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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3653/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3653/2021 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Boris Pedri e Claudio Parte_1
Cornoldi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo; attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Sandoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Burkard Zozin, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ehrenfried Falk, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
convenuti; con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Tito Boscarolli, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
chiamata in causa;
Oggetto: risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.02.2025.
CONCLUSIONI
Dei procuratori dell'attrice:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 22 1) in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, la responsabilità civilistica solidale ex art. 2051 c.c. e art. 2055 c.c., dei convenuti Controparte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t.; in
[...] CP_4
persona del legale rappresentante p.t.; ditta DU in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., per i danni tutti subiti da nel sinistro de quo Parte_1
2) in altra via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, che i danni subiti da
nel sinistro de quo (detratti gli indennizzi corrisposti dalle assicurazioni e Parte_1 CP_6
, come specificato nel testo) ammontano a Euro 16.279,45 o quella somma maggiore o minore CP_7
determinanda, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo
3) in via consequenziale: condannare i convenuti in via solidale ovvero ciascuno per quanto di responsabilità, a pagare alla SI la somma di Euro 16.279,45 o quella somma Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
4) In ogni caso: con vittoria di competenze, spese e costi, oltre a 15% spese generali, oltre tutti gli accessori di legge.
In via istruttoria
I) Si chiede che l'egregio Giudice voglia disporre una consulenza medico-legale relativa ai danni biologici e psichici subiti dalla sig.ra , da affidarsi con preferenza ad un esperto in materia Parte_1
ortopedica.
….
Del procuratore del convenuto Controparte_1
“1) in via preliminare ai sensi degli artt. 106, 269 e 271 c.p.c. autorizzare il Controparte_1
a chiamare in causa (…), dalla quale pretende di essere garantito,
[...] Controparte_3
manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa attorea e da qualunque altra parte processuale, per qualunque titolo, anche per accessori e spese legali del presente procedimento, (…);
2) rigettare, per le causali di cui in narrativa, ogni avversaria domanda;
4) in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui venisse accolta qualsivoglia richiesta avversaria svolta nei confronti del accertare e dichiarare che le Controparte_1
, (…), in forza della polizza n. 292900842 stipulata con il Controparte_3 Controparte_8
è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,
[...] Controparte_1 in conseguenza dei fatti di cui è causa, fosse condannato a pagare all'attrice e/o a qualsiasi altra parte processuale e per l'effetto condannare le , già , in Controparte_3 Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente ai sensi dell'art. 1917, 2°
pagina 2 di 22 comma, c.c. quanto dovuto all'avente diritto al risarcimento ovvero, in subordine, a rimborsare al
tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_1 qualsivoglia titolo in favore dell'attrice e/o di qualsiasi altra parte processuale, oltre alle spese legali del presente giudizio, ivi comprese le spese di ctu e ctp;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
Del procuratore della convenuta Parte_2
“Il procuratore dell' conclude come segue: Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. in via principale: respingere tutte le richieste dell'attrice, perché infondate in fatto e diritto;
2. in via subordinata: determinare il grado di colpa dell'attrice per l'incidente de quo;
Parte_1
3. in relazione alla chiamata in causa della già Controparte_3 Controparte_9
per il caso inverosimile che fosse accertata una responsabilità e una obbligazione di risarcimento danni dell' e che questa fosse di conseguenza condannata a Parte_2 pagamenti in favore della sig.ra , condannare l'assicurazione già Parte_1 Controparte_3
a tenere indenne l' da tutti questi Controparte_9 Parte_2 Parte_2
pagamenti e a rimborsarle tutte le spese del procedimento, anche quelle per la chiamata in causa;
4. in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Del procuratore della convenuta MP DU : Controparte_10
“Möge das löbliche Landesgericht, unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und unter
Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, und Ansprüche: CP_11
A) In vorabentscheidender Sache:
1. feststellen und erklären, dass aus den im Vorspann genannten Gründen die Passivlegitimation der
Einzelfirma LE CH des LEander CH fehlt, und zwar u.a. auch, weil das streitgegenständliche Metallgitter nicht Teil des Miet- bzw. ist;
CP_12
2. infolgedessen feststellen und erklären, dass die Einzelfirma des aus CP_2 Controparte_5
dem gegenständlichen Gerichtsverfahren zu entlassen ist.
B) In der Hauptsache:
1. feststellen und erklären, dass der Unfall aus den im Vorspann genannten Gründen einzig und allein auf das fahrlässige Verhalten der Klägerin zurückzuführen ist bzw. aus den oben angeführten Gründen sämtliche gegenüber der Beklagten erhobenen Ansprüche als rechtlich und faktisch unbegründet abweisen;
2. infolgedessen und auch auf Grundlage des Art. 1227 ZGB feststellen und erklären, dass die Klägerin kein Anrecht auf jedweden Schadenersatz hat;
pagina 3 di 22
3. untergeordnet feststellen, dass für den streitgegenständlichen Schadensfall nur der oder die
Eigentümer des Metallgitters haften, nachdem es sich um einen strukturellen Mangel handelt, somit jedweden Antrag gegenüber der beklagten Partei CH von vornherein abweisen;
C) In untergeordneter Sache:
1. falls das Gericht, angenommen aber nicht zugegeben, zur Auffassung gelangen sollte, dass die
Einzelfirma des LEander CH doch passivlegitimiert sein sollte und mithaften sollte, CP_2
diese nur in Bezug auf ihren Verschuldensanteil zum Schadenersatz zugunsten der Klägerin verurteilen, wobei jedweder Schaden im Sinne des Art. 1227 ZGB gemindert werden muss;
2. von der im Gerichtsverfahren festgestellten Schadensumme den von der privaten Unfallversicherung
EL an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 13.700,00 sowie den von der privaten
Krankenversicherung CO an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 6.010,06 abziehen.
D) Auf jeden Fall:
Die Klägerin verurteilen, die Prozess- und Anwaltskosten sowie die Folgekosten zu tragen
Del procuratore della chiamata in causa Controparte_3
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché infondate in fatto e in diritto;
conseguentemente, respingere le domande di manleva, da chiunque proposte, nei confronti di perché parimenti infondate in fatto e in Controparte_3
diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio a carico delle parti soccombenti;
- nel merito, in via subordinata:
1) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti del accertare la eventuale quota di responsabilità Controparte_1 addebitabile al e accertare il risarcimento del danno effettivamente spettante all'attrice, CP_1
tenuto conto del concorso di responsabilità della stessa;
accertare il diritto del Controparte_1
ad essere tenuto indenne per la quota di responsabilità ad esso direttamente
[...] ascrivibile, per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere all'attrice per capitale interessi e spese;
respingere la domanda di pagamento diretto in favore dell'attrice e la domanda di rifusione delle spese di lite in favore del perché entrambe infondate in fatto e in diritto, per i motivi CP_1 esposti in narrativa. Spese di lite all'esito;
2) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta , respingere la domanda di manleva proposta da Pt_2 Pt_2
nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in Controparte_3
narrativa, con vittoria delle spese di lite.
pagina 4 di 22 - In via istruttoria : si riporta alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. nr. 2 e insiste nelle opposizioni alle istanze istruttorie avversarie formulate in memoria ex art. 183 c.p.c. VI° comma nr.3 dd.
10.02.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha citato i convenuti Parte_1 Controparte_1 [...]
e al fine di vederli condannare al Parte_2 Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenti all'infortunio avvenuto il
05.04.2017 nel parcheggio del Supermercato CH Shop di Nova Levante, che ha imputato a loro responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2055 c.c..
L'attrice ha allegato che, nello scendere dalla propria auto, sarebbe rovinosamente caduta su di una grata scivolosa caratterizzata da una pendenza eccessiva e costruita con materiali inidonei all'uso cui era destinata.
Allegando che l'area coperta dalla grata in questione risulterebbe per circa la metà della sua estensione di proprietà esclusiva del condomino , mentre per l'altra metà costituirebbe parte comune Pt_2
del condominio la convenuta ha citato i due diversi proprietari coinvolti, Controparte_1
oltre al conduttore della particella attigua al parcheggio e di proprietà di , vale a dire il Pt_2
Supermercato CH Shop.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la ricostruzione in fatto come prospettata dall'attrice, sia la sussistenza di qualsiasi responsabilità per cosa in custodia.
Comune a tutti i convenuti è l'argomento difensivo secondo il quale il doppio posto auto in questione avrebbe una larghezza sufficiente da consentire ai clienti del supermercato che ne fanno uso di scendere dall'auto rimanendo nell'area parcheggio, senza necessità di calpestare la grata, la quale comunque sarebbe perfettamente visibile.
Il Condominio ha eccepito, inoltre, che la caduta si sarebbe in ogni caso verificata sulla parte di grata di proprietà esclusiva di , con esclusione, dunque, di ogni responsabilità a suo carico. Pt_2
Dal canto suo, la società ha allegato la sussistenza dell'esclusiva responsabilità del Pt_2
supermercato conduttore del parcheggio quale unico custode della cosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1170 c.c. La società gestrice del supermercato ha invece allegato che la caduta sarebbe stata causata dalle caratteristiche costruttive della cosa, delle quali dovrebbe rispondere dunque solo il proprietario.
Il e hanno chiamato in causa in CP_1 Controparte_1 Pt_2 Controparte_3
forza della polizza n. 292900842 per essere da questa tenuti indenni in caso di loro condanna.
pagina 5 di 22 Nei rapporti con il condominio, l'assicurazione, contestate le pretese attoree sia in punto an che in punto quantum, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, in quanto non sarebbe stata messa nelle condizioni di gestire direttamente la lite. In relazione ai rapporti con la società , la chiamata in causa ha eccepito Pt_2 invece l'inoperatività della polizza, trattandosi di polizza condominiale.
Ritenuto non necessario l'espletamento di attività istruttoria, all'udienza del 09.02.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa è stata rimessa nella fase istruttoria al fine di espletare una CTU avente ad oggetto le condizioni di sicurezza della rampa teatro del sinistro. Depositata la consulenza, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante deposito di note scritte e, successivamente, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza di data 19.02.2025 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui criterio di imputazione “ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (Cass. Civ. 30775/2017).
Il generale dovere di cautela che incombe sull'utente della cosa aumenta in proporzione al grado di prevedibilità del pericolo. Infatti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass.
25460/2020).
3. Con riferimento alla fattispecie sub iudice, all'esito dell'istruttoria può ritenersi accertato che la rampa su cui l'attrice assume di essere caduta non presenta profili di pericolosità intrinseca e non costituisce la causa determinante dell'evento lesivo, bensì ne rappresenta mera occasione.
Dalla copiosa documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalle fotografie dell'area prodotte (doc.
1 di parte attrice) e riportate nella CTU espletata è emerso che il parcheggio in questione è delimitato pagina 6 di 22 sul lato sinistro da un cordolo di mattonelle rialzate che distinguono chiaramente l'area di parcheggio e, quindi, l'area calpestabile, circoscritta alla sola zona pavimentata.
La grata, collocata a sinistra dello stallo, è perfettamente distinguibile per dimensioni, materiale e colorazione e non costituisce una zona di manovra essendo esterna alla superfice destinata alle auto, con la conseguenza che le contestazioni circa l'asserita violazione delle norme di legge che disciplinano la pendenza e il materiale utilizzato sollevate dalla parte attrice non appaiono pertinenti.
È emerso altresì chiaramente dalla documentazione prodotta e dalla CTU che le dimensioni del posto auto, come risultanti dalla stessa perizia di parte prodotta dall'attrice, consentivano il parcheggio di due auto in posizione parallela e garantivano sufficiente spazio per scendere dal veicolo senza necessariamente poggiare i piedi sulla grata.
La CTU espletata ha confermato la conformità della grata allo scopo per cui era installata, escludendo altresì l'inidoneità della stessa al transito di pedoni.
Sul primo quesito, se il materiale utilizzato per la costruzione della rampa presente in data 05/04/2017 fosse rispettoso della normativa tecnica applicabile, il C.T.U. ha evidenziato che la grata installata a margine dei posti auto risulta essere stata realizzata con materiale ferroso idoneo per la copertura di bocche di lupo destinate a garantire l'areazione dei sottostanti locali.
In buona sostanza, il C.T.U. ha confermato che i materiali utilizzati per realizzare la grata e l'area di parcheggio sono idonee agli usi a cui le superfici sono destinate.
In merito al quesito se la pendenza in cui è stata installata la grata e le tecniche con cui è stata costruita fossero rispettose della normativa tecnica applicabile, il C.T.U. ha ribadito che la grata è montata all'esterno dell'area di parcheggio e che avendo quale unica funzione quella di garantire l'areazione dei locali sottostanti, non esiste alcuna limitazione di pendenza.
In merito al terzo quesito, se le caratteristiche tecniche della rampa fossero tali da determinare l'oggettiva pericolosità in caso di transito di un pedone, il C.T.U. ha condivisibilmente risposto che, pur essendo la grata non destinata ad essere area pedonale e viste le caratteristiche geometriche della stessa, si può affermare che la grata risulta essere transitabile dai pedoni.
Per quanto attiene alla deformazione della grata, oggetto del quesito numero 4 “se la deformazione della grata abbia contribuito ad accentuare la pendenza acuendo la sua scivolosità e pericolosità” il
C.T.U. ha risposto che l'aumento di pendenza in una direzione incide relativamente sulla pericolosità della superficie”, tuttavia escludendo l'incidenza nel caso concreto, stante la destinazione della grata, non adibita a passaggio.
pagina 7 di 22 L'argomentazione del CTU convince solo in parte in quanto la grata era di per sé accessibile a chiunque e non sussisteva alcun divieto per i pedoni di transitarvi. Va dunque verificato se, in concreto, tale deformazione possa aver inciso sulla determinazione del sinistro.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
Sul punto giova osservare che l'attrice nel proprio atto di citazione in relazione alla dinamica si è limitata ad allegare che “l'attrice scendendo dalla propria vettura regolarmente parcheggiata in un apposito spazio contrassegnato, posava il piede sulla ivi esistente grata di ferro e cadeva rovinosamente in avanti”.
Dalle immagini riportate nella perizia di parte e nella CTU emerge ictu oculi che la deformazione della grata è posta in una posizione arretrata rispetto a quella di discesa del conducente del veicolo.
Pertanto, considerato che sulla base delle allegazioni attoree, parrebbe che la sig.ra sia caduta Pt_1
scendendo dalla propria vettura e non, invece, transitando sulla grata, la riscontrata deformazione non può aver avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento.
In ogni caso, si ribadisce che il CTU ha confermato che la posizione e la geometria della superficie del parcheggio consentivano la sosta contemporanea di due autovetture, in modo tale che fosse possibile la discesa dalle auto, sia dal lato dell'autista che del passeggero, senza dover calpestare o utilizzare la grata in questione.
Non risulta allegato dall'attrice che il giorno del sinistro sia stata costretta, in assenza di vie alternative,
a transitare sulla grata per scendere dalla propria vettura.
A fronte di uno stato dei luoghi, con le caratteristiche sopra evidenziate, l'ordinaria diligenza avrebbe imposto all'attrice di parcheggiare all'interno dell'area delimitata dal cordolo, in modo da poter scendere dall'auto rimanendo nella zona adibita a parcheggio. Un eventuale posizionamento dell'auto eccessivamente sulla sinistra (rispetto alla prospettiva del conducente), quindi rasente al cordolo laterale, avrebbe imposto l'assunzione di una particolare cautela nello scendere dall'auto, proprio a causa della evidente presenza della grata, da ritenersi tuttavia di per sé non oggettivamente pericolosa, come emerso all'esito della consulenza espletata in corso di causa.
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, salvo quanto di seguito esposto in relazione alla disciplina delle spese di lite.
4. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
L'attrice dovrà dunque rifondere ai convenuti le spese di lite da questi sostenute, oltre alle spese di CTP sostenute dalla convenuta nella misura indicata nella fattura allegata alla nota spese depositata Pt_2 in data 09.05.2025 per € 1.586,00.
pagina 8 di 22 Per quanto attiene alla posizione della terza chiamata, si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass., 6144/2024).
Come sopra visto, ha contestato la copertura assicurativa in relazione alla chiamata svolta CP_3
dalla convenuta Pt_2
La polizza indica indistintamente alla voce “fabbricato assicurato” il Controparte_1
Le condizioni generali di assicurazione definiscono “fabbricato” “l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze …, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adesso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione…”
Il punto 1.1. della Sezione B- Responsabilità civile stabilisce che “La società si obbliga … a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesione personale e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato”.
Ancora, è previsto che “l'assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi
i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura”.
Secondo la compagnia assicurativa, la copertura sarebbe esclusa in forza della clausola speciale R054.
La clausola, il cui tenore letterale riportato dalla chiamata nei propri atti non è stato contestato da recita: “La società si obbliga, alle medesime condizioni di cui alla Sezione Responsabilità Pt_2
Civile, a tenere indenni i singoli conduttori (condomini o locatari o portiere) dei locali:
-adibiti ad abitazione
-adibiti a studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo al vano scale condominiale
Di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione di conduzione di locali del fabbricato e alle normali
pagina 9 di 22 attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle parti comuni diverse dalla conduzione delle stesse…..
Sono esclusi dalla garanzia:
-i danni imputabili alla proprietà del fabbricato
- i danni specificati negli artt. 2.1, 31.e CS52 della Sezione Responsabilità Civile (…)”.
La clausola richiamata appare ambigua e si pone in chiaro contrasto con quelle sopra richiamata nella parte in cui esclude dalla garanzia i danni imputabili alla proprietà del fabbricato e va pertanto interpretata nel senso più favorevole all'assicurato (cfr. Cass.n. 10825/2020).
La chiamata svolta dal in forza della polizza n. 292900842 trova dunque la sua CP_1 giustificazione nelle domande formulate dall'attrice e non risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria in considerazione del fatto che una porzione della grata dove sarebbe avvenuta la caduta risulta di proprietà sicché il ha legittimamente chiamato in causa la CP_13 CP_1
compagnia assicurativa.
L'attrice dovrà pertanto rifondere le spese processuali anche alla terza chiamata Controparte_3
Le spese vengono liquidate come nel dispositivo in applicazione dei valori stabiliti dal DM 55/2014 e successive modifiche per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale ordinario con valore da € 5.201,00
a € 26.000,01.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le Parte_1 Controparte_14 spese del presente giudizio, che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato € 759,00 per spese e anticipazioni, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, Parte_1 Pt_2 che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato € 237,00 per spese e anticipazioni, €
1.586,00 per spese di CTP, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
4) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta MP Individuale le spese Parte_1 CP_2 del presente giudizio, che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
pagina 10 di 22 5) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese del Parte_1 Controparte_3 presente giudizio, che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficio per la traduzione in lingua tedesca.
Bolzano 17.06.2025.
Il Giudice
Morris Recla
***
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
Das Landesgericht Bozen verkündet in Person des Richters Dr. Morris Recla folgendes
URTEIL im Zivilverfahren erster Instanz eingetragen unter A.R.Nr. 3653/2021 eingeleitet von:
vertreten und verteidigt laut aktenkundiger Vollmacht von den RAÄ Boris Pedri und Parte_1
Claudio Cornoldi, mit Wahldomizil in der Kanzlei des Letzteren;
Klägerin gegen
MI RE Goldenes Kreuz, in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten und verteidigt, laut aktenkundiger Vollmacht, von RA Andrea Sandoli, mit Wahldomizil in dessen Kanzlei;
in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten Parte_2
und verteidigt laut aktenkundiger Vollmacht von RA Burkard Zozin, mit Wahldomizil in dessen
Kanzlei;
Einzelfirma , in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten und verteidigt CP_2
laut aktenkundiger Vollmacht von RA Ehrenfried Falk, mit Wahldomizil in dessen Kanzlei;
pagina 11 di 22 Beklagte;
mit der Streitverkündung an
in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten und verteidigt laut Controparte_3
aktenkundiger Vollmacht von RA Tito Boscarolli, mit Wahldomizil in dessen Kanzlei;
Streitverkündete;
Gegenstand: Ersatz der Schäden durch eine Sache, die zur Verwahrung im Sinne von Art. 2051 ZGB übernommen wurde
Die Rechtssache wurde mit Beschluss vom 19.02.2025 zur Entscheidung einbehalten.
[...]
: Controparte_15
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
1) in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, la responsabilità civilistica solidale ex art. 2051 c.c. e art. 2055 c.c., dei convenuti condominio “
[...]
, in persona dell' amministratore e legale rappresentante p.t.; in CP_1 CP_4
persona del legale rappresentante p.t.; ditta DU in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., per i danni tutti subiti da nel sinistro de quo Parte_1
2) in altra via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, che i danni subiti da
nel sinistro de quo (detratti gli indennizzi corrisposti dalle assicurazioni e Parte_1 CP_6
, come specificato nel testo) ammontano a Euro 16.279,45 o quella somma maggiore o minore CP_7
determinanda, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo
3) in via consequenziale: condannare i convenuti in via solidale ovvero ciascuno per quanto di responsabilità, a pagare alla SI la somma di Euro 16.279,45 o quella somma Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
4) In ogni caso: con vittoria di competenze, spese e costi, oltre a 15% spese generali, oltre tutti gli accessori di legge.
In via istruttoria
I) Si chiede che l'egregio Giudice voglia disporre una consulenza medico-legale relativa ai danni biologici e psichici subiti dalla sig.ra , da affidarsi con preferenza ad un esperto in materia Parte_1 ortopedica….”.
Controparte_16
“1) in via preliminare ai sensi degli artt. 106, 269 e 271 c.p.c. autorizzare il Controparte_1
a chiamare in causa (…), dalla quale pretende di essere garantito,
[...] Controparte_3
pagina 12 di 22 manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa attorea e da qualunque altra parte processuale, per qualunque titolo, anche per accessori e spese legali del presente procedimento, (…);
2) rigettare, per le causali di cui in narrativa, ogni avversaria domanda;
4) in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui venisse accolta qualsivoglia richiesta avversaria svolta nei confronti del accertare e dichiarare che le Controparte_1
, (…), in forza della polizza n. 292900842 stipulata con il Controparte_3 Controparte_8
è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,
[...] Controparte_1 in conseguenza dei fatti di cui è causa, fosse condannato a pagare all'attrice e/o a qualsiasi altra parte processuale e per l'effetto condannare le , già , in Controparte_3 Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c. quanto dovuto all'avente diritto al risarcimento ovvero, in subordine, a rimborsare al
tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_1 qualsivoglia titolo in favore dell'attrice e/o di qualsiasi altra parte processuale, oltre alle spese legali del presente giudizio, ivi comprese le spese di ctu e ctp;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
Controparte_17
“Il procuratore dell' conclude come segue: Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. in via principale: respingere tutte le richieste dell'attrice, perché infondate in fatto e diritto;
2. in via subordinata: determinare il grado di colpa dell'attrice per l'incidente de quo;
Parte_1
3. in relazione alla chiamata in causa della già Controparte_3 Controparte_9
per il caso inverosimile che fosse accertata una responsabilità e una obbligazione di risarcimento danni dell' e che questa fosse di conseguenza condannata a Parte_2 pagamenti in favore della sig.ra , condannare l'assicurazione già Parte_1 Controparte_3
a tenere indenne l' da tutti questi Controparte_9 Parte_2 Parte_2
pagamenti e a rimborsarle tutte le spese del procedimento, anche quelle per la chiamata in causa;
4. in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Des Prozessbevollmächtigten der Beklagten Einzelfirma LE CP_10 Controparte_5
“Möge das löbliche Landesgericht, unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und unter
Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und Ansprüche:
A) In vorabentscheidender Sache:
pagina 13 di 22
1. feststellen und erklären, dass aus den im Vorspann genannten Gründen die Passivlegitimation der
Einzelfirma LE CH des LEander CH fehlt, und zwar u.a. auch, weil das streitgegenständliche Metallgitter nicht Teil des Miet- bzw. ist;
CP_12
2. infolgedessen feststellen und erklären, dass die Einzelfirma des aus CP_2 Controparte_5
dem gegenständlichen Gerichtsverfahren zu entlassen ist.
B) In der Hauptsache:
1. feststellen und erklären, dass der Unfall aus den im Vorspann genannten Gründen einzig und allein auf das fahrlässige Verhalten der Klägerin zurückzuführen ist bzw. aus den oben angeführten Gründen sämtliche gegenüber der Beklagten erhobenen Ansprüche als rechtlich und faktisch unbegründet abweisen;
2. infolgedessen und auch auf Grundlage des Art. 1227 ZGB feststellen und erklären, dass die Klägerin kein Anrecht auf jedweden Schadenersatz hat;
3. untergeordnet feststellen, dass für den streitgegenständlichen Schadensfall nur der oder die
Eigentümer des Metallgitters haften, nachdem es sich um einen strukturellen Mangel handelt, somit jedweden Antrag gegenüber der beklagten Partei CH von vornherein abweisen;
C) In untergeordneter Sache:
1. falls das Gericht, angenommen aber nicht zugegeben, zur Auffassung gelangen sollte, dass die
Einzelfirma des LEander CH doch passivlegitimiert sein sollte und mithaften sollte, CP_2
diese nur in Bezug auf ihren Verschuldensanteil zum Schadenersatz zugunsten der Klägerin verurteilen, wobei jedweder Schaden im Sinne des Art. 1227 ZGB gemindert werden muss;
2. von der im Gerichtsverfahren festgestellten Schadensumme den von der privaten Unfallversicherung
EL an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 13.700,00 sowie den von der privaten
Krankenversicherung CO an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 6.010,06 abziehen.
D) Auf jeden Fall:
Die Klägerin verurteilen, die Prozess- und Anwaltskosten sowie die Folgekosten zu tragen
Part Prozessbevollmächtigten der Streitverkündeten NE Italia s.p.a.:
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché infondate in fatto e in diritto;
conseguentemente, respingere le domande di manleva, da chiunque proposte, nei confronti di perché parimenti infondate in fatto e in Controparte_3
diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio a carico delle parti soccombenti;
- nel merito, in via subordinata:
pagina 14 di 22 1) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti del accertare la eventuale quota di responsabilità Controparte_1 addebitabile al e accertare il risarcimento del danno effettivamente spettante all'attrice, CP_1
tenuto conto del concorso di responsabilità della stessa;
accertare il diritto del Controparte_1
ad essere tenuto indenne per la quota di responsabilità ad esso direttamente
[...] ascrivibile, per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere all'attrice per capitale interessi e spese;
respingere la domanda di pagamento diretto in favore dell'attrice e la domanda di rifusione delle spese di lite in favore del perché entrambe infondate in fatto e in diritto, per i motivi CP_1 esposti in narrativa. Spese di lite all'esito;
2) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta , respingere la domanda di manleva proposta da Pt_2 Pt_2
nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in Controparte_3
narrativa, con vittoria delle spese di lite.
- In via istruttoria : si riporta alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. nr. 2 e insiste nelle opposizioni alle istanze istruttorie avversarie formulate in memoria ex art. 183 c.p.c. VI° comma nr.3 dd.
10.02.2023”.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
1.Die Klägerin hat die Parte_1 Controparte_16 Pt_2 [...]
und Einzelfirma LE CH vor Gericht geladen, um die Verurteilung Parte_2
derselben zum Ersatz des vermögens- und nichtvermögensrechtlichen Schadens infolge des sich am
05.04.2017 auf dem Parkplatz des Supermarktes CH Shop in Welschnofen zugetragenen Unfalls, wodurch ihnen die gesamtschuldnerische Haftung im Sinne von Art. 2051 in Verbindung mit Art. 2055
ZGB zugeschrieben worden ist, zu erwirken.
Die Klägerin hat ausgeführt, dass sie beim Aussteigen von ihrem Auto auf einem rutschigen Gitterrost, welcher durch ein übermäßiges Gefälle gekennzeichnet war und mit Materialien hergestellt wurde, die für den vorgesehenen Verwendungszweck ungeeignet waren, schwer gestürzt sei.
Die Beklagte hat die zwei verschiedenen einbezogenen Eigentümer, neben dem Bestandnehmer der an den Parkplatz angrenzenden Parzelle, die im Eigentum von KG, bzw. dem Pt_2 Parte_4
ist, vor Gericht geladen und dabei ausgeführt, dass der vom gegenständlichen Gitterrost
[...]
abgedeckte Bereich ungefähr zur Hälfte seiner Fläche sich als im ausschließlichen Eigentum des
MIs RE Goldenes Kreuz erweisen und hingegen zur anderen Hälfte einen gemeinschaftlichen Teil des MIs RE Goldenes Kreuz darstellen würde.
pagina 15 di 22 Die Beklagten haben sich in das Verfahren eingelassen und sowohl die von der Klägerin in der Sache dargelegte Rekonstruktion als auch das Bestehen jeglicher Haftung für die zur Verwahrung übernommene Sache bestritten.
Allen Beklagten gemeinsam ist das Verteidigungsthema, wonach der fragliche doppelte
Autoabstellplatz eine ausreichende Breite hätte, um den Kunden des Supermarktes, die diesen benutzen, zu ermöglichen, vom Auto auszusteigen und dabei im Parkplatzbereich zu bleiben, ohne
Notwendigkeit, den Gitterrost, welcher jedenfalls deutlich sichtbar ist, zu betreten.
Das MI hat außerdem eingewendet, dass der Sturz sich auf alle Fälle auf jenem Teil des
Gitterrostes ereignet habe, der im ausschließlichen Eigentum von ist, und daher jede Pt_2
Haftung zu seinen Lasten ausgeschlossen.
Die Gesellschaft AG hat ihrerseits das Bestehen der ausschließlichen Haftung des Supermarktes, der Bestandnehmer des Parkplatzes ist, als einziger Verwahrer der Sache im Sinne von Art. 1590 in
Verbindung mit Art. 1170 ZGB ausgeführt. Die Gesellschaft, die den Supermarkt betreibt, hat hingegen ausgeführt, dass der Sturz durch die Baumerkmale der Sache verursacht worden sei, wofür sich daher nur der Eigentümer verantworten müsste.
Das MI RE und AG AG haben den Streit an CP_1 Controparte_3
aufgrund der Versicherungspolizze Nr. 292900842 verkündet, um von Letzterer im Falle der eigenen
Verurteilung schadlos gehalten zu werden.
In den Verhältnissen zum MI, hat die Versicherung, nachdem sie die klägerischen
Ansprüche sowohl im an als auch im quantum bestritten hat, das Nichtvorliegen der Voraussetzungen zur Rückerstattung der vom Versicherten getragenen Verfahrenskosten, um sich im Prozess zu verteidigen, eingewendet, da dieselbe nicht in die Lage versetzt worden sei, den Rechtstreit direkt verwalten. In Bezug auf die Verhältnisse mit der Gesellschaft AG KG hat hingegen die
Streitverkündete die Unwirksamkeit der Polizze eingewendet, da es sich um eine handelt. Persona_1
Da die Durchführung der Entscheidungsvorbereitungstätigkeit für nicht notwendig erachtet wurde, ist die Rechtssache bei der Verhandlung vom 09.02.2024 mit Einräumung der Fristen im Sinne von Art.
190 ZPO zur Entscheidung einbehalten worden.
Anschließend wurde die Rechtssache zur Durchführung eines ASG, welches die
Sicherheitsbedingungen der Rampe als Unfallort zum Gegenstand hatte, in die Instruktionsphase zurückverwiesen. Nach Hinterlegung des Gutachtens, wurden die Parteien dazu aufgefordert, die eigenen Schlussanträge mittels Hinterlegung von Schriftsätzen zu präzisieren und nachher wurde die pagina 16 di 22 Rechtssache mit Beschluss vom 19.02.2025 und Einräumung der Fristen im Sinne von Art. 190 ZPO erneut zur Entscheidung einbehalten.
2. Der Art. 2051 ZGB sieht einen Fall objektiver Haftung vor, dessen Zuweisungskriterium “ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (Cass. Civ. 30775/2017).
Die dem Benutzer der Sache obliegende allgemeine Vorsichtspflicht erhöht sich im Verhältnis zum
Grad der Vorhersehbarkeit der Gefahr. In der Tat “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. 25460/2020).
3. Mit Bezug auf den verfahrensgegenständlichen Sachverhalt, kann am Ausgang der Beweisaufnahme als festgestellt erachtet werden, dass die Rampe, auf welcher die Klägerin annimmt, gestürzt zu sein, keine eigenen Gefährlichkeitsmerkmale aufweist und nicht die entscheidende Ursache, sondern den bloßen Anlass für den Schadensfall darstellt.
Aus der in den Verfahrensakten hinterlegten reichlichen Dokumentation und insbesondere aus den vorgelegten und im durchgeführten ASG wiedergegebenen Fotos (Dok. 1 der klägerischen Partei) ist hervorgegangen, dass der in Rede stehende Parkplatz auf der linken Seite von einem aus erhöhten
Pflastersteinen bestehenden Bordsteinkante abgegrenzt ist, die den und daher die Parte_5
betretbare Fläche, die allein auf den gepflasterten Bereich beschränkt ist, deutlich unterscheiden.
Der Gitterrost, der auf der linken Seite der Autoabstellfläche gelegen ist, ist ganz klar aufgrund der
Größe, Material und Färbung erkennbar und stellt keinen Manöverraum dar, da dieser außerhalb der für
Autos bestimmten Fläche liegt, mit der Folge, dass die von der Klägerin erhobenen Beanstandungen über den angeblichen Verstoß gegen die Gesetzesbestimmungen, die das Gefälle und das verwendete
Material regeln, nicht sachbezogen zu sein scheinen.
Aus der vorgelegten Dokumentation und aus dem ASG ist ebenfalls deutlich hervorgegangen, dass die
Maße des Autoabstellplatzes, wie sich diese aus demselben von der Klägerin vorgelegten Gutachten
pagina 17 di 22 ergeben, das parallele Einparken von zwei Autos ermöglichten und genügend Platz gewährleisteten, um vom Fahrzeug auszusteigen, ohne notwendigerweise die Füße auf den Gitterrost zu stellen.
Das durchgeführte ASG hat die Regelrechtigkeit des Gitterrostes in Bezug auf den Zweck, zu welchem dieser installiert wurde, bestätigt und zugleich die Nichteignung desselben für den
Fußgängerdurchgang ausgeschlossen.
Auf die erste Frage, ob das zur Errichtung der am 05.04.2017 vorhandenen Rampe verwendete
Material den anwendbaren , hat der ASV hervorgehoben, dass der CP_18 Controparte_19
am der Autoabstellplätze installierte Gitterrost als aus eisenhaltigem Material hergestellt CP_20
hervorgeht, welches sich als geeignet für die Deckung von Lichtschächten erweist, die für die
Belüftung der darunter liegenden Räume bestimmt sind.
Im Grunde genommen hat der ASV bestätigt, dass die zur Verwirklichung des Gitterrostes und der
Parkplatzfläche verwendeten Materialien sich für die Zwecke eignen, wofür die Flächen bestimmt sind.
In Bezug auf die Frage, ob das Gefälle, auf welchem der Gitterrost installiert und die Techniken, womit derselbe hergestellt wurde, den anwendbaren technischen Vorschriften entsprechen, hat der ASV bekräftigt, dass der Gitterrost im Außenbereich der Parkplatzfläche montiert ist und da seine einzige
Funktion darin besteht, die Belüftung der darunter liegenden Räume zu gewährleisten, keine
Gefällebegrenzung existiert.
In Bezug auf die dritte Frage, ob die technischen Merkmale der Rampe derartig sind, dass sie die objektive Gefährlichkeit im Falle von Durchgang eines Fußgängers bewirken, hat der ASV nachvollziehbar geantwortet, dass selbst wenn der Gitterrost nicht dazu bestimmt ist, eine
Fußgängerzone zu sein, jedoch behauptet werden kann, dass der Gitterrost, angesichts der geometrischen Eigenschaften desselben, sich als von den Fußgängern betretbar erweist.
Was die Verformung des Gitterrostes betrifft, welcher Gegenstand der Frage Nr. 4 ist, “se la deformazione della grata abbia contribuito ad accentuare la pendenza acuendo la sua scivolosità e pericolosità ”, hat der ASV geantwortet, dass die Erhöhung des Gefälles in einer Richtung sich relativ auf die Gefährlichkeit der Oberfläche auswirkt, wobei er jedoch die diesbezügliche Auswirkung im konkreten Fall angesichts der Zweckbestimmung des Gitterrostes, welcher nicht für den Durchgang bestimmt ist, ausgeschlossen hat.
Das vom ASV angeführte Argument überzeugt nur , da der Gitterrost an sich von jedermann Per_2
zugänglich war und es bestand kein Verbot für Fußgänger, denselben zu betreten. Es muss daher überprüft werden, ob die besagte Verformung sich konkret auf die Auslösung des Unfalls ausgewirkt haben kann.
Die Frage ist negativ zu beantworten.
pagina 18 di 22 Es empfiehlt sich diesbezüglich darauf hinzuweisen, dass die Klägerin im eigenen Klageschriftsatz sich in Bezug auf den Unfallhergang darauf beschränkt hat, anzugeben, dass “l'attrice scendendo dalla propria vettura regolarmente parcheggiata in un apposito spazio contrassegnato, posava il piede sulla ivi esistente grata di ferro e cadeva rovinosamente in avanti”.
Aus den im Parteisachverständigengutachten und im ASG wiedergegebenen Bildern geht ictu oculi hervor, dass die Verformung des Gitterrostes sich an einer hinteren Stelle als die Ausstiegsstelle vom
Fahrzeug seitens des Fahrers befindet. Angesichts dessen, dass es aufgrund der klägerischen
Ausführungen scheint, dass RA ZA gestürzt sei, als sie von ihrem Auto ausgestiegen und nicht hingegen, als sie über den Gitterrost gegangen war, kann daher die festgestellte Verformung keine ursächliche Wirkung bei der Auslösung des Ereignisses gehabt haben.
Auf jeden Fall wird bekräftigt, dass der ASV bestätigt hat, dass die Position und die Geometrie der
Oberfläche des Parkplatzes das gleichzeitige Parken von zwei Pkws ermöglichten, sodass der Ausstieg vom Auto sowohl von der Seite des Fahrers als auch des Beifahrers, ohne den betreffenden Gitterrost betreten oder benutzen zu müssen, möglich war.
Es ist nicht als von der Klägerin ausgeführt hervorgegangen, sie sei am Unfalltag in Ermangelung alternativer Wege dazu gezwungen gewesen, über den Gitterrost zu gehen, um von ihrem Pkw auszusteigen.
Angesichts eines Zustandes der Orte mit den oben hervorgehobenen Merkmalen, hätte die gewöhnliche
Sorgfalt von der Klägerin erfordert, innerhalb der von der Bordsteinkante abgegrenzten Fläche zu parken, sodass sie vom Auto aussteigen und gleichzeitig in dem als Parkplatz verwendeten Bereich bleiben konnte. Die eventuelle Positionierung des Autos zu weit nach links (im Verhältnis zur
Perspektive des Fahrers) und daher dicht an der seitlichen Bordsteinkante, hätte besondere Vorsicht beim Aussteigen vom Auto gerade aufgrund des offensichtlichen Gefälles des Gitterrostes, welcher jedoch an sich – wie es sich am Ausgang des im Laufe des Verfahrens durchgeführten Gutachtens herausgestellt hat - als nicht objektiv gefährlich zu betrachten ist, erfordert.
Die Abweisung des klägerischen Antrags erübrigt jede weitere Vertiefung, mit Ausnahme der in der
Folge in Bezug auf die Regelung der Verfahrenskosten dargelegten Ausführungen.
4. Die Verfahrenskosten werden der obliegenden Partei auferlegt.
Die Klägerin wird daher den Beklagten die von ihnen getragenen Verfahrenskosten, neben den von im Ausmaß, welches in der der am 09.05.2025 in Höhe von € 1.586,00 hinterlegten Pt_2 Parte_6
beiliegenden Rechnung angegeben ist, zurückerstatten müssen.
Was die Position der Streitverkündeten betrifft, wird auf den Rechtsprechungsgrundsatz verwiesen, wonach “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono
pagina 19 di 22 essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass., 6144/2024).
Wie oben gezeigt, hat NE die Versicherungsdeckung in Bezug auf die von AG vorgenommene
Streitverkündung bestritten.
In der Polizze wird unter dem Stichwort “versichertes Gebäude” das Goldenes CP_16 CP_1 unterschiedslos angegeben. In den allgemeinen Versicherungsbedingungen wird als “Gebäude”
“l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze …, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adesso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione…” bezeichnet.
Im Punkt 1.1 der Sektion B-Haftpflicht wird festgelegt, dass “La società si obbliga … a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesione personale e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato”.
Es wird darüber hinaus vorgesehen, dass “l'assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura”.
Nach der Versicherungsgesellschaft sei die Deckung aufgrund der Sonderklausel R054 ausgeschlossen.
Die Klausel, deren Wortlaut von der Streitverkündeten in den eigenen Akten wiedergegeben und von
AG nicht bestritten worden ist, lautet: “La società si obbliga, alle medesime condizioni di cui alla
Sezione Responsabilità Civile, a tenere indenni i singoli conduttori (condomini o locatari o portiere) dei locali:
-adibiti ad abitazione
-adibiti a studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo al vano scale condominiale
Di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione di conduzione di locali del fabbricato e alle normali
pagina 20 di 22 attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle parti comuni diverse dalla conduzione delle stesse…..
Sono esclusi dalla garanzia:
-i danni imputabili alla proprietà del fabbricato
- i danni specificati negli artt. 2.1, 31.e CS52 della Sezione Responsabilità Civile (…)”.
Die Klausel, worauf hier verwiesen wird, scheint zweideutig zu sein und steht offensichtlich im
Gegensatz zu jenen, worauf oben verwiesen wird, bzw. in dem Teil, in welchem die Schäden auf dem des Gebäudes zurückführbar sind und ist daher in dem für den Versicherten günstigeren Per_3
Sinne auszulegen (vgl. Kass, Nr. 10825/2020).
Die vom MI aufgrund der Polizze Nr. 292900842 vorgenommene Streitverkündung wird daher durch die von der Klägerin formulierten Anträge gerechtfertigt und geht nicht als offensichtlich unbegründet oder als eindeutig willkürlich in Anbetracht dessen hervor, dass ein Teil des Gitterrostes, auf welchem sich der Sturz zugetragen hätte, sich als Eigentum des MIs erweist, sodass das
MI den Streit an die Versicherungsgesellschaft rechtmäßig verkündet hat.
Die Klägerin wird daher auch der Streitverkündeten Italia S.p.a. die Verfahrenskosten CP_3
zurückerstatten müssen.
Die Verfahrenskosten werden laut in Anwendung der vom MD 55/2014 und Persona_4
Änderungen für Erkenntnisverfahren vor dem ordentlichen Gericht mit Streitwert Persona_5 zwischen € 5.201,00 und € 26.000,01 festgelegten Werte liquidiert.
Die Kosten für das ASG werden endgültig der Klägerin angelastet.
ADG befindet das Landesgericht Bozen, mit endgültiger Entscheidung, sämtliche anderslautenden Anträge,
Ansprüche und Einwände zurückgewiesen, wie folgt:
1) die klägerischen Anträge werden zurückgewiesen;
2) die Klägerin wird dazu verurteilt, dem die Parte_1 Controparte_16
Kosten des vorliegenden Verfahrens zurückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, € 759,00 für Spesen und Vorschüsse, zuzüglich Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Anwaltsentgelt liquidierten Betrages liquidiert werden;
3) die , wird dazu verurteilt, der die Kosten des Persona_6 Controparte_17
vorliegenden Verfahrens zurückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, € 237,00 für Spesen und Vorschüsse, € 1.586,00 für PSG-Kosten, zuzüglich Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Entgelt liquidierten Betrages liquidiert werden;
pagina 21 di 22 4) die Klägerin , wird dazu verurteilt, der Einzelfirma die Kosten Parte_1 CP_16 CP_2 des vorliegenden Verfahrens rückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, zuzüglich
Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Entgelt liquidierten
Betrages liquidiert werden;
5) die Klägerin , wird dazu verurteilt, der Streitverkündeten NE Italia S.p.a., die Parte_1
Kosten des vorliegenden Verfahrens zurückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, zuzüglich Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Entgelt liquidierten Betrages liquidiert werden;
6) die Kosten für das ASG werden endgültig der Klägerin angelastet.
Es wird die Übermittlung des vorliegenden Urteils an das zuständige Amt zur Übersetzung desselben in die deutsche Sprache verfügt.
Bozen, am 17.06.2025.
Der Richter
Morris Recla
Für die Übersetzung ITA>DE:
Dr. (gez.) Persona_7 Höhere Beamtin
Amt für den Sprachbereich
Landesgericht Bozen Bozen, den 24.06.2025
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3653/2021 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Boris Pedri e Claudio Parte_1
Cornoldi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo; attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Sandoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Burkard Zozin, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ehrenfried Falk, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
convenuti; con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Tito Boscarolli, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
chiamata in causa;
Oggetto: risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.02.2025.
CONCLUSIONI
Dei procuratori dell'attrice:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 22 1) in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, la responsabilità civilistica solidale ex art. 2051 c.c. e art. 2055 c.c., dei convenuti Controparte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t.; in
[...] CP_4
persona del legale rappresentante p.t.; ditta DU in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., per i danni tutti subiti da nel sinistro de quo Parte_1
2) in altra via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, che i danni subiti da
nel sinistro de quo (detratti gli indennizzi corrisposti dalle assicurazioni e Parte_1 CP_6
, come specificato nel testo) ammontano a Euro 16.279,45 o quella somma maggiore o minore CP_7
determinanda, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo
3) in via consequenziale: condannare i convenuti in via solidale ovvero ciascuno per quanto di responsabilità, a pagare alla SI la somma di Euro 16.279,45 o quella somma Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
4) In ogni caso: con vittoria di competenze, spese e costi, oltre a 15% spese generali, oltre tutti gli accessori di legge.
In via istruttoria
I) Si chiede che l'egregio Giudice voglia disporre una consulenza medico-legale relativa ai danni biologici e psichici subiti dalla sig.ra , da affidarsi con preferenza ad un esperto in materia Parte_1
ortopedica.
….
Del procuratore del convenuto Controparte_1
“1) in via preliminare ai sensi degli artt. 106, 269 e 271 c.p.c. autorizzare il Controparte_1
a chiamare in causa (…), dalla quale pretende di essere garantito,
[...] Controparte_3
manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa attorea e da qualunque altra parte processuale, per qualunque titolo, anche per accessori e spese legali del presente procedimento, (…);
2) rigettare, per le causali di cui in narrativa, ogni avversaria domanda;
4) in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui venisse accolta qualsivoglia richiesta avversaria svolta nei confronti del accertare e dichiarare che le Controparte_1
, (…), in forza della polizza n. 292900842 stipulata con il Controparte_3 Controparte_8
è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,
[...] Controparte_1 in conseguenza dei fatti di cui è causa, fosse condannato a pagare all'attrice e/o a qualsiasi altra parte processuale e per l'effetto condannare le , già , in Controparte_3 Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente ai sensi dell'art. 1917, 2°
pagina 2 di 22 comma, c.c. quanto dovuto all'avente diritto al risarcimento ovvero, in subordine, a rimborsare al
tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_1 qualsivoglia titolo in favore dell'attrice e/o di qualsiasi altra parte processuale, oltre alle spese legali del presente giudizio, ivi comprese le spese di ctu e ctp;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
Del procuratore della convenuta Parte_2
“Il procuratore dell' conclude come segue: Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. in via principale: respingere tutte le richieste dell'attrice, perché infondate in fatto e diritto;
2. in via subordinata: determinare il grado di colpa dell'attrice per l'incidente de quo;
Parte_1
3. in relazione alla chiamata in causa della già Controparte_3 Controparte_9
per il caso inverosimile che fosse accertata una responsabilità e una obbligazione di risarcimento danni dell' e che questa fosse di conseguenza condannata a Parte_2 pagamenti in favore della sig.ra , condannare l'assicurazione già Parte_1 Controparte_3
a tenere indenne l' da tutti questi Controparte_9 Parte_2 Parte_2
pagamenti e a rimborsarle tutte le spese del procedimento, anche quelle per la chiamata in causa;
4. in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Del procuratore della convenuta MP DU : Controparte_10
“Möge das löbliche Landesgericht, unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und unter
Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, und Ansprüche: CP_11
A) In vorabentscheidender Sache:
1. feststellen und erklären, dass aus den im Vorspann genannten Gründen die Passivlegitimation der
Einzelfirma LE CH des LEander CH fehlt, und zwar u.a. auch, weil das streitgegenständliche Metallgitter nicht Teil des Miet- bzw. ist;
CP_12
2. infolgedessen feststellen und erklären, dass die Einzelfirma des aus CP_2 Controparte_5
dem gegenständlichen Gerichtsverfahren zu entlassen ist.
B) In der Hauptsache:
1. feststellen und erklären, dass der Unfall aus den im Vorspann genannten Gründen einzig und allein auf das fahrlässige Verhalten der Klägerin zurückzuführen ist bzw. aus den oben angeführten Gründen sämtliche gegenüber der Beklagten erhobenen Ansprüche als rechtlich und faktisch unbegründet abweisen;
2. infolgedessen und auch auf Grundlage des Art. 1227 ZGB feststellen und erklären, dass die Klägerin kein Anrecht auf jedweden Schadenersatz hat;
pagina 3 di 22
3. untergeordnet feststellen, dass für den streitgegenständlichen Schadensfall nur der oder die
Eigentümer des Metallgitters haften, nachdem es sich um einen strukturellen Mangel handelt, somit jedweden Antrag gegenüber der beklagten Partei CH von vornherein abweisen;
C) In untergeordneter Sache:
1. falls das Gericht, angenommen aber nicht zugegeben, zur Auffassung gelangen sollte, dass die
Einzelfirma des LEander CH doch passivlegitimiert sein sollte und mithaften sollte, CP_2
diese nur in Bezug auf ihren Verschuldensanteil zum Schadenersatz zugunsten der Klägerin verurteilen, wobei jedweder Schaden im Sinne des Art. 1227 ZGB gemindert werden muss;
2. von der im Gerichtsverfahren festgestellten Schadensumme den von der privaten Unfallversicherung
EL an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 13.700,00 sowie den von der privaten
Krankenversicherung CO an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 6.010,06 abziehen.
D) Auf jeden Fall:
Die Klägerin verurteilen, die Prozess- und Anwaltskosten sowie die Folgekosten zu tragen
Del procuratore della chiamata in causa Controparte_3
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché infondate in fatto e in diritto;
conseguentemente, respingere le domande di manleva, da chiunque proposte, nei confronti di perché parimenti infondate in fatto e in Controparte_3
diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio a carico delle parti soccombenti;
- nel merito, in via subordinata:
1) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti del accertare la eventuale quota di responsabilità Controparte_1 addebitabile al e accertare il risarcimento del danno effettivamente spettante all'attrice, CP_1
tenuto conto del concorso di responsabilità della stessa;
accertare il diritto del Controparte_1
ad essere tenuto indenne per la quota di responsabilità ad esso direttamente
[...] ascrivibile, per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere all'attrice per capitale interessi e spese;
respingere la domanda di pagamento diretto in favore dell'attrice e la domanda di rifusione delle spese di lite in favore del perché entrambe infondate in fatto e in diritto, per i motivi CP_1 esposti in narrativa. Spese di lite all'esito;
2) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta , respingere la domanda di manleva proposta da Pt_2 Pt_2
nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in Controparte_3
narrativa, con vittoria delle spese di lite.
pagina 4 di 22 - In via istruttoria : si riporta alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. nr. 2 e insiste nelle opposizioni alle istanze istruttorie avversarie formulate in memoria ex art. 183 c.p.c. VI° comma nr.3 dd.
10.02.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha citato i convenuti Parte_1 Controparte_1 [...]
e al fine di vederli condannare al Parte_2 Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenti all'infortunio avvenuto il
05.04.2017 nel parcheggio del Supermercato CH Shop di Nova Levante, che ha imputato a loro responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2055 c.c..
L'attrice ha allegato che, nello scendere dalla propria auto, sarebbe rovinosamente caduta su di una grata scivolosa caratterizzata da una pendenza eccessiva e costruita con materiali inidonei all'uso cui era destinata.
Allegando che l'area coperta dalla grata in questione risulterebbe per circa la metà della sua estensione di proprietà esclusiva del condomino , mentre per l'altra metà costituirebbe parte comune Pt_2
del condominio la convenuta ha citato i due diversi proprietari coinvolti, Controparte_1
oltre al conduttore della particella attigua al parcheggio e di proprietà di , vale a dire il Pt_2
Supermercato CH Shop.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la ricostruzione in fatto come prospettata dall'attrice, sia la sussistenza di qualsiasi responsabilità per cosa in custodia.
Comune a tutti i convenuti è l'argomento difensivo secondo il quale il doppio posto auto in questione avrebbe una larghezza sufficiente da consentire ai clienti del supermercato che ne fanno uso di scendere dall'auto rimanendo nell'area parcheggio, senza necessità di calpestare la grata, la quale comunque sarebbe perfettamente visibile.
Il Condominio ha eccepito, inoltre, che la caduta si sarebbe in ogni caso verificata sulla parte di grata di proprietà esclusiva di , con esclusione, dunque, di ogni responsabilità a suo carico. Pt_2
Dal canto suo, la società ha allegato la sussistenza dell'esclusiva responsabilità del Pt_2
supermercato conduttore del parcheggio quale unico custode della cosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1170 c.c. La società gestrice del supermercato ha invece allegato che la caduta sarebbe stata causata dalle caratteristiche costruttive della cosa, delle quali dovrebbe rispondere dunque solo il proprietario.
Il e hanno chiamato in causa in CP_1 Controparte_1 Pt_2 Controparte_3
forza della polizza n. 292900842 per essere da questa tenuti indenni in caso di loro condanna.
pagina 5 di 22 Nei rapporti con il condominio, l'assicurazione, contestate le pretese attoree sia in punto an che in punto quantum, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, in quanto non sarebbe stata messa nelle condizioni di gestire direttamente la lite. In relazione ai rapporti con la società , la chiamata in causa ha eccepito Pt_2 invece l'inoperatività della polizza, trattandosi di polizza condominiale.
Ritenuto non necessario l'espletamento di attività istruttoria, all'udienza del 09.02.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa è stata rimessa nella fase istruttoria al fine di espletare una CTU avente ad oggetto le condizioni di sicurezza della rampa teatro del sinistro. Depositata la consulenza, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante deposito di note scritte e, successivamente, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza di data 19.02.2025 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui criterio di imputazione “ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (Cass. Civ. 30775/2017).
Il generale dovere di cautela che incombe sull'utente della cosa aumenta in proporzione al grado di prevedibilità del pericolo. Infatti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass.
25460/2020).
3. Con riferimento alla fattispecie sub iudice, all'esito dell'istruttoria può ritenersi accertato che la rampa su cui l'attrice assume di essere caduta non presenta profili di pericolosità intrinseca e non costituisce la causa determinante dell'evento lesivo, bensì ne rappresenta mera occasione.
Dalla copiosa documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalle fotografie dell'area prodotte (doc.
1 di parte attrice) e riportate nella CTU espletata è emerso che il parcheggio in questione è delimitato pagina 6 di 22 sul lato sinistro da un cordolo di mattonelle rialzate che distinguono chiaramente l'area di parcheggio e, quindi, l'area calpestabile, circoscritta alla sola zona pavimentata.
La grata, collocata a sinistra dello stallo, è perfettamente distinguibile per dimensioni, materiale e colorazione e non costituisce una zona di manovra essendo esterna alla superfice destinata alle auto, con la conseguenza che le contestazioni circa l'asserita violazione delle norme di legge che disciplinano la pendenza e il materiale utilizzato sollevate dalla parte attrice non appaiono pertinenti.
È emerso altresì chiaramente dalla documentazione prodotta e dalla CTU che le dimensioni del posto auto, come risultanti dalla stessa perizia di parte prodotta dall'attrice, consentivano il parcheggio di due auto in posizione parallela e garantivano sufficiente spazio per scendere dal veicolo senza necessariamente poggiare i piedi sulla grata.
La CTU espletata ha confermato la conformità della grata allo scopo per cui era installata, escludendo altresì l'inidoneità della stessa al transito di pedoni.
Sul primo quesito, se il materiale utilizzato per la costruzione della rampa presente in data 05/04/2017 fosse rispettoso della normativa tecnica applicabile, il C.T.U. ha evidenziato che la grata installata a margine dei posti auto risulta essere stata realizzata con materiale ferroso idoneo per la copertura di bocche di lupo destinate a garantire l'areazione dei sottostanti locali.
In buona sostanza, il C.T.U. ha confermato che i materiali utilizzati per realizzare la grata e l'area di parcheggio sono idonee agli usi a cui le superfici sono destinate.
In merito al quesito se la pendenza in cui è stata installata la grata e le tecniche con cui è stata costruita fossero rispettose della normativa tecnica applicabile, il C.T.U. ha ribadito che la grata è montata all'esterno dell'area di parcheggio e che avendo quale unica funzione quella di garantire l'areazione dei locali sottostanti, non esiste alcuna limitazione di pendenza.
In merito al terzo quesito, se le caratteristiche tecniche della rampa fossero tali da determinare l'oggettiva pericolosità in caso di transito di un pedone, il C.T.U. ha condivisibilmente risposto che, pur essendo la grata non destinata ad essere area pedonale e viste le caratteristiche geometriche della stessa, si può affermare che la grata risulta essere transitabile dai pedoni.
Per quanto attiene alla deformazione della grata, oggetto del quesito numero 4 “se la deformazione della grata abbia contribuito ad accentuare la pendenza acuendo la sua scivolosità e pericolosità” il
C.T.U. ha risposto che l'aumento di pendenza in una direzione incide relativamente sulla pericolosità della superficie”, tuttavia escludendo l'incidenza nel caso concreto, stante la destinazione della grata, non adibita a passaggio.
pagina 7 di 22 L'argomentazione del CTU convince solo in parte in quanto la grata era di per sé accessibile a chiunque e non sussisteva alcun divieto per i pedoni di transitarvi. Va dunque verificato se, in concreto, tale deformazione possa aver inciso sulla determinazione del sinistro.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
Sul punto giova osservare che l'attrice nel proprio atto di citazione in relazione alla dinamica si è limitata ad allegare che “l'attrice scendendo dalla propria vettura regolarmente parcheggiata in un apposito spazio contrassegnato, posava il piede sulla ivi esistente grata di ferro e cadeva rovinosamente in avanti”.
Dalle immagini riportate nella perizia di parte e nella CTU emerge ictu oculi che la deformazione della grata è posta in una posizione arretrata rispetto a quella di discesa del conducente del veicolo.
Pertanto, considerato che sulla base delle allegazioni attoree, parrebbe che la sig.ra sia caduta Pt_1
scendendo dalla propria vettura e non, invece, transitando sulla grata, la riscontrata deformazione non può aver avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento.
In ogni caso, si ribadisce che il CTU ha confermato che la posizione e la geometria della superficie del parcheggio consentivano la sosta contemporanea di due autovetture, in modo tale che fosse possibile la discesa dalle auto, sia dal lato dell'autista che del passeggero, senza dover calpestare o utilizzare la grata in questione.
Non risulta allegato dall'attrice che il giorno del sinistro sia stata costretta, in assenza di vie alternative,
a transitare sulla grata per scendere dalla propria vettura.
A fronte di uno stato dei luoghi, con le caratteristiche sopra evidenziate, l'ordinaria diligenza avrebbe imposto all'attrice di parcheggiare all'interno dell'area delimitata dal cordolo, in modo da poter scendere dall'auto rimanendo nella zona adibita a parcheggio. Un eventuale posizionamento dell'auto eccessivamente sulla sinistra (rispetto alla prospettiva del conducente), quindi rasente al cordolo laterale, avrebbe imposto l'assunzione di una particolare cautela nello scendere dall'auto, proprio a causa della evidente presenza della grata, da ritenersi tuttavia di per sé non oggettivamente pericolosa, come emerso all'esito della consulenza espletata in corso di causa.
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, salvo quanto di seguito esposto in relazione alla disciplina delle spese di lite.
4. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
L'attrice dovrà dunque rifondere ai convenuti le spese di lite da questi sostenute, oltre alle spese di CTP sostenute dalla convenuta nella misura indicata nella fattura allegata alla nota spese depositata Pt_2 in data 09.05.2025 per € 1.586,00.
pagina 8 di 22 Per quanto attiene alla posizione della terza chiamata, si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass., 6144/2024).
Come sopra visto, ha contestato la copertura assicurativa in relazione alla chiamata svolta CP_3
dalla convenuta Pt_2
La polizza indica indistintamente alla voce “fabbricato assicurato” il Controparte_1
Le condizioni generali di assicurazione definiscono “fabbricato” “l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze …, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adesso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione…”
Il punto 1.1. della Sezione B- Responsabilità civile stabilisce che “La società si obbliga … a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesione personale e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato”.
Ancora, è previsto che “l'assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi
i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura”.
Secondo la compagnia assicurativa, la copertura sarebbe esclusa in forza della clausola speciale R054.
La clausola, il cui tenore letterale riportato dalla chiamata nei propri atti non è stato contestato da recita: “La società si obbliga, alle medesime condizioni di cui alla Sezione Responsabilità Pt_2
Civile, a tenere indenni i singoli conduttori (condomini o locatari o portiere) dei locali:
-adibiti ad abitazione
-adibiti a studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo al vano scale condominiale
Di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione di conduzione di locali del fabbricato e alle normali
pagina 9 di 22 attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle parti comuni diverse dalla conduzione delle stesse…..
Sono esclusi dalla garanzia:
-i danni imputabili alla proprietà del fabbricato
- i danni specificati negli artt. 2.1, 31.e CS52 della Sezione Responsabilità Civile (…)”.
La clausola richiamata appare ambigua e si pone in chiaro contrasto con quelle sopra richiamata nella parte in cui esclude dalla garanzia i danni imputabili alla proprietà del fabbricato e va pertanto interpretata nel senso più favorevole all'assicurato (cfr. Cass.n. 10825/2020).
La chiamata svolta dal in forza della polizza n. 292900842 trova dunque la sua CP_1 giustificazione nelle domande formulate dall'attrice e non risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria in considerazione del fatto che una porzione della grata dove sarebbe avvenuta la caduta risulta di proprietà sicché il ha legittimamente chiamato in causa la CP_13 CP_1
compagnia assicurativa.
L'attrice dovrà pertanto rifondere le spese processuali anche alla terza chiamata Controparte_3
Le spese vengono liquidate come nel dispositivo in applicazione dei valori stabiliti dal DM 55/2014 e successive modifiche per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale ordinario con valore da € 5.201,00
a € 26.000,01.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le Parte_1 Controparte_14 spese del presente giudizio, che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato € 759,00 per spese e anticipazioni, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, Parte_1 Pt_2 che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato € 237,00 per spese e anticipazioni, €
1.586,00 per spese di CTP, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
4) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta MP Individuale le spese Parte_1 CP_2 del presente giudizio, che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
pagina 10 di 22 5) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese del Parte_1 Controparte_3 presente giudizio, che vengono liquidate in 5.077,00 € per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficio per la traduzione in lingua tedesca.
Bolzano 17.06.2025.
Il Giudice
Morris Recla
***
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
Das Landesgericht Bozen verkündet in Person des Richters Dr. Morris Recla folgendes
URTEIL im Zivilverfahren erster Instanz eingetragen unter A.R.Nr. 3653/2021 eingeleitet von:
vertreten und verteidigt laut aktenkundiger Vollmacht von den RAÄ Boris Pedri und Parte_1
Claudio Cornoldi, mit Wahldomizil in der Kanzlei des Letzteren;
Klägerin gegen
MI RE Goldenes Kreuz, in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten und verteidigt, laut aktenkundiger Vollmacht, von RA Andrea Sandoli, mit Wahldomizil in dessen Kanzlei;
in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten Parte_2
und verteidigt laut aktenkundiger Vollmacht von RA Burkard Zozin, mit Wahldomizil in dessen
Kanzlei;
Einzelfirma , in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten und verteidigt CP_2
laut aktenkundiger Vollmacht von RA Ehrenfried Falk, mit Wahldomizil in dessen Kanzlei;
pagina 11 di 22 Beklagte;
mit der Streitverkündung an
in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, vertreten und verteidigt laut Controparte_3
aktenkundiger Vollmacht von RA Tito Boscarolli, mit Wahldomizil in dessen Kanzlei;
Streitverkündete;
Gegenstand: Ersatz der Schäden durch eine Sache, die zur Verwahrung im Sinne von Art. 2051 ZGB übernommen wurde
Die Rechtssache wurde mit Beschluss vom 19.02.2025 zur Entscheidung einbehalten.
[...]
: Controparte_15
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
1) in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, la responsabilità civilistica solidale ex art. 2051 c.c. e art. 2055 c.c., dei convenuti condominio “
[...]
, in persona dell' amministratore e legale rappresentante p.t.; in CP_1 CP_4
persona del legale rappresentante p.t.; ditta DU in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., per i danni tutti subiti da nel sinistro de quo Parte_1
2) in altra via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in cronistoria, che i danni subiti da
nel sinistro de quo (detratti gli indennizzi corrisposti dalle assicurazioni e Parte_1 CP_6
, come specificato nel testo) ammontano a Euro 16.279,45 o quella somma maggiore o minore CP_7
determinanda, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo
3) in via consequenziale: condannare i convenuti in via solidale ovvero ciascuno per quanto di responsabilità, a pagare alla SI la somma di Euro 16.279,45 o quella somma Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
4) In ogni caso: con vittoria di competenze, spese e costi, oltre a 15% spese generali, oltre tutti gli accessori di legge.
In via istruttoria
I) Si chiede che l'egregio Giudice voglia disporre una consulenza medico-legale relativa ai danni biologici e psichici subiti dalla sig.ra , da affidarsi con preferenza ad un esperto in materia Parte_1 ortopedica….”.
Controparte_16
“1) in via preliminare ai sensi degli artt. 106, 269 e 271 c.p.c. autorizzare il Controparte_1
a chiamare in causa (…), dalla quale pretende di essere garantito,
[...] Controparte_3
pagina 12 di 22 manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa attorea e da qualunque altra parte processuale, per qualunque titolo, anche per accessori e spese legali del presente procedimento, (…);
2) rigettare, per le causali di cui in narrativa, ogni avversaria domanda;
4) in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui venisse accolta qualsivoglia richiesta avversaria svolta nei confronti del accertare e dichiarare che le Controparte_1
, (…), in forza della polizza n. 292900842 stipulata con il Controparte_3 Controparte_8
è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,
[...] Controparte_1 in conseguenza dei fatti di cui è causa, fosse condannato a pagare all'attrice e/o a qualsiasi altra parte processuale e per l'effetto condannare le , già , in Controparte_3 Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c. quanto dovuto all'avente diritto al risarcimento ovvero, in subordine, a rimborsare al
tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_1 qualsivoglia titolo in favore dell'attrice e/o di qualsiasi altra parte processuale, oltre alle spese legali del presente giudizio, ivi comprese le spese di ctu e ctp;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
Controparte_17
“Il procuratore dell' conclude come segue: Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. in via principale: respingere tutte le richieste dell'attrice, perché infondate in fatto e diritto;
2. in via subordinata: determinare il grado di colpa dell'attrice per l'incidente de quo;
Parte_1
3. in relazione alla chiamata in causa della già Controparte_3 Controparte_9
per il caso inverosimile che fosse accertata una responsabilità e una obbligazione di risarcimento danni dell' e che questa fosse di conseguenza condannata a Parte_2 pagamenti in favore della sig.ra , condannare l'assicurazione già Parte_1 Controparte_3
a tenere indenne l' da tutti questi Controparte_9 Parte_2 Parte_2
pagamenti e a rimborsarle tutte le spese del procedimento, anche quelle per la chiamata in causa;
4. in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Des Prozessbevollmächtigten der Beklagten Einzelfirma LE CP_10 Controparte_5
“Möge das löbliche Landesgericht, unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und unter
Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und Ansprüche:
A) In vorabentscheidender Sache:
pagina 13 di 22
1. feststellen und erklären, dass aus den im Vorspann genannten Gründen die Passivlegitimation der
Einzelfirma LE CH des LEander CH fehlt, und zwar u.a. auch, weil das streitgegenständliche Metallgitter nicht Teil des Miet- bzw. ist;
CP_12
2. infolgedessen feststellen und erklären, dass die Einzelfirma des aus CP_2 Controparte_5
dem gegenständlichen Gerichtsverfahren zu entlassen ist.
B) In der Hauptsache:
1. feststellen und erklären, dass der Unfall aus den im Vorspann genannten Gründen einzig und allein auf das fahrlässige Verhalten der Klägerin zurückzuführen ist bzw. aus den oben angeführten Gründen sämtliche gegenüber der Beklagten erhobenen Ansprüche als rechtlich und faktisch unbegründet abweisen;
2. infolgedessen und auch auf Grundlage des Art. 1227 ZGB feststellen und erklären, dass die Klägerin kein Anrecht auf jedweden Schadenersatz hat;
3. untergeordnet feststellen, dass für den streitgegenständlichen Schadensfall nur der oder die
Eigentümer des Metallgitters haften, nachdem es sich um einen strukturellen Mangel handelt, somit jedweden Antrag gegenüber der beklagten Partei CH von vornherein abweisen;
C) In untergeordneter Sache:
1. falls das Gericht, angenommen aber nicht zugegeben, zur Auffassung gelangen sollte, dass die
Einzelfirma des LEander CH doch passivlegitimiert sein sollte und mithaften sollte, CP_2
diese nur in Bezug auf ihren Verschuldensanteil zum Schadenersatz zugunsten der Klägerin verurteilen, wobei jedweder Schaden im Sinne des Art. 1227 ZGB gemindert werden muss;
2. von der im Gerichtsverfahren festgestellten Schadensumme den von der privaten Unfallversicherung
EL an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 13.700,00 sowie den von der privaten
Krankenversicherung CO an die Klägerin bezahlten Geldbetrag von Euro 6.010,06 abziehen.
D) Auf jeden Fall:
Die Klägerin verurteilen, die Prozess- und Anwaltskosten sowie die Folgekosten zu tragen
Part Prozessbevollmächtigten der Streitverkündeten NE Italia s.p.a.:
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché infondate in fatto e in diritto;
conseguentemente, respingere le domande di manleva, da chiunque proposte, nei confronti di perché parimenti infondate in fatto e in Controparte_3
diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio a carico delle parti soccombenti;
- nel merito, in via subordinata:
pagina 14 di 22 1) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti del accertare la eventuale quota di responsabilità Controparte_1 addebitabile al e accertare il risarcimento del danno effettivamente spettante all'attrice, CP_1
tenuto conto del concorso di responsabilità della stessa;
accertare il diritto del Controparte_1
ad essere tenuto indenne per la quota di responsabilità ad esso direttamente
[...] ascrivibile, per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere all'attrice per capitale interessi e spese;
respingere la domanda di pagamento diretto in favore dell'attrice e la domanda di rifusione delle spese di lite in favore del perché entrambe infondate in fatto e in diritto, per i motivi CP_1 esposti in narrativa. Spese di lite all'esito;
2) per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta , respingere la domanda di manleva proposta da Pt_2 Pt_2
nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in Controparte_3
narrativa, con vittoria delle spese di lite.
- In via istruttoria : si riporta alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. nr. 2 e insiste nelle opposizioni alle istanze istruttorie avversarie formulate in memoria ex art. 183 c.p.c. VI° comma nr.3 dd.
10.02.2023”.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
1.Die Klägerin hat die Parte_1 Controparte_16 Pt_2 [...]
und Einzelfirma LE CH vor Gericht geladen, um die Verurteilung Parte_2
derselben zum Ersatz des vermögens- und nichtvermögensrechtlichen Schadens infolge des sich am
05.04.2017 auf dem Parkplatz des Supermarktes CH Shop in Welschnofen zugetragenen Unfalls, wodurch ihnen die gesamtschuldnerische Haftung im Sinne von Art. 2051 in Verbindung mit Art. 2055
ZGB zugeschrieben worden ist, zu erwirken.
Die Klägerin hat ausgeführt, dass sie beim Aussteigen von ihrem Auto auf einem rutschigen Gitterrost, welcher durch ein übermäßiges Gefälle gekennzeichnet war und mit Materialien hergestellt wurde, die für den vorgesehenen Verwendungszweck ungeeignet waren, schwer gestürzt sei.
Die Beklagte hat die zwei verschiedenen einbezogenen Eigentümer, neben dem Bestandnehmer der an den Parkplatz angrenzenden Parzelle, die im Eigentum von KG, bzw. dem Pt_2 Parte_4
ist, vor Gericht geladen und dabei ausgeführt, dass der vom gegenständlichen Gitterrost
[...]
abgedeckte Bereich ungefähr zur Hälfte seiner Fläche sich als im ausschließlichen Eigentum des
MIs RE Goldenes Kreuz erweisen und hingegen zur anderen Hälfte einen gemeinschaftlichen Teil des MIs RE Goldenes Kreuz darstellen würde.
pagina 15 di 22 Die Beklagten haben sich in das Verfahren eingelassen und sowohl die von der Klägerin in der Sache dargelegte Rekonstruktion als auch das Bestehen jeglicher Haftung für die zur Verwahrung übernommene Sache bestritten.
Allen Beklagten gemeinsam ist das Verteidigungsthema, wonach der fragliche doppelte
Autoabstellplatz eine ausreichende Breite hätte, um den Kunden des Supermarktes, die diesen benutzen, zu ermöglichen, vom Auto auszusteigen und dabei im Parkplatzbereich zu bleiben, ohne
Notwendigkeit, den Gitterrost, welcher jedenfalls deutlich sichtbar ist, zu betreten.
Das MI hat außerdem eingewendet, dass der Sturz sich auf alle Fälle auf jenem Teil des
Gitterrostes ereignet habe, der im ausschließlichen Eigentum von ist, und daher jede Pt_2
Haftung zu seinen Lasten ausgeschlossen.
Die Gesellschaft AG hat ihrerseits das Bestehen der ausschließlichen Haftung des Supermarktes, der Bestandnehmer des Parkplatzes ist, als einziger Verwahrer der Sache im Sinne von Art. 1590 in
Verbindung mit Art. 1170 ZGB ausgeführt. Die Gesellschaft, die den Supermarkt betreibt, hat hingegen ausgeführt, dass der Sturz durch die Baumerkmale der Sache verursacht worden sei, wofür sich daher nur der Eigentümer verantworten müsste.
Das MI RE und AG AG haben den Streit an CP_1 Controparte_3
aufgrund der Versicherungspolizze Nr. 292900842 verkündet, um von Letzterer im Falle der eigenen
Verurteilung schadlos gehalten zu werden.
In den Verhältnissen zum MI, hat die Versicherung, nachdem sie die klägerischen
Ansprüche sowohl im an als auch im quantum bestritten hat, das Nichtvorliegen der Voraussetzungen zur Rückerstattung der vom Versicherten getragenen Verfahrenskosten, um sich im Prozess zu verteidigen, eingewendet, da dieselbe nicht in die Lage versetzt worden sei, den Rechtstreit direkt verwalten. In Bezug auf die Verhältnisse mit der Gesellschaft AG KG hat hingegen die
Streitverkündete die Unwirksamkeit der Polizze eingewendet, da es sich um eine handelt. Persona_1
Da die Durchführung der Entscheidungsvorbereitungstätigkeit für nicht notwendig erachtet wurde, ist die Rechtssache bei der Verhandlung vom 09.02.2024 mit Einräumung der Fristen im Sinne von Art.
190 ZPO zur Entscheidung einbehalten worden.
Anschließend wurde die Rechtssache zur Durchführung eines ASG, welches die
Sicherheitsbedingungen der Rampe als Unfallort zum Gegenstand hatte, in die Instruktionsphase zurückverwiesen. Nach Hinterlegung des Gutachtens, wurden die Parteien dazu aufgefordert, die eigenen Schlussanträge mittels Hinterlegung von Schriftsätzen zu präzisieren und nachher wurde die pagina 16 di 22 Rechtssache mit Beschluss vom 19.02.2025 und Einräumung der Fristen im Sinne von Art. 190 ZPO erneut zur Entscheidung einbehalten.
2. Der Art. 2051 ZGB sieht einen Fall objektiver Haftung vor, dessen Zuweisungskriterium “ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (Cass. Civ. 30775/2017).
Die dem Benutzer der Sache obliegende allgemeine Vorsichtspflicht erhöht sich im Verhältnis zum
Grad der Vorhersehbarkeit der Gefahr. In der Tat “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. 25460/2020).
3. Mit Bezug auf den verfahrensgegenständlichen Sachverhalt, kann am Ausgang der Beweisaufnahme als festgestellt erachtet werden, dass die Rampe, auf welcher die Klägerin annimmt, gestürzt zu sein, keine eigenen Gefährlichkeitsmerkmale aufweist und nicht die entscheidende Ursache, sondern den bloßen Anlass für den Schadensfall darstellt.
Aus der in den Verfahrensakten hinterlegten reichlichen Dokumentation und insbesondere aus den vorgelegten und im durchgeführten ASG wiedergegebenen Fotos (Dok. 1 der klägerischen Partei) ist hervorgegangen, dass der in Rede stehende Parkplatz auf der linken Seite von einem aus erhöhten
Pflastersteinen bestehenden Bordsteinkante abgegrenzt ist, die den und daher die Parte_5
betretbare Fläche, die allein auf den gepflasterten Bereich beschränkt ist, deutlich unterscheiden.
Der Gitterrost, der auf der linken Seite der Autoabstellfläche gelegen ist, ist ganz klar aufgrund der
Größe, Material und Färbung erkennbar und stellt keinen Manöverraum dar, da dieser außerhalb der für
Autos bestimmten Fläche liegt, mit der Folge, dass die von der Klägerin erhobenen Beanstandungen über den angeblichen Verstoß gegen die Gesetzesbestimmungen, die das Gefälle und das verwendete
Material regeln, nicht sachbezogen zu sein scheinen.
Aus der vorgelegten Dokumentation und aus dem ASG ist ebenfalls deutlich hervorgegangen, dass die
Maße des Autoabstellplatzes, wie sich diese aus demselben von der Klägerin vorgelegten Gutachten
pagina 17 di 22 ergeben, das parallele Einparken von zwei Autos ermöglichten und genügend Platz gewährleisteten, um vom Fahrzeug auszusteigen, ohne notwendigerweise die Füße auf den Gitterrost zu stellen.
Das durchgeführte ASG hat die Regelrechtigkeit des Gitterrostes in Bezug auf den Zweck, zu welchem dieser installiert wurde, bestätigt und zugleich die Nichteignung desselben für den
Fußgängerdurchgang ausgeschlossen.
Auf die erste Frage, ob das zur Errichtung der am 05.04.2017 vorhandenen Rampe verwendete
Material den anwendbaren , hat der ASV hervorgehoben, dass der CP_18 Controparte_19
am der Autoabstellplätze installierte Gitterrost als aus eisenhaltigem Material hergestellt CP_20
hervorgeht, welches sich als geeignet für die Deckung von Lichtschächten erweist, die für die
Belüftung der darunter liegenden Räume bestimmt sind.
Im Grunde genommen hat der ASV bestätigt, dass die zur Verwirklichung des Gitterrostes und der
Parkplatzfläche verwendeten Materialien sich für die Zwecke eignen, wofür die Flächen bestimmt sind.
In Bezug auf die Frage, ob das Gefälle, auf welchem der Gitterrost installiert und die Techniken, womit derselbe hergestellt wurde, den anwendbaren technischen Vorschriften entsprechen, hat der ASV bekräftigt, dass der Gitterrost im Außenbereich der Parkplatzfläche montiert ist und da seine einzige
Funktion darin besteht, die Belüftung der darunter liegenden Räume zu gewährleisten, keine
Gefällebegrenzung existiert.
In Bezug auf die dritte Frage, ob die technischen Merkmale der Rampe derartig sind, dass sie die objektive Gefährlichkeit im Falle von Durchgang eines Fußgängers bewirken, hat der ASV nachvollziehbar geantwortet, dass selbst wenn der Gitterrost nicht dazu bestimmt ist, eine
Fußgängerzone zu sein, jedoch behauptet werden kann, dass der Gitterrost, angesichts der geometrischen Eigenschaften desselben, sich als von den Fußgängern betretbar erweist.
Was die Verformung des Gitterrostes betrifft, welcher Gegenstand der Frage Nr. 4 ist, “se la deformazione della grata abbia contribuito ad accentuare la pendenza acuendo la sua scivolosità e pericolosità ”, hat der ASV geantwortet, dass die Erhöhung des Gefälles in einer Richtung sich relativ auf die Gefährlichkeit der Oberfläche auswirkt, wobei er jedoch die diesbezügliche Auswirkung im konkreten Fall angesichts der Zweckbestimmung des Gitterrostes, welcher nicht für den Durchgang bestimmt ist, ausgeschlossen hat.
Das vom ASV angeführte Argument überzeugt nur , da der Gitterrost an sich von jedermann Per_2
zugänglich war und es bestand kein Verbot für Fußgänger, denselben zu betreten. Es muss daher überprüft werden, ob die besagte Verformung sich konkret auf die Auslösung des Unfalls ausgewirkt haben kann.
Die Frage ist negativ zu beantworten.
pagina 18 di 22 Es empfiehlt sich diesbezüglich darauf hinzuweisen, dass die Klägerin im eigenen Klageschriftsatz sich in Bezug auf den Unfallhergang darauf beschränkt hat, anzugeben, dass “l'attrice scendendo dalla propria vettura regolarmente parcheggiata in un apposito spazio contrassegnato, posava il piede sulla ivi esistente grata di ferro e cadeva rovinosamente in avanti”.
Aus den im Parteisachverständigengutachten und im ASG wiedergegebenen Bildern geht ictu oculi hervor, dass die Verformung des Gitterrostes sich an einer hinteren Stelle als die Ausstiegsstelle vom
Fahrzeug seitens des Fahrers befindet. Angesichts dessen, dass es aufgrund der klägerischen
Ausführungen scheint, dass RA ZA gestürzt sei, als sie von ihrem Auto ausgestiegen und nicht hingegen, als sie über den Gitterrost gegangen war, kann daher die festgestellte Verformung keine ursächliche Wirkung bei der Auslösung des Ereignisses gehabt haben.
Auf jeden Fall wird bekräftigt, dass der ASV bestätigt hat, dass die Position und die Geometrie der
Oberfläche des Parkplatzes das gleichzeitige Parken von zwei Pkws ermöglichten, sodass der Ausstieg vom Auto sowohl von der Seite des Fahrers als auch des Beifahrers, ohne den betreffenden Gitterrost betreten oder benutzen zu müssen, möglich war.
Es ist nicht als von der Klägerin ausgeführt hervorgegangen, sie sei am Unfalltag in Ermangelung alternativer Wege dazu gezwungen gewesen, über den Gitterrost zu gehen, um von ihrem Pkw auszusteigen.
Angesichts eines Zustandes der Orte mit den oben hervorgehobenen Merkmalen, hätte die gewöhnliche
Sorgfalt von der Klägerin erfordert, innerhalb der von der Bordsteinkante abgegrenzten Fläche zu parken, sodass sie vom Auto aussteigen und gleichzeitig in dem als Parkplatz verwendeten Bereich bleiben konnte. Die eventuelle Positionierung des Autos zu weit nach links (im Verhältnis zur
Perspektive des Fahrers) und daher dicht an der seitlichen Bordsteinkante, hätte besondere Vorsicht beim Aussteigen vom Auto gerade aufgrund des offensichtlichen Gefälles des Gitterrostes, welcher jedoch an sich – wie es sich am Ausgang des im Laufe des Verfahrens durchgeführten Gutachtens herausgestellt hat - als nicht objektiv gefährlich zu betrachten ist, erfordert.
Die Abweisung des klägerischen Antrags erübrigt jede weitere Vertiefung, mit Ausnahme der in der
Folge in Bezug auf die Regelung der Verfahrenskosten dargelegten Ausführungen.
4. Die Verfahrenskosten werden der obliegenden Partei auferlegt.
Die Klägerin wird daher den Beklagten die von ihnen getragenen Verfahrenskosten, neben den von im Ausmaß, welches in der der am 09.05.2025 in Höhe von € 1.586,00 hinterlegten Pt_2 Parte_6
beiliegenden Rechnung angegeben ist, zurückerstatten müssen.
Was die Position der Streitverkündeten betrifft, wird auf den Rechtsprechungsgrundsatz verwiesen, wonach “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono
pagina 19 di 22 essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass., 6144/2024).
Wie oben gezeigt, hat NE die Versicherungsdeckung in Bezug auf die von AG vorgenommene
Streitverkündung bestritten.
In der Polizze wird unter dem Stichwort “versichertes Gebäude” das Goldenes CP_16 CP_1 unterschiedslos angegeben. In den allgemeinen Versicherungsbedingungen wird als “Gebäude”
“l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze …, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adesso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione…” bezeichnet.
Im Punkt 1.1 der Sektion B-Haftpflicht wird festgelegt, dass “La società si obbliga … a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesione personale e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato”.
Es wird darüber hinaus vorgesehen, dass “l'assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura”.
Nach der Versicherungsgesellschaft sei die Deckung aufgrund der Sonderklausel R054 ausgeschlossen.
Die Klausel, deren Wortlaut von der Streitverkündeten in den eigenen Akten wiedergegeben und von
AG nicht bestritten worden ist, lautet: “La società si obbliga, alle medesime condizioni di cui alla
Sezione Responsabilità Civile, a tenere indenni i singoli conduttori (condomini o locatari o portiere) dei locali:
-adibiti ad abitazione
-adibiti a studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo al vano scale condominiale
Di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione di conduzione di locali del fabbricato e alle normali
pagina 20 di 22 attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle parti comuni diverse dalla conduzione delle stesse…..
Sono esclusi dalla garanzia:
-i danni imputabili alla proprietà del fabbricato
- i danni specificati negli artt. 2.1, 31.e CS52 della Sezione Responsabilità Civile (…)”.
Die Klausel, worauf hier verwiesen wird, scheint zweideutig zu sein und steht offensichtlich im
Gegensatz zu jenen, worauf oben verwiesen wird, bzw. in dem Teil, in welchem die Schäden auf dem des Gebäudes zurückführbar sind und ist daher in dem für den Versicherten günstigeren Per_3
Sinne auszulegen (vgl. Kass, Nr. 10825/2020).
Die vom MI aufgrund der Polizze Nr. 292900842 vorgenommene Streitverkündung wird daher durch die von der Klägerin formulierten Anträge gerechtfertigt und geht nicht als offensichtlich unbegründet oder als eindeutig willkürlich in Anbetracht dessen hervor, dass ein Teil des Gitterrostes, auf welchem sich der Sturz zugetragen hätte, sich als Eigentum des MIs erweist, sodass das
MI den Streit an die Versicherungsgesellschaft rechtmäßig verkündet hat.
Die Klägerin wird daher auch der Streitverkündeten Italia S.p.a. die Verfahrenskosten CP_3
zurückerstatten müssen.
Die Verfahrenskosten werden laut in Anwendung der vom MD 55/2014 und Persona_4
Änderungen für Erkenntnisverfahren vor dem ordentlichen Gericht mit Streitwert Persona_5 zwischen € 5.201,00 und € 26.000,01 festgelegten Werte liquidiert.
Die Kosten für das ASG werden endgültig der Klägerin angelastet.
ADG befindet das Landesgericht Bozen, mit endgültiger Entscheidung, sämtliche anderslautenden Anträge,
Ansprüche und Einwände zurückgewiesen, wie folgt:
1) die klägerischen Anträge werden zurückgewiesen;
2) die Klägerin wird dazu verurteilt, dem die Parte_1 Controparte_16
Kosten des vorliegenden Verfahrens zurückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, € 759,00 für Spesen und Vorschüsse, zuzüglich Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Anwaltsentgelt liquidierten Betrages liquidiert werden;
3) die , wird dazu verurteilt, der die Kosten des Persona_6 Controparte_17
vorliegenden Verfahrens zurückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, € 237,00 für Spesen und Vorschüsse, € 1.586,00 für PSG-Kosten, zuzüglich Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Entgelt liquidierten Betrages liquidiert werden;
pagina 21 di 22 4) die Klägerin , wird dazu verurteilt, der Einzelfirma die Kosten Parte_1 CP_16 CP_2 des vorliegenden Verfahrens rückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, zuzüglich
Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Entgelt liquidierten
Betrages liquidiert werden;
5) die Klägerin , wird dazu verurteilt, der Streitverkündeten NE Italia S.p.a., die Parte_1
Kosten des vorliegenden Verfahrens zurückzuerstatten, die mit € 5.077,00 für Anwaltsentgelt, zuzüglich Nebenkosten und pauschaler Rückerstattung der Spesen in Höhe von 15% des als Entgelt liquidierten Betrages liquidiert werden;
6) die Kosten für das ASG werden endgültig der Klägerin angelastet.
Es wird die Übermittlung des vorliegenden Urteils an das zuständige Amt zur Übersetzung desselben in die deutsche Sprache verfügt.
Bozen, am 17.06.2025.
Der Richter
Morris Recla
Für die Übersetzung ITA>DE:
Dr. (gez.) Persona_7 Höhere Beamtin
Amt für den Sprachbereich
Landesgericht Bozen Bozen, den 24.06.2025
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