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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4347/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIOPPA FABRIZIO, presso Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINI QUIRINO, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare i seguenti provvedimenti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
[...]
e con rito concordatario in data 18/09/2010, nel Comune di Parte_1 Parte_2
Venezia, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia, Atto di
Matrimonio n. 104/p. 2/s. a/uff. 1/2010.
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
CONDIZIONI inerenti alla prole
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso, ad entrambi i genitori, dai quali Per_1 riceverà pariteticamente cura ed istruzione, rimanendo formalmente residente presso l'abitazione del padre, in Venezia, S. Croce 267, che rimane parimenti assegnata allo stesso signor . Parte_2
2. I genitori hanno deciso di così regolamentare i loro tempi di frequentazione e di permanenza con il figlio minore Per_1
- settimana A) con il padre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con la madre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì;
- settimana B) con la madre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con il padre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà, ad alternanza annuale, Per_1 il giorno di Natale con un genitore ed il giorno della Vigilia con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio. I restanti giorni verranno suddivisi al 50%, stabilendo sin d'ora che, il genitore che trascorrerà con il figlio l'ultimo giorno dell'anno, avrà il periodo dal 27 dicembre al 1° gennaio, mentre l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio. Il tutto salvo diversi accordi tra genitori assunti di volta in volta.
- Due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, con periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Assegnare la casa coniugale di Venezia, S. Croce 267 al signor . Parte_2
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
4. Ciascuno dei genitori si farà carico del mantenimento del figlio nel tempo che questo starà con lui/lei, ed entrambi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle ulteriori seguenti spese che, a seconda dei casi, dovranno essere previamente concordate o meno:
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post – universitari ove fuori sede;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e dopo scuola. Corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spesa per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli euro 50,00= mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali et similia;
- spese “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: vestiario necessario, iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
buoni pasto;
spese di trasporto urbano ed extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
gite scolastiche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo di euro
50,00 mensili, con la relativa attrezzatura, centri estivi.
Per ciascun mese le parti si trasmetteranno reciprocamente l'elenco delle spese sostenute da ciascuno di essi in favore del figlio per il mese corrente, con relative copie di scontrini, se ci saranno, e provvederanno, senza indugio, ad effettuare le relative compensazioni e conguagli.
5. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e /o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, avvenuto il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 18.09.2010, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 104, Parte II, Serie A, anno 2010, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva in data 27.11.2011 il figlio minore;
che gli stessi ponevano Per_1 la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia, S. Croce 267, di proprietà del
; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi Pt_2 ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 4950/2022, depositato il 12.04.2022, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 21.10.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 09 e 11.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il
Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 4950/2022 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 18.09.2010 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 104, dell'anno 2010) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Affida il figlio minore , in modo condiviso, ad entrambi i genitori, dai quali Per_1 riceverà pariteticamente cura ed istruzione, rimanendo formalmente residente presso l'abitazione del padre, in Venezia, S. Croce 267, che rimane parimenti assegnata allo stesso signor . Parte_2
2. I genitori hanno deciso di così regolamentare i loro tempi di frequentazione e di permanenza con il figlio minore : Per_1
- settimana A) con il padre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con la madre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì;
- settimana B) con la madre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con il padre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì. - Durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà, ad alternanza annuale, il Per_1 giorno di Natale con un genitore ed il giorno della Vigilia con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio. I restanti giorni verranno suddivisi al 50%, stabilendo sin d'ora che, il genitore che trascorrerà con il figlio l'ultimo giorno dell'anno, avrà il periodo dal 27 dicembre al 1° gennaio, mentre l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio. Il tutto salvo diversi accordi tra genitori assunti di volta in volta.
- Due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, con periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Assegnare la casa coniugale di Venezia, S. Croce 267 al signor . Parte_2
4. Ciascuno dei genitori si farà carico del mantenimento del figlio nel tempo che questo starà con lui/lei, ed entrambi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle ulteriori seguenti spese che, a seconda dei casi, dovranno essere previamente concordate o meno:
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post – universitari ove fuori sede;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e dopo scuola. Corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spesa per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli euro 50,00= mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali et similia;
- spese “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: vestiario necessario, iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
buoni pasto;
spese di trasporto urbano ed extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
gite scolastiche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo di euro 50,00 mensili, con la relativa attrezzatura, centri estivi. Per ciascun mese le parti si trasmetteranno reciprocamente l'elenco delle spese sostenute da ciascuno di essi in favore del figlio per il mese corrente, con relative copie di scontrini, se ci saranno, e provvederanno, senza indugio, ad effettuare le relative compensazioni e conguagli.
5. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e /o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIOPPA FABRIZIO, presso Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINI QUIRINO, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare i seguenti provvedimenti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
[...]
e con rito concordatario in data 18/09/2010, nel Comune di Parte_1 Parte_2
Venezia, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia, Atto di
Matrimonio n. 104/p. 2/s. a/uff. 1/2010.
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
CONDIZIONI inerenti alla prole
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso, ad entrambi i genitori, dai quali Per_1 riceverà pariteticamente cura ed istruzione, rimanendo formalmente residente presso l'abitazione del padre, in Venezia, S. Croce 267, che rimane parimenti assegnata allo stesso signor . Parte_2
2. I genitori hanno deciso di così regolamentare i loro tempi di frequentazione e di permanenza con il figlio minore Per_1
- settimana A) con il padre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con la madre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì;
- settimana B) con la madre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con il padre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà, ad alternanza annuale, Per_1 il giorno di Natale con un genitore ed il giorno della Vigilia con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio. I restanti giorni verranno suddivisi al 50%, stabilendo sin d'ora che, il genitore che trascorrerà con il figlio l'ultimo giorno dell'anno, avrà il periodo dal 27 dicembre al 1° gennaio, mentre l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio. Il tutto salvo diversi accordi tra genitori assunti di volta in volta.
- Due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, con periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Assegnare la casa coniugale di Venezia, S. Croce 267 al signor . Parte_2
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
4. Ciascuno dei genitori si farà carico del mantenimento del figlio nel tempo che questo starà con lui/lei, ed entrambi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle ulteriori seguenti spese che, a seconda dei casi, dovranno essere previamente concordate o meno:
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post – universitari ove fuori sede;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e dopo scuola. Corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spesa per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli euro 50,00= mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali et similia;
- spese “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: vestiario necessario, iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
buoni pasto;
spese di trasporto urbano ed extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
gite scolastiche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo di euro
50,00 mensili, con la relativa attrezzatura, centri estivi.
Per ciascun mese le parti si trasmetteranno reciprocamente l'elenco delle spese sostenute da ciascuno di essi in favore del figlio per il mese corrente, con relative copie di scontrini, se ci saranno, e provvederanno, senza indugio, ad effettuare le relative compensazioni e conguagli.
5. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e /o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, avvenuto il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 18.09.2010, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 104, Parte II, Serie A, anno 2010, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva in data 27.11.2011 il figlio minore;
che gli stessi ponevano Per_1 la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia, S. Croce 267, di proprietà del
; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi Pt_2 ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 4950/2022, depositato il 12.04.2022, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 21.10.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 09 e 11.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il
Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 4950/2022 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 18.09.2010 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 104, dell'anno 2010) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Affida il figlio minore , in modo condiviso, ad entrambi i genitori, dai quali Per_1 riceverà pariteticamente cura ed istruzione, rimanendo formalmente residente presso l'abitazione del padre, in Venezia, S. Croce 267, che rimane parimenti assegnata allo stesso signor . Parte_2
2. I genitori hanno deciso di così regolamentare i loro tempi di frequentazione e di permanenza con il figlio minore : Per_1
- settimana A) con il padre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con la madre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì;
- settimana B) con la madre: lunedì, martedì, sabato e domenica;
in tale settimana resterà con il padre i giorni mercoledì, giovedì e venerdì. - Durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà, ad alternanza annuale, il Per_1 giorno di Natale con un genitore ed il giorno della Vigilia con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio. I restanti giorni verranno suddivisi al 50%, stabilendo sin d'ora che, il genitore che trascorrerà con il figlio l'ultimo giorno dell'anno, avrà il periodo dal 27 dicembre al 1° gennaio, mentre l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio. Il tutto salvo diversi accordi tra genitori assunti di volta in volta.
- Due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, con periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Assegnare la casa coniugale di Venezia, S. Croce 267 al signor . Parte_2
4. Ciascuno dei genitori si farà carico del mantenimento del figlio nel tempo che questo starà con lui/lei, ed entrambi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle ulteriori seguenti spese che, a seconda dei casi, dovranno essere previamente concordate o meno:
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post – universitari ove fuori sede;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e dopo scuola. Corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spesa per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli euro 50,00= mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali et similia;
- spese “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: vestiario necessario, iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
buoni pasto;
spese di trasporto urbano ed extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
gite scolastiche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo di euro 50,00 mensili, con la relativa attrezzatura, centri estivi. Per ciascun mese le parti si trasmetteranno reciprocamente l'elenco delle spese sostenute da ciascuno di essi in favore del figlio per il mese corrente, con relative copie di scontrini, se ci saranno, e provvederanno, senza indugio, ad effettuare le relative compensazioni e conguagli.
5. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e /o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero