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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I T I V O L I
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3448/2024 R.G., avente per oggetto “interdizione” e pendente
TRA
, , , con l'avv. Michele Grispini Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] CP_1
INTERDICENDO
E
Il P.M. in persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi all'intestato Tribunale, , Parte_1 Pt_2
, , nelle qualità rispettivamente di padre, madre e sorella di
[...] Parte_3 [...]
, hanno domandato dichiararsi l'interdizione di quest'ultimo, deducendo come CP_1
1 questi versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, come da documentazione allegata al ricorso.
2. Comunicati gli atti al P.M. in sede e fissata l'udienza di comparizione, sono state eseguite, come disposto dal Tribunale con ordinanza del 21.3.2025, non essendo state effettuate in precedenza benché previste nel decreto di fissazione d'udienza, le rituali notificazioni del ricorso ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado dell'interdicendo.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. Si osserva in primo luogo che con riguardo a , nato in [...] il CP_1
20.3.2005, risulta certificato che lo stesso, alla luce della documentazione in atti:
3.2. All'interdicendo è stata altresì riconosciuta dalla commissione medica l'invalidità
civile, giungendosi alla seguente diagnosi:
Nonché alla seguente valutazione conclusiva:
3.3. , comparso personalmente all'udienza del 7.3.2025, non ha risposto, CP_1
benché sollecitato, alle domande rivolte dall'Autorità giudiziaria, non dando segni di avere percezione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si trovava (cfr. verbale d'udienza).
4. Sulla base delle allegazioni in atti, dell'esame dell'interdicendo e della documentazione sanitaria, deve dunque ritenersi che sia affetto da CP_1
2 condizione abituale di infermità che lo rende radicalmente incapace di rappresentarsi i propri interessi e quindi di provvedere agli stessi, e dunque non è in condizione di autogestirsi, di curare convenientemente i propri interessi economici e di compiere atti e negozi giuridici incidenti sulla sua sfera patrimoniale attraverso l'acquisto di diritti e/o l'assunzione di obblighi.
5. Sussistono allora i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per la declaratoria di interdizione di , nato in [...] il [...]. CP_1
6. Seguono ex lege l'annotazione a cura della cancelleria nell'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita
(art. 423 c.c.).
7. Si nomina , nata in [...] in data [...], madre di Parte_2
, tutore dell'interdetto, avendo questa manifestato la propria disponibilità e CP_1
non risultando elementi a ciò ostativi.
8. La natura della controversia non richiede provvedimenti di riparto delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
1) dichiara l'interdizione di , nato in [...] in data [...]; CP_1
2) nomina tutore dell'interdetto la madre , nata in [...] Parte_2
in data 3.3.1968;
3) nulla sulle spese;
4) visto l'art. 423 c.c., dispone che il presente provvedimento sia immediatamente annotato a cura della cancelleria nell'apposito registro e comunicato entro 10 giorni dalla pubblicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione in margine all'atto di nascita di;
CP_1
5) visto l'art. 42 disp. att. c.c., dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa dalla cancelleria al Giudice tutelare in sede.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
3 Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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