Articolo 32 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 31Articolo 33
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18 aprile 1943
Art. 32.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalita';

d) le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e ad straordinarie secondo le modalita' che saranno determinate dal regolamento.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943