 7.122,06, oltre Parte_1 interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese processuali del doppio grado, e condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle residue spese, che liquida, per il primo grado, in euro 600,00 per esborsi (comprensivi di spese di c.t.p.) ed euro 1.270,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 355,50 per esborsi ed euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
9 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Luigi
Abate;
- pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico delle parti appellate in solido, con onere di rimborso a controparte di quanto anticipato a tale titolo.
Così deciso, Napoli 08.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
10
Ruolo Generale n. 3062 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3062/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Luigi Abate (C.F. - , Enrico Abate (C.F. C.F._2 Email_1
ed Antonella Corvino (CF. ), con studio in Napoli alla C.F._3 C.F._4 via del Parco Margherita n. 4
APPELLANTE
E
1 (P.I. ), in persona dei suoi legali rapp.ti p.t, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Erasmo Augeri ( - CodiceFiscale_5 Email_2 con studio in Napoli alla via Melisurgo 44
APPELLATA
NONCHÉ
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2729/2019 resa nel giudizio RG n. 24858/2014 dal Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 13.03.2019 e notificata il 21.05.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in
[...] Controparte_2 Controparte_3 conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 22.05.2006 in Napoli, sulla Strada Provinciale 85
Caianello-Venafro, tra il veicolo Ford Focus - di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_3
-, assicurato per la R.C.A. con (ora ), sul quale l'attrice
[...] Controparte_4 Controparte_1 viaggiava come trasportata, e il veicolo Fiat Fiorino di proprietà e condotto da . CP_5
Traportata dal servizio del “118” presso il P.S dell'Ospedale “SS. Rosario” di Venafro, successivamente ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Generale “Buon Consiglio” di Napoli, era stata dimessa con postumi in data 07.06.06.
Deduceva che, in fase stragiudiziale, le era stata offerta dalla compagnia assicurativa la somma di €
43.000,00 (per il 12% di danno biologico, 60 giorni di I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di
I.T.P. al 25%), di cui € 6.000,00 per spese legali, che ella aveva trattenuto in conto sul maggior importo dovutole.
Agiva, dunque, per ottenere la differenza.
Radicatasi la lite, si costituiva la compagnia convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto;
restavano, invece, contumaci e . Controparte_2 Controparte_3
La causa, istruita a mezzo c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2 In sintesi, il primo giudice aderiva alla stima del danno fornita dal c.t.u. nella misura percentuale del
10%, susseguente ad un periodo di invalidità temporanea di centocinquanta giorni, di cui sessanta di inabilità temporanea totale, trenta di inabilità temporanea parziale al 75%, trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e trenta di inabilità temporanea parziale al 25%.
Ritenendo non provato il danno morale, reputava, in definitiva, che l'attrice fosse già stata integralmente soddisfatta dalla compagnia assicurativa con le somme ricevute prima del giudizio, e che non residuasse alcuna ulteriore ragione di credito.
Con citazione notificata il 18.06.2019 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In via istruttoria, ha chiesto procedersi a rinnovazione della CTU medico legale, oltre che all'ammissione della prova già articolata e non ammessa nel precedente grado di giudizio.
si è costituita con comparsa dell'08.11.2019 (per l'udienza del 10.12.2019), resistendo ai Controparte_1 motivi di gravame articolati dall'appellante e concludendo per il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione il Collegio, riscontrata la mancanza di prova della regolare instaurazione del contraddittorio, ha invitato l'appellante al deposito dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello a ed ordinava la rinnovazione della notifica dello stesso atto Controparte_2
a , rinviando all'uopo all'udienza del 21.04.2020 (differita d'ufficio al 7.07.2020). Controparte_3
A tale udienza, la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di
[...]
e . CP_2 Controparte_3
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
3 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato nei limiti di seguito argomentati.
Va premesso che la trasportata danneggiata ha agito con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, e che, trattandosi di sinistro che ha coinvolto più veicoli, trova applicazione l'art. 141 Cod. Ass.
L'art. 141 c. ass. prevede un'azione diretta in favore del terzo trasportato, aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, ovvero con onere probatorio a proprio carico spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass SS.UU.
35318/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 2024).
Non è stato allegato e provato dalle parti in causa alcun fatto integrante il caso fortuito.
La compagnia assicurativa non ha contestato la verificazione dell'evento dannoso, né la qualità di trasportata danneggiata della . CP_3
Date queste premesse, e venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione del primo giudice che, aderendo integralmente ed acriticamente alla relazione del consulente d'ufficio, dott. , medico chirurgo, specialista in medicina legale, ha rigettato la Persona_1 domanda attorea.
Censura, in sintesi, la stima dei postumi fornita dal tecnico, e recepita dal Tribunale, nell'ordine del 10% di danno biologico permanente, susseguente ad un periodo di invalidità temporanea di centocinquanta giorni, di cui sessanta di inabilità temporanea totale, trenta di inabilità temporanea parziale al 75%, trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e trenta di inabilità temporanea parziale al 25%.
Contesta il computo complessivo dei postumi stabilizzati, stimato in 7 punti percentuali con riguardo all'esito cicatriziale ed in 3 punti percentuali in relazione alla limitazione funzionale dell'anca destra.
Sostiene che una valutazione corretta del danno “applicando la formula scalare, non poteva essere inferiore al 14 % (7 punti di IP per l'esito cicatriziale ed 8 punti di IP per la limitazione funzionale - zoppia-)”.
Ritiene, pertanto, errata la generica valutazione del tecnico in ordine alla limitazione funzionale sofferta, che non terrebbe conto del fatto che le tabelle di cui al D.lgs. 209/2005 prevedono - per gli esiti di
4 frattura del femore sottocapitata trattata con osteosintesi mediante fili di Kirschner metallici in presenza di limitazione dell'articolazione coxo-femorale pari ad un quarto, con eterometria dell'arto - una valutazione dell'invalidità permanente pari all' 8%.
Critica, inoltre, la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la somma ricevuta in acconto dalla compagnia assicurativa, di € 43.000,00, superiore rispetto a quella dovuta a titolo di credito risarcitorio al momento del predetto pagamento parziale (31.10.2008), di € 37.419,99, senza avvedersi del fatto che l'importo di € 43.000,00 era comprensivo delle competenze legali (ammontanti ad € 6.000,00).
La doglianza è parzialmente fondata.
Va premesso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
La relazione tecnica conferma che i postumi esaminati sono causalmente riconducibili al sinistro per cui
è causa, a seguito del quale la riportava frattura del femore destro, trattata chirurgicamente CP_3 con osteosintesi tramite fili di Kirschner metallici, con esito cicatriziale chirurgico lineare, della lunghezza di circa 23cm, in corrispondenza del terzo superiore della superficie laterale dell'anca destra.
“Alla misurazione comparativa degli arti inferiori … appare evidente modesta eterometria di circa 3mm
(arto sinistro > arto destro). La misurazione perimetrica comparativa non evidenzia ipotonotrofia a carico dei muscoli della loggia anteriore e posteriore della coscia e gamba destra rispetto all'arto controlaterale. I movimenti a carico dell'anca destra appaiono limitati in toto agli estremi gradi per evocazione di riferita sintomatologia algica. La deambulazione è regolare. Nella norma l'escursione articolare del ginocchio e della caviglia.” (cfr. relazione di c.t.u. pag. 7).
Orbene, nulla quaestio vi è in merito alla stima degli esiti cicatriziali che sono stati, per ammissione della stessa appellante (cfr. atto d'appello pag.9), valutati correttamente nella misura del 7% in ragione della
II classe di esiti cicatriziali di cui alle tabelle ex art. 138 D.lgs209/2005, ai quali consegue un danno biologico permanente stimabile nella misura percentuale che va dal 6 al 9%.
5 In ordine alla valutazione della limitazione funzionale dell'articolazione, chiamato a chiarimenti, il consulente tecnico ha puntualmente precisato che i postumi riportati dalla sono stati CP_3 globalmente valutati, tenendo conto sia degli esiti cicatriziali sia della modestissima limitazione funzionale agli estremi gradi nei movimenti in toto, ovvero, di flesso-estensione, iperestensione, abduzione, adduzione, rotazione interna -esterna, dell'anca destra, con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati dalle tabelle di Legge delle menomazioni macropermanenti oltre che in base ai valori riportati nei barèmes medico-legali di comune utilizzo.
Ha poi esaustivamente spiegato che al tasso del 3 % “si è giunti in armonia con l'obiettività clinica rilevata dal sottoscritto in sede di consulenza tecnica valutando gli esiti fratturativi riportati a livello del femore destro, in analogia con la voce tabellare di Legge, oltre che in base ai valori riportati nei barèmes medico -legali di comune utilizzo, “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare (< 4%)” , in relazione ad una irrilevante limitazione funzionale agli estremi gradi, superabile passivamente, per riferita sintomatologia algica, nei movimenti i in toto dell' anca destra”.
È evidente, dunque, che la perizia tecnica condotta sulla ha evidenziato un modesto deficit CP_3 dell'articolazione, inferiore ad un quarto, e nessun problema alla deambulazione, nonostante la modesta differenza di misurazione degli arti. Correttamente il c.t.u. dott. ha valutato tale Persona_1 limitazione nella misura del 3%, in analogia con la voce tabellare di Legge che prevede in caso di “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” una valutazione pari o inferiore al 4%.
In tal senso le argomentazioni logiche seguite dal giudice di prime cure appaiono corrette e non si prestano ad alcun tipo di censura.
Pienamente condivisibile è la motivazione per la quale si ritiene congrua la stima percentuale del 3% effettuata dal consulente. La modesta limitazione funzionale dei movimenti in toto dell'anca, infatti, non consente una sua valutazione in misura percentuale dell'8% in quanto la stessa dovrebbe essere pari ad un quarto, mentre, dall'esame obiettivo eseguito in contraddittorio tra le parti in causa, si appalesa sicuramente inferiore.
In merito alla quantificazione dei giorni di inabilità temporanea il consulente tecnico, a seguito del rilievo mosso dalla danneggiata, ha depositato note integrative evidenziando che 60 giorni di I.T.T. sono riferibili al periodo in cui la ricorrente è stata costretta al riposo assoluto con divieto di carico a seguito di intervento chirurgico, ulteriori 90 giorni di I.T.P., in armonia con quanto riportato nel luglio del 2006 dai Sanitari dell'ambulatorio dell'ospedale “Buon Consiglio” (...clinicamente e radiograficamente molto bene rieducazione al passo con due bastoni canadesi e carico progressivamente crescente sino al 50%. Tonificazione
6 muscolare. Può nuotare) sono suddivisibili in 30 giorni ad un tasso del 75%, 30 giorni ad un tasso del 50% ed ulteriori 30 giorni ad un tasso del 25% riferibili al periodo in cui la ha praticato terapia CP_3 riabilitativa ed al periodo necessario alla completa stabilizzazione clinica dei postumi.
Né può conferirsi rilievo al ricovero subito nel 2011 per la rimozione della “parte spezzata di un filo”
(cfr. c.t.u.), trattandosi di vicenda temporalmente e causalmente distante dal sinistro.
La determinazione della invalidità temporanea in 150 giorni appare, dunque, ampiamente motivata e coerente con la documentazione in atti versata.
Per contro, le argomentazioni di segno contrario riportate dall'appellante non sono così dettagliate e specifiche da condurre ad una decisione diversa da quella formulata dal tecnico d'ufficio.
In merito alla somma ricevuta in acconto dalla compagnia assicurativa, si evidenzia, però, che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, essa non può reputarsi superiore rispetto a quella effettivamente dovuta, dovendo essere decurtato l'importo relativo alle competenze legali ricomprese nella somma offerta e incassata (€ 6.000,00 su € 43.000,00: cfr. atti).
La somma ricevuta dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento danni ammonta ad € 37.000,00
(€43.000,00 meno € 6.000,00 di competenze legali).
Essa è inferiore rispetto a quanto dovuto in base al danno riconosciuto nel giudizio gravato e fatto proprio dal Tribunale - tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (38 anni), dei postumi e dei giorni di invalidità accertati - ossia € 38.201,00 a titolo di danno non patrimoniale (cfr. sentenza pag. 11), da attualizzare in base alle più recenti tabelle milanesi (2024) in € 38.902,00, oltre le spese mediche documentate, resesi necessarie in conseguenza dell'incidente, pari a complessivi €
887,00, attualizzati con la rivalutazione ad € 1.237,37 per un totale di euro 40.139,37, con una differenza pari ad € 3.139,37, tuttora dovuta, al netto degli interessi.
La doglianza mossa in tal ultimo senso dalla va, dunque, accolta. CP_3
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “mancata liquidazione del danno morale ed esistenziale” presuntivamente fondata sulla non ammissione della prova articolata per testi che avrebbe dimostrato l'esistenza dello stesso.
Tale doglianza è infondata.
Va premesso che in presenza d'un danno permanente alla salute “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il
7 grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale” - Corte di cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n.
16039).
La valutazione del danno permanente alla salute può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Tale orientamento trova conferma nella successiva giurisprudenza sulla non scindibilità di danno biologico e danno esistenziale, quale danno dinamico-relazionale complessivamente considerato, a fronte dell'autonomo rilievo fenomenologico che invece ha il danno morale rispetto al primo (Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 27723/ 2024; Cassazione Civile, Sez. Lav., ordinanza n. 5612/2025).
Tanto premesso la decisione impugnata si sottrae alla censura in esame, non solo perché, come detto, il danno biologico accertato, quale danno dinamico-relazionale, già ricomprende in sé la valutazione del danno esistenziale, ma anche in quanto essa si basa esattamente sulla invocazione di un criterio standard di liquidazione del danno morale.
Al riguardo, la motivazione del primo giudice appare corretta ed esaustiva nell'affermare che “le Tabelle
(per la liquidazione del danno alla salute) liquidano nel danno biologico da invalidità permanente anche una quota del danno morale da sofferenza soggettiva, che per una I.P. del 10% corrisponde ad una maggiorazione forfetizzata del
26%, con possibilità di personalizzazione fino ad un tetto massimo del 49%. La misura del risarcimento, quindi, può essere ulteriormente aumentata in via equitativa con riferimento alla peculiarità della fattispecie…. Ne consegue che, non essendo stata fornita alcuna allegazione e prova in ordine alla particolare incidenza che le lesioni patite abbiano avuto in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quella normalmente conseguente alle lesioni e di incidenza sulle attività quotidiane ed abitudini di vita, non è dovuta in favore dell'attrice personalizzazione del danno, con sua maggiorazione”.
Né la prova orale articolata in citazione avrebbe potuto aggiungere ulteriori elementi di valutazione rilevanti sul punto, stante la genericità delle circostanze capitolate.
Conclusivamente, in accoglimento del gravame per quanto di ragione, le parti appellate vanno condannate, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di € 3.139,37 , già rivalutata all'attualità, oltre interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo complessivamente dovuto e devalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo
8 i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712), tenendo conto, peraltro, dell'acconto di
€ 37.000,00, incassato il 30/10/2008.
In applicazione degli esposti criteri residua un credito + interessi residui di € 7.122,06.
Su tale importo spettano gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado, compensate per metà, in ragione della parziale soccombenza, seguono per il residuo la soccombenza delle parti appellate, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del decisum (€ 7.122,06), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione in favore dell'avv. Luigi Abate, che ha reso dichiarazione di anticipazione.
Le spese dell'espletata c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate in solido, con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore di della somma di € 7.122,06, oltre Parte_1 interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese processuali del doppio grado, e condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle residue spese, che liquida, per il primo grado, in euro 600,00 per esborsi (comprensivi di spese di c.t.p.) ed euro 1.270,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 355,50 per esborsi ed euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
9 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Luigi
Abate;
- pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico delle parti appellate in solido, con onere di rimborso a controparte di quanto anticipato a tale titolo.
Così deciso, Napoli 08.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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