Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Carrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, n. -OMISSIS-, pubblicata il 23.10.2023, notificata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Taranto in data 15.11.2023, resa nel giudizio iscritto al n. -OMISSIS-, con la quale l’Agenzia delle entrate - riscossione, Direzione Provinciale di Taranto è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti ricorrenti, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (€ mille/00) oltre gli accessori di legge;
e per la nomina ,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, n. -OMISSIS-;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LO EL e uditi per le parti i difensori Avv. F. Carrieri per le parti ricorrenti, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 23.10.2023, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Terza Sezione, iscritto al n. -OMISSIS-, l’Agenzia delle entrate - Riscossione, Direzione Provinciale di Taranto è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti ricorrenti, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (€ mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 02.11.2025 e depositato il 07.11.2025, i ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce. indicata in epigrafe, con il pagamento delle spese di giudizio ivi portate a loro favore.
Chiedono, inoltre, la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, del Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Espongono i ricorrenti che, nonostante la prefata sentenza n. n. -OMISSIS-, pubblicata il 23.10.2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Terza Sezione, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 15.11.2023, l’Agenzia delle entrate Riscossione di Taranto non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 04.12.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Il 04.12.2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la copia del messaggio pec trasmesso dall’Agenzia delle entrate – riscossione, Direzione Regionale Puglia, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, dove si legge, testualmente: “La informiamo che in data odierna è stata inoltrata agli uffici centrali la richiesta di procedere alla liquidazione delle competenze relative alla sentenza n. -OMISSIS-. La procedura prevede un tempo stimato di circa una settimana per l’esecuzione del bonifico. Provvederemo a trasmetterLe copia dell’avvenuto pagamento non appena disponibile”.
Il 26.01.2026, i ricorrenti hanno depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la “Copia lista/dettagli movimenti conto correnti delle parti ricorrenti”, dove si osserva la presenza di bonifici dell’Agenzia dell’entrate a favore degli odierni ricorrenti, con data disponibilità 24.11.2025, con descrizione, tra l’altro, “Sentenza n. -OMISSIS- del 23/10/2023 – RG -OMISSIS- – TAR di Puglia –“.
Nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026, il difensore degli odierni ricorrenti ha chiesto che la causa venga dichiarata improcedibile per cessazione della materia di pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che la pretesa creditoria azionata dagli odierni ricorrenti per l’ottemperanza del giudicato del G.A. di che trattasi è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, come si evince dalla esplicita dichiarazione in tal senso resa dal difensore degli odierni ricorrenti nella odierna Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026, nonché dalla documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti in data 26.01.2026, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
3. In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
4. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, anche considerato che, la data disponibilità dei bonifici, del 24.11.2025, è di poco successiva alla data di notifica del presente ricorso (02.11.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
LO EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EL | AT OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.