Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Non incide sulla validità dell'ordinanza ingiunzione l'espressione in lire e non in euro della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto la disciplina transitoria in tema di introduzione dell'euro (art. 51, comma 1, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato istitutivo della Unione Europea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2006, n. 13278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13278 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO DEL GOVERNO DI PESCARA, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AN IN, quale legale rappresentante della s.n.c. AN AR & figli;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di RA n. 718 depositata il 26 giugno 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2006 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2002 AN AR, nella sua qualità di legale rappresentante della s.n.c. AN AR & figli, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di RA il locale Prefetto proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione emessa il 10 dicembre 2001 e notificata il 29 gennaio 2002 con la quale gli era stato irrogata la sanzione amministrativa prevista per i trasporti abusivi avendo egli disposto un trasporto diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in violazione del disposto della L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 46, come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 18, che in origine sanzionava penalmente tali abusi.
Sosteneva l'opponente che il diritto alla riscossione della sanzione era prescritto per decorso del quinquennio dalla commessa violazione;
eccepiva inoltre, la mancata indicazione in Euro dell'importo della sanzione.
Con sentenza del 24-26 giugno 2002 il giudice di pace accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento impugnato rilevando la tardività della trasmissione degli atti penali all'autorità amministrativa in violazione del disposto del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507, art. 102, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per decorso del quinquennio dalla data dell'infrazione accertata con verbale in data 8 ottobre 1996 e, infine, la mancata indicazione in Euro dell'importo de, la sanzione.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione l'Ufficio del Governo di RA (già Prefettura di RA) con tre motivi.
Non ha presentato difese AN AR nella qualità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 102, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e si sostiene che il termine stabilito per la trasmissione all'autorità amministrativa degli atti dei procedimenti penali concernenti violazioni depenalizzate da parte dell'autorità giudiziaria non avrebbe natura di termine perentorio e che la sua violazione sarebbe priva di effetti sull'attività successiva dell'autorità amministrativa.
La censura merita accoglimento in quanto il termine in questione non forma oggetto di una espressa previsione di perentorietà da parte del legislatore e non può essere invocata l'analogia con il termine per la contestazione delle violazioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, poiché tale ultimo termine ha una funzione di garanzia in quanto diretto a consentire il tempesti, vo esercizio del diritto di difesa, mentre il termine per la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa ha una funzione meramente organizzativa (Cass. 23 marzo 2004, n. 5735; 9 luglio 2004, n. 12679). Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 28 e 41, e dell'art. 2935 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa facendo decorrerne il termine iniziale dalla data del verbale di contestazione della violazione in data 8 ottobre 1996 senza considerare l'impedimento all'esercizio del diritto da parte dell'Amministrazione prima della trasmissione degli atti del processo penale avvenuta in data 24 settembre 2001. La censura è fondata in quanto la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, momento che, nel caso di fatti già sanzionati penai mente, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41, poiché solo dopo la ricezione degli atti l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 aprile 1993, n. 4946). Con in terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 24 dicembre 1998, n. 213, art. 51, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e si contesta la rilevata nullità dell'ordinanza-
ingiunzione a causa della mancata indicazione in Euro della sanzione pecuniaria in questione, in quanto - indipendentemente dal rilievo che si tratterebbe comunque di una mera irregolarità dell'atto che non incide sulla sua validità - a sensi della norma recante disposizioni transitorie per l'introduzione dell'Euro e regolava all'epoca la materia, ogni sanzione pecuniaria si intendeva espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione già irrevocabilmente fissato.
Anche tale ultima censura è fondata in quanto la sentenza impugnata non ha considerato che la disciplina transitoria in tema di introduzione dell'Euro stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrati va espressa in lire di intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato istitutivo della Comunità Europea.
In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione a ordinanza- ingiunzione proposta da AR AN.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'opposizione a ordinanza- ingiunzione proposta da AR AN, che condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 50,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorario per il giudizio di merito ed in ulteriori Euro 700,00 per onorario del giudizio di Cassazione, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006