Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 628/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.4.2025,
promossa da
, , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Macerata giusta Persona_1 procure in calce all'atto di appello e domiciliati presso il suo studio sito in Fermo, Via G. Agnelli, 22/24;
Appellanti
contro
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Giuseppina Di Risio con studio in Vasto alla via San Giovanni da Capestrano n. 2 in forza Cont di deliberazione n. 1672 del 26.09.2023 e per mandato su foglio unito alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
Appellata
avverso la sentenza n. 391/2023, depositata il 19.4.2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n.
3469/2017, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 391/2023 del Tribunale di Teramo, GOP Patrizia Carota, pubblicata in data 19/04/2023
e notificata telematicamente in data 08/05/2023, ed in accoglimento di tutti i motivi d'impugnazione: IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere l'assunzione della prova per testi su tutti i capitoli articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n 2,
NEL MERITO: accogliere i motivi di impugnazione come esposti nella narrativa dell'atto di appello, previo rigetto di ogni avversa domanda e/o eccezione in quanto infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, riformare la sentenza n. 391/2023 del Tribunale di Teramo, GOP Patrizia Carota, pubblicata in data 19/04/2023, e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'appellata , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni di ordine patrimoniale e non patrimoniale subiti dagli esponenti in conseguenza del decesso del sig. Persona_1 determinato dalle condotte omissive e dagli errori posti in essere dai sanitari dell'Ospedale di mediante statuizione di condanna al pagamento in favore degli esponenti delle somme di CP_1
Per parte appellata:
“1) Rigettare l'appello perché tardivo, inammissibile, nullo e/o infondato;
2) In subordine, ridurre l'eventuale risarcimento al ruolo eziologico predominante dei fattori patogeni preesistenti e, applicati i minimi tabellari, ridurre il relativo importo almeno del 50%;
3) Porre a carico di parte avversa spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
- Respinge la domanda attorea e, per l'effetto,
- Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 rifondere alla le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge”.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, la (d'ora in
[...] Controparte_1 Cont avanti anche solo , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguiti al decesso di (rispettivamente, marito della e padre Persona_1 Parte_1 degli altri attori), avvenuto il 13.06.2016, presso il nosocomio di ove lo stesso – all'epoca CP_1 ottantunenne – era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare”. A sostegno della domanda hanno esposto la vicenda sanitaria del de cuius, evidenziando un trattamento sanitario inadeguato da parte della convenuta nella gestione dell'anemia conseguente all'evento fratturativo all'origine del ricovero ospedaliero. Premesse tali circostanze, parte attrice ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito, accertate le condotte omissive poste in essere dai sanitari dell di verificati gli errori compiuti dai sanitari CP_2 CP_1 convenuti ai danni del sig. valutata la imprudenza e la imperizia che ha caratterizzato Per_1
l'operato di detti sanitari, dichiarare la convenuta responsabile di tutti i danni Controparte_3 di ordine patrimoniale e non patrimoniale subiti dagli esponenti, condannando la , Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere agli eredi del sig. , per Persona_1 le causali di cui in narrativa, la somma che più sembrerà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi di natura compensativa dalla data dell'evento al saldo effettivo”. Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, l'insussistenza di elementi Controparte_1 utili a dar conto delle qualità dichiarate degli attori e, dunque - si cita testualmente - della loro legittimazione a conseguire il risarcimento invocato. Nel merito, ha dedotto la mancata allegazione di elementi comprovanti il fatto produttivo di responsabilità, precisando come il decesso dedotto in giudizio fosse riconducibile a cause autonome e indipendenti dall'attività di assistenza correttamente svolta in favore del paziente. In ogni caso, ha lamentato il carattere sproporzionato del quantum risarcitorio ex adverso supposto per ciascuno degli attori. La causa, su base esclusivamente documentale, è pervenuta all'odierna udienza, fissata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte redatte dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3.All'esito il Tribunale ha respinto la domanda dopo aver rilevato che, nonostante la rinuncia agli atti del procedimento formulata dagli attori con istanza sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, depositata nel fascicolo telematico in data 28.02.22., difettavano i presupposti per poter addivenire ad una declaratoria di estinzione avendo parte convenuta dichiarato di non voler aderire alla rinuncia degli attori, insistendo per l'accoglimento delle difese e conclusioni. Nel merito ha ritenuto che gli attori non avessero provato il vincolo di parentela con il deceduto.
4.La sentenza è stata impugnata dagli attori (che ne hanno chiesto l'integrale riforma) il 6.6.2023 per 4 motivi che si vanno ad esaminare. Cont La costituitasi, ha resistito al gravame. Con ordinanza del 10.7.2024 questa Corte ha disposto l'espletamento di CTU medico-legale, quindi con ordinanza del 9.4.2025 ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115,
116 c.p.c. per non aver valutato la mancata contestazione specifica degli atti notori e per la conseguente mancata ed erronea valutazione delle prove documentali prodotte in ordine alla chiara sussistenza di legame di parentela tra attori e de cuius.
1.Il Tribunale ebbe a ritenere che: “va esaminata, per esigenze di priorità logica, l'eccezione definita, impropriamente, “difetto di legittimazione attiva” che in realtà attiene al profilo della sussistenza e della prova della titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio in capo agli attori…..In molti casi si parla di “legittimazione ad agire”, ma impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta cioè di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente Cont titolare…….Nel caso di specie, l'eccezione formulata dalla difesa della con riguardo alla
“legittimazione attiva”, in realtà deve essere ritenuta come tesa ad evidenziare il difetto di titolarità in capo agli attori di quelle qualità di stato che renderebbero idoneamente supportata la legittimazione attiva così come prospettata in citazione. Gli istanti hanno dichiarato in epigrafe di agire nella qualità di “eredi legittimari” di ma il diritto di credito effettivamente Persona_1 dedotto in giudizio viene vantato iure proprio, attenendo esso al danno da lesione del rapporto parentale ed alla deminutio patrimoniale per le spese mediche e funerarie sostenute.
È però accaduto, come si è anticipato, che la convenuta abbia preso tempestivamente posizione sui fatti posti dagli attori a fondamento della domanda, eccependo “l'insussistenza di elementi utili a dar conto delle qualità dichiarate dagli attori e, dunque, la loro legittimazione a conseguire l'invocato risarcimento”. In questo caso era onere degli attori dimostrare, innanzitutto, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, fornendo la prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata, ovvero l'effettiva configurabilità di un legame di parentela con mentre non era necessario Persona_1 dimostrare (anche) la qualità di eredi. Detto onere, nel caso di specie, non è stato assolto: le allegazioni di parte attrice non hanno trovato, infatti, adeguato riscontro nelle risultanze documentali in atti. A tal proposito, nessuna efficacia probatoria può attribuirsi alle dichiarazioni sostitutive di atti notori, prodotte con l'atto introduttivo del giudizio. Ebbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009,n. 69, articolo 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass., Sez. Un., 29/05/2014, n. 12065). Si osserva, al riguardo, che nelle dichiarazioni prodotte: manca l'indicazione della data di celebrazione del matrimonio, l'esplicitazione del luogo in cui sarebbe stato contratto, è omesso ogni riferimento all'eventuale annotazione negli atti dello stato civile ed i relativi estremi. In nessuno dei richiamati documenti viene specificato dove vivesse se gli attori Persona_1 fossero con lui conviventi. La questione appena svolta risulta prospettata del tutto sommariamente, in alcun modo meglio specificata negli stadi del processo a ciò deputati;
da evidenziare, in parte qua, il mancato deposito degli atti dello stato civile con la seconda memoria istruttoria, per cui allo stato nulla è dato sapere a proposito della effettiva sussistenza dell'asserito vincolo parentale con la vittima (v. sulla prova del rapporto di parentela Cass. n. 7276/2006; n. 4414/1999; n. 4590/1957; n.
2111/1950).”
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione dell'art. 183 c.p.c. ed in particolare dell'art. 183/6 co. c.p.c. n. 2 e n. 3.
2.Altro argomento speso dal Tribunale per rigettare la domanda è il seguente: “Al fine di contrastare l'eccezione della convenuta relativa all'appartenenza del diritto controverso, gli attori hanno depositato solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. le dichiarazioni di successione – si cita testualmente – “negli stralci di odierno interesse”. Anzitutto, deve darsi atto della tardività della richiamata produzione documentale nel giudizio e, dunque, dell'inutilizzabilità ai fini della prova del rapporto di parentela, avendo gli istanti utilizzato una nozione di prova contraria che non
è quella corretta. La prova contraria si identifica con la controprova rispetto alle richieste probatorie e al deposito di documenti operato dalla controparte nel secondo termine, non con riguardo alle contestazioni mosse sulla idoneità della prova prodotta. In altre parole, parte attrice ha dato ingresso non ad una prova contraria, ma ad una prova occorrente per dimostrare i (contestati) fatti costitutivi della domanda. Il documento andava pertanto prodotto già entro lo spirare del precedente termine accordato dal Giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 26574/2017; n. 12119/2013). Ad abundantiam deve rilevarsi che le dichiarazioni di successione, non appaiono idonee ai fini della prova del legame di cui si tratta, assumendo valore di elemento indiziario solo se rapportate ad altra documentazione, per il loro mero rilievo fiscale. Né può riconoscersi nella proposizione della domanda un atto di accettazione tacita dell'eredità, tanto più che nessuna più specifica deduzione è tata prospettata a sostegno del possesso della qualità di eredi da parte degli odierni attori che vantano un diritto al risarcimento iure proprio. Ne consegue che, in difetto di ulteriori elementi di valutazione - che era onere di parte attrice allegare e dimostrare, in forza dei principi di legittimità sopra richiamati - le dichiarazioni sostitutive di atti notori sono del tutto insufficienti a fornire riscontro in merito all'asserito vincolo di parentela con il deceduto. I rilievi che precedono rendono superflua la disamina di ogni ulteriore questione prospettata dagli attori con riferimento alla responsabilità della convenuta nella causazione della morte di In definitiva, alla Persona_1 luce di tutte le superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore delibazione, la domanda risarcitoria oggetto di vaglio deve essere rigettata.”
3.I due motivi di appello sono volti a censurare la decisione di non reputare gli attori – appellanti eredi del de cuius per difetto di prova idonea in tal senso.
Essi possono essere trattati congiuntamente, siccome volti a rivendicare la qualità di eredi degli appellanti, i quali in primo grado, dopo aver documentato il decesso dell'attore, assumendo di essere moglie e figli del medesimo, intesero far valere iure proprio il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, tale essendo la loro domanda (in aggiunta a danni patrimoniali consistiti in spese funerarie.)
4.Va rilevato che gli appellanti sono senza dubbio coniuge e figli dell'originario attore.
Già in primo grado, per vero, vi erano elementi che dovevano indurre il Tribunale a respingere Cont l'eccezione della perché una compiuta disamina del compendio istruttorio, in una con una più ponderata considerazione dei pur oscillanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ciò avrebbe agevolmente consentito. Sotto quest'ultimo profilo va evidenziato che di recente Cassazione Civile Ord. Sez. 1 N. 20199 Anno 2024 ha opinato: ”Correttamente, in proposito, la sentenza impugnata ha richiamato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223).
Questo è quanto avvenuto. Cont Come si evince dalla comparsa di costituzione della in primo grado, inoltre, la convenuta si era limitata a lamentare "l'insussistenza di elementi utili a dar conto delle qualità dichiarate dagli attori e dunque della loro legittimazione a conseguire il risarcimento invocato"; nella seconda memoria ex Cont art. 183 cpc, inoltre, la presa visione degli atti notori prodotti, quanto alla Parte_1 aveva contestato: Manca l'indicazione della data di celebrazione del matrimonio;
è carente l'esplicitazione del luogo in cui sarebbe stato contratto;
è omesso ogni riferimento all'eventuale annotazione negli atti dello stato civile ed ai relativi estremi.”; quanto ai due aveva Per_1 lamentato : “In nessuno dei richiamati atti notori si specifica dove vivesse il Persona_1 quando era in vita;
se avesse avuto altri figli;
se gli attori fossero con lui conviventi. Tantomeno è menzionata nell'atto notorio la qualità di eredi degli odierni attori.”
In appello viene dedotto che in effetti la circostanza non rispondesse al vero per quanto dimostrato per tabulas attraverso la produzione di certificazioni amministrative, ossia le carte d'identità degli attori, i quali risultano essere tutti residenti in [...] e la carta d'identità del de CP_1 cuius, residente - fino al decesso - in Via Getulio, 50: la corrispondenza degli indirizzi di CP_1 residenza e pertanto la convivenza tra gli attori ed il de cuius era, quindi, pienamente provata.
Viene richiamata non solo la presenza degli atti notori, ma anche la coincidenza dei cognomi, la coincidenza della residenza in via Getulio 50 in per tutti gli attori e per il de cuius, l'atto di CP_1 successione prodotto con la terza memoria, la proposizione stessa della causa di risarcimento, le cartelle cliniche depositate da cui emergevano: i nominativi degli odierni appellanti, in particolare i nominativi di e per l'autorizzazione alla assistenza Parte_2 Parte_1 continua da parte del familiare, l'informativa privacy dove sono indicati, tra i soggetti autorizzati a conoscere dello stato di salute del paziente (art. 83 codice privacy – D. lgs. 196/2003), i nominativi di tutti e tre gli attori con relativo grado di parentela, il nome della figlia tra i Parte_2 familiari da contattare in caso di necessità. Si aggiunge che, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di una attività personale della parte incompatibile con la volontà di rinunciarvi (“id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale), l'accettazione della eredità risultava implicita nell'esperimento dell'azione risarcitoria. Cont Questa Corte rileva che la non aveva espressamente contestato l'esistenza del rapporto di filiazione e coniugio tra il de cuius e gli attori-appellanti, ma solo la qualità di eredi di questi ultimi, i quali, pur avendo prodotto in giudizio soltanto il certificato di morte del loro genitore e la denuncia di successione, avevano concretamente dimostrato la loro volontà di accettare l'eredità, avendo assunto essi stessi l'iniziativa dell'azione risarcitoria , al fine di ottenere la liquidazione del danno parentale.
La valorizzazione dell'atteggiamento tenuto dagli attori in prime cure si pone d'altronde in linea con l'orientamento costante di questa Corte che, nel ribadire l'insufficienza della denuncia di successione o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della prova della qualità di erede di una delle parti del giudizio, in considerazione della limitazione dei relativi effetti ai soli rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai procedimenti amministrativi cui si riferiscono, ha precisato che, anche alla stregua del principio di non contestazione, il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti i predetti documenti vengono fatti valere, e, in caso di contestazione, il grado di specificità della stessa, che deve risultare strettamente correlato e proporzionato a quello dei medesimi documenti (cfr. Cass., Sez. Un., 29/05/2014, n. 12065; Cass., Sez. VI, 15/ 05/2020, n. 8973; 10/05/2018, n. 11276).”
Ed ancora (Cassazione Civile Ord. Sez. 3 N. 7995 Anno 2024): “Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: a) l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale (Cass., n. 30761/2022; Cass.,
11/05/2009, n. 10729; Cass., 28/02/2007,): pertanto la qualità di erede non si dimostra attraverso la sola esibizione della denuncia di successione, la quale tuttavia può comunque avere un valore indiziario (Cass., 16/01/2017, n. 868); b) da solo, un certificato di morte non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo a chicchessia, in mancanza di uno stato di famiglia (nel caso di successione legittima) o di un testamento (nel caso di successione testamentaria): il certificato di morte, infatti, dimostra l'avvenuto decesso d'una persona, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi il de cuius abbia lasciato, né se i chiamati alla successione abbiano accettato l'eredità (Cass.,
04/12/2019, n. 31695). Sulla base di questi principi deve dunque essere ribadito che la prova della qualità di erede si desume solo e soltanto dall'accettazione della eredità. L'orientamento di questa Corte, peraltro, tenuto conto che l'art. 474 cod. civ. intitolato “modi di accettazione”, prevede testualmente che “l'accettazione può essere espressa o tacita”, ravvisa l'accettazione tacita in svariate ipotesi in cui il chiamato eserciti l'azione in giudizio, e dunque in caso di: esercizio dell'azione di riduzione (Cass., 09/07/1971, n. 2200); ricorso contro l'accertamento fiscale in materia di successione e nella successiva stipulazione di un concordato per definire la controversia
(Cass., 18/05/1995, n. 5463); impugnazioni di disposizioni testamentarie (Cass., 28/06/1993, n. 7125); esperimento dell'azione di regolamento dei confini (Cass., 12/11/1988, n. 11408), esperimento dell'azione divisoria, poiché il suo esperimento presuppone la comunione ereditaria (e dunque, si intende, la qualità di erede: Cass., 04/06/1994, n.); partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius ( Cass., 08/06/2007, n. 13384); esperimento di azioni giudiziarie finalizzate alla rivendica o alla difesa della proprietà, o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari (Cass., 27/06/2005, n. 13738 ); esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di crediti
(Cass., 13/06/2008, n. 16002); intervento in giudizio da parte di un chiamato nella qualità di erede legittimo del de cuius anche in caso di successiva cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti (Cass., 08/04/2013, n. 8529). Ed ancora vengono in rilievo: l'agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto al medesimo dovuto
(Cass., 16002/2008), la riassunzione del processo da parte del figlio del de cuius (Cass., 8529/2013;
Cass, 14081/2005), la proposizione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o alla richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ex art. 460 cod. civ. (Cass., 13738/2005; in senso conforme, Cass., 10060/2018). Così pure determina accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite (Cass., 13384/2007). Lo stesso dicasi quando il chiamato all'eredità si costituisca in giudizio, dichiarando la propria qualità di erede dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa;
in questo modo, egli compie un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (Cass., 1183/2017). Sulla base di tali principi anche la proposizione di ricorso per cassazione può dunque essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cass., 08/06/2007, n. 13384). Ed invero, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per lm mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al 460 cod. civ., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass., 11/03/2019, n. 6907; Cass. 10060/2018; Cass., 13738/2005).” Già tenendo presente siffatti e recenti principi, invero, si doveva reputare: che gli odierni appellanti, introducendo il giudizio, avessero tacitamente accettato l'eredità dello scomparso Per_1
A ciò si aggiunga, sul piano fattuale, come in atti vi erano: le carte d'identità degli attori, i quali risultavano essere tutti residenti in [...] e la carta d'identità del de cuius, CP_1 residente - fino al decesso - in Via Getulio, 50 (il che provava una relazione di convivenza CP_1 tra quattro persone, di cui tre aventi lo stesso cognome); le cartelle cliniche in cui risultavano più volte i nominativi degli odierni appellanti, in particolare i nominativi di e Parte_2 [...] per l'autorizzazione alla assistenza continua da parte del familiare, Parte_1 l'informativa privacy dove erano indicati, tra i soggetti autorizzati a conoscere dello stato di salute del paziente, i nominativi di tutti e tre gli attori con relativo grado di parentela, il nome della figlia tra i familiari da contattare in caso di necessità. Parte_2
Appare ovvio, sul piano logico – presuntivo, che la presenza in ospedale della e Parte_1 dei due fosse giustificata proprio dallo stretto rapporto di parentela e tali elementi non Per_1 potevano far dubitare che si trattasse di un nucleo familiare convivente e che, quindi, la moglie e i figli fossero anche e per ciò solo eredi ab intestato.
Si rileva, in più, che la fattura per spese funerarie è stata emessa in favore della Parte_1 ciò costituendo ulteriore elemento per reputarla moglie del deceduto. Il compendio istruttorio presente in atti, dunque, consentiva agevolmente di rigettare la eccezione Cont sollevata dalla
I motivi di appello, quindi, devono essere accolti col ritenere la piena legittimazione ad causam degli odierni appellanti, il che impone il vaglio nel merito della originaria pretesa, reiterata in appello in quanto non esaminata in primo grado, premettendosi, però, che essa è infondata, il che deve condurre alla conferma della gravata sentenza con diversa motivazione.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
1.Gli appellanti lamentavano la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti e reiteravano integralmente le istanze istruttorie, quali la prova per testi e la CTU al fine di dimostrare la ricostruzione del fatto storico che ha condotto al prematuro decesso del sig. e al fine di Per_1 dimostrare il legame indissolubile tra moglie e figli del de cuius, lo stile di vita dello stesso prima della caduta letale e la mala gestio sanitaria che ne ha causato la morte.
2.Va premesso che non vi è alcuna necessità di svolgere istruttoria orale in quanto per decidere nel merito è sufficiente quanto emerso dalla CTU medico-legale espletata nel presente appello.
3.Ai CTU venne formulato il seguente quesito.
“Esaminati gli atti e documenti di causa e compiuti gli accertamenti anche strumentali ritenuti necessari o opportuni, i CCTTUU dicano: se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, i sanitari hanno omesso di eseguire le obbligatorie verifiche sui livelli di emoglobina nei momenti immediatamente antecedenti e immediatamente successivi all'intervento del 7 giugno 2016 subito dal ciò al fine di accertare e verificare la sussistenza del nesso di Per_1 causalità tra le loro condotte con particolare riferimento alla gestione dell'anemia conseguente all'evento fratturativo femorale del ed il successivo decesso dello stesso”. Per_1
4.Essi hanno premesso quanto segue.
“Il paziente è entrato al P.S il 25 Maggio 2016 per frattura transctrocanterica femore dx - trauma cranico con soffusione emorragica.
Presentava insufficienza renale cronica e insufficienza respiratoria. Chieste consulenze NCH,
Nefrologica, PNE (Visita PNE: sp O2= 88%. Richiesta angio TC polmonare per sospetto di TEP). Sono state eseguite diverse TC + 1 angio tc polmonari con diverse consulenze pneumologiche: evidentemente l'insufficienza respiratoria era preoccupante. Il 3 giugno eseguiva Consulenza anestesiologica;
Il 4 giugno una visita cardiologica con ecocardio: ventricolo sn non dilatato FE vSX normale
07.06.2016 intervento di riduzione e sintesi della frattura. Anemizzazione post-chirurgica accertata il mattino successivo, alla quale si è posto rimedio nella stessa mattinata con una emotrasfusione di
3 U di emazie concentrate + 1 sacca di plasma fresco congelato.
Premessa: a) Una frattura di femore è spesso seguita da emorragia anche di discreta entità; b) Un intervento di riduzione chirurgica di frattura di femore è spesso accompagnato da una perdita ematica di discreta entità, prevedibile in questo tipo di procedura;
c) La gravità dell'anemia è legata alla velocità in cui si manifesta soprattutto in presenza di comorbilità; d) Nonostante la clinica, gli esami di laboratorio (nel caso specifico l'emocromo) sono indispensabili per un corretto monitoraggio;
e) Nella maggior parte dei casi livelli di emoglobina uguali o superiore agli 8 gr/dl non sono pericolosi per la vita;
f) In caso di sospetta emorragia in atto, è raccomandata la verifica dell'emocromo a tempi ravvicinati (6-12 ore, salvo importanti emorragie in atto). Riassunto clinico: g) Nel caso del signor è stato rilevato, in una sola occasione Per_1
(08/06/2016) un livello di emoglobina inferiore agli 8 gr/dl che è stato rapidamente ripristinato con emotrasfusione di concentrato di emazie;
h) Un successivo controllo post trasfusione era necessario, ma è la clinica che impone la tempistica di un controllo successivo alla procedure trasfusionale;
i)
Nel caso specifico, il paziente, operato di riduzione ed ostesintesi di frattura peritrocanterica destra in data 07/06/2016, risulta essere affetto anche da emorragia cerebrale, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, neoplasia prostatica e da quello che si evince da referto TAC da probabile embolia grassosa polmonare;
j) La valutazione rianimatoria del 09/06/2016 (giorno successivo all'intervento) descriveva “… peggioramento dell'insufficienza respiratoria. Tracheoaspirazione alla cieca con rimozione di abbondante secrezione catarrale. Al termine SpO2 = 89-90%”; k) lo stesso giorno, il paziente veniva successivamente valutato dallo specialista pneumologo e veniva posizionata mascherina Venturi a 10 litri/minuto raggiungendo così una saturimetria pari 97%; l) lo stesso giorno dal consulente nefrologo veniva segnalata insufficienza renale cronica in modesto peggioramento;
m)Valutato nuovamente, in data 10/06/2016, dallo specialista Rianimatore, era rilevata una diminuita saturimetria pari a 89-91% (segnalati parametri vitali nella norma); n) In data
11/06/16 per il sopraggiungere di insufficienza respiratoria veniva richiesta una visita pneumologica urgente ed una successiva valutazione anestesiologica. Poi richiesto trasferimento urgente presso la locale Divisione di Medicina;
o) Lo stesso giorno, in data 11/06/2016, in corso di medicazione, venivano rilevate perdite ematiche ed eseguiva emotrasfusioni già prescritte dai medici dell'Ortopedia. Veniva misurata una saturimetria pari a 85% per la quale, nel sospetto di una embolia polmonare, era richiesta una valutazione pneumologia. Si somministrava ossigeno con mascherina con reservoir p) In data 12/06/2016 era rilevato un gemizio ematico dalla ferita chirurgica;
q) In data 13/06/2016 alle ore 3.40 il paziente andava incontro ad exitus.
5.Tanto premesso, queste le conclusioni.
“Conclusioni: Il decesso del signor è da ritenersi conseguenza di una embolia Persona_1 polmonare grassosa (susseguente a frattura di femore, poi stabilizzata chirurgicamente) in paziente affetto da emorragia cerebrale, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, neoplasia prostatica. Gli esami ematici hanno anche rilevato valori della PCR costantemente elevati associati a spiccata leucocitosi neutrofila che, se correlati al quadro polmonare TAC e Rx del torace ed aspirazione di abbondanti secreti tracheali, fanno sospettare anche la presenza di contemporanea polmonite. Inoltre, nonostante una marcata ipotensione, la frequenza cardiaca rilevata la sera dell'11/06/2016 era di 96 bpm poco compatibile con grave anemia (era anche in corso somministrazione di . Il giorno del decesso, pur persistendo una grave ipotensione, Per_2 veniva rilevata una frequenza di 60 bpm. Contemporaneamente si doveva ricorrere a C-PAP (che ha permesso raggiungimento di una saturimetria di 90%) per progressivo peggioramento della funzionalità respiratoria. Pur ritenendo che, l'evoluzione verso il decesso sia stato un processo ormai inevitabile, non si può escludere con certezza che bassi livelli di emoglobina possano essere stati concausa minore del decesso in un soggetto con grave insufficienza respiratoria.
Risposta ai quesiti: Il controllo del valore della emoglobina è stato continuo dal giorno dell'accesso al PS: il paziente è stato trasfuso tre volte, quando il valore di emoglobina era sceso. Il mattino successivo all'intervento è stato fatto il controllo di routine, che ha evidenziato una forte anemizzazione (6.8), peraltro corretta la mattina stessa. Il paziente è stato anemizzato dall'intervento fino al mattino successivo (circa 12-15-ore). La commorbilità del paziente era severa e l'insufficienza respiratoria è stata l'elemento dominante il periodo di ricovero, dall'ingresso al decesso. La causa ultima della morte è stata uno scompenso cardiocircolatorio: c'è da dire che è la causa ultima di tutte le morti. Bisogna chiedersi cosa ha portato a detto scompenso. Riteniamo che l'anemizzazione acuta post-chirurgica mantenuta per qualche ora possa al massimo entrare in parziale concausa con le severe commorbilità del paziente. Per cui si ritiene che possa aver determinato una diminuzione delle chances di vita di non più del 10%.”
6.Ne deriva, per questa Corte, che causa preponderante di un inevitabile decesso è stata l'embolia polmonare grassosa, peraltro evidenziata da referto TAC, non l'anemizzazione indicata dagli appellanti sulla scorta delle opinioni del loro CTP. Questi, per vero, aveva osservato che:” Nel giorno dell'intervento e in prima giornata non è stato effettuato alcun emocromo, nonostante l'intervento era previsto sanguinante: non c'è prova crociata, né richiesta di sangue nella cartella anestesiologica. Il pz rimane quasi 9 ore anemico severo, con ipossia severa che determina un danno miocardico, in un cuore affaticato: rx che mostrano ombra cardiaca aumentata;
ECG con segni di affaticamento;
troponina sempre elevata;
mioglobina non testata.
Le trasfusioni fatte successivamente il giorno dopo non hanno avuto effetto sulla cardiopatia, perché ormai il cuore è aumentato di volume con alterazioni ECG. Mancato controllo preventivo e immediatamente successivo all'intervento dell'hb. Verosimilmente andava trasfuso prima dell'intervento, considerando che lo stesso avrebbe determinato una perdita di almeno 2-3 g. di emoglobina.
La causa della morte è un danno miocardico che non recupera dopo le trasfusioni: la morte è da scompenso cardiaco determinato dall'anemizzazione. I periti, però, ebbero a replicare come:” La mancanza di una valutazione autoptica può solo far supporre il reale peso delle varie comorbilità nel causare la morte del signor Per_1
Secondo le linee guida, la tempistica del prelievo di controllo post operatorio effettuato non è del tutto definita;
infatti, secondo le “Raccomandazioni per l'implementazione del programma di Patient Blood Management – Applicazione in chirurgia ortopedica maggiore elettiva dell'adulto – Prima edizione” del Centro Nazionale Sangue” indica che “I controlli e i trattamenti post-operatori alle prime 24 ore successive all'intervento vengono prescritti da anestesista e chirurgo nel periodo di risveglio”. Sono quindi queste due figure professionali che, valutata la perdita ematica intraoperatoria, definiscono la tempistica dei controlli e un prelievo effettuato a 22 ore appare nei limiti della tempistica indicata. In assenza di strumenti POC non esistono chiare raccomandazioni temporali allo svolgimento dei prelievi di controllo;
d'altra parte, la variabilità individuale associata alle condizioni preoperatorie e alle possibili diverse perdite ematiche nei singoli interventi, rende molto difficile standardizzare per tutti i pazienti (e di conseguenza sul singolo) una corretta temporalità dei prelievi di controllo.
Dalla lettura della documentazione prodotta, la causa di morte appare riconducibile ad una embolia grassosa. Ciò nonostante, proprio per la mancanza di un riscontro autoptico, non si può escludere con certezza che, l'aver raggiunto livelli di emoglobina discretamente bassi (seppur per un tempo molto limitato), l'anemia possa essere stata concausa minore del decesso. Pertanto, si conferma quanto già stato scritto nella precedente valutazione.”
7.Ne consegue che, ad avviso di questo Collegio, non vi sono elementi per ritenere che le cause che hanno portato al decesso il vadano individuate nella, testualmente, “ CONDOTTA Per_1
OMISSIVA ASSUNTA DAI SANITARI NEL CONTROLLO DELLO STATO ANEMICO DEL PAZIENTE NEL PERIODO PERIOPERATORIO,” in particolare nell'aver voluto eseguire l'intervento chirurgico in un momento in cui la concentrazione dell'emoglobina era nuovamente in progressiva discesa, “SENZA EFFETTUARE UN CONTROLLO DELL'EMOGLOBINA NÉ PRIMA DELL'INTERVENTO NÉ NELLE ORE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE AD ESSO”. In realtà non viene concretamente contestato che causa dell'exitus fu l'embolia, né si tiene conto del fatto che l'anemizzazione post-chirurgica venne accertata il mattino successivo all'intervento e ad essa si pose rimedio nella stessa mattinata con una emotrasfusione di 3 U di emazie concentrate + 1 sacca di plasma fresco congelato, nemmeno della constatazione per cui il controllo del valore della emoglobina è stato continuo dal giorno dell'accesso al PS: il paziente è stato trasfuso tre volte, quando il valore di emoglobina era sceso e del dirimente rilievo per cui, comunque, il mattino successivo all'intervento è stato fatto il controllo di routine, che ha evidenziato una forte anemizzazione (6.8), peraltro corretta la mattina stessa. E 'emerso, infatti, come nel caso del sia stato rilevato in una sola occasione (l'8/06/2016, Per_1 ossia il giorno dopo l'intervento) un livello di emoglobina inferiore agli 8 gr/dl ed esso è stato rapidamente ripristinato con emotrasfusione di concentrato di emazie. Assumere, quindi, che l'esposizione del paziente ad una severa anemia e per un tempo prolungato (dalla fine dell'intervento alla fine della trasfusione della prima unità di emazie concentrate, ossia dalle ore 16:40 del 7.6.2016 alle ore 11:50 del giorno 8.6.2016, un intervallo di 19 ore) ha creato le premesse per un danno ipossico ischemico a carico del cuore, dei reni e del cervello, si traduce in una mera supposizione, non suffragata dal rilievo di ischemie di sorta e smentita dalla risposta dei CTU per cui secondo le “Raccomandazioni per l'implementazione del programma di Patient Blood
Management – Applicazione in chirurgia ortopedica maggiore elettiva dell'adulto – Prima edizione” del Centro Nazionale Sangue”, i controlli e i trattamenti post-operatori alle prime 24 ore successive all'intervento vengono prescritti da anestesista e chirurgo nel periodo di risveglio e un prelievo effettuato a 22 ore (come avvenuto) appare nei limiti della tempistica indicata. Quanto al rilievo per il quale “non si può escludere con certezza che bassi livelli di emoglobina possano essere stati concausa minore del decesso in un soggetto con grave insufficienza respiratoria” si ha che esso non rileva, avuto riguardo al parametro del “più probabile che non”, per ritenere sussistente una responsabilità sanitaria, volta che il decesso sarebbe comunque intervenuto e che esso fu dovuto con una probabilità quantomeno pari al 90 % ad embolia polmonare grassosa, ciò anche se i valori dell'emoglobina fossero stati controllati prima di 19 ore dall'intervento.
I CTU hanno comunque rilevato che i controlli del valore dell'emoglobina furono costantemente monitorati dal giorno dell'accesso al PS, con tre trasfusioni ripetute e che anche dopo l'intervento il controllo non fu tardivo dato che ( su ciò non vi è contestazione ) il livello di emoglobina riscontrato inferiore agli 8 gr/dl venne rapidamente ripristinato con emotrasfusione di concentrato di emazie, sicchè non vi sono ragioni di sorta per ricondurre la morte ad un danno miocardico non recuperato dopo le trasfusioni, anche perché la frequenza cardiaca rilevata la sera dell'11/06/2016 era di 96 bpm, poco compatibile con grave anemia (era anche in corso somministrazione di
. Per_2
La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quindi, va respinta per assenza di nesso causale tra condotta dei sanitari e decesso del congiunto.
8.Quanto alla perdita di chance del 10%, evidenziata dagli appellanti in comparsa conclusionale, valga quanto segue, ove la si volesse reputare voce di danno reclamata correttamente.
Va evidenziato (cfr. Cass. 21415/2024) che “di recente questa Corte (Cass., 19/09/2023, n. 26851, che qui si riprende, seguita tra le altre da Cass., 27/12/2023, n. 35998) ha chiarito che:
i) in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere, risarcendolo, di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto jure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto;
ii) in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da
"perdita anticipata della vita" e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo;
più in particolare:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile, come detto, per la vittima ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n.
15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, in tal caso, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la "possibilità perduta" (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore — non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno); c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della chance di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene", va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principi di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica, ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medicoanamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale più lungo;
in questo contesto: se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione "morfologica" tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
é possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito;
in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta) considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più
a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile jure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso.” Alla luce di detti principi si ha che l'ipotizzato (peraltro su un piano meramente possibilistico) concorso concausale nella modesta percentuale del 10%, nel senso che, secondo i CTU, l'anemizzazione acuta post-chirurgica mantenuta per qualche ora poteva al massimo entrare in parziale concausa con le severe commorbilità del paziente, per cui essi hanno supposto che poteva aver determinato una diminuzione delle chances di vita di non più del 10%.”, non ha causato né la perdita anticipata della vita, né la perdita di una possibilità di vivere più a lungo, dato che l'exitus si sarebbe egualmente verificato e con le stesse tempistiche, apparendo più probabile che non che l'embolia grassosa avrebbe comunque causato il decesso del anche a voler ipotizzare un Per_1 lieve ritardo dei sanitari nel controllare l'anemizzazione. Il motivo, quindi, va respinto. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 4 DM 55/2014 e art. 111 Cost. per l'avvenuto riconoscimento delle spese legali in capo alla Cont convenuta nonostante la ingiusta durata del processo ed erronea applicazione dei criteri tariffari rispetto alla effettiva consistenza dell'attività processuale / difensiva svolta dalla convenuta.
1.Viene anche contestata la condanna alle spese, ossia la decisione con cui il Tribunale ha statuito che “le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, avendo a mente, in relazione allo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa della causa, un valore prossimo a quelli minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, valutata l'attività difensiva complessivamente svolta dalle parti”.
2.Gli appellanti sostengono che il primo Giudice avrebbe potuto applicare pienamente le “gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto” (sentenza Corte Cost. n. 77/2018) anche solo in considerazione della ingiusta durata del processo, durato ben cinque anni e mezzo spesi per due udienze in presenza e due udienze cartolari e che, per gli stessi motivi, avrebbe dovuto decurtare quanto meno la voce “Istruttoria-Trattazione” dalle fasi di giudizio conteggiate, dato che è stato disposto, in fase di scioglimento di riserva assunta alla udienza ex art. 183 c.p.c., un rinvio ex art. 281sexies di tre anni;
ergo nessuna trattazione è stata compiuta.
Ciò avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite e, in mero subordine, la eliminazione o riduzione della fase istruttoria/trattazione non effettuata.
3.La Corte rileva che la fase di trattazione si è pienamente articolata nel deposito di tutte e tre le memorie allora previste dall'art. 183 cpc, che il Tribunale ha liquidato per spese valori prossimi a quelli minimi, che la durata del processo consente indennizzo per legge Pinto ma non rileva ai fini della compensazione: il motivo è, pertanto, destituito di fondamento.
4.L'appello, in conclusione, deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza degli appellanti.
Quanto ad esse, per determinare il valore della controversia, che non è affatto indeterminabile, si deve rilevare che in primo grado si era chiesto di fare riferimento alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano in tema di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, tabelle che consentono di riconoscere al coniuge e ai figli superstiti delle somme prefissate in ragione di dati variabili, ma comunque certi.
Gli ivi attori avevano chiesto di riconoscere tanto alla coniuge , quanto ai Parte_1 figli conviventi e , la massima somma prevista, da intendersi Parte_2 Parte_3 comprensiva di tutti i c.d. elementi descrittivi del danno non patrimoniale passati in rassegna dalla citata sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (pregiudizi morali, esistenziali, relazionali, ad esclusione del danno biologico in senso stretto.
Ne deriva che il valore da tenere presente è quello desumibile dalle vigenti tabelle meneghine in ambito di danno da perdita del rapporto con coniuge e padre, tabelle che prevedono una forbice nella tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati al 2024, da €
195.551,50 a € 391.103,18.
Il valore della controversia, in base al petitum, era, quindi, di almeno 195.551,50 da moltiplicare per tre, ossia di circa 600mila euro. Le spese di soccombenza, quindi, vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore tra 520.000,00 e un milione di euro, ossia mediante i compensi dell'ultimo scaglione, che questa Corte reputa congruo aumentare del 10%.
Questi gli importi.
fase di studio: 4827,90,
fase introduttiva:2807, 20,
fase istruttoria: 6468,00,
fase decisionale: 8027,80, per un totale di euro 22.130,90, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza per la suestesa e diversa motivazione.
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio