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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7238 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Arcoleo, presso il cui studio a Palermo, via Libertà
n. 103, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/05/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1
Per_ matrimonio con in data 12/07/2008 e di aver generato i figli Controparte_1
(29/05/2009), (10/03/2012) ed (05/04/2018), ha chiesto la pronuncia della Per_2 Per_3
separazione alle condizioni ivi indicate e, poi, del divorzio.
Il resistente ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 37/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, disponendo l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, l'onere a carico del di versarle CP_1 un contributo di € 390,00 al mese per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, la conferma della percezione da parte della ricorrente dell'intero assegno unico
1 per i minori ed il rigetto della domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 09/01/2025, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della sentenza di separazione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (24/11/2023);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 37/2024 emessa da questo Tribunale in data 04-05/01/2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Relativamente all'affidamento dei tre figli minori, si rimanda alla motivazione della sentenza di separazione, in cui sono state richiamate le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 24/11/2023 circa l'abuso da parte del resistente di alcolici e sostanze stupefacenti e le aggressioni poste in essere dal medesimo, nonché le tre querele sporte dalla ricorrente il
17/08/2021, il 10/08/2023 ed il 12/10/2023, l'accertamento sanitario obbligatorio emesso nei confronti del resistente il 22/08/2023 per “aggressività con turbe comportamentali” e l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo del 17/11/2023, con cui è stata applicata al in aggiunta alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata del GIP del CP_1
24/10/2023, il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai prossimi congiunti.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che il regime genitoriale più adeguato per i figli minori sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
In virtù di quanto sopra detto, non ricorrono, allo stato, i presupposti per prevedere un diritto di visita da parte del anche in considerazione del vissuto traumatico dei minori, i CP_1
quali non vedono il padre da circa un anno;
peraltro il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha neanche chiesto di poter vedere ed incontrare i figli, né ha formulato richieste volte a dimostrare l'interesse e la volontà di recupero del rapporto genitoriale.
2 In relazione all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei minori, richiamando le argomentazioni della sentenza di separazione, va ricordato:
- che la ricorrente (classe 1982) è disoccupata e percepisce per intero l'assegno unico per i tre figli di ammontare pari ad € 650,00 al mese, come dalla medesima dichiarato all'udienza; la stessa vive insieme ai tre figli in un immobile acquistato di recente, per il quale ha contratto un mutuo con rata mensile di € 400,00 circa;
ha depositato certificazione dell'Agenzia delle
Entrate, da cui risulta che negli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 non ha percepito redditi, nonché copia degli estratti del conto corrente cointestato con il marito, da cui risulta l'accredito mensile di € 350,00 per la locazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo nonché versamenti di denaro in contanti la cui causale è, tuttavia, rimasta incerta.
Quanto alla situazione reddituale del resistente (classe 1974), la ricorrente Controparte_1
ha rappresentato che lo stesso in passato ha lavorato presso una ditta fornitrice di bevande, ma di non conoscere l'ammontare della sua retribuzione;
che da circa un anno il non CP_1 svolge più alcuna attività lavorativa e si sostenta per mezzo del canone di locazione di €
350,00 al mese che percepisce per un immobile di sua proprietà (cfr. estratto conto); che il
è proprietario di altri immobili ricevuti in eredità dai genitori, ma di non sapere se CP_1
anche tali proprietà siano concesse in locazione.
Nessuna documentazione è stata prodotta dalla ricorrente circa le condizioni economiche e reddituali del resistente.
In considerazione delle attuali condizioni economiche del resistente, come emerse nel processo, ed avuto riguardo alle ordinarie esigenze dei tre figli minori ed alla circostanza che la ricorrente percepisce l'intero importo dell'Assegno unico, il Tribunale ritiene di dover porre a carico di un assegno mensile di € 390,00 a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento dei tre figli (€ 130,00 per ciascun figlio), oltre al 50% alle spese straordinarie secondo le definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato da questo Tribunale il 02/07/2019.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente, la quale ha espressamente chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della sentenza di separazione, senza perciò formulare domanda di assegno divorzile.
La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Carini
il 12/07/2008 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
Per_ 2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori (29/05/2009), Per_2
(10/03/2012) ed (05/04/2018), nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, Per_3
comma 3, c.c.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno complessivo di € 390,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 02/07/2019, con conferma della percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'Assegno
Unico.
4) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Carini al n. 50, parte II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7238 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Arcoleo, presso il cui studio a Palermo, via Libertà
n. 103, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/05/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1
Per_ matrimonio con in data 12/07/2008 e di aver generato i figli Controparte_1
(29/05/2009), (10/03/2012) ed (05/04/2018), ha chiesto la pronuncia della Per_2 Per_3
separazione alle condizioni ivi indicate e, poi, del divorzio.
Il resistente ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 37/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, disponendo l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, l'onere a carico del di versarle CP_1 un contributo di € 390,00 al mese per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, la conferma della percezione da parte della ricorrente dell'intero assegno unico
1 per i minori ed il rigetto della domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 09/01/2025, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della sentenza di separazione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (24/11/2023);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 37/2024 emessa da questo Tribunale in data 04-05/01/2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Relativamente all'affidamento dei tre figli minori, si rimanda alla motivazione della sentenza di separazione, in cui sono state richiamate le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 24/11/2023 circa l'abuso da parte del resistente di alcolici e sostanze stupefacenti e le aggressioni poste in essere dal medesimo, nonché le tre querele sporte dalla ricorrente il
17/08/2021, il 10/08/2023 ed il 12/10/2023, l'accertamento sanitario obbligatorio emesso nei confronti del resistente il 22/08/2023 per “aggressività con turbe comportamentali” e l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo del 17/11/2023, con cui è stata applicata al in aggiunta alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata del GIP del CP_1
24/10/2023, il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai prossimi congiunti.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che il regime genitoriale più adeguato per i figli minori sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
In virtù di quanto sopra detto, non ricorrono, allo stato, i presupposti per prevedere un diritto di visita da parte del anche in considerazione del vissuto traumatico dei minori, i CP_1
quali non vedono il padre da circa un anno;
peraltro il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha neanche chiesto di poter vedere ed incontrare i figli, né ha formulato richieste volte a dimostrare l'interesse e la volontà di recupero del rapporto genitoriale.
2 In relazione all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei minori, richiamando le argomentazioni della sentenza di separazione, va ricordato:
- che la ricorrente (classe 1982) è disoccupata e percepisce per intero l'assegno unico per i tre figli di ammontare pari ad € 650,00 al mese, come dalla medesima dichiarato all'udienza; la stessa vive insieme ai tre figli in un immobile acquistato di recente, per il quale ha contratto un mutuo con rata mensile di € 400,00 circa;
ha depositato certificazione dell'Agenzia delle
Entrate, da cui risulta che negli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 non ha percepito redditi, nonché copia degli estratti del conto corrente cointestato con il marito, da cui risulta l'accredito mensile di € 350,00 per la locazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo nonché versamenti di denaro in contanti la cui causale è, tuttavia, rimasta incerta.
Quanto alla situazione reddituale del resistente (classe 1974), la ricorrente Controparte_1
ha rappresentato che lo stesso in passato ha lavorato presso una ditta fornitrice di bevande, ma di non conoscere l'ammontare della sua retribuzione;
che da circa un anno il non CP_1 svolge più alcuna attività lavorativa e si sostenta per mezzo del canone di locazione di €
350,00 al mese che percepisce per un immobile di sua proprietà (cfr. estratto conto); che il
è proprietario di altri immobili ricevuti in eredità dai genitori, ma di non sapere se CP_1
anche tali proprietà siano concesse in locazione.
Nessuna documentazione è stata prodotta dalla ricorrente circa le condizioni economiche e reddituali del resistente.
In considerazione delle attuali condizioni economiche del resistente, come emerse nel processo, ed avuto riguardo alle ordinarie esigenze dei tre figli minori ed alla circostanza che la ricorrente percepisce l'intero importo dell'Assegno unico, il Tribunale ritiene di dover porre a carico di un assegno mensile di € 390,00 a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento dei tre figli (€ 130,00 per ciascun figlio), oltre al 50% alle spese straordinarie secondo le definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato da questo Tribunale il 02/07/2019.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente, la quale ha espressamente chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della sentenza di separazione, senza perciò formulare domanda di assegno divorzile.
La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Carini
il 12/07/2008 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
Per_ 2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori (29/05/2009), Per_2
(10/03/2012) ed (05/04/2018), nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, Per_3
comma 3, c.c.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno complessivo di € 390,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 02/07/2019, con conferma della percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'Assegno
Unico.
4) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Carini al n. 50, parte II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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