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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza, iscritta al n. 5004 del 2024, del R.G. Lavoro e
Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Trav. Prima di Strada Tavernola, n.22 C.F. elett.te dom.to CodiceFiscale_1 in Napoli, alla Via Morgantini, n°3, presso e nello studio dell'avv. Brunella Bruno, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso per atp
RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, l'istante in epigrafe, premetteva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario, ex lege 222 del 1984 e deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.6669 del 2023), all'esito del quale gli era stato negato il beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un' integrazione peritale, con il ctu nominato nella pregressa fase. All' esito, lette le note di udienza, la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali documentati in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione.
Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
1 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto. Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un'integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che il ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per fruire dell'assegno richiesto. Il ctu ha così argomentato: “Ho rivalutato attentamente tutta la documentazione sanitaria versata in atti senza sottovalutare nessun elemento tecnico emergente dal dato documentale. Il ricorrente risulta affetto da: 1) Rizartrosi bilaterale Parte_1 L'esame clinico ha rilevato chiusura a pugno valida in assenza di deficit di forza prensile. 2) Rinite ed Asma allergico con sensibilizzazione agli acari della polvere 3) Scoliosi dorso- lombare con limitazione dei movimenti esclusivamente ridotti ai soli gradi estremi.
svolge attività lavorativa di operatore ecologico addetto alla guida di Parte_1 porter (veicolo commerciale leggero della categoria mini-van). Dettagliatamente ha riferito che durante l'arco di un turno lavorativo, nelle zone di sua competenza guida un porter dotato di un sistema per agganciare, sollevare i piccoli cassonetti e rovesciare successivamente i rifiuti nell'apposito vano, per poi riposizionare il contenitore. Effettua tali manovre restando sempre nel porter ed azionando esclusivamente i comandi specifici del mezzo. Questo ruolo non richiede una formazione specifica ma esclusivamente un'ottima padronanza dei comandi specifici di questa categoria di mezzi. CONSIDERAZIONI
MEDICO-LEGALI Tenuto conto dell'attività lavorativa del ricorrente cioè operatore ecologico con mansioni di autista di porter, le infermità di cui è affetto e sopra riportate non sono tali da compromettere l'attività lavorativa a meno di un terzo. In riferimento a quanto evidenziato dal dr nelle note critiche alla bozza, in merito all'esame RM si fa Per_1 presente ai colleghi che l'esame RM del rachide in toto praticato presso il CRTF in data 07- 06-2024 ha evidenziato la presenza di “ernia protrusa paramediana e postero-laterale destra del disco L5-S1”..che l'ernia protrusa, si ha quando si verifica lo spostamento non totale del nucleo che rimane comunque legato al centro del disco. Quindi si tratta di una situazione meno grave dell'ernia discale trattandosi esclusivamente di uno spostamento parziale del nucleo polposo. Nell'ernia discale ,invece, si ha la fuoriuscita completa del
2 nucleo polposo che va oltre l'anello fibroso. Alla luce di queste brevi considerazioni, ritengo di confermare la valutazione già espressa in fase di A.T.P.: ai sensi della legge n.222 del
1984, NON PRESENTA UNA PERMANENTE RIDUZIONE A MENO Parte_1
DI UN TERZO IN ATTIVITA' CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI”. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema
Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte.
Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n.
15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente (cfr. ctu e chiarimenti della dott.ssa ), il ricorso deve essere rigettato. Persona_2
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
Nessuna ulteriore spesa deve essere liquidata per la integrazione peritale, resasi necessaria per la carente motivazione dell'elaborato redatto nella pregressa fase.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Torre Annunziata, 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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