Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 314
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento per prescrizione

    L'intimazione di pagamento è nulla in quanto richiama e pretende il versamento di somme già dichiarate non dovute da un giudice tributario, configurando un difetto assoluto di titolo esecutivo (invalidità derivata).

  • Rigettato
    Validità della notifica della cartella presupposta

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto prova della ricezione della cartella di pagamento da parte della contribuente in data antecedente al termine di impugnazione. Le eccezioni di merito dovevano essere sollevate contro la cartella originaria.

  • Accolto
    Mancanza di notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    Non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 314
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 314
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo