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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 402/2022 promossa da:
e, per essa, la sua procuratrice , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Teodoro Carsillo, per procura in atti,
Appellante contro
e , eredi di , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dell'Avv. Diego Capano, per procura in atti;
Appellati e Appellanti incidentali avverso la sentenza n. 71/2022, resa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 2.2.2022
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
In data 30 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte di appello di Firenze, in riforma della Sentenza n. 71/2022 emessa in data 2.2.2022 dal Tribunale di Prato all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2956/2017 e notificata a mezzo PEC in data 3.2.2022, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra Per_1 con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, in accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale già proposta, condannare i sigg. ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 132.201,77 con riferimento alle Parte_1 obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Persona_2
Rep. 12977/5847 e in forza dell'impegno di garanzia prestato dalla di loro dante causa sig.ra Per_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso
[...] forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A..”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere le seguenti “CONCLUSIONI:
• Nel merito, previa espunzione dei documenti allegati con l'atto di appello principale da 5 a 8 in ragione del divieto ex art. 345 c.p.c. così come argomentato in parte motiva, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da per il Parte_1 tramite della procuratrice incaricata vverso la sentenza n. 71/2022 del Tribunale di Parte_2
Prato R.G. 2956/17 e per l'effetto confermare interamente la pronuncia in parola;
• In subordine, per l'ipotesi di riforma del capo a) della sentenza n. 71/2022 così come chiesto da
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale dipendente formulato dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a sulla scorta di quanto Parte_1 narrato e argomentato in fatto e in diritto negli atti e difese del presente procedimento, dagli eredi di
quale fideiussore, in forza del contratto di finanziamento e costituzione di garanzie Persona_1
pagina 2 di 21 reali a rogito del Notaio Dott. – repertorio n. 12977 –Raccolta n. 5847 –, del Persona_2
(società fallita nel 2003); Controparte_3
• in conseguenza della suddetta richiesta declaratoria di non debenza ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Prato di procedere con la cancellazione dell'ipoteca annotata sui beni degli eredi della sig.ra e di cui al contratto di finanziamento e costituzione di garanzie Persona_1 reali a rogito del Notaio Dott. – repertorio n. 12977 – Raccolta n. 5847 Persona_2
• Quale effetto dell'accoglimento delle richieste dei sig.ri e Controparte_1 _2
condannare alle spese e competenze professionali difensive del
[...] Parte_1 doppio grado di giudizio in ciò emendando la sentenza di primo grado che ha disatteso il principio di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. attraverso una motivazione stringatamente di stile e non aderente agli esiti giudiziali perché con essi comunque contrastanti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 71/2022, il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“a) dichiara l'inesistenza del credito di rappresentata da Parte_1 CP_4
, nei confronti dell'attrice, per difetto di titolarità; b) dichiara, integralmente compensate le spese
[...] processuali;
c) ordina, all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, la cancellazione dell'ipoteca sul fabbricato sito in Comune di Prato, località La Macine, via della Macine n 15-17 composto da: a) appartamento per civile abitazione posto al piano terreno, avente accesso dal civico
15/a …b) appartamento per civile abitazione posto al piano primo, avente accesso dal civico 17…c) autorimessa posta al piano seminterrato, avente accesso dal civico 15 …individuati al Catasto Urbano del Comune di Prato, al foglio 66, con le particelle: 596 sub. 500, Via della Macine n. 15-17; 596 sub.
501, Via della Macine n. 15-17; 596 sub. 502, Via della Macine n. 15 costituita con contratto stipulato in data 1agosto 2000, in Prato, a rogito del Notaio Dott. (Rep n 12977, Racc. n Persona_2
5847)”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da che aveva convenuto innanzi al Tribunale di Prato al Persona_1 Parte_1 fine di sentir accertare l'inesistenza del credito per il quale era stata iscritta ipoteca su fabbricato pagina 3 di 21 sito in Comune di Prato, località La Macine, via della Macine n 15-17 composto da: a) appartamento per civile abitazione posto al piano terreno, avente accesso dal civico 15/a …b) appartamento per civile abitazione posto al piano primo, avente accesso dal civico 17…c) autorimessa posta al piano seminterrato, avente accesso dal civico 15 …individuati al Catasto Urbano del Comune di Prato, al foglio 66, con le particelle: 596 sub. 500, Via della Macine n. 15-17; 596 sub. 501, Via della Macine
n. 15-17; 596 sub. 502, Via della Macine n. 15 costituita con contratto stipulato in data 1° agosto
2000, in Prato, a rogito del Notaio Dott. (Rep n 12977, Racc. n 5847), con ordine Persona_2 al Conservatore di procedere alla relativa cancellazione, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di rito.
A fondamento della domanda la a sostenuto: - di essere garante di Per_1 Controparte_1
e che i rapporti fra il e la Controparte_3 Controparte_5
(dante causa di , erano iniziati nel settembre 1996 allorché il
[...] Parte_1 CP_3 aveva aperto un conto corrente presso la Filiale di Prato della
[...] Controparte_5
con la concessione di fidi;
- per tali rapporti essa e si erano
[...] Per_1 Controparte_2 costituite fideiubenti per il correntista con atto sottoscritto il 05.02.1997, fino alla CP_1 concorrenza di £. 500.000.000, limite poi innalzato a £.
1.000.000.000 con atto del 18.07.2000, prestando garanzia per tutti i debiti futuri, secondo lo schema tipico della fideiussione omnibus, con il rispetto della prescrizione di cui all'art. 1938 cod. civ.; - contestualmente, a garanzia di tale finanziamento, essa veva concesso volontariamente ipoteca sui due immobili (come Per_1 sopra individuati), facenti parte del fabbricato sito in Comune di Prato, località La Macine, via della Macine n 15-17; - con sentenza del 21.2.2003 il debitore principale, Controparte_1 quale titolare dell'impresa individuale era stato dichiarato fallito dal Controparte_3
Tribunale di Prato e nella relativa procedura si era insinuata anche INTESA-BCI Gestione Crediti
s.p.a., in qualità di procuratrice di (nelle more subentrata alla Controparte_6 [...]
), per tutti i crediti vantati nei confronti della società fallita e ammessi in Controparte_5 chirografo per € 297.855,68 e destinataria di vari riparti;
- su istanza di ( per Parte_3 conto di ), le era stato ingiunto, con il decreto ingiuntivo n. 20150/04, in solido con CP_6
di pagare ad essa banca la somma di € 231.996,91 oltre interessi, a titolo di Controparte_2 saldo passivo in forza delle fideiussioni prestate e precisamente € 24.533,21 quale saldo del conto pagina 4 di 21 corrente ordinario ed € 207.463,70 quale saldo del conto anticipi fatture export;
- di aver proposto unitamente a ritualmente opposizione avverso il decreto ingiuntivo e che Controparte_2 detto giudizio, istruito con c.t.u. contabile, era stato definito con sentenza n. 998/2012 del
Tribunale di Prato, passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto ed accertato l' insussistenza del credito vantato da in quanto con atto del Parte_1
6.12.2005 (poi e ancora Controparte_5 CP_6 Controparte_7
aveva ceduto in blocco, ex art 58 TUB, a favore di i crediti di cui
[...] Parte_1 ai rapporti giuridici tra i quali figurava anche quello nei confronti di e dei Controparte_3 fideiussori]; - in conseguenza di tale pronuncia, quindi essa aveva chiesto in data 20 Per_1 gennaio 2016 la cancellazione dell'ipoteca volontaria a suo tempo assunta, per l'estinzione dell'obbligazione principale, ma che , per conto di , tuttavia CP_4 Parte_1 aveva negato il consenso, assumendo che il credito oggetto del giudizio richiamato non era il medesimo garantito dalla ipoteca.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, in qualità di mandataria di Controparte_4 [...] contestava la domanda attorea deducendo a sua volta che :- la procedura Parte_1 fallimentare a carico di era stata chiusa in data 20.04.2016 dopo la Controparte_1 ripartizione finale dell'attivo e in data 22.03.2017 il Tribunale di Prato, su istanza di CP_1
, aveva pronunciato decreto di esdebitazione del medesimo ai sensi dell'art. 142 Legge
[...]
Fallimentare; - la sentenza n. 998/12 non costituiva giudicato in quanto circoscritta alla revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova dell'esistenza del credito relativo al saldo dei conti correnti, nulla avendo invece statuito sull'esistenza del credito del correntista e non avendo affatto trattato del credito relativo al contratto di mutuo;
- la era debitrice per il credito Per_1 derivante dal mutuo dell'1.08.2000 in forza della fideiussione omnibus prestata in data 05.02.1997
e 18.07.2000, pur avendo partecipato al contratto di mutuo non quale garante bensì solo quale datrice di ipoteca;
- l'esdebitazione di cui all'art. 142 L.F. non produceva l'estinzione dei debiti, ma solo la loro inesigibilità verso il debitore ammesso al beneficio, sicché il creditore conservava la facoltà di agire nei confronti dei debitori solidali. Sulla scorta di tali argomenti, CP_4 proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della dell'importo di € Per_1
132.201,77 a titolo di saldo dovuto per il contratto di mutuo, in forza della fideiussione prestata.
pagina 5 di 21 3. Il giudizio, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, era deciso come innanzi.
3.1. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
I. QUALIFICAZIONE ED OGGETTO DELLE DOMANDE In primo luogo, al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie debba farsi riferimento all'oggetto delle domande reciprocamente avanzate dalle parti. Da una parte, l'attrice ha formulato azione di accertamento negativo del credito strumentale alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni immobili di sua esclusiva proprietà. Invero, la richiesta di cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili di sua esclusiva proprietà, qualifica in termini di attualità e concretezza l'interesse ad agire presupposto della domanda di accertamento del credito, anche se negativo (Cass., 30.7.2005, n 16162), proposta dall'attrice. A riguardo, peraltro, non è inopportuno ricordare che se con l'azione diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, si impugna soltanto la validità di questa, per motivi attinenti alla inidoneità intrinseca del titolo in base al quale e stata iscritta o a vizio di forma o di altre circostanze analoghe senza che venga in discussione l'esistenza del credito, allora l'azione ha natura reale, costituendo una actio negatoria tendente alla dichiarazione di liberta dell'immobile (Cass. 15/10/1981, n 5402; Cass., 02/11/1971. n 3105. Cass. 14.1.1974, n 100). Diversamente quando, invece, sia posta in discussione l'esistenza stessa del credito garantito, la domanda si configura come azione personale di contestazione di credito, di cui la cancellazione dell'ipoteca costituisce una conseguenza accessoria. Ora, come rilevato, nel caso in esame titolo giustificativo della ipoteca di cui si chiede la cancellazione è chiaramente individuato nell'atto con il quale, in qualità di terza datrice, ha acconsentito all'iscrizione di ipoteca di secondo grado sui beni sopraindicati (nei limiti della somma di £ 600.000.00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento stipulato in data 1 agosto 2000. Si tratta, specificamente, dell'atto ai rogiti del notar
[...]
i Prato, Rep n 12977 –Racc- n 5847, con il quale Per_2 Controparte_5 erogato la somma d £ 300.000.000 al di erogato su Controparte_8 Controparte_1 conto corrente n 166707071/01/09, c io e in 60 rate mensili nell'arco di cinque anni, decorrenti dal 4 settembre 2000, con TAN del 6,7 %. Secondo la prospettazione dell'attrice, l'estinzione integrale del credito oggetto della garanzia ipotecaria dovrebbe desumersi dal contenuto della sentenza n 998/2012 in data 16 luglio 2012, passata in giudicato, con la quale questo Tribunale ha revocato il D.I. n 2150/04 , avendo accertato l'inesistenza del credito portato da conto corrente ordinario n 1667071/01 ( oltre che sul conto anticipi su fatture n 1667071/23), intestato a di e, contestualmente, il Controparte_3 Controparte_1 credito della società correntista di € 133.329,76 . Di contro, la società convenuta, ha evidenziato che alla sentenza emessa non si possa attribuire effetto accertativo dell'insussistenza del credito garantito dalla ipoteca sui beni dell'attrice, in quanto finalizzato dalla revoca del decreto ingiuntivo n 234 emesso in data 19 ottobre 2004 e, comunque, in relazione alle pretese di credito derivanti da differenti rapporti intercorrenti con la ditta e CP_3 Controparte_3 garantiti da e . Persona_1 Controparte_2
II. EFFETTI A
pagina 6 di 21 L'esame della documentazione prodotta dalle parti, in effetti, ha riscontrato tale argomentazione, in quanto i titoli costitutivi della pretesa di credito richiamati nel ricorso monitorio erano rappresentati dai saldi negativi del conto corrente ordinario n 1667071/01 (per € 24.533,21), e del conto anticipi dallo scoperto del conto anticipi su fatture export n 1667071/23 (per € 207.463,70), intercorrenti tra
e la , in relazione ai quali CP_6 Controparte_3 Persona_1 eiussione limitata, si Controparte_2
d egata al ricorso. Né dall'esame della sentenza passata in giudicato si desume che le opponenti hanno esteso l'ambito delle pretese, formulando in via riconvenzionale domande relative ad altri rapporti. Invero, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico, infatti, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda, quale è quella del correntista diretta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide, a fronte di decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente ( Cass., 24.9.2018, n 22465; Cass., 28.11.2017, n 28318). E il giudicato sostanziale conseguente al rigetto opposizione del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass,18.7.2018, n 19113). Nel caso in esame, tuttavia, il credito oggetto della domanda di accertamento negativo finalizzata alla cancellazione della iscrizione ipotecaria non trova titolo giustificativo nei rapporti dedotti nell'ingiunzione bensì - pacificamente- nel contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali a rogito del Notaio Dott. (Rep n 12977, Racc. n 5847) e non v'è prova sicura che Persona_2 gli importi ancora dovuti o abbiano concorso a formare il saldo passivo del conto corrente richiamato nel procedimento definito con la sentenza sopra richiamata. III. DOMANDE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO. ONERE DELLA PROVA Ciò detto, occorre tuttavia considerare che, se anche una tale conseguenza non può essere tratta in termini di certezza dal giudicato derivante dalla sentenza, nondimeno - a sua volta- la società convenuta non ha offerto adeguata dimostrazione dell'esistenza e della titolarità del credito per il quale è stata costituita la garanzia reale. In effetti, la società creditrice ha allegato che in data 24 marzo 2003 , a seguito di fusione per incorporazione, presentava domanda di Controparte_6 insinuazione ento di titolare della ditta Controparte_1 Controparte_3
pagina 7 di 21 richiamando i saldi negativi dei due conti già sopra richiamati, nonché l'ulteriore saldo a debito a fronte di "mutuo industriale" a tasso fisso. Richiamato il decreto ingiuntivo ed il procedimento di opposizione, ha successivamente dedotto che " nelle more il credito litigioso veniva ceduto, ex art 58 T.U. Legge Bancaria, alla comparente con atto di cessione stipulato in data Parte_1
6.12.2005", atto che tuttavia non è st ito occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a rappresentata da , sia Parte_1 Controparte_4 per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Peraltro, è stato soggiunto, che se l'art. 58 comma 2 TUB, non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617). E tuttavia, non può omettersi di considerare che, proprio nell'ambito delle cessioni intervenute tra e , la S.C. ha avuto modo di CP_6 CP_4 precisare che incombe sul cessionario l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa contro il debitore ceduto ( cioè di essere divenuto creditore per essergli stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla G.U. nel caso di specie non recava l'indicazione del credito in questione, ma solo "tipologie di crediti", e che le coordinate, cioè dei crediti ceduti contenute nel foglio inserzioni n 300, del 27.12.2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione, né a tale conclusione poteva giungersi attraverso altri documenti o attraverso l'applicazione della prova presuntiva (Cass., 5.9.2019, n 22151; Cass., 22268/2018). Nella presente vicenda processuale, a sostegno della titolarità del credito, parte convenuta ha richiamato proprio l'atto di cessione stipulato in data 6.12.2005, indicando peraltro che avrebbe avuto ad oggetto il "credito litigioso" subito dopo avere richiamato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (che - come detto - aveva ad oggetto il credito derivante dai saldi negativi dei rapporti di c/c.) La controparte, in maniera ancor più specifica, ha esplicitamente richiamato come oggetto della cessione ex art 58 T.U.B. quello di cui si dà contezza nella sentenza prodotta, precisando che proprio in forza di tale cessione l'odierna convenuta si era costituita nel procedimento di opposizione. Di conseguenza, in assenza della produzione del contratto del 6 dicembre 2005, non può assumersi che la prova della titolarità del credito possa essere desunta dalla non contestazione del debitore ceduto. Posto che l'avviso appena richiamato, nel caso in esame, non risulta essere stato neanche invocato e prodotto, né tanto meno lo è stata la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente
pagina 8 di 21 nei confronti del debitore ceduto, non può che concludersi che la prova della cessione, e quindi della titolarità del credito in capo alla cessionaria, è del tutto mancata, con ogni conseguenza in ordine alle reciproche, e contrapposte, domande di accertamento. Né i termini della questione possono mutare in considerazione del tipo di azione proposta dalla società, in termini di accertamento negativo del credito (come pure pretenderebbe), giacché è noto (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"(Cass 19 luglio 2018, n 19154). Ciò in quanto, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio (Cass., 17.7.2008, n 19762). Tale considerazione, rileva in modo più pregnante ove si consideri che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga, come nel caso in esame, domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass.,15.2.2007, n.3374). Posto che l'avviso appena richiamato, nel caso in esame, non risulta essere stato neanche invocato e prodotto, né tanto meno lo è stata la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto, non può che concludersi che la prova della cessione, e quindi della titolarità del credito in capo alla cessionaria, è del tutto mancata, con ogni conseguenza in ordine alle reciproche, e contrapposte, domande di accertamento. In definitiva, in assenza di prova ed in applicazione dei principi da ultimo richiamati, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non può che essere disattesa, con ogni conseguenza anche in ordine alla conseguente cancellazione della ipoteca, solo a seguito del passaggio in giudicato della presente pronuncia. Attese le superiori considerazioni, i contrasti ermeneutici in punto di ripartizione dell'onere della prova esistenti nella giurisprudenza di merito nonché l'infondatezza degli ulteriori rilievi da parte dell'attrice, si ritengono sussistenti le condizioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti […]”.
4. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e per essa la sua Parte_1 procuratrice (in seguito anche Appellante o Banca), ha convenuto in giudizio, Parte_2 innanzi a questa Corte d'Appello, proponendo gravame avverso la suddetta Persona_1 decisione, di cui chiedeva la riforma, in sintesi, sulla base dei seguenti motivi:
4.1. erroneità del sillogismo adottato dal Giudice nel disconoscere in capo a Parte_1 la titolarità del credito a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca oggetto del contendere, escludendo che ne fosse stata data la prova: – violazione degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c. – violazione dell'art.101 c.p.c.;
pagina 9 di 21 4.2. erroneità della decisione per avere ritenuto fondata la pretesa attorea;
4.3. erroneità della decisione per non avere ritenuto fondata la domanda riconvenzionale;
Per tali ragioni è stata formulata dall'Appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 _2
, nella loro qualità di eredi di , deceduta in Prato il 21.03.2022 (di seguito
[...] Persona_1 anche Appellati o eredi , contestando, perché inammissibili e, comunque, infondate le Per_1 censure mosse alla sentenza impugnata, opponendosi alla nuova produzione documentale effettuata a corredo dell'atto di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e con richiesta di espunzione dei documenti da 5 a 8 prodotti dall'Appellante. Nel caso di riforma del capo a) della sentenza impugnata, gli Appellati hanno proposto appello incidentale (dipendente) volto ad accertare e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta dagli eredi di quale Persona_1 fideiussore (in forza del contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali a rogito del
Notaio Dott. rep. n. 12977; Rac. n. 5847), del Persona_2 Controparte_3
, a e, in conseguenza della declaratoria di non
[...] Parte_1 debenza, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato di procedere alla cancellazione dell'ipoteca annotata sui beni degli eredi Per_1
6. Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
7. Vanno esaminati congiuntamente la preliminare richiesta d'inammissibilità dei documenti prodotti in questo grado dall'Appellante con la conseguente richiesta di espunzione degli allegati da 5 a 8 del relativo fascicolo di appello e il primo motivo d'appello principale in conseguenza della connessione degli argomenti da esaminare.
pagina 10 di 21 A fondamento dell' eccezione di inammissibilità del deposito gli eredi sostengono che: Per_1
- la loro produzione sarebbe tardiva in quanto tutti i documenti de quibus sarebbero stati spendibili già in primo grado;
- la mancata produzione sarebbe dipesa da una scelta tutta personale della difesa di ove si considerava che la loro formazione sarebbe Parte_1 stata oggettivamente precedente alle preclusioni istruttorie;
né tale produzione potrebbe considerarsi necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo giacché, specie nel campo delle cessioni ex art. 58 TUB, la necessità di dare prova certa della titolarità del credito in discussione dovrebbe essere un onere probatorio basilare per cui la mancata allegazione e messa in disponibilità nell'ambito delle decadenze maturate non potrebbe essere sanata ex post peraltro a monte del fatto che, la doverosa produzione in primo grado avrebbe potuto consentire al Giudice il modo in cui determinarsi su tale aspetto.
, con il primo motivo d'appello si duole del fatto che il Tribunale aveva Parte_1 ritenuto che la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata, scaturente dal contratto di mutuo a rogito el 1.8.2000, fosse da rigettare per mancata prova della titolarità del credito Per_2 vantato nei confronti di e ritenuto, per converso, la fondatezza della domanda attorea. Per_1
Tale convincimento sarebbe viziato in quanto: - In radicale conflitto con l'art. 101 c.p.c. per essere stato il relativo tema del tutto estraneo alla dialettica processuale;
- Assolutamente erroneo, per non aver in alcun modo considerato il contegno assunto dall'attrice sig.ra (a) prima con Persona_1
l'evocazione in giudizio di (b) nel resistere alla domanda riconvenzionale dalla Parte_1 stessa formulata” (cfr. pag.14 app.).
8. La preliminare eccezione degli eredi infondata e va respinta, stante la ricevibilità dei Per_1 documenti prodotti in questo grado, concernenti alla titolarità del diritto, che non era stato contestato in primo grado.
8.1 Rileva questa Corte, quanto alla titolarità del diritto fatto valere dalla cessionaria Parte_1
, che in applicazione dei principi enunciati dalle SS.UU. con la sentenza n. 2951 del
[...]
16.02.2016, il Tribunale ha omesso di considerare come la dedotta carenza di titolarità non sia compatibile con il contenuto della difesa spiegata con l'atto introduttivo da Per_1
Si consideri che è stata la stessa attrice ad evocare in giudizio quale Parte_1 successore a titolo particolare di e chiesto di accertare e dichiarare che Controparte_9
pagina 11 di 21 nessuna somma fosse dalla stessa dovuta, quale fideiussore, in forza del finanziamento e della costituzione di garanzie reali de quibus, e concluso […] in conseguenza della suddetta richiesta declaratoria di non debenza ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato di procedere con la cancellazione dell'ipoteca …”(cfr. pag. 6\7 atto di cit. Trib.) e ancora sempre con l'atto introduttivo ha espressamente elencato le cessioni intervenute nel tempo: “...con atto Per_1 del 06/12/2005 (dopo e oggi INTESA Controparte_5 Controparte_5 CP_6
SANPAOLO S.p.A.) aveva ceduto in blocco, ex art. 58 T.U. Bancario a favore di Parte_1
rapporti giuridici tra i quali figurava anche quello nei confronti di e dei
[...] Controparte_3 suoi soggetti fideiussori...” (cfr. pag. 5, atto di citazione Trib.).
Premessa la distinzione tra legittimazione ad agire (questa eccepibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio) e titolarità del diritto sostanziale, le SS.UU. hanno chiarito il regime giuridico da applicarsi alla seconda precisando che attenendo questa al merito della questione, ossia alla fondatezza della domanda avanzata, si configura per la parte che invoca in giudizio il riconoscimento di un diritto l'onere di allegarlo e di darne dimostrazione. Dopo tale precisazione le SS.UU. concludono che – per l'attore – detta titolarità “Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” e quanto alla posizione del convenuto le SS.UU. non riconducendo tale eccezione tra le cd. “eccezioni in senso stretto” ne consentono per l'effetto (ferma restando la rilevabilità d'ufficio) la proponibilità anche oltre i termini per esse normalmente prescritti a pena di decadenza nonché la possibilità di farne oggetto di motivo di appello atteso che l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” (cfr. Cass., SS.UU., 16.02.2016, n. 2951).
Applicando, detto principio, al caso in esame, se ne deduce, che, ove anche corretto asserire che incombeva sulla cessionaria (in quanto attrice in senso sostanziale per la Parte_1 domanda riconvenzionale) l'onere di dimostrare la titolarità del preteso diritto, è pur vero che l'Appellata avrebbe dovuto quantomeno prendere posizione in merito a detta titolarità, anche semplicemente negandola. Restando, er contro inerte in primo grado, risulta evidente Per_1 che la stessa abbia lasciato esplicitamente intendere di avere pacificamente riconosciuto il pagina 12 di 21 subentro della cessionaria nel diritto fatto valere. In tal modo la decisione del Tribunale risulta ultronea oltre che non corretta, essendo granitico principio giurisprudenziale secondo cui l'onere di fornire la compiuta prova della successione nel diritto controverso sorge unicamente a fronte di una contestazione specifica (vedi, ad esempio, in motivazione, tra le più recenti
Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n.16191); contestazione che nel caso è mancata.
In ogni caso la Corte prende atto che la cessionaria, con il giudizio di appello ha provveduto a depositare i documenti (allegati 5\8) da cui risulta senza ombra di dubbio l'inclusione del credito oggetto di causa e la titolarità acquisita dalla cessionaria in ordine ad essi. Parte Appellante ha infatti prodotto: all.5) – copia dichiarazione della cedente;
all. 6) - copia estratto Controparte_9
G.U.; all.
7 - copia visura storica di C.C.I.A.A. di Castello Finance;
all. 8) copia atto fusione dell'allora in documentazione idonea a dissipare ogni Controparte_5 Controparte_6 dubbio sulla titolarità del credito, che come affermato da questa Corte, con riferimento all'ipotesi di cessione in blocco dei crediti, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (vedi Cass 25/07/2023, n.22409); e anche in difetto di tale individuazione senza incertezze l'avviso ha comunque carattere indiziario dell'avvenuta cessione e potranno essere “valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio - l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo” (vedi, in motivazione, Cass. 08/01/2025, n. 391).
A prescindere dal fatto che l'onere di fornire la compiuta prova della successione nel diritto controverso sorge unicamente a fronte di una contestazione specifica (vedi, ad esempio, in motivazione, tra le più recenti Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n.16191), sarebbe stato comunque compito del giudice del merito che aveva riscontrato la carenza di documenti volti a valutare la titolarità del diritto controverso valorizzare anche ulteriori circostanze fattuali e ove pagina 13 di 21 ritenuto tale rilievo idoneo a definire il giudizio, sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto,
e non respingere tout court la domanda.
L'accoglimento di detto motivo fa ritenere ultroneo ovvero assorbito l'esame dell'altro motivo di censura con cui l' Appellante deduce la violazione dell'art. 101 c.p.c. sostenendo che l'erroneità del sillogismo impugnato sarebbe apprezzabile anche sotto diverso angolo di visuale, dal momento che nell'attuale scenario normativo-processuale, onde non comprimere il principio del contraddittorio, il Giudicante qualora rilevi la sussistenza di una questione, d'ufficio, idonea a definire il giudizio e che sia stata estranea alla dialettica tra le parti, deve necessariamente sollecitare le stesse sul punto, profilandosi, altrimenti, una forma di nullità della sentenza che assumerebbe detta questione ad elemento cardine del relativo sillogismo.
9. Riconosciuta la titolarità del credito in capo a si possono trattare Parte_1 congiuntamente i restanti motivi dell'appello principale e quello incidentale promosso dagli eredi
Per_1
Gli eredi con il proposto appello incidentale reiterano l'originaria domanda di Per_1 estinzione del credito vantato da con la domanda riconvenzionale, Parte_1 sostenendo l'“omessa motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla domanda di accertamento e declaratoria negativa che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra nella Per_1 propria veste di fideiussore”.
Con il secondo motivo di appello principale lamenta l'erroneità della Parte_1 decisione per aver rigettato la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, ad oggetto la condanna di al pagamento dell'importo di € 132.201,77 a titolo di saldo dovuto a Persona_1 fronte del contratto di mutuo industriale dell'1.8.2000, in forza della fideiussione dalla stessa prestata, ed accolto erroneamente la domanda attorea.
Gli eredi costituitisi in appello, fanno propria la posizione della loro dante causa, Per_1 per cui motivano la richiesta di estinzione del credito oggetto della garanzia ipotecaria e di cui alla riconvenzionale, avvalendosi del giudicato della sentenza n. 998/2012 del 16 luglio 2012 resa dal
Tribunale di Prato che aveva revocato il D.I. n 2150/04, concesso in favore della il cui CP_6 credito traeva la sua causa dal conto corrente ordinario n 1667071/01 ( oltre che sul conto anticipi su fatture n 1667071/23) concesso al di In seguito Controparte_3 Controparte_1
pagina 14 di 21 alla c.t.u. contabile espletata in detto giudizio di opposizione promosso dal loro dante causa il
Tribunale di Prato aveva accertato che il era non più a debito ma a credito Controparte_3 per € 133.329,76 nei riguardi di Controparte_6
Conseguiva quindi che l'accertamento del credito in favore del debitore avrebbe comportato l'inesistenza non solo del credito azionato monitoriamente (conto corrente ordinario e conto export) ma anche dell'unica posta di credito che era rimasta ancora in piedi (quella di cui al mutuo industriale) che quindi ritenevano gli eredi si fosse estinta per compensazione.
Per tale motivo chiedevano l'accoglimento della domanda formulata da e Persona_1 rimasta assorbita, di accertamento negativo del credito chiesto da con la Parte_1 domanda riconvenzionale, in alcun modo provata anche rispetto al residuo credito vantato in seguito alle somme ricevute dal Fallimento del Maglificio Sammy e l'erroneo calcolo degli interessi dovuti, con la conseguente cancellazione dell'ipoteca sui beni caduti in successione.
dal suo canto, sostiene che con riferimento Parte_1 Persona_1 all'obbligazione del mutuo aveva assunto la duplice veste: - quella, in seno al medesimo contratto, di datrice di ipoteca;
- quella, nell'interesse della debitrice principale Controparte_3
ed a favore della , di garante di tutte le
[...] Controparte_5 obbligazioni sino alla concorrenza di lire 500.000.000 (doc.1 del fascicolo di prime cure), massimale poi aumentato a lire 1.000.000.000.
Correttamente il Tribunale aveva rilevato, secondo , che il credito oggetto Parte_1 della domanda di accertamento negativo finalizzata alla cancellazione della iscrizione ipotecaria non trovava titolo giustificativo nei rapporti dedotti nell'ingiunzione bensì - pacificamente- nel contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali a rogito del Notaio Dott.
[...]
(Rep n 12977, Racc. n 5847) e non c'era la prova sicura che gli importi ancora dovuti Per_2 per effetto del mutuo avessero concorso a formare il saldo passivo del conto corrente richiamato nel procedimento definito con la sentenza sopra richiamata. Né, dall'esame della sentenza passata in giudicato, si sarebbe desunto che le opponenti avessero esteso l'ambito delle pretese, formulando in via riconvenzionale domande relative ad altri rapporti dal momento che la Per_1 si era coobbligata con la debitrice principale con tre rapporti distinti consistenti: a. nel conto corrente ordinario n 1667071/01; b. nel conto anticipi dallo scoperto su fatture export n pagina 15 di 21 1667071/23; c. nel contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Rep. Persona_2
12977/5847 con cui era stata erogata alla di la somma di Controparte_3 Controparte_1 lire 300.000.000. Orbene la sentenza n. 998/2012 aveva revocato esclusivamente i primi due rapporti, rimanendo ad esso estraneo quello derivante dal più volte menzionato contratto di mutuo che quindi non poteva subire le vicende del relativo giudizio.
La sentenza n. 998/2012 invocata da sarebbe stata, secondo , Per_1 Parte_1 fuorviante poiché non era in alcun modo riferibile al più volte nominato contratto di mutuo ma atteneva ai soli rapporti oggetto del D.I. 2150/2004 del Tribunale di Prato e, cioè, il conto corrente ordinario n 1667071/01 e il conto anticipi dallo scoperto del conto anticipi su fatture export n
1667071/23, che in mancanza di tutta la documentazione necessaria correttamente, il c.t.u. aveva proceduto al ricalcolo considerando pari a zero il saldo al 1.01.01. Il calcolo, effettuato applicando gli interessi legali e la capitalizzazione annuale, aveva determinato il saldo del conto corrente al
10.03.2004 nell'importo di € 133.329,76 a credito (non più a debito) del correntista.
Tale circostanza era in conflitto, poi, secondo , con le risultanze documentali Parte_1 in quanto il dante causa di era stata ammessa al passivo del fallimento della Parte_1 debitrice principale per tutti gli importi richiesti con riferimento ai singoli rapporti intrattenuti di talché giammai poteva dirsi esistente un credito della medesima debitrice principale. Inoltre, anche volendo, in mera e contestata linea ipotetica, ammettere la sussistenza di un controcredito della debitrice principale nei confronti della dante causa di lo stesso Parte_1 giammai avrebbe potuto ritenersi spendibile nei suoi confronti sia perché quale cessionaria di crediti in blocco ex lege 130/1999 non poteva opporsi in compensazione un credito nei riguardi della cedente;
sia perché la garanzia prestata era a prima richiesta e quindi nessuna eccezione avrebbe potuto avanzare la fideiubente .
Su dette ultime circostanze gli eredi anno controdedotto sostenendo “Premesso che Per_1 al momento della cessione è divenuta titolare di tutte e tre le poste di credito Parte_1
(conto corrente ordinario n. 1667071/01; conto anticipo su fatture export n. 1667071/23 e mutuo industriale) il fideiussore e adesso i propri eredi, non hanno mai avanzato alcuna richiesta Per_1 restitutoria quanto piuttosto il riconoscimento che nessuna somma è dovuta a Parte_1 dal debitore garantito in quanto quest'ultimo è diventato creditore, circostanza che dovrà
[...]
pagina 16 di 21 condurre all'ordine di cancellazione dell'ipoteca concessa”. Quanto al secondo aspetto sulla garanzia autonoma prestata ne hanno eccepito l'inammissibilità per mancanza di specificità e perché eccezione nuova.
Infine, a fondamento del terzo motivo d'appello principale incentrato sulla fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale ha così dedotto che “Il credito derivante Parte_1 dal contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Rep. 12977/5847 (giusta Persona_2 il quale erogava alla Controparte_5 Controparte_3 la somma di lire 300.000.000 - doc. 3 del fascicolo di prime cure - che ne rilasciava quietanza) alla data del 23.11.2017 era pari ad € 132.201,77 e ciò detratto quanto percepito in sede di distribuzione concorsuale in seno al fallimento della debitrice principale (cfr. doc. 9 del fascicolo di prime cure).
Ribadito l'impegno di garanzia omnibus prestato dalla sig.ra nessun dubbio può essere Per_1 nutrito sulla sua tenutezza al pagamento del relativo importo”.
10. La Corte, chiamata quindi a decidere il merito della controversia rimasto assorbito in parte dalla decisione sulla titolarità del credito, ritiene da quanto esposto che i termini della questione vadano così sintetizzati - da un lato gli eredi educono: 1) l'estinzione dell'obbligazione Per_1 di quale fideiussore e datore di ipoteca sul mutuo per Notaio dr. Persona_1 Per_2 dell'1.8.2000, in conseguenza dell'accertato credito a favore della società garantita CP_3 nei confronti della BANCA con sentenza passata in giudicato e quindi l'intervenuta
[...] compensazione tra quanto dovuto dalla e il credito accertato del;
2) CP_6 Controparte_3
l'inesistenza del credito anche per l'indeterminatezza dello stesso poiché come emergeva dal documento n. 9) depositato dalla Banca gli interessi erano stati calcolati sempre sullo stesso importo senza prima sottrarre le somme ricevute dal fallimento;
dall'altro sostiene che: 3) non poteva trarre alcun beneficio dalla Parte_1 Per_1 sentenza n. 998/2012 emessa in data 16 luglio 2012 dal Tribunale di Prato in quanto relativo a rapporti estranei al mutuo industriale e anche nell'ipotesi in cui sussisterebbe un controcredito della debitrice principale nei confronti della dante causa di lo stesso Parte_1 riguardando un credito nei confronti della società cedente, non potrebbe essere opposto in compensazione a , cessionaria di crediti in blocco ex lege 130/1999; 4) la Parte_1 garanzia prestata la era una garanzia a semplice richiesta scritta, anche in caso Persona_1
pagina 17 di 21 di opposizione del debitore, per cui comunque alla stessa sarebbe preclusa anche qualsivoglia eccezione di compensazione.
Il motivo di cui al punto 4) è inammissibile stante la mancata specificità del motivo di gravame laddove l'Appellante si limitata solo ad enunciare apoditticamente che la garanzia prestata da ra a prima richiesta per cui al fideiussore non era permesso di proporre eccezioni anche Per_1 in caso di opposizione del debitore, senza null'altro aggiungere a motivazione della sua tesi difensiva. Il motivo in ogni caso è privo di pregio in quanto il fideiussore anche in presenza di una garanzia a prima richiesta è legittimato a contestare l'insussistenza del credito vantato.
Sostengono gli Appellati che per il contratto di mutuo risolto per Parte_1 insolvenza aveva indicato il proprio credito con la domanda di ammissione al passivo, alla data del
20/03/2003 in € 97.879,51, sia nei riguardi del debitore principale che nei riguardi del debitore accessorio. In ragione della sentenza n. 998/12, i riparti ottenuti in sede fallimentare e pari a Euro
76.148,38 avrebbero dovuti essere imputati, al momento delle rispettive percezioni, esclusivamente all'unico credito rimasto in piedi, e non contestato, ossia quello derivante dal mutuo industriale, che in tal modo vedrebbe ridotto proporzionalmente il capitale su cui effettuare il calcolo degli interessi, quindi sarebbe stato onere di indicare Parte_1 una precisa somma algebrica con detrazione dell'importo ottenuto in riparto, cosa che non si evidenziava dal doc. to n. 9 “La visione critica di quel documento farà infatti emergere errori macroscopici che ne minano oggettivamente l'attendibile utilizzabilità: al netto di un'allegazione grafica pessima, che ne rende complicato l'esame, un primo dato (erroneo) emergente è il seguente.
Il residuo capitale (iniziale) progressivo (sesta colonna da sinistra) a seguito del percepito riparto
(imputabile al solo mutuo industriale) di Euro 8.259,38 al 30 gennaio 2009 NON ha determinato
(nella colonna in parola) una riduzione del capitale progressivo che avrebbe dovuto essere pari a
89.620,13 (in realtà anche meno visto che nell'insinuazione al passivo la somma di Euro 97.879,51 viene considerata non come capitale puro ma come comprensiva di capitale e interessi al 5/12/2002).
Per contro, fino al 31/12/2010 rimarrà Euro 97.879,51 (come se nulla fosse stato percepito) così determinando un calcolo degli interessi in misura assolutamente errata perché su un capitale illegittimamente maggiore. Un secondo dato erroneo… Il residuo capitale progressivo (sesta colonna da sinistra) a seguito del percepito secondo riparto (imputabile al solo mutuo industriale) di Euro
pagina 18 di 21 46.416,20 al 29 marzo 2011 NON ha determinato (nella colonna in parola) una riduzione del capitale progressivo che avrebbe dovuto essere pari a Euro 43.203,93. Per contro, dal 29/03/2011 al
23/11/2017 il calcolo degli interessi è stato effettuato sul capitale di Euro Parte_4
91.607,75. Il terzo dato erroneo è poi frutto di quella colpevole omissione, che Parte_1 non accenna a emendare e sin dal primo grado, portata alla luce soltanto grazie al potere
[...] istruttorio usato dal Giudice (e di cui al documento trasmesso dalla cancelleria fallimentare agli atti del procedimento), ossia la percezione di un terzo e ultimo riparto (ignorato nel conteggio allegato da in primo grado quale doc. 9) per Euro 21.472,80 che in ragione del tempo Parte_1 della percezione porterebbe il solo capitale su cui effettuare l'operazione di compensazione ex art.
1247 c.c., con il credito del debitore principale emerso giudizialmente (ossia Euro 133.329,76) e mai smentito e contrastato da a Euro 21.731,13 in ogni caso somma questa Parte_1 estinta con diritto degli eredi i ottenere la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta Per_1 sul fabbricato…”.
L'eccepita erroneità dei conteggi, in mancanza di controdeduzioni di parte Appellante rende, secondo questa Corte, incerta la somma di quanto effettivamente dovuto ad essa Parte_1
; per cui la domanda riconvenzionale non può essere accolta per mancanza di prova
[...] dell'effettivo credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"(Cass 19 luglio 2018, n
19154).
Tale incertezza emerge anche dalle rassegnate conclusioni dell'Appellante laddove ha chiesto la condanna degli eredi “della somma di € 132.201,77 con riferimento alle obbligazioni Per_1 scaturenti dal contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Rep. Persona_2
12977/5847 e in forza dell'impegno di garanzia prestato dalla di loro dante causa sig.ra Per_1
Tuttavia, l'importo richiesto di € 132.201,77 non è dovuto avendo l'Appellante percepito
[...] in sede di distribuzione concorsuale somme che non ha detratto, oltre a calcolare erroneamente gli interessi.
pagina 19 di 21 A tutto ciò deve altresì aggiungersi come non possa invocare il principio in Parte_1 ragione del quale non le sarebbe opponibile il credito in favore della correntista definitivamente accertato con la sentenza n. 998/2012 del Tribunale di Prato sull'infondato presupposto che essa sarebbe sola cessionaria del distinto credito ex mutuo. Deve infatti osservarsi, Parte_1 come altresì emerso dalla motivazione della suddetta sentenza del Tribunale di Prato (vd. pag. 4 della sentenza), che la cessione della complessiva posizione creditoria di in Controparte_6 favore di , di cui all'atto stipulato in data 6.12.2005, comprendeva anche i Parte_1 rapporti, di conto corrente, esaminati in detta sentenza. Conseguendone che la poi emersa contrapposta ragione di credito del correntista poteva essere senza impedimento alcuno invocata nell'ambito della unitaria globale cessione della posizione creditoria della a sua volta CP_6 comprendente anche il mutuo di cui è causa.
In ragione di quanto sopra esposto va dichiarato assorbito, anche in quanto ultroneo, l'esame dell'appello incidentale subordinato con cui gli eredi contestano l'avversaria domanda Per_1 riconvenzionale perché “ l'UNICO DEBITO del debitore principale, eliminati quelli di cui al conto corrente ordinario n. 1667071/01 e dal conto anticipo su fatture all'export n. 1667071/23 per effetto della statuizione, passata in giudicato, di cui alla sentenza n. 998/12, sarebbe estinto per compensazione dal credito emerso in via istruttoria, e pure in essa indicato, pari a Euro 133.329,76,
e la cui differenza algebrica andrà tuttavia effettuata su dati ben diversi da quelli pure recati da
. Parte_1
L'appello principale va quindi parzialmente accolto nella sola parte in cui viene qui dichiarata la titolarità del credito vantato di di cui alla domanda riconvenzionale. Va per il Parte_1 resto detto appello respinto e conseguentemente respinta la domanda riconvenzionale di con cui è stata chiesta la condanna degli eredi al pagamento di € Parte_1 Per_1
132.201,77 con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo per Notaio
[...] di Prato del 1.8.2000, Rep. 12977/5847 e in forza dell'impegno di garanzia prestato da Per_2
per quant'innanzi detto. Va infine dichiarato assorbito l'esame dell'appello Persona_1 incidentale subordinato proposto dagli eredi e confermata per il resto l'impugnata Per_1 sentenza.
pagina 20 di 21 11. Quanto alle spese di lite appare equa, come già statuito dal Tribunale, e conforme a giustizia la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio, atteso che la piena opponibilità del precedente giudicato non è emersa fra le parti in maniera del tutto esplicita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e per essa la sua procuratrice nei confronti di Parte_1 Parte_2 Persona_1
e per essa i suoi eredi e avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale Ordinario di Prato pubblicata il 2.2.2022, n.71/2022 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'appallata sentenza dichiara la titolarità del credito di Controparte_10
2. rigetta la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
3. dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale subordinato proposto dagli eredi Per_1
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 10. 6. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 402/2022 promossa da:
e, per essa, la sua procuratrice , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Teodoro Carsillo, per procura in atti,
Appellante contro
e , eredi di , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dell'Avv. Diego Capano, per procura in atti;
Appellati e Appellanti incidentali avverso la sentenza n. 71/2022, resa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 2.2.2022
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
In data 30 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte di appello di Firenze, in riforma della Sentenza n. 71/2022 emessa in data 2.2.2022 dal Tribunale di Prato all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2956/2017 e notificata a mezzo PEC in data 3.2.2022, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra Per_1 con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, in accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale già proposta, condannare i sigg. ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 132.201,77 con riferimento alle Parte_1 obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Persona_2
Rep. 12977/5847 e in forza dell'impegno di garanzia prestato dalla di loro dante causa sig.ra Per_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso
[...] forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A..”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere le seguenti “CONCLUSIONI:
• Nel merito, previa espunzione dei documenti allegati con l'atto di appello principale da 5 a 8 in ragione del divieto ex art. 345 c.p.c. così come argomentato in parte motiva, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da per il Parte_1 tramite della procuratrice incaricata vverso la sentenza n. 71/2022 del Tribunale di Parte_2
Prato R.G. 2956/17 e per l'effetto confermare interamente la pronuncia in parola;
• In subordine, per l'ipotesi di riforma del capo a) della sentenza n. 71/2022 così come chiesto da
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale dipendente formulato dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a sulla scorta di quanto Parte_1 narrato e argomentato in fatto e in diritto negli atti e difese del presente procedimento, dagli eredi di
quale fideiussore, in forza del contratto di finanziamento e costituzione di garanzie Persona_1
pagina 2 di 21 reali a rogito del Notaio Dott. – repertorio n. 12977 –Raccolta n. 5847 –, del Persona_2
(società fallita nel 2003); Controparte_3
• in conseguenza della suddetta richiesta declaratoria di non debenza ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Prato di procedere con la cancellazione dell'ipoteca annotata sui beni degli eredi della sig.ra e di cui al contratto di finanziamento e costituzione di garanzie Persona_1 reali a rogito del Notaio Dott. – repertorio n. 12977 – Raccolta n. 5847 Persona_2
• Quale effetto dell'accoglimento delle richieste dei sig.ri e Controparte_1 _2
condannare alle spese e competenze professionali difensive del
[...] Parte_1 doppio grado di giudizio in ciò emendando la sentenza di primo grado che ha disatteso il principio di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. attraverso una motivazione stringatamente di stile e non aderente agli esiti giudiziali perché con essi comunque contrastanti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 71/2022, il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“a) dichiara l'inesistenza del credito di rappresentata da Parte_1 CP_4
, nei confronti dell'attrice, per difetto di titolarità; b) dichiara, integralmente compensate le spese
[...] processuali;
c) ordina, all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, la cancellazione dell'ipoteca sul fabbricato sito in Comune di Prato, località La Macine, via della Macine n 15-17 composto da: a) appartamento per civile abitazione posto al piano terreno, avente accesso dal civico
15/a …b) appartamento per civile abitazione posto al piano primo, avente accesso dal civico 17…c) autorimessa posta al piano seminterrato, avente accesso dal civico 15 …individuati al Catasto Urbano del Comune di Prato, al foglio 66, con le particelle: 596 sub. 500, Via della Macine n. 15-17; 596 sub.
501, Via della Macine n. 15-17; 596 sub. 502, Via della Macine n. 15 costituita con contratto stipulato in data 1agosto 2000, in Prato, a rogito del Notaio Dott. (Rep n 12977, Racc. n Persona_2
5847)”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da che aveva convenuto innanzi al Tribunale di Prato al Persona_1 Parte_1 fine di sentir accertare l'inesistenza del credito per il quale era stata iscritta ipoteca su fabbricato pagina 3 di 21 sito in Comune di Prato, località La Macine, via della Macine n 15-17 composto da: a) appartamento per civile abitazione posto al piano terreno, avente accesso dal civico 15/a …b) appartamento per civile abitazione posto al piano primo, avente accesso dal civico 17…c) autorimessa posta al piano seminterrato, avente accesso dal civico 15 …individuati al Catasto Urbano del Comune di Prato, al foglio 66, con le particelle: 596 sub. 500, Via della Macine n. 15-17; 596 sub. 501, Via della Macine
n. 15-17; 596 sub. 502, Via della Macine n. 15 costituita con contratto stipulato in data 1° agosto
2000, in Prato, a rogito del Notaio Dott. (Rep n 12977, Racc. n 5847), con ordine Persona_2 al Conservatore di procedere alla relativa cancellazione, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di rito.
A fondamento della domanda la a sostenuto: - di essere garante di Per_1 Controparte_1
e che i rapporti fra il e la Controparte_3 Controparte_5
(dante causa di , erano iniziati nel settembre 1996 allorché il
[...] Parte_1 CP_3 aveva aperto un conto corrente presso la Filiale di Prato della
[...] Controparte_5
con la concessione di fidi;
- per tali rapporti essa e si erano
[...] Per_1 Controparte_2 costituite fideiubenti per il correntista con atto sottoscritto il 05.02.1997, fino alla CP_1 concorrenza di £. 500.000.000, limite poi innalzato a £.
1.000.000.000 con atto del 18.07.2000, prestando garanzia per tutti i debiti futuri, secondo lo schema tipico della fideiussione omnibus, con il rispetto della prescrizione di cui all'art. 1938 cod. civ.; - contestualmente, a garanzia di tale finanziamento, essa veva concesso volontariamente ipoteca sui due immobili (come Per_1 sopra individuati), facenti parte del fabbricato sito in Comune di Prato, località La Macine, via della Macine n 15-17; - con sentenza del 21.2.2003 il debitore principale, Controparte_1 quale titolare dell'impresa individuale era stato dichiarato fallito dal Controparte_3
Tribunale di Prato e nella relativa procedura si era insinuata anche INTESA-BCI Gestione Crediti
s.p.a., in qualità di procuratrice di (nelle more subentrata alla Controparte_6 [...]
), per tutti i crediti vantati nei confronti della società fallita e ammessi in Controparte_5 chirografo per € 297.855,68 e destinataria di vari riparti;
- su istanza di ( per Parte_3 conto di ), le era stato ingiunto, con il decreto ingiuntivo n. 20150/04, in solido con CP_6
di pagare ad essa banca la somma di € 231.996,91 oltre interessi, a titolo di Controparte_2 saldo passivo in forza delle fideiussioni prestate e precisamente € 24.533,21 quale saldo del conto pagina 4 di 21 corrente ordinario ed € 207.463,70 quale saldo del conto anticipi fatture export;
- di aver proposto unitamente a ritualmente opposizione avverso il decreto ingiuntivo e che Controparte_2 detto giudizio, istruito con c.t.u. contabile, era stato definito con sentenza n. 998/2012 del
Tribunale di Prato, passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto ed accertato l' insussistenza del credito vantato da in quanto con atto del Parte_1
6.12.2005 (poi e ancora Controparte_5 CP_6 Controparte_7
aveva ceduto in blocco, ex art 58 TUB, a favore di i crediti di cui
[...] Parte_1 ai rapporti giuridici tra i quali figurava anche quello nei confronti di e dei Controparte_3 fideiussori]; - in conseguenza di tale pronuncia, quindi essa aveva chiesto in data 20 Per_1 gennaio 2016 la cancellazione dell'ipoteca volontaria a suo tempo assunta, per l'estinzione dell'obbligazione principale, ma che , per conto di , tuttavia CP_4 Parte_1 aveva negato il consenso, assumendo che il credito oggetto del giudizio richiamato non era il medesimo garantito dalla ipoteca.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, in qualità di mandataria di Controparte_4 [...] contestava la domanda attorea deducendo a sua volta che :- la procedura Parte_1 fallimentare a carico di era stata chiusa in data 20.04.2016 dopo la Controparte_1 ripartizione finale dell'attivo e in data 22.03.2017 il Tribunale di Prato, su istanza di CP_1
, aveva pronunciato decreto di esdebitazione del medesimo ai sensi dell'art. 142 Legge
[...]
Fallimentare; - la sentenza n. 998/12 non costituiva giudicato in quanto circoscritta alla revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova dell'esistenza del credito relativo al saldo dei conti correnti, nulla avendo invece statuito sull'esistenza del credito del correntista e non avendo affatto trattato del credito relativo al contratto di mutuo;
- la era debitrice per il credito Per_1 derivante dal mutuo dell'1.08.2000 in forza della fideiussione omnibus prestata in data 05.02.1997
e 18.07.2000, pur avendo partecipato al contratto di mutuo non quale garante bensì solo quale datrice di ipoteca;
- l'esdebitazione di cui all'art. 142 L.F. non produceva l'estinzione dei debiti, ma solo la loro inesigibilità verso il debitore ammesso al beneficio, sicché il creditore conservava la facoltà di agire nei confronti dei debitori solidali. Sulla scorta di tali argomenti, CP_4 proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della dell'importo di € Per_1
132.201,77 a titolo di saldo dovuto per il contratto di mutuo, in forza della fideiussione prestata.
pagina 5 di 21 3. Il giudizio, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, era deciso come innanzi.
3.1. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
I. QUALIFICAZIONE ED OGGETTO DELLE DOMANDE In primo luogo, al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie debba farsi riferimento all'oggetto delle domande reciprocamente avanzate dalle parti. Da una parte, l'attrice ha formulato azione di accertamento negativo del credito strumentale alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni immobili di sua esclusiva proprietà. Invero, la richiesta di cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili di sua esclusiva proprietà, qualifica in termini di attualità e concretezza l'interesse ad agire presupposto della domanda di accertamento del credito, anche se negativo (Cass., 30.7.2005, n 16162), proposta dall'attrice. A riguardo, peraltro, non è inopportuno ricordare che se con l'azione diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, si impugna soltanto la validità di questa, per motivi attinenti alla inidoneità intrinseca del titolo in base al quale e stata iscritta o a vizio di forma o di altre circostanze analoghe senza che venga in discussione l'esistenza del credito, allora l'azione ha natura reale, costituendo una actio negatoria tendente alla dichiarazione di liberta dell'immobile (Cass. 15/10/1981, n 5402; Cass., 02/11/1971. n 3105. Cass. 14.1.1974, n 100). Diversamente quando, invece, sia posta in discussione l'esistenza stessa del credito garantito, la domanda si configura come azione personale di contestazione di credito, di cui la cancellazione dell'ipoteca costituisce una conseguenza accessoria. Ora, come rilevato, nel caso in esame titolo giustificativo della ipoteca di cui si chiede la cancellazione è chiaramente individuato nell'atto con il quale, in qualità di terza datrice, ha acconsentito all'iscrizione di ipoteca di secondo grado sui beni sopraindicati (nei limiti della somma di £ 600.000.00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento stipulato in data 1 agosto 2000. Si tratta, specificamente, dell'atto ai rogiti del notar
[...]
i Prato, Rep n 12977 –Racc- n 5847, con il quale Per_2 Controparte_5 erogato la somma d £ 300.000.000 al di erogato su Controparte_8 Controparte_1 conto corrente n 166707071/01/09, c io e in 60 rate mensili nell'arco di cinque anni, decorrenti dal 4 settembre 2000, con TAN del 6,7 %. Secondo la prospettazione dell'attrice, l'estinzione integrale del credito oggetto della garanzia ipotecaria dovrebbe desumersi dal contenuto della sentenza n 998/2012 in data 16 luglio 2012, passata in giudicato, con la quale questo Tribunale ha revocato il D.I. n 2150/04 , avendo accertato l'inesistenza del credito portato da conto corrente ordinario n 1667071/01 ( oltre che sul conto anticipi su fatture n 1667071/23), intestato a di e, contestualmente, il Controparte_3 Controparte_1 credito della società correntista di € 133.329,76 . Di contro, la società convenuta, ha evidenziato che alla sentenza emessa non si possa attribuire effetto accertativo dell'insussistenza del credito garantito dalla ipoteca sui beni dell'attrice, in quanto finalizzato dalla revoca del decreto ingiuntivo n 234 emesso in data 19 ottobre 2004 e, comunque, in relazione alle pretese di credito derivanti da differenti rapporti intercorrenti con la ditta e CP_3 Controparte_3 garantiti da e . Persona_1 Controparte_2
II. EFFETTI A
pagina 6 di 21 L'esame della documentazione prodotta dalle parti, in effetti, ha riscontrato tale argomentazione, in quanto i titoli costitutivi della pretesa di credito richiamati nel ricorso monitorio erano rappresentati dai saldi negativi del conto corrente ordinario n 1667071/01 (per € 24.533,21), e del conto anticipi dallo scoperto del conto anticipi su fatture export n 1667071/23 (per € 207.463,70), intercorrenti tra
e la , in relazione ai quali CP_6 Controparte_3 Persona_1 eiussione limitata, si Controparte_2
d egata al ricorso. Né dall'esame della sentenza passata in giudicato si desume che le opponenti hanno esteso l'ambito delle pretese, formulando in via riconvenzionale domande relative ad altri rapporti. Invero, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico, infatti, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda, quale è quella del correntista diretta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide, a fronte di decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente ( Cass., 24.9.2018, n 22465; Cass., 28.11.2017, n 28318). E il giudicato sostanziale conseguente al rigetto opposizione del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass,18.7.2018, n 19113). Nel caso in esame, tuttavia, il credito oggetto della domanda di accertamento negativo finalizzata alla cancellazione della iscrizione ipotecaria non trova titolo giustificativo nei rapporti dedotti nell'ingiunzione bensì - pacificamente- nel contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali a rogito del Notaio Dott. (Rep n 12977, Racc. n 5847) e non v'è prova sicura che Persona_2 gli importi ancora dovuti o abbiano concorso a formare il saldo passivo del conto corrente richiamato nel procedimento definito con la sentenza sopra richiamata. III. DOMANDE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO. ONERE DELLA PROVA Ciò detto, occorre tuttavia considerare che, se anche una tale conseguenza non può essere tratta in termini di certezza dal giudicato derivante dalla sentenza, nondimeno - a sua volta- la società convenuta non ha offerto adeguata dimostrazione dell'esistenza e della titolarità del credito per il quale è stata costituita la garanzia reale. In effetti, la società creditrice ha allegato che in data 24 marzo 2003 , a seguito di fusione per incorporazione, presentava domanda di Controparte_6 insinuazione ento di titolare della ditta Controparte_1 Controparte_3
pagina 7 di 21 richiamando i saldi negativi dei due conti già sopra richiamati, nonché l'ulteriore saldo a debito a fronte di "mutuo industriale" a tasso fisso. Richiamato il decreto ingiuntivo ed il procedimento di opposizione, ha successivamente dedotto che " nelle more il credito litigioso veniva ceduto, ex art 58 T.U. Legge Bancaria, alla comparente con atto di cessione stipulato in data Parte_1
6.12.2005", atto che tuttavia non è st ito occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a rappresentata da , sia Parte_1 Controparte_4 per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Peraltro, è stato soggiunto, che se l'art. 58 comma 2 TUB, non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617). E tuttavia, non può omettersi di considerare che, proprio nell'ambito delle cessioni intervenute tra e , la S.C. ha avuto modo di CP_6 CP_4 precisare che incombe sul cessionario l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa contro il debitore ceduto ( cioè di essere divenuto creditore per essergli stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla G.U. nel caso di specie non recava l'indicazione del credito in questione, ma solo "tipologie di crediti", e che le coordinate, cioè dei crediti ceduti contenute nel foglio inserzioni n 300, del 27.12.2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione, né a tale conclusione poteva giungersi attraverso altri documenti o attraverso l'applicazione della prova presuntiva (Cass., 5.9.2019, n 22151; Cass., 22268/2018). Nella presente vicenda processuale, a sostegno della titolarità del credito, parte convenuta ha richiamato proprio l'atto di cessione stipulato in data 6.12.2005, indicando peraltro che avrebbe avuto ad oggetto il "credito litigioso" subito dopo avere richiamato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (che - come detto - aveva ad oggetto il credito derivante dai saldi negativi dei rapporti di c/c.) La controparte, in maniera ancor più specifica, ha esplicitamente richiamato come oggetto della cessione ex art 58 T.U.B. quello di cui si dà contezza nella sentenza prodotta, precisando che proprio in forza di tale cessione l'odierna convenuta si era costituita nel procedimento di opposizione. Di conseguenza, in assenza della produzione del contratto del 6 dicembre 2005, non può assumersi che la prova della titolarità del credito possa essere desunta dalla non contestazione del debitore ceduto. Posto che l'avviso appena richiamato, nel caso in esame, non risulta essere stato neanche invocato e prodotto, né tanto meno lo è stata la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente
pagina 8 di 21 nei confronti del debitore ceduto, non può che concludersi che la prova della cessione, e quindi della titolarità del credito in capo alla cessionaria, è del tutto mancata, con ogni conseguenza in ordine alle reciproche, e contrapposte, domande di accertamento. Né i termini della questione possono mutare in considerazione del tipo di azione proposta dalla società, in termini di accertamento negativo del credito (come pure pretenderebbe), giacché è noto (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"(Cass 19 luglio 2018, n 19154). Ciò in quanto, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio (Cass., 17.7.2008, n 19762). Tale considerazione, rileva in modo più pregnante ove si consideri che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga, come nel caso in esame, domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass.,15.2.2007, n.3374). Posto che l'avviso appena richiamato, nel caso in esame, non risulta essere stato neanche invocato e prodotto, né tanto meno lo è stata la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto, non può che concludersi che la prova della cessione, e quindi della titolarità del credito in capo alla cessionaria, è del tutto mancata, con ogni conseguenza in ordine alle reciproche, e contrapposte, domande di accertamento. In definitiva, in assenza di prova ed in applicazione dei principi da ultimo richiamati, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non può che essere disattesa, con ogni conseguenza anche in ordine alla conseguente cancellazione della ipoteca, solo a seguito del passaggio in giudicato della presente pronuncia. Attese le superiori considerazioni, i contrasti ermeneutici in punto di ripartizione dell'onere della prova esistenti nella giurisprudenza di merito nonché l'infondatezza degli ulteriori rilievi da parte dell'attrice, si ritengono sussistenti le condizioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti […]”.
4. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e per essa la sua Parte_1 procuratrice (in seguito anche Appellante o Banca), ha convenuto in giudizio, Parte_2 innanzi a questa Corte d'Appello, proponendo gravame avverso la suddetta Persona_1 decisione, di cui chiedeva la riforma, in sintesi, sulla base dei seguenti motivi:
4.1. erroneità del sillogismo adottato dal Giudice nel disconoscere in capo a Parte_1 la titolarità del credito a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca oggetto del contendere, escludendo che ne fosse stata data la prova: – violazione degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c. – violazione dell'art.101 c.p.c.;
pagina 9 di 21 4.2. erroneità della decisione per avere ritenuto fondata la pretesa attorea;
4.3. erroneità della decisione per non avere ritenuto fondata la domanda riconvenzionale;
Per tali ragioni è stata formulata dall'Appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 _2
, nella loro qualità di eredi di , deceduta in Prato il 21.03.2022 (di seguito
[...] Persona_1 anche Appellati o eredi , contestando, perché inammissibili e, comunque, infondate le Per_1 censure mosse alla sentenza impugnata, opponendosi alla nuova produzione documentale effettuata a corredo dell'atto di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e con richiesta di espunzione dei documenti da 5 a 8 prodotti dall'Appellante. Nel caso di riforma del capo a) della sentenza impugnata, gli Appellati hanno proposto appello incidentale (dipendente) volto ad accertare e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta dagli eredi di quale Persona_1 fideiussore (in forza del contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali a rogito del
Notaio Dott. rep. n. 12977; Rac. n. 5847), del Persona_2 Controparte_3
, a e, in conseguenza della declaratoria di non
[...] Parte_1 debenza, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato di procedere alla cancellazione dell'ipoteca annotata sui beni degli eredi Per_1
6. Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
7. Vanno esaminati congiuntamente la preliminare richiesta d'inammissibilità dei documenti prodotti in questo grado dall'Appellante con la conseguente richiesta di espunzione degli allegati da 5 a 8 del relativo fascicolo di appello e il primo motivo d'appello principale in conseguenza della connessione degli argomenti da esaminare.
pagina 10 di 21 A fondamento dell' eccezione di inammissibilità del deposito gli eredi sostengono che: Per_1
- la loro produzione sarebbe tardiva in quanto tutti i documenti de quibus sarebbero stati spendibili già in primo grado;
- la mancata produzione sarebbe dipesa da una scelta tutta personale della difesa di ove si considerava che la loro formazione sarebbe Parte_1 stata oggettivamente precedente alle preclusioni istruttorie;
né tale produzione potrebbe considerarsi necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo giacché, specie nel campo delle cessioni ex art. 58 TUB, la necessità di dare prova certa della titolarità del credito in discussione dovrebbe essere un onere probatorio basilare per cui la mancata allegazione e messa in disponibilità nell'ambito delle decadenze maturate non potrebbe essere sanata ex post peraltro a monte del fatto che, la doverosa produzione in primo grado avrebbe potuto consentire al Giudice il modo in cui determinarsi su tale aspetto.
, con il primo motivo d'appello si duole del fatto che il Tribunale aveva Parte_1 ritenuto che la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata, scaturente dal contratto di mutuo a rogito el 1.8.2000, fosse da rigettare per mancata prova della titolarità del credito Per_2 vantato nei confronti di e ritenuto, per converso, la fondatezza della domanda attorea. Per_1
Tale convincimento sarebbe viziato in quanto: - In radicale conflitto con l'art. 101 c.p.c. per essere stato il relativo tema del tutto estraneo alla dialettica processuale;
- Assolutamente erroneo, per non aver in alcun modo considerato il contegno assunto dall'attrice sig.ra (a) prima con Persona_1
l'evocazione in giudizio di (b) nel resistere alla domanda riconvenzionale dalla Parte_1 stessa formulata” (cfr. pag.14 app.).
8. La preliminare eccezione degli eredi infondata e va respinta, stante la ricevibilità dei Per_1 documenti prodotti in questo grado, concernenti alla titolarità del diritto, che non era stato contestato in primo grado.
8.1 Rileva questa Corte, quanto alla titolarità del diritto fatto valere dalla cessionaria Parte_1
, che in applicazione dei principi enunciati dalle SS.UU. con la sentenza n. 2951 del
[...]
16.02.2016, il Tribunale ha omesso di considerare come la dedotta carenza di titolarità non sia compatibile con il contenuto della difesa spiegata con l'atto introduttivo da Per_1
Si consideri che è stata la stessa attrice ad evocare in giudizio quale Parte_1 successore a titolo particolare di e chiesto di accertare e dichiarare che Controparte_9
pagina 11 di 21 nessuna somma fosse dalla stessa dovuta, quale fideiussore, in forza del finanziamento e della costituzione di garanzie reali de quibus, e concluso […] in conseguenza della suddetta richiesta declaratoria di non debenza ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato di procedere con la cancellazione dell'ipoteca …”(cfr. pag. 6\7 atto di cit. Trib.) e ancora sempre con l'atto introduttivo ha espressamente elencato le cessioni intervenute nel tempo: “...con atto Per_1 del 06/12/2005 (dopo e oggi INTESA Controparte_5 Controparte_5 CP_6
SANPAOLO S.p.A.) aveva ceduto in blocco, ex art. 58 T.U. Bancario a favore di Parte_1
rapporti giuridici tra i quali figurava anche quello nei confronti di e dei
[...] Controparte_3 suoi soggetti fideiussori...” (cfr. pag. 5, atto di citazione Trib.).
Premessa la distinzione tra legittimazione ad agire (questa eccepibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio) e titolarità del diritto sostanziale, le SS.UU. hanno chiarito il regime giuridico da applicarsi alla seconda precisando che attenendo questa al merito della questione, ossia alla fondatezza della domanda avanzata, si configura per la parte che invoca in giudizio il riconoscimento di un diritto l'onere di allegarlo e di darne dimostrazione. Dopo tale precisazione le SS.UU. concludono che – per l'attore – detta titolarità “Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” e quanto alla posizione del convenuto le SS.UU. non riconducendo tale eccezione tra le cd. “eccezioni in senso stretto” ne consentono per l'effetto (ferma restando la rilevabilità d'ufficio) la proponibilità anche oltre i termini per esse normalmente prescritti a pena di decadenza nonché la possibilità di farne oggetto di motivo di appello atteso che l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” (cfr. Cass., SS.UU., 16.02.2016, n. 2951).
Applicando, detto principio, al caso in esame, se ne deduce, che, ove anche corretto asserire che incombeva sulla cessionaria (in quanto attrice in senso sostanziale per la Parte_1 domanda riconvenzionale) l'onere di dimostrare la titolarità del preteso diritto, è pur vero che l'Appellata avrebbe dovuto quantomeno prendere posizione in merito a detta titolarità, anche semplicemente negandola. Restando, er contro inerte in primo grado, risulta evidente Per_1 che la stessa abbia lasciato esplicitamente intendere di avere pacificamente riconosciuto il pagina 12 di 21 subentro della cessionaria nel diritto fatto valere. In tal modo la decisione del Tribunale risulta ultronea oltre che non corretta, essendo granitico principio giurisprudenziale secondo cui l'onere di fornire la compiuta prova della successione nel diritto controverso sorge unicamente a fronte di una contestazione specifica (vedi, ad esempio, in motivazione, tra le più recenti
Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n.16191); contestazione che nel caso è mancata.
In ogni caso la Corte prende atto che la cessionaria, con il giudizio di appello ha provveduto a depositare i documenti (allegati 5\8) da cui risulta senza ombra di dubbio l'inclusione del credito oggetto di causa e la titolarità acquisita dalla cessionaria in ordine ad essi. Parte Appellante ha infatti prodotto: all.5) – copia dichiarazione della cedente;
all. 6) - copia estratto Controparte_9
G.U.; all.
7 - copia visura storica di C.C.I.A.A. di Castello Finance;
all. 8) copia atto fusione dell'allora in documentazione idonea a dissipare ogni Controparte_5 Controparte_6 dubbio sulla titolarità del credito, che come affermato da questa Corte, con riferimento all'ipotesi di cessione in blocco dei crediti, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (vedi Cass 25/07/2023, n.22409); e anche in difetto di tale individuazione senza incertezze l'avviso ha comunque carattere indiziario dell'avvenuta cessione e potranno essere “valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio - l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo” (vedi, in motivazione, Cass. 08/01/2025, n. 391).
A prescindere dal fatto che l'onere di fornire la compiuta prova della successione nel diritto controverso sorge unicamente a fronte di una contestazione specifica (vedi, ad esempio, in motivazione, tra le più recenti Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n.16191), sarebbe stato comunque compito del giudice del merito che aveva riscontrato la carenza di documenti volti a valutare la titolarità del diritto controverso valorizzare anche ulteriori circostanze fattuali e ove pagina 13 di 21 ritenuto tale rilievo idoneo a definire il giudizio, sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto,
e non respingere tout court la domanda.
L'accoglimento di detto motivo fa ritenere ultroneo ovvero assorbito l'esame dell'altro motivo di censura con cui l' Appellante deduce la violazione dell'art. 101 c.p.c. sostenendo che l'erroneità del sillogismo impugnato sarebbe apprezzabile anche sotto diverso angolo di visuale, dal momento che nell'attuale scenario normativo-processuale, onde non comprimere il principio del contraddittorio, il Giudicante qualora rilevi la sussistenza di una questione, d'ufficio, idonea a definire il giudizio e che sia stata estranea alla dialettica tra le parti, deve necessariamente sollecitare le stesse sul punto, profilandosi, altrimenti, una forma di nullità della sentenza che assumerebbe detta questione ad elemento cardine del relativo sillogismo.
9. Riconosciuta la titolarità del credito in capo a si possono trattare Parte_1 congiuntamente i restanti motivi dell'appello principale e quello incidentale promosso dagli eredi
Per_1
Gli eredi con il proposto appello incidentale reiterano l'originaria domanda di Per_1 estinzione del credito vantato da con la domanda riconvenzionale, Parte_1 sostenendo l'“omessa motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla domanda di accertamento e declaratoria negativa che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra nella Per_1 propria veste di fideiussore”.
Con il secondo motivo di appello principale lamenta l'erroneità della Parte_1 decisione per aver rigettato la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, ad oggetto la condanna di al pagamento dell'importo di € 132.201,77 a titolo di saldo dovuto a Persona_1 fronte del contratto di mutuo industriale dell'1.8.2000, in forza della fideiussione dalla stessa prestata, ed accolto erroneamente la domanda attorea.
Gli eredi costituitisi in appello, fanno propria la posizione della loro dante causa, Per_1 per cui motivano la richiesta di estinzione del credito oggetto della garanzia ipotecaria e di cui alla riconvenzionale, avvalendosi del giudicato della sentenza n. 998/2012 del 16 luglio 2012 resa dal
Tribunale di Prato che aveva revocato il D.I. n 2150/04, concesso in favore della il cui CP_6 credito traeva la sua causa dal conto corrente ordinario n 1667071/01 ( oltre che sul conto anticipi su fatture n 1667071/23) concesso al di In seguito Controparte_3 Controparte_1
pagina 14 di 21 alla c.t.u. contabile espletata in detto giudizio di opposizione promosso dal loro dante causa il
Tribunale di Prato aveva accertato che il era non più a debito ma a credito Controparte_3 per € 133.329,76 nei riguardi di Controparte_6
Conseguiva quindi che l'accertamento del credito in favore del debitore avrebbe comportato l'inesistenza non solo del credito azionato monitoriamente (conto corrente ordinario e conto export) ma anche dell'unica posta di credito che era rimasta ancora in piedi (quella di cui al mutuo industriale) che quindi ritenevano gli eredi si fosse estinta per compensazione.
Per tale motivo chiedevano l'accoglimento della domanda formulata da e Persona_1 rimasta assorbita, di accertamento negativo del credito chiesto da con la Parte_1 domanda riconvenzionale, in alcun modo provata anche rispetto al residuo credito vantato in seguito alle somme ricevute dal Fallimento del Maglificio Sammy e l'erroneo calcolo degli interessi dovuti, con la conseguente cancellazione dell'ipoteca sui beni caduti in successione.
dal suo canto, sostiene che con riferimento Parte_1 Persona_1 all'obbligazione del mutuo aveva assunto la duplice veste: - quella, in seno al medesimo contratto, di datrice di ipoteca;
- quella, nell'interesse della debitrice principale Controparte_3
ed a favore della , di garante di tutte le
[...] Controparte_5 obbligazioni sino alla concorrenza di lire 500.000.000 (doc.1 del fascicolo di prime cure), massimale poi aumentato a lire 1.000.000.000.
Correttamente il Tribunale aveva rilevato, secondo , che il credito oggetto Parte_1 della domanda di accertamento negativo finalizzata alla cancellazione della iscrizione ipotecaria non trovava titolo giustificativo nei rapporti dedotti nell'ingiunzione bensì - pacificamente- nel contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali a rogito del Notaio Dott.
[...]
(Rep n 12977, Racc. n 5847) e non c'era la prova sicura che gli importi ancora dovuti Per_2 per effetto del mutuo avessero concorso a formare il saldo passivo del conto corrente richiamato nel procedimento definito con la sentenza sopra richiamata. Né, dall'esame della sentenza passata in giudicato, si sarebbe desunto che le opponenti avessero esteso l'ambito delle pretese, formulando in via riconvenzionale domande relative ad altri rapporti dal momento che la Per_1 si era coobbligata con la debitrice principale con tre rapporti distinti consistenti: a. nel conto corrente ordinario n 1667071/01; b. nel conto anticipi dallo scoperto su fatture export n pagina 15 di 21 1667071/23; c. nel contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Rep. Persona_2
12977/5847 con cui era stata erogata alla di la somma di Controparte_3 Controparte_1 lire 300.000.000. Orbene la sentenza n. 998/2012 aveva revocato esclusivamente i primi due rapporti, rimanendo ad esso estraneo quello derivante dal più volte menzionato contratto di mutuo che quindi non poteva subire le vicende del relativo giudizio.
La sentenza n. 998/2012 invocata da sarebbe stata, secondo , Per_1 Parte_1 fuorviante poiché non era in alcun modo riferibile al più volte nominato contratto di mutuo ma atteneva ai soli rapporti oggetto del D.I. 2150/2004 del Tribunale di Prato e, cioè, il conto corrente ordinario n 1667071/01 e il conto anticipi dallo scoperto del conto anticipi su fatture export n
1667071/23, che in mancanza di tutta la documentazione necessaria correttamente, il c.t.u. aveva proceduto al ricalcolo considerando pari a zero il saldo al 1.01.01. Il calcolo, effettuato applicando gli interessi legali e la capitalizzazione annuale, aveva determinato il saldo del conto corrente al
10.03.2004 nell'importo di € 133.329,76 a credito (non più a debito) del correntista.
Tale circostanza era in conflitto, poi, secondo , con le risultanze documentali Parte_1 in quanto il dante causa di era stata ammessa al passivo del fallimento della Parte_1 debitrice principale per tutti gli importi richiesti con riferimento ai singoli rapporti intrattenuti di talché giammai poteva dirsi esistente un credito della medesima debitrice principale. Inoltre, anche volendo, in mera e contestata linea ipotetica, ammettere la sussistenza di un controcredito della debitrice principale nei confronti della dante causa di lo stesso Parte_1 giammai avrebbe potuto ritenersi spendibile nei suoi confronti sia perché quale cessionaria di crediti in blocco ex lege 130/1999 non poteva opporsi in compensazione un credito nei riguardi della cedente;
sia perché la garanzia prestata era a prima richiesta e quindi nessuna eccezione avrebbe potuto avanzare la fideiubente .
Su dette ultime circostanze gli eredi anno controdedotto sostenendo “Premesso che Per_1 al momento della cessione è divenuta titolare di tutte e tre le poste di credito Parte_1
(conto corrente ordinario n. 1667071/01; conto anticipo su fatture export n. 1667071/23 e mutuo industriale) il fideiussore e adesso i propri eredi, non hanno mai avanzato alcuna richiesta Per_1 restitutoria quanto piuttosto il riconoscimento che nessuna somma è dovuta a Parte_1 dal debitore garantito in quanto quest'ultimo è diventato creditore, circostanza che dovrà
[...]
pagina 16 di 21 condurre all'ordine di cancellazione dell'ipoteca concessa”. Quanto al secondo aspetto sulla garanzia autonoma prestata ne hanno eccepito l'inammissibilità per mancanza di specificità e perché eccezione nuova.
Infine, a fondamento del terzo motivo d'appello principale incentrato sulla fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale ha così dedotto che “Il credito derivante Parte_1 dal contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Rep. 12977/5847 (giusta Persona_2 il quale erogava alla Controparte_5 Controparte_3 la somma di lire 300.000.000 - doc. 3 del fascicolo di prime cure - che ne rilasciava quietanza) alla data del 23.11.2017 era pari ad € 132.201,77 e ciò detratto quanto percepito in sede di distribuzione concorsuale in seno al fallimento della debitrice principale (cfr. doc. 9 del fascicolo di prime cure).
Ribadito l'impegno di garanzia omnibus prestato dalla sig.ra nessun dubbio può essere Per_1 nutrito sulla sua tenutezza al pagamento del relativo importo”.
10. La Corte, chiamata quindi a decidere il merito della controversia rimasto assorbito in parte dalla decisione sulla titolarità del credito, ritiene da quanto esposto che i termini della questione vadano così sintetizzati - da un lato gli eredi educono: 1) l'estinzione dell'obbligazione Per_1 di quale fideiussore e datore di ipoteca sul mutuo per Notaio dr. Persona_1 Per_2 dell'1.8.2000, in conseguenza dell'accertato credito a favore della società garantita CP_3 nei confronti della BANCA con sentenza passata in giudicato e quindi l'intervenuta
[...] compensazione tra quanto dovuto dalla e il credito accertato del;
2) CP_6 Controparte_3
l'inesistenza del credito anche per l'indeterminatezza dello stesso poiché come emergeva dal documento n. 9) depositato dalla Banca gli interessi erano stati calcolati sempre sullo stesso importo senza prima sottrarre le somme ricevute dal fallimento;
dall'altro sostiene che: 3) non poteva trarre alcun beneficio dalla Parte_1 Per_1 sentenza n. 998/2012 emessa in data 16 luglio 2012 dal Tribunale di Prato in quanto relativo a rapporti estranei al mutuo industriale e anche nell'ipotesi in cui sussisterebbe un controcredito della debitrice principale nei confronti della dante causa di lo stesso Parte_1 riguardando un credito nei confronti della società cedente, non potrebbe essere opposto in compensazione a , cessionaria di crediti in blocco ex lege 130/1999; 4) la Parte_1 garanzia prestata la era una garanzia a semplice richiesta scritta, anche in caso Persona_1
pagina 17 di 21 di opposizione del debitore, per cui comunque alla stessa sarebbe preclusa anche qualsivoglia eccezione di compensazione.
Il motivo di cui al punto 4) è inammissibile stante la mancata specificità del motivo di gravame laddove l'Appellante si limitata solo ad enunciare apoditticamente che la garanzia prestata da ra a prima richiesta per cui al fideiussore non era permesso di proporre eccezioni anche Per_1 in caso di opposizione del debitore, senza null'altro aggiungere a motivazione della sua tesi difensiva. Il motivo in ogni caso è privo di pregio in quanto il fideiussore anche in presenza di una garanzia a prima richiesta è legittimato a contestare l'insussistenza del credito vantato.
Sostengono gli Appellati che per il contratto di mutuo risolto per Parte_1 insolvenza aveva indicato il proprio credito con la domanda di ammissione al passivo, alla data del
20/03/2003 in € 97.879,51, sia nei riguardi del debitore principale che nei riguardi del debitore accessorio. In ragione della sentenza n. 998/12, i riparti ottenuti in sede fallimentare e pari a Euro
76.148,38 avrebbero dovuti essere imputati, al momento delle rispettive percezioni, esclusivamente all'unico credito rimasto in piedi, e non contestato, ossia quello derivante dal mutuo industriale, che in tal modo vedrebbe ridotto proporzionalmente il capitale su cui effettuare il calcolo degli interessi, quindi sarebbe stato onere di indicare Parte_1 una precisa somma algebrica con detrazione dell'importo ottenuto in riparto, cosa che non si evidenziava dal doc. to n. 9 “La visione critica di quel documento farà infatti emergere errori macroscopici che ne minano oggettivamente l'attendibile utilizzabilità: al netto di un'allegazione grafica pessima, che ne rende complicato l'esame, un primo dato (erroneo) emergente è il seguente.
Il residuo capitale (iniziale) progressivo (sesta colonna da sinistra) a seguito del percepito riparto
(imputabile al solo mutuo industriale) di Euro 8.259,38 al 30 gennaio 2009 NON ha determinato
(nella colonna in parola) una riduzione del capitale progressivo che avrebbe dovuto essere pari a
89.620,13 (in realtà anche meno visto che nell'insinuazione al passivo la somma di Euro 97.879,51 viene considerata non come capitale puro ma come comprensiva di capitale e interessi al 5/12/2002).
Per contro, fino al 31/12/2010 rimarrà Euro 97.879,51 (come se nulla fosse stato percepito) così determinando un calcolo degli interessi in misura assolutamente errata perché su un capitale illegittimamente maggiore. Un secondo dato erroneo… Il residuo capitale progressivo (sesta colonna da sinistra) a seguito del percepito secondo riparto (imputabile al solo mutuo industriale) di Euro
pagina 18 di 21 46.416,20 al 29 marzo 2011 NON ha determinato (nella colonna in parola) una riduzione del capitale progressivo che avrebbe dovuto essere pari a Euro 43.203,93. Per contro, dal 29/03/2011 al
23/11/2017 il calcolo degli interessi è stato effettuato sul capitale di Euro Parte_4
91.607,75. Il terzo dato erroneo è poi frutto di quella colpevole omissione, che Parte_1 non accenna a emendare e sin dal primo grado, portata alla luce soltanto grazie al potere
[...] istruttorio usato dal Giudice (e di cui al documento trasmesso dalla cancelleria fallimentare agli atti del procedimento), ossia la percezione di un terzo e ultimo riparto (ignorato nel conteggio allegato da in primo grado quale doc. 9) per Euro 21.472,80 che in ragione del tempo Parte_1 della percezione porterebbe il solo capitale su cui effettuare l'operazione di compensazione ex art.
1247 c.c., con il credito del debitore principale emerso giudizialmente (ossia Euro 133.329,76) e mai smentito e contrastato da a Euro 21.731,13 in ogni caso somma questa Parte_1 estinta con diritto degli eredi i ottenere la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta Per_1 sul fabbricato…”.
L'eccepita erroneità dei conteggi, in mancanza di controdeduzioni di parte Appellante rende, secondo questa Corte, incerta la somma di quanto effettivamente dovuto ad essa Parte_1
; per cui la domanda riconvenzionale non può essere accolta per mancanza di prova
[...] dell'effettivo credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"(Cass 19 luglio 2018, n
19154).
Tale incertezza emerge anche dalle rassegnate conclusioni dell'Appellante laddove ha chiesto la condanna degli eredi “della somma di € 132.201,77 con riferimento alle obbligazioni Per_1 scaturenti dal contratto di mutuo per Notaio di Prato del 1.8.2000, Rep. Persona_2
12977/5847 e in forza dell'impegno di garanzia prestato dalla di loro dante causa sig.ra Per_1
Tuttavia, l'importo richiesto di € 132.201,77 non è dovuto avendo l'Appellante percepito
[...] in sede di distribuzione concorsuale somme che non ha detratto, oltre a calcolare erroneamente gli interessi.
pagina 19 di 21 A tutto ciò deve altresì aggiungersi come non possa invocare il principio in Parte_1 ragione del quale non le sarebbe opponibile il credito in favore della correntista definitivamente accertato con la sentenza n. 998/2012 del Tribunale di Prato sull'infondato presupposto che essa sarebbe sola cessionaria del distinto credito ex mutuo. Deve infatti osservarsi, Parte_1 come altresì emerso dalla motivazione della suddetta sentenza del Tribunale di Prato (vd. pag. 4 della sentenza), che la cessione della complessiva posizione creditoria di in Controparte_6 favore di , di cui all'atto stipulato in data 6.12.2005, comprendeva anche i Parte_1 rapporti, di conto corrente, esaminati in detta sentenza. Conseguendone che la poi emersa contrapposta ragione di credito del correntista poteva essere senza impedimento alcuno invocata nell'ambito della unitaria globale cessione della posizione creditoria della a sua volta CP_6 comprendente anche il mutuo di cui è causa.
In ragione di quanto sopra esposto va dichiarato assorbito, anche in quanto ultroneo, l'esame dell'appello incidentale subordinato con cui gli eredi contestano l'avversaria domanda Per_1 riconvenzionale perché “ l'UNICO DEBITO del debitore principale, eliminati quelli di cui al conto corrente ordinario n. 1667071/01 e dal conto anticipo su fatture all'export n. 1667071/23 per effetto della statuizione, passata in giudicato, di cui alla sentenza n. 998/12, sarebbe estinto per compensazione dal credito emerso in via istruttoria, e pure in essa indicato, pari a Euro 133.329,76,
e la cui differenza algebrica andrà tuttavia effettuata su dati ben diversi da quelli pure recati da
. Parte_1
L'appello principale va quindi parzialmente accolto nella sola parte in cui viene qui dichiarata la titolarità del credito vantato di di cui alla domanda riconvenzionale. Va per il Parte_1 resto detto appello respinto e conseguentemente respinta la domanda riconvenzionale di con cui è stata chiesta la condanna degli eredi al pagamento di € Parte_1 Per_1
132.201,77 con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo per Notaio
[...] di Prato del 1.8.2000, Rep. 12977/5847 e in forza dell'impegno di garanzia prestato da Per_2
per quant'innanzi detto. Va infine dichiarato assorbito l'esame dell'appello Persona_1 incidentale subordinato proposto dagli eredi e confermata per il resto l'impugnata Per_1 sentenza.
pagina 20 di 21 11. Quanto alle spese di lite appare equa, come già statuito dal Tribunale, e conforme a giustizia la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio, atteso che la piena opponibilità del precedente giudicato non è emersa fra le parti in maniera del tutto esplicita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e per essa la sua procuratrice nei confronti di Parte_1 Parte_2 Persona_1
e per essa i suoi eredi e avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale Ordinario di Prato pubblicata il 2.2.2022, n.71/2022 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'appallata sentenza dichiara la titolarità del credito di Controparte_10
2. rigetta la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
3. dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale subordinato proposto dagli eredi Per_1
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 10. 6. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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