CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.126/2025 RG Sezione Lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia De FI e Parte_1 C.F._1
BI PA, del Foro di Trani
Appellante
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
Appellato contumace
Avverso la sentenza n. 232/2025, emessa dal Tribunale di Ancona- Sez. Lav., pubblicata in data
09/04/2025, RG n. 261/2025.
Conclusioni come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., la Sig.ra Parte_1 propone appello avverso la sentenza n. 232/2025, pubblicata in data 09.04.2025, con la quale il
Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 in Euro 800,00 per compenso, ed Euro 49.00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con atto di appello, tramite l'unico motivo d'impugnazione proposto, la Sig.ra impugna Parte_2 il capo della sentenza relativo alla determinazione delle spese di lite.
Più precisamente, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art.4, comma 1del D.M.n.55/2014, come modificato dal D.M. n 37/2018 e dal D.M. n.147/2022. Inderogabilità dei minimi tariffari.
Divieto di ridurre le tariffe medie oltre il 50%. Diritto alla somma di € 230,00, al netto di quanto già liquidato con sentenza appellata, a titolo di spese e competenze relative al primo grado di giudizio.
La parte appellante ritiene che la pronuncia impugnata, sul punto specificato, sia erronea, infatti, ai fini della liquidazione delle spese, l'impugnante evidenzia che il valore dichiarato della controversia risulta essere pari ad € 2.500,00 e, quindi, in applicazione dei parametri previsti dalle tabelle introdotte con il
DM 147/2022, sommando le varie fasi (esclusa quella istruttoria) e tenendo presente i valori medi stabiliti, anche applicando la riduzione massima del 50% prevista dalla legge, il compenso risulta essere uguale ad €1.030,00, contro gli 800,00 euro liquidati, invece, dal giudice di prime cure.
Deduce inoltre che, pure nell'ipotesi in cui fossero stati applicati i minimi tariffari, previsti per le cause di lavoro, il compenso risulterebbe pari ad €1.030,00.
Nessuno si costituiva nel giudizio per il (già contumace in primo Controparte_1 grado) il quale va, dunque, dichiarato contumace.
La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello proposto risulta fondato, con conseguente necessità di parziale riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di normativa applicabile, vanno anzitutto rilevate le modificazioni occorse al D.M. n.55/2014.
pagina 2 di 5 Infatti, il D.M. n. 37 del 2018 ha disposto che i valori medi delle tabelle "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento". La formula "in ogni caso non oltre il 50%", così introdotta a mutamento del D.M. 55/2014, ha reso la soglia del 50% un limite inderogabile, limite più volte puntualmente evidenziato dalla Cassazione (cfr: Ordinanza 22 febbraio 2025, n. 4704).
Ulteriormente, il successivo D.M. n.147/2022 ha aggiornato le tabelle dei compensi e fissato nuove regole per la loro determinazione, incluse le percentuali per le variazioni (massimo fisso del 50% sia per aumenti che per diminuzioni dei valori medi).
Sulla censura sollevata e con riferimento alla normativa di cui al D.M. n.55/2014, aggiornato con il
D.M. n.37/2018 e con il D.M. n.147/2022, appena citati, la Suprema Corte di Cassazione afferma:
“Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn.
24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4 in motivazione), essere affermato il principio di diritto: Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cass. n. 19049 del 11.07.2025).
Nell'ambito di un indirizzo ormai consolidato, con sentenza n.17613 del 16.06.2024 la Corte esplicitava più precisamente: “.. nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art.4 co.1D.M. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50% senza eccezione (in ogni caso)”.
Quest'ultima decisione evidenzia come il legislatore abbia deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso la limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tenuto conto dei riferimenti riportati, nello specifico, risulta corretta la determinazione della somma per spese di lite, in € 2.059, come ricostruita dalla parte appellante, riferita allo scaglione di appartenenza, basata sui valori medi, e con esclusione della valutazione per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta. Anche volendo considerare l'applicazione della percentuale massima di riduzione dei valori medi, consentita fino al 50% su tale somma, non risulta invece corretta la determinazione delle spese indicate in sentenza, in misura inferiore ad € 1.030,00 come operata dal pagina 3 di 5 giudice di primo grado, che liquidava, per compenso professionale, l'importo ben minore di € 800,00, in lesione dei limiti tariffari.
In merito, va inoltre considerato che, nell'ipotesi in cui fossero stati applicati i minimi tariffari previsti per le cause di lavoro, sotto i quali in nessun caso è possibile scendere, il compenso liquidabile sarebbe risultato comunque d'importo pari ad €1.030,00.
Giova evidenziare sul punto che la funzione dei parametri previsti per legge non è solo orientativa, ma garantisce il rispetto dei principi di adeguatezza del compenso e tutela il decoro della professione forense, con la conseguenza che la liquidazione delle spese non può assumere una natura meramente simbolica (Cass. civ. 31.07.2018 n.20183).
Ne consegue, per il caso in esame, che la condanna alle spese legali, come disposta, risulta lesiva delle disposizioni di legge sopra richiamate e del principio di diritto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale citato (Cassazione n. 24993/2023, n. 10438/2023, n. 9815/2023, n. 30154/2024).
Va, poi, rilevato come il giudice, nel conservare certamente un margine di discrezionalità nella modulazione del compenso, può farne esercizio entro i limiti stabiliti dalle norme, con trasparenza e coerenza, fornendo, in relazione, una motivazione completa e verificabile.
Nel caso di specie, non è chiaro quali fasi siano state considerate nel calcolo del compenso liquidato, potendo sorgere il dubbio che non sia stata tenuta in conto la fase decisoria del giudizio, atteso che la sentenza risulta essere stata pronunciata all'esito della prima udienza.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023)
“In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”.
Dunque, dovendosi considerare, nella specie, tutte le fasi del giudizio, ad eccezione (come ammesso dalla stessa parte appellante) della fase istruttoria, in base al valore della causa (euro 2.500,00 pari alla somma attribuita e richiesta), il valore medio riconoscibile è pari ad euro 2.059,00.
Come già ritenuto dal primo giudice, sussistono tutte le ragioni per disporre la massima riduzione al
50%, trattandosi di controversia di natura seriale che non ha richiesto particolari difficoltà di adattamento della tesi attorea al caso specifico della ricorrente. pagina 4 di 5 Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il compenso professionale dovuto al difensore va quantificato in euro 1.030,00.
Le spese del presente grado seguono pure il criterio della soccombenza e sono liquidate tenendo ugualmente conto dei valori tariffari minimi, in considerazione del ristretto oggetto del giudizio, limitato alle spese legali, e della modesta difficoltà della questione affrontata, in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali. Il valore della causa va determinato nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in considerazione del criterio del decisum, come previsto dal DM 55/14 che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, fa riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Come da ultimo ribadito dalla Cassazione (v. la summa in Cass. SS.UU. n. 20805/2025) “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf., da ultimo, Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 30999;
Cass. n. 35195/2022; Cass. n. 29420/2019)”.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese processuali per il primo grado in complessivi €1.030,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Alessia De
FI e BI PA, nella loro qualità di antistatari;
- condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado che CP_1 liquida in complessivi € 250,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso per la prestazione, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Alessia De FI e BI
PA nella loro qualità di antistatari.
Così è deciso in Ancona lì 18.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Graziella Di Matteo, addetta UPP pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.126/2025 RG Sezione Lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia De FI e Parte_1 C.F._1
BI PA, del Foro di Trani
Appellante
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
Appellato contumace
Avverso la sentenza n. 232/2025, emessa dal Tribunale di Ancona- Sez. Lav., pubblicata in data
09/04/2025, RG n. 261/2025.
Conclusioni come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., la Sig.ra Parte_1 propone appello avverso la sentenza n. 232/2025, pubblicata in data 09.04.2025, con la quale il
Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 in Euro 800,00 per compenso, ed Euro 49.00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con atto di appello, tramite l'unico motivo d'impugnazione proposto, la Sig.ra impugna Parte_2 il capo della sentenza relativo alla determinazione delle spese di lite.
Più precisamente, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art.4, comma 1del D.M.n.55/2014, come modificato dal D.M. n 37/2018 e dal D.M. n.147/2022. Inderogabilità dei minimi tariffari.
Divieto di ridurre le tariffe medie oltre il 50%. Diritto alla somma di € 230,00, al netto di quanto già liquidato con sentenza appellata, a titolo di spese e competenze relative al primo grado di giudizio.
La parte appellante ritiene che la pronuncia impugnata, sul punto specificato, sia erronea, infatti, ai fini della liquidazione delle spese, l'impugnante evidenzia che il valore dichiarato della controversia risulta essere pari ad € 2.500,00 e, quindi, in applicazione dei parametri previsti dalle tabelle introdotte con il
DM 147/2022, sommando le varie fasi (esclusa quella istruttoria) e tenendo presente i valori medi stabiliti, anche applicando la riduzione massima del 50% prevista dalla legge, il compenso risulta essere uguale ad €1.030,00, contro gli 800,00 euro liquidati, invece, dal giudice di prime cure.
Deduce inoltre che, pure nell'ipotesi in cui fossero stati applicati i minimi tariffari, previsti per le cause di lavoro, il compenso risulterebbe pari ad €1.030,00.
Nessuno si costituiva nel giudizio per il (già contumace in primo Controparte_1 grado) il quale va, dunque, dichiarato contumace.
La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello proposto risulta fondato, con conseguente necessità di parziale riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di normativa applicabile, vanno anzitutto rilevate le modificazioni occorse al D.M. n.55/2014.
pagina 2 di 5 Infatti, il D.M. n. 37 del 2018 ha disposto che i valori medi delle tabelle "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento". La formula "in ogni caso non oltre il 50%", così introdotta a mutamento del D.M. 55/2014, ha reso la soglia del 50% un limite inderogabile, limite più volte puntualmente evidenziato dalla Cassazione (cfr: Ordinanza 22 febbraio 2025, n. 4704).
Ulteriormente, il successivo D.M. n.147/2022 ha aggiornato le tabelle dei compensi e fissato nuove regole per la loro determinazione, incluse le percentuali per le variazioni (massimo fisso del 50% sia per aumenti che per diminuzioni dei valori medi).
Sulla censura sollevata e con riferimento alla normativa di cui al D.M. n.55/2014, aggiornato con il
D.M. n.37/2018 e con il D.M. n.147/2022, appena citati, la Suprema Corte di Cassazione afferma:
“Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn.
24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4 in motivazione), essere affermato il principio di diritto: Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cass. n. 19049 del 11.07.2025).
Nell'ambito di un indirizzo ormai consolidato, con sentenza n.17613 del 16.06.2024 la Corte esplicitava più precisamente: “.. nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art.4 co.1D.M. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50% senza eccezione (in ogni caso)”.
Quest'ultima decisione evidenzia come il legislatore abbia deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso la limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tenuto conto dei riferimenti riportati, nello specifico, risulta corretta la determinazione della somma per spese di lite, in € 2.059, come ricostruita dalla parte appellante, riferita allo scaglione di appartenenza, basata sui valori medi, e con esclusione della valutazione per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta. Anche volendo considerare l'applicazione della percentuale massima di riduzione dei valori medi, consentita fino al 50% su tale somma, non risulta invece corretta la determinazione delle spese indicate in sentenza, in misura inferiore ad € 1.030,00 come operata dal pagina 3 di 5 giudice di primo grado, che liquidava, per compenso professionale, l'importo ben minore di € 800,00, in lesione dei limiti tariffari.
In merito, va inoltre considerato che, nell'ipotesi in cui fossero stati applicati i minimi tariffari previsti per le cause di lavoro, sotto i quali in nessun caso è possibile scendere, il compenso liquidabile sarebbe risultato comunque d'importo pari ad €1.030,00.
Giova evidenziare sul punto che la funzione dei parametri previsti per legge non è solo orientativa, ma garantisce il rispetto dei principi di adeguatezza del compenso e tutela il decoro della professione forense, con la conseguenza che la liquidazione delle spese non può assumere una natura meramente simbolica (Cass. civ. 31.07.2018 n.20183).
Ne consegue, per il caso in esame, che la condanna alle spese legali, come disposta, risulta lesiva delle disposizioni di legge sopra richiamate e del principio di diritto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale citato (Cassazione n. 24993/2023, n. 10438/2023, n. 9815/2023, n. 30154/2024).
Va, poi, rilevato come il giudice, nel conservare certamente un margine di discrezionalità nella modulazione del compenso, può farne esercizio entro i limiti stabiliti dalle norme, con trasparenza e coerenza, fornendo, in relazione, una motivazione completa e verificabile.
Nel caso di specie, non è chiaro quali fasi siano state considerate nel calcolo del compenso liquidato, potendo sorgere il dubbio che non sia stata tenuta in conto la fase decisoria del giudizio, atteso che la sentenza risulta essere stata pronunciata all'esito della prima udienza.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023)
“In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”.
Dunque, dovendosi considerare, nella specie, tutte le fasi del giudizio, ad eccezione (come ammesso dalla stessa parte appellante) della fase istruttoria, in base al valore della causa (euro 2.500,00 pari alla somma attribuita e richiesta), il valore medio riconoscibile è pari ad euro 2.059,00.
Come già ritenuto dal primo giudice, sussistono tutte le ragioni per disporre la massima riduzione al
50%, trattandosi di controversia di natura seriale che non ha richiesto particolari difficoltà di adattamento della tesi attorea al caso specifico della ricorrente. pagina 4 di 5 Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il compenso professionale dovuto al difensore va quantificato in euro 1.030,00.
Le spese del presente grado seguono pure il criterio della soccombenza e sono liquidate tenendo ugualmente conto dei valori tariffari minimi, in considerazione del ristretto oggetto del giudizio, limitato alle spese legali, e della modesta difficoltà della questione affrontata, in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali. Il valore della causa va determinato nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in considerazione del criterio del decisum, come previsto dal DM 55/14 che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, fa riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Come da ultimo ribadito dalla Cassazione (v. la summa in Cass. SS.UU. n. 20805/2025) “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf., da ultimo, Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 30999;
Cass. n. 35195/2022; Cass. n. 29420/2019)”.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese processuali per il primo grado in complessivi €1.030,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Alessia De
FI e BI PA, nella loro qualità di antistatari;
- condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado che CP_1 liquida in complessivi € 250,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso per la prestazione, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Alessia De FI e BI
PA nella loro qualità di antistatari.
Così è deciso in Ancona lì 18.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Graziella Di Matteo, addetta UPP pagina 5 di 5