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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.301/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 6/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/05/1977 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino
(SR), Via Ferrucci n.72, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Fede, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Pachino (SR), Via Tommaseo n.127, elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Via Ferrucci n.72, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Fede, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 14/09/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.119/2024 pubblicata in data 16/07/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30/01/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Pachino (SR) il giorno 21/08/2004 (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Pagina 1 di 3 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 6/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 14/09/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, quanto segue:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Pachino, in via Tommaseo n. 127, unitamente
ai mobili e arredi e pertinenze, di proprietà della IG.ra , viene assegnata alla stessa Parte_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre;
Persona_1
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé la figlia liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi formativi della minore;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino a un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno e sempre nel rispetto della volontà della minore;
Pagina 2 di 3
5. Il IG. verserà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia pari a € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100 % degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
Le condizioni concordate in sede di separazione, per quel che riguarda l'affidamento, la collocazione e l'esercizio del diritto di visita alla figlia sono ormai superate perché nelle more la stessa è Per_1
divenuta maggiorenne, sicchè non v'è luogo a provvedere sul punto.
Le condizioni concordate, per quel che riguarda i rapporti patrimoniali, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 21/08/2004 in Pachino (SR) Parte_2
(Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.301/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 6/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/05/1977 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino
(SR), Via Ferrucci n.72, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Fede, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Pachino (SR), Via Tommaseo n.127, elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Via Ferrucci n.72, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Fede, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 14/09/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.119/2024 pubblicata in data 16/07/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30/01/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Pachino (SR) il giorno 21/08/2004 (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Pagina 1 di 3 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 6/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 14/09/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, quanto segue:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Pachino, in via Tommaseo n. 127, unitamente
ai mobili e arredi e pertinenze, di proprietà della IG.ra , viene assegnata alla stessa Parte_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre;
Persona_1
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé la figlia liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi formativi della minore;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino a un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno e sempre nel rispetto della volontà della minore;
Pagina 2 di 3
5. Il IG. verserà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia pari a € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100 % degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
Le condizioni concordate in sede di separazione, per quel che riguarda l'affidamento, la collocazione e l'esercizio del diritto di visita alla figlia sono ormai superate perché nelle more la stessa è Per_1
divenuta maggiorenne, sicchè non v'è luogo a provvedere sul punto.
Le condizioni concordate, per quel che riguarda i rapporti patrimoniali, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 21/08/2004 in Pachino (SR) Parte_2
(Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 3 di 3