Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00386/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2021, proposto da QU VA e MI CU, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1527 del 20.11.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al giudicato di cui al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1527 del 20.11.2014, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ex lege n. 89/2001, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore dei sig.ri QU VA e MI CU la somma di € 8.500,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, nonché al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 600,00, oltre spese generali, i.v.a. ,c.p.a e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980.
1.1. Chiedono altresì i ricorrenti la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett e), cod. proc. amm..
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente.
2.1. Alla camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
4. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
4.1. Occorre precisare come questo Tribunale Amministrativo, muovendo dalla considerazione per cui il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all’applicazione della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) deve ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di “razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari…”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha sovente ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si connota come l’organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex lege n. 89 del 2001, prescindendo da quale sia l’organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa, con conseguente sostanziale ampliamento della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum.
4.2. Il Giudice di appello ha peraltro disatteso tale soluzione, affermando, dapprima, che le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096), e poi che, in base all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, il Ministero dell’Economia non è competente per i ritardi dei procedimenti innanzi ai giudici ordinari e di quelli militari, mentre lo è per tutti gli altri casi (Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2012, n. 5905).
5. Ciò precisato, questo Tribunale Amministrativo rileva che, dal punto di vista contabile, i pagamenti degli indennizzi avvengono a carico dell’unico fondo n. 2829 dal quale derivano due capitoli, n. 1264 e n. 1313, rispettivamente gestiti dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia.
5.1. Ciò in quanto, sul piano contabile, il primo effettua i pagamenti correlati a giudizi incardinati presso il Giudice Ordinario, mentre il secondo provvede nelle restanti ipotesi (in tale senso la nota del Ministero dell’Economia, Dir. Centrale Servizi del Tesoro, Uff. X, n. 178120 del 23 dicembre 2011).
5.2. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
5.3. Si precisa inoltre che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
5.4. Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
6. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, in conformità di quanto disposto dall’art. 5 - sexies della legge n. 89 del 2001 e s.m, il dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio.
7. Il commissario, provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
8.1. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma chiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.
Secondo recente arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n.15) nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla L. 89/2001 “Pinto”.
Fermo restando tale ammissibilità, la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo. Non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo”.
8.2. In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità, è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l’importo o di negarne la stessa applicazione.
8.3. Ritiene il Collegio come nella fattispecie le oramai note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Francesco De Paola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO