Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3722/2023 (al quale è stato riunito il procedimento R.G. n. 238/2024)
Il Giudice Istruttore visto l'art 281 sexies c.p.c. uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio Masone, nella causa, avente ad oggetto “condominio: impugnazione delibera assembleare”, tra:
- (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Borrelli;
RICORRENTE
e
- (C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Sottoriva;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1
1. ACCERTARE E DICHIARARE L'ANNULLAMENTO della delibera assembleare 19 Aprile 2023 – Parte_2 per tutte le motivazioni indicate in premessa e per l'effetto
[...]
2. CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno patito CP_1 dalla Sig.ra – da valutarsi equitativamente nell'importo di € Parte_1
5.000,00, o nella maggiore o minore somma che sarà stabilità dal Tribunale di
Latina– anche in ragione dei numerosi tentativi promossi dalla ricorrente di evitare l'intervento giudiziale, ivi espressamente incluso il tentativo di mediazione il cui secondo incontro ha registrato l'assenza ingiustificata di parte resistente - per aver impedito all'odierna ricorrente di partecipare all'assemblea
e prendere visione della documentazione formalmente richiesta, CP_3 stante i punti 10 e 11 dell'ordine del giorno dell'assemblea 19.04.2023
; Parte_3
Con vittoria di spese e compensi di lite in favore dell'Erario, tenuto conto del comportamento ostativo assunto da controparte e data, da ultimo,
l'ingiustificata assenza al secondo tentativo di conciliazione, circostanza questa che ha determinato il fallimento della mediazione medesima: tutte attività che avrebbero potuto evitare il presente giudizio”.
In ordine al giudizio recante R.G. n. 238/2024: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta:
1. ACCERTARE E DICHIARARE L'ANNULLAMENTO della delibera assembleare 27 luglio 2023 – Parte_2
– per tutte le motivazioni indicate in premessa e per l'effetto
2. CONDANNARE il - al Parte_2 risarcimento del danno patito dalla Sig.ra – da valutarsi Parte_1 equitativamente nell'importo di € 5.000,00, o nella maggiore o minore somma
2 che sarà stabilita dal Tribunale di Latina – anche in ragione dell'attivazione della mediazione da parte della ricorrente volta ad evitare l'intervento giudiziale, tentativo di mediazione che ha registrato l'assenza ingiustificata di parte resistente - per aver impedito all'odierna ricorrente di partecipare all'assemblea condominiale con argomenti all'Odg che investono la sfera personale e patrimoniale della ricorrente.
Anche in questa sede, stante l'eccezione sollevata da questa difesa relativa al difetto di jus postulandi di controparte, la costituzione in giudizio deve ritenersi inammissibile ed inefficace giusta sentenza Cass. Civ. SS.UU.
n.18331/2010, Cass. Civ. sent. n.12525/2018.
Si rimarca la mancanza di attestazione di conformità di tutti i documenti depositati da parte resistente.
Si insiste per l'accoglimento del ricorso n.r.g. 238/2024 con vittoria di spese
e compensi di lite in favore dell'Erario essendo la Sig.ra Parte_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”.
Per il resistente CP_1
In ordine al giudizio R.G. n. 3722/2023: “Voglia il Tribunale rigettare il ricorso siccome improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese”.
In ordine al giudizio R.G. n. 238/2024: “Voglia il Tribunale rigettare il ricorso infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la validità della delibera impugnata.
Vinte le spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig. promuoveva, dinanzi all'intestato Tribunale, duplice Parte_1 ricorso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nei confronti del
[...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, al Controparte_4 fine di ottenere l'annullamento delle delibere assembleari del 19 aprile 2023 e
3 del 27 luglio 2023 per asserita omessa convocazione della condomina e per mancata risposta dell'Amministratore alla richiesta inoltrata di esibizione della documentazione contabile.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo l'infondatezza CP_1
del ricorso giacché il vizio di convocazione doveva ritenersi sanato dalla presenza della condomina all'assemblea tenutasi ad aprile 2023 mentre, con riguardo all'assemblea del luglio 2023, non poteva ravvisarsi alcuna irregolarità nella convocazione essendosi la stessa perfezionata a mezzo raccomandata spedita in data 13.07.2023, consegnata nella cassetta postale il 14.07.2023 e ritirata, decorso il periodo di compiuta giacenza, dalla sig. il 26.07.2023. Pt_1
All'udienza del 09.04.2024, integrato il contraddittorio tra le parti, la ricorrente eccepiva il difetto di rappresentanza del condominio e di ius postulandi in considerazione dell'assenza di autorizzazione assembleare a resistere in giudizio in favore dell'amministratore in carica.
Controparte replicava alle avverse eccezioni evidenziandone l'infondatezza e chiedeva che il giudizio successivamente instaurato, recante R.G.A.C. n.
238/2024, fosse riunito a quello recante R.G.A.C. n. 3722/2023.
Il Giudice istruttore, riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 274, comma primo, c.p.c. sussistendovi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rinviava la causa all'udienza del 03.10.2024, all'esito della quale le parti chiedevano rinvio per discussione orale, e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.05.2025 per la discussione e concesso alle parti termine per note conclusionali sino a venti giorni prima dell'udienza.
All'udienza fissata per la discussione orale le parti svolgevano le proprie argomentazioni e si riportavano, comunque, anche ai rispettivi atti e note e la causa veniva decisa. L'Avv Borrelli eccepiva la tardività del deposito delle note di controparte e del verbale di assemblea del 15.5.2025 di ratifica del mandato difensivo di controparte.
In ordine alla preliminare eccezione formulata dalla ricorrente circa il presunto difetto di legittimazione del resistente e di ius postulandi CP_1
4 per assenza di autorizzazione conferita dall'assemblea a resistere in giudizio, va precisato che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, “l'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore” (così Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 23550 del 27/10/2020); di talché l'eccezione deve essere rigettata. Inoltre la ratifica risulta comunque intervenuta prima della decisione definitiva.
Venendo all'esame dei motivi di ricorso articolati, occorre rilevare quanto segue.
In via del tutto pregiudiziale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnativa della delibera assembleare adottata dalla compagine condominiale con verbale del
19.04.2023, giacché l'oggetto della medesima delibera appare superato in quanto ripetuto dall'assemblea dei condomini con delibera del 27.07.2023, avente contenuto analogo ed anch'essa impugnata nella odierna sede
(fascicolo 238/24). Giova altresì evidenziare che, come si evince dal verbale di assemblea, la ricorrente risultava essere intervenuta, sia pure al solo fine di eccepire la mancata convocazione.
Quanto ai motivi di nullità/annullamento della delibera condominiale del
27.07.2023, occorre rilevarne l'infondatezza.
La censura concernente l'asserito vizio di convocazione della sig. Pt_1 all'assemblea del 27 luglio 2023 deve ritenersi superata dalla prova contraria, fornita dal resistente, della ricezione della comunicazione per ritiro CP_1 del plico, da parte della medesima, presso l'ufficio postale in data 26.07.2023, ossia una volta perfezionatasi il periodo di compiuta giacenza.
In ogni caso, anche ove se la missiva recapitata avesse contenuto al suo interno convocazione per data errata (addirittura si sostiene che all'interno
5 della missiva vi fosse convocazione per la precedente assemblea), la prova di tale erroneità del contenuto della missiva avrebbe dovuto essere fornita dalla destinataria (Cass. 23920/2013; 15762/2013; 964/25). Il tutto senza peraltro considerare che nella citata assemblea si doveva discutere proprio della morosità della condomina che, pertanto, si sarebbe venuta a trovare in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Infatti, “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condòmino, CP_1
venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale” (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023).
Anche la richiesta di risarcimento danni avanzata non appare meritevole di accoglimento, non essendo stata fornita la prova della sussistenza di un pregiudizio, in termini di danno conseguenza, eziologicamente riconducibile alla condotta tenuta dal in persona del proprio Amministratore. CP_1
La domanda proposta da , pertanto, per tutto quanto Parte_1
argomentato, deve essere rigettata.
Le spese processuali relative al giudizio R.G. n. 3722/2023, in considerazione della rilevata cessazione della materia del contendere, sono compensate integralmente.
Le spese processuali inerenti al giudizio recante R.G. n. 238/2024 seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n.
147/2022, come in dispositivo, previa applicazione dei valori minimi di scaglione trattandosi di fattispecie semplice e documentale.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G. n. 3722/2023 e 238/2024, ogni diversa istanza disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio
R.G.A.C. n. 3722/2023 con spese compensate;
2. relativamente al giudizio R.G.A.C. 238/2024, rigetta la domanda di annullamento della delibera condominiale del 27.07.2023;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_4 delle spese processuali, che liquida in Euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 20.05.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
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