Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 21/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 335 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
in Lanusei nella via Umberto n. 111 presso lo studio degli Avvocati Pier Paola Magalì Cabras e
Matteo Stochino, che li rappresentano e difende in forza di procura in atti attori contro
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
convenuti contumaci e nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_6 C.F._3
domiciliata in Lanusei nella via Zanardelli n. 52 presso lo studio degli Avv.ti Paolo Agostino Demuro
e Gemma Demuro, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti terza intervenuta volontaria
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare che i signori ( Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e ( ), nata a [...] C.F._2
Perdasdefogu il 15.07.1954, sono divenuti proprietari esclusivi dell'appezzamento di terreno sito in Bari Sardo, località 'Cea', catastalmente identificato al foglio 3 mappali numeri
1
eredi eredi , per averlo acquistato a titolo originario
[...] Persona_3 Persona_4
in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale, animo domini;
vinte le spese in caso di resistenza.
Per parte intervenuta memorie n. 2 art. 183, comma VI, c.p.c.: Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Lanusei adito, ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, istanza anche istruttoria e conclusione reietta: a) dichiarare la cessazione della materia del contendere tra Parte_1
/ e con riguardo alla domanda di usucapione sull'appezzamento di Parte_2 CP_6
terreno in Bari Sardo, località Cea, identificato al Catasto Terreni Foglio 3, mappali 938, 932,
936 e 931 per la complessiva superficie di mq 950; b) compensare le spese di lite tra Pt_1
/ e .
[...] Parte_2 CP_6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., datato 12.6.2018, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, i ricorrenti, e hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in loro favore dell'appezzamento di terreno sito in Bari
Sardo, località Cea, catastalmente identificato al catasto terreni Comune di Bari Sardo foglio 3 mappali 835 e 836, coerenti tra loro e costituenti un'unica unità fondiaria, confinante con proprietà
, eredi eredi eredi . Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno esposto di essere da oltre quarant'anni al possesso pubblico, pacifico, non contestato, esclusivo ed ininterrotto del sopra descritto terreno sito in Bari
Sardo località Cea. In particolare, il possesso si è estrinsecato nell'ordinaria cura e pulizia del fondo, con la recinzione e coltivazione di una porzione del terreno adibita ad orto, sia invernale che estivo, curando, altresì, le varie piante d'ulivo, agrumi e altri frutti, tra i quali fichi d'india e carrubi presenti nell'area, alcune da essi stessi impiantate.
Hanno altresì allegato di aver sempre curato la pulizia stagionale del terreno oggetto di causa, preservandolo dal pericolo d'incendio.
Ancora, gli attori hanno precisato che la delimitazione del terreno posseduto dagli stessi è costituita da piante di ulivo per il lato confinante con la proprietà in capo agli eredi mentre, sul finire Per_4
degli anni Settanta del secolo scorso, i rimanenti tre lati sono stati delimitati con rete metallica e con l'apposizione di un cancello in ferro.
2 Hanno infine sostenuto che poiché il terreno per cui è causa risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, è loro interesse porre fine allo stato di incertezza e regolarizzare una situazione di fatto oramai più che consolidata, ottenendo la pronuncia giudiziale di riconoscimento dell'avvenuta usucapione ai sensi degli articoli 922 e 1158 del codice civile e, conseguentemente, procedere alle trascrizioni nei pubblici registri immobiliari e alle volture catastali.
Con comparsa datata 17.9.2018 è intervenuta volontariamente nel presente giudizio la CP_6
quale ha dedotto che il possesso dei ricorrenti riguardava una ridotta parte del mappale 836 e non l'intera superficie, precisando che 203 mq ricadenti sul detto mappale erano di proprietà della medesima, e conseguentemente non potevano essere oggetto di possesso uti dominus da parte dei ricorrenti come dagli stessi domandato.
Concludeva chiedendo in via preliminare la conversione del rito e nel merito il rigetto della domanda di usucapione in relazione al tratto di terreno sito in Bari Sardo località Cea identificato al catasto terreni al F. 3 mappale 836.
Alle udienze del 4.12.2028 e 8.4.2019 le parti hanno chiesto un rinvio finalizzato a trovare un accordo per la definizione bonaria della controversia, la causa giungeva, quindi, all'udienza del 9.5.2019 nella quale veniva altresì disposto il mutamento del rito, ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., e fissata udienza ex art.183 c.p.c..
All'udienza del 20.2.2020 le parti davano atto di aver trovato un accordo, chiedevano all'uopo un ulteriore rinvio della causa per formalizzare il detto accordo, al quale ne facevano seguito di ulteriori per i medesimi incombenti (25.6.2020, 17.12.2020, 11.10.2021, 28.1.2022, 9.3.2022, 4.5.2022), all'udienza del 6.7.2022 le parti costituite davano atto del perfezionamento dell'accordo e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1, gli attori hanno precisato la domanda, in particolare limitando la richiesta ad una porzione di terreno pari a complessivi mq 950, così come individuati nella planimetria versata in atti. Gli stessi hanno in detta sede dedotto di aver ridelimitato i confini del lotto come evidenziati nell'estratto di mappa. Infine, in esecuzione all'accordo raggiunto con la terza intervenuta, gli attori in seguito al nuovo frazionamento che ha determinato la limitazione dell'estensione del terreno oggetto di usucapione, hanno modificato la domanda e precisato le conclusioni come sopra trascritte. nella memoria n. 2, condividendo le conclusioni formulate dagli attori nella memoria n. CP_6
1, ha dichiarato di non avere più interesse a stare in giudizio in quanto il nuovo frazionamento curato dai coniugi ha ridotto la complessiva superficie dell'appezzamento oggetto della Parte_3
3 domanda a complessivi 950 mq, inoltre il posizionamento condiviso della rete ha consentito di individuare anche materialmente sul terreno il limite tra la proprietà dei ricorrenti e quella degli eredi di (confine individuato in colore giallo nella planimetria allegata) e quella di Persona_4 CP_6
(confine individuato in colore verde nella planimetria allegata). Pertanto, ha chiesto al
[...]
Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere tra / e Parte_1 Parte_2 CP_6 con riguardo alla domanda di usucapione sull'appezzamento di terreno in Bari Sardo, località
[...]
Cea, identificato al Catasto Terreni Foglio 3, mappali 938, 932, 936 e 931 per la complessiva superficie di mq 950, e la compensazione delle spese di lite tra / e Parte_1 Parte_2 CP_6
All'udienza in data 21.4.2022, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi, mentre non compariva la parte intervenuta CP_6
Espletato il mezzo istruttorio con l'escussione dei testi citati da parte attrice (non avendo parte intervenuta articolato capitoli di prova), precisate le conclusioni, in data 12.10.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, senza dilazione, avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e repliche.
La causa con ordinanza del 27.5.2024 è stata rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire la documentazione ipotecaria e catastale relativa ai mappali creati in seguito al frazionamento del
25.1.2021 pratica n. NU 0003498 in atti dal 25/01/2021 presentato il 25/01/2021 (n. 3498. 1/2021), oggetto di domanda. Acquisita la documentazione, all'esito dell'udienza virtuale del 24.6.2024, in data 5.11.2024 la causa è stata assunta in decisione sulle riferite conclusioni formulate da parte attrice.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di la trascrizione di domande giudiziali diritti reali sugli immobili né non perente contro gli attori o i loro danti causa, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
4 Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, nonostante la ritualità della notificazione, non essendosi costituiti in giudizio, devono in questa sede essere dichiarati contumaci.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno
2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
5 Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, relativamente alla domanda di usucapione promossa dagli attori si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n.
8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte degli attori del terreno sito in Bari Sardo località Cea.
Esaminati alle udienze del 6.7.2023, i testi , e , tutti Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
proprietari di terreni posti nelle vicinanze - dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare, abituali frequentatori dei luoghi da svariati decenni - hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti dagli stessi, in particolare, individuando con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi. Inoltre, il teste ha riconosciuto il fondo nell'estratto di mappa Tes_1 prodotto unitamente alle memorie n. 2 (all. 4) esibito durante l'esame, del quale ha saputo, vieppiù, indicare il numero identificativo,
È emerso, in particolare, dalla loro escussione che dagli anni settanta i coniugi hanno Persona_5
posto in essere le attività tipiche del proprietario, ovvero coltivare il fondo (e i testi hanno saputo riferire anche sulla tipologia di colture), delimitandolo con recinzione e cancello di cui detengono in via esclusiva le relative chiavi, ripulendolo periodicamente da sterpaglie ed erbacce anche quale presidio antincendio, utilizzando per dette attività i mezzi meccanici (motozappa).
I testi hanno concordemente riferito che nel terreno sito in Bari Sardo nella località Cea, i coniugi coltivavano l'orto stagionale, mettendo a dimora le piante di ulivo e da frutto (fichi, Persona_5
6 aranci, limoni, ecc), occupandosi personalmente della loro cura, della raccolta dei frutti, della coltivazione, aratura e pulizia del terreno, provvedendo alla fresatura e all'aratura, oltre che a compire tutti i lavori relativi alla coltivazione dell'orto. È emerso dalla prova testimoniale che in una parte del terreno, definita dagli stessi giardino, ci sono i fiori e fragole.
Tutti i testi hanno riferito che il terreno da quando è coltivato e manutenuto dai signori Persona_5
si presenta più curato e con notevoli migliorie, prima era incolto, infestato da rovi e con la presenza di soli peri selvatici.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr.,
Cass., 25922/05; Cass., 4807/92). Alla luce di tale principio, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della prova del possesso di un fondo, utile per l'usucapione, la sua coltivazione è di per sé manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà; pertanto, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà (cfr., Cass., 7500/06; vedi anche Cass., 15446/07, Cass., 13002/2010).
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato da un appezzamento di terreno di circa 1000 mq composto da quattro particelle che costituiscono un fondo unico, e gli attori hanno fornito la dimostrazione dell'utilizzo del fondo secondo la sua normale destinazione. I predetti testi hanno, pertanto, confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni del fondo possedute quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto i testi hanno riferito che gli attori appena si sono insediati nel fondo (anni Settanta del secolo scorso) hanno provveduto a recintarlo per l'intero perimetro con rete metallica sostenuta da pali in ferro e cemento, all'ingresso sono stati posizionati due cancelli in ferro chiusi con un lucchetto.
7 Infine, hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del fondo per cui è causa, e di aver sempre visto i medesimi utilizzarlo nell'arco temporale di riferimento e comportarsi come veri proprietari, tanto che anche i testi le hanno ritenuto tali.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Con le memorie n. 1, gli attori hanno parzialmente modificato l'originaria domanda, riducendo la particella a mq 950, rispetto alla originaria formulazione di cui al ricorso introduttivo. Hanno allegato che in esecuzione dell'accordo, è stata presentata, da parte del loro tecnico di fiducia, la pratica catastale di frazionamento del terreno in parola, limitando l'estensione ai mappali risultanti cui sono stati attribuiti i numeri 938, 932, 936 e 931 F, 3, modificando in tal senso anche le conclusioni. Si osserva che la rinuncia ad una parte della domanda attrice è espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183, c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, con correlativa restrizione del thema decidendum, trattandosi di un diritto rientrate nel potere del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato. Tanto è vero che la Suprema Corte ha riconosciuto l'esercizio della detta facoltà anche dopo la precisazione delle conclusioni, fase in cui
è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, ma non è vietato restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione.
Conclusivamente gli attori hanno dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
–desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale manifestata e riferita dai testi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni da parte degli attori, in via esclusiva sul terreno de quo.
Costituendosi con comparsa di costituzione per intervento si opponeva CP_6 all'accoglimento dell'avversa domanda, mentre nel corso del giudizio la stessa non si opponeva all'intervenuta usucapione in favore degli attori delle porzioni immobiliari meglio precisate nelle memorie n. 1, con compensazione delle spese di lite.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, le quali hanno - di fatto - rassegnato conclusioni conformi
(Cass., 9 giugno 2016, n. 11813).
8 Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, intestatari catastali e/o i loro eredi, che, non costituendosi in giudizio, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese dell'attore. Pertanto, per effetto del combinato disposto degli articoli 1140 e 1158 c.c. si è perfezionato in capo agli odierni attori l'acquisto degli immobili per intervenuta usucapione.
Non vi è necessità dell'espressa pronuncia sugli obblighi della Conservatoria dei Registri Immobiliari poiché le conseguenze invocate scaturiscono in via immediata dalla dichiarazione dell'effetto acquisitivo.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, sussistono i presupposti di legge per dichiararne l'integrale compensazione in ragione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) per effetto della rinuncia depositata in atti, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'azione promossa da con integrale compensazione delle spese del CP_6
processo;
2) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(C.F. nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], proprietari pro indiviso del terreno sito C.F._2
in Bari Sardo, località Cea, catastalmente identificato al catasto terreni Comune di Bari Sardo foglio
3 particelle 938, 932, 936 e 931, coerenti tra loro e costituenti un'unica unità fondiaria, dell'estensione di mq 950, confinante con proprietà , eredi eredi Persona_1 Persona_2
eredi ; Persona_3 Persona_4
3) spese compensate.
Lanusei, 20 maggio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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