TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 689/2020 promossa da:
(già C.F.: , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FAZIO MONICA e FAZIO IVANO, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MASCIULLI LUIGI, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.12.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 7.9.2020, ritualmente notificato in data 31.7.2020, CP_1
(già , ha convenuto in giudizio il
[...] Parte_1 Controparte_3 deducendo di essere creditrice dello stesso in forza di cessioni di credito intervenute con le società (sottocedente ed redatte Controparte_4 Controparte_5 CP_6 in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate all'ente. In particolare, parte attrice
Pag. 1 a 9 ha sostenuto di essere creditrice delle seguenti somme: € 11.953,35 per forniture di energia erogate in favore dell'Ente, come da fatture cedute da (di seguito Controparte_4
IFI s.p.a.) e da € 4.242,07 per interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 e CP_6 anatocistici ex art. 1283 c.c.; € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il ( Controparte_2 Controparte_3
C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_2 [...] delle seguenti somme: - € 11.953,35, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco Controparte_2 prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 30/07/20, ad € 4.242,07 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Con comparsa di risposta depositata il 30.6.2021 si è tardivamente costituito il
[...]
contestando integralmente la domanda attorea in quanto infondata e deducendo, CP_3 in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso ai sensi dell'art.164, comma 4 c.p.c., con conseguente impossibilità di articolare le proprie difese, così concludendo: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.; 2) nel merito, respingere la domanda attorea poiché erronea ed infondata;
3) in via subordinata, ridurre la pretesa attorea alla misura che risulterà all'esito del giudizio;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.”.
Così incardinato il procedimento, tentata la conciliazione della lite, conclusa con esito negativo la mediazione delegata ed espletate le prove orali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 a 9 ****
1. Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione preliminare di nullità della citazione ex artt.
163 e 164 c.p.c. sollevata dall'Ente convenuto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “La nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del "petitum", sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del
"petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che
l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma. Relativamente alla "causa petendi", il giudice ha, invece, il potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un
"nomen iuris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda” (cfr. Cass. 10 dicembre 2008, n. 28986).
Sicché la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, si produce solo quando risulti
"assolutamente" incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo tener conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, senza che sia, per contro, disposta alcuna invalidità dell'atto introduttivo che pur appaia manifestamente infondato (Cass. II, n. 14071/2016).
Richiamati tali principi, con riguardo al caso di specie, non possono ravvisarsi nella citazione gli estremi della nullità invocata dalla parte convenuta.
Sebbene l'atto introduttivo non sia compiutamente e puntualmente determinato con riferimento alle fonti contrattuali di tutte le singole voci di credito, cionondimeno le stesse sono catalogate per categorie che, distinte e quantificate nel loro ammontare, risultano sufficientemente identificate nei loro tratti caratterizzanti (sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, voci risarcitorie ulteriori). Dalla citazione si evince, altresì, che l'azione esperita trova fondamento nei contratti di cessione di crediti pro-soluto allegati ed è finalizzata a conseguire
Pag. 3 a 9 l'adempimento della prestazione oggetto dei contratti di fornitura asseritamente stipulati tra i soggetti cedenti e il CP_3
Risultano, dunque, sufficientemente determinati tanto la causa petendi quanto il petitum attenendo al merito e alla fondatezza della domanda ogni altra questione.
2. Sulla prova del credito.
Dall'analisi degli atti di causa si rileva, anzitutto, che parte convenuta ha contestato già nella comparsa di costituzione la mancata produzione in giudizio dei contratti di fornitura e delle fatture da cui sarebbero scaturiti i crediti successivamente ceduti a e ha contestato, CP_1 altresì, di averli ricevuti e di essere debitore, a qualunque titolo, delle società cedenti.
Non si ritiene, dunque, condivisibile quanto dedotto da parte attrice circa la non contestazione delle prestazioni erogate a favore del convenuto, che neppure può essere desunta dal solo comportamento stragiudiziale silente della parte. Neppure la prova, nella specie mancante, della mancata contestazione tempestiva e stragiudiziale delle bollette può, infatti, costituire prova sufficiente delle relative pretese, in ragione della natura partecipativa e della formazione unilaterale delle stesse.
Ciò chiarito, è d'uopo, innanzitutto, precisare che a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario, con conseguente possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità ed esistenza del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 575/2001).
Conseguentemente, riguardando la contestazione l'esistenza stessa del contratto da cui sono scaturiti i crediti ceduti, è sicuramente possibile procedere all'esame della stessa.
In punto di onere della prova, si rammenta che, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, devono osservarsi i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pag. 4 a 9 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Così Cassazione civile, sez. III, 17/07/2023, n. 20719; Cassazione civile, sez. III, 12/04/2006, n.
8615; Cassazione civile, sez. I, 27/03/1998, n. 323; Cassazione civile, sez. III, 07/02/1996, n.
973).
Al riguardo occorre, poi, precisare che, essendo nel caso di specie uno dei contraenti un ente pubblico, il contratto deve avere forma scritta ad substantiam e non sono ammessi equipollenti, né impliciti riconoscimenti, né l'esistenza del rapporto contrattuale può desumersi dalla condotta processuale.
Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), infatti, tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, poi: "I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento
- salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori
e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto." (Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Ciò premesso, era, dunque, onere dell'attrice fornire la prova dell'esistenza dei contratti da cui
Pag. 5 a 9 sono sorti i crediti che le sono stati ceduti, in quanto presupposti costitutivi della sua pretesa.
Richiamati tali principi, dalla documentazione di causa si rileva che l'attrice, al fine di provare il proprio credito, ha prodotto:
- scrittura privata autenticata del 26.6.2015 di cessione di crediti da a Controparte_5
con allegata descrizione dei crediti ceduti, riconducibili Controparte_4 al Comune di e relativi a fatture degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 CP_3
(cfr. all. 9 memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- scrittura privata autenticata del 2.12.2015 di cessione di crediti da Controparte_4
a con allegata descrizione dei crediti ceduti,
[...] Controparte_2 riconducibili al Comune di e relativi a fatture del 2010 e 2014, notificata CP_3 all'ente via pec l'11.12.2015 (cfr. doc. 4 citazione);
- scrittura privata autenticata del 28.9.2015 di cessione di crediti da a CP_6 [...] notificata via pec all'ente il 10.4.2017, con allegata relata di notifica Controparte_2
e descrizione dei crediti ceduti, riconducibili al Comune di e relativi a CP_3 fatture del 2015 (cfr. doc. 5 atto di citazione);
- elenco non saldato delle fatture cedute e situazione contabile al 30.7.2020 (cfr. doc. 3 atto di citazione);
- n. 4 proposte di contratto di per la fornitura di energia elettrica per usi non CP_6 domestici, sottoscritte dal rappresentante legale e/o idoneo procuratore dell'Ente il
17.5.2012 e scadenza delle condizioni il 15.7.2012, identificate ai nn. AG003026330;
AG003026331; AG003026302; AG003026332 (cfr. doc 97-100 contratti eni.zip – memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- n. 7 fatture emesse da e nello specifico: - fattura n. E156001622 relativa al n. di CP_6 contratto 1-4812157538, con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.11.2012; - fattura n. E156002964 relativa al n. di contratto 1-4698537037, con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.10.2012; fatture nn. E156003421 e
E166044525 relative al n. di contratto 1-4698674610, con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.10.2012; fatture nn. E156003545, E166021995 e
E166044549 relative al n. di contratto 1-4698844522 con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.10.2012 (cfr. doc 101-107 fatt eni.zip - memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- n. 87 fatture emesse nei confronti del (cfr. doc 10- CP_5 Controparte_3
Pag. 6 a 9 96 fatt edison (ifit) .zip - memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- n. 519 documenti emessi dal distributore locale Enel Distribuzione s.p.a., attestanti i consumi fatturati da (cfr. doc 109-627 fatt distributore locale.zip - Controparte_5 memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.).
Dall'analisi compiuta, in ordine al credito ceduto a da che CP_1 Controparte_4
a sua volta era cessionaria del credito maturato da si rileva che, pur avendo Controparte_5
l'attrice fornito prova documentale di entrambe le cessioni, nulla è stato prodotto al fine di provare l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante da cui scaturisce l'asserito credito.
A tal fine, infatti, alcun rilievo possono avere le fatture di prodotte, né tantomeno la CP_5 copiosa documentazione proveniente dal distributore locale Enel - tra l'altro neppure chiaramente riferibile al convenuto - atteso che, come visto, le fatture prodotte in CP_3 giudizio non possono integrare la forma scritta dell'accordo, prevista ad substantiam, e non sono suscettibili di integrare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (Cass. 16562/2018).
Ne deriva, pertanto, che parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha adempiuto al compito di provare i fatti costituivi della istanza creditoria avanzata con riguardo ai crediti originariamente in capo a non avendo fornito la prova dell'esistenza del Controparte_5 contratto sottostante.
In ordine al credito ceduto all'attrice da come visto, l'attrice ha depositato quattro CP_6 proposte di contratto sottoscritte dal rappresentante legale e/o idoneo procuratore dell'Ente il
17.5.2012 e identificate ai nn. AG003026330, AG003026331, AG003026302, AG003026332.
Ritiene, tuttavia, il giudicante che tali produzioni non siano idonee a fondare l'esistenza del rapporto sottostante da cui sono sorti i crediti vantati da parte attrice e corrispondenti alle fatture prodotte.
Si osserva, infatti, che le dette fatture fanno capo a numeri di contratto non corrispondenti a quelli delle proposte di contratto e che risultano, altresì, sottoscritti in date diverse: le proposte sono state firmate tutte il 17.5.2012, mentre i contratti a cui si riferiscono le fatture l'1.10.2012, o l'1.11.2012, per cui non è possibile ritenere che gli accordi negoziali azionati in giudizio siano quelli riportati nelle proposte prodotte.
Ne consegue, che parte attrice non ha assolto al proprio onere della prova neppure in ordine alla cessione del credito di CP_6
Pag. 7 a 9 In merito ad entrambe le posizioni, occorre solo brevemente precisare che alcun valore probatorio possono avere i documenti prodotti dall'attrice e contenenti l'elenco non saldato delle fatture e la situazione contabile al 30.7.2020 (doc. 3 – atto di citazione) essendo del tutto privi dell'efficacia probatoria richiesta ai fini della dimostrazione dell'esistenza del credito, in quanto trattasi di documenti formati unilateralmente dalla stessa parte che se ne vuole avvalere a proprio vantaggio.
Nessun elemento utile, infine, è stato apportato dai testi di parte attrice, i quali hanno dichiarato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze di cui ai capitoli formulati.
Quanto sopra è sufficiente a respingere tutte le ragioni azionate a titolo di capitale, nonché le domande relative agli interessi moratori e anatocistici, tra l'altro privi di qualsivoglia documentazione a sostegno, nonché quella relativa alla sanzione civile speciale del pagamento euro 40,00 a fattura, che presupporrebbe un ritardo colpevole.
Conclusivamente, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate, con assorbimento di ogni altra eccezione o domanda di parte convenuta.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, incluse quelle della procedura di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
Si soggiunge che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Pag. 8 a 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la domanda di parte attrice;
- condanna già , al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 giudizio in favore del che si liquidano in € 7.616,00 per Controparte_3 compensi professionali del giudizio ed € 341,60 per spese documentate ed € 1.607,00 per compensi della procedura di mediazione, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 689/2020 promossa da:
(già C.F.: , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FAZIO MONICA e FAZIO IVANO, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MASCIULLI LUIGI, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.12.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 7.9.2020, ritualmente notificato in data 31.7.2020, CP_1
(già , ha convenuto in giudizio il
[...] Parte_1 Controparte_3 deducendo di essere creditrice dello stesso in forza di cessioni di credito intervenute con le società (sottocedente ed redatte Controparte_4 Controparte_5 CP_6 in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate all'ente. In particolare, parte attrice
Pag. 1 a 9 ha sostenuto di essere creditrice delle seguenti somme: € 11.953,35 per forniture di energia erogate in favore dell'Ente, come da fatture cedute da (di seguito Controparte_4
IFI s.p.a.) e da € 4.242,07 per interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 e CP_6 anatocistici ex art. 1283 c.c.; € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il ( Controparte_2 Controparte_3
C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_2 [...] delle seguenti somme: - € 11.953,35, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco Controparte_2 prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 30/07/20, ad € 4.242,07 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Con comparsa di risposta depositata il 30.6.2021 si è tardivamente costituito il
[...]
contestando integralmente la domanda attorea in quanto infondata e deducendo, CP_3 in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso ai sensi dell'art.164, comma 4 c.p.c., con conseguente impossibilità di articolare le proprie difese, così concludendo: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.; 2) nel merito, respingere la domanda attorea poiché erronea ed infondata;
3) in via subordinata, ridurre la pretesa attorea alla misura che risulterà all'esito del giudizio;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.”.
Così incardinato il procedimento, tentata la conciliazione della lite, conclusa con esito negativo la mediazione delegata ed espletate le prove orali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 a 9 ****
1. Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione preliminare di nullità della citazione ex artt.
163 e 164 c.p.c. sollevata dall'Ente convenuto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “La nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del "petitum", sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del
"petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che
l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma. Relativamente alla "causa petendi", il giudice ha, invece, il potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un
"nomen iuris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda” (cfr. Cass. 10 dicembre 2008, n. 28986).
Sicché la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, si produce solo quando risulti
"assolutamente" incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo tener conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, senza che sia, per contro, disposta alcuna invalidità dell'atto introduttivo che pur appaia manifestamente infondato (Cass. II, n. 14071/2016).
Richiamati tali principi, con riguardo al caso di specie, non possono ravvisarsi nella citazione gli estremi della nullità invocata dalla parte convenuta.
Sebbene l'atto introduttivo non sia compiutamente e puntualmente determinato con riferimento alle fonti contrattuali di tutte le singole voci di credito, cionondimeno le stesse sono catalogate per categorie che, distinte e quantificate nel loro ammontare, risultano sufficientemente identificate nei loro tratti caratterizzanti (sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, voci risarcitorie ulteriori). Dalla citazione si evince, altresì, che l'azione esperita trova fondamento nei contratti di cessione di crediti pro-soluto allegati ed è finalizzata a conseguire
Pag. 3 a 9 l'adempimento della prestazione oggetto dei contratti di fornitura asseritamente stipulati tra i soggetti cedenti e il CP_3
Risultano, dunque, sufficientemente determinati tanto la causa petendi quanto il petitum attenendo al merito e alla fondatezza della domanda ogni altra questione.
2. Sulla prova del credito.
Dall'analisi degli atti di causa si rileva, anzitutto, che parte convenuta ha contestato già nella comparsa di costituzione la mancata produzione in giudizio dei contratti di fornitura e delle fatture da cui sarebbero scaturiti i crediti successivamente ceduti a e ha contestato, CP_1 altresì, di averli ricevuti e di essere debitore, a qualunque titolo, delle società cedenti.
Non si ritiene, dunque, condivisibile quanto dedotto da parte attrice circa la non contestazione delle prestazioni erogate a favore del convenuto, che neppure può essere desunta dal solo comportamento stragiudiziale silente della parte. Neppure la prova, nella specie mancante, della mancata contestazione tempestiva e stragiudiziale delle bollette può, infatti, costituire prova sufficiente delle relative pretese, in ragione della natura partecipativa e della formazione unilaterale delle stesse.
Ciò chiarito, è d'uopo, innanzitutto, precisare che a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario, con conseguente possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità ed esistenza del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 575/2001).
Conseguentemente, riguardando la contestazione l'esistenza stessa del contratto da cui sono scaturiti i crediti ceduti, è sicuramente possibile procedere all'esame della stessa.
In punto di onere della prova, si rammenta che, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, devono osservarsi i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pag. 4 a 9 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Così Cassazione civile, sez. III, 17/07/2023, n. 20719; Cassazione civile, sez. III, 12/04/2006, n.
8615; Cassazione civile, sez. I, 27/03/1998, n. 323; Cassazione civile, sez. III, 07/02/1996, n.
973).
Al riguardo occorre, poi, precisare che, essendo nel caso di specie uno dei contraenti un ente pubblico, il contratto deve avere forma scritta ad substantiam e non sono ammessi equipollenti, né impliciti riconoscimenti, né l'esistenza del rapporto contrattuale può desumersi dalla condotta processuale.
Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), infatti, tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, poi: "I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento
- salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori
e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto." (Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Ciò premesso, era, dunque, onere dell'attrice fornire la prova dell'esistenza dei contratti da cui
Pag. 5 a 9 sono sorti i crediti che le sono stati ceduti, in quanto presupposti costitutivi della sua pretesa.
Richiamati tali principi, dalla documentazione di causa si rileva che l'attrice, al fine di provare il proprio credito, ha prodotto:
- scrittura privata autenticata del 26.6.2015 di cessione di crediti da a Controparte_5
con allegata descrizione dei crediti ceduti, riconducibili Controparte_4 al Comune di e relativi a fatture degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 CP_3
(cfr. all. 9 memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- scrittura privata autenticata del 2.12.2015 di cessione di crediti da Controparte_4
a con allegata descrizione dei crediti ceduti,
[...] Controparte_2 riconducibili al Comune di e relativi a fatture del 2010 e 2014, notificata CP_3 all'ente via pec l'11.12.2015 (cfr. doc. 4 citazione);
- scrittura privata autenticata del 28.9.2015 di cessione di crediti da a CP_6 [...] notificata via pec all'ente il 10.4.2017, con allegata relata di notifica Controparte_2
e descrizione dei crediti ceduti, riconducibili al Comune di e relativi a CP_3 fatture del 2015 (cfr. doc. 5 atto di citazione);
- elenco non saldato delle fatture cedute e situazione contabile al 30.7.2020 (cfr. doc. 3 atto di citazione);
- n. 4 proposte di contratto di per la fornitura di energia elettrica per usi non CP_6 domestici, sottoscritte dal rappresentante legale e/o idoneo procuratore dell'Ente il
17.5.2012 e scadenza delle condizioni il 15.7.2012, identificate ai nn. AG003026330;
AG003026331; AG003026302; AG003026332 (cfr. doc 97-100 contratti eni.zip – memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- n. 7 fatture emesse da e nello specifico: - fattura n. E156001622 relativa al n. di CP_6 contratto 1-4812157538, con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.11.2012; - fattura n. E156002964 relativa al n. di contratto 1-4698537037, con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.10.2012; fatture nn. E156003421 e
E166044525 relative al n. di contratto 1-4698674610, con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.10.2012; fatture nn. E156003545, E166021995 e
E166044549 relative al n. di contratto 1-4698844522 con data di attivazione della fornitura e firma dell'offerta l'1.10.2012 (cfr. doc 101-107 fatt eni.zip - memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- n. 87 fatture emesse nei confronti del (cfr. doc 10- CP_5 Controparte_3
Pag. 6 a 9 96 fatt edison (ifit) .zip - memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.);
- n. 519 documenti emessi dal distributore locale Enel Distribuzione s.p.a., attestanti i consumi fatturati da (cfr. doc 109-627 fatt distributore locale.zip - Controparte_5 memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.).
Dall'analisi compiuta, in ordine al credito ceduto a da che CP_1 Controparte_4
a sua volta era cessionaria del credito maturato da si rileva che, pur avendo Controparte_5
l'attrice fornito prova documentale di entrambe le cessioni, nulla è stato prodotto al fine di provare l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante da cui scaturisce l'asserito credito.
A tal fine, infatti, alcun rilievo possono avere le fatture di prodotte, né tantomeno la CP_5 copiosa documentazione proveniente dal distributore locale Enel - tra l'altro neppure chiaramente riferibile al convenuto - atteso che, come visto, le fatture prodotte in CP_3 giudizio non possono integrare la forma scritta dell'accordo, prevista ad substantiam, e non sono suscettibili di integrare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (Cass. 16562/2018).
Ne deriva, pertanto, che parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha adempiuto al compito di provare i fatti costituivi della istanza creditoria avanzata con riguardo ai crediti originariamente in capo a non avendo fornito la prova dell'esistenza del Controparte_5 contratto sottostante.
In ordine al credito ceduto all'attrice da come visto, l'attrice ha depositato quattro CP_6 proposte di contratto sottoscritte dal rappresentante legale e/o idoneo procuratore dell'Ente il
17.5.2012 e identificate ai nn. AG003026330, AG003026331, AG003026302, AG003026332.
Ritiene, tuttavia, il giudicante che tali produzioni non siano idonee a fondare l'esistenza del rapporto sottostante da cui sono sorti i crediti vantati da parte attrice e corrispondenti alle fatture prodotte.
Si osserva, infatti, che le dette fatture fanno capo a numeri di contratto non corrispondenti a quelli delle proposte di contratto e che risultano, altresì, sottoscritti in date diverse: le proposte sono state firmate tutte il 17.5.2012, mentre i contratti a cui si riferiscono le fatture l'1.10.2012, o l'1.11.2012, per cui non è possibile ritenere che gli accordi negoziali azionati in giudizio siano quelli riportati nelle proposte prodotte.
Ne consegue, che parte attrice non ha assolto al proprio onere della prova neppure in ordine alla cessione del credito di CP_6
Pag. 7 a 9 In merito ad entrambe le posizioni, occorre solo brevemente precisare che alcun valore probatorio possono avere i documenti prodotti dall'attrice e contenenti l'elenco non saldato delle fatture e la situazione contabile al 30.7.2020 (doc. 3 – atto di citazione) essendo del tutto privi dell'efficacia probatoria richiesta ai fini della dimostrazione dell'esistenza del credito, in quanto trattasi di documenti formati unilateralmente dalla stessa parte che se ne vuole avvalere a proprio vantaggio.
Nessun elemento utile, infine, è stato apportato dai testi di parte attrice, i quali hanno dichiarato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze di cui ai capitoli formulati.
Quanto sopra è sufficiente a respingere tutte le ragioni azionate a titolo di capitale, nonché le domande relative agli interessi moratori e anatocistici, tra l'altro privi di qualsivoglia documentazione a sostegno, nonché quella relativa alla sanzione civile speciale del pagamento euro 40,00 a fattura, che presupporrebbe un ritardo colpevole.
Conclusivamente, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate, con assorbimento di ogni altra eccezione o domanda di parte convenuta.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, incluse quelle della procedura di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
Si soggiunge che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Pag. 8 a 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la domanda di parte attrice;
- condanna già , al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 giudizio in favore del che si liquidano in € 7.616,00 per Controparte_3 compensi professionali del giudizio ed € 341,60 per spese documentate ed € 1.607,00 per compensi della procedura di mediazione, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9