Articolo 2250 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2230Articolo 2233 bis
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2250-quater. (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno ((2033)) , le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020