CASS
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2025, n. 22174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22174 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19860/2023 R.G. proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro AL LV GE, rappresentata e difesa dall’avvocato RE AB ([...]), domiciliata digitalmente come per legge
- controricorrente -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7709/2023 depositata il 15/05/2023; Civile Sent. Sez. 3 Num. 22174 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 01/08/2025 R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 nella pubblica udienza del 3/07/2025: udito il Consigliere relatore Cristiano Valle;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Avvocato dello Stato TT CH, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentita l’Avvocata Domenica Claudia Puntoriero per delega in atti dell’Avvocato Fabio Recchia difensore della controricorrente AN LA AL, che si è riportata integralmente alle conclusioni rassegnate nel controricorso e alle controdeduzioni formulate, insistendo per l’accoglimento delle stesse. FATTI DI CAUSA AN LA AL ottenne la condanna dello Stato italiano al pagamento di oltre trentacinquemila euro, in forza di una sentenza del Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, in una causa per l’adeguamento delle borse di studio degli specializzandi in medicina e procedette, quindi, a pignoramento presso terzi, presso il Tribunale di Roma, nei confronti della Banca d’Italia, che rese dichiarazione positiva, con conseguente emanazione dell’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Roma. La AL si è costituita in giudizio ed ha resistito. Il Tribunale, con sentenza n. 7709 del 17/05/2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, affermando che tutti i vizi dedotti dovevano essere fatti valere contro gli atti precedenti all’ordinanza di assegnazione e che anche l’opposizione avverso questa era tardiva, in quanto proposta il 2/09/2021 a fronte di una conoscenza dell’ordinanza di assegnazione risalente al 29/06/2021. R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Risponde con controricorso AN LA AL. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. All’udienza del 3/07/2025 le parti hanno concluso come sopra riportato e il Collegio ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE È superfluo, stante quanto si va a esporre, dare conto specificamente dei quattro motivi di impugnazione. Il ricorso è, invero, improcedibile, stante il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., avendo la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarato che la sentenza le è stata notificata dalla AL e non potendosi ritenere che il ricorso per cassazione sia tempestivo in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, in quanto notificato il 25/09/2023, a fronte di una sentenza pubblicata il 17/05/2023, e tanto anche in considerazione dell’incontrovertibile natura di giudizio di opposizione esecutiva, al quale non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale (tra molte e quale espressione di una giurisprudenza costante, anche in caso di domande connesse, si veda: Cass. n. 7421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01). Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 - 01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 4 di 6 Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti. Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 - 01 e 02) che: «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 5 di 6 unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c. Il rilievo dell’improcedibilità preclude (atteso che le cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità: per tutte, Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 - 01) quello dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza della contestazione della palese tardività dell’opposizione agli atti esecutivi: infatti, il termine di venti giorni per la sua proposizione decorreva da quando si era avuta conoscenza anche solo non integrale del provvedimento da opporre (Cass. n. 5172 del 6/03/2018 Rv. 648288 - 01) e, nel caso di specie, il contenuto della formale propalazione della notizia di quello era manifestamente idoneo a porre in grado il destinatario di prenderne atto e reagirvi. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di improcedibilità del ricorso non comporta l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 6 di 6 a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, poiché le Pubbliche Amministrazioni ne sono esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 Rv. 638714 - 01).
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. DA la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di
- ricorrente -
contro AL LV GE, rappresentata e difesa dall’avvocato RE AB ([...]), domiciliata digitalmente come per legge
- controricorrente -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7709/2023 depositata il 15/05/2023; Civile Sent. Sez. 3 Num. 22174 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 01/08/2025 R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 nella pubblica udienza del 3/07/2025: udito il Consigliere relatore Cristiano Valle;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Avvocato dello Stato TT CH, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentita l’Avvocata Domenica Claudia Puntoriero per delega in atti dell’Avvocato Fabio Recchia difensore della controricorrente AN LA AL, che si è riportata integralmente alle conclusioni rassegnate nel controricorso e alle controdeduzioni formulate, insistendo per l’accoglimento delle stesse. FATTI DI CAUSA AN LA AL ottenne la condanna dello Stato italiano al pagamento di oltre trentacinquemila euro, in forza di una sentenza del Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, in una causa per l’adeguamento delle borse di studio degli specializzandi in medicina e procedette, quindi, a pignoramento presso terzi, presso il Tribunale di Roma, nei confronti della Banca d’Italia, che rese dichiarazione positiva, con conseguente emanazione dell’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Roma. La AL si è costituita in giudizio ed ha resistito. Il Tribunale, con sentenza n. 7709 del 17/05/2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, affermando che tutti i vizi dedotti dovevano essere fatti valere contro gli atti precedenti all’ordinanza di assegnazione e che anche l’opposizione avverso questa era tardiva, in quanto proposta il 2/09/2021 a fronte di una conoscenza dell’ordinanza di assegnazione risalente al 29/06/2021. R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Risponde con controricorso AN LA AL. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. All’udienza del 3/07/2025 le parti hanno concluso come sopra riportato e il Collegio ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE È superfluo, stante quanto si va a esporre, dare conto specificamente dei quattro motivi di impugnazione. Il ricorso è, invero, improcedibile, stante il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., avendo la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarato che la sentenza le è stata notificata dalla AL e non potendosi ritenere che il ricorso per cassazione sia tempestivo in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, in quanto notificato il 25/09/2023, a fronte di una sentenza pubblicata il 17/05/2023, e tanto anche in considerazione dell’incontrovertibile natura di giudizio di opposizione esecutiva, al quale non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale (tra molte e quale espressione di una giurisprudenza costante, anche in caso di domande connesse, si veda: Cass. n. 7421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01). Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 - 01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 4 di 6 Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti. Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 - 01 e 02) che: «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 5 di 6 unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c. Il rilievo dell’improcedibilità preclude (atteso che le cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità: per tutte, Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 - 01) quello dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza della contestazione della palese tardività dell’opposizione agli atti esecutivi: infatti, il termine di venti giorni per la sua proposizione decorreva da quando si era avuta conoscenza anche solo non integrale del provvedimento da opporre (Cass. n. 5172 del 6/03/2018 Rv. 648288 - 01) e, nel caso di specie, il contenuto della formale propalazione della notizia di quello era manifestamente idoneo a porre in grado il destinatario di prenderne atto e reagirvi. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di improcedibilità del ricorso non comporta l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari R.g. n. 19860 del 2023 Ud. 3/07/2025; estensore: C. Valle Pag. 6 di 6 a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, poiché le Pubbliche Amministrazioni ne sono esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 Rv. 638714 - 01).
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. DA la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di