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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 10077/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FIAMENGHI UGO RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FIAMENGHI UGO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
Con ricorso depositato il 16/08/2024, ha chiesto lo scioglimento Parte_1 del matrimonio con . Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 28/06/2018 a Cuba (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rovato al numero 87, parte II, serie C, dell'anno 2018).
Dall'unione non sono nati figli.
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 12.6.2023, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− assegnazione della casa familiare alla moglie;
− versamento dal marito alla moglie, a titolo di rimborso per l'usura e le necessarie riparazioni della vettura Volkswagen, la somma complessiva di € 5.000 in rate mensili di € 100.
1.3. Con note scritte del 17.10.2024, il difensore ha dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo.
Con note scritte del 14.11.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
il sig. dovrà versare alla sig.ra in rate mensili di €.100,00 (Euro Controparte_1 Parte_1 cento) a partire dalla data dell'udienza del 19 novembre, la somma capitale complessiva di €.5.000,00 (Euro cinquemila), dandosi atto per il resto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno più vicendevolmente a pretendere.
1.4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.8.24, non ha formulato osservazioni.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento.
Il periodo di separazione e le vicende intercorse dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_1
unitisi in matrimonio il 28/06/2018 a Cuba (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rovato al numero 87, parte II, serie C, dell'anno 2018);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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