TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1022/19 del R.G., avente a oggetto accertamento in
materia condominiale,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Everardo Zilio, Parte_5 Parte_6
ATTORI
E
, , , , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Dinoi,
CONVENUTI
NONCHÉ
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
,
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni per la difesa degli attori: si riporta alle istanze di cui all'atto di citazione chiedendo dichiararsi che l'importo dovuto dagli attori ammonta a euro 2.768,37 da ripartirsi tra i convenuti in base al valore millesimale delle unità immobiliari condominiali agli stessi rispettivamente riconducibili.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e , come rappresentati e difesi,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
deducevano di essere comproprietari pro quota di un'unità immobiliare ubicata in Taranto nello stabile sito in via Pisanelli, 5. In tale veste, premettendo che successivamente alla edificazione dello stesso stabile i condomini decisero di installare un ascensore, alla cui realizzazione non partecipò la propria dante causa dissenziente, affermavano di aver richiesto invano agli altri condomini di poter utilizzare il citato ascensore, previa corresponsione delle somme dovute per la successiva partecipazione alla spesa comune, a tale fine avviando, senza positivo, esito il procedimento di mediazione. Per tali ragioni, chiedevano all'intestato Tribunale la declaratoria del loro diritto a utilizzare l'ascensore , previa individuazione della somma dovuta, con CP_10
vittoria di spese, anche relativa alla pregressa fase stragiudiziale.
Si costituivano i convenuti , , , CP_9 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e i quali non contestavano il diritto degli attori di utilizzare l'ascensore,
[...] Controparte_4
rappresentando quale unico motivo di dissenso la quantificazione delle somme all'uopo dovute,
che indicavano in euro 19.632,26, così concludendo per il riconoscimento di quanto dedotto, con istanza di vittoria delle spese.
Gli ulteriori convenuti rimanevano contumaci.
Stante il decesso della convenuta , il processo veniva dichiarato interrotto ed era CP_9
successivamente riassunto, senza che gli eredi si costituissero. La causa, di poi, previo scambio di memorie autorizzate, era istruita mediante CTU, all'esito della quale era da ultimo introitata per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Osserva infatti il Tribunale come non sia in contestazione tra le parti costituite il diritto degli attori di utilizzare l'ascensore a suo tempo fatto realizzare da taluni condomini presso lo stabile comune, con il dissenso della dante causa di essi istanti e la conseguente mancata partecipazione alla relativa spesa, diritto che peraltro emerge con palese evidenza dal disposto di cui all'art. 1121, comma 3° c.c., risultando invece quale unico punto controverso la quantificazione della somma dovuta in relazione al richiesto utilizzo.
Sul punto, dirimente appare l'espletata CTU, alla quale deve farsi riferimento quanto al criterio utilizzato per pervenire alla detta quantificazione, dovendosi all'uopo qui richiamare tutto il relativo percorso logico argomentativo seguito dal consulente d'ufficio, da confermarsi in quanto condivisibile ed esente da contraddizioni o vizi che possano inficiarne i risultati ottenuti. In particolare il CTU perviene alla quantificazione finale della somma di euro 2.768,37 complessivamente dovuta dagli attori a beneficio dei convenuti quale contributo pro quota per l'utilizzo dell'ascensore di cui alla contesa, rappresentante la quota loro imputabile riferita alla realizzazione e manutenzione straordinaria dell'impianto, con il correttivo perequativo costituito dal deprezzamento dovuto alla sua vetustà, suggerendo, quanto alla relativa ripartizione tra i convenuti, uguali parti per ciascuna unità immobiliare, esclusa ovviamente quella degli attori, in ragione della inesistenza di tabelle millesimali approvate dal condominio, criterio di ripartizione che può anch'esso essere recepito per semplicità e onde evitare complicati calcoli e accertamenti tecnici sulle singole incidenze millesimali riconducibili a ogni singola proprietà esclusiva in capo ai convenuti, anche e soprattutto tenuto conto della esiguità della somma da ripartire e della relativa evidente diseconomicità
degli accertamenti sopra indicati, che verosimilmente porterebbero a insignificanti differenze rispetto al criterio di ripartizione paritario. Le spese di giudizio seguono la sostanziale soccombenza, così come le spese della pregressa fase di mediazione, e vanno poste dunque a carico dei convenuti in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli attori,
così dispone:
1) accerta il diritto degli attori di usufruire e utilizzare l'ascensore ubicato nello stabile condominiale sito in Taranto alla Via Pisanelli, 5;
2) pone quale condizione per il detto utilizzo il pagamento, a carico degli attori, in solido tra loro, della somma di euro 2.768,37, da ripartirsi tra i convenuti in parti uguali per ciascuna unità immobiliare agli stessi riconducibile in proprietà esclusiva;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
1.823,00, di cui euro 1.278,00 per onorari ed euro 545,00 per esborsi, oltre alle spese di mediazione liquidate in euro 662,40, di cui euro 638,00 per onorari ed euro 24,40 per esborsi, il tutto oltre RSG
(15%), Iva e CA, come per legge.
Così deciso in Taranto il 05 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1022/19 del R.G., avente a oggetto accertamento in
materia condominiale,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Everardo Zilio, Parte_5 Parte_6
ATTORI
E
, , , , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Dinoi,
CONVENUTI
NONCHÉ
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
,
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni per la difesa degli attori: si riporta alle istanze di cui all'atto di citazione chiedendo dichiararsi che l'importo dovuto dagli attori ammonta a euro 2.768,37 da ripartirsi tra i convenuti in base al valore millesimale delle unità immobiliari condominiali agli stessi rispettivamente riconducibili.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e , come rappresentati e difesi,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
deducevano di essere comproprietari pro quota di un'unità immobiliare ubicata in Taranto nello stabile sito in via Pisanelli, 5. In tale veste, premettendo che successivamente alla edificazione dello stesso stabile i condomini decisero di installare un ascensore, alla cui realizzazione non partecipò la propria dante causa dissenziente, affermavano di aver richiesto invano agli altri condomini di poter utilizzare il citato ascensore, previa corresponsione delle somme dovute per la successiva partecipazione alla spesa comune, a tale fine avviando, senza positivo, esito il procedimento di mediazione. Per tali ragioni, chiedevano all'intestato Tribunale la declaratoria del loro diritto a utilizzare l'ascensore , previa individuazione della somma dovuta, con CP_10
vittoria di spese, anche relativa alla pregressa fase stragiudiziale.
Si costituivano i convenuti , , , CP_9 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e i quali non contestavano il diritto degli attori di utilizzare l'ascensore,
[...] Controparte_4
rappresentando quale unico motivo di dissenso la quantificazione delle somme all'uopo dovute,
che indicavano in euro 19.632,26, così concludendo per il riconoscimento di quanto dedotto, con istanza di vittoria delle spese.
Gli ulteriori convenuti rimanevano contumaci.
Stante il decesso della convenuta , il processo veniva dichiarato interrotto ed era CP_9
successivamente riassunto, senza che gli eredi si costituissero. La causa, di poi, previo scambio di memorie autorizzate, era istruita mediante CTU, all'esito della quale era da ultimo introitata per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Osserva infatti il Tribunale come non sia in contestazione tra le parti costituite il diritto degli attori di utilizzare l'ascensore a suo tempo fatto realizzare da taluni condomini presso lo stabile comune, con il dissenso della dante causa di essi istanti e la conseguente mancata partecipazione alla relativa spesa, diritto che peraltro emerge con palese evidenza dal disposto di cui all'art. 1121, comma 3° c.c., risultando invece quale unico punto controverso la quantificazione della somma dovuta in relazione al richiesto utilizzo.
Sul punto, dirimente appare l'espletata CTU, alla quale deve farsi riferimento quanto al criterio utilizzato per pervenire alla detta quantificazione, dovendosi all'uopo qui richiamare tutto il relativo percorso logico argomentativo seguito dal consulente d'ufficio, da confermarsi in quanto condivisibile ed esente da contraddizioni o vizi che possano inficiarne i risultati ottenuti. In particolare il CTU perviene alla quantificazione finale della somma di euro 2.768,37 complessivamente dovuta dagli attori a beneficio dei convenuti quale contributo pro quota per l'utilizzo dell'ascensore di cui alla contesa, rappresentante la quota loro imputabile riferita alla realizzazione e manutenzione straordinaria dell'impianto, con il correttivo perequativo costituito dal deprezzamento dovuto alla sua vetustà, suggerendo, quanto alla relativa ripartizione tra i convenuti, uguali parti per ciascuna unità immobiliare, esclusa ovviamente quella degli attori, in ragione della inesistenza di tabelle millesimali approvate dal condominio, criterio di ripartizione che può anch'esso essere recepito per semplicità e onde evitare complicati calcoli e accertamenti tecnici sulle singole incidenze millesimali riconducibili a ogni singola proprietà esclusiva in capo ai convenuti, anche e soprattutto tenuto conto della esiguità della somma da ripartire e della relativa evidente diseconomicità
degli accertamenti sopra indicati, che verosimilmente porterebbero a insignificanti differenze rispetto al criterio di ripartizione paritario. Le spese di giudizio seguono la sostanziale soccombenza, così come le spese della pregressa fase di mediazione, e vanno poste dunque a carico dei convenuti in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli attori,
così dispone:
1) accerta il diritto degli attori di usufruire e utilizzare l'ascensore ubicato nello stabile condominiale sito in Taranto alla Via Pisanelli, 5;
2) pone quale condizione per il detto utilizzo il pagamento, a carico degli attori, in solido tra loro, della somma di euro 2.768,37, da ripartirsi tra i convenuti in parti uguali per ciascuna unità immobiliare agli stessi riconducibile in proprietà esclusiva;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
1.823,00, di cui euro 1.278,00 per onorari ed euro 545,00 per esborsi, oltre alle spese di mediazione liquidate in euro 662,40, di cui euro 638,00 per onorari ed euro 24,40 per esborsi, il tutto oltre RSG
(15%), Iva e CA, come per legge.
Così deciso in Taranto il 05 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)