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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AR TO, OR
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1683/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000680337000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000680337000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000680337000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, ha adito questa Corte impugnando l'intimazione di pagamento n. 03020249000680337000, notificata in data 23/01/2024, unitamente agli atti ivi richiamati e dichiarati mai precedentemente ricevuti (Cartelle di pagamento nn. 03020200013541006000, 03020200012350101000 e Avviso di accertamento n.
250TDEM000860). La parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di doglianza, tra cui il difetto di notificazione degli atti presupposti, l'inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto annullamento giurisdizionale di parte della pretesa e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività rispetto alla notifica degli atti presupposti, di cui ha prodotto le relate. L'Ente ha sostenuto la piena legittimità dell'intimazione quale atto meramente riproduttivo e sollecito di crediti già consolidati.
È intervenuta in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara per difendere la legittimità degli avvisi di accertamento originari relativi all'annualità 2013, sostenendo la natura decennale della prescrizione per i crediti erariali.
Nelle memorie illustrative, la ricorrente ha evidenziato che la cartella n. 03020200013541006000 è stata integralmente annullata dalla sentenza n. 1234/2024 di questa medesima Corte e ha ribadito l'omessa o irregolare notifica degli altri titoli menzionati nell'intimazione, non avendo ella mai ricevuto gli atti sottesi.
La Corte, all' udienza del 28.01.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che l'intimazione di pagamento impugnata cumula pretese derivanti da diversi titoli esecutivi. La disamina deve essere pertanto condotta distintamente per i diversi carichi iscritti a ruolo.
Con riferimento alla cartella n. 03020200013541006000, concernente tributi locali (IMU/TASI), agli atti vi è prova documentale del suo annullamento totale per intervenuta prescrizione. L'autorità della sentenza di merito ha annullato la pretesa ivi contenuta. Ne consegue che l'intimazione di pagamento odierna, nella parte in cui richiama e pretende il versamento di somme già dichiarate non dovute da un giudice tributario,
è affetta da nullità per difetto assoluto di titolo esecutivo (invalidità derivata).
Relativamente alla cartella n. 03020200012350101000 e all'Avviso di accertamento n. 250TDEM000860, la ricorrente ne ha contestato la rituale notifica, agendo con impugnazione congiunta unitamente all'ultimo atto notificato (l'intimazione del 2024).
Nel caso che ci occupa, l'AdER ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata notificata la cartella di pagamento n. 03020200012350101000. Da tale documento risulta in modo inequivocabile che l'atto è stato ricevuto "a mani" dalla stessa Sig.ra Ricorrente_1 in data 21.4.2022. Da quella data, la contribuente aveva 60 giorni di tempo per presentare ricorso. Non avendolo fatto, la pretesa contenuta in quella cartella si è consolidata ed è divenuta inattaccabile. Le doglianze odierne della ricorrente — la prescrizione e la mancanza del debito — non sono vizi propri dell'intimazione ricevuta nel
2024, ma eccezioni di merito che dovevano essere sollevate contro la cartella del 2020.
Relativamente all'Avviso di accertamento n. 250TDEM000860, agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica.
In ordine alle difese dell'Agenzia delle Entrate – COP sulla prescrizione decennale dei crediti erariali, il
Collegio intende dare continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 23397/2016), secondo cui la trasformazione del termine di prescrizione da breve (quinquennale) a decennale avviene solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato), e non per la sola mancata impugnazione della cartella di pagamento. Poiché i crediti per cui si procede hanno natura di prestazioni periodiche o sanzionatorie, si applica l'art. 2948 n. 4 c.c.
L'intero complesso degli atti impugnati e presupposti risulta dunque travolto: da un lato dall'accertamento giudiziale già intervenuto (sentenza n. 1234/2024) e dall'altro dalla mancata prescrizione per la cartella n.
03020200012350101000 e dala nullità dell'Avviso di accertamento n. 250TDEM000860.
Tenuto conto dell'andamento della lite e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 03020249000680337000 relativamente ai carichi portati dalla cartella di pagamento n. 03020200013541006000 e dall'Avviso di accertamento n.
250TDEM000860.
-Spese compensate
Così deciso in Catanzaro, il 28/01/2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AR TO, OR
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1683/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000680337000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000680337000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000680337000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, ha adito questa Corte impugnando l'intimazione di pagamento n. 03020249000680337000, notificata in data 23/01/2024, unitamente agli atti ivi richiamati e dichiarati mai precedentemente ricevuti (Cartelle di pagamento nn. 03020200013541006000, 03020200012350101000 e Avviso di accertamento n.
250TDEM000860). La parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di doglianza, tra cui il difetto di notificazione degli atti presupposti, l'inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto annullamento giurisdizionale di parte della pretesa e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività rispetto alla notifica degli atti presupposti, di cui ha prodotto le relate. L'Ente ha sostenuto la piena legittimità dell'intimazione quale atto meramente riproduttivo e sollecito di crediti già consolidati.
È intervenuta in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara per difendere la legittimità degli avvisi di accertamento originari relativi all'annualità 2013, sostenendo la natura decennale della prescrizione per i crediti erariali.
Nelle memorie illustrative, la ricorrente ha evidenziato che la cartella n. 03020200013541006000 è stata integralmente annullata dalla sentenza n. 1234/2024 di questa medesima Corte e ha ribadito l'omessa o irregolare notifica degli altri titoli menzionati nell'intimazione, non avendo ella mai ricevuto gli atti sottesi.
La Corte, all' udienza del 28.01.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che l'intimazione di pagamento impugnata cumula pretese derivanti da diversi titoli esecutivi. La disamina deve essere pertanto condotta distintamente per i diversi carichi iscritti a ruolo.
Con riferimento alla cartella n. 03020200013541006000, concernente tributi locali (IMU/TASI), agli atti vi è prova documentale del suo annullamento totale per intervenuta prescrizione. L'autorità della sentenza di merito ha annullato la pretesa ivi contenuta. Ne consegue che l'intimazione di pagamento odierna, nella parte in cui richiama e pretende il versamento di somme già dichiarate non dovute da un giudice tributario,
è affetta da nullità per difetto assoluto di titolo esecutivo (invalidità derivata).
Relativamente alla cartella n. 03020200012350101000 e all'Avviso di accertamento n. 250TDEM000860, la ricorrente ne ha contestato la rituale notifica, agendo con impugnazione congiunta unitamente all'ultimo atto notificato (l'intimazione del 2024).
Nel caso che ci occupa, l'AdER ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata notificata la cartella di pagamento n. 03020200012350101000. Da tale documento risulta in modo inequivocabile che l'atto è stato ricevuto "a mani" dalla stessa Sig.ra Ricorrente_1 in data 21.4.2022. Da quella data, la contribuente aveva 60 giorni di tempo per presentare ricorso. Non avendolo fatto, la pretesa contenuta in quella cartella si è consolidata ed è divenuta inattaccabile. Le doglianze odierne della ricorrente — la prescrizione e la mancanza del debito — non sono vizi propri dell'intimazione ricevuta nel
2024, ma eccezioni di merito che dovevano essere sollevate contro la cartella del 2020.
Relativamente all'Avviso di accertamento n. 250TDEM000860, agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica.
In ordine alle difese dell'Agenzia delle Entrate – COP sulla prescrizione decennale dei crediti erariali, il
Collegio intende dare continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 23397/2016), secondo cui la trasformazione del termine di prescrizione da breve (quinquennale) a decennale avviene solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato), e non per la sola mancata impugnazione della cartella di pagamento. Poiché i crediti per cui si procede hanno natura di prestazioni periodiche o sanzionatorie, si applica l'art. 2948 n. 4 c.c.
L'intero complesso degli atti impugnati e presupposti risulta dunque travolto: da un lato dall'accertamento giudiziale già intervenuto (sentenza n. 1234/2024) e dall'altro dalla mancata prescrizione per la cartella n.
03020200012350101000 e dala nullità dell'Avviso di accertamento n. 250TDEM000860.
Tenuto conto dell'andamento della lite e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 03020249000680337000 relativamente ai carichi portati dalla cartella di pagamento n. 03020200013541006000 e dall'Avviso di accertamento n.
250TDEM000860.
-Spese compensate
Così deciso in Catanzaro, il 28/01/2026.