Art. 2.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.