Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1976, n. 79
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Sentenza 12 gennaio 1976

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Non e configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato attivo fra l'assicuratore che agisce ex art 1916 cod civ ed il danneggiato che agisce ex art 2043 cod civ, per ottenere la rifusione del danno non risarcitagli dal primo. Trattasi, invero, di azioni che, se pur dirette contro lo stesso responsabile e collegate ad un unico fatto generatore del danno, sono poste a tutela di due diritti autonomi fra di loro, in quanto il credito dell'assicurato verso il responsabile civile, originariamente unico, si scinde, per effetto della surrogazione disposta dall'art 1916 cod civ, in due distinte parti, delle quali, l'una continua a spettare al creditore originario e l'altra compete, invece, all'assicuratore surrogatorio, in virtu di un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato sino alla concorrenza dell'indennita pagata. ( Conf 1262/72, mass n 357769; 153/68, mass n 331002; 918/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1976, n. 79
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 79
    Data del deposito : 12 gennaio 1976

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