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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11492/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2024 da
E Parte_1 CP_1
Entrambi con il proc. e dom. avv. LARA CATTAROSSI
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12/05/2001
in CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASSACCO al n. 2, Parte 2, Serie A, anno
2001;
- preso atto che dall'unione sono nate le figlie (27.05.2003), Per_1
(08.06.2006) entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti; ed (13/11/2011) minorenne;
Per_3
Oggetto:
separazione
consensuale
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 CP_1
il cui matrimonio è stato celebrato in data 12/05/2001 in CASSACCO
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al N. 2, Parte 2, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, fissando la propria residenza ove riterranno opportuno;
b) assegna la casa coniugale sita a Pozzuolo del Friuli (Ud) 33050, via J.
F. Kennedy n. 40/D, al sig. che si farà carico dell'integrale saldo CP_1
dei ratei di mutuo ancora da versare sul conto corrente cointestato sino ad estinzione dello stesso;
dà atto che le parti convengono sull'opportunità di mantenere la proprietà della casa familiare fintanto che tutte e tre le figlie non avranno terminato gli studi, ovvero fintanto che il bilancio economico complessivo della famiglia possa essere mantenuto invariato senza comportare eccessivo sacrificio economico a carico dell'uno o dell'altro coniuge. Dà atto che qualora le parti dovessero addivenire alla vendita della casa familiare, concordano sin d'ora di suddividere al 50% tra loro il corrispettivo netto ricavato dal negozio, e che dalla quota spettante alla sig.ra verrà detratta la somma pari Pt_1
al 50% degli importi versati dal sig. a titolo di ratei del mutuo da CP_1
agosto 2023 sino ad estinzione dello stesso, ovvero fino alla diversa mensilità, se precedente, in cui viene compiuto l'atto, da attribuire al sig. in aggiunta sulla propria quota. Dà atto che lo stesso criterio di CP_1
riparto verrà applicato relativamente ai conguagli da effettuarsi tra le parti per eventuali interventi di straordinaria manutenzione e/o migliorie realizzati a spese del sig. ualora si dovessero rendere necessari;
CP_1 c) dà atto che le parti hanno già regolato tra loro la spartizione dei beni mobili presenti nell'abitazione senza alcuna residua pretesa reciproca in merito;
le parti, tuttavia, si riservano di rivalutare tale previsione in ipotesi di vendita dell'immobile, valutando se e quali beni mobili formeranno parimenti oggetto di compravendita: in tal caso, dà atto che la sig.ra dichiara sin d'ora di volersi vedere restituiti tutti i quadri presenti Pt_1 nell'abitazione, oltre al letto antico e alla sedia appesa (beni noti alle parti così come indicati);
d) dà atto che le parti concordano espressamente di riconoscere al sig. il diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile di proprietà dei CP_1
coniugi, da poter esercitare qualora le parti pervengano alla decisione di vendere la casa, previa redazione di perizia di stima del valore commerciale della stessa da parte di un tecnico congiuntamente individuato;
in tale ipotesi rimane ferma la previsione di cui al punto c), secondo capoverso;
e) dà atto che la sig.ra ha stabilito la propria dimora abituale presso Pt_1
l'immobile sito in Martignacco (Ud), via San Biagio n. 31/A, p.t., già ritenuto idoneo ad accogliere le figlie anche per i pernottamenti e funzionale alle esigenze delle stesse, sostenendo i relativi oneri, con ogni più ampia riserva di trasferirsi altrove;
f) dispone che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. Dà atto che le figlie maggiori e Per_1
manterranno la residenza presso l'abitazione del padre. I genitori Per_2
dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, Per_3 all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia minore e di favorire in modo duraturo e significativo il mantenimento dei rapporti con entrambe le linee parentali;
g) dispone che i genitori tengano con sé la figlia minore a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), oltre ai pernottamenti infrasettimanali dalla madre il lunedì e il giovedì sera, secondo il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
dà atto che le figlie maggiorenni saranno libere di decidere come gestirsi, previo congruo preavviso al genitore che le terrà presso di sé, cercando di non alterare le abitudini attuali delle ragazze;
h) dà atto che le figlie e sono maggiorenni e, quindi, nulla Per_1 Per_2
può essere statuito sul loro collocamento e diritto di visita;
in ogni caso, dà atto che i genitori si concedono reciprocamente ampia capacità di modifica dei periodi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro, adottando il criterio guida della massima elasticità possibile, cercando tuttavia di responsabilizzare le ragazze nella pianificazione dei rispettivi impegni, e in ogni caso tenendo in considerazione quale sia di volta in volta la migliore opportunità da poter offrire alle figlie;
le ragazze rimangono in ogni caso libere di raggiungere la dimora della madre in deroga alle presenti statuizioni, previo avviso;
i) prende atto che, per quanto concerne le vacanze natalizie, come d'abitudine della famiglia, le ragazze trascorrano le giornate del 24 e del
26 dicembre assieme alla madre e il 25 assieme al padre;
le restanti giornate di chiusura scolastica verranno gestite dai genitori in base alle ferie godute da ciascuno di essi, concordando con congruo preavviso la permanenza delle figlie, in particolare di presso ognuno di loro;
Per_3
l) prende atto che durante le vacanze pasquali le ragazze trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre;
le restanti giornate di chiusura scolastica verranno gestite dai genitori in base alle ferie godute da ciascuno di essi, concordando con congruo preavviso la permanenza delle figlie, in particolare di presso Per_3
ognuno di loro;
m) dispone che durante le vacanze estive possa trascorrere con Per_3
ciascun genitore due settimane consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le ferie trascorse in esclusiva con un genitore dovranno essere mantenuti i contatti telefonici con l'altro, comunicandosi reciprocamente la destinazione delle vacanze;
oltre a ciò, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore per un'ulteriore settimana consecutiva in un altro periodo dell'anno, in base alle ferie lavorative di ciascuno, in ogni caso da concordare con l'altro genitore con congruo preavviso;
n) dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e concordano reciprocamente di non formalizzare alcuna richiesta di assegno di mantenimento;
o) per le spese ordinarie delle figlie, pone a carico della sig.ra il Pt_1 versamento mensile a favore del sig. di € 550,00 a titolo di CP_1
assegno di mantenimento ordinario per tutte e tre le ragazze, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ciascuna mensilità sul conto corrente intestato al beneficiario;
l'assegno di mantenimento per le figlie potrà essere rimodulato di comune accordo tra le parti, in base alle esigenze familiari ed in proporzione ai redditi di ciascun genitore, oltre che in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica delle ragazze;
p) dà atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. quale contributo al mantenimento delle CP_1
figlie;
q) considerato che le posizioni reddituali dei genitori non possono ritenersi equivalenti, dispone che le spese per il mantenimento straordinario delle figlie siano poste, al netto degli importi recuperabili dal sig. in ragione della detraibilità delle spese sanitarie per le figlie, CP_1
nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della CP_1 sig.ra , rinviando per l'individuazione, la gestione e la Pt_1
determinazione delle stesse al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Udine;
r) dà atto che, su accordo delle parti, le spese per la gestione del cane inserito presso la casa coniugale, saranno integralmente a carico del sig.
CP_1
s) dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minorenne;
t) dà atto dell'impegno assunto da entrambi i coniugi nell'adottare le opportune cautele per l'inserimento dei nuovi partner nella vita delle figlie, portando previamente a conoscenza dell'altro genitore l'eventuale nuova circostanza, pur sempre nel rispetto della reciproca libertà di scelta di nuovi partner di vita, mantenendo ben distinti il ruolo educativo del genitore e la figura del nuovo/a compagno/a dell'altro genitore;
u) dà atto che con il presente accordo di separazione i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed ogni ulteriore rapporto pregresso, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
v) dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza.
z) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 03.12.2024
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11492/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2024 da
E Parte_1 CP_1
Entrambi con il proc. e dom. avv. LARA CATTAROSSI
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12/05/2001
in CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASSACCO al n. 2, Parte 2, Serie A, anno
2001;
- preso atto che dall'unione sono nate le figlie (27.05.2003), Per_1
(08.06.2006) entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti; ed (13/11/2011) minorenne;
Per_3
Oggetto:
separazione
consensuale
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 CP_1
il cui matrimonio è stato celebrato in data 12/05/2001 in CASSACCO
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al N. 2, Parte 2, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, fissando la propria residenza ove riterranno opportuno;
b) assegna la casa coniugale sita a Pozzuolo del Friuli (Ud) 33050, via J.
F. Kennedy n. 40/D, al sig. che si farà carico dell'integrale saldo CP_1
dei ratei di mutuo ancora da versare sul conto corrente cointestato sino ad estinzione dello stesso;
dà atto che le parti convengono sull'opportunità di mantenere la proprietà della casa familiare fintanto che tutte e tre le figlie non avranno terminato gli studi, ovvero fintanto che il bilancio economico complessivo della famiglia possa essere mantenuto invariato senza comportare eccessivo sacrificio economico a carico dell'uno o dell'altro coniuge. Dà atto che qualora le parti dovessero addivenire alla vendita della casa familiare, concordano sin d'ora di suddividere al 50% tra loro il corrispettivo netto ricavato dal negozio, e che dalla quota spettante alla sig.ra verrà detratta la somma pari Pt_1
al 50% degli importi versati dal sig. a titolo di ratei del mutuo da CP_1
agosto 2023 sino ad estinzione dello stesso, ovvero fino alla diversa mensilità, se precedente, in cui viene compiuto l'atto, da attribuire al sig. in aggiunta sulla propria quota. Dà atto che lo stesso criterio di CP_1
riparto verrà applicato relativamente ai conguagli da effettuarsi tra le parti per eventuali interventi di straordinaria manutenzione e/o migliorie realizzati a spese del sig. ualora si dovessero rendere necessari;
CP_1 c) dà atto che le parti hanno già regolato tra loro la spartizione dei beni mobili presenti nell'abitazione senza alcuna residua pretesa reciproca in merito;
le parti, tuttavia, si riservano di rivalutare tale previsione in ipotesi di vendita dell'immobile, valutando se e quali beni mobili formeranno parimenti oggetto di compravendita: in tal caso, dà atto che la sig.ra dichiara sin d'ora di volersi vedere restituiti tutti i quadri presenti Pt_1 nell'abitazione, oltre al letto antico e alla sedia appesa (beni noti alle parti così come indicati);
d) dà atto che le parti concordano espressamente di riconoscere al sig. il diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile di proprietà dei CP_1
coniugi, da poter esercitare qualora le parti pervengano alla decisione di vendere la casa, previa redazione di perizia di stima del valore commerciale della stessa da parte di un tecnico congiuntamente individuato;
in tale ipotesi rimane ferma la previsione di cui al punto c), secondo capoverso;
e) dà atto che la sig.ra ha stabilito la propria dimora abituale presso Pt_1
l'immobile sito in Martignacco (Ud), via San Biagio n. 31/A, p.t., già ritenuto idoneo ad accogliere le figlie anche per i pernottamenti e funzionale alle esigenze delle stesse, sostenendo i relativi oneri, con ogni più ampia riserva di trasferirsi altrove;
f) dispone che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. Dà atto che le figlie maggiori e Per_1
manterranno la residenza presso l'abitazione del padre. I genitori Per_2
dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, Per_3 all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia minore e di favorire in modo duraturo e significativo il mantenimento dei rapporti con entrambe le linee parentali;
g) dispone che i genitori tengano con sé la figlia minore a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), oltre ai pernottamenti infrasettimanali dalla madre il lunedì e il giovedì sera, secondo il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
dà atto che le figlie maggiorenni saranno libere di decidere come gestirsi, previo congruo preavviso al genitore che le terrà presso di sé, cercando di non alterare le abitudini attuali delle ragazze;
h) dà atto che le figlie e sono maggiorenni e, quindi, nulla Per_1 Per_2
può essere statuito sul loro collocamento e diritto di visita;
in ogni caso, dà atto che i genitori si concedono reciprocamente ampia capacità di modifica dei periodi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro, adottando il criterio guida della massima elasticità possibile, cercando tuttavia di responsabilizzare le ragazze nella pianificazione dei rispettivi impegni, e in ogni caso tenendo in considerazione quale sia di volta in volta la migliore opportunità da poter offrire alle figlie;
le ragazze rimangono in ogni caso libere di raggiungere la dimora della madre in deroga alle presenti statuizioni, previo avviso;
i) prende atto che, per quanto concerne le vacanze natalizie, come d'abitudine della famiglia, le ragazze trascorrano le giornate del 24 e del
26 dicembre assieme alla madre e il 25 assieme al padre;
le restanti giornate di chiusura scolastica verranno gestite dai genitori in base alle ferie godute da ciascuno di essi, concordando con congruo preavviso la permanenza delle figlie, in particolare di presso ognuno di loro;
Per_3
l) prende atto che durante le vacanze pasquali le ragazze trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre;
le restanti giornate di chiusura scolastica verranno gestite dai genitori in base alle ferie godute da ciascuno di essi, concordando con congruo preavviso la permanenza delle figlie, in particolare di presso Per_3
ognuno di loro;
m) dispone che durante le vacanze estive possa trascorrere con Per_3
ciascun genitore due settimane consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le ferie trascorse in esclusiva con un genitore dovranno essere mantenuti i contatti telefonici con l'altro, comunicandosi reciprocamente la destinazione delle vacanze;
oltre a ciò, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore per un'ulteriore settimana consecutiva in un altro periodo dell'anno, in base alle ferie lavorative di ciascuno, in ogni caso da concordare con l'altro genitore con congruo preavviso;
n) dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e concordano reciprocamente di non formalizzare alcuna richiesta di assegno di mantenimento;
o) per le spese ordinarie delle figlie, pone a carico della sig.ra il Pt_1 versamento mensile a favore del sig. di € 550,00 a titolo di CP_1
assegno di mantenimento ordinario per tutte e tre le ragazze, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ciascuna mensilità sul conto corrente intestato al beneficiario;
l'assegno di mantenimento per le figlie potrà essere rimodulato di comune accordo tra le parti, in base alle esigenze familiari ed in proporzione ai redditi di ciascun genitore, oltre che in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica delle ragazze;
p) dà atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. quale contributo al mantenimento delle CP_1
figlie;
q) considerato che le posizioni reddituali dei genitori non possono ritenersi equivalenti, dispone che le spese per il mantenimento straordinario delle figlie siano poste, al netto degli importi recuperabili dal sig. in ragione della detraibilità delle spese sanitarie per le figlie, CP_1
nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della CP_1 sig.ra , rinviando per l'individuazione, la gestione e la Pt_1
determinazione delle stesse al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Udine;
r) dà atto che, su accordo delle parti, le spese per la gestione del cane inserito presso la casa coniugale, saranno integralmente a carico del sig.
CP_1
s) dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minorenne;
t) dà atto dell'impegno assunto da entrambi i coniugi nell'adottare le opportune cautele per l'inserimento dei nuovi partner nella vita delle figlie, portando previamente a conoscenza dell'altro genitore l'eventuale nuova circostanza, pur sempre nel rispetto della reciproca libertà di scelta di nuovi partner di vita, mantenendo ben distinti il ruolo educativo del genitore e la figura del nuovo/a compagno/a dell'altro genitore;
u) dà atto che con il presente accordo di separazione i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed ogni ulteriore rapporto pregresso, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
v) dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza.
z) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 03.12.2024
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini