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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Cassino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Caserta, in Corso Pietro Giannone n. 86, giusta procura allegata all'atto di citazione
- Attrice - NEI CONFRONTI DI (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 efano ria Bevilacqua ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Trento, in Via Grazioli n. 84, in forza di procura speciale alle liti, allegata alla comparsa di costituzione,
- Convenuto -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione del 3.1.2024, notificato, a seguito di rimessione in termini concessa dal Giudice il 10-25.7.2024, l'attrice ha dedotto:
- che, in data 15 Giugno 2021, depositava atto di denuncia e querela alla Procura della Repubblica di Trento contro il convenuto, ipotizzando nei fatti descritti in querela l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale);
- che, in detto atto, l'attrice esponeva di essere dipendente della
[...]
, avente quale oggetto so Controparte_2 ufficienti, con mansioni di addetta al servizio di assistenza domiciliare;
- che, in determinate occasioni, il servizio erogato doveva essere svolto contemporaneamente da due addetti, soprattutto in presenza di utenti con impossibilità di movimento autonomo e la conseguente necessità di movimentazione degli stessi da parte di almeno due persone;
- che, nel corso dell'anno 2019, ella era impegnata in alcuni turni di servizio presso l'utente , presso la località Canale di Pergine e, in detti Parte_2 frangenti, era c collega di lavoro, nonché odierno convenuto, ; Controparte_1 rni di servizio sopracitati, il era solito guardare, CP_1 sul proprio telefono cellulare, dei film por ostrandoli anche all'utente e alla stessa attrice, nonché tenendo il volume del portatile in modo tale che gli altri presenti potessero sentire;
- che, addirittura, in una di tali circostanze, avveniva che, mentre l'attrice era occupata ad alimentare l'utente, il si interponeva tra i due CP_1 mostrando ad ambedue il filmato por e stava scorrendo sullo schermo;
- che, l'episodio appena citato, in particolare, determinava, a carico dell'attrice, un grave stato di disagio, vergogna e timore per il comportamento assunto dal collega, il quale, nonostante le proteste dell'attrice, aveva continuato indisturbato a guardare ostentatamente il film pornografico;
- che, tale disagio era stato ancora maggiore in occasione di un successivo intervento, sempre presso l'infermo , allorché il si Parte_2 CP_1 era rivolto all'attrice con l'espressione “vai in bagno e mandami una foto della tua figa”;
- che, un ulteriore episodio lesivo si era verificato, in occasione di un ulteriore successivo intervento in casa allorquando l'attrice si Pt_2 trovava vicino al letto dell'infermo per assisterlo e, in quel mentre, il convenuto cominciava insistentemente a strofinare il proprio sedere su quello dell'attrice;
- che, le circostanze appena descritte erano state denunciate, precedentemente all'avvio dell'azione penale, ai superiori responsabili della Controparte_2
- che vocazione e dell'audizione di entrambi gli interessati, non intervenivano sul piano disciplinare, non dando seguito 2 alla richiesta della di evitare di inserirla in successivi turni di Parte_1 lavoro insieme al CP_1
- che, la situazio atasi determinava un forte stato di disagio, angoscia e timore nell'attrice, anche per la preoccupazione di eventuali reiterazioni di situazioni sul genere di quelle descritte;
- che, in data 17 Giugno 2021, l'attrice veniva sentita a sommarie informazioni presso la Procura della Repubblica di Trento e, in quella circostanza, confermava quanto esposto nella denuncia, fornendo ulteriori dettagli relativi alla vicenda, nonché depositando la corrispondenza elettronica che aveva intrattenuto con colleghi e dirigenti del datore di lavoro a seguito delle condotte del CP_1
- che, l'esame presso la Procura del ica avveniva alla presenza di una psicologa nominata dalla Procura stessa, Dr.ssa Persona_1
- che, il Pubblico Ministero, nell'instaurato procedimento penale n. 3945/21 R.G., chiedeva l'archiviazione del processo a carico di CP_1
per il decorso termine di procedibilità ex art. 609- septi
[...] creto di archiviazione del 17 Novembre 2021, il GIP presso lo stesso Tribunale accoglieva la richiesta del P.M.;
- che, parte attorea sostiene che i fatti dedotti nel sopracitato atto di denuncia/querela, pur non risultando idonei per la condanna penale per difetto di condizione di procedibilità, costituiscano dei gravi episodi di violenza sessuale, i quali hanno determinato, a carico della un Parte_1 grave stato di “disagio psicologico, ansia, tensione, timor za psico-fisica, con gravi conseguenze sulla vita di relazione, capacità a relazionarsi anche con i propri familiari, perdita di autostima, crisi di panico e disagio esistenziale generale”, con la conseguente domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c.;
- che, parte attorea rivendica l'effetto interruttivo della prescrizione (quinquennale) della domanda risarcitoria sortito dalla denuncia penale del Giugno 2021, di cui si è detto supra. Sulla base di tali premesse, la difesa attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Dichiarare fondata in fatto ed in diritto la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura che sarà individuata all'esito dell'istruttoria ed in ogni caso non inferiore ad € 150.000,00, con rivalutazione e interessi;
con vittoria delle spese di lite”.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito:
- che, preliminarmente, la domanda deve ritenersi improcedibile a causa della tardiva rinnovazione della notifica al convenuto, atteso che l'attrice era stata onerata dal Tribunale, all'udienza del 15.5.2024, di rinnovare la notifica entro il termine del 15.6.2024, laddove essa vi aveva ottemperato solo in data 10.7.2024 (data desumibile dal timbro postale e dalla relata di notifica dell'atto, v. doc. A del fascicolo di parte convenuta);
3 - che, il termine assegnato dal Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 291, c. 1, c.p.c. al fine di rinnovare la notifica al convenuto è perentorio: la sua mancata osservanza comporta, ai sensi del successivo comma 3, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo secondo quanto specificato dall'art. 307, c. 3, c.p.c.;
- che, a sostegno dell'eccezione preliminare di rito, il convenuto richiama alcuni precedenti della Suprema Corte di Cassazione, tutti nel segno di negare efficacia sanante della violazione del termine alla successiva costituzione in causa della controparte;
- che, si eccepisce, sempre in via preliminare, ma di merito, anche l'avvenuta prescrizione della domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2947 c.c. per decorso del termine quinquennale, in considerazione del fatto che i fatti contestati al convenuto risalgono ai mesi di Novembre e Dicembre del 2018, ove il primo atto interruttivo deve ritenersi l'atto di citazione notificato al il 25.7.2024, ossia a distanza di oltre CP_1 cinque anni dall'evento edotto;
- che, nel merito, si contesta la veridicità del racconto di parte attrice, in quanto esso era già stato vagliato, con esito negativo, sia in sede di giudizio disciplinare che in sede penale. Il convenuto ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni, che si riportano testualmente: “In via preliminare di rito: per quanto esposto in atti, anche in sede di verifiche preliminari ex art. 171bis co. 1 c.p.c., ai sensi dell'art. 291 co. 3 e 307 co. 3 c.p.c., stante la tardiva rinotifica dell'Atto di citazione, dichiarare improcedibile l'azione e disporre la cancellazione della causa dal ruolo nonché l'estinzione del processo;
in via preliminare di merito: per quanto esposto in atti, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
in via principale: per quanto esposto in atti, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso fortettario”.
3. La causa è stata istruita documentalmente. Con ordinanza istruttoria del 20.11.2024, questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per come novellato, all'udienza del 12 Febbraio 2025, poi differita per impedimento del Magistrato, al 18 Giugno 2025. In detta udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c. Le parti hanno depositato note conclusive, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta, ed hanno articolato difese sulle questioni preliminari sottoposte al vaglio del Giudice.
4 4. Ciò posto, occorre innanzitutto verificare la fondatezza dell'eccezione preliminare di rito sollevata da parte convenuta, la quale ha contestato l'inosservanza, da parte dell'attrice, del termine assegnato in occasione dell'udienza del 15 Maggio 2024, in cui questo Giudice, verificato l'esito negativo della notificazione tentata da parte attorea, disponeva la rinnovazione della stessa entro il termine del 15 Giugno 2024. Come si può agevolmente verificare dall'esame della documentazione presente agli atti, sia l'attestazione della conformità all'originale della copia notificata ex art. 16-bis, commi 9 e 16 del D. L. n. 179/2012, sia la relata di notifica, come anche la busta del plico raccomandato recante l'atto oggetto di notifica sono concordi nel ritenere abbondantemente trascorso il termine indicato dal Giudice nel 15 Giugno 2024, entro il quale doveva perfezionarsi la rinnovazione della notifica in questione. Difatti, volendo considerare la notifica stessa come validamente effettuata al momento dell'affidamento del plico al servizio postale, si può appurare che tale consegna è stata effettuata in data 10 Luglio 2024 e che anche l'attestazione di conformità reca la data del 9 Luglio 2024, sicché emerge per tabulas che il termine assegnato all'attrice per l'adempimento della rinnovazione della notifica era spirato da circa 25 giorni. Ciò premesso, occorre scrutinare la natura perentoria, o meramente ordinatoria, del termine sopraindicato. La lettera codicistica, sul punto, è estremamente chiara nel prevedere, ai sensi dell'art. 291, c. 1, c.p.c., un'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di citazione seguita dall'assegnazione, da parte del Giudice, di un termine per la rinnovazione della stessa. Infatti, la disposizione, per come novellata, sancisce che: “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171 bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”. Non si ignorano i plurimi approdi pretori cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, ma preme, comunque, evidenziare che la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “La nullità della notificazione della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8777 del 1995). L'assunto pretorio è stato confermato in una successiva pronuncia della Suprema Corte in cui è stato precisato che, nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in
5 quanto l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26476 del 2017). Ciò posto in rito, preme evidenziare che risulta, invece, suscettiva di accoglimento l'eccezione preliminare di merito inerente al decorso del termine di prescrizione previsto dall'ordinamento per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni. In particolare, l'art. 2937 c.c. sancisce che: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. (…). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile(3). Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
[648, 650 c.p.]”. Nel caso che ci occupa il fatto illecito generatore del pregiudizio lamentato da parte attorea è costituito da una serie di condotte integranti gli estremi dell'illecito penale di cui agli artt. 81 cpv e 609-bis c.p., commesse sino al mese di Dicembre 2018, come è dato riscontrare dalla documentazione allegata al fascicolo attoreo inerente al procedimento penale. Dal momento che dal compendio probatorio offerto dall'attrice risulta che il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice per le Indagini preliminari l'archiviazione, in ragione del decorso del termine di procedibilità ai sensi dell'art. 609-septies c.p.p. come modificato dalla l. n. 69 del 2019, e il GIP del Tribunale di Trento ha emesso decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del convenuto, per carenza di elementi idonei a sostenere l'accusa, si è al cospetto di una di quelle ipotesi in cui il reato si è estinto per causa diversa dalla prescrizione e non è intervenuta alcuna sentenza irrevocabile di condanna. Di tal guisa, trovano applicazione i criteri ermeneutici indicati dall'art. 2947, c. 3, c.c., secondo cui, l'inoperatività dei termini di prescrizione previsti per i reati, determina l'applicazione del comma 1, del citato disposto, ossia del termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato. Come già precisato sopra, risulta in modo concordante dal quadro documentale in atti che le condotte asseritamente lesive della sfera morale dell'attrice siano state poste in essere sino al mese di Dicembre 2018 (si v. il verbale di sommarie informazioni rese innanzi alla Polizia Giudiziaria dall'attrice e la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, sub. docc. 2 e 5, allegati al fascicolo attoreo). Per tali motivi, essendo i fatti illeciti risalenti tutti ad un periodo che termina nel mese di Dicembre 2018 ed essendo la domanda ed il relativo giudizio introdotti nel 2024, risulta essersi prescritto il diritto al risarcimento del danno esercitato da parte attorea con l'atto di citazione.
6 L'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito sollevata dalla parte convenuta, rende superflua ogni statuizione sugli ulteriori profili della domanda proposta che restano assorbiti dalla fondata questione inerente al decorso del termine prescrizionale e allo spirare del periodo in cui era possibile esercitare l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 c.c.
5. Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con integrale applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 4.217,00, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio;
Euro 814,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.127,00 per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e gli Euro 260.000,00, nei valori minimi in ragione dell'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito sollevata da parte convenuta, rigetta la domanda proposta da parte attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
2) condanna parte attorea al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorati del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.217,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
Così deciso in Trento, il 18 luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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