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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1385/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1385/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Walter PEREZ,
APPELLANTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Giuseppe MARLETTA,
APPELLATA ed appellante incidentale
(C.F. ), CP_2 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 dicembre 2024, sulle conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace n. Parte_1
2236/2019, emessa dal giudice di pace, depositata il 22.10.2019.
La difesa dell' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte Controparte_3
relativa alle spese evidenziando che il giudizio di primo grado si era concluso in senso favorevole all'originaria opponente in dipendenza della mancata prova CP_2
della rituale notifica della ingiunzione;
in particolare, a fronte della contestazione relativa alla sostenuta mancata notifica sia dei verbali che della ingiunzione ed alla formalizzata eccezione di prescrizione, il , costituitosi in giudizio, aveva prodotto Parte_1
documentazione comprovante la rituale notifica dei verbali mentre, in dipendenza della mancata costituzione del Concessionario (A.T.I. Engineering Tributi s.p.a., oggi CP_1
, non era stata acquisita copia della rituale notifica della ingiunzione impugnata, con
[...]
conseguente accoglimento della opposizione.
La difesa dell'Ente, quindi, concludeva chiedendo che, accertata la esclusiva responsabilità del
, la condanna al pagamento delle spese processuali fosse pronunciata CP_4
esclusivamente nei confronti di Controparte_5
§§§§§
costituitasi in giudizio, ha contestato la richiesta di addebito esclusivo delle Controparte_1
spese a proprio carico, sostenendo la correttezza della decisione del giudice di pace che aveva posto le spese di lite in solido a carico dell'Ente impositore ( e del per Pt_1 CP_4
la riscossione ( , in base al principio di causalità e alla responsabilità solidale CP_1
derivante dalla partecipazione di entrambi all'attività che aveva condotto all'emanazione dell'atto impositivo opposto e alla soccombenza nel giudizio di primo grado, conformemente all'orientamento della Suprema Corte.
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ha proposto altresì appello incidentale avverso la medesima sentenza n. Controparte_1
2236/2019.
Con un primo motivo, la difesa del Concessionario ha eccepito che la originaria opposizione proposta da era inammissibile per tardività, in quanto sarebbe stata CP_2
proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento o, comunque, dei verbali presupposti (ex art. 7 D.Lgs. 150/2011), rispetto ai quali l'amministrazione aveva dimostrato l'avvenuta valida notificazione.
Con un secondo motivo, ha eccepito che il giudice di pace aveva erroneamente annullato l'ingiunzione per difetto di notifica, evidenziando che, al contrario, doveva ritenersi operante la sanatoria ex art.156 c.p.c. poto che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo (essendo stato in concreto opposto). La difesa di ha affermato che l'ingiunzione, comunque, era CP_1
stata notificata in data 13.03.2019.
Con un terzo motivo, il Concessionario ha eccepito che il giudice di pace aveva erroneamente dichiarato prescritti alcuni crediti, ed ha sostenuto, in particolare, che, stante la validità (o, comunque, la sanatoria) della notifica dell'ingiunzione, nessun termine di prescrizione poteva considerarsi maturato (ex art. 209 C.d.S. e art. 28 L. 689/81) e che l'opponente non aveva fornito prova idonea a dimostrare la tempestività della propria opposizione.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale del Controparte_1
e l'accoglimento del proprio appello incidentale, con conseguente riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiarando inammissibile o rigettando l'originaria opposizione di confermando l'ingiunzione opposta, e con vittoria di spese. CP_2
§§§§§
Con ordinanza del 25.11.2023, in considerazione del fatto che aveva Controparte_1
proposto appello incidentale nei confronti di la quale, ricevuta rituale CP_2 notifica dell'appello principale (avente ad oggetto unicamente questione relativa alla regolazione delle spese fra le parti soccombenti), aveva (legittimamente) ritenuto di non pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
doversi costituire nel giudizio di secondo grado, veniva dichiarata la contumacia della predetta e veniva disposta notifica ex art.292 c.p.c. della comparsa di costituzione con appello incidentale di alla contumace (Cass. civ., sez. II, 24 agosto Controparte_1 CP_2
2012 n.14635; Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014 n.19722; Cass. civ., sez. V, 19 settembre
2014 n.19754; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016 n.7769).
Perfezionata la notifica (cfr. note del 05.01.2024 ed allegati), riteneva di CP_2
non doversi costituire.
Infine, acquisito anche il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità dell'appello principale e della ritualità dell'appello incidentale, proposti nel rispetto dei termini.
In particolare, la sentenza risulta depositata in data 22.10.2019 e l'atto di appello risulta notificato alle altre due parti in data 30.01.2020.
A sua volta, a fronte di una citazione in appello per il 26.05.2020, si è Controparte_1
costituita in giudizio in data 05.05.2020.
§§§§§
Procedendo con il merito delle questioni, per ragioni di ordine logico giuridico va affrontata in primo luogo la impugnazione proposta da con la quale, per così dire 'a Controparte_1
monte', viene contestata la correttezza della pronuncia di accoglimento della originaria opposizione operata dal giudice di prime cure.
Con la sentenza impugnata la questione relativa alla ammissibilità e tempestività della opposizione non è stata esplicitamente affrontata.
Dagli atti del fascicolo di primo grado risulta che la opposizione era stata proposta con citazione per fare valere:
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) la intervenuta prescrizione 'in quanto tra la presunta notifica della stessa ed i verbali di contravvenzione cui essa fa riferimento sono trascorsi oltre cinque anni senza la notifica di alcun atto interruttivo intermedio';
2) la omessa notifica dei verbali di contravvenzione.
Risulta, pertanto, che con la , con la opposizione cd. recuperatoria ai verbali di CP_2
contestazione delle infrazioni al codice della strada ha proposto anche censure relative alla ingiunzione o, comunque, fatti verificatisi successivamente ai predetti verbali.
Posto che le censure possono essere formulate con un unico atto, tuttavia mentre la opposizione cd. recuperatoria soggiace ai termini di cui all'art.7 d.lgs 150/2011, la eccezione di prescrizione può essere fatta valere ai sensi dell'art.615 c.p.c. senza limiti di tempo.
Secondo la interpretazione della Suprema Corte, invero, 'qualora il ricorrente, con
l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..
Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di
20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.' (Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2019 n.22094).
Nel caso specifico la opposizione, per la parte cd. recuperatoria, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente, risultando incontestabilmente notificati tutti i verbali sottostanti.
Tuttavia, con la opposizione era stata eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notifica dei verbali e, in parte qua, la stessa era ammissibile e tempestiva.
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Posto che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e che non era Controparte_1
stata acquisita documentazione utile per verificare la data di notifica della ingiunzione, il giudice, pur avendo dato atto della mancanza di prova circa la detta notifica, ha tuttavia considerato epoca di interruzione della prescrizione quella di notifica della opposizione
(22.05.2019), la cui predisposizione presupponeva, per l'appunto, la conoscenza della stessa.
In conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione delle sanzioni portate dai primi quattro verbali, quelli notificati fra il 21.03.2014 ed il 09.05.20214, mentre ha considerato infondata la opposizione per gli altri tre verbali, quelli notificati fra il 18.07.2014 ed il 25.09.2014.
Tutto ciò premesso, quindi, il primo motivo di appello incidentale è solo parzialmente fondato in quanto avrebbe dovuto essere formalmente dichiarata la inammissibilità della opposizione nella sola parte cd. recuperatoria mentre la stessa è stata correttamente ritenuta rituale con riguardo alla eccezione di prescrizione.
Anche il secondo motivo non è fondato in quanto il giudice di pace ha preso atto della mancata produzione di documentazione comprovante la notifica della ingiunzione e non ne ha dichiarato la nullità ma la ha collocata, cronologicamente, nel primo momento risultante dagli atti in cui potere affermare che la ingiunzione era stata conosciuta dall'opponente risultante dagli atti, vale a dire la notifica della opposizione.
La produzione della documentazione comprovante la notifica (e, quindi, la data) della ingiunzione deve considerarsi tardiva e la relativa produzione inammissibile.
Conseguentemente, anche il terzo motivo è infondato in quanto la notifica dell'atto impositivo impugnato non è da sola sufficiente ad escludere il maturarsi della prescrizione, rilevando più specificamente la data di notifica onde verificare se, dalla notifica dei verbali sottostanti, era decorso un termine superiore a cinque anni.
Come già detto, in mancanza di documentazione sulla cui base potere individuare la data di notifica, appare corretta la motivazione della sentenza nella parte in cui è stata data rilevanza alla notifica della opposizione ('…in mancanza di altro dato certo, va preso come punto di
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riferimento la data di proposizione (rectius: di notifica) della presente domanda
(22.05.2019)').
§§§§§
Procedendo con l'esame dell'appello principale, la difesa del ha Parte_1
chiesto affermarsi la esclusiva responsabilità del Concessionario per l'esito (parzialmente) negativo del giudizio in quanto l'accoglimento (parziale) della opposizione era dipeso dalla mancata documentazione di notifica della ingiunzione in epoca antecedente al quinquennio.
In primo grado la difesa dell'Ente, con argomentazione riproposta in appello, aveva rassegnato che 'i verbali di contestazione sono stati inviati al concessionario per la riscossione nei termini di legge' e, pertanto, il decorso, anche solo per alcuni dei verbali, del quinquennio e la conseguente prescrizione erano da attribuirsi esclusivamente al Concessionario.
Sul punto, vale a dire sulla trasmissione della documentazione utile per procedere al recupero, non è stata operata alcuna contestazione.
Ciò posto, sulla base del più recente orientamento interpretativo della Suprema Corte, nelle liti che coinvolgono ente impositore e concessionario le spese vanno poste a carico di quest'ultimo allorquando la responsabilità per l'esito negativo del giudizio sia attribuibile a profili di pertinenza e competenza del concessionario:
Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_6
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...]
venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione:
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mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità
Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2022 n.7716
In particolare, la evoluzione interpretativa della Suprema Corte e il più recente arresto sopra riportato costituiscono frutto di esplicita 'rimeditazione' del precedente orientamento che, in linea generale, prevedeva la condanna in solido di ente impositore e concessionario (cfr. Cass.
n.7716/2022, pagg.8-9).
Coniugati i superiori principi e valutata la situazione e le ragioni specifiche su cui si fonda la sentenza di accoglimento parziale della opposizione, il motivo di appello proposto dal appare corretto e va conseguentemente riformata la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese nei rapporti fra opponente ed opposti
(unico profilo oggetto di censura), ponendo le spese in favore dell'opponente a carico, unicamente, del Concessionario, con compensazione fra opponente ed ente impositore.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione della interpretazione della Suprema Corte nei termini sopra richiamati (con riferimento all'appello principale) ed alla contumacia dell'appellata (con riferimento all'appello CP_2
incidentale), sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra Parte_1
e e dichiarale irripetibili nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
nulla va statuito sulle spese del presente grado nei rapporti fra ed Controparte_1
CP_2
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In conseguenza del rigetto dell'appello incidentale proposto da vanno Controparte_1
dichiarati sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace n. 2236/2019, emessa dal giudice di pace, depositata il 22.10.2019, così statuisce sulle spese del giudizio di primo grado:
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi euro 375,00, di cui euro 75,00 CP_2
per spese vive ed il resto per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cassa previdenziale come per legge;
compensa le spese nei confronti del Parte_1
CONFERMA la sentenza per il resto;
RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
COMPENSA le spese del presente grado fra e Parte_1 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali del nei confronti di Parte_1
nulla va dichiarato sulle spese del presente grado nei rapporti fra CP_2
ed Controparte_1 CP_2
DICHIARA sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 da parte dell'appellante incidentale di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato
Catania, 16 aprile 2025. IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1385/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Walter PEREZ,
APPELLANTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Giuseppe MARLETTA,
APPELLATA ed appellante incidentale
(C.F. ), CP_2 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 dicembre 2024, sulle conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace n. Parte_1
2236/2019, emessa dal giudice di pace, depositata il 22.10.2019.
La difesa dell' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte Controparte_3
relativa alle spese evidenziando che il giudizio di primo grado si era concluso in senso favorevole all'originaria opponente in dipendenza della mancata prova CP_2
della rituale notifica della ingiunzione;
in particolare, a fronte della contestazione relativa alla sostenuta mancata notifica sia dei verbali che della ingiunzione ed alla formalizzata eccezione di prescrizione, il , costituitosi in giudizio, aveva prodotto Parte_1
documentazione comprovante la rituale notifica dei verbali mentre, in dipendenza della mancata costituzione del Concessionario (A.T.I. Engineering Tributi s.p.a., oggi CP_1
, non era stata acquisita copia della rituale notifica della ingiunzione impugnata, con
[...]
conseguente accoglimento della opposizione.
La difesa dell'Ente, quindi, concludeva chiedendo che, accertata la esclusiva responsabilità del
, la condanna al pagamento delle spese processuali fosse pronunciata CP_4
esclusivamente nei confronti di Controparte_5
§§§§§
costituitasi in giudizio, ha contestato la richiesta di addebito esclusivo delle Controparte_1
spese a proprio carico, sostenendo la correttezza della decisione del giudice di pace che aveva posto le spese di lite in solido a carico dell'Ente impositore ( e del per Pt_1 CP_4
la riscossione ( , in base al principio di causalità e alla responsabilità solidale CP_1
derivante dalla partecipazione di entrambi all'attività che aveva condotto all'emanazione dell'atto impositivo opposto e alla soccombenza nel giudizio di primo grado, conformemente all'orientamento della Suprema Corte.
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ha proposto altresì appello incidentale avverso la medesima sentenza n. Controparte_1
2236/2019.
Con un primo motivo, la difesa del Concessionario ha eccepito che la originaria opposizione proposta da era inammissibile per tardività, in quanto sarebbe stata CP_2
proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento o, comunque, dei verbali presupposti (ex art. 7 D.Lgs. 150/2011), rispetto ai quali l'amministrazione aveva dimostrato l'avvenuta valida notificazione.
Con un secondo motivo, ha eccepito che il giudice di pace aveva erroneamente annullato l'ingiunzione per difetto di notifica, evidenziando che, al contrario, doveva ritenersi operante la sanatoria ex art.156 c.p.c. poto che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo (essendo stato in concreto opposto). La difesa di ha affermato che l'ingiunzione, comunque, era CP_1
stata notificata in data 13.03.2019.
Con un terzo motivo, il Concessionario ha eccepito che il giudice di pace aveva erroneamente dichiarato prescritti alcuni crediti, ed ha sostenuto, in particolare, che, stante la validità (o, comunque, la sanatoria) della notifica dell'ingiunzione, nessun termine di prescrizione poteva considerarsi maturato (ex art. 209 C.d.S. e art. 28 L. 689/81) e che l'opponente non aveva fornito prova idonea a dimostrare la tempestività della propria opposizione.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale del Controparte_1
e l'accoglimento del proprio appello incidentale, con conseguente riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiarando inammissibile o rigettando l'originaria opposizione di confermando l'ingiunzione opposta, e con vittoria di spese. CP_2
§§§§§
Con ordinanza del 25.11.2023, in considerazione del fatto che aveva Controparte_1
proposto appello incidentale nei confronti di la quale, ricevuta rituale CP_2 notifica dell'appello principale (avente ad oggetto unicamente questione relativa alla regolazione delle spese fra le parti soccombenti), aveva (legittimamente) ritenuto di non pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
doversi costituire nel giudizio di secondo grado, veniva dichiarata la contumacia della predetta e veniva disposta notifica ex art.292 c.p.c. della comparsa di costituzione con appello incidentale di alla contumace (Cass. civ., sez. II, 24 agosto Controparte_1 CP_2
2012 n.14635; Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014 n.19722; Cass. civ., sez. V, 19 settembre
2014 n.19754; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016 n.7769).
Perfezionata la notifica (cfr. note del 05.01.2024 ed allegati), riteneva di CP_2
non doversi costituire.
Infine, acquisito anche il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità dell'appello principale e della ritualità dell'appello incidentale, proposti nel rispetto dei termini.
In particolare, la sentenza risulta depositata in data 22.10.2019 e l'atto di appello risulta notificato alle altre due parti in data 30.01.2020.
A sua volta, a fronte di una citazione in appello per il 26.05.2020, si è Controparte_1
costituita in giudizio in data 05.05.2020.
§§§§§
Procedendo con il merito delle questioni, per ragioni di ordine logico giuridico va affrontata in primo luogo la impugnazione proposta da con la quale, per così dire 'a Controparte_1
monte', viene contestata la correttezza della pronuncia di accoglimento della originaria opposizione operata dal giudice di prime cure.
Con la sentenza impugnata la questione relativa alla ammissibilità e tempestività della opposizione non è stata esplicitamente affrontata.
Dagli atti del fascicolo di primo grado risulta che la opposizione era stata proposta con citazione per fare valere:
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) la intervenuta prescrizione 'in quanto tra la presunta notifica della stessa ed i verbali di contravvenzione cui essa fa riferimento sono trascorsi oltre cinque anni senza la notifica di alcun atto interruttivo intermedio';
2) la omessa notifica dei verbali di contravvenzione.
Risulta, pertanto, che con la , con la opposizione cd. recuperatoria ai verbali di CP_2
contestazione delle infrazioni al codice della strada ha proposto anche censure relative alla ingiunzione o, comunque, fatti verificatisi successivamente ai predetti verbali.
Posto che le censure possono essere formulate con un unico atto, tuttavia mentre la opposizione cd. recuperatoria soggiace ai termini di cui all'art.7 d.lgs 150/2011, la eccezione di prescrizione può essere fatta valere ai sensi dell'art.615 c.p.c. senza limiti di tempo.
Secondo la interpretazione della Suprema Corte, invero, 'qualora il ricorrente, con
l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..
Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di
20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.' (Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2019 n.22094).
Nel caso specifico la opposizione, per la parte cd. recuperatoria, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente, risultando incontestabilmente notificati tutti i verbali sottostanti.
Tuttavia, con la opposizione era stata eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notifica dei verbali e, in parte qua, la stessa era ammissibile e tempestiva.
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Posto che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e che non era Controparte_1
stata acquisita documentazione utile per verificare la data di notifica della ingiunzione, il giudice, pur avendo dato atto della mancanza di prova circa la detta notifica, ha tuttavia considerato epoca di interruzione della prescrizione quella di notifica della opposizione
(22.05.2019), la cui predisposizione presupponeva, per l'appunto, la conoscenza della stessa.
In conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione delle sanzioni portate dai primi quattro verbali, quelli notificati fra il 21.03.2014 ed il 09.05.20214, mentre ha considerato infondata la opposizione per gli altri tre verbali, quelli notificati fra il 18.07.2014 ed il 25.09.2014.
Tutto ciò premesso, quindi, il primo motivo di appello incidentale è solo parzialmente fondato in quanto avrebbe dovuto essere formalmente dichiarata la inammissibilità della opposizione nella sola parte cd. recuperatoria mentre la stessa è stata correttamente ritenuta rituale con riguardo alla eccezione di prescrizione.
Anche il secondo motivo non è fondato in quanto il giudice di pace ha preso atto della mancata produzione di documentazione comprovante la notifica della ingiunzione e non ne ha dichiarato la nullità ma la ha collocata, cronologicamente, nel primo momento risultante dagli atti in cui potere affermare che la ingiunzione era stata conosciuta dall'opponente risultante dagli atti, vale a dire la notifica della opposizione.
La produzione della documentazione comprovante la notifica (e, quindi, la data) della ingiunzione deve considerarsi tardiva e la relativa produzione inammissibile.
Conseguentemente, anche il terzo motivo è infondato in quanto la notifica dell'atto impositivo impugnato non è da sola sufficiente ad escludere il maturarsi della prescrizione, rilevando più specificamente la data di notifica onde verificare se, dalla notifica dei verbali sottostanti, era decorso un termine superiore a cinque anni.
Come già detto, in mancanza di documentazione sulla cui base potere individuare la data di notifica, appare corretta la motivazione della sentenza nella parte in cui è stata data rilevanza alla notifica della opposizione ('…in mancanza di altro dato certo, va preso come punto di
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riferimento la data di proposizione (rectius: di notifica) della presente domanda
(22.05.2019)').
§§§§§
Procedendo con l'esame dell'appello principale, la difesa del ha Parte_1
chiesto affermarsi la esclusiva responsabilità del Concessionario per l'esito (parzialmente) negativo del giudizio in quanto l'accoglimento (parziale) della opposizione era dipeso dalla mancata documentazione di notifica della ingiunzione in epoca antecedente al quinquennio.
In primo grado la difesa dell'Ente, con argomentazione riproposta in appello, aveva rassegnato che 'i verbali di contestazione sono stati inviati al concessionario per la riscossione nei termini di legge' e, pertanto, il decorso, anche solo per alcuni dei verbali, del quinquennio e la conseguente prescrizione erano da attribuirsi esclusivamente al Concessionario.
Sul punto, vale a dire sulla trasmissione della documentazione utile per procedere al recupero, non è stata operata alcuna contestazione.
Ciò posto, sulla base del più recente orientamento interpretativo della Suprema Corte, nelle liti che coinvolgono ente impositore e concessionario le spese vanno poste a carico di quest'ultimo allorquando la responsabilità per l'esito negativo del giudizio sia attribuibile a profili di pertinenza e competenza del concessionario:
Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_6
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...]
venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione:
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mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità
Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2022 n.7716
In particolare, la evoluzione interpretativa della Suprema Corte e il più recente arresto sopra riportato costituiscono frutto di esplicita 'rimeditazione' del precedente orientamento che, in linea generale, prevedeva la condanna in solido di ente impositore e concessionario (cfr. Cass.
n.7716/2022, pagg.8-9).
Coniugati i superiori principi e valutata la situazione e le ragioni specifiche su cui si fonda la sentenza di accoglimento parziale della opposizione, il motivo di appello proposto dal appare corretto e va conseguentemente riformata la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese nei rapporti fra opponente ed opposti
(unico profilo oggetto di censura), ponendo le spese in favore dell'opponente a carico, unicamente, del Concessionario, con compensazione fra opponente ed ente impositore.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione della interpretazione della Suprema Corte nei termini sopra richiamati (con riferimento all'appello principale) ed alla contumacia dell'appellata (con riferimento all'appello CP_2
incidentale), sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra Parte_1
e e dichiarale irripetibili nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
nulla va statuito sulle spese del presente grado nei rapporti fra ed Controparte_1
CP_2
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In conseguenza del rigetto dell'appello incidentale proposto da vanno Controparte_1
dichiarati sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace n. 2236/2019, emessa dal giudice di pace, depositata il 22.10.2019, così statuisce sulle spese del giudizio di primo grado:
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi euro 375,00, di cui euro 75,00 CP_2
per spese vive ed il resto per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cassa previdenziale come per legge;
compensa le spese nei confronti del Parte_1
CONFERMA la sentenza per il resto;
RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
COMPENSA le spese del presente grado fra e Parte_1 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali del nei confronti di Parte_1
nulla va dichiarato sulle spese del presente grado nei rapporti fra CP_2
ed Controparte_1 CP_2
DICHIARA sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 da parte dell'appellante incidentale di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato
Catania, 16 aprile 2025. IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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