Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 1126/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
TERESA SCIORTINO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere in persona del suo legale
Parte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
DOMENICO PULEO e FRANCESCO VERGA
- resistente -
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MARCO DI GLORIA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/04/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1
Dichiara la nullità del contratto a tempo determinato, stipulato tra la ricorrente e la società convenuta, decorrente dal 22.10.2020 e condanna la società convenuta all'immediato ripristino del rapporto in forma di rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time, con inquadramento nel livello IV del C.C.N.L.
CONFCOMMERCIO; condanna per l'effetto la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art.32 della l.183/2010 nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 99.709,47, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge dall'8.8.2024 sino al soddisfo, e al versamento in favore dell' dei relativi CP_2
contributi maturati a decorrere dal 25.3.2017.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa di un quarto le spese di lite e condanna la società convenuta alla rifusione dei restanti tre quarti, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
Pone a carico della società convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2022, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso:
-di essere stata assunta dapprima dalla società convenuta, con contratto part time al 50%, con decorrenza 15/5/2014, con inquadramento al IV livello ccnl commercio e mansioni di operaio/cassiera, e di essere stata assegnata a diversi punti vendita;
- di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa nel 2.6.2020 e di avere sempre lavorato sino a quella data a tempo pieno, svolgendo anche lavoro straordinario, festivo, e anche nei giorni di ferie spettantele, percependo una
2 tredicesima e quattordicesima mensilità in misura inferiore alla retribuzione corrisposta;
- che il 7/2/2018 e il 7/8/2020, le erano state fatte firmare due conciliazioni, tuttavia affette da nullità;
-di avere nuovamente iniziato a lavorare per la convenuta dal 22.10.2020, con assunzione a termine e part time per 3 mesi, e successive proroghe, ma di non aver firmato alcun contratto e di avere comunque svolto lavoro a tempo pieno, svolgendo anche lavoro straordinario, festivo, e anche nei giorni di ferie spettantele;
-che il 22.10.2021 era stata licenziata oralmente;
ciò posto, deduceva: di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettantele per l'effettivo lavoro svolto;
la nullità della conciliazioni sottoscritte col datore- per i motivi di cui al ricorso-; la nullità del rapporto a termine iniziato il
22.10.2020, stante l'assenza di un contratto sottoscritto per iscritto;
l'illegittimità del licenziamento intimatole, in quanto orale.
Domandava di “dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili, procedibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perchè fondate in fatto ed in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
= con riferimento al rapporto dal 15/5/14 al 2/6/2020
• dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive, legate all'avere effettuato un maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time sottoscritto, all'avere lavorato altresì senza retribuzione due domeniche al mese e nei festivi, ferie non godute, straordinario, permessi non fruiti, differenza di tredicesima e quattordicesima, ricalcolo del TFR includendo il maggior orario prestato in forma continuativa, oltre all'indennità sostituiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa) nell'importo di 195.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione,
• dire e dichiarare la nullità delle due transazioni fatte sottoscrivere in data 17/2/18 e in data
7/8/20;
• conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della somma di €
195.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda
3 consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge dalle date di maturazione al saldo
• dire e dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva sulle superiori somme;
• condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata fruizione riposi domenicali ed infrasettimanali, nonché della negazione del diritto alle ferie nella misura contrattuale, da liquidare in misura equitativa e comunque pari ad almeno € 15.000,00
= con riferimento al rapporto dal 22/10/20 al 22/10/2021 dire e dichiarare che il rapporto è sorto a tempo indeterminato, non essendo mai stato fatto sottoscrivere un contratto a termine;
• dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive, legate all'avere effettuato un maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time sottoscritto, all'avere lavorato altresì senza retribuzione due domeniche al mese e nei festivi, ferie non godute, straordinario, permessi non fruiti, differenza di tredicesima e quattordicesima, ricalcolo del TFR includendo il maggior orario prestato in forma continuativa,) nell'importo di 32.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione,
• conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della somma di €
32.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge dalle date di maturazione al saldo
• dire e dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva sulle superiori somme;
• dire e dichiarare che la ricorrente ha subito un licenziamento orale, ingiusto, inefficace, nullo, privo di giusta causa e giustificato motivo,
• condannare la società convenuta alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni dal 22.10.2021 al reintegro, oltre accessori sulla base della retribuzione di € 1.616,68 (IV livello)
IN SUBORDINE
• condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore della lavoratrice stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, a ristoro del pregiudizio
4 subito tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro;
• condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata fruizione riposi domenicali ed infrasettimanali, nonché della negazione del diritto alle ferie nella misura contrattuale, da liquidare in misura equitativa e comunque pari ad almeno € 3.000,00”.
La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie di controparte e contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' parimenti costituitosi, faceva atto di prontezza a ricevere i contributi CP_2
eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione maturata.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento della ctu contabile,
è stata decisa.
E' pacifico che tra le parti siano intercorsi due distinti rapporti di lavoro, il primo a tempo indeterminato, con decorrenza dal 15.5.2014 e cessato con le dimissioni della lavoratrice del 2.6.2020 ed il secondo, qualificato formalmente a tempo determinato, con decorrenza dal 22.10.2020 e cessato il 21.10.2021.
Con riferimento al primo rapporto, la ricorrente avanza pretese di natura retributiva,
a fronte delle quali la convenuta eccepisce, in via principale, l'intervenuta stipula di due conciliazioni sindacali asseritamente idonee a paralizzare le dette richieste economiche.
Occorre, pertanto, in via preliminare esaminare la censura di parte ricorrente afferente alla nullità delle dette conciliazioni.
Ebbene, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità delle conciliazioni in questione, deducendo la mancata effettiva assistenza del sindacalista presente, la avvenuta stipula in una sede non protetta, l'assenza di una res litigiosa e la mancanza di reciproche concessioni- atteso che le era stato comunicato soltanto che avrebbe ricevuto un acconto o saldo TFR e che avrebbe dovuto firmare un foglio per quietanza, mentre in realtà aveva rinunciato a qualunque pretesa connessa al rapporto, nonostante l'assenza di rivendicazioni o pretese-.
5 Esaminando gli atti di causa e le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, le dette deduzioni risultano provate.
In primo luogo, va rilevato, anche ai fini dell'impugnabilità delle conciliazioni, che difetta la dimostrazione di una effettiva assistenza sindacale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato come “In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all' art. 2113, ult. comma, c.c. , di un accordo stipulato nella sede della , nonostante la partecipazione di un CP_3
rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo) (Cassazione civile , sez. lav. ,
05/09/2023 , n. 25796).
Nella specie, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente circa l'assenza di un'assistenza del sindacalista e della deduzione secondo cui “Non è stato spiegato che era un sindacalista, non è stato detto che vi era un effetto preclusivo, non è stata fatta firmare alcuna delega al sindacalista”, parte convenuta non ha dimostrato il contrario.
Per converso, dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che ai lavoratori sarebbe stato detto solo che avrebbero ottenuto un anticipo o saldo del tfr, senza che sia stata dimostrata la relativa istanza di detta anticipazione da parte dei dipendenti e senza che sia stata provata la effettiva, e diversa, portata della conciliazione.
Risulta poi che la detta conciliazione sarebbe avvenuta nei parcheggi della convenuta, sede che non può ritenersi protetta così come ritenuto anche dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 15/04/2024 , n. 10065:
“La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell' art. 411, comma 3, c.p.c. , non può essere
6 validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”).
Neppure risulta, poi, che il sindacalista abbia dato lettura del verbale o comunque messo i lavoratori in condizione di sapere a quale diritto rinunciavano e in quale misura, non avendo, il sindacalista escusso come teste, saputo riferire sul punto e avendo, per converso, gli altri testi negato tale circostanza.
Tutte le predette circostanze emergono dalle dichiarazioni dei testi.
Il teste sindacalista presente alla prima conciliazione del 2018, ha infatti Tes_1
dichiarato “Ora che mi viene mostrato il verbale di conciliazione, ricordo che tra la Parte_2
e i sindacati fu fatto un accordo aziendale nel 2017 in quanto i dipendenti avevano
[...]
richiesto l'anticipazione del TFR in busta paga mensilmente e pertanto furono firmati dei verbali di conciliazione con cui a fronte di questa anticipazione e del pagamento del TFR fino a quel momento accantonato, gli stessi hanno rinunciato a qualsiasi pretesa anche di natura retributiva nei confronti della società. Pur non ricordando il caso specifico, la prassi è quella di leggere il verbale di conciliazione, chiedere se è tutto chiaro e se vi sono delle domande invitiamo a farle. In quella occasione la sottoscrizione avvenne presso i singoli punti vendita”.
ADR avv. Sciortino: “Preciso che non ho visto le istanze di anticipazione di nessuno dei dipendenti. Presumo che le conciliazioni siano scaturite dalle trattative poi sfociate nell'accordo aziendale del 2017. Preciso che non tutti i lavoratori dipendenti della Parte_2
firmarono l'accordo”.
[...]
Il teste ha dichiarato: In ordine alla circostanza n. 20 ricordo che un giorno, non so Tes_2
essere più precisa, mentre lavoravo nel punto vendita di via Serradifalco eravamo io e i miei colleghi del punto vendita ai parcheggi del punto vendita un signore che ci è stato presentato come sindacalista ci ha riferito che ci sarebbe stato corrisposto quanto spettante per tredicesima e TFR e ci ha fatto firmare un foglio in cui c'era scritto la somma che ci spettava e avevamo maturato a tali titoli, c'era scritto anche che il TFR, da quel momento, ci sarebbe stato corrisposto mensilmente in busta paga,
7 ricordo di non avere letto con precisione il foglio ma di averlo guardato velocemente e di averlo firmato insieme ai mie colleghi senza riceverne una copia. Non ricordo se in quella occasione c'era anche la ricorrente ne se la ricorrente lavorava in quel periodo in quel punto vendita”.
Ed ancora, non risulta dimostrato che le conciliazioni in questione avessero ad oggetto reciproche concessioni, né emerge dalle stesse l'esistenza di una res dubia.
La Corte di Cassazione ha chiarito come “dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonchè il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite
(v. Cass. n. 24024/2013 cit.); per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, o meglio le reciproche concessioni (v. Cass. 1 aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n.
6961; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1980), senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione (v. Cass. 6 giugno 2011, n. 12211; Cass. 21 settembre 2005, n. 18616) e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. 30 aprile
2015, n. 8808; Cass. 3 aprile 2003, n. 5139; Cass. n. 1980/2000 cit.) dovendosi, a tal fine, ricordare che l'art. 1970 c.c., esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti;
… reciproche concessioni, inoltre, devono essere intese in relazione alle rispettive pretese e contestazioni dei litiganti e quindi non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle stesse secondo la legge (così Cass. 4 settembre 1990, n. 9114) (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2019, n.9006).
Ebbene, nella specie, né dai verbali di conciliazione in atti, né dalle dichiarazioni dei testi è emersa l'esistenza di una lite o di una res litigiosa tra le parti, né ancora
8 l'esistenza di pretese e contestazioni fra le stesse, risultando piuttosto accertato che a fronte dell'anticipo o saldo del Tfr, ovvero un diritto spettante già alla ricorrente ex lege, quest'ultima abbia rinunciato a qualsiasi pretesa ricollegabile al rapporto di lavoro.
Deve dunque ritenersi accertata la nullità delle due transazioni sottoscritte in data
17/2/18 e in data 7/8/20.
Ciò posto, vanno esaminate le domande di natura economica avanzate dalla ricorrente in relazione al primo rapporto.
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato, a fronte della regolarizzazione come part- time, con orario full time, espletando anche lavoro straordinario, festivo, domenicale senza usufruire dei dovuti permessi e ferie.
Ebbene, le dette asserzioni sono rimaste sfornite di prova con riguardo al periodo che va dalla data di assunzione sino al 2016, atteso che nessuno dei testi ha saputo riferire sul detto lasso temporale, cosicchè le relative domande andranno respinte.
Per il periodo dal 2016 alla data di cessazione del primo rapporto, ovvero il 2.6.2020,
è invece stato provato lo svolgimento del lavoro con modalità diverse da quelle pattuite ovvero, per il lavoro svolto dal 2016 al 31.7.2017, che “ lavorava mezza giornata nei giorni festivi tranne per Natale, Pasqua e Capodanno. Quando il giorno festivo cadeva di settimana veniva negato la mezza giornata di riposo settimanale. La ricorrente ha usufruito di due settimane di ferie all'anno”, e per il restante periodo, che osservava un orario dalle
08.00 alle 20.00 con pausa pranzo di un'ora e mezza e che “lavorava giorni su 6, con solo mezza giornata libera a settimana, che doveva essere fruita, generalmente, nelle giornate di martedì o mercoledì o giovedì, la ricorrente dal 1/8/17 al 2/6/20 al punto vendita di via
Serradifalco ha lavorato, inoltre, la domenica mattina, a settimane alterne;
Le domeniche l'apertura al pubblico avveniva solamente per mezza giornata (dalle 9 alle 13:15). A tale orario standard, va aggiunto quello costituito dall'attività lavorativa fatta svolgere nei giorni prefestivi, in cui non veniva fatta fruire la pausa di 1 h e 30 tra mattina e pomeriggio. Da gennaio 19 risulta la dizione
“operaio ad ore” in busa paga;
da aprile 19 il part time risulta elevato al 60% anche se la ricorrente ha continuato a fare gli orari anzidetti;
Nel corso di tale periodo la ricorrente è rimasta incinta, ha lavorato sino all'ottavo mese, a fine giugno, è stata in interdizione da luglio a novembre
9 19 . giorni festivi di Natale, Pasqua e Capodanno il punto vendita rimaneva chiuso e nessun dipendente lavorava. Nelle altre festività da calendario (Epifania, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, Ferragosto, 1° novembre, 26 dicembre, festa del patrono), il punto vendita apriva per mezza giornata, e la ricorrente doveva lavorare senza che venisse corrisposta alcuna retribuzione a titolo di straordinario. Non solo. La mezza giornata di chiusura corrispondente ad una delle festività predette, andava a sostituire la mezza giornata libera settimanale, che non veniva fatta fruire.
= va altresì aggiunto l'ulteriore lavoro nel periodo natalizio dal 7/12 al 6/1. In tale arco temporale la pausa tra l'orario mattutino e quello pomeridiano veniva soppressa. Nel medesimo periodo non veniva concesso il giorno libero né la domenica libera, per cui si lavoravano tutte le domeniche del mese”.
I testi hanno, infatti, riferito quanto segue.
La teste potendo riferire sul periodo in cui la ricorrente fu assegnata al Tes_2
punto vendita di via Resurrezione, ovvero sino al 31.7.2017, ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto ho lavorato dal 2012 per la convenuta presso il punto vendita di viale
Resurrezione, non ricordo fino a che anno, posso solo dire che da quel punto vendita venivo spostata circa ogni sei mesi/un anno in altro punto vendita per ivi restare un altro anno circa. Ricordo che ritornai al punto vendita di viale Resurrezione per un anno e mezzo, se non sbaglio nel 2016.
In viale Resurrezione ho svolto mansioni di amministrativa e talvolta, ove necessario, per sostituire dei colleghi quella di cassiera e osservato un orario che andava dal lunedì al sabato con un pomeriggio libero a settimana con un orario dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.15.
La ricorrente osservava il mio stesso orario e aveva mansioni di cassiera e di repartista, posso riferirlo in quanto io lavoravo come amministrativa all'interno di un box sito nel punto vendita ma uscivo e rientravo dallo stesso continuamente per svolgere compiti quali carico e scarico merci al computer e a tal fine stavo al reparto anche per controllare la bolla con il lettore di codice a barre.
Sia io che la ricorrente lavoravamo mezza giornata nei giorni festivi tranne per
Natale, Pasqua e Capodanno. Quando il giorno festivo cadeva di settimana ci
10 veniva negato la mezza giornata di riposo settimanale. Nel periodo prenatalizio, pertanto, essendovi diverse festività le mezze giornate di riposo non venivano quasi mai fruite.
La ricorrente ha usufruito di due settimane di ferie all'anno, posso dirlo in quanto in quei giorni soltanto non la vedevo venire a lavoro e perché prendevamo le ferie tutti in periodi diversi essendo il punto vendita piccolo.
Sia io che la ricorrente abbiamo lavorato nel punto vendita di via Serradifalco, io dal 2017 e la ricorrente credo dal 2018 per circa due anni (essendo io stata spostata nel 2019 e la ricorrente non so se fosse già andata via da quel punto vendita) entrambe sempre con le stesse mansioni e orari prima riferiti con la sola differenza che avevamo un'ora di pausa pranzo.
Per tutto il periodo sopra riferito sia io che la ricorrente lavoravamo a domeniche alterne.
La domenica capitava che entrambe lavoravamo al punto vendita e dunque vedevo la ricorrente lavorare.”
Le dette dichiarazioni non possono reputarsi smentite da quelle del teste , il Tes_3
quale ha riferito che la ricorrente avrebbe lavorato solo part time, stante la genericità delle stesse e la inattendibilità del teste, considerato che lo stesso, a differenza della teste si recava al punto vendita solo certi giorni e per poco tempo Tes_2
(Ciascun punto vendita lo controllavo circa 2/3 volte a settimana intrattenendomi in ogni punto vendita 30 o al massimo 45 minuti.
Ricordo che la ricorrente ha lavorato sia presso il punto vendita di viale Resurrezione che in quello di via Serradifalco e di via del Bersagliere come cassiera, non so con precisione in quali periodi, ricordo che la vedevo solo la mattina mentre quando mi recavo nei punti vendita il pomeriggio non la vedevo. Non so riferire con precisione i giorni e gli orari di lavoro della ricorrente).
Le medesime considerazioni valgono per il teste il quale osservava un Tes_4
orario part time e dunque non ha potuto riferire con precisione e certezza circa l'orario della ricorrente, essendosi limitato a dire “è infatti capitato di non vederla al punto vendita sia durante il turno mattutino che in quello pomeridiano nei giorni in cui aveva un turno differente dal mio, così come è capitato di vederla lavorare quando aveva il mio stesso turno”.
11 In ordine al periodo successivo, dall'1.8.2017 al 2.6.2020, in cui la ricorrente fu assegnata al punto vendita di via serradifalco, la teste ha riferito, come Tes_2
prima visto, “Sia io che la ricorrente abbiamo lavorato nel punto vendita di via Serradifalco, io dal 2017 e la ricorrente credo dal 2018 per circa due anni (essendo io stata spostata nel 2019 e la ricorrente non so se fosse già andata via da quel punto vendita) entrambe sempre con le stesse mansioni e orari prima riferiti con la sola differenza che avevamo un'ora di pausa pranzo”.
La teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto a partire dal gennaio Tes_5
2018 e fino a tutto il 2019 ho lavorato presso il punto vendita Sisa di via
Serradifalco con mansione di cassiera. Preciso che dopo la maternità sono rientrata e ho cominciato a lavorare presso il detto punto vendita il 29 gennaio 2018, nulla so riferire in ordine a una conciliazione riferita all'anno 2018 sottoscritta dai miei colleghi né sulla circostanza n. 21.
Preciso che ho lavorato presso il punto vendita di via Serradifalco dal lunedì al sabato con un orario che andava dalle 08.00 alle 20.00 con pausa pranzo di un'ora e mezza e con una mezza giornata libera che poteva variare. Lavoravo anche a domeniche alterne. La ricorrente ha lavorato come cassiera nei miei stessi giorni e orari”.
A sua volta, il teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto ho lavorato come Tes_6
responsabile del punto vendita Sisa di via Serradifalco dal novembre 2016 al novembre
2017, occupandomi degli ordini, di controllare la merce che arrivava, di fare le distinte di versamento, di controllare gli incassi a fine giornata. All'interno del punto vendita avevo un mio ufficio dove lavoravo e talvolta stavo al banco all'ingresso per controllare il personale e svolgere altri adempimenti. Iniziavo a lavorare alle 07.15 e finivo alle 20.00. La ricorrente ha lavorato presso il punto vendita di via Serradifalco dal giugno 2017 osservando un orario che andava dalle ore 07.30 alle ore 20/20.30 co un'ora di pausa pranzo, come cassiera, dal lunedì al sabato con una mezza giornata libera e lavorava anche a domeniche alterne;
preciso che la domenica il punto vendita era aperto solo la mattina dalle 09.00 alle 13.00. La ricorrente ha lavorato anche nei giorni festivi, mezza giornata, salvo i giorni di Natale, Capodanno e
Pasqua. In quelle occasioni non veniva fatta fruire la mezza giornata di riposo settimanale. Non so riferire con precisione di quante ferie abbia goduto la ricorrente,
12 posso solo dire che i dipendenti del punto vendita di via Serradifalco usufruivano di due settimane di ferie l'anno, una in estate e una in inverno”.
Il teste , confortando le dichiarazioni succitate, ha riferito “ Conosco la ricorrente Tes_7
in quanto ho lavorato per la società convenuta dal 2016 al 2021 presso il supermercato sito in via Serradifalco a Palermo come salumiere, osservando un orario che andava dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00 con un pausa pranzo di circa un'ora e mezza/ due e lavorando altresì circa due domeniche al mese. La ricorrente, se non ricordo male, ha lavorato dal 2016 fino alla metà del 2021 presso il detto punto vendita, salvo per il periodo 2020 e per circa 4 mesi a seguito di dimissioni dalla stessa rassegnate, svolgendo mansioni di cassiera/repartista e osservando il mio stesso orario di lavoro. Preciso che quando lavoravamo la domenica, lavoravamo solo per mezza giornata, in quei casi avevamo durante la settimana un giorno libero. Lavoravamo anche nei giorni festivi per mezza giornata eccetto il giorno di Natale, Pasqua e Capodanno. Abbiamo usufruito di una settimana di ferie all'anno. Posso riferirlo perché ci mettevamo d'accordo per scegliere la settimana”.
Infine, il teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto ho lavorato per la società Tes_8
convenuta, non ricordo con precisine il periodo, se non sbaglio dal 2016 al 2021 come addetto alle vendite presso il punto vendita di Via Del Bersagliere osservando un orario che andava dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 20.00 ( il sabato solo mezza giornata)con un pausa pranzo dalle 13.30 alle 16.00 e lavorando altresì circa due domeniche al mese.
Preciso che quando lavoravamo la domenica, lavoravamo solo per mezza giornata, in quei casi avevamo durante la settimana un giorno libero. Lavoravamo anche nei giorni festivi per mezza giornata eccetto il giorno di Natale, Pasqua e
Capodanno. Lavoravamo anche nei giorni festivi per mezza giornata eccetto il giorno di Natale,
Pasqua e Capodanno. Penso che la ricorrente abbia usufruito di due settimane di ferie all'anno in quanto per me era lo stesso.
13 La ricorrente, se non ricordo male, ha lavorato nel detto punto vendita nel periodo 2020/2021, per circa un anno svolgendo mansioni di cassiera e osservando il mio stesso orario di lavoro.”.
Ebbene, l'esame delle dichiarazioni sopra riportate consente di ritenere accertato l'orario di lavoro indicato dalla ricorrente (12 ore al giorno ma con un'ora e mezza di pausa pranzo, per 6 giorni la settimana) e lo svolgimento di lavoro festivo e domenicale, nelle modalità sopra descritte, nonché il godimento di due settimane di ferie l'anno.
Le dichiarazioni dei testi risultano infatti concordanti, precise e dell'attendibilità dei testi non vi è motivo di dubitare, considerato che gli stessi erano suoi colleghi, addetti al medesimo punto vendita.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento delle relative differenze retributive in favore della ricorrente, per come quantificate dal Ctu nominato e pari a
61.743, 32 euro (ovvero euro 78.269,80 comprensive di rivalutazione e interessi al
7.8.2024).
Quanto al secondo rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 22/10/20 al
22/10/21, la ricorrente ne deduce innanzitutto la natura, ab initio, di rapporto a tempo indeterminato, per la mancata sottoscrizione di un contratto ed in ogni caso la mancata apposizione del termine risultante da atto scritto.
Ebbene, l'art. 19 comma 4 del d.lgs. 81/2015 (norma in vigore all'epoca dei fatti di causa), prevede che l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, atto che inoltre, deve essere anteriore o contestuale all'effettivo inizio della prestazione di lavoro a termine, in quanto se il termine viene apposto al contratto successivamente all'inizio della prestazione deve considerarsi non apposto (Cassazione, 14 luglio 2011, n. 15494; Cassazione, 5 febbraio 2018, n. 2774).
La mancata stipulazione in forma scritta, poi, comporta che la clausola appositiva del termine deve considerarsi tamquat non esset, e che vada pertanto dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ciò posto, nella specie non risulta dimostrata da parte convenuta, che ne aveva l'onere, l'esistenza del contratto a tempo determinato, ovvero la forma scritta dello
14 stesso e della clausola appositiva del termine, essendosi quest'ultima limitata a documentare l'esistenza dell' firmato dalla ricorrente. CP_4
Tale ultima documentazione non può certo valere a integrare i requisiti di forma previsti dall'art. 19, comma 4, citato, tenuto peraltro conto che dalla stessa risulta la sottoscrizione della ricorrente solo nell'ultima pagina, ove non è presente alcun riferimento alla durata del rapporto. Il rapporto va dunque convertito in rapporto a tempo indeterminato sin dall'inizio ovvero dal 22.10.2020.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, e in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla ricorrente, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno a favore della ricorrente che appare equo determinare, in ragione della breve durata del rapporto, in un'indennità onnicomprensiva di misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Non può invece accogliersi la domanda principale di accertamento della nullità del licenziamento intimato oralmente con condanna della convenuta alla reintegra della lavoratrice.
E ciò in quanto secondo al giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili né la norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, né quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato;
infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18 cit. attiene a una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo
15 svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla” (Cassazione civile sez. lav., 13/03/2024, n.6758).
Nella specie, se per un verso parte convenuta deduce di avere solo messo in atto la scadenza del contratto a termine, per altro verso parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha allegato né dimostrato che il recesso sia avvenuto prima della naturale scadenza del contratto, cosicchè deve ritenersi che la ricorrente abbia diritto alla tutela sopra vista di cui all'art. 32 e non anche a quella fissata ex lege per il caso di licenziamento illegittimo.
E ciò, tenuto conto anche del fatto l'indennizzo ex art. 32 si sostituisce alla tutela risarcitoria di diritto comune, stante l'espressione “onnicomprensiva”, adoperata dal Legislatore, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha osservato che la normativa garantisce adeguata tutela al lavoratore determinando la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, unitamente ad una indennità che gli è dovuta senza necessità né dell'offerta della prestazione, né di oneri probatori afferenti all'eventuale danno patito.
Inoltre, quanto alle pretese retributive avanzate in ordine al detto rapporto e dunque al periodo dal 22/10/20 al 22/10/21, risulta dimostrato, all'esito dell'escussione dei testi, e in particolare dei testi e (cfr. dichiarazioni sopra riportate) che Tes_8 Tes_7
la ricorrente ha osservato un orario che andava, per il periodo fino all'1.12.2020, dalle 08.00 alle 20.00 con pausa pranzo di un'ora e mezza e per il periodo successivo, dalle 08.30 alle 20.00 ( il sabato solo mezza giornata)con un pausa pranzo dalle 13.30 alle 16.00, nonché lo svolgimento di lavoro domenicale e festivo, e la mancata fruizione di tutti i giorni di ferie- secondo le modalità prima viste per il primo rapporto.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate dal ctu, secondo conteggi condivisibili, in euro 21.439,67 euro, comprensivi di interessi e rivalutazione sino al 7.8.2024.
La società va dunque condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro
99.709,47( euro 21.439,67+ euro 78.269,80), a titolo di differenze retributive
16 afferenti ai due rapporti di lavoro sopra esaminati, oltre accessori dal 8.8.2024 sino al soddisfo e con regolarizzazione della posizione contributiva, sebbene debbano ritenersi prescritti tutti i crediti contributivi maturati prima del 25.3.2017 ovvero cinque anni prima rispetto alla data di costituzione in giudizio dell' non CP_2
potendosi attribuire efficacia interruttiva alla diffida in atti(cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 3661 del 07/02/2019).
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, in relazione alla domanda di pagamento delle differenze retributive, va invece respinta.
In ordine al decorso del succitato termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.
26246 del 2022, dopo aver ribadito che “la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”, ha precisato come “deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012” (Cass.
26246/2022).
17 Pertanto, dai principi sopra enunciati, ne deriva che a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, anche per le ipotesi cui si applichi la tutela di cui all'art. 18 st. lav., la prescrizione decorre, per quei crediti retributivi che non si siano già prescritti a quella data, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Devono dunque ritenersi prescritti soltanto i crediti retributivi maturati antecedentemente al quinquennio che precede la data del 18/7/2012 (data di entrata in vigore della L.
Fornero), ossia quelli antecedenti al 18/7/2007.
Nella specie, considerato che le pretese di natura retributiva azionate dal ricorrente attengono tutte a un periodo successivo al 18/7/2007 (vale a dire per il periodo dal
2016 in poi) e che per esse, dunque, il termine di prescrizione va fatto decorrere dalla data di cessazione del rapporto, intervenuta nel 2020 e poi 2021 ovvero circa uno/ due anni prima della notifica del ricorso, le stesse non possono dirsi prescritte.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui sopra, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare di un quarto le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata e della misura dell'accoglimento, a carico della società convenuta.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' per CP_2
compensare le spese di lite tra lo stesso e le altre parti del giudizio.
Le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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