Sentenza 28 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10517 del 2024, proposto da
CO PU, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, c/o Tar Lazio, via Flaminia, 189;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
nei confronti
CO CU, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone e Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 17.07.2024, con cui è stato conferito al dott. CO CU l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania – vac. 26/07/2023 - concorso pubblicato con bollettino n. 17690 del 05.10.2023, Fasc. n. 46/CO/2023;
- ove intervenuto, del Decreto presidenziale di nomina;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, in particolare ed ove occorra la proposta cd “A”, di nomina del dott. CU a Procuratore della Repubblica di Catania, siccome proveniente dall’apposita Commissione consiliare;
- nonché, per quanto occorrer possa, del provvedimento del CSM del 15/11/2023 (Pratica 1R.- Fasc. n. 87/QD/2021), di conferma del dott. CU nelle funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ, con decorrenza indicata dal 29/03/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm Consiglio Superiore della Magistratura e di CO CU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il presente giudizio concerne la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 luglio 2024, con cui è stato conferito al dott. CO CU l’ufficio direttivo requirente di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
2. – L’ufficio predetto si è reso vacante in data 26 luglio 2023 e il CSM ha, pertanto, indetto la procedura per il relativo conferimento.
Hanno presentato domanda di partecipazione otto magistrati, tra i quali il dott. CO Giuseppe PU e il dott. CO CU.
All’esito dell’istruttoria, la V Commissione del CSM ha formulato al LE due proposte, la prima a favore del dott. CU e la seconda a favore del dott. PU.
Il LE ha approvato la prima proposta con tredici voti a favore, rispetto ai dodici ricevuti dalla seconda proposta.
3. – La delibera del LE , unitamente al decreto di nomina, sono stati impugnati dal dott. PU, il quale ha formulato, in sintesi, tre ordini di censure:
a) in primo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 194, co. 1, Regio Decreto n. 12 del 1941 e 3, co. 1 e 3, della Circolare del CSM n. 13778/2014, affermando che il dott. CU non avesse maturato la legittimazione quadriennale richiesta per poter partecipare alla procedura in esame ( I, II e III motivo );
b) in secondo luogo, ha censurato la violazione delle previsioni del Regolamento interno per il funzionamento del CSM, deducendo che la composizione del LE del CSM, che ha approvato la delibera di nomina del dott. CU, fosse viziata a causa dell’illegittima esclusione di uno dei componenti dell’organo consiliare ( IV motivo );
c) da ultimo, ha dedotto la violazione del D.lgs. n. 160 del 2006 e della circolare del CSM n. P-14858 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria), nonché l’eccesso di potere, ritenendo irragionevole e illogica la scelta del CSM di nominare il dott. CU quale Procuratore della Repubblica di Catania ( V motivo ).
4. – Si sono costituiti in causa il Consiglio superiore della magistratura e il dott. CU, per chiedere la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità e comunque il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 19 marzo 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso è infondato.
Il Collegio può, quindi, prescindere dall’analisi delle plurime eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dal dott. CU.
7. – Con i primi tre motivi di impugnazione, il ricorrente lamenta che il dott. CU – al tempo svolgente funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ – non fosse legittimato a partecipare alla procedura di cui è causa, in quanto alla data di vacanza di quest’ultimo posto egli non aveva ancora esercitato le funzioni direttive a NZ per un periodo di almeno quattro anni, così come richiesto dall’art. 194 del R.D. n. 12 del 1941, secondo cui “ il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia ”.
7.1. – Al riguardo, il ricorrente rappresenta:
- che il dott. CU è stato nominato, una prima volta, Procuratore della Repubblica di NZ con delibera del CSM del 14 febbraio 2018;
- che tale delibera di nomina è stata annullata dal Tar Lazio con la sentenza n. 2772 del 4 marzo 2019, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 192 del 9 gennaio 2020, così accogliendo il ricorso proposto da altra concorrente;
- che, nelle more del riesercizio del potere da parte del CSM, la concorrente vittoriosa nel predetto giudizio è stata assegnata a sua domanda ad altro Ufficio;
- che il CSM, di conseguenza, con delibera dell’11 novembre 2020, ha dichiarato decaduta la domanda presentata dalla predetta concorrente e ha rinominato il dott. CU quale Procuratore della Repubblica di NZ;
- che il dott. CU ha, così, preso nuovamente possesso delle funzioni direttive nel mese di novembre 2020;
- che la data da prendere a riferimento per verificare il decorso del termine quadriennale di cui all’art. 194 del R.D. n. 12 del 1941 è quella di novembre 2020 e non, invece, quella precedente del 29 marzo 2018;
- che la vacanza del posto oggetto del presente giudizio è stata pubblicata in data 26 luglio 2023;
- che, conseguentemente, tra la data di vacanza del posto da assegnare (26 luglio 2023) e la data di presa di possesso effettivo del posto di provenienza da parte del dott. CU (novembre 2020) non erano trascorsi almeno quattro anni come richiesto dall’art. 194 citato.
7.2. – Afferma, quindi, il ricorrente che la delibera del CSM sia invalida, nella parte in cui ha ritenuto legittimato il dott. CU ex art. 194 del R.D. n. 12 del 1941, perché ha individuato erroneamente nella data del 29 marzo 2018 il momento di assunzione del possesso effettivo delle funzioni di provenienza, quando invece tale atto di nomina era stato annullato dal giudice amministrativo ed era, quindi, del tutto inutilizzabile.
Evidenzia il ricorrente che, a seguito dell’annullamento giudiziale, la successiva delibera di nomina del dott. CU del 2020 non avrebbe effettuato una nuova comparazione – seppur virtuale – tra la posizione del dott. CU e quella dell’altra candidata (che medio tempore era stata assegnata ad altro incarico) al fine di valutarne sin dal 2018, in conformità con le statuizioni divenute definitive del giudice amministrativo, il rispettivo profilo professionale e l’idoneità a ricoprire l’incarico.
La delibera si sarebbe, invece, limitata a prendere atto che era rimasto un unico aspirante all’incarico e ad assegnarlo a quest’ultimo.
Alla luce di ciò, il successivo provvedimento di nomina del 2020 non potrebbe dispiegare alcun effetto sanante ex tunc sull’originario provvedimento di nomina del 2018, perché appunto l’organo di autogoverno, in sede di riedizione del potere in conseguenza del giudicato di annullamento, ha adottato il nuovo atto di conferimento delle funzioni direttive al dott. CU senza previamente rinnovare la valutazione comparativa tra i candidati (seppure in via virtuale) e senza dunque emendare, con efficacia “sanante”, il vizio motivazionale inficiante la prima delibera di nomina, poi annullata.
Il periodo precedente alla nuova nomina non potrebbe, pertanto, valere a soddisfare il requisito della legittimazione alla partecipazione alla procedura in esame, ovvero la permanenza minima di quattro anni, necessariamente “di diritto” oltre che “di fatto”, nell’ufficio di provenienza.
Il mero dato fattuale di aver ricoperto un incarico in forza di un provvedimento illegittimo non potrebbe consentire al soggetto interessato di far valere tale titolo successivamente, in quanto dalla declaratoria di illegittimità della nomina non può che derivare l’ininfluenza del periodo ai fini delle successive valutazioni di idoneità professionale.
Non potrebbe soccorrere nemmeno l’istituto del cd. “funzionario di fatto”, il quale può essere utilizzato nell’ipotesi di illegittimo conferimento delle funzioni, solo a tutela dell’affidamento dei terzi, giammai a favore del soggetto che ha beneficiato della situazione di illegittimità, come tale rimossa dal giudice amministrativo.
7.3. – Per le medesime ragioni sopra esposte, il ricorrente impugna anche la delibera del CSM di conferma del dott. CU nelle funzioni direttive della Procura della Repubblica di NZ, adottata con provvedimento del 15 novembre 2023, ponendosi quest’ultimo in palese e insanabile contraddizione con le sentenze che hanno annullato l’originaria delibera di nomina del dott. CU a Procuratore della Repubblica di NZ.
7.4. – Le censure non sono fondate.
7.5. – Preliminarmente giova precisare, in termini generali, che la disciplina relativa alla legittimazione al conferimento delle funzioni ai magistrati poggia essenzialmente su tre elementi:
a) la tipologia di incarico da conferire (che richiede il previo conseguimento di differenti valutazioni di professionalità);
b) il periodo minimo di permanenza in un ufficio che il magistrato deve maturare prima di poter chiedere il trasferimento ad altre funzioni (“termine a quo ” di legittimazione);
c) il periodo minimo di permanenza nell’ufficio di destinazione che il magistrato deve poter assicurare per essere assegnato a tale ufficio (“termine ad quem ” di legittimazione).
L’interazione tra questi tre elementi può essere intersecata dall’operatività di altre regole, quale ad esempio quella della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive.
La ratio sottesa alla previsione dei termini di legittimazione a quo e ad quem è quella di realizzare un equo contemperamento tra l’aspettativa individuale alla mobilità del magistrato, da un lato, e l’interesse pubblico a una stabile copertura dell’organico degli uffici giudiziari, dall’altro lato ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2022, n. 4518; Tar Lazio – OM, Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 10478).
La durata del periodo minimo di permanenza nell’ufficio, prima di poter ottenere il trasferimento, è determinata dall’art. 194 del R.D. n. 12 del 1941 (c.d. legittimazione a quo ).
Questo termine di legittimazione a quo è stato oggetto di molteplici modifiche nel corso del tempo, che l’hanno aumentato da due anni a quattro anni, poi nuovamente ridotto a tre anni e, infine, riportato da tre a quattro anni.
Ulteriori modifiche all’art. 194 cit. hanno reso omogenea la disciplina del trasferimento e hanno condotto all’assoggettamento di tutti i trasferimenti al termine di legittimazione, tranne per quelli relativi alle funzioni direttive apicali di legittimità di Primo Presidente e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
7.6. – La peculiare fattispecie di cui è causa pone il problema di valutare se il primo periodo temporale in cui il dott. CU ha esercitato funzioni direttive presso la Procura di NZ, in forza di una delibera di nomina poi annullata giudizialmente, debba essere computato, o meno, ai fini della maturazione del periodo quadriennale di legittimazione a quo , di cui all’art. 194 del R.D. n. 12 del 1941.
7.7. – Ad avviso del Collegio, la soluzione positiva, seguita dal CSM, appare corretta per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, tale soluzione è coerente con il dato letterale dell’art. 194 cit., il quale prevede che il termine dei quattro anni decorra dal giorno in cui il magistrato ha assunto “ effettivo possesso dell’ufficio ”.
La disposizione citata, richiamando il concetto di possesso “ effettivo ”, attribuisce rilievo allo svolgimento in concreto delle funzioni giurisdizionali ( cfr ., in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092) .
Uno svolgimento, questo, che senz’altro si è verificato nel caso di specie, perché il dott. CU ha assunto l’incarico direttivo in forza di una delibera di nomina, pur invalida, ma comunque provvisoriamente efficace (finché non è stata annullata giudizialmente).
All’annullamento giudiziale della nomina, inoltre, non ha fatto seguito alcuna interruzione nell’esercizio effettivo delle funzioni direttive da parte del dott. CU, il quale è stato in seguito formalmente rinominato per il medesimo incarico.
Le funzioni direttive dell’ufficio sono state, dunque, effettivamente esercitate dal dott. CU senza soluzione di continuità dal 2018 al 2023.
In secondo luogo, la soluzione positiva appare giustificata soprattutto alla luce della ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 194 cit.
La necessità che il magistrato permanga per un determinato lasso di tempo presso l’ufficio al quale è stato assegnato, prima di poter ricevere il conferimento di nuove funzioni, risponde all’interesse pubblico di garantire l’efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario, attraverso la congrua permanenza e la continuità nell’espletamento delle funzioni direttive degli uffici giudiziari ( cfr . Cons. Stato, n. 4518/2022).
Se tale è la finalità perseguita dalla previsione in esame, la stessa è senz’altro soddisfatta nel caso in cui il magistrato rimanga concretamente nell’ufficio per tutto il tempo previsto dalla norma, anche se poi la delibera di nomina viene ex post annullata.
In tal caso, infatti, la continuità temporale nella direzione dell’ufficio è comunque assicurata e, quindi, l’interesse pubblico, perseguito dall’art. 194 cit., è soddisfatto.
Di conseguenza, un’interpretazione teleologica del disposto dell’art. 194 cit. suggerisce di attribuire rilevanza, al fine del decorso del termine quadriennale della predetta norma, anche alle funzioni concretamente svolte in forza di una delibera di nomina poi annullata.
La continuità temporale nell’esercizio delle funzioni, infatti, è una circostanza di fatto che, una volta verificatasi, non viene cancellata dall’annullamento dell’atto in forza del quale la stessa ha preso avvio.
D’altra parte, è pur vero che l’annullamento del provvedimento amministrativo ha effetto costitutivo, (di regola) retroattivo ex tunc , ma è altrettanto vero che la retroattività non può eliminare nella sua materialità un fatto realmente avvenuto.
In terzo luogo, la soluzione positiva appare anche quella più coerente in un’ottica sistematica.
Se non si considerasse, infatti, il periodo in cui il magistrato ha diretto l’ufficio in forza della prima delibera poi annullata, si correrebbe il rischio di frustrare il principio di “temporaneità” delle funzioni direttive, le quali, come noto, possono essere conferite per un massimo di quattro anni, rinnovabili per soli altri quattro anni, al fine di evitare “incrostazioni di potere” e garantire il ricambio nell’esercizio delle stesse (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006).
Inoltre, omettendo di considerare tale periodo si altererebbe il punto di equilibrio che la legge ha ritenuto di fissare in quattro anni tra le esigenze di stabilità dell’ufficio giudiziario, da un lato, e le legittime aspettative alla mobilità dei magistrati, dall’altro lato.
E si dovrebbe poi, per coerenza, anche ritenere che l’ufficio sia rimasto vacante per tutto il tempo intercorrente tra la prima delibera di nomina, successivamente annullata, e la seconda delibera di nomina.
Circostanza che, invece, nel caso di specie non si è affatto verificata, avendo il dott. CU, medio tempore , diretto l’ufficio e garantito ad esso la stabilità e continuità richieste dall’art. 194 cit.
7.7. – Alla luce di quanto osservato, appare, quindi, del tutto irrilevante, al fine di verificare il rispetto della previsione normativa citata, che la seconda delibera di nomina del dott. CU non abbia effettuato una nuova comparazione virtuale tra i candidati, sanando ex post l’illegittimità originaria della prima delibera, così come asserito dal ricorrente.
Non può, inoltre, sostenersi che la soluzione adottata dal CSM abbia consentito al dott. CU di trarre un beneficio da una situazione di illegittimità, come tale rimossa dal giudice amministrativo.
Si osserva, al riguardo, che l’annullamento della delibera di nomina è avvenuto solo per un difetto di istruttoria e di motivazione della delibera del CSM, nella parte relativa alla comparazione dei profili dei concorrenti.
Non si è posto, invece, un problema di carenza di requisiti in capo al dott. CU, che avrebbe dovuto precludergli di aspirare al posto in esame.
Alla luce di ciò, non possono essere fatte ricadere sul magistrato le conseguenze (negative) di una attività non legittima compiuta dal CSM e della durata del processo amministrativo che ha poi condotto all’accertamento di tale illegittimità, posto che il magistrato ha comunque, medio tempore , continuato ad esercitare le funzioni a suo tempo attribuite.
7.8. – Le considerazioni svolte portano a concludere che il dott. CU fosse legittimato a partecipare alla procedura per il conferimento dell’ufficio di Procuratore della Repubblica di Catania ai sensi dell’art. 194 del R.D. n. 12 del 1941, in quanto tra la data della vacanza di tale posto (23 luglio 2023) e la data di presa di possesso effettivo dell’ufficio di provenienza (29 marzo 2018) erano trascorsi più di quattro anni.
7.9. – Per le stesse ragioni appare, dunque, infondata anche l’impugnazione della delibera di conferma quadriennale del dott. CU nelle funzioni direttive della Procura della Repubblica di NZ.
7.10. – Concludendo, i primi tre motivi di ricorso sono infondati.
8. – A mezzo del quarto motivo, il ricorrente deduce che la delibera impugnata sia stata adottata in violazione delle previsioni del Regolamento interno per il funzionamento del CSM che disciplinano la composizione del LE .
Afferma, in particolare, il ricorrente che la composizione del LE del CSM all’adunanza del 17 luglio 2023 (nel corso della quale è stata approvata la delibera di nomina del dott. CU) non sarebbe stata regolare, a causa della forzata assenza di una componente del Consiglio.
Tale componente del Consiglio, in un’istanza di annullamento in autotutela della delibera adottata nel corso di tale adunanza, inviata al CSM, avrebbe riferito di aver ricevuto forti pressioni da altri Consiglieri affinché non partecipasse alla seduta del LE del 17 luglio 2023, a seguito di quanto avvenuto nei giorni precedenti nel corso di un’udienza avanti alla Commissione disciplinare.
La predetta componente del Consiglio avrebbe, poi, affermato che, se avesse potuto esprimere liberamente il proprio voto, avrebbe dato preferenza al dott. PU.
Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la proposta in favore del dott. CU non avrebbe conseguito la maggioranza dei voti validi, poiché la votazione sarebbe stata inficiata dalla lesione del diritto della predetta componente di partecipare alla seduta e far constare il proprio voto.
8.1. – Il motivo è manifestamente infondato, per l’assorbente rilievo che lo stesso si fonda, (i) non solo su generiche affermazioni di parte di una dei componenti del CSM, che non trovano alcun riscontro probatorio negli atti depositati in questo giudizio, (ii) ma anche su mere congetture ipotetiche di quello che sarebbe stato il voto espresso dalla predetta componente del CSM, se avesse partecipato alla seduta.
9. – Con il quinto motivo di impugnazione viene censurato il giudizio di prevalenza del profilo del dott. CU per violazione degli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e delle previsioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché per eccesso di potere.
9.1. – Giova premettere che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è, come noto, disciplinato dal d.lgs. n. 160 del 2006 e – con riferimento alla procedura di cui è causa – dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Relativamente al conferimento di funzioni direttive requirenti di un ufficio di primo grado di grandi dimensioni, come quello in esame, l’art. 18 del Testo Unico individua quali indicatori specifici di attitudine direttiva:
a) lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive;
b) le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio;
c) le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell’ufficio, nonché alla trasparenza, all’efficienza e all’accessibilità del servizio;
d) la specifica formazione dell’aspirante dirigente nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturata, anche su base volontaria, presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico.
Nell’effettuare il giudizio comparativo tra i profili professionali dei vari aspiranti, viene, inoltre, in rilievo l’art. 29 del Testo Unico, il quale prevede che abbiano “speciale rilievo” gli indicatori di cui all’articolo 18 sopra richiamato e, nell’ambito di questi, in particolare le esperienze di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ossia lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive.
Infine, trattandosi di un ufficio di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale, viene in rilievo anche l’art. 32, lett. b), del Testo Unico, il quale prevede che, nella comparazione, debba essere attribuita rilevanza alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente.
9.2. – Sempre in termini generali si precisa che, per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM gode di un ampio margine di apprezzamento, che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della decisione dell’atto dell’organo di governo autonomo e una decisione che si sostituisca a quella dell’amministrazione.
10. – Ciò premesso, appare utile ripercorrere sinteticamente la delibera di nomina del dott. CU, dando atto delle motivazioni poste a sostegno della prevalenza riconosciuta al suo profilo rispetto a quello del ricorrente.
10.1. – Con riferimento al dott. CU, la delibera ha descritto, anzitutto, il suo articolato percorso professionale, caratterizzato da oltre 34 anni di esercizio di funzioni requirenti, nel corso dei quali:
a) è stato sostituto procuratore della Repubblica presso le procure di NT AR UA a ER (6 anni e mezzo) e di LI (circa 17 anni), ove è stato assegnato per periodi significativi alla locale D.D.A., con applicazioni anche alla Procura di OM, nonché alla D.D.A. di OM;
b) è stato per cinque anni e mezzo sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
c) è stato, infine, Procuratore della Repubblica di NZ per cinque anni e tre mesi, nei termini sopra ricordati.
Quanto alle attitudini specifiche, la delibera ha ritenuto che il dott. CU vantasse l’indicatore specifico di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico (esperienze direttive e semidirettive pregresse), alla luce dell’incarico direttivo della Procura di NZ ricoperto all’attualità.
Ha ritenuto, inoltre, che potesse annoverare i parametri attitudinali specifici delle capacità relazionali all’interno e all’esterno dell’ufficio e quello della specifica formazione nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali.
Quanto al parametro delle esperienze maturate nella trattazione di procedimenti ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p. (art. 32 T.U.), la delibera ha affermato che il dott. CU fosse titolare di solidissime competenze nel contrasto alla criminalità organizzata, essendosene occupato presso la Procura di NT AR UA ER (prima dell’istituzione delle D.D.A.), presso la D.D.A. di LI (dal 27.6.97 al 26.6.05 e, nuovamente, dal 17.4.09 al 18.7.12), presso la D.D.A. di OM (dal 6.3.06 al 31.12.10), quale sostituto procuratore presso la D.N.A.A. (dal 19.7.12 al 28.3.18) e, infine, in veste di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ (a far tempo dal 29.3.18), per oltre 30 anni.
Con riferimento, infine, agli indicatori generali, la delibera ha sottolineato, oltre alle esperienze giudiziarie sopra citate, anche i notevoli trascorsi fuori dall’attività giudiziaria, quale Membro Italiano del Gruppo Greta presso il Consiglio d’Europa, organo deputato al monitoraggio e controllo sulla corretta applicazione della Convenzione del febbraio 2008 sulla tratta di esseri umani.
10.2. – In merito, invece, al percorso professionale del dott. PU, odierno ricorrente, la delibera ha messo in luce il suo notevole percorso professionale in funzioni eminentemente requirenti:
a) nel primo anno e mezzo di servizio, 1987 – 1989, è stato giudice del Tribunale di Caltagirone, svolgendo funzioni civili e penali;
b) nei successivi vent’anni, 1989 – 2009, è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ove è stato componente della D.D.A. da ottobre 1994 a ottobre 2002 e, nuovamente, dal marzo 2006 a settembre 2009, nonché del gruppo antiterrorismo da aprile 2003 a settembre 2009;
c) per quattro anni, 2009 – 2013, è stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica;
d) per tre anni, 2013 – 2016, è stato poi sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa; in questo periodo, è stato applicato alla Procura di Caltagirone per un anno con le funzioni di Dirigente per due giorni alla settimana. È stato, altresì, applicato alla Procura Generale di Catania a più riprese;
e) infine, da ottobre 2016 sino alla vacanza (sei anni e nove mesi) è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catania.
La delibera ha, inoltre, evidenziato, con riferimento al primo parametro attitudinale specifico, che soccorrono (i) l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica per 4 anni, (ii) la reggenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, in applicazione, per 1 anno e (iii) l’attuale ruolo semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catania per 6 anni e 9 mesi alla vacanza.
La delibera ha riconosciuto, inoltre, al ricorrente il possesso dei parametri specifici delle capacità relazionali all’interno e all’esterno dell’ufficio e quello della specifica formazione nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali.
È stato riconosciuto, poi, il possesso del parametro di cui all’art. 32, lett. b), Testo Unico, in quanto egli ha maturato significative competenze nella trattazione di procedimenti ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p., quale componente della D.D.A. di Catania per 11 anni e mezzo, da ottobre 1994 a ottobre 2002 e da marzo 2006 a settembre 2009.
Da aprile 2017 (sino alla vacanza, quindi per sei anni) è preposto, quale Procuratore Aggiunto a Catania, alla medesima D.D.A.
Risultano, inoltre, nel settore notevoli esperienze di coordinamento investigativo.
Quanto agli indicatori generali, la delibera ha messo in luce che il ricorrente ha svolto funzioni sia giudicanti che requirenti, in plurimi Uffici giudiziari, di primo e secondo grado (Tribunale di Caltagirone, Procure di Catania, Modica, Ragusa e Caltagirone e Procura Generale di Catania), per complessivi 35 anni e 7 mesi alla vacanza (art. 8 T.U.).
Sono state richiamate, poi, le esperienze di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania nel biennio 2001/2003 (art. 11 T.U.), nonché quelle di componente dal dal 2012 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con funzioni di vicepresidente di Sezione, e del Consiglio Scientifico Regionale (CSR) del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights dal 2019 (art. 13 T.U.).
10.3. – In merito alla comparazione tra il profilo del dott. CU e quello del ricorrente, la delibera ha dedotto:
a) che vi sia sostanziale equipollenza dei profili in ordine agli indicatori specifici di cui all’art. 18, lett. b), c) e d) del Testo Unico, relativi alle capacità relazionali interne ed esterne e alle competenze nelle scienze dell’organizzazione;
b) che sia, quindi, dirimente a fini comparativi l’apprezzamento dell’esperienza direttiva della Procura della Repubblica di NZ da parte del dott. CU ai sensi del primo parametro attitudinale di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico, che appunto valorizza lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive;
c) che il dott. CU ha svolto tali funzioni per oltre cinque anni, conseguendo brillanti risultati che ne disvelano elevate capacità gestionali;
d) che anche il dott. PU annovera analoghi trascorsi direttivi, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica per un quadriennio dal 2009 al 2013 e nell’aggiuntiva reggenza per un anno (sino al dicembre 2014) della Procura di Caltagirone (in applicazione);
e) che, tuttavia, i trascorsi apicali del dott. PU, pur meritori, risultano recessivi nel raffronto con quelli del dott. CU per due ragioni: a) in primo luogo, per risalente datazione (secondo un logico criterio di prossimità temporale all’incarico), di contro potendosi apprezzare all’attualità valutativa l’ottima esperienza direttiva del dott. CU; b) in secondo luogo, per la vocazione distrettuale dell’Ufficio (Procura di NZ) che il dott. CU brillantemente dirige, sicché quest’ultimo ha già dimostrato piena idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’Ufficio a concorso (del pari distrettuale), risultandone competenze perfettamente aderenti alle esigenze funzionali che animano la presente procedura (art. 25 T.U.);
f) che la valutazione dell’attuale incarico semidirettivo del dott. PU (Procura di Catania), pur positivamente svolto (in pluralità di ambiti), non inficia la prevalenza accordata al dott. CU in ragione della latitudinale gestionale degli interventi organizzativi del candidato proposto, involgenti la complessiva strutturazione dell’Ufficio, laddove le mansioni del concorrente attengono all’operatività di singole articolazioni;
g) che il profilo del dott. CU prevale anche con riguardo al parametro di cui all’art. 32, lett. b) del Testo Unico per tre elementi: (i) per l’ineguagliata estensione temporale (un trentennio), che integra oggettivo criterio di validazione professionale; (ii) per la pluralità delle esperienze maturate nel settore, avuto riguardo alle diverse realtà territoriali ove lo stesso ha operato (assai eterogenee); (iii) per la complementare sperimentazione delle funzioni di coordinamento investigativo nazionale (anche in proficue applicazioni);
h) che gli indicatori generali non sovvertono il giudizio di prevalenza svolto in ragione dei prioritari indicatori specifici, in quanto: (i) il dott. CU e il dott PU sono titolari entrambi di ultratrentennale tragitto giurisdizionale (art. 8 T.U.), assistito da notevoli traguardi; (ii) il dott. CU annovera, inoltre, rilevanti incarichi di collaborazione alla D.N.A.A. (art. 9 T.U.), in pluralità di ambiti investigativi; (iii) i pregressi ordinamentali del dott. PU (artt. 11 e 13 T.U.), di cui il dott. CU non è a ogni modo privo (quale Membro Italiano del Gruppo Greta presso il Consiglio d’Europa), risultano adeguatamente compensati dalle solide competenze organizzative che derivano al candidato proposto dall’attuale (rodata) esperienza direttiva.
11. – Il giudizio di prevalenza del dott. CU, sopra descritto, è stato censurato sotto più profili dal ricorrente.
In primo luogo, è stata dedotta l’erroneità della quantificazione in cinque anni del periodo temporale in cui il dott. CU ha esercitato funzioni direttive: tale periodo sarebbe invece solamente pari a due anni e cinque mesi, per effetto dell’annullamento della prima delibera di nomina.
Tale durata sarebbe, dunque, recessiva rispetto agli undici anni e nove mesi di legittimo esercizio di funzioni direttive e semidirettive da parte del dott. PU (quattro anni di funzioni direttive a Modica; un anno di funzioni direttive di fatto a Caltagirone; sette anni e nove mesi di funzioni semidirettive a Catania).
In secondo luogo, il ricorrente contesta la correttezza dell’affermazione della delibera secondo cui la funzione apicale in una Procura della Repubblica sarebbe presuntivamente superiore ad una funzione semidirettiva: in realtà, l’esercizio di funzioni direttive in uffici di medie o piccole dimensioni sarebbe sostanzialmente equivalente, alla luce del Testo Unico della dirigenza giudiziaria, a quello di funzioni semidirettive in uffici di grandi dimensioni, nei quali la qualità e la quantità del contenzioso, degli incombenti amministrativi e di gestione del personale non sarebbero ragionevolmente affrontabili dal singolo dirigente, ma imporrebbero la cooperazione nella responsabilità dei servizi da parte delle figure dirigenziali, con l’imprescindibile apporto e il contributo nella conduzione dell’ufficio dei procuratori aggiunti.
Tale situazione sarebbe integrata nella fattispecie di cui è causa, nella quale:
a) il dott. CU vanterebbe un’unica esperienza direttiva (peraltro di durata inferiore a quella inesattamente ritenuta dal Consiglio e tale da precludergli addirittura la legittimazione a concorrere) presso la Procura della Repubblica di NZ, ufficio caratterizzato non solo dalla esiguità delle sue dimensioni (in pianta organica n. 13 sostituti), ma altresì dalla ridotta pervasività del fenomeno criminale, specie organizzato, sedente nel territorio;
b) mentre il ricorrente vanterebbe, oltre alle plurime esperienze direttive (formale a Modica ed in fatto a Caltagirone, territori entrambi caratterizzati dalla presenza di endemica e micidiale criminalità organizzata di tipo mafioso), protratte per oltre cinque anni, un periodo di applicazione (un anno) in ufficio di secondo grado (Procura Generale di Catania) e, soprattutto, una lunga esperienza semidirettiva (sette anni) presso la Procura della Repubblica di Catania, ufficio di grandi dimensioni (in pianta organica n. 40 sostituti) e connotato da fenomeni criminali aggressivi e endemici, e dalla presenza di una criminalità mafiosa e di tipo mafioso (al cui contrasto proprio il dott. PU è preposto), che presenta significative specificità, non fronteggiabili se non con la cooperazione di tutti i vertici dell’Ufficio.
In conclusione, il ricorrente afferma che dalla disamina del suo fascicolo personale emergerebbe un livello macroscopicamente elevato della sua carriera e, in generale, del suo profilo attitudinale e di merito, tale da renderlo ictu oculi il magistrato maggiormente qualificato e adatto allo svolgimento dell’incarico de quo .
Egli, infatti, oltre alle importanti esperienze professionali sopra citate, caratterizzate anche dall’aver svolto sia funzioni civili che penali che contribuiscono ad arricchire la figura del magistrato, possiederebbe rilevantissimi titoli scientifici in materia penale e processuale.
Alla luce di tali eccezionali esperienze professionali risulterebbe, così, manifestamente irragionevole che il suo profilo sia stato ritenuto recessivo rispetto a quello del dott. CU.
11.1. – Le censure non sono meritevoli di favorevole accoglimento.
11.2. – Innanzitutto, si evidenzia che nella delibera impugnata sono state prese in esame tutte le esperienze giudiziarie ed extra giudiziarie richiamate dal ricorrente nelle predette censure: dalle funzioni civili e penali, a quelle direttive e semidirettive, all’attività di contrasto alla criminalità organizzata e alle esperienze scientifiche ritenute dal CSM più qualificanti in relazione al posto a concorso (componente del Consiglio Scientifico Regionale (CSR) del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights dal 2019)
11.3. – Quanto alla durata del periodo temporale in cui il dott. CU ha svolto funzioni direttive presso la Procura di NZ, il Collegio ritiene – in linea con quanto già osservato dalla giurisprudenza in casi analoghi – che sia corretta la decisione del CSM di considerare, in sede di valutazione degli indicatori specifici, anche il primo periodo di esercizio delle relative funzioni in forza della delibera di nomina poi annullata giudizialmente.
Si tratta, infatti, pur sempre di un segmento dell’esperienza professionale del dott. CU, nel corso del quale egli ha espresso le proprie capacità e ha maturato competenze ed attitudini. E ciò indipendentemente dalla validità del titolo in forza del quale ha svolto la predetta funzione ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913; Tar Lazio – OM, Sez. I, 2 aprile 2021, n. 4018).
11.4. – Non condivisibile appare l’osservazione del ricorrente secondo cui l’esercizio di funzioni direttive in un ufficio di piccole e medie dimensioni dovrebbe essere considerato, sic et simpliciter , equivalente all’esercizio di funzioni semidirettive presso un ufficio di grandi dimensioni.
Sussiste, invero, un’oggettiva differenza tra le funzioni esercitate dal Procuratore della Repubblica e quelle svolte dal Procuratore Aggiunto della Repubblica.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che, dalla disciplina normativa recata dal R.D. n. 12 del 1941 e dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, emerge che “ La figura del Procuratore aggiunto è comunque sottoordinata a quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ” e che, dunque, le funzioni del primo siano “ più ridotte e più contenute … rispetto a quelle di chi è già a capo di un ufficio della Procura ”, con la conseguenza che “ non pare dunque aver razionale fondamento l’assunto … per cui le funzioni direttive e semi-direttive di cui qui si verte sono senz’altro sostanzialmente equiparabili, ai fini del giudizio attitudinale comparativo, per il mero effetto dell’assenza di un’esplicita “graduazione” delle stesse da parte dell’art. 18 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria” (Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2021, n. 3712).
Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha ritenuto che sia immanente una differenza sostanziale tra le due tipologie di incarico, così come specificatamente disciplinate dalla disciplina normativa.
A ciò consegue che, in sede di conferimento di un incarico direttivo, sebbene lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi non possa assurgere, in sé, a criterio preferenziale assoluto e oggettivo, tale da attribuire la prevalenza ad un candidato che li ha già ricoperti, rispetto ad un altro che ha svolto solo funzioni semidirettive, tuttavia l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può risultare tout court ininfluente e privo di uno specifico apprezzamento nel conferimento di un incarico direttivo (così Cons. Stato, n. 3712/2021 cit.; id. 17 gennaio 2018, n. 271).
È stato, in altri termini, affermato in via giurisprudenziale il principio della piena raffrontabilità delle funzioni direttive con quelle semidirettive, pur nella considerazione della loro oggettiva differenza ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 21 novembre 2023, n. 9973).
A fronte di tali coordinate interpretative, non appare quindi scorretta l’affermazione del CSM nel caso di specie, secondo cui l’incarico semidirettivo del dott. PU, pur positivamente svolto, attiene all’organizzazione di singole articolazioni della Procura ed è, quindi, meno ampio rispetto a quello direttivo ricoperto dal dott. CU, il quale involge la complessiva strutturazione dell’Ufficio.
E non appare, di conseguenza, nemmeno manifestamente irragionevole che il CSM abbia ritenuto le funzioni semidirettive del dott. PU di pregnanza non tale da superare quella delle funzioni direttive esercitate dal dott. CU.
11.5. – Non è condivisibile nemmeno la doglianza secondo cui il CSM non avrebbe adeguatamente confrontato le dimensioni dell’ufficio presso cui il dott. CU è stato Procuratore della Repubblica (NZ) rispetto a quelle dell’ufficio di Catania, ove il ricorrente è stato Procuratore aggiunto: il primo un Ufficio di piccole dimensioni, mentre il secondo di grandi dimensioni e che presenterebbe un’organizzazione più complessa della prima.
La delibera del CSM, invero, ha preso in esame le caratteristiche specifiche della Procura di NZ diretta dal dott. CU, valorizzandone la “ vocazione distrettuale ”, analoga a quella dell’ufficio messo a concorso, e ritenendo – non irragionevolmente – che tale aspetto assumesse rilevanza ai sensi dell’art. 25 del Testo Unico, perché “ il candidato proposto ha già dimostrato piena idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’Ufficio a concorso (del pari distrettuale), risultandone competenze perfettamente aderenti alle esigenze funzionali che animano la presente procedura ”.
In ogni caso, si osserva che l’ampiezza dei compiti gestionali e organizzativi spettanti ad un Procuratore della Repubblica è maggiore rispetto a quella di un Procuratore Aggiunto che coordina un gruppo di sostituti ad esso addetti e non di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, sicché la consistenza organica complessiva di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto solo funzioni semidirettive ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 27 gennaio 2023, n. 954).
11.6. – Quanto, infine, al merito della valutazione complessiva di prevalenza espressa in favore del dott. CU, il Collegio ritiene che, per quanto questa possa presentare margini di opinabilità, non sconfina comunque in un giudizio manifestamente irragionevole o illogico.
Il CSM si è trovato a dover individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambi un elevatissimo percorso professionale.
Da un lato, infatti, vi è il ricorrente, il quale ha svolto, in epoca non recente, funzioni direttive in uffici di piccole/medie dimensioni (Modica e Caltagirone) e, all’attualità, funzioni semidirettive in uffici di grandi dimensioni (Catania). Tali funzioni, complessivamente intese, si sono poi protratte per undici anni e nove mesi, un tempo ben superiore ai cinque anni spesi dal dott. CU come Procuratore di NZ.
Dall’altro lato vi è, invece, il dott. CU, che è vero che ha ricoperto un solo incarico direttivo e per un tempo inferiore rispetto a quelli del dott. PU, ma è altrettanto vero che l’incarico direttivo è svolto (i) all’attualità, (ii) già da cinque anni e, per di più, (iii) in una Procura che ha carattere distrettuale, proprio come quella oggetto di conferimento.
L’esperienza direttiva del dott. CU risulta, inoltre, arricchita da una rilevantissima esperienza maturata nel contrasto alla criminalità organizzata che, oltre all’assegnazione a plurime DDA locali, si è caratterizzata per ben cinque anni e mezzo alla DNAA. Esperienza, quest’ultima, che invece manca nel curriculum del ricorrente.
A fronte di simili tragitti professionali, non appare – come detto – manifestamente irragionevole che la preferenza sia caduta sul dott. CU.
I due principali elementi che sono stati valorizzati dal CSM per attribuire prevalenza a quest’ultimo, infatti, rivestono una valenza significativa a fini comparativi, e appaiono così idonei a suffragare la scelta compiuta.
In primis, una sicura pregnanza a fini comparativi assume l’elemento dell’attualità dell’esercizio delle funzioni direttive, unito al carattere distrettuale della Procura di NZ e ai brillanti risultati organizzativi ivi conseguiti, a fronte, invece, della risalenza delle funzioni direttive esercitate dal ricorrente in Procure non distrettuali (Modica e Caltagirone).
Tale elemento ragionevolmente consente al CSM di affermare che il dott. CU abbia già dimostrato una piena e concreta idoneità a gestire un ufficio come quello a concorso.
La minor durata nell’esercizio delle funzioni direttive del dott. CU rispetto a quelle direttive e semidirettive, complessivamente intese, del dott. PU è un aspetto a favore di quest’ultimo, che, tuttavia, può non essere considerato dirimente, atteso che (i) le funzioni semidirettive richiedono comunque un’attività organizzativa e gestoria meno ampia rispetto a quelle direttive e che (ii) la durata delle funzioni direttive svolte dai due candidati è stata pressoché analoga.
Alquanto significativa, nella valutazione globale di preferenza del dott. CU, appare anche la pluralità delle esperienze da questo maturate nel settore del contrasto alla criminalità organizzata: ci si riferisce non solo alle funzioni presso la DNAA – che l’art. 10, comma 12, d.lgs. n. 160 del 2006 richiede di valutare ai fini del conferimento dell’ufficio in esame – ma anche alla varietà di DDA locali diverse presso le quali egli ha prestato servizio.
Una pluralità e varietà che, invece, è assente nel percorso professionale del ricorrente e che, pertanto, è idonea a giustificare la sua subvalenza.
Peraltro, anche la maggior durata di esercizio di tale esperienza da parte del dott. CU, rispetto a quella analoga del ricorrente, è significativa, atteso che l’art. 32 cit. richiede di attribuire rilievo anche alla “ durata dell’attività inquirente e requirente ”.
11.7. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, può concludersi che la delibera impugnata resista alle censure mosse dal ricorrente.
12. – Il ricorso risulta, quindi, infondato e deve essere respinto.
13. – Le spese di lite, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo AR Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO