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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3194/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3194/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GALLIZIOLI GIULIA in sost. avv. MANGIONE STEFANIA per parte ricorrente Parte_1
, presente di persona.
[...]
Nonché, per parte resistente l'avv. MACRI' VITTORIO. Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3194/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MANGIONE STEFANIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MACRI' VITTORIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: sanzioni disciplinare
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Parte ricorrente, dipendente della società resistente inquadrato nel livello
C3 CCNL Metalmeccanici industria, assume di essere stato sottoposto a due procedimenti disciplinari, definiti con l'irrogazione della sospensione dal lavoro per una giornata lavorativa, oltre ad aver subito due richieste di risarcimento dei danni pagina 2 di 10 asseritamente causati per un ammontare rispettivamente di euro 2.655,45 (somme interamente trattenuta dalla parte datoriale) ed euro 2.751,90.
Riferisce, nello specifico, che gli inadempimenti contestati non potrebbero essere imputati a condotte negligenti del lavoratore, ma all'organizzazione aziendale e a malfunzionamenti dei macchinari, mentre i danni sarebbero stati, in ogni modo, aggravati dalla società.
Evidenzia, poi, che il datore di lavoro lo avrebbe illegittimamente sospeso per tre mesi dal lavoro e dalla retribuzione a decorrere dal 30 giugno 2021 sulla base di un giudizio del medico competente (peraltro non corretto e modificato dall'ASL di Bologna), senza ricercare Parte_2
Chiedeva dunque di «1. ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti della società , (C.F. e P.IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia 314, in persona del legale rappresentante pro tempore, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità delle sanzioni disciplinari consistenti, ciascuna, nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno irrogate al ricorrente con lettera del 7.12.2023 e del
9.5.2024, nonché delle trattenute operate a titolo di “risarcimento danno” sulla retribuzione relativa ai mesi da dicembre 2021 a marzo 2023 o per il diverso periodo che dovesse risultare di giustizia, per complessivi euro 2.655,45 o per il diverso importo che dovesse risultare di giustizia e della compensazione operata tra la trattenuta e i crediti dovuti al lavoratore a titolo di saldo retribuzione per il periodo sopra citato e il diritto del signor a percepire l'importo di euro Pt_1
2.655,00 complessivi e conseguentemente 2. DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, a provvedere all'annullamento dei provvedimenti disciplinari e al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 giorni complessivi relativi al provvedimento del 7.12.2023 e a quello del 9.5.2024, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento a favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per CP_2 legge in relazione alle medesime ore di lavoro;
3. DICHIARARE TENUTA E
CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, a pagina 3 di 10 corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.655,45 a titolo di saldo della retribuzione dei mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento a favore dell' dei CP_2 contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge in relazione alle medesime somme;
4. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta della convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, ai sensi degli artt. 1206, 2103,
1175 e 1375 c.c. e comunque per i motivi di cui al ricorso, consistente nella sospensione del signor dal 30.6.2021 fino al 20.9.2021 o per il diverso Pt_1 periodo che dovesse risultare in corso di causa e conseguentemente 5.
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione perduta dal
30.6.2021 fino al 20.9.2021 o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa e/o al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione perduta, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché, occorrendo, al versamento a favore dell' dei contributi assistenziali e CP_2 previdenziali dovuti per legge in relazione alle medesime ore di lavoro»
Parte resistente si costituiva, rilevando la correttezza dell'iter procedimentale,
l'attribuibilità delle condotte al ricorrente e la fondatezza delle sanzioni, così come di ogni altro provvedimento anche economico posto in essere.
Rileva, poi, che, prima della modifica del giudizio del medico competente, non vi fossero postazioni di lavoro alle quali adibire il dipendente.
Ammessa ed espletata istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
II) Con missiva del 25 novembre 2021 (cfr., doc. 4, fasc. resistente), la parte datoriale contestava al che «con riferimento all' ordine di cesoia 1220239 Pt_1 relativo al J006488351 maxi p Beaufort lager da 62530 bandelle nei giorni scorsi sono stati rinvenuti (nei bancali 1 e 2 contrassegnati dalle fh 5001599413 e
5001600056) mazzette di bandelle n°1 con un difetto di taglio scartate dai sistemi di visione ma, nonostante ciò, posizionate sul bancale. La gravità del difetto ha pagina 4 di 10 costretto a cernire manualmente i vari bancali in modo da togliere le bandelle n°
1 difettate. Dalle verifiche effettuate a seguito di detto evento è emerso che le bandelle sono state da Lei prodotte nei giorni 5.11 (secondo turno) e 8.11 scorsi
(primo turno) sulla cesoia 2, e che in entrambe le occasioni Lei non ha effettuato il controllo delle bandelle né segnalato il difetto, né ovviamente interrotto la produzione appena verificata la produzione scorretta. Medesimo problema è emerso con riferimento all'ordine 1220245 J006695010 Tuborg Green da 37819 bandelle, per il quale Lei ha prodotto le bandelle il 5.11 scorso (secondo turno).
Anche in tal caso in alcuni bancali è stato rinvenuto lo stesso difetto sulla bandella n° 1 e si è dovuti procedere con una cernita manuale delle bandelle difettose. A seguito del difetto sono state emesse 2 non conformità: - la n° 307406 relativa a
2541 bandelle di Beaufort Lager J006488351; - la n° 307394 relativa a 924 bandelle di Tuborg Green J006695010».
Secondo la contestazione, la non conformità sarebbe dipesa dal fatto che il
, con negligenza, avrebbe «omesso di controllare e interrompere la Pt_1 produzione in ipotesi di difetti del prodotto».
Con lettera del 2 maggio 2024, la resistente contestava al lavoratore che
«con riferimento all'ordine n. 1292609, Lei in data 18.4.2024 (durante il Suo turno di lavoro 22-6) ha effettuato la produzione del semilavorato classificato con il codice
J005959031 litografia Tuborg Summer relativo a 22.470 bandelle, sulla linea di taglio
2. Detta produzione veniva utilizzata nelle giornate del 19-20.4.2024 sulla linea 9 del
Reparto Tappi, ove gli operatori si avvedevano della presenza di numerose bandelle dimensionalmente difettose, e dunque inutilizzabili nel processo produttivo. Da ciò è derivato un fermo impianto di 4h e 45m ove gli operatori hanno dovuto procedere alla cernita delle bandelle difettose per poter riprendere la produzione. Tale grave problematica si è verificata a causa di una Sua colpa ovvero perché Lei ha omesso di controllare la lavorazione che stava effettuando e di interrompere la produzione in ipotesi di difetto del prodotto. Lei, peraltro, anche al termine della produzione non ha effettuato alcun controllo, tant'è che non ha segnalato difetti al reparto successivo» (doc. 15, fasc. resistente).
pagina 5 di 10 III) Nel merito, dunque, la materialità delle due condotte è analoga: omissioni di adeguati controlli in corso di produzione, in relazione alle fasi di lavorazione di pertinenza dal ricorrente durante il suo turno di lavoro.
Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio è emerso che fossero in vigore specifiche direttive aziendali con riferimento ai controlli a campione che il dipendente avrebbe dovuto porre in essere, direttive, peraltro, che, nel corso degli anni, erano state anche modificate (nel senso di rafforzarle), prevedendo una cadenza temporale ravvicinata (cfr., teste – ud. 26.2.2025: «Se il turno è Tes_1 in continuità, l'addetto controlla che le impostazioni della macchina siano conformi e che soprattutto sia conforme il risultato della produzione, il riscontro si fa ponendo la bandella (il risultato della lavorazione) su un tavolo di riscontro e poi controlla la centratura del taglio. Una volta effettuati i controlli fa andare la macchina. Dopo l'avvio della macchina, oggi i controlli sono fatti ogni trecento foglio tramite estrazione e riscontro di due fogli consecutivi. Invece con riferimento al periodo fine 2021 mi pare che il controllo si facesse con l'estrazione di un foglio all'inizio della produzione e uno nel mezzo della produzione del singolo bancale
(che ha massimo 1.125 fogli)»; teste – ud. 26.2.2025: «nel 2021 se non Tes_2 ricordo male le direttive per i controlli di dettaglio erano circa ogni 700 fogli.
(quindi pari a circa a ogni 2.800 bandelle) Il controllo è su due fogli consecutivi per ogni pacco. Poi la procedura è cambiata per garantire la gradualità della produzione, abbiamo aumentato la frequenza a 200 fogli (pari a circa 800 bandelle). Questo è il piano dei controlli della qualità, quindi è tassativa in linea di massima non al singolo foglio ma con una tolleranza ragionevole»; teste Tes_3
– ud. 18.3.2025: «Le regole attuali sono che ogni 300 fogli (quindi ogni 1.200 bandelle) l'operatore deve effettuare un controllo a campione su ogni numerazione di bandella. Non ricordo da quanto, ricordo che in precedenza da regolamento era un controllo per ogni bancale lavorato e poi a spot a metà bancale si faceva un altro controllo»).
Peraltro, nessun teste è stato capace di individuare con precisione il momento in cui è avvenuta la modifica della direttiva sul controllo (cfr., teste cit.: «Il nuovo sistema di controllo è stato introdotto nel 2024 ma non ricordo Tes_1 da che mese. Dunque, non posso ricordare con precisione se fosse già attivo pagina 6 di 10 nell'aprile 2024»; teste cit.: «La modifica se non ricordo male fu introdotta Tes_2 nel 2023 o all'inizio del 2024»; teste cit.: «Come ho detto non ricordo Tes_3 quando è cambiata la regola sui controlli, ricordo, se non sbaglio, che fu introdotto proprio in coincidenza con gli errori imputati al ricorrente»), con la conseguenza che deve ritenersi efficace, per entrambi gli episodi oggetto di contestazione, la procedura originaria.
IV) Da quanto ricostruito in sede istruttoria, è stato confermato l'inadempimento del lavoratore circa le procedure di controllo delle lavorazioni da lui effettuate (cfr., teste , cit.: «Ricordo che circa i fatti di novembre 2021 Tes_1 fu interessata da scarti solo la pila n. 1, così come ricordo che nell'aprile 2024
l'unica pila interessata fu la numero quattro, come risulta dagli avvisi di non conformità. Preciso che nel 2021 non ho avuto modo di verificare se tutte le bandelle della pila 1 fossero non conformi, mentre per quanto concerne l'aprile
2024 tutte le bandelle della pila n. 4 erano non conformi»; cfr., teste cit.: Tes_2
«Ricordo il giorno 8 novembre 2021, l'operatore subentrante nel turno dopo quello del ricorrente, segnalò un'anomalia e fermò la produzione, come da procedura aziendale. […]. Anche tra il 18 aprile e il 19 aprile 2024 è stato rilevato un errore nel controllo di dettaglio da parte dell'operatore che ha avuto riflessi sulla produzione delle bandelle»).
In ordine ad entrambi i fatti, poi, è risultato dimostrato che il macchinario è astrattamente in grado di rilevare alcune problematiche od errori di lavorazione, ma non in modo preciso e, dunque, senza che possano non ritenersi necessari i controlli a campione del dipendente in servizio (cfr., teste cit.: «Posso Tes_1 confermare che il tipo di non conformità che è stato riscontrato nelle bandelle di cui alla pila n. 4, riguardante la misura del taglio, il macchinario non è in grado di rilevarlo in autonomia, la circostanza mi è stata chiarita proprio dal tecnico responsabile del reparto manutenzione. Proprio per questo l'azienda ha introdotto i controlli da parte dell'operatore. Non c'è dubbio che il macchinario usato dal ricorrente la notte del 18 aprile 2024 avesse un malfunzionamento, in quanto altrimenti non avrebbe effettuato i tagli in un modo errato, giustamente era un pagina 7 di 10 malfunzionamento che poteva essere accertato tramite i controlli»; teste Tes_3 cit.: «In teoria il macchinario usato dal ricorrente ha una specie di tacchetta che dovrebbe essere in grado di verificare il corretto posizionamento delle cesoie e, dunque, del seguente taglio, ma, per quanto ne so, non sempre si attiva. Un controllo simile lo aveva anche la mia macchina, ma fu tolto perché è nato per un diverso tipo di passaggio di tappi in termini di velocità del passaggio e di tipo di errore da rilevare, dunque per noi del decoro, dava dei falsi errori»).
V) Dalle considerazioni che precedono, deriva che non vi possono essere dubbi in ordine all'inadempimento del ricorrente rispetto alle specifiche direttive aziendali concernenti i controlli da effettuarsi durante le fasi di lavorazione, così come non vi è dubbio che una parte delle conseguenze dannose siano derivate direttamente dall'omissione posta in essere dal . Pt_1
Circa l'accertamento del danno, però, non può essere condivisa la quantificazione operata dal datore di lavoro, in quanto proprio la natura di controllo a campione, che interviene dopo che una buona parte della lavorazione è stata effettuata, comporta che non tutto il costo sostenuto per emendare le conseguenze possa essere addebito al lavoratore, in quanto una parte degli stessi si sarebbe comunque verificata indipendentemente dalla condotta del , in conseguenza del modello organizzativo prescelto dal Pt_1 datore.
A conferma di ciò, proprio il modello organizzativo è stato modificato, in quanto, a parità di lavorazioni, evidentemente il datore di lavoro ha ritenuto di aumentare la campionatura, proprio in un'ottica di limitazione delle conseguenze sfavorevoli derivanti dalle anomalie dei macchinari.
Allora, confermate le due sanzioni disciplinari (proporzionate, peraltro all'inadempimento, in quanto relativo a specifiche direttive inerenti alla fase della produzione), non pare congruo addossare al dipendente un importo (a titolo risarcitorio) superiore ad euro 1.000,00 per evento, considerando da un lato l'impossibilità di evitare l'intero danno e dall'altro lato la complessità della pagina 8 di 10 produzione in linea, connessa con la quantità di prodotto lavorato da un singolo addetto.
Ne deriva che può dirsi legittima una trattenuta operata nei limiti euro
2.000,00 con obbligo del datore di lavoro di restituire l'eccedenza trattenuta al dipendente, maggiorata di interessi sulle somme rivalutate annualmente dal giorno della trattenuta al saldo effettivo.
VI) Per quanto riguarda la sospensione di tre mesi disposta dalla società resistente nei confronti del lavoratore dal 30 giugno 2021, soltanto dal settembre
2021 siamo in presenza di una statuizione medico legale che imponeva al datore di lavoro di predisporre una postazione per il dipendente che permettesse allo stesso di sedersi nei tempi di attesa.
Al contrario, la precedente valutazione era nei termini di una inidoneità del lavoratore alla mansione assegnata, nonché a mansioni che prevedevano una postura eretta.
Sul punto, i testi ascoltati in corso di giudizio hanno confermato che non vi erano, in azienda, posizioni di lavoro che potessero essere svolte in maniera continuativa in posizione non eretta (cfr., teste «le attività da svolgersi Tes_4 nei reparti di litografia e negli altri reparti di produzione sono tutte da effettuarsi in posizione eretta, al massimo è possibile sedersi durante i tempi morti, che ovviamente non so quantificare. Per quanto concerne il cesoista, durante gli intervalli tra due controlli di conformità, potrebbe avere altre mansioni da svolgere
(approvvigionamento dei pacchi, imballo del prodotto, stoccaggio del materiale e prelievo del carrello), e comunque anche i ritmi dei controlli potrebbero essere frammentati come la produzione stessa che non sempre è completa di 4.500 bandelle, dunque mi sento di escludere la possibilità di sedersi per un tempo prolungato»; teste cit.: «escludo che vi siano mansioni e postazioni che Tes_2 permettano di eseguire le lavorazioni in posizione seduta. Al massimo può esservi la possibilità di sedersi nei tempi di attesa, che però sono molto ristretti, ad esempio il cesoista non ha soltanto i controlli ogni tot di bandelle, ma deve supervisionare due linee contemporaneamente dunque sono rari i momenti in cui pagina 9 di 10 potrebbe sedersi»), con la conseguenza che nessuna illegittimità potrebbe essere addebitata al datore di lavoro, il quale, viceversa, nel momento della modifica della statuizione, ha preso gli idonei accomodamenti per permettere al Pt_1 di svolgere la sua prestazione lavorativa.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, alla luce del solo parziale accoglimento, che non incide in termini significativi sulla soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) conferma le sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente;
2) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l'ammontare dei danni risarcibili è pari ad euro 1.000,00 per ogni episodio contestato;
3) condanna parte resistente a restituire l'importo superiore trattenuto maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno della trattenuta al saldo effettivo;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Bologna il 12/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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