Sentenza 5 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2019, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2019 |
Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 5215-2018 proposto da: EL NA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR
19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresentata e difende
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 17699/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/06/2017 r.g.n. 7931/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'Avvocato ELISABETTA ROSSI per delega Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI. . 5215/2018 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. Questa Corte, con sentenza n. 17699/2017 del 17.7.2017, ha rigettato il ricorso proposto da AN MA nei confronti delle Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione della Corte di appello di Napoli 404/2016 (che aveva respinto la domanda della MA di accertamento della illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato tra le parti).
2. Di tale decisione AN MA chiede la revocazione ex art. 395, primo comma n. 5 c.p.c. fondando il ricorso su tre motivi, illustrati da memoria. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE i 76 S5.201 3. Con il primo motivo di ricorso si deduce che la sentenza n. r'— sarebbe suscettibile di revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 5 c.p.c., avendo compiuto una evidente disparità di trattamento tra casi tra loro analoghi se non identici. "Pertanto, nella presente vertenza non c'è chi non veda come nel compiere la valutazione dei fatti di causa la Suprema Corte sia incorsa in un errore di fatto e di diritto circa la valutazione degli elementi edotti dall'odierna ricorrente rispetto ad altri casi identici, risolti in modo favorevole, in tal modo compienio un'evidente disparità di trattamento tra soggetti uguali che versano nelle stesse condizioni dirimendo la vertenza in modo diverso".
4. Con il secondo motivo si deduce vizio di revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 5 c.p.c., costituito dal fatto che questa Corte ha trascurato che l'esigenza organizzativa che ha giustificato la stipulazione del contrato a tempo determinato nel 2002 ancora persiste.
5. Con il terzo motivo si deduce vizio di revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 5 c.p.c., costituito dalla violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti dell'uomo "da parte delle autorità giudiziali nazionali che a causa di un comportamento negligente hanno ripetutamente e in più modi violato i diritti umani della sig. MA". Invero, la Suprema Corte ha interpretato in modo sfavorevole la normativa nazionale rispetto al proprio i orientamento di cui a numerose ordinanze (nn. 15497/2017, 13480/2017, 13484/2017 e altre).
6. Il ricorso è inammissibile per molteplici motivi. Preliminarmente, è inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c. nei confronti delle sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva;
né è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (e non è il caso di specie) giacché l'art. 391 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi (Cass. Sez. Un. nn.23833/2015, 17557/2013). Né, d'altra parte, ricorrerebbero gli estremi del motivo di revocazione invocato dal ricorrente, in quanto - al fine dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c. - affinchè una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima. In ogni caso, le censure contenute in ricorso non denunciano un errore di fatto (previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.), idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. Sez. Un. nn. 8984/2018; 30994/2017). Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo d'impugnazione, in quanto espressa in diverso avviso rispetto a casi "analoghi o identici", mancando tutti i requisiti innanzi esposti e non avendo, il ricorrente, dedotto alcuna svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile in cui la Corte sarebbe incorsa.
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.• Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il dicembre 2018. Il consigliere estenso