Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.