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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1301/2019 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_3
C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ), tutti con il patrocinio degli avv.ti Parte_4 P.IVA_4
GRASSELLI FRANCO MARIA, BOGGIANI RITA, GRASSELLI FEDERICA e
DALLARI GIANLUCA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in via Piastrello n. 5/A, ARCETO DI SCANDIANO (RE)
APPELLANTI contro
pagina 1 di 17 (GIA' ) CP_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALDINI GIANNI, elettivamente P.IVA_5
domiciliato presso il suo studio in via Verdi n. 281, VIAREGGIO (LU).
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, delle società , Parte_1
(già ed conveniva in Parte_2 Parte_1 Controparte_3 Parte_4
giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro-tempore, per ottenere, previa rideterminazione dei relativi saldi, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente CP_5
percepite in forza dei rapporti negoziali inter partes meglio descritti in atti, nonché declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dal nell'interesse delle suddette Pt_3
societàOccorre, particolare, le società attrici, premesso di aver concluso con il convenuto istituto di credito alcuni rapporti di conto corrente, privi di forma scritta, il cui adempimento da parte delle correntiste era stato, a sua volta, garantito personalmente dal lamentavano che, come accertato dai loro consulenti di parte, la Pt_3 CP_5
aveva loro addebitato interessi, costi e oneri non dovuti.
Si costituiva in giudizio, la convenuta (già , la quale, CP_1 Controparte_4
previa produzione dei contratti inter partes e delle garanzie prestate dal Pt_3
contestava la fondatezza delle allegazioni e conclusioni svolte dalle controparti, chiedendone l'integrale rigetto.
pagina 2 di 17 Nel corso del giudizio, il Giudice, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e rigettata l'istanza di c.t.u. avanzata dagli attori, fissava udienza di discussione e contestuale decisione della causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 655/2019, resa in data 18 aprile 2019, l'adìto Tribunale rigettava le domande proposte dagli attori, condannando quest'ultimi, in solido tra loro, al rimborso, in favore del convenuto , delle spese di lite. CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure, con riferimento alle domande formulate dalle società attrici, di nullità dei contratti bancari inter partes, rilevava che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla convenuta, detti contratti fossero stati regolarmente redatti in forma scritta richiesta ad substantiam e regolarmente sottoscritti dalle parti con visto per autentica del funzionario della banca, precisando che, in ogni caso, sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 898/2018, la relativa questione fosse ormai, nel merito, superata, dovendosi ritenere sufficiente la produzione da parte della banca della documentazione contrattuale recante la firma del cliente e non necessariamente anche quella del funzionario dell'istituto di credito.
Il Tribunale, inoltre, rigettava le domande attrici di ripetizione di indebito, ritenendo generiche e apodittiche le doglianze relative all'illegittima e indebita applicazione di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuiti, nonché del tutto esplorativa la richiesta c.t.u.
Quanto alle fideiussioni rilasciate dal il primo Giudice affermava che, ai fini Pt_3
della loro validità, non era necessaria la firma del funzionario della Banca garantita, essendo sufficiente la firma del solo garante.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e le Parte_3
società in precedenza menzionate hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata
Corte d'Appello, il (già , Controparte_1 Controparte_6
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
pagina 3 di 17 In particolare, gli appellanti, quali motivi di gravame, hanno dedotto : 1) l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha, da un lato, ritenuto rispettato il requisito negoziale della forma scritta e, dall'altro, generiche le relative contestazioni attoree;
2)
l'omesso rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali;
3) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, l'indebita applicazione di commissione di massimo scoperto e spese accessorie;
4) l'erroneità del metodo di calcolo delle soglie d'usura; 5) la mancata valutazione della relazione di ctp versata in atti;
6) l'errata reiezione delle loro istanze istruttorie;
7) l'invalidità e/o nullità delle fideiussioni per cui è causa;
8)
l'errata qualificazione giuridica delle suddette garanzie;
9) la liberazione dalla prestata garanzia personale per violazione dell'art. 1956 c.c.; 10) la violazione del principio generale del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost.; 11)l'erroneità della statuizione in punto di spese di lite.
Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: In via principale nel merito - per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che le parti attrici non risultano essere debitrici di alcuna somma nei confronti di - previe tutte le declaratorie del caso, per tutti i motivi sopra Controparte_4
esposti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, dei rapporti bancari di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o addebito a qualsivoglia titolo;
- per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque perché ai predetti rapporti bancari sono state applicate condizioni ed interessi anatocistici, ultralegali e superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi illegittimi gli addebiti per interessi, commissioni e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge;
- dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi, le commissioni e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale;
- per gli effetti di quanto sopra accertare e/o dichiarare che è tenuta a CP_4
pagina 4 di 17 corrispondere alle parti attrici tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a qualsivoglia titolo, secondo quanto indicato nelle allegate perizie e secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento di
[...]
in danno delle parti attrici;
- per i motivi che precedono, previa ogni opportuna CP_4
declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per gli effetti, condannare a restituire alle parti attrici gli CP_4
importi indebitamente ricevuti ed addebitati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo, con eventuale compensazione;
- per i motivi che precedono, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittimo addebito di commissioni e per gli effetti, condannare a restituire alle parti attrici quanto CP_4
indebitamente ricevuto e addebitato, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo, con eventuale compensazione;
- accertare e dichiarare che è CP_4
tenuta a restituire alle parti attrici quanto dovuto per il risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno e mancato impiego delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare che è CP_4
tenuta a detrarre dal dovuto e/o restituire alle parti attrici nonché al fideiussore quanto dovuto per il risarcimento, da accertarsi per ogni effetto, del danno per effetto dei danni diretti e/o indiretti, morali e/o di immagine, derivanti agli attori dalla commissione del reato di usura, nella misura che il Giudice riterrà di liquidare sulla base delle risultanze processuali, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo;
In via subordinata: - nelle denegata ipotesi di reiezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiarare come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti da in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla CP_4
domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente ed eventualmente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio. In ogni caso: - dichiarare l'avvenuta liberazione pagina 5 di 17 del fideiussore sig. per le ragioni di cui in narrativa e pertanto accertare Parte_3
e dichiarare che nulla è dovuto dallo stesso a favore di in relazione ai CP_4
rapporti di cui in premessa per nullità delle fideiussioni prestate, nonché – in via subordinata – per liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e 1955 c.c. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: disporre CTU sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori, così come meglio specificato nel presente atto e come meglio si specificherà in sede istruttoria”.
Contr Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il si è costituito in giudizio, deducendo, in via preliminare, la sopravvenuta estinzione della società
[...]
per effetto della sua cancellazione dal Registro Controparte_7
delle Imprese, nonché la decadenza, ex art. 346 c.p.c., delle domande ed eccezioni non riproposte da controparte, e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti.
L'appellata ha, quindi, concluso chiedendo : “Dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto nei confronti di (già dal sig. CP_1 Controparte_4 [...]
in proprio e quale rappresentante delle società Pt_3 Parte_1 Pt_2
e al fine di ottenere la riforma della sentenza n.
[...] Parte_1 Parte_4
655/19 del 18.04.2019 del Tribunale di Reggio Emilia 2° Sez. Civ., nella causa R.G. n.
3662/2017. In ipotesi respingere, in ogni caso, ogni e qualsiasi richiesta di pagamento di somme di denaro, spiegata dalle parti appellanti nei confronti della comparente, infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 23 luglio 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 17 Occorre, in via preliminare di rito, dichiarare, a norma dell'art. 307 c.p.c., la parziale estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorso tra la società
l'appellata Parte_4 Controparte_1
Infatti, costituendosi nel presente giudizio, l'istituto di credito appellato aveva allegato la sopravvenuta estinzione della suddetta società a seguito e per effetto della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, portando, così, a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo previsto dall'art. 2495 c.c., che, come noto, opera di diritto dal momento del suo accadimento.
Era, quindi, onere delle parti riassumere o proseguire, ritualmente e tempestivamente, il giudizio così, ope legis, interrotto, nel termine previsto dalla legge di mesi tre decorrente dalla conoscenza, effettiva o legale, di detto evento, sicchè, nel caso di specie, ricorrendo un'ipotesi di procedimento a litisconsorzio facoltativo, avente ad oggetto cause scindibili, deve, ex officio, dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, per inerzia delle parti, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 307 c.p.c., limitatamente al rapporto tra l'estinta società il Parte_4 Controparte_1
- Sulla sentenza che ha ritenuto sussistente la forma scritta dei contratti e generiche le contestazioni attoree afferenti i vizi di forma dei contratti prodotti dalla banca.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di nullità, per difetto di forma scritta, dei contratti bancari oggetto di causa, evidenziando, sul punto, che la documentazione prodotta dall'istituto di credito non reca la sottoscrizione della
CP_5
In particolare, gli appellanti, nonostante l'intervenuta pronuncia, in tema, della Suprema
Corte, a Sezioni Unite, (v. Cass. n. 898/2018), asseriscono che la ritenuta non necessarietà della firma del funzionario di banca comprometterebbe le garanzie di trasparenza a tutela dei clienti con riferimento alle condizioni economiche pattuite.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la questione posta dagli appellanti ha, in recente passato, formato oggetto di contrasto giurisprudenziale, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto con pagina 7 di 17 la sentenza sopra richiamata, enunciando che : "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo le Sezioni Unite, quindi, il vincolo di forma imposto dal legislatore va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma: non è rilevante - ai fini della validità del contratto - la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato, come nel caso di specie, l'accordo mediante la sottoscrizione del correntista, la consegna del documento negoziale (nella fattispecie risultante dai contratti, dato che vi è apposita dichiarazione sottoscritta dai correntisti in calce a ciascuno dei contratti in cui si riporta “ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la unitamente alla copia di tutti i relativi eventuali CP_5 documenti allegati”), la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Come sopra precisato, la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di legittimità riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria.
Tuttavia, si ritiene che, stante l'eadem ratio, il principio di diritto come sopra espresso possa trovare applicazione anche con riferimento ai contratti bancari di cui al d.lgs. n.
385/1993.
Infatti, l'art. 117, comma 1 del suddetto decreto, nel prevedere che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente", reca una formulazione sovrapponibile a quella che l'art. 23, comma 1 D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento.
È possibile, cioè, cogliere nei contratti bancari – come nei contratti di intermediazione finanziaria - una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso aderisce. pagina 8 di 17 Ne consegue che, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, soprattutto laddove si è affermato che il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulta "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa" (v. anche Cass. Civ., n. 16070/2018).
Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.
Nel caso di specie, come anticipato, i necessari requisiti, formali e sostanziali, risultano sussistenti: infatti, i contratti bancari inter partes e le fideiussioni prestate dal Pt_3
prodotti dalla e la cui esecuzione è incontestata, recano l'attestazione di avvenuta CP_5
consegna al cliente di una copia dei contratti oltre che della documentazione allegata, nonchè la sottoscrizione del cliente.
Al riguardo, va altresì rilevata l'infondatezza dell'assunto di parte appellante secondo cui la avrebbe prodotto esclusivamente i documenti di sintesi, di per sé, CP_5
insufficienti a garantire la trasparenza necessaria delle condizioni economiche applicate.
Infatti, dalla sua mera, ma integrale, lettura, risulta, per tabulas, che la documentazione versata dalla sia in primo grado, che successivamente, reca, oltre al documento di CP_5
sintesi, anche il contenuto del relativo rapporto negoziale, idoneo e sufficiente a ricostruire le pattuite condizioni economiche.
- Mancato rilievo delle nullità d'ufficio
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità dell'appellata sentenza nella parte in cui, ritenendo, da un lato, generiche le doglianze da loro formulate in punto di nullità contrattuale, ha, dall'altro, omesso di operarne, d'ufficio, il relativo rilievo.
pagina 9 di 17 Il motivo è infondato.
Infatti, il rilievo d'ufficio della nullità non può realizzare un'elusione dell'onere assertivo e probatorio gravante sulla parte.
Affinché il giudice possa dichiarare d'ufficio la nullità negoziale, occorre, in primis, che la parte alleghi le circostanze fattuali da cui dipende l'asserita invalidità.
Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che “la rilevazione della nullità - sia pure
d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n. 30383/2024).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono, in parte qua, limitati a citare genericamente una indebita capitalizzazione degli interessi e/o l'applicazione di interessi ultralegali e/o usurari, senza, però, indicare le modalità, le tempistiche, le voci e/o operazioni con cui e in riferimento alle quali, tali addebiti sarebbero stati illegittimamente praticati.
In ragione del sopra rilevato deficit quantomeno assertivo, il gravame in esame va rigettato.
- Anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto e spese non dovute.
pagina 10 di 17 Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'illegittima e/o indebita applicazione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di commissione di massimo scoperto e ulteriori oneri economici non pattuiti.
Il motivo non merita accoglimento.
Gli appellanti, infatti, non hanno in alcun modo circostanziato le loro censure, ai limiti della nullità, per assoluta indeterminatezza della relativa allegazione, omettendo, in particolare, di specificare i contratti, la società contraente e gli addebiti asseritamente recanti l'illegittima applicazione dei suddetti oneri e costi.
Pertanto, il motivo è, in rito, inammissibile per assoluta genericità/indeterminatezza della censura.
- Metodo di calcolo delle soglie d'usura.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano l'inesattezza del metodo con cui il primo
Giudice ha operato il calcolo della soglia d'usura.
Il motivo in esame è assorbito dalla statuizione di rigetto del precedente gravame.
Infatti, gli attori/appellanti non hanno neppure indicato i ratei a cui sarebbero stati applicati interessi ultra-soglia, rendendo inammissibile la delibazione del relativo vizio e, come si dirà di seguito, anche qualsivoglia approfondimento istruttorio.
- Mancata valutazione della ctp.
Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato il capo di sentenza con cui la relazione di ctp prodotta in primo grado è stata ritenuta inattendibile.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, per stessa ammissione del ctp degli attori/appellanti, le relative indagini sono state effettuate su documentazione incompleta.
Inoltre, era onere del correntista che agisce in giudizio in via di ripetizione di indebito, fornire adeguata prova dell'esistenza e dell'entità di addebiti asseritamente illegittimi. pagina 11 di 17 Ma, come in precedenza esposto, le allegazioni svolte in parte qua dagli attori/appellanti sono del tutto generiche e indeterminate, non essendo stati specificati neppure le operazioni, gli addebiti o le voci viziati da oneri e costi non dovuti.
- Tardiva produzione degli elaborati peritali.
Con il sesto motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha, a loro dire erroneamente, ritenuto tardiva la produzione dei suddetti elaborati peritali di parte, senza, però, tenere in considerazione il fatto che le società attrici non avevano la disponibilità della necessaria documentazione bancaria.
Il motivo è infondato.
Infatti, come ancora una volta correttamente affermato dal primo Giudice, la Corte ritiene inidoneo all'assolvimento degli oneri assertivi e probatori incombenti sulla parte che deduce l'illegittimità dell'operato della banca per applicazione in c/c di interessi usurari, ultralegali ed anatocistici non dovuti, promuovere un giudizio omettendo l'allegazione e, a fortiori, la dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, e, inoltre, senza preventivamente munirsi e, quindi, produrre l'indispensabile documentazione bancaria, pur avendo, come nel caso di specie, attestato in contratto di aver ricevuto copia dei documenti negoziali, e pur dovendo, quali persone giuridiche e a fini quantomeno fiscali, curarne la conservazione.
Una siffatta iniziativa giudiziale disvela il carattere esplorativo delle domande in questa sede formulate, ai limiti dell'abuso dello strumento processuale, tenuto peraltro conto che le perizie di parte, ove, come nel caso di specie, contestate e confutate da controparte, e non sorrette da adeguate e circostanziate argomentazioni, costituiscono una mera allegazione difensiva, priva di valenza probatoria, suscettibili, in ogni caso, di produzione in causa nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c.
- Inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'attrice.
Con il settimo motivo, gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento delle richieste istruttorie e, segnatamente, di quella volta all'ammissione di ctu contabile. pagina 12 di 17 Anche questo motivo è infondato.
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta, come noto, un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già adeguatamente allegati dalle parti e la cui valutazione richiede peculiari nozioni tecnico-scientifiche, ma non costituisce un mezzo finalizzato a sopperire all'inerzia, assertiva e/o probatoria, delle parti.
La c.t.u., in particolare, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito (Cass. Civ., n.
1266/2013).
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ., n. 8498/2025).
Nel caso di specie, gli appellanti, pur potendo e, come detto, dovendo curare la conservazione della documentazione bancaria necessaria per dimostrare l'avvenuto addebito dei costi illegittimi di cui intendevano chiedere la ripetizione, non hanno in alcun modo ottemperato all'onus assertivo e probatorio su di loro incombente, rendendo, in tal modo, del tutto esplorativa l'attività istruttoria dagli stessi invocata.
- Invalidità e/o nullità delle fideiussioni.
Con l'ottavo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in Pt_3
cui è stata rigettata la domanda di nullità delle prestate fideiussioni per asserito difetto di forma scritta.
Asserisce, in particolare, l'appellante che l'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, per cui tale principio andrebbe esteso anche alle fideiussioni in ragione del rapporto di reciproca accessorietà.
Nel caso di specie, a dire del fideiussore, la mera produzione da parte dell'istituto di credito dei documenti di sintesi, non sarebbe sufficiente a dar prova dell'esistenza delle garanzie. pagina 13 di 17 Il inoltre, deduce che le fideiussioni in questione sarebbero comunque nulle in Pt_3
quanto accessorie a rapporti anch'essi nulli, sempre in forza del sopra evocato principio di accessorietà ex art. 1939 c.c.
Il motivo è infondato.
Le asserzioni come sopra svolte dall'appellante sono, infatti, smentite dalla documentazione prodotta dalla banca che, come detto, riproduce non soltanto i documenti di sintesi, ma anche l'intera disciplina negoziale regolatrice del rapporto di garanzia de quo, recante anche la sottoscrizione del (docc. 5, 8, 15, 16, 19, 21, Pt_3
23, 26, 47, 49, 50, 52, 56, 59 della comparsa di costituzione e risposta di I grado).
Anche il profilo relativo alla nullità per accessorietà delle fideiussioni di cui all'art. 1939
c.c. va respinto, poiché la Corte, per le ragioni in precedenza esplicitate, non ha ravvisato la sussistenza dei dedotti profili di nullità dei contratti bancari inter partes.
- Nullità delle fideiussioni.
Con il nono motivo, gli appellanti lamentano la mancata dichiarazione di nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI,
Il motivo è infondato.
Ai fini della declaratoria, anche ex officio, della nullità delle fideiussioni per conformità al sanzionato modello ABI – che, peraltro, sarebbe di carattere e portata parziale e non totale (v. sul punto, Cass. S.U. n. 41994/2021), è, infatti, necessario che la parte che deduce tale vizio, alleghi tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.
In particolare, gravava sulle società attrici l'onere di produrre il modello ABI, il provvedimento della Banca d'Italia e le fideiussioni di cui si asseriva l'illegittima conformità, oltre che di fornire la prova della partecipazione della convenuta Banca all'intesa anticoncorrenziale.
Nella fattispecie in commento, tuttavia, i suddetti oneri non risultano soddisfatti dalle produzioni documentali operate dall'attore/appellante.
pagina 14 di 17 Infatti, il principio di specificità del gravame risulta soddisfatto allorquando l'atto introduttivo contenga l'indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda il motivo e l'illustrazione del contenuto rilevante, provvedendo la parte alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione allo scopo di renderne possibile l'esame.
Nella fattispecie in esame, l'odierno appellante non ha prodotto il modello ABI e nemmeno il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, che - quale atto amministrativo - deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda (Cass. Civ., n. 9044/2025).
- Contratto autonomo di garanzia
Con il decimo motivo, parte appellante osserva che, anche qualora si ritenessero le fideiussioni oggetto di causa quali contratti autonomi di garanzia, dunque, insensibili alle eccezioni di merito relative all'obbligazione principale, in ogni caso, il garante sarebbe legittimato a far valere i profili di nullità inficianti il rapporto garantito.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
Infatti, la Corte ha escluso la sussistenza nei rapporti principali dei vizi di nullità dedotti da parte appellante, con la conseguenza che la relativa garanzia – a prescindere dalla sua qualificazione in termini di fideiussione o di contratto autonomo – è, comunque, valida ed efficace.
- Violazione dell'art. 1956 c.c.
Con l'undicesimo motivo, parte appellante ha dedotto la violazione da parte dell'istituto di credito dell'art. 1956 c.c., e, quindi, la sua liberazione dalla prestata garanzia.
Il motivo è inammissibile per totale genericità.
L'appellante, infatti, si è, sul punto, limitato ad affermare che le dichiarazioni prodotte da controparte sono inidonee a dimostrare il rispetto della previsione di cui all'art. 1956
c.c. per tutto il corso dei rapporti, senza, tuttavia, precisare a quali dichiarazioni si pagina 15 di 17 intenda fare riferimento, con quali modalità e in quali precisi ambiti, contesti ed occasioni, si sarebbe concretizzata l'asserita violazione.
- Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
Con il dodicesimo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dei principi enunciati dall'art. 111 Cost.
Anche questo motivo è inammissibile per assoluta genericità.
In particolare, gli appellanti non illustrano e non spiegano in modo puntuale e circostanziato in che cosa consisterebbe l'eccepita violazione e in che termini essa si sarebbe in concreto dispiegata, pregiudicando lo svolgimento di non meglio precisate attività e facoltà difensive.
- Spese di lite.
Con il tredicesimo motivo, gli appellanti chiedono la riforma della condanna alle spese di lite.
Il motivo va rigettato.
Infatti, la doglianza in esame presuppone l'accoglimento dell'appello.
Ne consegue che, in ossequio al principio di soccombenza e in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, l'impugnata condanna al rimborso delle spese di lite di primo grado deve essere confermata.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza va integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico degli appellanti superstiti, in solido tra loro, tenuto conto del valore indeterminabile della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da pagina 16 di 17 L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti superstiti la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA ai sensi dell'art. 307 c.p.c., la parziale estinzione del presente giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorso tra il convenuto appellato e l'appellante CP_1
società Parte_4
RIGETTA
l'appello proposto da , Parte_3 Parte_1 Pt_2 ed e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 655/2019,
[...] Parte_1
resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.4.2019.
CONDANNA
i suddetti appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese CP_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.450,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA gli appellanti da ultimo menzionati tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 9 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1301/2019 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_3
C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ), tutti con il patrocinio degli avv.ti Parte_4 P.IVA_4
GRASSELLI FRANCO MARIA, BOGGIANI RITA, GRASSELLI FEDERICA e
DALLARI GIANLUCA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in via Piastrello n. 5/A, ARCETO DI SCANDIANO (RE)
APPELLANTI contro
pagina 1 di 17 (GIA' ) CP_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALDINI GIANNI, elettivamente P.IVA_5
domiciliato presso il suo studio in via Verdi n. 281, VIAREGGIO (LU).
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, delle società , Parte_1
(già ed conveniva in Parte_2 Parte_1 Controparte_3 Parte_4
giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro-tempore, per ottenere, previa rideterminazione dei relativi saldi, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente CP_5
percepite in forza dei rapporti negoziali inter partes meglio descritti in atti, nonché declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dal nell'interesse delle suddette Pt_3
societàOccorre, particolare, le società attrici, premesso di aver concluso con il convenuto istituto di credito alcuni rapporti di conto corrente, privi di forma scritta, il cui adempimento da parte delle correntiste era stato, a sua volta, garantito personalmente dal lamentavano che, come accertato dai loro consulenti di parte, la Pt_3 CP_5
aveva loro addebitato interessi, costi e oneri non dovuti.
Si costituiva in giudizio, la convenuta (già , la quale, CP_1 Controparte_4
previa produzione dei contratti inter partes e delle garanzie prestate dal Pt_3
contestava la fondatezza delle allegazioni e conclusioni svolte dalle controparti, chiedendone l'integrale rigetto.
pagina 2 di 17 Nel corso del giudizio, il Giudice, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e rigettata l'istanza di c.t.u. avanzata dagli attori, fissava udienza di discussione e contestuale decisione della causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 655/2019, resa in data 18 aprile 2019, l'adìto Tribunale rigettava le domande proposte dagli attori, condannando quest'ultimi, in solido tra loro, al rimborso, in favore del convenuto , delle spese di lite. CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure, con riferimento alle domande formulate dalle società attrici, di nullità dei contratti bancari inter partes, rilevava che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla convenuta, detti contratti fossero stati regolarmente redatti in forma scritta richiesta ad substantiam e regolarmente sottoscritti dalle parti con visto per autentica del funzionario della banca, precisando che, in ogni caso, sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 898/2018, la relativa questione fosse ormai, nel merito, superata, dovendosi ritenere sufficiente la produzione da parte della banca della documentazione contrattuale recante la firma del cliente e non necessariamente anche quella del funzionario dell'istituto di credito.
Il Tribunale, inoltre, rigettava le domande attrici di ripetizione di indebito, ritenendo generiche e apodittiche le doglianze relative all'illegittima e indebita applicazione di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuiti, nonché del tutto esplorativa la richiesta c.t.u.
Quanto alle fideiussioni rilasciate dal il primo Giudice affermava che, ai fini Pt_3
della loro validità, non era necessaria la firma del funzionario della Banca garantita, essendo sufficiente la firma del solo garante.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e le Parte_3
società in precedenza menzionate hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata
Corte d'Appello, il (già , Controparte_1 Controparte_6
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
pagina 3 di 17 In particolare, gli appellanti, quali motivi di gravame, hanno dedotto : 1) l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha, da un lato, ritenuto rispettato il requisito negoziale della forma scritta e, dall'altro, generiche le relative contestazioni attoree;
2)
l'omesso rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali;
3) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, l'indebita applicazione di commissione di massimo scoperto e spese accessorie;
4) l'erroneità del metodo di calcolo delle soglie d'usura; 5) la mancata valutazione della relazione di ctp versata in atti;
6) l'errata reiezione delle loro istanze istruttorie;
7) l'invalidità e/o nullità delle fideiussioni per cui è causa;
8)
l'errata qualificazione giuridica delle suddette garanzie;
9) la liberazione dalla prestata garanzia personale per violazione dell'art. 1956 c.c.; 10) la violazione del principio generale del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost.; 11)l'erroneità della statuizione in punto di spese di lite.
Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: In via principale nel merito - per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che le parti attrici non risultano essere debitrici di alcuna somma nei confronti di - previe tutte le declaratorie del caso, per tutti i motivi sopra Controparte_4
esposti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, dei rapporti bancari di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o addebito a qualsivoglia titolo;
- per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque perché ai predetti rapporti bancari sono state applicate condizioni ed interessi anatocistici, ultralegali e superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi illegittimi gli addebiti per interessi, commissioni e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge;
- dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi, le commissioni e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale;
- per gli effetti di quanto sopra accertare e/o dichiarare che è tenuta a CP_4
pagina 4 di 17 corrispondere alle parti attrici tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a qualsivoglia titolo, secondo quanto indicato nelle allegate perizie e secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento di
[...]
in danno delle parti attrici;
- per i motivi che precedono, previa ogni opportuna CP_4
declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per gli effetti, condannare a restituire alle parti attrici gli CP_4
importi indebitamente ricevuti ed addebitati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo, con eventuale compensazione;
- per i motivi che precedono, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittimo addebito di commissioni e per gli effetti, condannare a restituire alle parti attrici quanto CP_4
indebitamente ricevuto e addebitato, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo, con eventuale compensazione;
- accertare e dichiarare che è CP_4
tenuta a restituire alle parti attrici quanto dovuto per il risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno e mancato impiego delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare che è CP_4
tenuta a detrarre dal dovuto e/o restituire alle parti attrici nonché al fideiussore quanto dovuto per il risarcimento, da accertarsi per ogni effetto, del danno per effetto dei danni diretti e/o indiretti, morali e/o di immagine, derivanti agli attori dalla commissione del reato di usura, nella misura che il Giudice riterrà di liquidare sulla base delle risultanze processuali, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo;
In via subordinata: - nelle denegata ipotesi di reiezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiarare come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti da in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla CP_4
domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente ed eventualmente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio. In ogni caso: - dichiarare l'avvenuta liberazione pagina 5 di 17 del fideiussore sig. per le ragioni di cui in narrativa e pertanto accertare Parte_3
e dichiarare che nulla è dovuto dallo stesso a favore di in relazione ai CP_4
rapporti di cui in premessa per nullità delle fideiussioni prestate, nonché – in via subordinata – per liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e 1955 c.c. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: disporre CTU sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori, così come meglio specificato nel presente atto e come meglio si specificherà in sede istruttoria”.
Contr Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il si è costituito in giudizio, deducendo, in via preliminare, la sopravvenuta estinzione della società
[...]
per effetto della sua cancellazione dal Registro Controparte_7
delle Imprese, nonché la decadenza, ex art. 346 c.p.c., delle domande ed eccezioni non riproposte da controparte, e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti.
L'appellata ha, quindi, concluso chiedendo : “Dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto nei confronti di (già dal sig. CP_1 Controparte_4 [...]
in proprio e quale rappresentante delle società Pt_3 Parte_1 Pt_2
e al fine di ottenere la riforma della sentenza n.
[...] Parte_1 Parte_4
655/19 del 18.04.2019 del Tribunale di Reggio Emilia 2° Sez. Civ., nella causa R.G. n.
3662/2017. In ipotesi respingere, in ogni caso, ogni e qualsiasi richiesta di pagamento di somme di denaro, spiegata dalle parti appellanti nei confronti della comparente, infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 23 luglio 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 17 Occorre, in via preliminare di rito, dichiarare, a norma dell'art. 307 c.p.c., la parziale estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorso tra la società
l'appellata Parte_4 Controparte_1
Infatti, costituendosi nel presente giudizio, l'istituto di credito appellato aveva allegato la sopravvenuta estinzione della suddetta società a seguito e per effetto della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, portando, così, a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo previsto dall'art. 2495 c.c., che, come noto, opera di diritto dal momento del suo accadimento.
Era, quindi, onere delle parti riassumere o proseguire, ritualmente e tempestivamente, il giudizio così, ope legis, interrotto, nel termine previsto dalla legge di mesi tre decorrente dalla conoscenza, effettiva o legale, di detto evento, sicchè, nel caso di specie, ricorrendo un'ipotesi di procedimento a litisconsorzio facoltativo, avente ad oggetto cause scindibili, deve, ex officio, dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, per inerzia delle parti, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 307 c.p.c., limitatamente al rapporto tra l'estinta società il Parte_4 Controparte_1
- Sulla sentenza che ha ritenuto sussistente la forma scritta dei contratti e generiche le contestazioni attoree afferenti i vizi di forma dei contratti prodotti dalla banca.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di nullità, per difetto di forma scritta, dei contratti bancari oggetto di causa, evidenziando, sul punto, che la documentazione prodotta dall'istituto di credito non reca la sottoscrizione della
CP_5
In particolare, gli appellanti, nonostante l'intervenuta pronuncia, in tema, della Suprema
Corte, a Sezioni Unite, (v. Cass. n. 898/2018), asseriscono che la ritenuta non necessarietà della firma del funzionario di banca comprometterebbe le garanzie di trasparenza a tutela dei clienti con riferimento alle condizioni economiche pattuite.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la questione posta dagli appellanti ha, in recente passato, formato oggetto di contrasto giurisprudenziale, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto con pagina 7 di 17 la sentenza sopra richiamata, enunciando che : "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo le Sezioni Unite, quindi, il vincolo di forma imposto dal legislatore va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma: non è rilevante - ai fini della validità del contratto - la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato, come nel caso di specie, l'accordo mediante la sottoscrizione del correntista, la consegna del documento negoziale (nella fattispecie risultante dai contratti, dato che vi è apposita dichiarazione sottoscritta dai correntisti in calce a ciascuno dei contratti in cui si riporta “ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la unitamente alla copia di tutti i relativi eventuali CP_5 documenti allegati”), la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Come sopra precisato, la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di legittimità riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria.
Tuttavia, si ritiene che, stante l'eadem ratio, il principio di diritto come sopra espresso possa trovare applicazione anche con riferimento ai contratti bancari di cui al d.lgs. n.
385/1993.
Infatti, l'art. 117, comma 1 del suddetto decreto, nel prevedere che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente", reca una formulazione sovrapponibile a quella che l'art. 23, comma 1 D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento.
È possibile, cioè, cogliere nei contratti bancari – come nei contratti di intermediazione finanziaria - una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso aderisce. pagina 8 di 17 Ne consegue che, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, soprattutto laddove si è affermato che il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulta "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa" (v. anche Cass. Civ., n. 16070/2018).
Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.
Nel caso di specie, come anticipato, i necessari requisiti, formali e sostanziali, risultano sussistenti: infatti, i contratti bancari inter partes e le fideiussioni prestate dal Pt_3
prodotti dalla e la cui esecuzione è incontestata, recano l'attestazione di avvenuta CP_5
consegna al cliente di una copia dei contratti oltre che della documentazione allegata, nonchè la sottoscrizione del cliente.
Al riguardo, va altresì rilevata l'infondatezza dell'assunto di parte appellante secondo cui la avrebbe prodotto esclusivamente i documenti di sintesi, di per sé, CP_5
insufficienti a garantire la trasparenza necessaria delle condizioni economiche applicate.
Infatti, dalla sua mera, ma integrale, lettura, risulta, per tabulas, che la documentazione versata dalla sia in primo grado, che successivamente, reca, oltre al documento di CP_5
sintesi, anche il contenuto del relativo rapporto negoziale, idoneo e sufficiente a ricostruire le pattuite condizioni economiche.
- Mancato rilievo delle nullità d'ufficio
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità dell'appellata sentenza nella parte in cui, ritenendo, da un lato, generiche le doglianze da loro formulate in punto di nullità contrattuale, ha, dall'altro, omesso di operarne, d'ufficio, il relativo rilievo.
pagina 9 di 17 Il motivo è infondato.
Infatti, il rilievo d'ufficio della nullità non può realizzare un'elusione dell'onere assertivo e probatorio gravante sulla parte.
Affinché il giudice possa dichiarare d'ufficio la nullità negoziale, occorre, in primis, che la parte alleghi le circostanze fattuali da cui dipende l'asserita invalidità.
Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che “la rilevazione della nullità - sia pure
d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n. 30383/2024).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono, in parte qua, limitati a citare genericamente una indebita capitalizzazione degli interessi e/o l'applicazione di interessi ultralegali e/o usurari, senza, però, indicare le modalità, le tempistiche, le voci e/o operazioni con cui e in riferimento alle quali, tali addebiti sarebbero stati illegittimamente praticati.
In ragione del sopra rilevato deficit quantomeno assertivo, il gravame in esame va rigettato.
- Anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto e spese non dovute.
pagina 10 di 17 Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'illegittima e/o indebita applicazione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di commissione di massimo scoperto e ulteriori oneri economici non pattuiti.
Il motivo non merita accoglimento.
Gli appellanti, infatti, non hanno in alcun modo circostanziato le loro censure, ai limiti della nullità, per assoluta indeterminatezza della relativa allegazione, omettendo, in particolare, di specificare i contratti, la società contraente e gli addebiti asseritamente recanti l'illegittima applicazione dei suddetti oneri e costi.
Pertanto, il motivo è, in rito, inammissibile per assoluta genericità/indeterminatezza della censura.
- Metodo di calcolo delle soglie d'usura.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano l'inesattezza del metodo con cui il primo
Giudice ha operato il calcolo della soglia d'usura.
Il motivo in esame è assorbito dalla statuizione di rigetto del precedente gravame.
Infatti, gli attori/appellanti non hanno neppure indicato i ratei a cui sarebbero stati applicati interessi ultra-soglia, rendendo inammissibile la delibazione del relativo vizio e, come si dirà di seguito, anche qualsivoglia approfondimento istruttorio.
- Mancata valutazione della ctp.
Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato il capo di sentenza con cui la relazione di ctp prodotta in primo grado è stata ritenuta inattendibile.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, per stessa ammissione del ctp degli attori/appellanti, le relative indagini sono state effettuate su documentazione incompleta.
Inoltre, era onere del correntista che agisce in giudizio in via di ripetizione di indebito, fornire adeguata prova dell'esistenza e dell'entità di addebiti asseritamente illegittimi. pagina 11 di 17 Ma, come in precedenza esposto, le allegazioni svolte in parte qua dagli attori/appellanti sono del tutto generiche e indeterminate, non essendo stati specificati neppure le operazioni, gli addebiti o le voci viziati da oneri e costi non dovuti.
- Tardiva produzione degli elaborati peritali.
Con il sesto motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha, a loro dire erroneamente, ritenuto tardiva la produzione dei suddetti elaborati peritali di parte, senza, però, tenere in considerazione il fatto che le società attrici non avevano la disponibilità della necessaria documentazione bancaria.
Il motivo è infondato.
Infatti, come ancora una volta correttamente affermato dal primo Giudice, la Corte ritiene inidoneo all'assolvimento degli oneri assertivi e probatori incombenti sulla parte che deduce l'illegittimità dell'operato della banca per applicazione in c/c di interessi usurari, ultralegali ed anatocistici non dovuti, promuovere un giudizio omettendo l'allegazione e, a fortiori, la dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, e, inoltre, senza preventivamente munirsi e, quindi, produrre l'indispensabile documentazione bancaria, pur avendo, come nel caso di specie, attestato in contratto di aver ricevuto copia dei documenti negoziali, e pur dovendo, quali persone giuridiche e a fini quantomeno fiscali, curarne la conservazione.
Una siffatta iniziativa giudiziale disvela il carattere esplorativo delle domande in questa sede formulate, ai limiti dell'abuso dello strumento processuale, tenuto peraltro conto che le perizie di parte, ove, come nel caso di specie, contestate e confutate da controparte, e non sorrette da adeguate e circostanziate argomentazioni, costituiscono una mera allegazione difensiva, priva di valenza probatoria, suscettibili, in ogni caso, di produzione in causa nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c.
- Inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'attrice.
Con il settimo motivo, gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento delle richieste istruttorie e, segnatamente, di quella volta all'ammissione di ctu contabile. pagina 12 di 17 Anche questo motivo è infondato.
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta, come noto, un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già adeguatamente allegati dalle parti e la cui valutazione richiede peculiari nozioni tecnico-scientifiche, ma non costituisce un mezzo finalizzato a sopperire all'inerzia, assertiva e/o probatoria, delle parti.
La c.t.u., in particolare, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito (Cass. Civ., n.
1266/2013).
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ., n. 8498/2025).
Nel caso di specie, gli appellanti, pur potendo e, come detto, dovendo curare la conservazione della documentazione bancaria necessaria per dimostrare l'avvenuto addebito dei costi illegittimi di cui intendevano chiedere la ripetizione, non hanno in alcun modo ottemperato all'onus assertivo e probatorio su di loro incombente, rendendo, in tal modo, del tutto esplorativa l'attività istruttoria dagli stessi invocata.
- Invalidità e/o nullità delle fideiussioni.
Con l'ottavo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in Pt_3
cui è stata rigettata la domanda di nullità delle prestate fideiussioni per asserito difetto di forma scritta.
Asserisce, in particolare, l'appellante che l'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, per cui tale principio andrebbe esteso anche alle fideiussioni in ragione del rapporto di reciproca accessorietà.
Nel caso di specie, a dire del fideiussore, la mera produzione da parte dell'istituto di credito dei documenti di sintesi, non sarebbe sufficiente a dar prova dell'esistenza delle garanzie. pagina 13 di 17 Il inoltre, deduce che le fideiussioni in questione sarebbero comunque nulle in Pt_3
quanto accessorie a rapporti anch'essi nulli, sempre in forza del sopra evocato principio di accessorietà ex art. 1939 c.c.
Il motivo è infondato.
Le asserzioni come sopra svolte dall'appellante sono, infatti, smentite dalla documentazione prodotta dalla banca che, come detto, riproduce non soltanto i documenti di sintesi, ma anche l'intera disciplina negoziale regolatrice del rapporto di garanzia de quo, recante anche la sottoscrizione del (docc. 5, 8, 15, 16, 19, 21, Pt_3
23, 26, 47, 49, 50, 52, 56, 59 della comparsa di costituzione e risposta di I grado).
Anche il profilo relativo alla nullità per accessorietà delle fideiussioni di cui all'art. 1939
c.c. va respinto, poiché la Corte, per le ragioni in precedenza esplicitate, non ha ravvisato la sussistenza dei dedotti profili di nullità dei contratti bancari inter partes.
- Nullità delle fideiussioni.
Con il nono motivo, gli appellanti lamentano la mancata dichiarazione di nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI,
Il motivo è infondato.
Ai fini della declaratoria, anche ex officio, della nullità delle fideiussioni per conformità al sanzionato modello ABI – che, peraltro, sarebbe di carattere e portata parziale e non totale (v. sul punto, Cass. S.U. n. 41994/2021), è, infatti, necessario che la parte che deduce tale vizio, alleghi tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.
In particolare, gravava sulle società attrici l'onere di produrre il modello ABI, il provvedimento della Banca d'Italia e le fideiussioni di cui si asseriva l'illegittima conformità, oltre che di fornire la prova della partecipazione della convenuta Banca all'intesa anticoncorrenziale.
Nella fattispecie in commento, tuttavia, i suddetti oneri non risultano soddisfatti dalle produzioni documentali operate dall'attore/appellante.
pagina 14 di 17 Infatti, il principio di specificità del gravame risulta soddisfatto allorquando l'atto introduttivo contenga l'indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda il motivo e l'illustrazione del contenuto rilevante, provvedendo la parte alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione allo scopo di renderne possibile l'esame.
Nella fattispecie in esame, l'odierno appellante non ha prodotto il modello ABI e nemmeno il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, che - quale atto amministrativo - deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda (Cass. Civ., n. 9044/2025).
- Contratto autonomo di garanzia
Con il decimo motivo, parte appellante osserva che, anche qualora si ritenessero le fideiussioni oggetto di causa quali contratti autonomi di garanzia, dunque, insensibili alle eccezioni di merito relative all'obbligazione principale, in ogni caso, il garante sarebbe legittimato a far valere i profili di nullità inficianti il rapporto garantito.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
Infatti, la Corte ha escluso la sussistenza nei rapporti principali dei vizi di nullità dedotti da parte appellante, con la conseguenza che la relativa garanzia – a prescindere dalla sua qualificazione in termini di fideiussione o di contratto autonomo – è, comunque, valida ed efficace.
- Violazione dell'art. 1956 c.c.
Con l'undicesimo motivo, parte appellante ha dedotto la violazione da parte dell'istituto di credito dell'art. 1956 c.c., e, quindi, la sua liberazione dalla prestata garanzia.
Il motivo è inammissibile per totale genericità.
L'appellante, infatti, si è, sul punto, limitato ad affermare che le dichiarazioni prodotte da controparte sono inidonee a dimostrare il rispetto della previsione di cui all'art. 1956
c.c. per tutto il corso dei rapporti, senza, tuttavia, precisare a quali dichiarazioni si pagina 15 di 17 intenda fare riferimento, con quali modalità e in quali precisi ambiti, contesti ed occasioni, si sarebbe concretizzata l'asserita violazione.
- Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
Con il dodicesimo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dei principi enunciati dall'art. 111 Cost.
Anche questo motivo è inammissibile per assoluta genericità.
In particolare, gli appellanti non illustrano e non spiegano in modo puntuale e circostanziato in che cosa consisterebbe l'eccepita violazione e in che termini essa si sarebbe in concreto dispiegata, pregiudicando lo svolgimento di non meglio precisate attività e facoltà difensive.
- Spese di lite.
Con il tredicesimo motivo, gli appellanti chiedono la riforma della condanna alle spese di lite.
Il motivo va rigettato.
Infatti, la doglianza in esame presuppone l'accoglimento dell'appello.
Ne consegue che, in ossequio al principio di soccombenza e in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, l'impugnata condanna al rimborso delle spese di lite di primo grado deve essere confermata.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza va integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico degli appellanti superstiti, in solido tra loro, tenuto conto del valore indeterminabile della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da pagina 16 di 17 L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti superstiti la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA ai sensi dell'art. 307 c.p.c., la parziale estinzione del presente giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorso tra il convenuto appellato e l'appellante CP_1
società Parte_4
RIGETTA
l'appello proposto da , Parte_3 Parte_1 Pt_2 ed e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 655/2019,
[...] Parte_1
resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.4.2019.
CONDANNA
i suddetti appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese CP_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.450,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA gli appellanti da ultimo menzionati tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 9 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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