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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 611/2025
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 611/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
ato a BOBBIO (PC) il 01/04/1951 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASUELLI NICOLETTA LAURA
E
nata ad [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CIARI CRISTINA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. confermare che nessun contributo al mantenimento debba essere previsto reciprocamente a carico dei coniugi;
2. dare atto che le Parti confermano di aver consensualmente definito ogni rapporto e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da: nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata ad [...] il [...], celebrato in Silvano d'Orba in data 22/10/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte 1^, Serie, Anno
2007
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 20/05/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 611/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
ato a BOBBIO (PC) il 01/04/1951 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASUELLI NICOLETTA LAURA
E
nata ad [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CIARI CRISTINA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. confermare che nessun contributo al mantenimento debba essere previsto reciprocamente a carico dei coniugi;
2. dare atto che le Parti confermano di aver consensualmente definito ogni rapporto e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da: nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata ad [...] il [...], celebrato in Silvano d'Orba in data 22/10/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte 1^, Serie, Anno
2007
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 20/05/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.