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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 21309 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: e rappr.ti e Parte_1 Parte_2 CP_1 difesi dall' Avv. Francesca Filippone – ricorrenti E già , rappr.ta e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Giorgia Gaudino – convenuta
Oggetto: opposizione iscrizione ipotecaria
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara illegittimi i licenziamenti intimati ai ricorrenti con lettere del 13 dicembre 2023; ed applicato l'art.3, co.1, del d.lgs n.23/2015, dichiara estinti i relativi rapporti di lavoro, e condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, di indennità risarcitorie nelle seguenti misure: €. 42.969,00 per l' €. 51.254,40 per il;
€. Pt_1 Pt_2
44.325,50 per il oltre, per ciascuno di essi, alla rivalutazione istat CP_1 ed agli interessi legali dal dì dei rispettivi licenziamenti al soddisfo;
b) condanna la società convenuta al pagamento, per indennità di mancato preavviso, delle seguenti ulteriori somme: €. 849,93 per l' €. Pt_1
844,85 per il;
€. 876,77 per il oltre, per ciascuno di essi, Pt_2 CP_1 alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
c) condanna la società convenuta al pagamento delle seguenti ulteriori somme: €. 736,61 per l' €. 619,56 per il;
oltre, per Pt_1 Pt_2 ciascuno di essi, alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
d) respinge nel resto;
e) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti in solido, dei tre quarti spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 3/6/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano qui in giudizio la Controparte_2 ~ 2 ~
Esposto (in sintesi): l' ed il , di essere stati assunti dalla convenuta Pt_1 Pt_2 il 23/12/2019, per cambio appalto, come GPG inquadrate al 4° livello secondo il CCNL IL privata, ed anzianità convenzionale rispettivamente dall'ottobre 2009 e l'ottobre 2005; il di essere stato assunto dalla convenuta dal CP_1
6/4/21, sempre per cambio appalto, con la stessa qualifica ed inquadramento, ed anzianità convenzionale dal 2008; che con lettera del 15/11/2023, la convenuta, prevista la cessazione dell'appalto BPM di Via TA in Roma per il 1/12/2023, aveva attivato la procedura di cambio appalto prevista, per la preservazione dell'occupazione, dall'art. 24 del CCNL;
indicando quale società subentrante l'Istituto di IL San Paolino;
e quali lavoratori impiegati nell'appalto loro tre, ed altri 3 lavoratori (Carnicelli, RS e NT); che il passaggio, il 1/12/23, non era avvenuto, e non di meno essi erano stati tolti dai turni (tranne il , in Pt_2 infortunio già da epoca precedente); che il 12/12/23 la convenuta ed un'altra società, la FP IL S.r.l., avevano sottoscritto un verbale di accordo nel quale quest'ultima si era impegnata ad assumerli, oltre al Carnicelli;
che con lettera del
13/12/23, la convenuta li aveva licenziati senza preavviso per cessazione dell'appalto, affermando che la Fp IL li avrebbe assunti dal giorno successivo;
salvo il , assente per infortunio, per il quale l'efficacia del Pt_2 licenziamento era stata differita al 23/12/23, malgrado egli fosse in malattia fino al 3 gennaio 2024; che di fatto la FP IL non era mai subentrata nell'appalto; dedotto: A) che il licenziamento loro intimato era inesistente/nullo/illegittimo perché (in sintesi): i) il motivo addotto nella lettera di licenziamento (cambio appalto), non era avvenuto;
ii) nessuno di loro era mai stato impiegato in modo prevalente e continuativo, e tantomeno esclusivo, nell'appalto di Via TA;
iii) in ogni caso, nessuno di essi, alla data di avvio della procedura, aveva maturato i 6 mesi di anzianità nell'appalto richiesti dall'art. 25 del CCNL per aver diritto al “passaggio”; iv) il RS aveva una anzianità di servizio presso l'appalto maggiore della loro, v) la convenuta aveva numerosi altri appalti nei quali essi avrebbero potuto essere impiegati;
vi) la convenuta aveva violato l'art 7 della legge n.604/66 per non aver adottato la relativa procedura malgrado essi non fossero passati alle dipendenze dell'impresa subentrante;
ad essi si applicava l'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, per avere una anzianità convenzionale anteriore al 7/3/2015; B) che e erano rimasti in servizio, senza assegnazione di turni, Pt_1 CP_1 dal 1/12/2023 alla comunicazione dei licenziamenti (rispettivamente il
15/12/23 ed il 27/12/23) senza la retribuzione alla quale avevano diritto. Indebitamente la società aveva imputato tali giornate, per l' ad Pt_1 assenze non retribuite, e per il a ferie;
CP_1
C) poichè il era rimasto in malattia fino al 3/1/24, egli aveva diritto alla Pt_2 retribuzione per il periodo dalla comunicazione del licenziamento a detta data;
chiedevano (in sintesi): ~ 3 ~
1) dichiararsi i licenziamenti loro intimati inesistenti/nulli/inefficaci, illegittimi, con le conseguenze gradate di cui all'art. 18 della legge n.300/70; ovvero, in subordine, di cui all'art. 3 del d.lgs n.23/2015;
2) in caso di mancata reintegra, condannarsi la convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità sostitutiva del preavviso (omessa);
3) condannarsi la convenuta al pagamento in loro favore della somma corrispondente ai crediti di cui alle causali di cui sopra sub B) e C).
Resisteva la hiedendo respingersi le avverse domande Controparte_2 perché (in sintesi): la procedura di cambio appalto era esitata con mancato accordo, per causa imputabile alla subentrante Istituto San Paolino;
essendo poi subentrata nell'appalto la FP IL, l'accordo era stato raggiunto con questa, che si era impiegata ad assumere 4 lavoratori, tra i quali i ricorrenti;
che erano quelli che avevano maturato sei mesi di anzianità nell'appalto; e stante il fatto che il nuovo appalto aveva dimensioni inferiori;
che pertanto erano stati licenziati;
il Pt_2 era stato licenziato per il 23/12/23, ultimo giorno di malattia, prorogato solo il 28/12/2023; i rapporti erano sorti dopo il 7/3/2015, sicchè l'art. 18 non si applicava;
i licenziamenti erano legittimati dalla cessazione dell'appalto di Via
TA, nel quale i ricorrenti erano stati adibiti in prevalenza;
non era vero che i ricorrenti non vi avessero maturato i sei mesi di anzianità; né vi era possibilità di
“rèpechage”, posto che tutte le assunzioni avvenute dopo il licenziamento dei ricorrenti erano state fatte per obbligo di cambio appalto;
l' non aveva Pt_1 diritto alla retribuzione per i giorni non lavorati;
il dal 1 al 27/12/2023 CP_1 aveva fruito di ferie, regolarmente retribuite;
al era invece dovuta la Pt_2 somma richiesta avendo fruito del trattamento di malattia (?).
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Il motivo di impugnazione di licenziamento sintetizzato in espositiva sub Ai) appare infondato.
3. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la ragione del loro licenziamento quale inequivocamente individuabile nelle relative lettere, sta nel fatto che la convenuta avesse perso l'appalto di Via TA “A seguito della comunicazione di cessazione dei servizi di vigilanza armata erogati in favore dell'immobile BPM dI Via TA…”, e non nel fatto che l'allora apparentemente subentrante FP IL si fosse impegnata ad assumere 4 dei 6 lavoratori asseritamente impiegati in modo prevalente nell'appalto; malgrado anche tale circostanza sia richiamata nella missiva.
4. L'art. 3 della legge n.604/66 consente invero ai datori di licenziare per “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ossia per ragioni tecniche-organizzative- produttive proprie, qual è di certo la perdita dell'appalto nel quale un lavoratore sia impiegato;
e non certo per il mero fatto che un terzo si sia impegnato ad assumere un proprio dipendente. ~ 4 ~
5. Ed infatti, è insegnamento di legittimità tuttora consolidato e qui condiviso (e richiamato anche dalla difesa attorea in conclusionale) che anche nell'ipotesi, nella specie peraltro non verificatasi, in cui a seguito di un “cambio appalto” l'impresa subentrante assuma il lavoratore “perdente posto” con conservazione del trattamento economico e normativo, il lavoratore, quand'anche accetti tale assunzione, conserva diritto ed interesse ad impugnare il licenziamento (ex pluris, Cass. 12613/2007, 29922/2018).
6. In realtà appare del tutto evidente che il riferimento all'accordo intervenuto con FP IL ed al fatto che i ricorrenti fossero stati individuati quali “soggetti al cd. cambio di appalto”, assumeva al più la funzione di giustificare la decisione di limitare i licenziamenti ai 4 lavoratori che FP si era impegnata ad assumere (dei sei dati per impiegati nell'appalto); oltre a quella di tentare di acquisire dai lavoratori licenziati una acquiescenza al recesso (“La invitiamo ad esprimere il Suo consenso alla comunicata risoluzione del rapporto di lavoro, apponendo la Sua sottoscrizione in calce alla presente per accettazione
e per rinuncia alla indennità sostitutiva del preavviso, ove si ritenesse dovuta”).
7. Ed invero, dall'accordo tra la convenuta ed FP IL del 12 dicembre 2023 risulta che dei 6 lavoratori già individuati dalla convenuta, nella lettera di apertura della procedura ex art. 24 del CCNL del 15/12/2023, quali potenziali aventi diritto al passaggio siccome applicati in via almeno prevalente nel medesimo e da oltre 6 mesi, FP si era impegnata ad assumerne solo 4 (tra i quali i ricorrenti), mentre gli altri due (RS e NT) sarebbero restati in
Né la convenuta ha allegato e tantomeno dimostrato di aver licenziato CP_2 anche costoro.
8. Non appare invece sostenibile che la ragione del licenziamento sia “solo” nella promessa del passaggio. Né risulta vero, come la difesa della parte ricorrente assume in conclusionale, che la ragione addotta non sussistesse al momento dei licenziamenti, chè nella lettera di apertura della procedura risulta che l'appalto TA era cessato dal 1/12/23, data dalla quale doveva subentrare l'Impresa San Paolino.
9. I motivi sopra rubricati sub A ii), iii) e iv), nel fare riferimento anche comparativo alle condizioni previste dall'art. 24 del CCNL perché (salvi i limiti posti dalla consistenza del nuovo appalto) i lavoratori “perdenti posto” potessero vantare un diritto ad essere assunti dall'impresa subentrante, apparentemente muovono, in modo ugualmente erroneo, almeno in linea di principio, dall'idea che la legittimità del recesso intimato ai ricorrenti dalla convenuta dipendesse dal loro diritto ad essere assunti dalla subentrante, o dalle decisioni assunte delle due società riguardo a chi dovesse essere assunto;
decisioni che appaiono invece del tutto irrilevanti.
10. Due di essi però (quelli rubricati sub ii) e iv) rilevano, sebbene indirettamente ed in termini diversi, a misura che l'appartenenza all'appalto al momento del recesso individua il nesso causale che deve sussistere tra il fatto principale che ha determinato i recessi (qui, la perdita dell'appalto di Via TA), ed i recessi ~ 5 ~
individuali; e che nel caso in cui il medesimo fatto principale abbia coinvolto più lavoratori di quelli licenziati, il datore deve altresì provare in base a quale criterio, lecito, non discriminatorio, e conforme al principio generale di buona fede, abbia operato la selezione tra chi licenziare e chi tenere (ex pluris, per il caso, analogo, del licenziamento selettivo tra più lavoratori addetti a mansioni promiscue e fungibili, ex pluris, Cass. 16144/2001, 7046/2011, 25196/2016), posto che l'onere della prova posto dall'art. 5 della legge n.604/66 deve attenere alla giustificazione di ogni singolo licenziamento.
11. La prova richiesta appare largamente inassolta, e persino per certi versi smentita dalle evidenze probatorie acquisite.
12. Dagli stessi turni di servizio dell'anno 2023 prodotti dalla convenuta sub doc.
6); la cui veridicità è stata peraltro confermata dal teste risulta che Tes_1
l in quell'anno era stato impiegato in modo quasi esclusivo Pt_1 nell'appalto TA, in detti tabulati identificato dal nome dell'appaltante della quale la convenuta era subappaltante, solo fino al 2/9/2023, Parte_3 dopo di che era stato impiegato quasi totalitariamente in altri appalti: Parco
Archeologico (in larga maggioranza), a volte in Agenzia delle Entrate, una volta in Gemelli, e solo per 7 giorni nell'appalto TA (il 17/9, il 26/9, il
6/11, il 9/11, il 15/11, il 20 ed il 21/11. Negli ultimi 5 giorni di lavoro, dal 22 al 30/11, aveva lavorato all'appalto Parco Archeologico. In nessun modo, in base agli ordinari criteri di individuazione dell'unità produttiva di appartenenza, appare possibile pertanto proriamente sostenere che al momento del licenziamento egli fosse impiegato nell'appalto TA. Le condizioni che giustificano il recesso, secondo detti ordinari criteri, dovrebbero sussistere al momento del recesso. Non rileva, invece, al fine della giustificazione del recesso, il fatto che, in ipotesi, l' avesse lavorato per oltre sei mesi, ed Pt_1 in modo prevalente, nell'ultimo anno, nell'appalto TA: queste sono le condizioni che erano previste dal CCNL per essere assunti dalla subentrante, che non hanno direttamente nulla a che vedere con le ragioni prescritte dall'art. 3 della legge n.604/66 perché si possa licenziare;
tanto più se poi, come chiaramente avvenuto, la subentrante non assume affatto (come deve ritenersi, essendo indimostrato che lo abbia fatto, e giusta l'evidenza offerta dal doc. 10 Ric.) che rifiutò di farlo perché la sua committente, l'appaltatrice , Parte_3 non le affidò poi affatto il subappalto, a suo avviso condizione implicita della promessa del 12 dicembre. 13. Dagli stessi prospetti risulta che il fino al 4/7/2023, era normalmente CP_1 impiegato nell'appalto Parco Archeologico, e solo occasionalmente altrove (
25 giorni separati in TA, 5 in Agenzia Entrate, 4 in Zetema, 3 in Electa, 2 in Idlo e Ministero Affari Esteri, 1 in Poste, Anas, Trenitalia, Istat, Kuwait Petroleum, ); che dal 5 al 12/7/23 aveva lavorato in TA tranne Per_1 un giorno prestato in Parco Archeologico;
quindi, dal 13/7/23 al 27/7/23 aveva lavorato quotidianamente in Parco Archeologico, tranne il giorno 23 lavorato in Anas;
quindi, dal 30/7/23 al 19/8/23 aveva lavorato al Parco Archeologico tranne un solo giorno in;
dal 4/9/23 al 6/10/23 aveva Parte_4 ~ 6 ~
lavorato normalmente al Parco Archeologico, tranne 2 giorni in Electa, uno in
Zetema, uno in Sicuritalia/TA; dal 9/10/23 al 29/10/2023 si era per lo più alternato, in modo pressochè paritario, tra TA e Parco Archeologico, con qualche isolata applicazione altrove;
dal 30/10/23 al 16/11/23 aveva lavorato solo in TA;
ma al rientro dalla malattia, gli ultimi tre giorni, dal 28 al 30 novembre, aveva lavorato al Parco Archeologico. Tutti i testi hanno confermato che il aveva sempre lavorato “un po' qui un po' là” ( ). CP_1 Testimone_2
In tali circostanze, l'appartenenza del all'appalto TA al momento CP_1 del licenziamento appare, in termini propri ed ordinari, non predicabile.
14. Dai medesimi prospetti risulta invece che il , prima di assentarsi per Pt_2 infortunio dal giugno 2023, aveva quasi sempre lavorato in TA. Quasi, constando null'affatto sporadiche applicazioni altrove (14 giorni singoli o a coppie in Agenzia delle Entrate), comunque compatibili con mere sostituzioni.
15. Sotto il secondo profilo, la convenuta era chiamata ad allegare e provare il motivo per il quale aveva “salvato” dal licenziamento, a differenza dei ricorrenti, il RS ed il NT (e fino a mancata prova contraria lo stesso
Carnicelli), sebbene essa stessa, nella comunicazione di apertura del 1/12/2023, avesse indicato (anche) costoro quali potenziali aventi diritto al passaggio, siccome anch'essi, come i ricorrenti, GPG asseritamente applicate prevalentemente nell'appalto di Via TA e per oltre 6 mesi (che era poi la ragione della scelta). Non lo fa in alcun modo, limitandosi a riportare il fatto, documentato, che FP si era impegnata ad assumere solo gli altri 4. Tale circostanza avrebbe integrato ”ex ante” un criterio di scelta lecito e conforme a buona fede (possibilità di immediata riallocazione da parte della subentrante), se la convenuta avesse spiegato e dimostrato in base a quali criteri si fosse convenuto di “non far passare” il RS ed il NT, e far passare i 4 ricorrenti;
il che non è avvenuto. La convenuta si è infatti limitata a spiegare perché la FP si fosse impegnata ad assumere solo 4 dei sei, e non in base a quali criteri i 4 siano stati selezionati. Riguardata poi la faccenda “ex post”, la scelta risulta nei fatti divenuta arbitraria, visto che il “passaggio” dei quattro, alfine, non ci fu;
sicchè alfine essi vennero selezionati come da licenziare, rispetto ai colleghi adibiti con le stesse mansioni allo stesso appalto, sulla mera base di essere stati destinatari indiretti di una mera promessa di un terzo rimasta inadempiuta. Una ragione differenziale rivelatasi poi inesistente nei fatti (il che basterebbe), e peraltro ingiustificabile anche su base putativa, posto che l'adozione del criterio di sacrificare i lavoratori “conservanti posto” presso il nuovo subappaltatore sarebbe stata conforme a buona fede solo se la si fosse applicata dopo che FP avesse adempiuto alla promessa, ossia dopo aver concretamente verificato che i lavoratori in questione avessero effettivamente conseguito il beneficio in ragione del quale erano “sacrificati” rispetto a colleghi altrimenti del tutto in pari condizione. 16. Ulteriore condizione di legittimità del licenziamento è l'impossibilità di
“repechage” in mansioni equivalenti ed anche inferiori. Ed anche qui la prova offerta dalla convenuta deve ritenersi nella migliore delle ipotesi del tutto ~ 7 ~
insufficiente, basandosi esclusivamente sull'assunto, meramente affidato a prova per testi, che dal momento dei licenziamenti la convenuta avrebbe assunto solo per obbligo di clausola sociale di cambio appalto. 17. La prova, ammessa per mero scrupolo (trattandosi di allegazione apparentemente sin troppo generica in sé, ed in rapporto ad una società che, stando alle prodotte visure, impiegava nel settembre 2023 1077 addetti, e 774 nel dicembre 2022: la prova va data in linea di principio dimostrando che tutte le posizioni previste dall'organizzazione aziendale sono stabilmente ricoperte,
o in via indiziario/presuntiva dimostrando che in un tempo ragionevole successivo al recesso non vi è stata alcuna nuova assunzione “libera” in mansioni anche inferiori compatibili con la professionalità del licenziato, ovvero dimostrando una per una tutte le assunzioni successive per poi dimostrare che sono state tutte coatte o per professionalità incompatibili (ex pluris, Cass. 4509/2016, 23789/2019, 29099/2019) indipendentemente da alcun onere di allegazione da parte dell'attore (ex pluris, Cass. 5592/2016,
2739/2024), non ha neanche ricevuto alcuna attendibile conferma, posto che: il teste ha detto che sicuramente la convenuta dopo il dicembre 2023 ha Tes_1 assunto altre guardie giurate, e di non sapere se lo abbia fatto solo per “cambi appalto”; il teste ha detto che “in genere la convenuta assume solo Tes_3 per obblighi discendenti da cambi appalto”; il teste ha detto di aver Tes_4 conosciuto alcuna nuove guardie giurate, alcune solo delle quali non provenienti da cambi appalto.
18. La prova non deve essere assolutamente rigorosa, ma deve avere una certa qualificata consistenza, specie nelle imprese che, come la convenuta, hanno grandi dimensioni, e sono impegnate in numerosi appalti, e nelle quali si deve pertanto muovere dalla presunzione che il licenziamento di un lavoratore per la mera perdita dell'appalto di adibizione (uno tra i tanti) sia evitabile, sicchè se si ammettono nuove assunzioni, essa vanno identificate in modo da consentire il controllo (arg. ex Cass. 23789/2019).
19. L' impossibilità di ritenere provata l'impossibilità di “rèpechage” trae ulteriore evidenza dai sopra indicati prospetti, chiaramente indicativi del fatto, per altro verso largamente presumibile in ragione del tipo di attività, che fosse e sia largamente e frequentemente praticata (e comunque fosse praticata almeno per l ed il la prassi di applicare le GPG lì dove contingentemente Pt_1 CP_1
v'è bisogno di copertura di servizi, anche magari a copertura di personale assente per i più svariati possibili motivi.
20. Trae ulteriore evidenza dal fatto che pacificamente il RS ed il NT non sono stati licenziati, e quindi, pur essendo l'appalto di ritenuta adibizione cessato, sono stati evidentemente ricollocati.
21. A ciò si deve aggiungere che mentre la difesa attorea, sebbene non gravata dell'onere probatorio, ha chiesto ordinarsi l'esibizione dei LUL, la difesa della convenuta, gravata dell'onere, e che quindi, se non avesse assunzioni nuove da nascondere, aveva interesse alla produzione, si è opposta (v. verbale udienza del 18/12/24); per poi appellarsi in conclusionale al carattere diabolico della ~ 8 ~
prova pretesamente richiesta dal diritto vivente, tenendo un comportamento processuale valutabile negativamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
22. Le conseguenze dei recessi vanno tratte dal d.lgs. n.23/2015, e non dall'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012,, perché i ricorrenti, come risulta chiaramente dalle lettere di assunzione, sono stati assunti dalla convenuta “ex novo” (ancorchè verosimilmente per passaggio diretto da precedenti appaltatori), dopo il 7 marzo 2015. L'anzianità convenzionale pregressa (con i conseguenti scatti di anzianità già iniziali) appare chiaramente riconducibile al fatto che l'art. 27, comma 4, del CCNL prevede in caso di passaggio diretto per cambio appalto il mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti (ma non ai fini del TFR, il che conferma che non si tratta di successioni nel medesimo rapporto di lavoro).
23. Conseguentemente non trova applicazione l'art. 7 della legge n.604/66 (art.3, co.3, d.lgs n.23/2015).
24. Nel sistema posto dal d.lgs n.23/2015, fatta eccezione per i casi regolati dall'art. 2 (licenziamento radicalmente nullo o discriminatorio), la mancanza di Parte_ giustificazione del licenziamento intimato per aveva conseguenze solo indennitarie.
25. Tale situazione è mutata in corso di causa a seguito di Cort. Cost. n.128/2024, sentenza con la quale si deve ormai fare i conti, come chiesto dalla difesa attorea sin dalla prima udienza in modo incontestatamente ammissibile, malgrado la tutela reintegratorio/risarcitoria fosse stata chiesta in ricorso solo nel caso di ritenuta applicabilità dell'articolo 18, posto che, dati gli elementi individuatori della domanda (vizi denunciati) e la tutela chiesta, l'eventualità che essa sia dovuta in forza di una disposizione diversa da quella invocata non immuta la domanda ed attiene al canone “iura novit curia”.
26. A seguito della sentenza in questione, la tutela “reale” posta dall'art.3, co.2, s'applica anche nei casi in cui sia “direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
27. La formulazione della sentenza additiva propone (vien da dire ripropone, perché trattasi di questione che, seppure in termini diversi, si poneva già sotto il vigore dell'art. 18 c.m. dalla legge n.92/2012) il problema di stabilire cosa debba intendersi per “fatto materiale”; tenuto conto del fatto che la fattispecie di cui all'art. 3 della legge n.604/66, nella parte riferita al GMO, è una fattispecie giuridica (un “fatto giuridico”), da dimostrare tramite una svariata possibilità di fatti diversi, e non di uno solo;
e che il fatto materiale addotto può essere veritiero ed insieme non giustificare alcunchè (oltre che non giustificare abbastanza).
28. Il problema è ad avviso del giudicante irrisolvibile per via di tecnica esegetica ordinaria;
e trattandosi di soluzione ormai data per costituzionalmente imposta, l'ambito di applicazione dell'aggravante va essenzialmente vagliato alla luce del canone di aderenza ai princìpi costituzionali, dei quali la stessa Corte ~ 9 ~
Costituzionale è suprema interprete;
e quindi ragionando a partire dalle ragioni della censura. 29. In estrema sintesi, l'art.3, co.2 è stato censurato perché: a) la sua “ratio” nel decreto 23 è quella di distinguere la sanzione a seconda che il fatto “materiale”
(espressione che compare solo nel decreto 23) posto a fondamento del licenziamento sia (provatamente) inesistente (mancanza radicale di causa) o manchi qualche necessaria giustificazione (mancanza di causa “giusta”): punti
10) e 13); b) distinguere ulteriormente tra licenziamento per mancanza e licenziamento per GMO è invece irrazionale, se in entrambi i casi la “causa” difetta totalmente lo stesso (punto 13), e poiché la “causa” addotta risulta un mero pretesto (punto 15), il datore potrebbe facilmente aver occultato un licenziamento discriminatorio o mosso da motivo illecito (punto 15). 30. La declinazione per fattispecie di tali princìpi resta ostica. La Corte ha chiaramente ed espressamente escluso che l'aggravante possa essere integrata dalla pur provata possibilità di “rèpechage”, in un modo che contraddice chiaramente noti assunti della Corte di Legittimità, ma che questo giudice non può non condividere: i lavoratori non vengono mai licenziati per la ragione, e tantomeno per il “fatto materiale”, di non poter essere altrimenti reintegrati: vengono licenziati perché il loro posto di lavoro è soppresso o redistribuito
(fatto materiale posto a fondamento del licenziamento che può essere insussistente), ma ciò non basta perché il licenziamento sia legittimo. Non vi è, se il vizio è solo quello, “mancanza di causa”, ma causa (giustificazione) insufficiente.
31. Nel resto, e messo a parte il caso, indubbiamente ricompreso nell'aggravante, della “effettiva soppressione del posto di lavoro” (punto 13), la distinzione tra licenziamento senza causa e senza giusta causa resta ardua in una miriade di casi, che vanno dal nesso causale alla scelta tra lavoratori ugualmente interessati dal medesimo processo riorganizzativo, ad altri possibili casi.
32. In casi quale quello in esame la distinzione è ancora più ardua: un nesso tra la cessazione dell'appalto TA ed i licenziamenti impugnati c'era senz'altro per il , che chiaramente “apparteneva” a quell'appalto; per l' Pt_2 Pt_1 al momento del recesso, non era più chiaramente riscontrabile, chè questi, dal settembre 2023, era impiegato ondivagamente in vari appalti (compreso TA); non era riscontrabile per il da sempre “ondivago”. CP_1
33. Tuttavia, ritiene il giudicante che proprio il fatto che l' ed il Pt_1 CP_1 avessero sedi variabili e non un posto di lavoro neanche tendenzialmente fisso;
unito al fatto che, almeno nella valutazione della convenuta e di FP;
valutazione che deve presumersi corretta visto che, in ragione della stessa, FP, presumibilmente controinteressata, si ritenne obbligata ad assumere i ricorrenti (nel presupposto di subentrare poi nell'appalto) essi avessero lavorato per almeno 6 mesi nell'appalto cessato, criterio recepito dal CCNL proprio per identificare, ai fini del diritto al “passaggio”, una appartenenza all'appalto in linea di principio spesso irricostruibile nel settore;
valga ad escludere, se si guarda allo spirito di Cort. Cost. n.128 cit., e alla ricostruzione della “ratio” del ~ 10 ~
Jobs Act”, che i ricorrenti siano stati licenziati per fatti inesistenti o in nessun modo loro riferibili, tanto da conclamare la pretestuosità del recesso, in quanto intimato “senza alcuna - concreta, plausibile, non pretestuosa - causa”. In realtà il giudicante non ha motivo di dubitare che la convenuta li licenziò per il fatto
(vero) di appartenere essi ad una unità organizzativa (provatamente) cessata secondo i criteri contrattualcollettivi in materia di “passaggio”, circostanze idonee ad identificare un “fatto materiale generico” (cessazione dell'appalto TA) vero e pertinente con la decisione: ed un “fatto materiale specifico” (afferenza dei ricorrenti all'appalto) non passibile di essere giudicato inesistente sul piano materiale nei termini in cui venne appreso nella lettera di licenziamento (appartenenza all'appalto secondo le norme sul passaggio); e neppure arbitrario dal punto di vista giustificazionale, visto che, nel contesto dato, la società poteva vantare un “fatto materiale vero” a fondamento di un eventuale licenziamento di tutti e 6 quei lavoratori, e se ne “risparmiò” due fu perché confidava che gli altri sarebbero stati assunti da FP, come da questa promesso per lavoratori nominati il giorno prima;
e non certo per volontà odiosa nei confronti dei ricorrenti.
34. Ed infatti, se si guarda ai “fatti materiali” posti a fondamento del licenziamento (la cessazione dell'appalto TA e la disponibilità dichiarata da FP di assumere i ricorrenti in quanto risultati appartenenti a quell'appalto secondo gli artt. 24 e e segg. del CCNL, sì che la convenuta potesse farne a meno senza che perdessero davvero il lavoro) essi risultano del tutto veri, e tutt'altro che pretestuosi/arbitrari, ancorchè inidonei a giustificare il recesso.
35. Deve pertanto, ad avviso del giudicante, trovare applicazione la tutela indennitaria di cui all'art.3, co.1, del d.lgs n.23/2015: i rapporti di lavoro vanno dichiarati estinti alla data del licenziamento, e la convenuta va condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di una indennità risarcitoria da determinare tra le 6 e le 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
indennità che, a seguito di Cort. Cost. n. 194/2018, non può più essere determinata sulla mera base della meccanica applicazione del moltiplicatore dell'anzianità di servizio, ma sulla base di criteri mutuabili dall'art. 8 della legge n.604/66 e dall'art. 18, co.5, della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012 (numero dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti).
36. Tenuto conto del fatto che: a) la convenuta risulta essere società impiegante oltre 1000 dipendenti anche se con capitale modesto ma coerente col tipo i attività); b) l'anzianità di servizio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art.3, co.1 del d.lgs n.23/2015, è, ai sensi del relativo art.7, quella convenzionale di impiego nell'appalto, identificabile, per l da buste paga, nell'agosto Pt_1
2009 (oltre 14 anni); per il nell'ottobre 1995 (buste paga: oltre 28 anni) Pt_2
,e per il dal 2008 (riconosciuti all'assunzione del 2021 sei scatti CP_1 biennali di anzianità = oltre 15 anni); appare equo determinare l'indennità in
30 mensilità per il , ed in 25 mensilità per ciascuno degli altri due Pt_2 ricorrenti. ~ 11 ~
37. Documentate dalle buste paga ed incontroverse le retribuzioni ordinarie al'atto dei licenziamenti, si ha:
- per l' 1.473,22/12 x 14 = 1.718,76 x 25 = €. 42.969,00; Pt_1
- per il Milizia:1.464,41/12 x 14 = 1.708,48 x 30 = €. 51.254,40;
- per il 1.519,73 /12 x 14 = 1.773,02 x 25 = €. 44.325,50; CP_1 oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. 38. In conseguenza del mancato riconoscimento della tutela reintegratoria, spetta incontestatamente ai ricorrenti l'indennità di mancato preavviso, ex art. 2118
c.c., siccome licenziati senza giusta causa (ma per mero giustificato motivo oggettivo) senza preavviso (e peraltro senza passaggio diretto). Incontestate ed apparentemente corrette le quantificazioni, spettano a tal titolo €. 849,93 all'Angelini, €. 844,85 al , €. 876,77 al oltre ai medesimi Pt_2 CP_1 accessori. 39. Fondatamente l' reclama la retribuzione del periodo 1-.15 dicembre Pt_1
2023 (data di efficacia del licenziamento – ricevimento della lettera di licenziamento senza preavviso). E' infatti incontroverso che in detto lasso di tempo il rapporto era ancora in essere;
è documentato dal ricorrente (doc. 7) ed incontestato che la società non lo mise in turno (presumibilmente in ragione della cessazione dell'appalto); la convenuta stessa documenta sub doc.6) che l non venne messo in turno. Dal tabulato egli risulta in “permesso Pt_1 goduto”. Nella ultima busta paga all' risultano invece detratti detti 15 Pt_1 giorni, per €. 736,61 per “assenza non retribuita”. La convenuta giustifica tale stato di cose limitandosi ad assumere che l' non avendo lavorato, non Pt_1 ha diritto a retribuzione.
40. L'assunto appare infondato.
41. Casi quale quello in esame conclamano l'erroneità della corrente teoria secondo la quale il lavoratore che non lavora per fatto datoriale non ha diritto a retribuzione, ma semmai al solo risarcimento del danno dalla messa in mora.
Trattasi di una teoria che confligge apertamente con principi civilistici fondamentali muniti di una razionalità ferrea, e per questo, e non a caso, ha creato problemi giuridici ancora largamente irrisolti, o che si è dovuto via correggere con “escamotage” costituzionali o creazioni giudiziali compensative dei quali sono esempio Cort. Cost. n.303/2011, Cass SU n.2990/2018 e la moderna teoria dell'equivalenza tra prestazione rifiutata e prestazione resa. In realtà l'art. 2094 c.c. nel dire che nel rapporto di lavoro il prestatore si obbliga a collaborare e il datore si obbliga a retribuire esprime chiaramente il principio secondo il quale il rapporto di lavoro è un rapporto a effetti obbligatori nel quale il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione è il contratto, mentre la resa della prestazione è atto di adempimento dell'obbligazione corrispettiva, la cui mancata offerta per fatto e colpa propria del lavoratore (e non del datore) legittima la controparte a declinare la controprestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c.. In nessun (altro) rapporto sinallagmatico di scambio è invece ammesso che una parte possa liberamente ~ 12 ~
rifiutare la prestazione promessa semplicemente astenendosi dall'utilizzare la controprestazione. Si provi, chi abbia preso in affitto un appartamento (l'esempio non è preso a caso: i latini chiamavano il lavoro dipendente “locatio operarum”), a negare davanti a un qualunque giudice di essere tenuto a pagare il canone visto che non lo ha utilizzato. La disciplina della “mora credendi” detta le condizioni che il debitore di una prestazione deve osservare per liberarsi della propria obbligazione senza la cooperazione del creditore, e non le condizioni che si debbono osservare per maturare il diritto nascente dal patto.
Le indubbie distorsioni e potenziali iniquità passibili di essere generate nei casi ricorrenti di lavoratori che, a distanza magari di molti anni, rivendichino fini retributivi la pendenza giuridica di rapporti pacificamente inattuati senza contestazioni per molto tempo, dovrebbero essere ovviate adottando soluzioni
– e ce ne sono - diverse da quella, davvero odiosa, oltre che apertamente anticivilistica, di costringere i lavoratori temporaneamente inutilizzati per fatto datoriale nel corso di un rapporto pacificamente in atto ed operativo a mettere in mora i datori anche solo per avere un risarcimento. Se essi stanno a disposizione, se il datore non li utilizza non possono essere affari che di quest'ultimo. 42. Segue la corrispondente condanna, coi medesimi accessori.
43. Quanto alla rivendicazione del , consta in atti che questi è stato Pt_2 licenziato mentre era in infortunio con effetto dal 15/12/2023, data di presumibile ricevimento della lettera del 13. E' tuttavia documentato ed incontroverso che egli lo stesso 15 dicembre comunicò prosecuzione malattia fino al 21/12/23 indicando il numero del certificato telematico;
il 22/12/23 fece altrettanto fino al 27/12/23; il 28/12/2023 fece altrettanto fino al 3/1/2024. Nel Parte_ licenziamento per la malattia sospende gli effetti del licenziamento. Ed in effetti la convenuta, dopo aver sostenuto infondatamente che al 23/12/23 il non aveva ancora comunicato la prosecuzione della malattia, riconosce Pt_2 alfine apertamente alla pag. 15 della memoria, e nuovamente in conclusionale, che “allo stesso è dovuta la somma di €. 619,56 per il periodo 16/12/23-3/1/24 avendo usufruito del trattamento di malattia”; salvo poi, contraddittoriamente, concludere per il rigetto totale delle avverse domande. 44. Infondatamente, invece, il reclama il pagamento della retribuzione per CP_1 il periodo che va dal 1° dicembre 2023 (data dalla quale egli risulta tolto dai turni come l' fino al 27 dicembre 2023 (data pacifica di efficacia del Pt_1 licenziamento per ricevimento della missiva), per il solo fatto di averli il datore imputati a ferie. I datori hanno diritto di mettere i lavoratori in ferie, ed hanno anche il dovere di farlo, se questi hanno ferie arretrate. Dai prospetti dei turni l'attore risulta essere stato messo sin dall'inizio in “permesso” (retribuito).
Dalle buste paga risulta che il al novembre 2023 aveva un credito CP_1 feriale per oltre 36 giorni;
il 1° dicembre l'appalto era cessato, il subentro non ancora avvenuto. In tali circostanze, mettere il in ferie era legittimo se CP_1 non doveroso, visto che la cessazione dell'appalto esponeva il al CP_1 licenziamento, e l'art. 10 del d.lgs n.66/2003, letto alla luce della direttiva Ce ~ 13 ~
n. 2000/34, impone ai datori di far fruire le ferie in natura prima che il rapporto cessi. Incontestato che le ferie in questione sono state retribuite, il non CP_1 può pretendere che quelle giornate siano date per lavorate non avendole lavorate;
né che esse determinino una maggiorazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattandosi di ferie godute. 45. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta. Il resto compensato per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 31 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
.
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 21309 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: e rappr.ti e Parte_1 Parte_2 CP_1 difesi dall' Avv. Francesca Filippone – ricorrenti E già , rappr.ta e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Giorgia Gaudino – convenuta
Oggetto: opposizione iscrizione ipotecaria
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara illegittimi i licenziamenti intimati ai ricorrenti con lettere del 13 dicembre 2023; ed applicato l'art.3, co.1, del d.lgs n.23/2015, dichiara estinti i relativi rapporti di lavoro, e condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, di indennità risarcitorie nelle seguenti misure: €. 42.969,00 per l' €. 51.254,40 per il;
€. Pt_1 Pt_2
44.325,50 per il oltre, per ciascuno di essi, alla rivalutazione istat CP_1 ed agli interessi legali dal dì dei rispettivi licenziamenti al soddisfo;
b) condanna la società convenuta al pagamento, per indennità di mancato preavviso, delle seguenti ulteriori somme: €. 849,93 per l' €. Pt_1
844,85 per il;
€. 876,77 per il oltre, per ciascuno di essi, Pt_2 CP_1 alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
c) condanna la società convenuta al pagamento delle seguenti ulteriori somme: €. 736,61 per l' €. 619,56 per il;
oltre, per Pt_1 Pt_2 ciascuno di essi, alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
d) respinge nel resto;
e) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti in solido, dei tre quarti spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 3/6/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano qui in giudizio la Controparte_2 ~ 2 ~
Esposto (in sintesi): l' ed il , di essere stati assunti dalla convenuta Pt_1 Pt_2 il 23/12/2019, per cambio appalto, come GPG inquadrate al 4° livello secondo il CCNL IL privata, ed anzianità convenzionale rispettivamente dall'ottobre 2009 e l'ottobre 2005; il di essere stato assunto dalla convenuta dal CP_1
6/4/21, sempre per cambio appalto, con la stessa qualifica ed inquadramento, ed anzianità convenzionale dal 2008; che con lettera del 15/11/2023, la convenuta, prevista la cessazione dell'appalto BPM di Via TA in Roma per il 1/12/2023, aveva attivato la procedura di cambio appalto prevista, per la preservazione dell'occupazione, dall'art. 24 del CCNL;
indicando quale società subentrante l'Istituto di IL San Paolino;
e quali lavoratori impiegati nell'appalto loro tre, ed altri 3 lavoratori (Carnicelli, RS e NT); che il passaggio, il 1/12/23, non era avvenuto, e non di meno essi erano stati tolti dai turni (tranne il , in Pt_2 infortunio già da epoca precedente); che il 12/12/23 la convenuta ed un'altra società, la FP IL S.r.l., avevano sottoscritto un verbale di accordo nel quale quest'ultima si era impegnata ad assumerli, oltre al Carnicelli;
che con lettera del
13/12/23, la convenuta li aveva licenziati senza preavviso per cessazione dell'appalto, affermando che la Fp IL li avrebbe assunti dal giorno successivo;
salvo il , assente per infortunio, per il quale l'efficacia del Pt_2 licenziamento era stata differita al 23/12/23, malgrado egli fosse in malattia fino al 3 gennaio 2024; che di fatto la FP IL non era mai subentrata nell'appalto; dedotto: A) che il licenziamento loro intimato era inesistente/nullo/illegittimo perché (in sintesi): i) il motivo addotto nella lettera di licenziamento (cambio appalto), non era avvenuto;
ii) nessuno di loro era mai stato impiegato in modo prevalente e continuativo, e tantomeno esclusivo, nell'appalto di Via TA;
iii) in ogni caso, nessuno di essi, alla data di avvio della procedura, aveva maturato i 6 mesi di anzianità nell'appalto richiesti dall'art. 25 del CCNL per aver diritto al “passaggio”; iv) il RS aveva una anzianità di servizio presso l'appalto maggiore della loro, v) la convenuta aveva numerosi altri appalti nei quali essi avrebbero potuto essere impiegati;
vi) la convenuta aveva violato l'art 7 della legge n.604/66 per non aver adottato la relativa procedura malgrado essi non fossero passati alle dipendenze dell'impresa subentrante;
ad essi si applicava l'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, per avere una anzianità convenzionale anteriore al 7/3/2015; B) che e erano rimasti in servizio, senza assegnazione di turni, Pt_1 CP_1 dal 1/12/2023 alla comunicazione dei licenziamenti (rispettivamente il
15/12/23 ed il 27/12/23) senza la retribuzione alla quale avevano diritto. Indebitamente la società aveva imputato tali giornate, per l' ad Pt_1 assenze non retribuite, e per il a ferie;
CP_1
C) poichè il era rimasto in malattia fino al 3/1/24, egli aveva diritto alla Pt_2 retribuzione per il periodo dalla comunicazione del licenziamento a detta data;
chiedevano (in sintesi): ~ 3 ~
1) dichiararsi i licenziamenti loro intimati inesistenti/nulli/inefficaci, illegittimi, con le conseguenze gradate di cui all'art. 18 della legge n.300/70; ovvero, in subordine, di cui all'art. 3 del d.lgs n.23/2015;
2) in caso di mancata reintegra, condannarsi la convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità sostitutiva del preavviso (omessa);
3) condannarsi la convenuta al pagamento in loro favore della somma corrispondente ai crediti di cui alle causali di cui sopra sub B) e C).
Resisteva la hiedendo respingersi le avverse domande Controparte_2 perché (in sintesi): la procedura di cambio appalto era esitata con mancato accordo, per causa imputabile alla subentrante Istituto San Paolino;
essendo poi subentrata nell'appalto la FP IL, l'accordo era stato raggiunto con questa, che si era impiegata ad assumere 4 lavoratori, tra i quali i ricorrenti;
che erano quelli che avevano maturato sei mesi di anzianità nell'appalto; e stante il fatto che il nuovo appalto aveva dimensioni inferiori;
che pertanto erano stati licenziati;
il Pt_2 era stato licenziato per il 23/12/23, ultimo giorno di malattia, prorogato solo il 28/12/2023; i rapporti erano sorti dopo il 7/3/2015, sicchè l'art. 18 non si applicava;
i licenziamenti erano legittimati dalla cessazione dell'appalto di Via
TA, nel quale i ricorrenti erano stati adibiti in prevalenza;
non era vero che i ricorrenti non vi avessero maturato i sei mesi di anzianità; né vi era possibilità di
“rèpechage”, posto che tutte le assunzioni avvenute dopo il licenziamento dei ricorrenti erano state fatte per obbligo di cambio appalto;
l' non aveva Pt_1 diritto alla retribuzione per i giorni non lavorati;
il dal 1 al 27/12/2023 CP_1 aveva fruito di ferie, regolarmente retribuite;
al era invece dovuta la Pt_2 somma richiesta avendo fruito del trattamento di malattia (?).
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Il motivo di impugnazione di licenziamento sintetizzato in espositiva sub Ai) appare infondato.
3. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la ragione del loro licenziamento quale inequivocamente individuabile nelle relative lettere, sta nel fatto che la convenuta avesse perso l'appalto di Via TA “A seguito della comunicazione di cessazione dei servizi di vigilanza armata erogati in favore dell'immobile BPM dI Via TA…”, e non nel fatto che l'allora apparentemente subentrante FP IL si fosse impegnata ad assumere 4 dei 6 lavoratori asseritamente impiegati in modo prevalente nell'appalto; malgrado anche tale circostanza sia richiamata nella missiva.
4. L'art. 3 della legge n.604/66 consente invero ai datori di licenziare per “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ossia per ragioni tecniche-organizzative- produttive proprie, qual è di certo la perdita dell'appalto nel quale un lavoratore sia impiegato;
e non certo per il mero fatto che un terzo si sia impegnato ad assumere un proprio dipendente. ~ 4 ~
5. Ed infatti, è insegnamento di legittimità tuttora consolidato e qui condiviso (e richiamato anche dalla difesa attorea in conclusionale) che anche nell'ipotesi, nella specie peraltro non verificatasi, in cui a seguito di un “cambio appalto” l'impresa subentrante assuma il lavoratore “perdente posto” con conservazione del trattamento economico e normativo, il lavoratore, quand'anche accetti tale assunzione, conserva diritto ed interesse ad impugnare il licenziamento (ex pluris, Cass. 12613/2007, 29922/2018).
6. In realtà appare del tutto evidente che il riferimento all'accordo intervenuto con FP IL ed al fatto che i ricorrenti fossero stati individuati quali “soggetti al cd. cambio di appalto”, assumeva al più la funzione di giustificare la decisione di limitare i licenziamenti ai 4 lavoratori che FP si era impegnata ad assumere (dei sei dati per impiegati nell'appalto); oltre a quella di tentare di acquisire dai lavoratori licenziati una acquiescenza al recesso (“La invitiamo ad esprimere il Suo consenso alla comunicata risoluzione del rapporto di lavoro, apponendo la Sua sottoscrizione in calce alla presente per accettazione
e per rinuncia alla indennità sostitutiva del preavviso, ove si ritenesse dovuta”).
7. Ed invero, dall'accordo tra la convenuta ed FP IL del 12 dicembre 2023 risulta che dei 6 lavoratori già individuati dalla convenuta, nella lettera di apertura della procedura ex art. 24 del CCNL del 15/12/2023, quali potenziali aventi diritto al passaggio siccome applicati in via almeno prevalente nel medesimo e da oltre 6 mesi, FP si era impegnata ad assumerne solo 4 (tra i quali i ricorrenti), mentre gli altri due (RS e NT) sarebbero restati in
Né la convenuta ha allegato e tantomeno dimostrato di aver licenziato CP_2 anche costoro.
8. Non appare invece sostenibile che la ragione del licenziamento sia “solo” nella promessa del passaggio. Né risulta vero, come la difesa della parte ricorrente assume in conclusionale, che la ragione addotta non sussistesse al momento dei licenziamenti, chè nella lettera di apertura della procedura risulta che l'appalto TA era cessato dal 1/12/23, data dalla quale doveva subentrare l'Impresa San Paolino.
9. I motivi sopra rubricati sub A ii), iii) e iv), nel fare riferimento anche comparativo alle condizioni previste dall'art. 24 del CCNL perché (salvi i limiti posti dalla consistenza del nuovo appalto) i lavoratori “perdenti posto” potessero vantare un diritto ad essere assunti dall'impresa subentrante, apparentemente muovono, in modo ugualmente erroneo, almeno in linea di principio, dall'idea che la legittimità del recesso intimato ai ricorrenti dalla convenuta dipendesse dal loro diritto ad essere assunti dalla subentrante, o dalle decisioni assunte delle due società riguardo a chi dovesse essere assunto;
decisioni che appaiono invece del tutto irrilevanti.
10. Due di essi però (quelli rubricati sub ii) e iv) rilevano, sebbene indirettamente ed in termini diversi, a misura che l'appartenenza all'appalto al momento del recesso individua il nesso causale che deve sussistere tra il fatto principale che ha determinato i recessi (qui, la perdita dell'appalto di Via TA), ed i recessi ~ 5 ~
individuali; e che nel caso in cui il medesimo fatto principale abbia coinvolto più lavoratori di quelli licenziati, il datore deve altresì provare in base a quale criterio, lecito, non discriminatorio, e conforme al principio generale di buona fede, abbia operato la selezione tra chi licenziare e chi tenere (ex pluris, per il caso, analogo, del licenziamento selettivo tra più lavoratori addetti a mansioni promiscue e fungibili, ex pluris, Cass. 16144/2001, 7046/2011, 25196/2016), posto che l'onere della prova posto dall'art. 5 della legge n.604/66 deve attenere alla giustificazione di ogni singolo licenziamento.
11. La prova richiesta appare largamente inassolta, e persino per certi versi smentita dalle evidenze probatorie acquisite.
12. Dagli stessi turni di servizio dell'anno 2023 prodotti dalla convenuta sub doc.
6); la cui veridicità è stata peraltro confermata dal teste risulta che Tes_1
l in quell'anno era stato impiegato in modo quasi esclusivo Pt_1 nell'appalto TA, in detti tabulati identificato dal nome dell'appaltante della quale la convenuta era subappaltante, solo fino al 2/9/2023, Parte_3 dopo di che era stato impiegato quasi totalitariamente in altri appalti: Parco
Archeologico (in larga maggioranza), a volte in Agenzia delle Entrate, una volta in Gemelli, e solo per 7 giorni nell'appalto TA (il 17/9, il 26/9, il
6/11, il 9/11, il 15/11, il 20 ed il 21/11. Negli ultimi 5 giorni di lavoro, dal 22 al 30/11, aveva lavorato all'appalto Parco Archeologico. In nessun modo, in base agli ordinari criteri di individuazione dell'unità produttiva di appartenenza, appare possibile pertanto proriamente sostenere che al momento del licenziamento egli fosse impiegato nell'appalto TA. Le condizioni che giustificano il recesso, secondo detti ordinari criteri, dovrebbero sussistere al momento del recesso. Non rileva, invece, al fine della giustificazione del recesso, il fatto che, in ipotesi, l' avesse lavorato per oltre sei mesi, ed Pt_1 in modo prevalente, nell'ultimo anno, nell'appalto TA: queste sono le condizioni che erano previste dal CCNL per essere assunti dalla subentrante, che non hanno direttamente nulla a che vedere con le ragioni prescritte dall'art. 3 della legge n.604/66 perché si possa licenziare;
tanto più se poi, come chiaramente avvenuto, la subentrante non assume affatto (come deve ritenersi, essendo indimostrato che lo abbia fatto, e giusta l'evidenza offerta dal doc. 10 Ric.) che rifiutò di farlo perché la sua committente, l'appaltatrice , Parte_3 non le affidò poi affatto il subappalto, a suo avviso condizione implicita della promessa del 12 dicembre. 13. Dagli stessi prospetti risulta che il fino al 4/7/2023, era normalmente CP_1 impiegato nell'appalto Parco Archeologico, e solo occasionalmente altrove (
25 giorni separati in TA, 5 in Agenzia Entrate, 4 in Zetema, 3 in Electa, 2 in Idlo e Ministero Affari Esteri, 1 in Poste, Anas, Trenitalia, Istat, Kuwait Petroleum, ); che dal 5 al 12/7/23 aveva lavorato in TA tranne Per_1 un giorno prestato in Parco Archeologico;
quindi, dal 13/7/23 al 27/7/23 aveva lavorato quotidianamente in Parco Archeologico, tranne il giorno 23 lavorato in Anas;
quindi, dal 30/7/23 al 19/8/23 aveva lavorato al Parco Archeologico tranne un solo giorno in;
dal 4/9/23 al 6/10/23 aveva Parte_4 ~ 6 ~
lavorato normalmente al Parco Archeologico, tranne 2 giorni in Electa, uno in
Zetema, uno in Sicuritalia/TA; dal 9/10/23 al 29/10/2023 si era per lo più alternato, in modo pressochè paritario, tra TA e Parco Archeologico, con qualche isolata applicazione altrove;
dal 30/10/23 al 16/11/23 aveva lavorato solo in TA;
ma al rientro dalla malattia, gli ultimi tre giorni, dal 28 al 30 novembre, aveva lavorato al Parco Archeologico. Tutti i testi hanno confermato che il aveva sempre lavorato “un po' qui un po' là” ( ). CP_1 Testimone_2
In tali circostanze, l'appartenenza del all'appalto TA al momento CP_1 del licenziamento appare, in termini propri ed ordinari, non predicabile.
14. Dai medesimi prospetti risulta invece che il , prima di assentarsi per Pt_2 infortunio dal giugno 2023, aveva quasi sempre lavorato in TA. Quasi, constando null'affatto sporadiche applicazioni altrove (14 giorni singoli o a coppie in Agenzia delle Entrate), comunque compatibili con mere sostituzioni.
15. Sotto il secondo profilo, la convenuta era chiamata ad allegare e provare il motivo per il quale aveva “salvato” dal licenziamento, a differenza dei ricorrenti, il RS ed il NT (e fino a mancata prova contraria lo stesso
Carnicelli), sebbene essa stessa, nella comunicazione di apertura del 1/12/2023, avesse indicato (anche) costoro quali potenziali aventi diritto al passaggio, siccome anch'essi, come i ricorrenti, GPG asseritamente applicate prevalentemente nell'appalto di Via TA e per oltre 6 mesi (che era poi la ragione della scelta). Non lo fa in alcun modo, limitandosi a riportare il fatto, documentato, che FP si era impegnata ad assumere solo gli altri 4. Tale circostanza avrebbe integrato ”ex ante” un criterio di scelta lecito e conforme a buona fede (possibilità di immediata riallocazione da parte della subentrante), se la convenuta avesse spiegato e dimostrato in base a quali criteri si fosse convenuto di “non far passare” il RS ed il NT, e far passare i 4 ricorrenti;
il che non è avvenuto. La convenuta si è infatti limitata a spiegare perché la FP si fosse impegnata ad assumere solo 4 dei sei, e non in base a quali criteri i 4 siano stati selezionati. Riguardata poi la faccenda “ex post”, la scelta risulta nei fatti divenuta arbitraria, visto che il “passaggio” dei quattro, alfine, non ci fu;
sicchè alfine essi vennero selezionati come da licenziare, rispetto ai colleghi adibiti con le stesse mansioni allo stesso appalto, sulla mera base di essere stati destinatari indiretti di una mera promessa di un terzo rimasta inadempiuta. Una ragione differenziale rivelatasi poi inesistente nei fatti (il che basterebbe), e peraltro ingiustificabile anche su base putativa, posto che l'adozione del criterio di sacrificare i lavoratori “conservanti posto” presso il nuovo subappaltatore sarebbe stata conforme a buona fede solo se la si fosse applicata dopo che FP avesse adempiuto alla promessa, ossia dopo aver concretamente verificato che i lavoratori in questione avessero effettivamente conseguito il beneficio in ragione del quale erano “sacrificati” rispetto a colleghi altrimenti del tutto in pari condizione. 16. Ulteriore condizione di legittimità del licenziamento è l'impossibilità di
“repechage” in mansioni equivalenti ed anche inferiori. Ed anche qui la prova offerta dalla convenuta deve ritenersi nella migliore delle ipotesi del tutto ~ 7 ~
insufficiente, basandosi esclusivamente sull'assunto, meramente affidato a prova per testi, che dal momento dei licenziamenti la convenuta avrebbe assunto solo per obbligo di clausola sociale di cambio appalto. 17. La prova, ammessa per mero scrupolo (trattandosi di allegazione apparentemente sin troppo generica in sé, ed in rapporto ad una società che, stando alle prodotte visure, impiegava nel settembre 2023 1077 addetti, e 774 nel dicembre 2022: la prova va data in linea di principio dimostrando che tutte le posizioni previste dall'organizzazione aziendale sono stabilmente ricoperte,
o in via indiziario/presuntiva dimostrando che in un tempo ragionevole successivo al recesso non vi è stata alcuna nuova assunzione “libera” in mansioni anche inferiori compatibili con la professionalità del licenziato, ovvero dimostrando una per una tutte le assunzioni successive per poi dimostrare che sono state tutte coatte o per professionalità incompatibili (ex pluris, Cass. 4509/2016, 23789/2019, 29099/2019) indipendentemente da alcun onere di allegazione da parte dell'attore (ex pluris, Cass. 5592/2016,
2739/2024), non ha neanche ricevuto alcuna attendibile conferma, posto che: il teste ha detto che sicuramente la convenuta dopo il dicembre 2023 ha Tes_1 assunto altre guardie giurate, e di non sapere se lo abbia fatto solo per “cambi appalto”; il teste ha detto che “in genere la convenuta assume solo Tes_3 per obblighi discendenti da cambi appalto”; il teste ha detto di aver Tes_4 conosciuto alcuna nuove guardie giurate, alcune solo delle quali non provenienti da cambi appalto.
18. La prova non deve essere assolutamente rigorosa, ma deve avere una certa qualificata consistenza, specie nelle imprese che, come la convenuta, hanno grandi dimensioni, e sono impegnate in numerosi appalti, e nelle quali si deve pertanto muovere dalla presunzione che il licenziamento di un lavoratore per la mera perdita dell'appalto di adibizione (uno tra i tanti) sia evitabile, sicchè se si ammettono nuove assunzioni, essa vanno identificate in modo da consentire il controllo (arg. ex Cass. 23789/2019).
19. L' impossibilità di ritenere provata l'impossibilità di “rèpechage” trae ulteriore evidenza dai sopra indicati prospetti, chiaramente indicativi del fatto, per altro verso largamente presumibile in ragione del tipo di attività, che fosse e sia largamente e frequentemente praticata (e comunque fosse praticata almeno per l ed il la prassi di applicare le GPG lì dove contingentemente Pt_1 CP_1
v'è bisogno di copertura di servizi, anche magari a copertura di personale assente per i più svariati possibili motivi.
20. Trae ulteriore evidenza dal fatto che pacificamente il RS ed il NT non sono stati licenziati, e quindi, pur essendo l'appalto di ritenuta adibizione cessato, sono stati evidentemente ricollocati.
21. A ciò si deve aggiungere che mentre la difesa attorea, sebbene non gravata dell'onere probatorio, ha chiesto ordinarsi l'esibizione dei LUL, la difesa della convenuta, gravata dell'onere, e che quindi, se non avesse assunzioni nuove da nascondere, aveva interesse alla produzione, si è opposta (v. verbale udienza del 18/12/24); per poi appellarsi in conclusionale al carattere diabolico della ~ 8 ~
prova pretesamente richiesta dal diritto vivente, tenendo un comportamento processuale valutabile negativamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
22. Le conseguenze dei recessi vanno tratte dal d.lgs. n.23/2015, e non dall'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012,, perché i ricorrenti, come risulta chiaramente dalle lettere di assunzione, sono stati assunti dalla convenuta “ex novo” (ancorchè verosimilmente per passaggio diretto da precedenti appaltatori), dopo il 7 marzo 2015. L'anzianità convenzionale pregressa (con i conseguenti scatti di anzianità già iniziali) appare chiaramente riconducibile al fatto che l'art. 27, comma 4, del CCNL prevede in caso di passaggio diretto per cambio appalto il mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti (ma non ai fini del TFR, il che conferma che non si tratta di successioni nel medesimo rapporto di lavoro).
23. Conseguentemente non trova applicazione l'art. 7 della legge n.604/66 (art.3, co.3, d.lgs n.23/2015).
24. Nel sistema posto dal d.lgs n.23/2015, fatta eccezione per i casi regolati dall'art. 2 (licenziamento radicalmente nullo o discriminatorio), la mancanza di Parte_ giustificazione del licenziamento intimato per aveva conseguenze solo indennitarie.
25. Tale situazione è mutata in corso di causa a seguito di Cort. Cost. n.128/2024, sentenza con la quale si deve ormai fare i conti, come chiesto dalla difesa attorea sin dalla prima udienza in modo incontestatamente ammissibile, malgrado la tutela reintegratorio/risarcitoria fosse stata chiesta in ricorso solo nel caso di ritenuta applicabilità dell'articolo 18, posto che, dati gli elementi individuatori della domanda (vizi denunciati) e la tutela chiesta, l'eventualità che essa sia dovuta in forza di una disposizione diversa da quella invocata non immuta la domanda ed attiene al canone “iura novit curia”.
26. A seguito della sentenza in questione, la tutela “reale” posta dall'art.3, co.2, s'applica anche nei casi in cui sia “direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
27. La formulazione della sentenza additiva propone (vien da dire ripropone, perché trattasi di questione che, seppure in termini diversi, si poneva già sotto il vigore dell'art. 18 c.m. dalla legge n.92/2012) il problema di stabilire cosa debba intendersi per “fatto materiale”; tenuto conto del fatto che la fattispecie di cui all'art. 3 della legge n.604/66, nella parte riferita al GMO, è una fattispecie giuridica (un “fatto giuridico”), da dimostrare tramite una svariata possibilità di fatti diversi, e non di uno solo;
e che il fatto materiale addotto può essere veritiero ed insieme non giustificare alcunchè (oltre che non giustificare abbastanza).
28. Il problema è ad avviso del giudicante irrisolvibile per via di tecnica esegetica ordinaria;
e trattandosi di soluzione ormai data per costituzionalmente imposta, l'ambito di applicazione dell'aggravante va essenzialmente vagliato alla luce del canone di aderenza ai princìpi costituzionali, dei quali la stessa Corte ~ 9 ~
Costituzionale è suprema interprete;
e quindi ragionando a partire dalle ragioni della censura. 29. In estrema sintesi, l'art.3, co.2 è stato censurato perché: a) la sua “ratio” nel decreto 23 è quella di distinguere la sanzione a seconda che il fatto “materiale”
(espressione che compare solo nel decreto 23) posto a fondamento del licenziamento sia (provatamente) inesistente (mancanza radicale di causa) o manchi qualche necessaria giustificazione (mancanza di causa “giusta”): punti
10) e 13); b) distinguere ulteriormente tra licenziamento per mancanza e licenziamento per GMO è invece irrazionale, se in entrambi i casi la “causa” difetta totalmente lo stesso (punto 13), e poiché la “causa” addotta risulta un mero pretesto (punto 15), il datore potrebbe facilmente aver occultato un licenziamento discriminatorio o mosso da motivo illecito (punto 15). 30. La declinazione per fattispecie di tali princìpi resta ostica. La Corte ha chiaramente ed espressamente escluso che l'aggravante possa essere integrata dalla pur provata possibilità di “rèpechage”, in un modo che contraddice chiaramente noti assunti della Corte di Legittimità, ma che questo giudice non può non condividere: i lavoratori non vengono mai licenziati per la ragione, e tantomeno per il “fatto materiale”, di non poter essere altrimenti reintegrati: vengono licenziati perché il loro posto di lavoro è soppresso o redistribuito
(fatto materiale posto a fondamento del licenziamento che può essere insussistente), ma ciò non basta perché il licenziamento sia legittimo. Non vi è, se il vizio è solo quello, “mancanza di causa”, ma causa (giustificazione) insufficiente.
31. Nel resto, e messo a parte il caso, indubbiamente ricompreso nell'aggravante, della “effettiva soppressione del posto di lavoro” (punto 13), la distinzione tra licenziamento senza causa e senza giusta causa resta ardua in una miriade di casi, che vanno dal nesso causale alla scelta tra lavoratori ugualmente interessati dal medesimo processo riorganizzativo, ad altri possibili casi.
32. In casi quale quello in esame la distinzione è ancora più ardua: un nesso tra la cessazione dell'appalto TA ed i licenziamenti impugnati c'era senz'altro per il , che chiaramente “apparteneva” a quell'appalto; per l' Pt_2 Pt_1 al momento del recesso, non era più chiaramente riscontrabile, chè questi, dal settembre 2023, era impiegato ondivagamente in vari appalti (compreso TA); non era riscontrabile per il da sempre “ondivago”. CP_1
33. Tuttavia, ritiene il giudicante che proprio il fatto che l' ed il Pt_1 CP_1 avessero sedi variabili e non un posto di lavoro neanche tendenzialmente fisso;
unito al fatto che, almeno nella valutazione della convenuta e di FP;
valutazione che deve presumersi corretta visto che, in ragione della stessa, FP, presumibilmente controinteressata, si ritenne obbligata ad assumere i ricorrenti (nel presupposto di subentrare poi nell'appalto) essi avessero lavorato per almeno 6 mesi nell'appalto cessato, criterio recepito dal CCNL proprio per identificare, ai fini del diritto al “passaggio”, una appartenenza all'appalto in linea di principio spesso irricostruibile nel settore;
valga ad escludere, se si guarda allo spirito di Cort. Cost. n.128 cit., e alla ricostruzione della “ratio” del ~ 10 ~
Jobs Act”, che i ricorrenti siano stati licenziati per fatti inesistenti o in nessun modo loro riferibili, tanto da conclamare la pretestuosità del recesso, in quanto intimato “senza alcuna - concreta, plausibile, non pretestuosa - causa”. In realtà il giudicante non ha motivo di dubitare che la convenuta li licenziò per il fatto
(vero) di appartenere essi ad una unità organizzativa (provatamente) cessata secondo i criteri contrattualcollettivi in materia di “passaggio”, circostanze idonee ad identificare un “fatto materiale generico” (cessazione dell'appalto TA) vero e pertinente con la decisione: ed un “fatto materiale specifico” (afferenza dei ricorrenti all'appalto) non passibile di essere giudicato inesistente sul piano materiale nei termini in cui venne appreso nella lettera di licenziamento (appartenenza all'appalto secondo le norme sul passaggio); e neppure arbitrario dal punto di vista giustificazionale, visto che, nel contesto dato, la società poteva vantare un “fatto materiale vero” a fondamento di un eventuale licenziamento di tutti e 6 quei lavoratori, e se ne “risparmiò” due fu perché confidava che gli altri sarebbero stati assunti da FP, come da questa promesso per lavoratori nominati il giorno prima;
e non certo per volontà odiosa nei confronti dei ricorrenti.
34. Ed infatti, se si guarda ai “fatti materiali” posti a fondamento del licenziamento (la cessazione dell'appalto TA e la disponibilità dichiarata da FP di assumere i ricorrenti in quanto risultati appartenenti a quell'appalto secondo gli artt. 24 e e segg. del CCNL, sì che la convenuta potesse farne a meno senza che perdessero davvero il lavoro) essi risultano del tutto veri, e tutt'altro che pretestuosi/arbitrari, ancorchè inidonei a giustificare il recesso.
35. Deve pertanto, ad avviso del giudicante, trovare applicazione la tutela indennitaria di cui all'art.3, co.1, del d.lgs n.23/2015: i rapporti di lavoro vanno dichiarati estinti alla data del licenziamento, e la convenuta va condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di una indennità risarcitoria da determinare tra le 6 e le 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
indennità che, a seguito di Cort. Cost. n. 194/2018, non può più essere determinata sulla mera base della meccanica applicazione del moltiplicatore dell'anzianità di servizio, ma sulla base di criteri mutuabili dall'art. 8 della legge n.604/66 e dall'art. 18, co.5, della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012 (numero dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti).
36. Tenuto conto del fatto che: a) la convenuta risulta essere società impiegante oltre 1000 dipendenti anche se con capitale modesto ma coerente col tipo i attività); b) l'anzianità di servizio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art.3, co.1 del d.lgs n.23/2015, è, ai sensi del relativo art.7, quella convenzionale di impiego nell'appalto, identificabile, per l da buste paga, nell'agosto Pt_1
2009 (oltre 14 anni); per il nell'ottobre 1995 (buste paga: oltre 28 anni) Pt_2
,e per il dal 2008 (riconosciuti all'assunzione del 2021 sei scatti CP_1 biennali di anzianità = oltre 15 anni); appare equo determinare l'indennità in
30 mensilità per il , ed in 25 mensilità per ciascuno degli altri due Pt_2 ricorrenti. ~ 11 ~
37. Documentate dalle buste paga ed incontroverse le retribuzioni ordinarie al'atto dei licenziamenti, si ha:
- per l' 1.473,22/12 x 14 = 1.718,76 x 25 = €. 42.969,00; Pt_1
- per il Milizia:1.464,41/12 x 14 = 1.708,48 x 30 = €. 51.254,40;
- per il 1.519,73 /12 x 14 = 1.773,02 x 25 = €. 44.325,50; CP_1 oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. 38. In conseguenza del mancato riconoscimento della tutela reintegratoria, spetta incontestatamente ai ricorrenti l'indennità di mancato preavviso, ex art. 2118
c.c., siccome licenziati senza giusta causa (ma per mero giustificato motivo oggettivo) senza preavviso (e peraltro senza passaggio diretto). Incontestate ed apparentemente corrette le quantificazioni, spettano a tal titolo €. 849,93 all'Angelini, €. 844,85 al , €. 876,77 al oltre ai medesimi Pt_2 CP_1 accessori. 39. Fondatamente l' reclama la retribuzione del periodo 1-.15 dicembre Pt_1
2023 (data di efficacia del licenziamento – ricevimento della lettera di licenziamento senza preavviso). E' infatti incontroverso che in detto lasso di tempo il rapporto era ancora in essere;
è documentato dal ricorrente (doc. 7) ed incontestato che la società non lo mise in turno (presumibilmente in ragione della cessazione dell'appalto); la convenuta stessa documenta sub doc.6) che l non venne messo in turno. Dal tabulato egli risulta in “permesso Pt_1 goduto”. Nella ultima busta paga all' risultano invece detratti detti 15 Pt_1 giorni, per €. 736,61 per “assenza non retribuita”. La convenuta giustifica tale stato di cose limitandosi ad assumere che l' non avendo lavorato, non Pt_1 ha diritto a retribuzione.
40. L'assunto appare infondato.
41. Casi quale quello in esame conclamano l'erroneità della corrente teoria secondo la quale il lavoratore che non lavora per fatto datoriale non ha diritto a retribuzione, ma semmai al solo risarcimento del danno dalla messa in mora.
Trattasi di una teoria che confligge apertamente con principi civilistici fondamentali muniti di una razionalità ferrea, e per questo, e non a caso, ha creato problemi giuridici ancora largamente irrisolti, o che si è dovuto via correggere con “escamotage” costituzionali o creazioni giudiziali compensative dei quali sono esempio Cort. Cost. n.303/2011, Cass SU n.2990/2018 e la moderna teoria dell'equivalenza tra prestazione rifiutata e prestazione resa. In realtà l'art. 2094 c.c. nel dire che nel rapporto di lavoro il prestatore si obbliga a collaborare e il datore si obbliga a retribuire esprime chiaramente il principio secondo il quale il rapporto di lavoro è un rapporto a effetti obbligatori nel quale il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione è il contratto, mentre la resa della prestazione è atto di adempimento dell'obbligazione corrispettiva, la cui mancata offerta per fatto e colpa propria del lavoratore (e non del datore) legittima la controparte a declinare la controprestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c.. In nessun (altro) rapporto sinallagmatico di scambio è invece ammesso che una parte possa liberamente ~ 12 ~
rifiutare la prestazione promessa semplicemente astenendosi dall'utilizzare la controprestazione. Si provi, chi abbia preso in affitto un appartamento (l'esempio non è preso a caso: i latini chiamavano il lavoro dipendente “locatio operarum”), a negare davanti a un qualunque giudice di essere tenuto a pagare il canone visto che non lo ha utilizzato. La disciplina della “mora credendi” detta le condizioni che il debitore di una prestazione deve osservare per liberarsi della propria obbligazione senza la cooperazione del creditore, e non le condizioni che si debbono osservare per maturare il diritto nascente dal patto.
Le indubbie distorsioni e potenziali iniquità passibili di essere generate nei casi ricorrenti di lavoratori che, a distanza magari di molti anni, rivendichino fini retributivi la pendenza giuridica di rapporti pacificamente inattuati senza contestazioni per molto tempo, dovrebbero essere ovviate adottando soluzioni
– e ce ne sono - diverse da quella, davvero odiosa, oltre che apertamente anticivilistica, di costringere i lavoratori temporaneamente inutilizzati per fatto datoriale nel corso di un rapporto pacificamente in atto ed operativo a mettere in mora i datori anche solo per avere un risarcimento. Se essi stanno a disposizione, se il datore non li utilizza non possono essere affari che di quest'ultimo. 42. Segue la corrispondente condanna, coi medesimi accessori.
43. Quanto alla rivendicazione del , consta in atti che questi è stato Pt_2 licenziato mentre era in infortunio con effetto dal 15/12/2023, data di presumibile ricevimento della lettera del 13. E' tuttavia documentato ed incontroverso che egli lo stesso 15 dicembre comunicò prosecuzione malattia fino al 21/12/23 indicando il numero del certificato telematico;
il 22/12/23 fece altrettanto fino al 27/12/23; il 28/12/2023 fece altrettanto fino al 3/1/2024. Nel Parte_ licenziamento per la malattia sospende gli effetti del licenziamento. Ed in effetti la convenuta, dopo aver sostenuto infondatamente che al 23/12/23 il non aveva ancora comunicato la prosecuzione della malattia, riconosce Pt_2 alfine apertamente alla pag. 15 della memoria, e nuovamente in conclusionale, che “allo stesso è dovuta la somma di €. 619,56 per il periodo 16/12/23-3/1/24 avendo usufruito del trattamento di malattia”; salvo poi, contraddittoriamente, concludere per il rigetto totale delle avverse domande. 44. Infondatamente, invece, il reclama il pagamento della retribuzione per CP_1 il periodo che va dal 1° dicembre 2023 (data dalla quale egli risulta tolto dai turni come l' fino al 27 dicembre 2023 (data pacifica di efficacia del Pt_1 licenziamento per ricevimento della missiva), per il solo fatto di averli il datore imputati a ferie. I datori hanno diritto di mettere i lavoratori in ferie, ed hanno anche il dovere di farlo, se questi hanno ferie arretrate. Dai prospetti dei turni l'attore risulta essere stato messo sin dall'inizio in “permesso” (retribuito).
Dalle buste paga risulta che il al novembre 2023 aveva un credito CP_1 feriale per oltre 36 giorni;
il 1° dicembre l'appalto era cessato, il subentro non ancora avvenuto. In tali circostanze, mettere il in ferie era legittimo se CP_1 non doveroso, visto che la cessazione dell'appalto esponeva il al CP_1 licenziamento, e l'art. 10 del d.lgs n.66/2003, letto alla luce della direttiva Ce ~ 13 ~
n. 2000/34, impone ai datori di far fruire le ferie in natura prima che il rapporto cessi. Incontestato che le ferie in questione sono state retribuite, il non CP_1 può pretendere che quelle giornate siano date per lavorate non avendole lavorate;
né che esse determinino una maggiorazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattandosi di ferie godute. 45. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta. Il resto compensato per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 31 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
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