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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1574/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Cavallermaggiore, via Parte_1 C.F._1
Bra n. 10, presso lo studio dell'avv. Gian Franco Gattino, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e CP_1 C.F._2 CP_2
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Torino, via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro Debernardi, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
Contro
, nato a [...] il [...], (C.F. elettivamente CP_3 C.F._4
domiciliato in Pinerolo (TO), via Federico Caprilli n. 15, presso lo studio dell'avv. Sandra Di Giglio, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 14 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4026del Tribunale di Torino emessa in data
18/10/2022
- Riscatto agrario
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Previo stralcio della perizia da ultimo depositata dalla difesa dei sig.ri e , in quanto CP_1 CP_2
del tutto irrilevante ai fini del presente contendere,
Previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'appello e dell'istanza di sospensione sollevate dalla difesa dei sig.ri e , irrituali e ingiustificate, CP_1 CP_2
previo rigetto, in ogni caso, delle ragioni avversarie di entrambe le parti appellate previo esperimento di qualunque mezzo probatorio già richiesto e rinnovato nelle difese in primo grado – ovvero ritenuto comunque necessario - da intendersi in questa sede tutte integralmente richiamate e trascritte,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie facti e iuris del caso, riformare, anche in punto spese, la sentenza n.
4026/2022 – R.g.n. 21505/2020 pronunciata in data 17/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Torino nella persona della dott.ssa Anna CASTELLINO e pubblicata in data 18/10/2022, non notificata, e così reiterata la richiesta di ammissione dei capi dedotti e non ammessi, in particolare i n. 5), 12) e 20); nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione in capo, nel caso di specie, al sig. con riferimento al terreno sito in Cumiana – Catasto Terreni: Parte_1
Fg. 69, mappale/part. 134 – riconoscendo, così, altresì accertato in capo al medesimo attore, il diritto di riscatto con riguardo a detto fondo;
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. Per_1
, dell'11/12/2019, stipulato tra i sig.ri e , con riferimento al terreno sito
[...] CP_3 CP_1 CP_2
in Cumiana - Catasto Terreni: Fg. 69, mappale/part. 134, disponendo il trasferimento di detto fondo in proprietà all'attore, dietro corresponsione, da parte del sig. , della medesima somma a suo Pt_1 tempo versata per l'acquisto del terreno de quo, pari ad € 2.000,00= o di quella ritenuta di giustizia nel rispetto della normativa;
In ogni caso
pagina 2 di 14 con il favore delle competenze e spese giudiziali - nei confronti di tutte le parti - oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente restituzione delle somme, tutte, nel frattempo eventualmente corrisposte a tale titolo, anche al terzo.
In via di estremo subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga di respingere le superiori domande, compensare le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati LL e : CP_2
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda o eccezione,
IN VIA PRELIMINARE
= Dare atto che la perizia sugli immobili effettuata nel corso del procedimento esecutivo instaurato da
e nei confronti di per ottenere il rimborso di CP_1 Controparte_2 Parte_1
tutte le spese legali e tecniche sostenute nel giudizio di primo grado ha evidenziato la presenza di vizi edilizi sui beni immobili strumentali all'azienda agricola presenti sul terreno confinante a quello oggetto della domanda di riscatto agrario di proprietà di e, comunque, Parte_1
= Rilevare che non ha prodotto il fascicolo della propria azienda agricola, così Parte_1
omettendo di allegare le dimensioni aziendali ed il numero dei bovini allevati;
= Si dà atto che il procedimento esecutivo instaurato da e nel CP_1 Controparte_2
corso del presente processo di appello – sorto per via del mancato rimborso delle spese legali del precedente grado di giudizio - si è estinto a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte di . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
= Ammettere tutti i capitoli di prova proposti nei termini di legge e non ammessi nel precedente grado di giudizio, con richiesta di ammissione della testimonianza anche in materia contraria sui capitoli di prova avversari che possano eventualmente essere dichiarati ammissibili, con i testimoni già indicati;
= Disporre apposita CTU per la determinazione del valore dell'intero complesso immobiliare oggetto dell'atto di acquisto dei Signori e , per poi rideterminarlo senza CP_1 Controparte_2
quello del cortile/giardino/frutteto oggetto della domanda di riscatto agrario formulata da Pt_1
e, comunque, per individuare l'effettivo valore commerciale del medesimo terreno, identificato
[...]
catastalmente nel comune di Cumiana (TO), al Foglio 69, particella numero 134.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
pagina 3 di 14 = Dichiarare la natura confessoria delle dichiarazioni rese dall'attore (supportate dalla documentazione da questi allegata, cfr. C1 di controparte del fascicolo di primo grado) attestanti
l'inesistenza del requisito, di cui all'art. 8 L. 590/1965, dello stabile insediamento sul terreno confinante a quello oggetto della vendita in questione, posto che lo stesso terreno era indicato quale parte del compendio aziendale dell'impresa di , padre dell'attuale appellante e, Parte_2
comunque,
= Dichiarare la natura pertinenziale alla residenza di proprietà degli appellati del terreno oggetto di riscatto e, comunque,
= Dichiarare che la domanda di riscatto agrario proposta da è priva dei requisiti Parte_1
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, compreso quello della stabile e personale coltivazione del terreno attiguo a quello oggetto del riscatto agrario e, quindi,
= Dichiarare infondate le ragioni di fatto e di diritto indicate dalla parte appellante a fondamento della propria domanda giudiziale e, per l'effetto,
= Respingere la domanda di riscatto agrario proposta da , confermando l'efficacia Parte_1
dell'atto di trasferimento per rogito del Notaio , del giorno 11.12.2019, rep. n. Persona_1
7975, racc. n. 5817, anche riguardo al terreno oggetto della domanda giudiziale attorea e, quindi,
= Confermare quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Torino, n. 4026/2022, anche per quanto attiene alle spese legali.
= Con la vittoria delle spese legali (ed eventualmente tecniche) del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA (nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto agrario):
= Accertare la differenza di valore del terreno oggetto della prelazione rispetto a quello indicato nell'atto di compravendita, considerata la sua rilevante natura accessoria – riconosciuta anche da
– rispetto al restante complesso immobiliare acquistato dai conviventi CP_3 CP_1
e ; Controparte_2
= Dichiarare tenuto e condannare - in quanto venditore del complesso immobiliare - al CP_3
risarcimento di tutti i danni patiti dagli acquirenti e per via del CP_1 Controparte_2
riscatto agrario patito, quindi sia di quello consistente nel minor valore del compendio immobiliare acquistato, quantificato in Euro 17.750,00 (pari al 25% del valore del complesso immobiliare + Euro
2.000,00 per il prezzo del terreno indicato in atto), oltre a quello – determinato pro quota - relativo alle spese notarili ed a quelle di trascrizione sostenute per l'acquisto del terreno, forfettariamente quantificate in Euro 800,00, nonché quelle - sempre pro quota - relative all'intermediazione immobiliare ed ai costi dell'istruttoria bancaria per la concessione del mutuo ipotecario, oltre all'incremento del valore complessivo del mutuo, quantificando anche queste voci in via forfettaria in
pagina 4 di 14 Euro 1.000,00, così determinando un valore complessivo pari ad Euro 19.550,00, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, oppure quello differente che sarà determinato nel corso del presente giudizio;
= Con la vittoria delle spese legali (ed eventuali tecniche) di entrambi i gradi di giudizio, anche nei confronti di - oltre che di quelli di - compreso l'onere forfettario e gli CP_3 Parte_1
accessori di legge e, comunque,
= Con l'ulteriore condanna di alla manleva e garanzia di e CP_3 CP_1 [...]
anche rispetto alle spese legali (e tecniche) che questi ultimi dovessero essere tenuti a CP_2
corrispondere in favore di , riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.” Parte_1
Per l'appellato terzo chiamato : CP_3
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
In via istruttoria e preliminare rigettare le richieste di istruzione probatoria spiegate nelle difese di primo grado e richiamate in atto di appello dalla difesa anche in ordine alla reiterata richiesta di ammissione dei capitoli n. 5), Pt_1
12) e 20) della propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.;
In subordine in caso di accoglimento delle istanze istruttorie avverse
Ammettere le istanze istruttorie già dedotte in primo grado dalla difesa con espresso richiamo a CP_3
tutto quanto dedotto e capitolato nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. nn. 1, 2 e 3, nonché all'avanzata richiesta di c.t.u. estimativa volta stabilire il valore del terreno, da intendersi in questa sede integralmente rinnovate, richiamate e trascritte;
In via principale e nel merito
Rigettare il gravame proposto dal sig. , poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
4026/2022 - R.G. n. 21505/2020 pronunciata il 17/10/2022 dal Tribunale di Torino, Seconda Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Anna Castellino e pubblicata in data 18/10/2022;
In ogni caso con conferma di vittoria di spese, competenze ed onorari del I° grado del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e cpa
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e di modifica anche solo parziale della sentenza di primo grado n. 4026/2022 - R.G. n. 21505/2020 pronunciata il 17/10/2022 dal Tribunale di Torino,
Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Castellino e pubblicata in data 18/10/2022;
pagina 5 di 14 respingersi - in primis e comunque - la domanda riconvenzionale eventualmente proposto dai signori
e nei confronti del Sig. , in quanto infondata in fatto in CP_1 Controparte_2 CP_3
diritto, e di conseguenza mandare assolto l'odierno convenuto terzo chiamato da qualsivoglia pretesa da essi avanzata.
In difetto, rigettare - poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provata - la richiesta di risarcimento avanzata nei riguardi del sig. dai signori e , già CP_3 CP_1 CP_2
quantificata in primo grado in euro 19.550,00, o in altra differente maggiore o minore somma eventualmente richiesta e determinata dagli stessi nel corso del presente giudizio d'appello, dichiarando tenuto il venditore a corrispondere ai suddetti acquirenti il prezzo effettivo CP_3
del terreno pari ad euro 2.000,00 indicato e risultante dall'atto notarile.
Mandare assolta il terzo chiamato da ogni ulteriore pretesa e da chiunque avanzata.
In ogni caso
Con conferma di vittoria di spese, competenze ed onorari del I° grado e totale compensazione delle spese di lite nei riguardi dei convenuti sig.ri e ." CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020 conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
, chiedendo che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio da parte Controparte_2
sua del diritto di prelazione agraria, relativamente al terreno sito in Cumiana (TO), censito al catasto terreni al Foglio 69, mappale 134, e che conseguentemente fosse dichiarato inefficace l'atto di compravendita stipulato in data 11/12/2019 dai convenuti, a mezzo del quale avevano acquistato detto terreno da , disponendo il trasferimento di detto fondo in suo favore, verso la CP_3
corresponsione dell'importo a suo tempo versato a titolo di prezzo, pari a € 2.000,00.
Esponeva l'attore di essere proprietario del fondo confinante con quello oggetto della richiesta di riscatto e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, co. 1, L. 590/1965, in combinato disposto con l'art. 7 L. 871/1971; che il terreno in data 11/12/2019 era stato venduto dal proprietario CP_3
ad LL e , che non rivestivano la qualità di coltivatori diretti;
di non
[...] CP_1 Controparte_2
essere stato messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione e di aver manifestato attraverso due lettere raccomandate in data 16/06/2020 e 20/06/2020 la volontà di esercitare il diritto di riscatto.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
LL e contestavano sotto svariati profili la sussistenza in capo a CP_1 Controparte_2 Pt_1
dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di riscatto, nonché evidenziavano
[...]
come il terreno da essi acquistato fosse pertinenziale alla loro abitazione, avendo essi acquistato un pagina 6 di 14 complesso immobiliare formante un solo corpo, che comprendeva il terreno da sempre destinato a giardino/orto/frutteto.
In ogni caso, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il venditore, , per essere CP_3
da lui risarciti in caso di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il danno non poteva essere parametrato al solo rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del terreno, ma doveva essere commisurato al minor valore del compendio immobiliare privato dell'appezzamento di terreno.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, negando l'esistenza in capo a dei requisiti per l'esercizio della prelazione Parte_1
agraria, nonché sottolineando il carattere pertinenziale del terreno in oggetto, essendo quel vincolo previsto già nell'atto con il quale egli aveva acquistato gli immobile nel 2014, per cui il terreno aveva perso la connotazione agricola per assumere la stessa destinazione del bene principale.
contestava inoltre l'ammontare del danno indicato dai convenuti per il caso di perdita CP_3
della proprietà del terreno.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove orali, quindi, in data 18/10/2022, il Tribunale pronunciava sentenza, con la quale respingeva le domande proposte da , condannandolo Parte_1
alla rifusione delle spese in favore dei convenuti e, in base al principio di causalità, anche in favore del terzo chiamato.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto notificato in Parte_1
data 06/12/2022, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituivano in giudizio gli appellati resistendo al gravame, e riproponendo, anche ex art. 346 c.p.c., tutte le contestazioni già sollevate in primo grado.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale ha respinto la domanda di riscatto proposta da , ritenendo insussistente uno Parte_1
dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario del fondo confinante, e cioè quello dell'esercizio dell'attività di coltivazione.
Il Giudice di primo grado ha poi ancora aggiunto a quelle considerazioni, ritenute dirimenti ai fini del rigetto della domanda attorea, "alcuni rilievi circa la peculiarità del caso concreto in cui il fondo oggetto della domanda…è espressamente qualificato nell'atto di vendita a rogito notaio Per_1
del 11.12.2019 (ed altresì in quello in favore del a rogito notaio 12.5.2014)
[...] CP_3 Per_2
pagina 7 di 14 come strettamente pertinenziale al complesso immobiliare venduto". Il terreno, destinato a giardino, orto e frutteto è stato infatti assoggettato a vincolo pertinenziale rispetto al fabbricato principale, in quanto funzionalmente destinato al servizio ed ornamento del medesimo, per cui sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi della pertinenzialità.
Con riferimento alla carenza della qualità di coltivatore diretto, ha osservato la sentenza come tale qualità non sussista in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, in quanto la prelazione e il riscatto hanno lo scopo di favorire la coltivazione di un fondo più ampio per una maggiore efficiente produzione, rendendo quindi necessario il diretto rapporto con la coltivazione della terra.
L'istruttoria orale esperita non ha consentito di raggiungere la prova del possesso in capo all'attore dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, avendo le testimonianze assunte al più provato l'attività di allevamento del bestiame, di falcio dell'erba raccolta, per farne fieno o foraggio, ma nulla avrebbero dimostrato riguardo all'attività di coltivazione abituale dei terreni. La stessa definizione di “prato stabile” utilizzata da uno dei testi, rimanda ad un terreno non seminato, arato o dissodato, ma lasciato a vegetazione spontanea, laddove in base a quanto affermato dalla giurisprudenza la coltivazione deve sostanziarsi in un atto di “lavorazione del terreno” e non nella mera raccolta dell'erba spontanea.
La carenza di tale requisito è stata considerata di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza del diritto esercitato, senza necessità di esaminare la sussistenza di tutti gli altri presupposti.
I motivi d'impugnazione
Parte appellante articola due motivi d'impugnazione, il primo diretto a censurare l'asserita erronea valutazione delle deposizioni testimoniali operata dalla sentenza, sostenendo che sia stata compiuta una sommaria ed errata disamina sia dei concetti che sono alla base dell'attività di coltivazione diretta, sia degli elementi di fatto emersi in giudizio.
Nello specifico sostiene l'appellante che il prato stabile è una forma di coltura funzionale al pascolo e alla raccolta e produzione di fieno, le cui attività colturali consistono essenzialmente nella erpicatura e rullatura primaverile, operazioni che richiedono tempi limitati di lavorazione se non minimi, allorquando il foraggio venga direttamente brucato dal bestiame.
Tale descrizione sarebbe compatibile con le informazioni contenute nei fascicoli aziendali, inerenti al terreno confinante con quello oggetto di domanda di riscatto, laddove si indica che il fondo dell'appellante veniva ed è destinato a "prato polifita da foraggio - avvicendato non permanente - misto" e solo in minima parte risulta occupato da "gruppi di alberi e boschetti”. Il prato polifita da foraggio rappresenta a tutti gli effetti una forma di coltura e consiste in una consociazione di due o più specie foraggere coltivate sullo stesso terreno, può essere un prato stabile, ma spesso è in pagina 8 di 14 avvicendamento con altre colture agrarie.
Osserva parte appellante come, proprio la raccolta dell'erba nei termini descritti dai testi escussi, in particolare e , per farne fieno o foraggio, unitamente al pascolo del bestiame, Tes_1 Tes_2
costituiscono, nell'insieme, attività agricola vera e propria, idonea al riconoscimento della prelazione.
Non si tratta infatti di mero sfalcio di erba fine a sé stesso, che tra l'altro contrasterebbe con la contemporanea attività e presenza di allevamento e produzione di fieno, né ricorre l'ipotesi di esclusiva destinazione a pascolo del fondo, essendo stata affermata e riconosciuta la raccolta e la produzione di fieno. Altresì deporrebbe in tal senso la circostanza che il terreno di sia stato qualificato Parte_1
nel decreto di trasferimento, emesso in suo favore dal Tribunale di Torino all'esito di procedura esecutiva, come “seminativo” e quindi destinato ad un utilizzo agricolo. Così pure l'accesso al beneficio dei titoli PAC non sarebbe riconosciuto se l'appellante non esercitasse attività propriamente agricola.
Lamenta ancora che il Giudice di primo grado non abbia ammesso alcuni capi di prova, Parte_1
così impedendogli di fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio della prelazione, affermando che una più approfondita disamina degli aspetti concreti del caso di specie, da porsi in relazione alla documentazione allegata e alla giurisprudenza in materia, avrebbe condotto ad una diversa decisione.
Con un secondo motivo d'impugnazione - pur ritenendo l'appellante che in primo grado la domanda sia stata rigettata esclusivamente a causa della carenza in capo al Ponso dei presupposti per l'esercizio della prelazione - viene sottoposto a critica il passaggio della motivazione dedicato alla natura pertinenziale del fondo oggetto di domanda, che ne escluderebbe l'assoggettabilità a prelazione.
Contesta infatti l'appellante che il terreno in oggetto costituisca pertinenza del fabbricato principale, essendo invece indicato nell'atto pubblico di compravendita come di stretta pertinenza della "tettoia aperta a nudo tetto", inoltre il fondo è rappresentato come entità a sé stante nell'atto di compravendita, tanto da avere un suo identificativo catastale ed è stato indicato separatamente il suo prezzo di vendita, cosa che non sarebbe stata necessaria se si trattasse di un compendio unico ed indivisibile.
Dal punto di vista fisico, il terreno rappresenta una res ben distinta rispetto al fabbricato di civile abitazione, non sussistendo contiguità tra i due, che sono separati dalla presenza di altri immobili. La circostanza che tali immobili siano stati oggetto di vendita mediante un unico atto non comprova, né determina l'esistenza di un rapporto strumentale tra gli stessi, che non può essere configurato dalla semplice volontà delle parti contraenti di subordinare funzionalmente l'uno all'altro, essendo necessaria anche la sussistenza di un elemento oggettivo, dato dalla conformazione di fatto degli immobili interessati.
pagina 9 di 14 La circostanza che lo stesso terzo chiamato, , abbia affermato che la propria famiglia CP_3
utilizzava quel terreno anche per la raccolta del fieno necessario al fabbisogno degli animali (conigli e capre), che allevava, dimostra ulteriormente come la sua destinazione lo accomuni al fondo confinante di proprietà di . Parte_1
Il primo motivo d'appello risulta infondato.
La censura si fonda essenzialmente su ciò che potrebbe essere in relazione alla coltivazione del fondo confinante di proprietà di , sulle attività colturali che potrebbe essere svolte e non su Parte_1
quanto effettivamente venga praticato dall'appellante.
Nessuno dei testi escussi, neppure tra quelli adotti dal , che hanno reso dichiarazioni a lui più Pt_1
favorevoli, ha riferito dello svolgimento di attività di erpicatura, rullatura o semina, che siano state eseguite in quel fondo nel corso degli anni, né tanto del fatto che siano state praticate altre colture in avvicendamento.
Il teste , dopo avere affermato che il fondo del è coltivato a prato stabile Testimone_3 Pt_1 permanente, ha precisato: “La coltivazione del prato stabile permanente consiste nel taglio dell'erba per l'approvvigionamento del foraggio. l'ho visto tagliare l'erba con un trattore per fare Parte_1 foraggio fresco o per l'essicazione. Quello che vedo è che taglia l'erba e passa il rendinatore per raccogliere il fieno dopo che è stato essiccato. Oppure passa con l'autocaricante per caricare l'erba come foraggio fresco e alla fine porta le mucche o animali al pascolo a fine stagione. Per coltivazione si intende questo;
il prato stabile permanente non si semina;
ovviamente c'è anche l'irrigazione del prato;
c'è una bealera. L'irrigazione avviene tramite bealera consortile e loro sono utenti e utilizzano
l'irrigazione a scorrimento che vuol dire che l'acqua è indirizzata con delle paratie.”
Dunque, l'unico intervento, volto a favorire la produzione di erba, consisterebbe nell'irrigazione, indicata peraltro solo dal teste , visto che gli altri testi, che pure frequentano abitualmente Tes_1
quei luoghi, hanno riferito di un prato incolto, dove neppure ricordano di aver visto, né negli anni passati, né di recente, animali al pascolo (v. dich. ); o comunque di avere solo visto Testimone_4
portare gli animali al pascolo, quando cresce l'erba, ma di non avere mai visto svolgere attività agricola
(v. dich. . Testimone_5
Il teste , collaboratore presso la , ha dichiarato di non avere Testimone_6 Controparte_4
– ovviamente - alcuna conoscenza diretta delle modalità di sfruttamento del fondo, e dunque di poter riferire unicamente sulla base degli elementi documentali, che visiona nello svolgimento della sua attività; aggiungendo che il fondo è destinato a “prato pascolo, ossia o viene tagliata l'erba e fatto il fieno o è utilizzato per il pascolo di ovini o bovini.”, attività che il teste stesso, sempre sulla base dei dati documentali in suo possesso, ha asserito non poter essere qualificata, a suo avviso, come attività
pagina 10 di 14 agricola.
Orbene per definizione il prato stabile polifita è un tipo di prato che non viene arato o dissodato, caratterizzato dalla presenza di diverse specie erbacee spontanee o coltivate, anche se nel caso di specie nessuno dei testi ha riferito che quel prato sia mai stato seminato.
A fronte di tali emergenze, risulta del tutto corretta la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui va esclusa la qualità di coltivatore diretto in capo al soggetto che eserciti soltanto, o in forma assolutamente prevalente, l'attività di allevamento, poiché a tal fine occorre la dimostrazione circa il concorrente svolgimento anche di attività di coltivazione del fondo (v, da ultimo Cass. n. 42/2021).
Del tutto irrilevante è poi che nel decreto di trasferimento la classe del terreno sia stata indicata come
“seminativo”, dal momento che quell'atto si è limitato a riportarne la classificazione catastale, che non necessariamente corrisponde alla destinazione in atto, che è invece quella che rileva nel presente giudizio.
Parimenti inconferente è il richiamo al fatto che vengano ottenuti i contributi PAC, non rilevando in questa sede accertare se e quali verifiche siano fatte per il riconoscimento di tali contributi, dal momento che in questo giudizio sono stati acquisiti elementi di fatto diretti, che consentono di operare autonomamente la valutazione relativa all'effettiva coltivazione del fondo.
Né i capi di prova (5, 12 e 20), di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione, potrebbero condurre ad una diversa ricostruzione, in quanto o generici (capo 5), o valutativi (capi 12 e 20).
Anche il secondo motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
Giova al riguardo precisare, nell'affrontare l'esame delle argomentazioni svolte dall'appellante, riguardo al carattere di pertinenza del terreno oggetto di domanda, come al di là delle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, a pag. 13 della medesima è espressa un'autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda.
Parte appellante contesta l'esistenza dell'elemento oggettivo proprio del rapporto pertinenziale, aggiungendo altresì come tale relazione non esista nello specifico tra il terreno e il fabbricato di civile abitazione.
Gli elementi necessari alla legittima costituzione di un rapporto pertinenziale tra cose presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nell'obbiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambe (v. Cass.
S2021 n. 20911).
pagina 11 di 14 Entrambi tali elementi sono ravvisabili nel caso di specie.
Il vincolo di pertinenzialità è stato creato con l'atto a rogito notaio del 12/06/2014, con il quale Per_2
gli immobili sono stati acquistati da . CP_3
Con quell'atto oltre al fabbricato di civile abitazione è stato venduta una "porzione di basso fabbricato ad uso tettoia aperta a nudo tetto… da destinare a pertinenza della porzione di fabbricato di cui al precedente punto B", e cioè il fabbricato di civile abitazione, "con annesso appezzamento di terreno agricolo di stretta pertinenza della porzione in oggetto, formante il tutto un solo corpo.". Più oltre l'acquirente dichiarava "anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 149/E e dell'11 aprile 2008, per quanto riguarda il terreno distinto in catasto terreni al foglio 69 col numero 134, di destinarlo a pertinenza della porzione di fabbricato distinta in catasto fabbricati del Comune di
Cumiana al foglio 69 col numero 269 di cui al precedente articolo 1 pinto C)" e di destinare il locale autorimessa della porzione di fabbricato ad uso tettoia a pertinenza della porzione di fabbricato destinato a civile abitazione.
La lettura di tali complessive previsioni - non conforme a quella che viene proposta dall'appellante, secondo cui il terreno sarebbe pertinenza del solo fabbricato ad uso tettoia - dimostra che con l'atto di provenienza in capo a è stato creato un vincolo pertinenziale tra i fabbricati facenti parte CP_3
del complesso immobiliare e quindi il fabbricato destinato ad autorimessa ed uso tettoia è diventato pertinenza del fabbricato principale, destinato ad abitazione, unitamente alla sua pertinenza, rappresentata dal terreno contiguo.
Si tratta di un complesso immobiliare unitario, per il quale si è voluto inequivocabilmente creare un vincolo tra il bene principale e quelli ad esso accessori, ivi compreso il terreno contiguo ad uno dei fabbricati accessori.
La circostanza che il terreno di cui si controverte abbia un suo identificativo catastale autonomo è coerente con il fatto che esso è censito al catasto terreni, il che comporta anche il suo assoggettamento ad una differente tassazione, ragione per la quale deve essere separatamente indicato in atto il prezzo ad esso riferibile, ma ciò non rileva in ordine alla sua destinazione funzionale a servizio dei fabbricati.
In chiusura - in considerazione della riproposizione da parte degli appellati delle Controparte_5
ulteriori argomentazioni in base alle quali essi avevano contestato il diritto al riscatto - mette conto evidenziare come vi sia un'ulteriore ragione, assolutamente dirimente, che determina, in ogni caso,
l'infondatezza del diritto dell'appellante, e che attiene alla carenza del requisito della coltivazione del fondo confinante per almeno due anni prima della vendita rispetto alla quale intende Parte_1
esercitare il riscatto.
pagina 12 di 14 È documentale che abbia acquistato la proprietà del suo fondo confinante con quello di Parte_1
proprietà di e , in forza del decreto di trasferimento in data 12/04/2017, CP_1 Controparte_2
trascritto il 31/05/2017.
Il fondo era in precedenza di proprietà del padre, titolare di un'azienda agricola, nella Parte_2
quale collaboravano, per quanto riferito dal teste , i tre figli, e quindi oltre all'odierno Testimone_3
appellante, i fratelli e Per_3 Per_4
si è iscritto all e alla C.C.I.A.A. nel febbraio del 2017, come impresa agricola, Parte_1 CP_6
indicando quale attività prevalente quella di allevamento di bovini da carne;
tuttavia, il terreno acquistato nell'aprile del 2017 nell'ambito della procedura esecutiva è stato inserito nel suo fascicolo aziendale solo nel 2019 (v. doc. 3 appellante), visto che ancora a giugno del 2018 il terreno in
Cumiana, censito al Foglio 69, part. 140, era inserito nel fascicolo aziendale di (v. Parte_2
docc. c e c1 appellante), elemento questo che depone per il fatto che il terreno, al di là del formale acquisto da parte del figlio in sede esecutiva, abbia continuato ad essere utilizzato nell'esercizio dell'azienda paterna.
La generica affermazione, secondo cui il fondo non sarebbe stato inserito nel suo fascicolo aziendale, in quanto nonostante ne fosse divenuto proprietario e lo coltivasse, non sarebbe avvenuto il perfezionamento “sulla carta” del trasferimento di proprietà, risulta incomprensibile ed implausibile.
Al decreto di trasferimento avevano fatto tempestivo seguito la trascrizione nei RR.II. e la variazione catastale già nel maggio del 2017 (v. docc. 1 e 2 appellante), per cui il terreno avrebbe potuto essere inserito nella denuncia presentata se non a giugno 2017, in quella del 2018, mentre ciò è avvenuto solo a giugno del 2019, elemento questo che esclude in radice la prova dell'esercizio di qualsivoglia coltivazione riconducibile all'impresa agricola di nei due anni antecedenti il dicembre del Parte_1
2019, momento di stipula della compravendita.
Le spese di giudizio
Stante l'integrale soccombenza, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico di , con liquidazione, in base al D.M. 147/2022 e allo scaglione di valore di Parte_1 riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, che vengono liquidate in misura eguale per entrambe le parti le appellate, stante l'equivalente qualità dell'opera prestata e del numero delle questioni trattate, e così in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello pagina 13 di 14 Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4026/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 18/10/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 CP_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 CP_3
€ 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1574/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Cavallermaggiore, via Parte_1 C.F._1
Bra n. 10, presso lo studio dell'avv. Gian Franco Gattino, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e CP_1 C.F._2 CP_2
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Torino, via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro Debernardi, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
Contro
, nato a [...] il [...], (C.F. elettivamente CP_3 C.F._4
domiciliato in Pinerolo (TO), via Federico Caprilli n. 15, presso lo studio dell'avv. Sandra Di Giglio, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 14 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4026del Tribunale di Torino emessa in data
18/10/2022
- Riscatto agrario
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Previo stralcio della perizia da ultimo depositata dalla difesa dei sig.ri e , in quanto CP_1 CP_2
del tutto irrilevante ai fini del presente contendere,
Previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'appello e dell'istanza di sospensione sollevate dalla difesa dei sig.ri e , irrituali e ingiustificate, CP_1 CP_2
previo rigetto, in ogni caso, delle ragioni avversarie di entrambe le parti appellate previo esperimento di qualunque mezzo probatorio già richiesto e rinnovato nelle difese in primo grado – ovvero ritenuto comunque necessario - da intendersi in questa sede tutte integralmente richiamate e trascritte,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie facti e iuris del caso, riformare, anche in punto spese, la sentenza n.
4026/2022 – R.g.n. 21505/2020 pronunciata in data 17/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Torino nella persona della dott.ssa Anna CASTELLINO e pubblicata in data 18/10/2022, non notificata, e così reiterata la richiesta di ammissione dei capi dedotti e non ammessi, in particolare i n. 5), 12) e 20); nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione in capo, nel caso di specie, al sig. con riferimento al terreno sito in Cumiana – Catasto Terreni: Parte_1
Fg. 69, mappale/part. 134 – riconoscendo, così, altresì accertato in capo al medesimo attore, il diritto di riscatto con riguardo a detto fondo;
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. Per_1
, dell'11/12/2019, stipulato tra i sig.ri e , con riferimento al terreno sito
[...] CP_3 CP_1 CP_2
in Cumiana - Catasto Terreni: Fg. 69, mappale/part. 134, disponendo il trasferimento di detto fondo in proprietà all'attore, dietro corresponsione, da parte del sig. , della medesima somma a suo Pt_1 tempo versata per l'acquisto del terreno de quo, pari ad € 2.000,00= o di quella ritenuta di giustizia nel rispetto della normativa;
In ogni caso
pagina 2 di 14 con il favore delle competenze e spese giudiziali - nei confronti di tutte le parti - oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente restituzione delle somme, tutte, nel frattempo eventualmente corrisposte a tale titolo, anche al terzo.
In via di estremo subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga di respingere le superiori domande, compensare le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati LL e : CP_2
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda o eccezione,
IN VIA PRELIMINARE
= Dare atto che la perizia sugli immobili effettuata nel corso del procedimento esecutivo instaurato da
e nei confronti di per ottenere il rimborso di CP_1 Controparte_2 Parte_1
tutte le spese legali e tecniche sostenute nel giudizio di primo grado ha evidenziato la presenza di vizi edilizi sui beni immobili strumentali all'azienda agricola presenti sul terreno confinante a quello oggetto della domanda di riscatto agrario di proprietà di e, comunque, Parte_1
= Rilevare che non ha prodotto il fascicolo della propria azienda agricola, così Parte_1
omettendo di allegare le dimensioni aziendali ed il numero dei bovini allevati;
= Si dà atto che il procedimento esecutivo instaurato da e nel CP_1 Controparte_2
corso del presente processo di appello – sorto per via del mancato rimborso delle spese legali del precedente grado di giudizio - si è estinto a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte di . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
= Ammettere tutti i capitoli di prova proposti nei termini di legge e non ammessi nel precedente grado di giudizio, con richiesta di ammissione della testimonianza anche in materia contraria sui capitoli di prova avversari che possano eventualmente essere dichiarati ammissibili, con i testimoni già indicati;
= Disporre apposita CTU per la determinazione del valore dell'intero complesso immobiliare oggetto dell'atto di acquisto dei Signori e , per poi rideterminarlo senza CP_1 Controparte_2
quello del cortile/giardino/frutteto oggetto della domanda di riscatto agrario formulata da Pt_1
e, comunque, per individuare l'effettivo valore commerciale del medesimo terreno, identificato
[...]
catastalmente nel comune di Cumiana (TO), al Foglio 69, particella numero 134.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
pagina 3 di 14 = Dichiarare la natura confessoria delle dichiarazioni rese dall'attore (supportate dalla documentazione da questi allegata, cfr. C1 di controparte del fascicolo di primo grado) attestanti
l'inesistenza del requisito, di cui all'art. 8 L. 590/1965, dello stabile insediamento sul terreno confinante a quello oggetto della vendita in questione, posto che lo stesso terreno era indicato quale parte del compendio aziendale dell'impresa di , padre dell'attuale appellante e, Parte_2
comunque,
= Dichiarare la natura pertinenziale alla residenza di proprietà degli appellati del terreno oggetto di riscatto e, comunque,
= Dichiarare che la domanda di riscatto agrario proposta da è priva dei requisiti Parte_1
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, compreso quello della stabile e personale coltivazione del terreno attiguo a quello oggetto del riscatto agrario e, quindi,
= Dichiarare infondate le ragioni di fatto e di diritto indicate dalla parte appellante a fondamento della propria domanda giudiziale e, per l'effetto,
= Respingere la domanda di riscatto agrario proposta da , confermando l'efficacia Parte_1
dell'atto di trasferimento per rogito del Notaio , del giorno 11.12.2019, rep. n. Persona_1
7975, racc. n. 5817, anche riguardo al terreno oggetto della domanda giudiziale attorea e, quindi,
= Confermare quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Torino, n. 4026/2022, anche per quanto attiene alle spese legali.
= Con la vittoria delle spese legali (ed eventualmente tecniche) del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA (nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto agrario):
= Accertare la differenza di valore del terreno oggetto della prelazione rispetto a quello indicato nell'atto di compravendita, considerata la sua rilevante natura accessoria – riconosciuta anche da
– rispetto al restante complesso immobiliare acquistato dai conviventi CP_3 CP_1
e ; Controparte_2
= Dichiarare tenuto e condannare - in quanto venditore del complesso immobiliare - al CP_3
risarcimento di tutti i danni patiti dagli acquirenti e per via del CP_1 Controparte_2
riscatto agrario patito, quindi sia di quello consistente nel minor valore del compendio immobiliare acquistato, quantificato in Euro 17.750,00 (pari al 25% del valore del complesso immobiliare + Euro
2.000,00 per il prezzo del terreno indicato in atto), oltre a quello – determinato pro quota - relativo alle spese notarili ed a quelle di trascrizione sostenute per l'acquisto del terreno, forfettariamente quantificate in Euro 800,00, nonché quelle - sempre pro quota - relative all'intermediazione immobiliare ed ai costi dell'istruttoria bancaria per la concessione del mutuo ipotecario, oltre all'incremento del valore complessivo del mutuo, quantificando anche queste voci in via forfettaria in
pagina 4 di 14 Euro 1.000,00, così determinando un valore complessivo pari ad Euro 19.550,00, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, oppure quello differente che sarà determinato nel corso del presente giudizio;
= Con la vittoria delle spese legali (ed eventuali tecniche) di entrambi i gradi di giudizio, anche nei confronti di - oltre che di quelli di - compreso l'onere forfettario e gli CP_3 Parte_1
accessori di legge e, comunque,
= Con l'ulteriore condanna di alla manleva e garanzia di e CP_3 CP_1 [...]
anche rispetto alle spese legali (e tecniche) che questi ultimi dovessero essere tenuti a CP_2
corrispondere in favore di , riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.” Parte_1
Per l'appellato terzo chiamato : CP_3
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
In via istruttoria e preliminare rigettare le richieste di istruzione probatoria spiegate nelle difese di primo grado e richiamate in atto di appello dalla difesa anche in ordine alla reiterata richiesta di ammissione dei capitoli n. 5), Pt_1
12) e 20) della propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.;
In subordine in caso di accoglimento delle istanze istruttorie avverse
Ammettere le istanze istruttorie già dedotte in primo grado dalla difesa con espresso richiamo a CP_3
tutto quanto dedotto e capitolato nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. nn. 1, 2 e 3, nonché all'avanzata richiesta di c.t.u. estimativa volta stabilire il valore del terreno, da intendersi in questa sede integralmente rinnovate, richiamate e trascritte;
In via principale e nel merito
Rigettare il gravame proposto dal sig. , poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
4026/2022 - R.G. n. 21505/2020 pronunciata il 17/10/2022 dal Tribunale di Torino, Seconda Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Anna Castellino e pubblicata in data 18/10/2022;
In ogni caso con conferma di vittoria di spese, competenze ed onorari del I° grado del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e cpa
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e di modifica anche solo parziale della sentenza di primo grado n. 4026/2022 - R.G. n. 21505/2020 pronunciata il 17/10/2022 dal Tribunale di Torino,
Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Castellino e pubblicata in data 18/10/2022;
pagina 5 di 14 respingersi - in primis e comunque - la domanda riconvenzionale eventualmente proposto dai signori
e nei confronti del Sig. , in quanto infondata in fatto in CP_1 Controparte_2 CP_3
diritto, e di conseguenza mandare assolto l'odierno convenuto terzo chiamato da qualsivoglia pretesa da essi avanzata.
In difetto, rigettare - poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provata - la richiesta di risarcimento avanzata nei riguardi del sig. dai signori e , già CP_3 CP_1 CP_2
quantificata in primo grado in euro 19.550,00, o in altra differente maggiore o minore somma eventualmente richiesta e determinata dagli stessi nel corso del presente giudizio d'appello, dichiarando tenuto il venditore a corrispondere ai suddetti acquirenti il prezzo effettivo CP_3
del terreno pari ad euro 2.000,00 indicato e risultante dall'atto notarile.
Mandare assolta il terzo chiamato da ogni ulteriore pretesa e da chiunque avanzata.
In ogni caso
Con conferma di vittoria di spese, competenze ed onorari del I° grado e totale compensazione delle spese di lite nei riguardi dei convenuti sig.ri e ." CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020 conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
, chiedendo che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio da parte Controparte_2
sua del diritto di prelazione agraria, relativamente al terreno sito in Cumiana (TO), censito al catasto terreni al Foglio 69, mappale 134, e che conseguentemente fosse dichiarato inefficace l'atto di compravendita stipulato in data 11/12/2019 dai convenuti, a mezzo del quale avevano acquistato detto terreno da , disponendo il trasferimento di detto fondo in suo favore, verso la CP_3
corresponsione dell'importo a suo tempo versato a titolo di prezzo, pari a € 2.000,00.
Esponeva l'attore di essere proprietario del fondo confinante con quello oggetto della richiesta di riscatto e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, co. 1, L. 590/1965, in combinato disposto con l'art. 7 L. 871/1971; che il terreno in data 11/12/2019 era stato venduto dal proprietario CP_3
ad LL e , che non rivestivano la qualità di coltivatori diretti;
di non
[...] CP_1 Controparte_2
essere stato messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione e di aver manifestato attraverso due lettere raccomandate in data 16/06/2020 e 20/06/2020 la volontà di esercitare il diritto di riscatto.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
LL e contestavano sotto svariati profili la sussistenza in capo a CP_1 Controparte_2 Pt_1
dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di riscatto, nonché evidenziavano
[...]
come il terreno da essi acquistato fosse pertinenziale alla loro abitazione, avendo essi acquistato un pagina 6 di 14 complesso immobiliare formante un solo corpo, che comprendeva il terreno da sempre destinato a giardino/orto/frutteto.
In ogni caso, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il venditore, , per essere CP_3
da lui risarciti in caso di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il danno non poteva essere parametrato al solo rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del terreno, ma doveva essere commisurato al minor valore del compendio immobiliare privato dell'appezzamento di terreno.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, negando l'esistenza in capo a dei requisiti per l'esercizio della prelazione Parte_1
agraria, nonché sottolineando il carattere pertinenziale del terreno in oggetto, essendo quel vincolo previsto già nell'atto con il quale egli aveva acquistato gli immobile nel 2014, per cui il terreno aveva perso la connotazione agricola per assumere la stessa destinazione del bene principale.
contestava inoltre l'ammontare del danno indicato dai convenuti per il caso di perdita CP_3
della proprietà del terreno.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove orali, quindi, in data 18/10/2022, il Tribunale pronunciava sentenza, con la quale respingeva le domande proposte da , condannandolo Parte_1
alla rifusione delle spese in favore dei convenuti e, in base al principio di causalità, anche in favore del terzo chiamato.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto notificato in Parte_1
data 06/12/2022, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituivano in giudizio gli appellati resistendo al gravame, e riproponendo, anche ex art. 346 c.p.c., tutte le contestazioni già sollevate in primo grado.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale ha respinto la domanda di riscatto proposta da , ritenendo insussistente uno Parte_1
dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario del fondo confinante, e cioè quello dell'esercizio dell'attività di coltivazione.
Il Giudice di primo grado ha poi ancora aggiunto a quelle considerazioni, ritenute dirimenti ai fini del rigetto della domanda attorea, "alcuni rilievi circa la peculiarità del caso concreto in cui il fondo oggetto della domanda…è espressamente qualificato nell'atto di vendita a rogito notaio Per_1
del 11.12.2019 (ed altresì in quello in favore del a rogito notaio 12.5.2014)
[...] CP_3 Per_2
pagina 7 di 14 come strettamente pertinenziale al complesso immobiliare venduto". Il terreno, destinato a giardino, orto e frutteto è stato infatti assoggettato a vincolo pertinenziale rispetto al fabbricato principale, in quanto funzionalmente destinato al servizio ed ornamento del medesimo, per cui sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi della pertinenzialità.
Con riferimento alla carenza della qualità di coltivatore diretto, ha osservato la sentenza come tale qualità non sussista in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, in quanto la prelazione e il riscatto hanno lo scopo di favorire la coltivazione di un fondo più ampio per una maggiore efficiente produzione, rendendo quindi necessario il diretto rapporto con la coltivazione della terra.
L'istruttoria orale esperita non ha consentito di raggiungere la prova del possesso in capo all'attore dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, avendo le testimonianze assunte al più provato l'attività di allevamento del bestiame, di falcio dell'erba raccolta, per farne fieno o foraggio, ma nulla avrebbero dimostrato riguardo all'attività di coltivazione abituale dei terreni. La stessa definizione di “prato stabile” utilizzata da uno dei testi, rimanda ad un terreno non seminato, arato o dissodato, ma lasciato a vegetazione spontanea, laddove in base a quanto affermato dalla giurisprudenza la coltivazione deve sostanziarsi in un atto di “lavorazione del terreno” e non nella mera raccolta dell'erba spontanea.
La carenza di tale requisito è stata considerata di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza del diritto esercitato, senza necessità di esaminare la sussistenza di tutti gli altri presupposti.
I motivi d'impugnazione
Parte appellante articola due motivi d'impugnazione, il primo diretto a censurare l'asserita erronea valutazione delle deposizioni testimoniali operata dalla sentenza, sostenendo che sia stata compiuta una sommaria ed errata disamina sia dei concetti che sono alla base dell'attività di coltivazione diretta, sia degli elementi di fatto emersi in giudizio.
Nello specifico sostiene l'appellante che il prato stabile è una forma di coltura funzionale al pascolo e alla raccolta e produzione di fieno, le cui attività colturali consistono essenzialmente nella erpicatura e rullatura primaverile, operazioni che richiedono tempi limitati di lavorazione se non minimi, allorquando il foraggio venga direttamente brucato dal bestiame.
Tale descrizione sarebbe compatibile con le informazioni contenute nei fascicoli aziendali, inerenti al terreno confinante con quello oggetto di domanda di riscatto, laddove si indica che il fondo dell'appellante veniva ed è destinato a "prato polifita da foraggio - avvicendato non permanente - misto" e solo in minima parte risulta occupato da "gruppi di alberi e boschetti”. Il prato polifita da foraggio rappresenta a tutti gli effetti una forma di coltura e consiste in una consociazione di due o più specie foraggere coltivate sullo stesso terreno, può essere un prato stabile, ma spesso è in pagina 8 di 14 avvicendamento con altre colture agrarie.
Osserva parte appellante come, proprio la raccolta dell'erba nei termini descritti dai testi escussi, in particolare e , per farne fieno o foraggio, unitamente al pascolo del bestiame, Tes_1 Tes_2
costituiscono, nell'insieme, attività agricola vera e propria, idonea al riconoscimento della prelazione.
Non si tratta infatti di mero sfalcio di erba fine a sé stesso, che tra l'altro contrasterebbe con la contemporanea attività e presenza di allevamento e produzione di fieno, né ricorre l'ipotesi di esclusiva destinazione a pascolo del fondo, essendo stata affermata e riconosciuta la raccolta e la produzione di fieno. Altresì deporrebbe in tal senso la circostanza che il terreno di sia stato qualificato Parte_1
nel decreto di trasferimento, emesso in suo favore dal Tribunale di Torino all'esito di procedura esecutiva, come “seminativo” e quindi destinato ad un utilizzo agricolo. Così pure l'accesso al beneficio dei titoli PAC non sarebbe riconosciuto se l'appellante non esercitasse attività propriamente agricola.
Lamenta ancora che il Giudice di primo grado non abbia ammesso alcuni capi di prova, Parte_1
così impedendogli di fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio della prelazione, affermando che una più approfondita disamina degli aspetti concreti del caso di specie, da porsi in relazione alla documentazione allegata e alla giurisprudenza in materia, avrebbe condotto ad una diversa decisione.
Con un secondo motivo d'impugnazione - pur ritenendo l'appellante che in primo grado la domanda sia stata rigettata esclusivamente a causa della carenza in capo al Ponso dei presupposti per l'esercizio della prelazione - viene sottoposto a critica il passaggio della motivazione dedicato alla natura pertinenziale del fondo oggetto di domanda, che ne escluderebbe l'assoggettabilità a prelazione.
Contesta infatti l'appellante che il terreno in oggetto costituisca pertinenza del fabbricato principale, essendo invece indicato nell'atto pubblico di compravendita come di stretta pertinenza della "tettoia aperta a nudo tetto", inoltre il fondo è rappresentato come entità a sé stante nell'atto di compravendita, tanto da avere un suo identificativo catastale ed è stato indicato separatamente il suo prezzo di vendita, cosa che non sarebbe stata necessaria se si trattasse di un compendio unico ed indivisibile.
Dal punto di vista fisico, il terreno rappresenta una res ben distinta rispetto al fabbricato di civile abitazione, non sussistendo contiguità tra i due, che sono separati dalla presenza di altri immobili. La circostanza che tali immobili siano stati oggetto di vendita mediante un unico atto non comprova, né determina l'esistenza di un rapporto strumentale tra gli stessi, che non può essere configurato dalla semplice volontà delle parti contraenti di subordinare funzionalmente l'uno all'altro, essendo necessaria anche la sussistenza di un elemento oggettivo, dato dalla conformazione di fatto degli immobili interessati.
pagina 9 di 14 La circostanza che lo stesso terzo chiamato, , abbia affermato che la propria famiglia CP_3
utilizzava quel terreno anche per la raccolta del fieno necessario al fabbisogno degli animali (conigli e capre), che allevava, dimostra ulteriormente come la sua destinazione lo accomuni al fondo confinante di proprietà di . Parte_1
Il primo motivo d'appello risulta infondato.
La censura si fonda essenzialmente su ciò che potrebbe essere in relazione alla coltivazione del fondo confinante di proprietà di , sulle attività colturali che potrebbe essere svolte e non su Parte_1
quanto effettivamente venga praticato dall'appellante.
Nessuno dei testi escussi, neppure tra quelli adotti dal , che hanno reso dichiarazioni a lui più Pt_1
favorevoli, ha riferito dello svolgimento di attività di erpicatura, rullatura o semina, che siano state eseguite in quel fondo nel corso degli anni, né tanto del fatto che siano state praticate altre colture in avvicendamento.
Il teste , dopo avere affermato che il fondo del è coltivato a prato stabile Testimone_3 Pt_1 permanente, ha precisato: “La coltivazione del prato stabile permanente consiste nel taglio dell'erba per l'approvvigionamento del foraggio. l'ho visto tagliare l'erba con un trattore per fare Parte_1 foraggio fresco o per l'essicazione. Quello che vedo è che taglia l'erba e passa il rendinatore per raccogliere il fieno dopo che è stato essiccato. Oppure passa con l'autocaricante per caricare l'erba come foraggio fresco e alla fine porta le mucche o animali al pascolo a fine stagione. Per coltivazione si intende questo;
il prato stabile permanente non si semina;
ovviamente c'è anche l'irrigazione del prato;
c'è una bealera. L'irrigazione avviene tramite bealera consortile e loro sono utenti e utilizzano
l'irrigazione a scorrimento che vuol dire che l'acqua è indirizzata con delle paratie.”
Dunque, l'unico intervento, volto a favorire la produzione di erba, consisterebbe nell'irrigazione, indicata peraltro solo dal teste , visto che gli altri testi, che pure frequentano abitualmente Tes_1
quei luoghi, hanno riferito di un prato incolto, dove neppure ricordano di aver visto, né negli anni passati, né di recente, animali al pascolo (v. dich. ); o comunque di avere solo visto Testimone_4
portare gli animali al pascolo, quando cresce l'erba, ma di non avere mai visto svolgere attività agricola
(v. dich. . Testimone_5
Il teste , collaboratore presso la , ha dichiarato di non avere Testimone_6 Controparte_4
– ovviamente - alcuna conoscenza diretta delle modalità di sfruttamento del fondo, e dunque di poter riferire unicamente sulla base degli elementi documentali, che visiona nello svolgimento della sua attività; aggiungendo che il fondo è destinato a “prato pascolo, ossia o viene tagliata l'erba e fatto il fieno o è utilizzato per il pascolo di ovini o bovini.”, attività che il teste stesso, sempre sulla base dei dati documentali in suo possesso, ha asserito non poter essere qualificata, a suo avviso, come attività
pagina 10 di 14 agricola.
Orbene per definizione il prato stabile polifita è un tipo di prato che non viene arato o dissodato, caratterizzato dalla presenza di diverse specie erbacee spontanee o coltivate, anche se nel caso di specie nessuno dei testi ha riferito che quel prato sia mai stato seminato.
A fronte di tali emergenze, risulta del tutto corretta la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui va esclusa la qualità di coltivatore diretto in capo al soggetto che eserciti soltanto, o in forma assolutamente prevalente, l'attività di allevamento, poiché a tal fine occorre la dimostrazione circa il concorrente svolgimento anche di attività di coltivazione del fondo (v, da ultimo Cass. n. 42/2021).
Del tutto irrilevante è poi che nel decreto di trasferimento la classe del terreno sia stata indicata come
“seminativo”, dal momento che quell'atto si è limitato a riportarne la classificazione catastale, che non necessariamente corrisponde alla destinazione in atto, che è invece quella che rileva nel presente giudizio.
Parimenti inconferente è il richiamo al fatto che vengano ottenuti i contributi PAC, non rilevando in questa sede accertare se e quali verifiche siano fatte per il riconoscimento di tali contributi, dal momento che in questo giudizio sono stati acquisiti elementi di fatto diretti, che consentono di operare autonomamente la valutazione relativa all'effettiva coltivazione del fondo.
Né i capi di prova (5, 12 e 20), di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione, potrebbero condurre ad una diversa ricostruzione, in quanto o generici (capo 5), o valutativi (capi 12 e 20).
Anche il secondo motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
Giova al riguardo precisare, nell'affrontare l'esame delle argomentazioni svolte dall'appellante, riguardo al carattere di pertinenza del terreno oggetto di domanda, come al di là delle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, a pag. 13 della medesima è espressa un'autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda.
Parte appellante contesta l'esistenza dell'elemento oggettivo proprio del rapporto pertinenziale, aggiungendo altresì come tale relazione non esista nello specifico tra il terreno e il fabbricato di civile abitazione.
Gli elementi necessari alla legittima costituzione di un rapporto pertinenziale tra cose presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nell'obbiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambe (v. Cass.
S2021 n. 20911).
pagina 11 di 14 Entrambi tali elementi sono ravvisabili nel caso di specie.
Il vincolo di pertinenzialità è stato creato con l'atto a rogito notaio del 12/06/2014, con il quale Per_2
gli immobili sono stati acquistati da . CP_3
Con quell'atto oltre al fabbricato di civile abitazione è stato venduta una "porzione di basso fabbricato ad uso tettoia aperta a nudo tetto… da destinare a pertinenza della porzione di fabbricato di cui al precedente punto B", e cioè il fabbricato di civile abitazione, "con annesso appezzamento di terreno agricolo di stretta pertinenza della porzione in oggetto, formante il tutto un solo corpo.". Più oltre l'acquirente dichiarava "anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 149/E e dell'11 aprile 2008, per quanto riguarda il terreno distinto in catasto terreni al foglio 69 col numero 134, di destinarlo a pertinenza della porzione di fabbricato distinta in catasto fabbricati del Comune di
Cumiana al foglio 69 col numero 269 di cui al precedente articolo 1 pinto C)" e di destinare il locale autorimessa della porzione di fabbricato ad uso tettoia a pertinenza della porzione di fabbricato destinato a civile abitazione.
La lettura di tali complessive previsioni - non conforme a quella che viene proposta dall'appellante, secondo cui il terreno sarebbe pertinenza del solo fabbricato ad uso tettoia - dimostra che con l'atto di provenienza in capo a è stato creato un vincolo pertinenziale tra i fabbricati facenti parte CP_3
del complesso immobiliare e quindi il fabbricato destinato ad autorimessa ed uso tettoia è diventato pertinenza del fabbricato principale, destinato ad abitazione, unitamente alla sua pertinenza, rappresentata dal terreno contiguo.
Si tratta di un complesso immobiliare unitario, per il quale si è voluto inequivocabilmente creare un vincolo tra il bene principale e quelli ad esso accessori, ivi compreso il terreno contiguo ad uno dei fabbricati accessori.
La circostanza che il terreno di cui si controverte abbia un suo identificativo catastale autonomo è coerente con il fatto che esso è censito al catasto terreni, il che comporta anche il suo assoggettamento ad una differente tassazione, ragione per la quale deve essere separatamente indicato in atto il prezzo ad esso riferibile, ma ciò non rileva in ordine alla sua destinazione funzionale a servizio dei fabbricati.
In chiusura - in considerazione della riproposizione da parte degli appellati delle Controparte_5
ulteriori argomentazioni in base alle quali essi avevano contestato il diritto al riscatto - mette conto evidenziare come vi sia un'ulteriore ragione, assolutamente dirimente, che determina, in ogni caso,
l'infondatezza del diritto dell'appellante, e che attiene alla carenza del requisito della coltivazione del fondo confinante per almeno due anni prima della vendita rispetto alla quale intende Parte_1
esercitare il riscatto.
pagina 12 di 14 È documentale che abbia acquistato la proprietà del suo fondo confinante con quello di Parte_1
proprietà di e , in forza del decreto di trasferimento in data 12/04/2017, CP_1 Controparte_2
trascritto il 31/05/2017.
Il fondo era in precedenza di proprietà del padre, titolare di un'azienda agricola, nella Parte_2
quale collaboravano, per quanto riferito dal teste , i tre figli, e quindi oltre all'odierno Testimone_3
appellante, i fratelli e Per_3 Per_4
si è iscritto all e alla C.C.I.A.A. nel febbraio del 2017, come impresa agricola, Parte_1 CP_6
indicando quale attività prevalente quella di allevamento di bovini da carne;
tuttavia, il terreno acquistato nell'aprile del 2017 nell'ambito della procedura esecutiva è stato inserito nel suo fascicolo aziendale solo nel 2019 (v. doc. 3 appellante), visto che ancora a giugno del 2018 il terreno in
Cumiana, censito al Foglio 69, part. 140, era inserito nel fascicolo aziendale di (v. Parte_2
docc. c e c1 appellante), elemento questo che depone per il fatto che il terreno, al di là del formale acquisto da parte del figlio in sede esecutiva, abbia continuato ad essere utilizzato nell'esercizio dell'azienda paterna.
La generica affermazione, secondo cui il fondo non sarebbe stato inserito nel suo fascicolo aziendale, in quanto nonostante ne fosse divenuto proprietario e lo coltivasse, non sarebbe avvenuto il perfezionamento “sulla carta” del trasferimento di proprietà, risulta incomprensibile ed implausibile.
Al decreto di trasferimento avevano fatto tempestivo seguito la trascrizione nei RR.II. e la variazione catastale già nel maggio del 2017 (v. docc. 1 e 2 appellante), per cui il terreno avrebbe potuto essere inserito nella denuncia presentata se non a giugno 2017, in quella del 2018, mentre ciò è avvenuto solo a giugno del 2019, elemento questo che esclude in radice la prova dell'esercizio di qualsivoglia coltivazione riconducibile all'impresa agricola di nei due anni antecedenti il dicembre del Parte_1
2019, momento di stipula della compravendita.
Le spese di giudizio
Stante l'integrale soccombenza, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico di , con liquidazione, in base al D.M. 147/2022 e allo scaglione di valore di Parte_1 riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, che vengono liquidate in misura eguale per entrambe le parti le appellate, stante l'equivalente qualità dell'opera prestata e del numero delle questioni trattate, e così in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello pagina 13 di 14 Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4026/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 18/10/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 CP_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 CP_3
€ 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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