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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3334/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOMBARRESI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CANNIZZO MARIA GIUSEPPA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c., nei seguenti termini:
RICORRENTE
“Pronunciare la separazione dei coniugi, affidare i figli ( e ) in maniera esclusiva alla Per_1 Per_2 sig.ra ; Parte_1 assegnare la casa familiare sita in Vittoria in Via G. Amendola n°100 alla ricorrente perché vi risieda tenendo con sé i sopra nominati figli minori;
disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa già Parte_1 coniugale, come sopra indicata;
disporre la facoltà per il padre di vedere e portare con sé i figli il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita delle minori;
in una delle festività più importanti (Natale e Pasqua); e nel periodo estivo continuativamente per almeno sette giorni;
disporre la corresponsione a carico del marito di un assegno di mantenimento per la moglie e per i figli dell'importo non inferiore ad € 800,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, al fine di garantire loro un tenore di vita dignitoso;
pagina 1 di 5 disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli. Disporre che l'assegno unico in favore dei figli minori venga percepito interamente dalla sig.ra
Parte_1
RESISTENTE
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
Parte_2
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori, e , con collocamento paritetico, Per_2 Per_1 prevedendo che i predetti permangano 15 gg. continuativi al mese rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore, con conseguente mantenimento diretto;
3) in subordine, disporre l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e disciplinare il diritto di visita come segue:
- weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, fino all'ingresso scolastico;
- due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 18.00 alle 21.00/22.00;
- 15 gg. da dividersi tra luglio e agosto;
- compleanni alternati;
- 5 gg. consecutivi durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
- 3 gg. consecutivi durante le festività pasquali, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- disporre a carico del MM un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
4) rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della Parte_1 Con condanna alle spese del giudizio.
Con l'intervento del PM che ha apposto il visto in data 20/12/2024.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1 VITTORIA in data 05/10/2010, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 123, Parte II, Serie A, dell'anno 2010. Da tale unione sono nati i figli , in data 06/02/2012, e in data Persona_3 Persona_4 28/05/2014. La in data 10/12/2024 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Parte_1 Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e di porre un contributo di mantenimento per lei e per i figli a carico del di complessivi € 800,00. CP_1 Il si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di separazione CP_1 chiedendo che fosse addebitata alla moglie e che venisse disposto il collocamento paritetico dei figli o, in subordine, l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, disponendo un assegno di mantenimento di € 200,00 a suo carico. All'udienza del 14/03/2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, disponendo che il padre li avesse con sé due pomeriggi settimanali per due ore, ovvero martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00; un week-end ogni due settimane, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Disponeva altresì che versi a entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma complessiva di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
, nella misura di € 150,00 ciascuno, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_2 al 50 % delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di marzo 2025, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
assegnava la casa coniugale sita in Vittoria in Via G. Amendola n. 100 a . Parte_1 Assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 7/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse reciprocamente rivoltesi dalle parti costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. La domanda di addebito proposta dal resistente, per la violazione dei doveri di assistenza, di collaborazione e di fedeltà di cui all'art. 143 c.c., è infondata e deve pertanto essere rigettata. È pacifico in giurisprudenza che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a
pagina 3 di 5 fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Nella specie, il resistente deduce che dal 2014 hanno sempre cenato a casa della suocera sita al piano di sopra dell'edificio in cui abitava con la moglie e che quest'ultima gli ha impedito di portare i figli dai suoi parenti. Osserva il Collegio che il resistente non ha né dedotto né provato che queste circostanze, rimaste comunque indimostrate essendo gli articolati dedotti del tutto generici, abbiano avuto efficacia causale nella crisi del rapporto coniugale. Non avendo la parte provato l'ascrivibilità del fallimento dell'unione coniugale alla violazione di doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., la domanda del resistente deve essere rigettata e la separazione giudiziale va pertanto pronunciata senza addebito. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei figli ai genitori con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza del giudice delegato, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre. Invero, non emergono dagli atti del giudizio elementi ostativi alla sua applicazione, stante il fatto che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio utile a supportare la richiesta di affidamento esclusivo dei minori, in particolare elementi di inidoneità educativa in capo al resistente. Non può, poi, essere accolta la richiesta di collocamento paritario avanzata dal resistente, in quanto secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. n. 3652/2020). La casa coniugale sita in Vittoria in Via G. Amendola n°100 deve essere assegnata alla ricorrente, la quale vi coabita con i figli minori. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. n. 3502/2013; Cass. n. 5817/2018). I medesimi criteri sovrintendono inoltre, ex artt. 147 e 315 bis c.c., alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. pagina 4 di 5 Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013). Tanto premesso in punto di diritto, occorre esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti. L'odierna ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, ma di aver lavorato in passato, e di abitare presso un immobile di proprietà della madre;
il resistente ha affermato di essere, allo stato, disoccupato e di avere guadagnato circa € 800,00 mensili nel periodo in cui lavorava. Alla luce delle condizioni esposte, nessun contributo può essere disposto in favore della ricorrente, non essendovi uno squilibrio economico tra le parti. Per quanto riguarda il mantenimento per i figli, considerata la capacità lavorativa del CP_1 ritiene il Collegio che l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli vada determinato in € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, confermando il provvedimento emesso dal Giudice designato. La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3334/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio a VITTORIA, in data 05/10/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 123, Parte II, Serie A, dell'anno 2010; rigetta la domanda addebito di;
Controparte_1 affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi precisati in motivazione;
assegna la casa coniugale sita in Vittoria via G.Amendola n. 100 a Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il quinto Controparte_1 Parte_1 giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla Parte_1 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3334/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOMBARRESI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CANNIZZO MARIA GIUSEPPA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c., nei seguenti termini:
RICORRENTE
“Pronunciare la separazione dei coniugi, affidare i figli ( e ) in maniera esclusiva alla Per_1 Per_2 sig.ra ; Parte_1 assegnare la casa familiare sita in Vittoria in Via G. Amendola n°100 alla ricorrente perché vi risieda tenendo con sé i sopra nominati figli minori;
disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa già Parte_1 coniugale, come sopra indicata;
disporre la facoltà per il padre di vedere e portare con sé i figli il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita delle minori;
in una delle festività più importanti (Natale e Pasqua); e nel periodo estivo continuativamente per almeno sette giorni;
disporre la corresponsione a carico del marito di un assegno di mantenimento per la moglie e per i figli dell'importo non inferiore ad € 800,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, al fine di garantire loro un tenore di vita dignitoso;
pagina 1 di 5 disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli. Disporre che l'assegno unico in favore dei figli minori venga percepito interamente dalla sig.ra
Parte_1
RESISTENTE
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
Parte_2
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori, e , con collocamento paritetico, Per_2 Per_1 prevedendo che i predetti permangano 15 gg. continuativi al mese rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore, con conseguente mantenimento diretto;
3) in subordine, disporre l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e disciplinare il diritto di visita come segue:
- weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, fino all'ingresso scolastico;
- due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 18.00 alle 21.00/22.00;
- 15 gg. da dividersi tra luglio e agosto;
- compleanni alternati;
- 5 gg. consecutivi durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
- 3 gg. consecutivi durante le festività pasquali, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- disporre a carico del MM un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
4) rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della Parte_1 Con condanna alle spese del giudizio.
Con l'intervento del PM che ha apposto il visto in data 20/12/2024.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1 VITTORIA in data 05/10/2010, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 123, Parte II, Serie A, dell'anno 2010. Da tale unione sono nati i figli , in data 06/02/2012, e in data Persona_3 Persona_4 28/05/2014. La in data 10/12/2024 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Parte_1 Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e di porre un contributo di mantenimento per lei e per i figli a carico del di complessivi € 800,00. CP_1 Il si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di separazione CP_1 chiedendo che fosse addebitata alla moglie e che venisse disposto il collocamento paritetico dei figli o, in subordine, l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, disponendo un assegno di mantenimento di € 200,00 a suo carico. All'udienza del 14/03/2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, disponendo che il padre li avesse con sé due pomeriggi settimanali per due ore, ovvero martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00; un week-end ogni due settimane, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Disponeva altresì che versi a entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma complessiva di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
, nella misura di € 150,00 ciascuno, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_2 al 50 % delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di marzo 2025, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
assegnava la casa coniugale sita in Vittoria in Via G. Amendola n. 100 a . Parte_1 Assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 7/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse reciprocamente rivoltesi dalle parti costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. La domanda di addebito proposta dal resistente, per la violazione dei doveri di assistenza, di collaborazione e di fedeltà di cui all'art. 143 c.c., è infondata e deve pertanto essere rigettata. È pacifico in giurisprudenza che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a
pagina 3 di 5 fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Nella specie, il resistente deduce che dal 2014 hanno sempre cenato a casa della suocera sita al piano di sopra dell'edificio in cui abitava con la moglie e che quest'ultima gli ha impedito di portare i figli dai suoi parenti. Osserva il Collegio che il resistente non ha né dedotto né provato che queste circostanze, rimaste comunque indimostrate essendo gli articolati dedotti del tutto generici, abbiano avuto efficacia causale nella crisi del rapporto coniugale. Non avendo la parte provato l'ascrivibilità del fallimento dell'unione coniugale alla violazione di doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., la domanda del resistente deve essere rigettata e la separazione giudiziale va pertanto pronunciata senza addebito. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei figli ai genitori con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza del giudice delegato, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre. Invero, non emergono dagli atti del giudizio elementi ostativi alla sua applicazione, stante il fatto che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio utile a supportare la richiesta di affidamento esclusivo dei minori, in particolare elementi di inidoneità educativa in capo al resistente. Non può, poi, essere accolta la richiesta di collocamento paritario avanzata dal resistente, in quanto secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. n. 3652/2020). La casa coniugale sita in Vittoria in Via G. Amendola n°100 deve essere assegnata alla ricorrente, la quale vi coabita con i figli minori. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. n. 3502/2013; Cass. n. 5817/2018). I medesimi criteri sovrintendono inoltre, ex artt. 147 e 315 bis c.c., alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. pagina 4 di 5 Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013). Tanto premesso in punto di diritto, occorre esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti. L'odierna ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, ma di aver lavorato in passato, e di abitare presso un immobile di proprietà della madre;
il resistente ha affermato di essere, allo stato, disoccupato e di avere guadagnato circa € 800,00 mensili nel periodo in cui lavorava. Alla luce delle condizioni esposte, nessun contributo può essere disposto in favore della ricorrente, non essendovi uno squilibrio economico tra le parti. Per quanto riguarda il mantenimento per i figli, considerata la capacità lavorativa del CP_1 ritiene il Collegio che l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli vada determinato in € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, confermando il provvedimento emesso dal Giudice designato. La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3334/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio a VITTORIA, in data 05/10/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 123, Parte II, Serie A, dell'anno 2010; rigetta la domanda addebito di;
Controparte_1 affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi precisati in motivazione;
assegna la casa coniugale sita in Vittoria via G.Amendola n. 100 a Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il quinto Controparte_1 Parte_1 giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla Parte_1 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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