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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/09/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/2023, posta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025 e promossa
D A
, nato a [...], il Parte_1
03.03.1959, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Capo C.F._1
D'Orlando, Via XXVII Settembre n. 26/A, presso lo studio dell'Avv. IGNAZIO
MILIO, che lo rappresenta giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O
, nata a [...] il Parte_2
25.11.1943, residente in [...] – scala F, Isolato IS
131, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(ME) il 05.03.1947, residente in [...] – Int. 16, cod. fisc.
, , C.F._3 Parte_4 nato a [...] l'[...], residente in [...] – Sub 3, cod. fisc. , C.F._4 Pt_5
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] –
[...]
Int. 29 Is. Pal. , cod. fisc. , Parte_6 C.F._5 CP_1
, nato a [...] il [...], residente in [...], Strada delle
[...] Casette n. 5, cod. fisc. , tutti quali eredi legittimi della fu C.F._6
, fu in , nata a [...] il [...], Persona_1 Per_2 Pt_2 deceduta a Lanza l'1.03.1940
CONVENUTI – CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.05.2025 parte attrice ha concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.10.2022, citava in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Patti, , Parte_2 Parte_3
, e , tutti Parte_4 Parte_5 CP_1
quali eredi legittimi della fu eccependo di aver posseduto, da Persona_1 oltre trent'anni, in modo esclusivo, pubblico ed ininterrotto, un appezzamento di terreno, sito nel Comune di Floresta, in catasto al fg. 25, particella 52, dell'estinzione di ha 1.42.60, sito in C/da Serra di Mezzo, coltivato a bosco ceduo.
L'attore continuava precisando di aver sempre ignorato chi fossero i proprietari del terreno in questione, avendolo sempre coltivato senza che alcuno mai si fosse presentato a rivendicarne la proprietà, e di aver scoperto, solo a seguito di visura eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Messina, che l'intestataria del terreno era la Sig.ra fu , Persona_1 Persona_3
nata a [...] il [...], e deceduta in Lanza (comune della provincia di
Messina esistito dal 1928 al 1947) in data 01.03.1940, i cui eredi legittimi erano gli odierni convenuti che, però, non avevano mai eseguito alcuna successione e/o variazione catastale.
Eccepiva di aver svolto personalmente, per oltre trent'anni, lavori annuali di pulizia e potatura del sottobosco, anche con ausilio di manodopera esterna ed aver utilizzato il terreno per pascolare i propri animali senza corrispondere alcun canone a nessuno. Precisava, infine, di aver esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione, poiché posseduto per oltre trent'anni, dell'appezzamento
2 di terreno ubicato in Floresta, identificato al fg. 25, part. 52 dell'estensione di Ha
1.42.60, sito in C/da Serra di Mezzo coltivato a bosco ceduo, catastalmente intestato alla fu ordinando la trascrizione della sentenza presso Persona_1
la conservatoria dei registri immobiliari di Messina. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione.
I convenuti, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio, e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante prova per testi e, ritenuto maturo per la decisione, era rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione all'udienza del 9 maggio 2025 e viene così odiernamente deciso.
In primo luogo, va evidenziato che, in una causa diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene, la legittimazione passiva spetta a colui che vanti un diritto proprio sul bene oggetto dell'usucapione al momento della domanda (Cass. civ. Sez. II, 26/05/1990, n. 4907). Quest'ultima, pertanto, richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari (o comunque di coloro che sul bene vantano un diritto reale), in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr., Cass. civ. Sez. II Ord., 14/06/2018, n. 15619; Cassazione civile, sez.
II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438;
Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6606).
Ciò comporta che, ai fini del vaglio nel merito della domanda, è necessaria la produzione delle certificazioni delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
Nella fattispecie parte attrice, su cui gravava la prova della titolarità dei diritti indicati in capo alle parti convenute, ha ottemperato all'onere sulla stessa gravante depositando relazione notarile ventennale sostitutiva, quale
3 documentazione idonea a supporto delle proprie ragioni. Dalla detta documentazione risulta che i soggetti convenuti sono i legittimati passivi nel giudizio, in quanto eredi della fu intestataria del bene. Persona_1
Passando al merito della questione va detto che la domanda di usucapione
è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è il possesso ventennale, che deve ulteriormente rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-
1163-1167 c.c.).
Per orientamento costante della Suprema Corte, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”.
La giurisprudenza di merito ha precisato che l'usucapione può scattare solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso
(Trib. di Cassino, sent. n. 823/2011), e per chi reclama l'acquisto di un diritto attraverso il perfezionarsi di detto istituto diviene elemento indispensabile fornire tale prova.
Il rigore della prova passa anche attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti, il possesso continuativo ed ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Nella valutazione della prova orale assunta è necessario fare ricorso ad estrema cautela per fugare tutti i dubbi in punto di attendibilità dei testi (Trib. di
Milano, sez. IV, 23.02.2009, n. 2433).
Nella fattispecie i testi di parte attrice e , Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che l'attore ha sempre posseduto, da tantissimo tempo, il terreno per cui è causa, che appariva essere sempre della sua famiglia.
Il teste ha precisato che “L'attore ha un terreno in contrada Serra Tes_1
e Mezzo. All'incirca penso che questo terreno sia 2 ettari e mezzo, massimo 3, non sono un tecnico e do le misure ad occhio”, “Da quando mi ricordo io, che ci aiutiamo nei terreni, c'è sempre stato questo terreno. Io ricordo che ci sono stato
4 più volte, una volta a settimana almeno, per aiutarlo a volta per pulire che
c'erano alberi di castagno, a volte c'erano degli animali o raccoglievamo animali che c'erano là dentro. C'erano qualche albero spontaneo e non so precisamente la composizione del terreno. C'era bosco e sterpaglia.”, “La prima volta che sono andato su questo terreno ero piccolo. Non so dire esattamente quando ma probabilmente avevo un circa 15 anni. Da quando ho ricordo era dell'attore e sentivo dire ai miei nonni era sempre stato della famiglia di Parte_1
, “ Questa terreno nella contrada indicata faceva parte di un insieme
[...]
di terreni, comunque, di proprietà di Era recintato Parte_1
l'insieme dei terreni e non la singola particella. Non posso sapere il numero della particella catastale”, “Lui si comportava come proprietario, era lui che ci lavorava, faceva i lavori come negli altri terreni di sua proprietà. Io non gli ho mai chiesto direttamente se fosse suo il terreno, ma lo davo per scontato”, “Non ho visto altre persone su quel terreno, mai”.
Anche il Sig. ha confermato “So che l'attore ha dei Testimone_2
terreni a Floresta. A Floresta erano in contrada Serra e Mezzo, Zoppo e altre zone. Da piccolo e poi crescendo sono sempre andato ad aiutare o a lavorare presso questi terreni.”, “So che l'attore ha un terreno in c.da Serra e Mezzo, grande circa un etto e mezzo, c'è un bosco e ci sono anche degli animali da pascolo. Non posso conoscere la particella catastale del terreno”, “Io che mi ricordi bene avevo circa 18 o 20 anni la prima volta che mi sono recato in quel terreno. Già in quell'occasione mi sembrava che fosse suo. Lui in zona ha altri terreni, era lui che curava questo terreno a floresta, lo teneva pulito, lo sistemava, faceva anche dei lavori. Io poi ho aiutato in questa sistemazione e nei lavori che sono stati fatti”, “Non ho mai visto altre persone fuori dal Parte_1
Conosco anche il signore che è appena uscito dall'aula, che ha
[...]
testimoniato prima di me, abbiamo lavorato anche con lui”.
Tanto premesso, rileva il decidente, che l'affermazione fatta da
[...]
circa l'esercizio, sull'immobile sito in Floresta, C/da Serra Parte_1 di Mezzo, in catasto al fg. 25, particella 52, dell'estinzione di ha 1.42.60, coltivato a bosco ceduo, di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, può
5 ritenersi fondata tenuto conto di tutta la documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (cfr. testimonianze rese all'udienza del
10.01.2025) che consentono di collocare temporalmente l'inizio del possesso degli immobile di causa in capo all'istante e, di conseguenza, può ritenersi utile a provare il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva in favore dell'attore.
Alla luce di ciò, è possibile ravvisare in capo a Parte_1
il requisito del possesso ininterrotto per vent'anni richiesto dall'art.
[...]
1158 c.c. per l'acquisto per usucapione del bene immobile meglio sopra descritto.
La peculiarità della lite rappresenta giusta ragione per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 635/2023, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (cod. Parte_2
fisc. ), (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4
(cod. fisc. ),
[...] C.F._4 Parte_5
(cod. fisc. ), (cod. fisc. C.F._5 CP_1
), tutti quali eredi legittimi della fu C.F._6 Persona_1
, fu in , nata a [...] il [...], deceduta a Lanza
[...] Per_2 Pt_2
l'1.03.1940
2) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione in favore di parte attrice degli immobili ubicati in Floresta (ME), C/da Serra di Mezzo, in catasto al fg. 25, particella 52 dell'estensione di Ha 1:42:60;
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Messina la trascrizione della presente sentenza con esonero dalle responsabilità conseguenti all'adempimento di detto ordine;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
6 Così deciso in Patti, 6 settembre 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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