Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei SIg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone ConSIliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/04/2024 e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Priolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Spagnolo 1/H
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Capria, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Magna Grecia, 6
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) e (C.F. , rappresentate Controparte_2 C.F._3 Parte_2 C.F._4
e difese giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Quattrone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 45 scala b
APPELLATE
(C.F.:. e (C.F.:. Controparte_3 C.F._5 Parte_3 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
RICHIEDENTE IN (C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._7 Controparte_4 C.F._8
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 287/2019 del Tribunale di Reggio Calabria
CONCLUSIONI
Filomena Priolo, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
02/04/2024, nonché il difensore delle appellate e presente, Avv. Giuseppina Controparte_2 Parte_2
Quattrone che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 04/04/2024, nonché il difensore dell'appellata che precisa come da note a trattazione scritta depositate Controparte_1 telematicamente il 25/03/2024, nei termini assegnati col decreto del 08/01/2024 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Filomena Priolo:
<< …con le presenti, -nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi e ai documenti prodotti - si evidenzia quanto effettuato e corrisposto dalla prima del giudizio di appello e in Via preliminare già Pt_1 dichiarato con l'atto introduttivo, ovvero, il pagamento della somma di € 1.260,00 in contanti direttamente all'avv. Tiziana Munafò e delle somme richieste per la registrazione della sentenza di primo grado.
Nel merito, poi, si ribadiscono tutte le contestazioni alle conclusioni proposte dalla SI.ra , Controparte_1 con la propria comparsa di risposta e appello incidentale, evidenziando che il medesimo atto della è CP_1 inammissibile, infondato e tardivo, poiché depositato oltre i termini di legge, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 20.02.19 e l'appello incidentale depositato il 16.12.19.
Altresì, si ribadisce che l'eccezione di nullità della sentenza, avanzata dalla difesa della per violazione CP_1 del contraddittorio, è del tutto infondata, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
Ne consegue, pertanto, la certa inammissibilità di tutte le nuove richieste istruttorie e della produzione documentale fornita dalla SI.ra , avendo la stessa spontaneamente deciso di non Controparte_1 esercitare il suo diritto di difesa nel giudizio di primo grado, con tutte le preclusioni che ne derivano, ivi compresa l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di nuovi mezzi di prova in sede di giudizio d'appello.
Senza rinunciare alla superiore richiesta, comunque, si puntualizza e specifica nuovamente, a contestazione delle non provate ed assurde attestazioni effettuate dalla difesa della che: CP_1
1- Erra controparte nella parte in cui sostiene che la nel primo grado di giudizio abbia chiesto la Pt_1 condanna della odierna appellata/appellante incidentale in merito agli oneri interessi e penali maturati dalla data del 16.02.2005; in realtà, nella propria comparsa di costituzione, la nel limitarsi a riconoscere di Pt_1 dovere pagare, a titolo di somme scaturenti dalla domanda di condono edilizio, la cifra di € 1.258,80, offrendola banco iudicis, specificava, altresì, che - non avendo più saputo nulla in merito alle sorti dell'immobile dal 2005 - nulla avrebbe dovuto a titolo di interessi o di risarcimento danni, per come richiesti dagli attori, chiedendo, quindi, in relazione ai medesimi, la condanna di chi ritenuto responsabile
2- Erra, altresì, la difesa della nella parte in cui più volte ritiene e sostiene che la già CP_1 Pt_1 nell'aprile 2012, avesse presentato proposta di pagamento agli odierni attori, essendo, pertanto, già a tale data a conoscenza dell'ammontare del suo debito;
consapevolezza che invece è maturata con la missiva di messa in mora ricevuta dalla in data 18.09.2012, alla quale la stessa ha risposto, a mezzo legale di Pt_1 fiducia dopo diversi contatti telefonici, formalmente nell'aprile 2013; se, pertanto, la difesa della CP_1 avesse correttamente visionato gli atti, avrebbe verificato che la proposta della effettuata con Pt_1 raccomandata a/r ai legali dei SI.ri , , e Controparte_3 Parte_3 Controparte_2 Pt_2
, è datata 13.04.2013 e non aprile 2012.
[...]
3- Ulteriore grave errore commette parte avversa nella parte in cui attesta inammissibilità e/o improponibilità dell'appello per evidente violazione del D.L. 83/12, convertito con modificazioni della legge 134/12, poiché lo stesso è stato proposto in modo conforme alla norma di legge, per come la Ecc.ma Corte potrà verificare.
4- In merito, poi, alla richiesta, di parte avversa, di condanna della per errata indicazione di
Pt_1 cessata materia del contendere, si chiarisce che la con tale affermazione certamente considerasse
Pt_1 cessata la propria posizione per le motivazioni già indicate in atti e ulteriormente specificate nel presente giudizio;
la difesa della si arrampica sugli specchi cercando di indirizzare l'attenzione del giudicante CP_1 distogliendola dalla certa ed indiscussa propria unica responsabilità dei fatti;
comunque, si ricorda a controparte che , alla luce della sentenza di primo grado, laddove il giudicante riconosce quale somma dovuta dalla quella che la stessa ha sempre sostenuto di dover corrispondere – richiesta presentata in primis
Pt_1 con la missiva dell'aprile 2013, laddove la hiedeva quantificazione alle controparti e, poi, formalizzata
Pt_1 in giudizio alla prima udienza con l'offerta banco iudicis della somma di € 1.258,00, mai accettata formalmente dalle parti e dal giudice – appare evidente che la avrebbe potuto essere estromessa sin
Pt_1 dall'inizio dal giudizio, evitandosi un procedimento di oltre sette anni con aggravio, tra l'altro, di spese inutili e non dovute.
5- La causa avrebbe dovuto pertanto essere decisa, limitatamente alle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Circostanza che risulta essere in capo alla e non certo alla essendosi CP_1 Pt_1 la stessa, sin da prima del giudizio e dalla prima udienza, resa disponibile a pagare il dovuto e, quindi, avendo la da subito avuto un atteggiamento corretto e lecito che qualora seguito e considerato valido dal Pt_1 giudicante di prime cure e dalle parti in causa avrebbe evitato il giudizio .
6- Si riconfermano tutte le conclusioni ed eccezioni riproposte in primis con le note datate 02.11.2020, con le quali compiutamente sono state effettuate tutte le contestazioni alle parti avverse del presente giudizio.
Tutto quanto sopra, nell'interesse della SI.ra , si Parte_1
Chiede:
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, trattenere la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed, in riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 287/2019, così statuire:
1)Dichiarare l'inammissibilità, e/o improcedibilità, e/o tardività, dell'appello incidentale proposto nell'interesse della SI.ra ; Controparte_1
2) In caso di ammissione dell'appello incidentale, rigettare tutte le domande in esso spiegate poiché non provate, non rilevanti e non conducenti ai fini del giudizio;
3) Rigettare le richieste formulate nell'interesse delle MA;
CP_2
4) Disporre che la SI.ra nulla debba a titolo di spese di lite, in favore delle convenute, e Pt_1 Parte_2
poiché, stante quanto statuito dal Giudice di prime cure, la sua quota parte ammonterebbe Controparte_2 ad €. 810,42 (€. 3.000,00:4=750,00 ed 241,68:4=60,42), avendo la stessa prima dell'inizio del giudizio, nella comparsa di costituzione ed in tutti i verbali e memorie di causa del primo grado, offerto banco iudicis la somma dovuta a titolo di quota da lei dovuta per il mancato versamento delle somme per il condono edilizio, somma tra l'altro già versata;
5) Disporre che la SI.ra nulla debba a titolo di spese di lite, in favore delle SI.re e Pt_1 Controparte_4
; PE 6) Statuire che nulla debba la a titolo di compenso ctu, liquidato in ( €1.343,13+12,00:2, quindi € Pt_1
677,56) essendo stato accertato nella medesima consulenza, quanto dalla empre dichiarato nel corso Pt_1 della causa e, poiché, la non contestando la somma richiesta in giudizio, non ha mai aderito alla Pt_1 richiesta di ctu;
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rilascia la dichiarazione di rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..>>
Avv. Roberto Capria:
<< …che con provvedimento del 12 aprile 2023 la Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria ha rinviato la causa all'udienza del 01 aprile 2024, poi rettificata nella data del 08 aprile 2024;
- che con detti provvedimenti è stato nel contempo disposto che tale udienza sia sostituita dal deposito telematico, sino al termine perentorio delle ore 10 del giorno 08 aprile 2024 di brevi note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
richiamato il contenuto di tutti degli atti difensivi depositati nell'interesse dell'odierna appellante incidentale e le conclusioni contenute nell'atto di costituzione alle quali integralmente ci si riporta e che devono qui intendersi qui ritrascritte chiede
che codesta Autorità giudiziaria, voglia assegnare la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. >>
Avv. Giuseppina Quattrone:
<<.. Voglia l' On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
1) Rigettare le richieste istruttorie formulate dall' appellante incidentale perché inammissibili ed irrilevanti;
2) rigettare sia l'appello principale che quello incidentale perché inammissibili ed infondati per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente,
3) confermare la sentenza n° 287/2019 emessa, in data 20.02.2019, dal Tribunale Civile di Reggio Calabria.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si chiede, altresì, che vengano concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.04.2013 i SI.ri e Controparte_3 [...]
, convenivano in giudizio le SI.re e , rappresentando di avere stipulato Pt_3 Controparte_2 Parte_2 con costoro, in data 27.12.2006, un contratto di compravendita (rep. n. 4873, racc. 2933), avente ad oggetto l'appartamento occupante il piano quinto (sesto fuori terra) ed il piano attico sovrastante e di pertinenza, facente parte di un maggiore fabbricato sito in Reggio Calabria, località Gallico, Via Anita Garibaldi Variante
n. 24, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa GCO/9, particella 838, subalterno 8.
Sennonché, nel 2009, dovendo installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto della propria abitazione, gli attori avevano appreso, loro malgrado, che l'appartamento acquistato era privo di concessione edilizia in sanatoria. Sebbene le parti venditrici, tempestivamente interpellate, avessero manifestato l'intenzione di voler provvedere alla regolarizzazione dell'immobile, queste erano però rimaste inerti, ed avevano costretto i SI.ri ad occuparsi personalmente della sanatoria edilizia, all'uopo incaricando il tecnico Arch. CP_3 [...]
, e sostenendo una spesa preliminare di € 1.200,00. CP_5
All'esito degli accertamenti eseguiti dal tecnico, era emerso che per la pratica di concessione in sanatoria, protocollata al n° 4423, risultava necessaria un'integrazione documentale, nonché il versamento dell'importo di £ 4.418.005 a titolo di oneri concessori.
Avevano appreso, inoltre, che già con raccomandata a/r del 16.02.2005, il Comune di Reggio Calabria,
Dipartimento Programmazione - Settore Urbanistica, aveva richiesto alla IT RA MA RA la documentazione obbligatoria mancante ed il contributo di costruzione dovuto a completamento della domanda di condono edilizio, per un importo di £ 9.749.563, equivalenti ad € 5.035,23 “pari alla differenza tra i due precedenti importi più gli interessi del 10% e penali maturati dal 02.03.95 al 31.01.2005”. Tale somma, stante il mancato pagamento, era nel frattempo ulteriormente lievitata (a causa degli interessi e delle penali) ed alla data del 30.08.2011, risultava ammontare a circa € 6.020,00.
Di talché, con raccomandata a/r del 12.05.2012, e con successiva nota a mezzo fax del 20.02.2013, gli attori avevano provveduto a richiedere alle convenute il pagamento degli oneri concessori residui e delle competenze spettanti al tecnico, senza ottenere però adeguato riscontro.
Da qui la scelta di convenire in giudizio le SIg.re per ottenerne la condanna: - al pagamento sia degli CP_2 oneri concessori (ammontanti ad € 6.020,20, sino al 31.08.2011, ma in seguito ulteriormente rivalutatisi stante interessi e penali), che dei costi preventivati dal tecnico per il completamento della pratica di condono
(pari ad € 4.900,00 più IVA); - al risarcimento del danno patrimoniale subito, ammontante ad € 10.000,
(comprensivo sia del danno emergente consistente nell'impossibilità di installare sul tetto della propria abitazione i pannelli fotovoltaici, che del lucro cessante, causato dall'impossibilità di procedere alla vendita dell'immobile); - al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tanto, a fronte dell'obbligo spettante al venditore ex art. 1490, comma 1, c.c. di garantire che la cosa venduta sia immune da ogni vizio che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore (vizio rappresentato nel caso di specie dalla mancata regolarità urbanistica dell'immobile, che in quanto occulta, non poteva essere riconosciuta neppure con l'ordinaria diligenza); ed, oltretutto, anche in virtù della previsione contenuta nel contratto di compravendita dell'immobile, secondo la quale: “qualsiasi somma che dovesse essere richiesta a titolo di oblazione, di oneri concessori o a qualsiasi altro titolo che si riferisca alla procedura di sanatoria in esame, verrà corrisposta in proprio dalla parte venditrice, con ampio esonero per gli acquirenti da ogni responsabilità al riguardo”.
Si costituivano in giudizio le SI.re e , le quali rappresentavano che con atto Controparte_2 Parte_2 per notar el 04.11.2005 (rep. n. 3865 – racc. 2149) avevano acquistato dal SI. , quale Per_2 Parte_4 legale rappresentante della “Serbatoi RA di OR RA e c. s.n.c.”, la nuda proprietà degli appartamenti di che trattasi (posti al quinto piano ed al piano attico, del fabbricato sito in contrada Scaciotti, frazione Gallina di Reggio Calabria, ed identificati al catasto al foglio di mappa GCO/9, particella 838, subalterno 8), di cui la SI.ra aveva invece acquistato l'usufrutto vitalizio. Nel detto Controparte_6 contratto (depositato in giudizio) veniva dato atto che nelle date dell'1 e del 2 marzo 1995 era stata presentata la domanda di concessione in sanatoria di cui al protocollo n. 4423 - relativa all'appartamento al piano quinto ed attico (838 sub. 8) -, e che erano state pagate per intero le somme dovute a titolo di oblazione e oneri concessori. Inoltre, nel contratto era stato previsto che: “qualsiasi somma dovesse essere richiesta e se dovuta, sia a titolo di oblazione, che a titolo di oneri concessori, verrà corrisposta in proprio da ciascuna parte acquirente, con riferimento alle porzioni immobiliari rispettivamente acquistate;
inoltre in ordine alla domanda in sanatoria riguardante l'appartamento sub 8, acquistato dalle MA , con usufrutto in CP_2 favore della di loro madre , gli altri acquirenti, SInori , Controparte_6 Controparte_1 CP_4 , e , si accollano e fanno proprio ogni eventuale residuo
[...] Parte_1 PE debito e somma dovuta in dipendenza della domanda di condono a tale unità immobiliare relativa, congiuntamente e solidalmente fra tutti gli accollanti”.
Con la comparsa di costituzione, le SI.re confermavano che i detti appartamenti erano poi stati CP_2 venduti agli attori, rilevando, tuttavia, come costoro fossero consapevoli della pendenza della domanda di sanatoria (per come, del resto, risultante dal contratto stipulato tra le parti), di talché doveva ritenersi inoperante l'art. 1491 c.c., nonché infondata ogni richiesta di risarcimento dei danni. Le convenute rappresentavano, inoltre, di essere state del tutto inconsapevoli che residuassero oneri concessori da corrispondere al Comune (per lo meno prima delle richieste da parte dei SI.ri , evidenziando che, in CP_3 ogni caso, al momento dell'acquisto dell'immobile, le SI.re , , CP_1 CP_1 Controparte_4 [...]
, e se ne erano accollate l'eventuale pagamento. Di talché, chiedevano di Parte_1 PE essere autorizzate a chiamarle in giudizio a propria manleva. Precisavano, inoltre, che le SI.re e PE
una volta informate della situazione, avevano provveduto a girare loro assegni circolari per la CP_4 complessiva somma di € 3.010,00, che era stata immediatamente corrisposta agli attori (come, in effetti, da costoro confermato, con la precisazione che tale cifra era stata trattenuta a mero titolo di acconto).
Infine, le convenute domandavano che le terze chiamate venissero condannate ex art. 96 c.p.c..
Avendo il giudice autorizzato la chiamata in manleva, si costituivano in giudizio le SI.re PE
e , le quali rappresentavano di essere a conoscenza del fatto che al momento della Controparte_4 compravendita dell'immobile era pendente la pratica di condono edilizio n. 4423/1995, avviata a nome della SI.ra (a fronte della iniziale corresponsione della somma di € 5.329,32), e da costei Controparte_1 Per_ delegata all'Arch. (facente parte dello studio tecnico ). Per_4
In seguito, tuttavia, nessuna richiesta di integrazione documentale o di pagamento era stata loro mai comunicata da parte del Comune di Reggio Calabria, né tanto meno da parte della SI.ra di talché CP_1 seppure consapevoli di essere tenute al pagamento della loro quota di oneri concessori - che tra l'altro avevano già provveduto a corrispondere nel giugno 2013 alle SI.re , in misura pari ad € 3.010,00, sulla CP_2 maggior somma di 6.020,00 - tanto non poteva dirsi valere in ordine alla somma residua, oltre che per le penali e gli interessi, riguardo al cui pagamento chiedevano la condanna in via riconvenzionale delle SI.re e . Parte_5 Parte_1
Infine, le terze chiamate domandavano che fosse accertata l'insussistenza di alcun obbligo a loro carico di rifondere ai SI.ri la somma di € 4.900,00 più iva, preventivata dall'arch. (ma ritenuta CP_3 CP_5 ingiustificata), nonché che venisse accertata l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni lamentati dagli attori.
Da ultimo, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale riconosceva anch'essa di essere Parte_1 tenuta al pagamento degli oneri concessori (congiuntamente e solidalmente alle SI.re Richiedente CP_4
e , chiedendo che ne fosse quantificata la dovuta quota parte. La stessa, rilevava altresì di avere CP_1 appreso solo recentemente che, in data 16.02.2005, il Comune di Reggio Calabria aveva inviato alla SI.ra richiesta di produzione della documentazione necessaria al completamento della pratica Controparte_1
n. 4423/95, oltre che di pagamento della somma di € 5.035,23, quale integrazione del contributo di costruzione. Pertanto, non essendo lei stata a conoscenza, all'epoca, di tali vicende non risultava tenuta al pagamento delle penali e degli interessi maturati a far data dal 16.02.2005, da porre esclusivamente a carico della SI.ra , né tanto meno delle ulteriori spese richieste per il completamento della Controparte_1 pratica di condono edilizio, oltre che dei danni lamentati dagli attori, ma invero inesistenti.
La SI.ra rimaneva, invece, contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita tramite CTU ed all'udienza del 4 luglio 2018, dopo che le parti avevano precisato le loro conclusioni, veniva rinviata al 20.02.2019 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Con la sentenza n. 287/2019 pubblicata il 20/02/2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha così deciso:<< 1.
Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna le convenute in solido tra loro al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della complessiva somma di € 5.951,33 oltre le somme maturande dall'1.07.2018 al soddisfo a titolo di oneri, interessi e penali inerenti la pratica di concessione in sanatoria oggetto di causa;
2. condanna, le terze chiamate , , , Controparte_4 Parte_1 PE CP_1
, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenni le convenute dal pagamento delle somme di cui al
[...] capo che precede;
3. condanna altresì a manlevare le terze e dal Parte_1 Controparte_4 PE pagamento della somma di € 1.258,80;
4. condanna a manlevare le terze e dal pagamento Controparte_1 Controparte_4 PE della somma di € 4.726,86 e delle somme maturande dall'01.07.2018 al soddisfo per oneri, interessi e penali per le loro quote parte;
5. compensa per metà le spese di lite tra gli attori e le convenute e condanna queste ultime in solido tra loro alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà delle spese di lite, che si liquida in complessivi €
1.500,00, per onorari oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% ed € 116,95 per spese vive
(contributo unificato e spese di notifica), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Tiziana Munafò;
6. condanna le terze chiamate, in solido tra loro, a rifondere in favore delle convenute in solido tra loro le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15 % ed €
241,68 per spese vive;
7. condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e , in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 PE Controparte_4 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% ed € 214,50 per spese vive, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Santo Delfino;
8. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle terze chiamate e Parte_1 [...]
. >> CP_1
Con atto di appello regolarmente notificato la SI.ra ha impugnato la sentenza n. Parte_1
287/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 20/02/2019, lamentando: 1) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite. Mancata valutazione di offerta banco iudicis e di esistenza di cessata materia del contendere;
2) Erronea condanna al pagamento delle spese di CTU.
Chiedeva:
<<1)Disporre che la SI.ra nulla deve a titolo di spese di lite, in favore delle convenute, Pt_1 Parte_2
e che, stante quanto statuito dal Giudice di prime cure, la sua quota parte Controparte_2 ammonterebbe ad € 810,42 (€ 3.000,00:4=750,00 ed 241,68:4=60,42), avendo la stessa prima dell'inizio del giudizio, nella comparsa di costituzione ed in tutti i verbali e memorie di causa offerto banco iudicis la somma dovuta a titolo di quota da lei dovuta, per il mancato versamento delle somme per il condotto edilizio, poi riconosciuta in sentenza;
2)Disporre che la SI.ra nulla deve a titolo di spese di lite, in favore delle Pt_1 SI.re e , che, stante quanto statuito dal Giudice di prime cure, la sua Controparte_4 PE quota parte ammonterebbe ad € 1.607,25 (€ 3000,00 +214,50:2=€ 1607,25), per tutte le motivazioni esposte in diritto;
3) Statuire che nulla deve la a titolo di ctu, liquidate in (€1343,13i+12,00 :2, quindi Pt_1
€ 677,56) essendo stato accertato nella medesima consulenza, quanto dalla sempre dichiarato Pt_1 nel corso della Causa e, poiché. la non contestando la somma richiesta in giudizio, non aderiva Pt_1 alla richiesta di ctu, ritenendola superflua, non nominando tra l'altro nemmeno proprio ctp;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rilascia la dichiarazione di rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. >>.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando l'appello principale eccependone la Controparte_1 inammissibilità per violazione dei presupposti dell'art. 342 cpc, e proponendo appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello e la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di notifica degli atti introduttivi del giudizio e della sentenza impugnata.
Si costituivano in giudizio le appellate e che contestavano la domanda Controparte_2 Parte_2 dell'appellante, e ne chiedevano il rigetto dell'appello. Contestavano altresì, l'appello incidentale formulato dalla SI.ra eccependone la inammissibilità stante la tardività nella proposizione dello Controparte_1 stesso.
Non si costituivano gli appellati , , e Controparte_3 Parte_3 PE CP_4
, benché ritualmente citati.
[...]
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 01/12/ 2020, la Corte di Appello rinviava all'udienza del
17/06/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 08/04/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 06/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dichiara la contumacia degli appellati , , Controparte_3 Parte_3
e regolarmente citati ma non costituiti PE Controparte_4
APPELLO PRINCIPALE
1. Si passa all'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342, 1° comma, cpc, formulata dalla difesa dell'appellata . Controparte_1
Assume, infatti, che l'appello deve essere dichiarato inammissibile considerato che lo stesso non rispetta lo schema e le prescrizioni di cui all'art. 342 cpc.
Sostiene che lo stesso non rispetta il modello legale dettato dall'art 342 cpc nel testo risultante dalla riforma operata con la lg 54/2012, in quanto la difesa appellante non riporta le parti della sentenza che non condivide, senza esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice del secondo grado, suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate.
Rileva questa Corte che la fattispecie in esame va ricompresa nella casistica pre legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha riscritto in più punti la disciplina dell'appello.
Prima della riforma, per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza sul punto, l'appello era considerato inammissibile ove privo dei «motivi specifici». L'inammissibilità, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo decadenziale (art. 358 c.p.c.), non era espressamente comminata dalla legge, ma veniva dedotta in via interpretativa (v. in particolare Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
I motivi di appello dovevano essere idonei non solo ad individuare la parte di sentenza impugnata
(intendendosi per “parte di sentenza” la “questione” decisa e non la “domanda”), ma anche ad esporre le ragioni della riforma, secondo un metro di specificità non predeterminabile a priori, perché necessariamente proporzionato all'analiticità della decisione impugnata. In tale contesto, il motivo specifico solitamente non prescindeva dal momento della “sintesi”, individuando così, quantomeno implicitamente, la diversa e più corretta soluzione che avrebbe dovuto sostituire la precedente. Il precedente testo dell'art 342 cpc riportava una formulazione più generica secondo la quale l'appello – proposto con citazione o con ricorso, a seconda del rito – doveva contenere < fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione.>>
Secondo l'orientamento della Cassazione il dovere di esposizione nell'atto di appello dei motivi specifici aveva lo scopo di tracciare i confini del campo d'indagine del giudice di II grado, non potendo l'appellante limitarsi ad indicare i capi della sentenza che intendeva impugnare, dovendo bensì “selezionare” le questioni da porre all'attenzione del giudice dell'impugnazione, così assolvendo ad un onere ben più pregnante di critica alla pronuncia impugnata.
Si diede cioè risalto all'impianto del giudizio di appello così come delineato dal legislatore della novella del
1990, ovvero non più come novum iudicium ma come revisio prioris istantiae, per il quale era necessario che l'appellante, anche nel caso in cui volesse impugnare in toto la sentenza emessa dal giudice di prime cure, muovesse delle censure specifiche alle argomentazioni formulate alla base di quest'ultima, così da porre all'attenzione del giudice dell'impugnazione gli errori nei quali – secondo la sua opinione – sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Tale orientamento fu sostenuto, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, prima con la sentenza n. 16 del 29 gennaio 2000, secondo cui << I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico>>; e poi con la sentenza n. 28498 del 23 dicembre 2005, in cui si prende coscienza dell'evoluzione subìta dal mezzo d'impugnazione in questione, alla luce della quale
< funzione sostitutiva quanto alle statuizioni decisorie su diritti impugnati, il “mezzo” per “passare da uno all'altro esame della causa”, su tali statuizioni, e non può quindi limitarsi al fine di ottenerne la riforma, ad una denuncia generica dell'ingiustizia dei capi appellati della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarsi all'interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla sentenza di appello che non è impugnazione rescindente come il ricorso per cassazione (l'avvicinamento alla struttura del quale è solo parziale); e tal puntualizzazione ulteriore avviene appunto nella denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata(…)>>.
Nel caso in esame, la difesa appellante, non solo si rifà allo schema richiesto dall'art. 342 cpc ma confuta contestando <> che hanno condotto lo stesso
Giudice al rigetto delle proprie difese in primo grado, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
2.Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta la << Erronea condanna al pagamento delle spese di lite. Mancata valutazione di offerta banco iudicis e di esistenza di cessata materia del contendere.>>
Impugna la sopra indicata sentenza nella parte in cui si stabilisce a pag. 15 e 16, punto 6: < chiamate, in solido tra loro, a rifondere in favore delle convenute in solido tra loro le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15 % ed € 241,68 per spese vive;
e punto 7: condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e , in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 PE Controparte_4 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% ed € 214,50 per spese vive, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Santo Delfino>>
Assume che tale condanna è erronea in quanto come sostenuto dal primo Giudice in sentenza l'appellante SI.ra << si costituiva in giudizio,….e riconosceva anch'essa di essere tenuta al Parte_1 pagamento degli oneri concessori (congiuntamente e solidalmente alle SI.re Richiedente e CP_4
, chiedendo che ne fosse quantificata la dovuta quota parte>>. CP_1
Sostiene che il Giudice è ben consapevole < la propria quota parte delle somme dovute a titolo di condono edilizio, effettuato dalla nella propria Pt_1 costituzione ma, nonostante ciò, in tutto il corso del giudizio non valuta idoneamente la sua proposta, non la estromette e condanna la al pagamento delle spese>>. Pt_6
Rileva che in tutti gli atti del processo di primo grado, dal deposito del fascicolo di parte, nella memoria di costituzione e dai verbali e tutte le ulteriori memorie, si evince che << la SI.ra , terza Parte_1 chiamata nel giudizio, si è sempre resa disponibile a versare la propria "quota parte", pari ad € 1.258,80, quantificata sulla somma totale di € 5.035,23, richiesta dal Comune di Reggio Calabria alla SI.ra
[...]
, in data 16.02.2005. Quota parte accertata dal CTU e riconosciuta in sentenza, nel medesimo CP_1 importo offerto banco iudicis dalla alla prima udienza, laddove esibiva assegno bancario, mai Pt_1 considerato e accettato dal giudicante..>>
Sostiene che << nel caso di specie si ravvisa anche certa l'esistenza di cessata materia del contendere sin dall'inizio del giudizio >>, per cui considera erronea la condanna alle spese del giudizio vista la accertata disponibilità al pagamento offerto sin da subito.
Rileva questa Corte che la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo alla parte attrice in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo.
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, nonché, la manifestazione del reciproco sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e ciò facendo riferimento a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice>> (Cass. sentenza 21757/2021).
Se invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (Cass. sentenza 21757/2021).
Nella fattispecie in esame, non è configurabile alcuna cessazione della materia del contendere perché
l'interesse degli attori non è stato per nulla soddisfatto, né lo poteva soddisfare l'offerta banco iudicis formulata solo dall'appellante/terza chiamata nel giudizio di primo grado e solo per la sua quota parte.
Ne discende che la correttezza della condanna alle spese disposta dal primo Giudice, pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
3. Col secondo motivo di appello la difesa appellante sulla scorta della motivazione approntata al primo motivo di gravame, ritiene erronea la condanna alle spese di ctu posta definitivamente a carico delle terze chiamate, e . Parte_1 Controparte_1 Sul punto assume che il Giudice non ha valutato che la stessa appellante sin da subito aveva riconosciuto dovuto l'importo di € 1.258,80 e non aderiva né richiedeva la disposta ctu, per cui non dovute sono le spese di ctu.
Rileva questa Corte che le stesse argomentazioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo posso essere fatte valere anche per il secondo motivo, tenuto conto che l'offerta banco iudicis formulata dall'appellante da sola non ha risolto il contrasto tra le parti in quanto le terze chiamate non hanno corrisposto l'itero dovuto agli attori.
Ne consegue il rigetto anche di tale motivo di gravame.
4. APPELLO INCIDENTALE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività della proposizione dell'appello incidentale formulata dalla difesa delle appellate e . Controparte_2 Parte_2
Rileva questa Corte che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 20/02/2019, mentre l'appello incidentale è stato depositato in data 16/12/2019, oltre il termine dei sei mesi previsto per legge.
Appello incidentale che, secondo l'assunto della medesima difesa appellante incidentale, scaturisce dalla notifica dell'atto di appello principale tenuto conto che la stessa non avrebbe ricevuto in primo grado la notifica < , né l'atto di CP_2 costituzione con riconvenzionale, in violazione del disposto di cui all'art. 292 cpc, delle SInore e CP_4
-> come risulterebbe <<… dai verbali di causa>>. PE
Sostiene, pure, che << Non è dato però sapere, non facendosene menzione nel verbale, se sia stata depositata in atti anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa quale onere imposto a pena di nullità della notifica in capo all'ufficiale giudiziario nei confronti del destinatario dell'atto. "La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio" (Cass. Sez. U, n. 458 del 13/01/2005 e n. 627 del 14/01/2008, seguita da uniforme giurisprudenza delle sezioni semplici, tra cui da ultimo Cass. n. 22494 del 4/11/2015). In difetto di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, deve ritenersi che non sia stata integrata la fattispecie legale minima della notificazione, così configurandosi un'ipotesi di inesistenza, secondo l'insegnamento reso dalle Sezioni Unite nell'arresto del 20 luglio 2016, n. 14916.
Lo stesso dicasi per la notifica della comparsa di costituzione con chiamata di terzo delle SInore .>>. CP_2
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado, invece, risulta che l'atto di citazione con chiamata di terzo
è stato ritualmente notificato – vedi pagg 146/163 da cui si evince che la notifica della chiamata in causa è stata notificata a mani proprie della SI.ra in data 24/07/2013 -, per cui non vi è dubbio Controparte_1 che la stessa non possa definirsi <> CP_1
Sul punto va evidenziato che la Cassazione con Sentenza n. 30093 del 14/11/2023, ha statuit che < dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2,
c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza>> Rileva questa Corte che nella fattispecie in esame vi è prova della regolare notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa dell'appellante incidentale per cui l'eccezione di tardività dell'appello incidentale non può essere accolta.
Si definisce appello incidentale tardivo, l'appello proposto dall'impugnato al quale è stato notificato l'appello principale, quando il suo potere di proporre impugnazione contro la sentenza è ormai decaduto, per decorrenza del termine di legge per impugnare la sentenza.
In questo caso, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'appellato che riceve la notifica dell'appello principale, viene rimesso nel termine ad impugnare con l'appello incidentale, purché nel frattempo non abbia fatto acquiescenza alla sentenza. Ne consegue tuttavia che, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (art. 334 comma 2 c.p.c.)
L'appello incidentale tardivo deve comunque essere proposto nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., e quindi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Il superamento di questo termine rende l'appello incidentale, tempestivo o tardivo, comunque inammissibile.
Nel caso in esame, la costituzione dell'appellante incidentale è avvenuta nei termini considerato che l'appellante principale ha citato per il 07/01/2020 e l'appellata/appellante incidentale si è costituita con deposito della comparsa il 16/12/2019 nel pieno rispetto del termine di < indicata>>.
L'appello incidentale tardivo, comunque, è consentito nei limiti in cui l'interesse ad impugnare sorge dall'appello proposto dall'altra parte;
è il caso di soccombenza reciproca in cui l'appellante principale appella contro il punto che lo dà soccombente, e l'appellante incidentale può proporre appello per far valere le ragioni contro la propria soccombenza.
E' chiaro che sono, invece, inammissibili le domande nuove, e le nuove eccezioni che non siano rilevabili di ufficio (art. 345 commi 1 e 2 c.p.c.).
Ad ogni modo con riferimento ai motivi di appello incidentale si precisa:
1. Omessa notifica atto di citazione per chiamata di terzo e violazione art. 292, ultimo comma, c.p.c..
Come già su affermato dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado, invece, risulta che l'atto di citazione con chiamata di terzo è stato ritualmente notificato – vedi pagg 146/163 da cui si evince che la notifica della chiamata in causa è stata notificata a mani proprie della SI.ra in data 24/07/2013 -, per Controparte_1 cui non vi è dubbio che la stessa non possa definirsi <> e nessuna lesione CP_1 del suo diritto di difesa è stata perpetrata nei confronti della stessa, per cui l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio non può essere accolta e l'appello sul punto va rigettato.
2. Col secondo motivo di appello incidentale impugna quella parte di sentenza in cui si è statuito<< Infine, deve essere esaminata l'ulteriore domanda che le SI.re e hanno Controparte_4 PE spiegato in via riconvenzionale, regolarmente notificata alla contumace , con cui hanno Controparte_1 chiesto di essere manlevate dalle altre due terze chiamate per ogni somma dovuta a parte attrice ed a parte convenuta, stante l'intervenuto pagamento delle loro quote di spettanza per una somma complessiva di €
3.010,00.
A sostegno della pretesa, le terze chiamate costituite hanno rilevato che le altre due terze hanno omesso di pagare le loro rispettive quote e che la richiesta di integrazione documentale e di pagamento degli oneri concessori avanzata dal Comune di Reggio Calabria in data 16.02.2005, è stata comunicata solo alla SI.ra
(come si evince dall'avviso di ricevimento depositato in giudizio), e non anche agli altri soggetti CP_1 vincolati contrattualmente. Il che risulta verosimile posto che la domanda di concessione in sanatoria è stata presentata proprio a nome della ditta RA MA RA (e del resto il Comune non avrebbe potuto sapere del sopravvenuto vincolo contrattuale riguardante anche le odierne terze chiamate), e che è stata la stessa SI.ra (e non anche CP_1 le altre terze chiamate), per come rilevato dal CTU, ad aver provveduto, in data 4.7.2013, a depositare presso gli uffici comunali copia della documentazione mancante, pur omettendo di corrispondere al Comune le somme richieste>>
Assume che il primo Giudice ha errato nell'evidenziare la illiceità della condotta della stessa CP_1
< delle altre convenute>>.
Sostiene che << dall' avviso di ricevimento, della missiva del 16.02.2005 che peraltro il CTU ha omesso di allegare agli atti, una cosa si deduce di certo, l'indubbia incolpevole ignoranza da parte della della CP_1 richiesta avanzata dal Comune e di cui tanto si discute fino a diventare elemento probante di una responsabilità nei fatti inesistente.>>
Evidenzia che <
Garibaldi n. 24 ove la non risulta mai aver avuto residenza, come prova il certificato di residenza CP_1 storico che si allega agli atti. Nello specifico dal 2000 al 2007 la SInora risultava residente in [...] della Libertà n. 32, Pineta Zerbi Tremulini Eremo. Pertanto erra la SInora come anche il Giudice di Pt_1 prime cure, nel ritenere unica responsabile la SInora trovandosi quest'ultima nella medesima CP_1 situazione di incolpevole conoscenza al pari di tutte le altre terze convenute.>>
Ancora, rileva che < della missiva del 16.02.2005, alla voce firma del ricevente, porta la firma del SI. , (All.2) Persona_5 fratello della SInora nonché marito convivente della SInora Controparte_1 Parte_1 odierna appellante.
Si rammenta che La notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida solo se avviene presso la residenza di quest'ultimo. Al contrario, non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se la consegna del plico è fatta presso l'abitazione del familiare, diversa da quella del destinatario.
Così si è espressa la 2' sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 14361/18>>.
Rileva questa Corte che le argomentazioni a sostegno del presente motivo di appello vanno ritenute tardive ex art 345 cpc, così come la produzione documentale effettuata, in quanto si tratta di difese che l'appellante incidentale doveva formulare in primo grado, per cui non ammissibili nel presente grado di giudizio, con conseguente rigetto anche di questo motivo di gravame.
3.Col terzo motivo la difesa appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la stessa al pagamento delle spese di ctu.
Anche questo motivo non merita accoglimento stante le già spiegate argomentazioni che hanno condotto al rigetto dei superiori motivi di appello incidentale.
5. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc, formulata sempre dalla difesa delle appellate e , non può essere accolta tenuto conto che nel caso in esame non vi sono i Controparte_2 Pt_2 presupposti richiesti dalla norma, in primis, il carattere “temerario” della lite.
Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n.
9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass.
Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579). Inoltre, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute
(Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Trib. Roma, 3 gennaio 2017; Trib. Vicenza, 22 novembre 2016;
Trib. Treviso, 8 novembre 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass.
Civ.,30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, n. 15629;
Cass. Civ., 16 febbraio 1998, n. 1619; Cass. Civ., 29 luglio 1994, n. 7101) nonché nel senso di “assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex pluris: Cass. Civ., 22 ottobre
1976, n. 3752)”.
Prova che nel caso specifico non è stata fornita
6.Le spese di lite, da liquidarsi secondo le tabelle di cui al DM. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento - da € 5.201,00 a € 26.000,00, devono essere compensate ex art. 92 c. 2 c.p.c. tra l'appellante principale e l'appellante incidentale stante il rigetto di entrambi gli appelli.
Le spese, invece, seguono la soccombenza nei confronti delle appellate e . Controparte_2 Parte_2
Pertanto, l'appellante principale e l'appellante incidentale, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022, sempre in base allo scaglione di riferimento - da € 5.201,00 a € 26.000,00 - applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, dovranno versare rispettivamente l'importo così liquidato in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 1.911,00
Nulla per , , e appellati Controparte_3 Parte_3 PE Controparte_4 contumaci
7. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 287/2019 Parte_1 pubblicata il 20/02/2019 dal Tribunale di Reggio Calabria:
1)Rigetta l'appello principale e conferma l'impugnata sentenza.
2)Rigetta l'appello incidentale
3)Compensa le spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
4)Condanna e , rispettivamente al pagamento, in favore delle Parte_1 Controparte_1 appellate e , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Controparte_2 Parte_2
€ 4.888,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4)Nulla per le spese nei confronti delle parti , , Controparte_3 Parte_3 PE
e , appellati contumaci Controparte_4 5) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conSIlio del 22.02.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)