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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
CA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n. 2399/2020 R.G. pendente
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Musa presso il cui studio in Fasano (Br) alla via F.lli Rosselli n. 41 è elettivamente domiciliata;
attore
contro
(c.f. ); (c.f. ); CP_1 C.F._2 CP_1 C.F._3
convenuti (estromessi)
e
(c.f.); (c.f.); Controparte_2 Controparte_3
convenuti contumaci
nonché contro
1 (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._4
ET CE presso il cui studio in Fasano (Br) alla via Forcella n. 15 è elettivamente domiciliata;
convenuta
Oggetto: Usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.07.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.07.2020, notificato in data 20.07.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, (04.05.1957), CP_1 CP_1
(19.10.1969), e , per sentir dichiarare e
[...] Controparte_2 Controparte_3 riconoscere in suo favore l'avvenuto acquisto, per usucapione, della piena ed esclusiva proprietà di un terreno e dell'entrostante fabbricato rurale siti in agro Fasano (Br), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che
[…] è divenuta proprietaria a titolo originario, ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui agli artt. 1158 e 1146, comma 2, c.c. (ed in generale di tutte le disposizioni di legge che disciplinano la materia), del terreno e del fabbricato rurale, siti in Fasano alla C.da
Scanzossa, identificati nel NCT dello stesso Comune al foglio di mappa 31, p.lla 189 e
p.lla 46 sub. 1 (F.R.), in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per oltre vent'anni; b) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
c) dare ogni ulteriore, necessario, conseguente, collegato e/o connesso provvedimento di legge;
d) in caso di opposizione/o contestazione della domanda, condannare i convenuti alla rifusione di spese e competenze di lite, con gli accessori di legge”.
In particolare, l'attrice ha dedotto che gli immobili di cui innanzi sono sempre stati posseduti uti dominus (già da molto prima degli anni Novanta) dai suoi genitori (sig.ri e con i quali conviveva, e che, a seguito del loro Controparte_5 Controparte_6 decesso ha mantenuto il possesso di dette unità immobiliari.
2 ha addotto, altresì, di avere da sempre coltivato il fondo e continuato ad Parte_1 occupare il fabbricato adibendolo a deposito per il ricovero di attrezzature - a servizio della propria attività agricola - provvedendo alla relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'intero compendio e realizzando – fin dai primi anni Novanta – un impianto di agrumeto con circa 150 piante di limoni e agrumi misti.
Instauratosi il contraddittorio si sono costituiti in giudizio (nato il CP_1
04.05.1957) e (nato il [...]) con comparse di costituzione e risposta CP_1 depositate in data 13.11.2020 con cui hanno chiesto l'estromissione dal giudizio, deducendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo la totale estraneità di entrambi al presente giudizio - non essendo in alcun modo eredi di
(soggetto catastalmente indicato quale proprietario degli immobili de Persona_1 quo, unitamente a e ) - con richiesta di condanna Controparte_2 Controparte_3 dell'attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione.
Effettuate successive e approfondite ricerche, infatti, è emerso che erede di
[...] era , nato a [...] il [...] e deceduto ad Albenga il Per_1 CP_1
05.01.2021, la cui erede legittima è attualmente la di lui moglie, Controparte_4 odierna convenuta, avendo suo figlio , rinunciato all'eredità in data 24.02.2021. Per_2
Alla luce di ciò, all'udienza del 14.04.2022, il precedente magistrato ha dichiarato l'estromissione dal giudizio dei sigg.ri autorizzando parte attrice alla chiamata in CP_1 causa di . Controparte_4
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
19.09.2022, si è costituita concludendo per l'accoglimento delle Controparte_4 seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e pregiudiziale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra , per i motivi innanzi esposti;
in via principale e nel Parte_1 merito: b) dichiarare la domanda attorea improcedibile per omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
c) rigettare la domanda attorea per mancata maturazione del termine ventennale nel possesso pacificamente inteso come esercizio sulla “cosa” di un potere corrispondente a quello del titolare del diritto reale o del proprietario, in quanto tale
3 possesso è stato da sempre contestato con le comunicazioni e denunce presentate e in tale sede documentate;
d) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.”.
Espletata con esito negativo (come da verbale prodotto in atti) la procedura di mediazione obbligatoria disposta all'udienza del 27.10.2022 e dichiarata altresì la contumacia di e , all'udienza del 15.12.2022, le parti – riportandosi Controparte_2 Controparte_3 integralmente ai rispettivi scritti difensivi - hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - per il deposito di memorie di precisazione ed istruttorie.
Concessi i termini di cui sopra ed all'esito della scadenza degli stessi, il Tribunale - con provvedimento del 25.10.2023 - ha rinviato all'udienze del 14.12.2023, del 1.02.2024 e del
18.04.2024 per l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice come deferito dal convenuto nonché della prova per testi come richiesta da entrambe le parti, nelle rispettive memorie.
La causa, istruita attraverso il suddetto interrogatorio formale dell'attrice , Parte_1 prova per testi e fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 15.07.2025, con assegnazione alle parti del termine di trenta giorni per le comparse conclusionali e di venti per le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 co. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito.
In via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
sollevata da parte convenuta, va premesso che - secondo il consolidato
[...] orientamento della Suprema Corte - la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (Cass. 27 giugno 2011 n. 14177;
Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
4 Applicando il suddetto principio al caso in esame, si osserva che l'attrice ha chiaramente affermato che i beni oggetto della domanda erano stati posseduti “uti dominus” dai suoi genitori, con i quali conviveva, e che successivamente – in ragione di tale convivenza - ha proseguito nel possesso diretto. Ha inoltre prodotto copia dell'atto pubblico del 13 dicembre 2002, con il quale ha dimostrato di aver ricevuto in donazione altri terreni e porzioni di fabbricato contigui, che costituiscono - secondo la sua prospettazione - un unico appezzamento con quelli dedotti nella domanda. Tali allegazioni sono funzionali a prospettare, in questa fase, gli elementi essenziali del possesso continuato, pacifico, pubblico e con animus domini, elementi che l'azione di usucapione richiede.
La convenuta, nei propri scritti difensivi, ha fondato l'eccezione sollevata (con ogni probabilità da intendere come difetto di titolarità attiva) adducendo l'esistenza di presunti comproprietari, circostanza che – a suo dire – avrebbe impedito il maturare del possesso utile ai fini dell'usucapione in capo all'attrice.
Tuttavia, tale deduzione non è stata supportata da adeguata prova, poiché non è stata fornita un'identificazione precisa dei soggetti coinvolti, né è stato presentato un titolo giuridico valido teso a dimostrare che costoro detenessero diritti reali sul bene oggetto della controversia.
Ai fini dell'accoglimento dell'eccezione, non assume parimenti rilievo quanto dedotto - e prodotto in atti – dalla convenuta in merito alle denunce presentate (recanti data
21.04.2005; 26.05.2005; 14.11.2005), all'esposto del 12.09.2007 nonché all'impropriamente qualificata azione di “reintegra nel possesso”, trattandosi, in realtà, del più ampio procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (n. 5795/94 RG TR. BR - Sez. dist. di
Fasano) i quali non risultano riferibili e/o promossi nei riguardi di bensì Parte_1 di e (rispettivamente padre e fratello dell'odierna Controparte_5 Controparte_7 attrice).
Cionondimeno siffatte argomentazioni giuridico-fattuali, invero, non consentono di ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva da intendere come difetto di titolarità sollevato da parte convenuta.
5 Nella valutazione del merito, giova rammentare che, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, nel caso di specie, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che l'attrice sia stata nella materiale detenzione degli immobili in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre vent'anni e più precisamente, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, periodo in cui ha esercitato su entrambi i beni le prerogative di proprietaria, Parte_1 considerando peraltro che, sia il terreno che il fabbricato oggetto di causa, sono interposti tra gli altri beni di proprietà dell'odierna attrice (p.lla 642 e p.lla 55, nonché porzione di fabbricato di cui alla p.lla 46 sub 2).
Ad ulteriore dimostrazione del possesso pacifico mantenuto, l'odierna attrice ha dedotto l'assenza di divisioni murarie tra i due subalterni e di qualsiasi altro segno di delimitazione di confine tra i terreni di cui alle p.lle 189 e 55, che costituiscono - di fatto - un unico appezzamento che ha coltivato, anche avvalendosi dell'opera di terzi, Parte_1 realizzando, tra l'altro, un unico impianto di irrigazione.
Depongono eloquentemente nello stesso senso le evidenze documentali (estratto di mappa catastale, autorizzazione edilizia n. 299 dell'8.8.2003 rilasciata a per Parte_1 opere di miglioramento fondiario e relativa planimetria di progetto, dichiarazione del
8.4.2000 di conduzione agricola dei fondi in C.da Scanzossa) che corroborano la tesi dell'attrice, sia quanto ammesso dai testi escussi nel presente giudizio (sig.ri Tes_1
, ).
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
In particolare, la teste ha dichiarato: “Confermo che a partire dalla Testimone_1 seconda metà degli anni '90, ha utilizzato e coltivato personalmente i Parte_1 terreni circostanti la sua abitazione, denominati “Lamasecca”, che prima possedeva con i
6 suoi genitori” ed ancora “…la ed il fondo che vedo indicati con i n. 189 e 55 sono un Per_3 unico fondo anche se nella piantina vi è una linea di divisione”. Così, anche il teste Tes_3
oltre a confermare la circostanza che detiene dalla seconda metà
[...] Parte_1 degli anni '90, il possesso continuo e pacifico dei terreni circostanti la sua abitazione, ha dichiarato che il “…terreno dove sono impiantati limoni ed agrumi è un tutt'uno dal cancello di accesso fino in fondo alla particella n. 52”.
Dal contenuto analogo sono le dichiarazioni che l'odierna attrice ha reso in sede di interrogatorio formale, affermando di non essere mai stata a conoscenza dell'esistenza dell'asserito, peraltro non provato, contratto di mezzadria - in base al quale, secondo parte convenuta, i suoi danti causa avrebbero condotto l'immobile - né di aver mai conosciuto tale escludendo altresì che taluno si sia mai recato sul fondo Persona_1 qualificandosi quale proprietario.
Con riferimento alle deposizioni rese dai testi indicati da parte convenuta, si osserva che, all'esito di una ponderazione complessiva ed unitaria di tutte le dichiarazioni acquisite, non emergono elementi idonei a giustificare una revisione della decisione assunta.
Ed invero, va rimarcato come le dichiarazioni rese dai sigg.ri (nato il CP_1
04.05.1957) e (nato il [...]) vertano essenzialmente sui fatti relativi al CP_1 procedimento cautelare iscritto al n. 5795/94 RG TR. BR. - Sez. dist. di Fasano - nonché sulle denunce presentate da (depositate in atti e finalizzate a documentare Persona_1
l'illegittimo possesso degli immobili oggetto di causa oltre che l'interruzione del possesso continuato) che hanno riguardato e non già - come Controparte_5 Controparte_7 innanzi detto - l'odierna attrice la quale in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza di “denunce contro e/o altri”. Controparte_7
Ed invero, riguardo alle denunce in oggetto, sulla base della documentazione depositata, appare verosimile che né i destinatari né tanto meno l'odierna attrice abbiano mai avuto conoscenza delle stesse non emergendo da essi la comunicazione o notificazione della loro presentazione.
7 Non sussistono, dunque, elementi idonei a porre in dubbio che, quantomeno, l'immissione nel possesso dei suddetti beni da parte dell'odierna attrice sia avvenuta in modo pacifico, non clandestino e privo di atti arbitrari.
Le emergenze istruttorie consentono, pertanto, di riconoscere che l'attrice ha posseduto uti dominus – per ben oltre vent'anni – gli immobili, esercitando sugli stessi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Quanto all'interruzione dell'usucapione, giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di possesso ad usucapionem, in virtù del rinvio operato dagli artt. 1165 e 2943 c.c., la legge individua in modo tassativo gli atti idonei a interrompere il decorso del termine utile all'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli espressamente previsti dalla norma, anche qualora con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto. Ciò in quanto la tipicità dei mezzi di interruzione non ammette equipollenti (Cass. civ., n. 6029/2019).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ne discende dunque che può attribuirsi efficacia interruttiva del possesso esclusivamente agli atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero agli atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso in capo al possessore usucapente (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, sent. n. 9845 del 19.06.2003).
Per dovere di completezza, va rammentato altresì che sono inefficaci le semplici contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore – a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie - l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (Cass. civ. n. 2929/1986).
Ne deriva, pertanto, che non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva né alle denunce nè agli esposti presentati da nei confronti di e Persona_1 Controparte_5
nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2007. Per_1
Tali risultanze, pertanto, consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, la usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del
8 diritto di proprietà dei predetti immobili, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n. 20508/2019), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.” (ex plurimis: Cass. n.
6123/2020).
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che, come già specificato, Pt_1
abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità.
[...]
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice sia divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, degli immobili sopra descritti, avendoli posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previsti per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità ( da €5201,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Giovanna CA definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così Parte_1 provvede:
9 1) dichiara che è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 del terreno e del fabbricato rurale, siti in Fasano alla C.da Scanzossa, identificati nel NCT dello stesso Comune al foglio di mappa 31, p.lla 189 e p.lla 46 sub. 1;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
, che si liquidano nella misura di € 5077,00 a titolo di onorari ed € Parte_1
127,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge;
3) ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di
DI (ex Conservatoria RR.II), nonché delle conseguenti e necessarie annotazioni e volture catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
DI, Lì 12.11.2025
Il Giudice
Giovanna CA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
CA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n. 2399/2020 R.G. pendente
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Musa presso il cui studio in Fasano (Br) alla via F.lli Rosselli n. 41 è elettivamente domiciliata;
attore
contro
(c.f. ); (c.f. ); CP_1 C.F._2 CP_1 C.F._3
convenuti (estromessi)
e
(c.f.); (c.f.); Controparte_2 Controparte_3
convenuti contumaci
nonché contro
1 (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._4
ET CE presso il cui studio in Fasano (Br) alla via Forcella n. 15 è elettivamente domiciliata;
convenuta
Oggetto: Usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.07.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.07.2020, notificato in data 20.07.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, (04.05.1957), CP_1 CP_1
(19.10.1969), e , per sentir dichiarare e
[...] Controparte_2 Controparte_3 riconoscere in suo favore l'avvenuto acquisto, per usucapione, della piena ed esclusiva proprietà di un terreno e dell'entrostante fabbricato rurale siti in agro Fasano (Br), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che
[…] è divenuta proprietaria a titolo originario, ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui agli artt. 1158 e 1146, comma 2, c.c. (ed in generale di tutte le disposizioni di legge che disciplinano la materia), del terreno e del fabbricato rurale, siti in Fasano alla C.da
Scanzossa, identificati nel NCT dello stesso Comune al foglio di mappa 31, p.lla 189 e
p.lla 46 sub. 1 (F.R.), in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per oltre vent'anni; b) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
c) dare ogni ulteriore, necessario, conseguente, collegato e/o connesso provvedimento di legge;
d) in caso di opposizione/o contestazione della domanda, condannare i convenuti alla rifusione di spese e competenze di lite, con gli accessori di legge”.
In particolare, l'attrice ha dedotto che gli immobili di cui innanzi sono sempre stati posseduti uti dominus (già da molto prima degli anni Novanta) dai suoi genitori (sig.ri e con i quali conviveva, e che, a seguito del loro Controparte_5 Controparte_6 decesso ha mantenuto il possesso di dette unità immobiliari.
2 ha addotto, altresì, di avere da sempre coltivato il fondo e continuato ad Parte_1 occupare il fabbricato adibendolo a deposito per il ricovero di attrezzature - a servizio della propria attività agricola - provvedendo alla relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'intero compendio e realizzando – fin dai primi anni Novanta – un impianto di agrumeto con circa 150 piante di limoni e agrumi misti.
Instauratosi il contraddittorio si sono costituiti in giudizio (nato il CP_1
04.05.1957) e (nato il [...]) con comparse di costituzione e risposta CP_1 depositate in data 13.11.2020 con cui hanno chiesto l'estromissione dal giudizio, deducendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo la totale estraneità di entrambi al presente giudizio - non essendo in alcun modo eredi di
(soggetto catastalmente indicato quale proprietario degli immobili de Persona_1 quo, unitamente a e ) - con richiesta di condanna Controparte_2 Controparte_3 dell'attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione.
Effettuate successive e approfondite ricerche, infatti, è emerso che erede di
[...] era , nato a [...] il [...] e deceduto ad Albenga il Per_1 CP_1
05.01.2021, la cui erede legittima è attualmente la di lui moglie, Controparte_4 odierna convenuta, avendo suo figlio , rinunciato all'eredità in data 24.02.2021. Per_2
Alla luce di ciò, all'udienza del 14.04.2022, il precedente magistrato ha dichiarato l'estromissione dal giudizio dei sigg.ri autorizzando parte attrice alla chiamata in CP_1 causa di . Controparte_4
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
19.09.2022, si è costituita concludendo per l'accoglimento delle Controparte_4 seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e pregiudiziale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra , per i motivi innanzi esposti;
in via principale e nel Parte_1 merito: b) dichiarare la domanda attorea improcedibile per omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
c) rigettare la domanda attorea per mancata maturazione del termine ventennale nel possesso pacificamente inteso come esercizio sulla “cosa” di un potere corrispondente a quello del titolare del diritto reale o del proprietario, in quanto tale
3 possesso è stato da sempre contestato con le comunicazioni e denunce presentate e in tale sede documentate;
d) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.”.
Espletata con esito negativo (come da verbale prodotto in atti) la procedura di mediazione obbligatoria disposta all'udienza del 27.10.2022 e dichiarata altresì la contumacia di e , all'udienza del 15.12.2022, le parti – riportandosi Controparte_2 Controparte_3 integralmente ai rispettivi scritti difensivi - hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - per il deposito di memorie di precisazione ed istruttorie.
Concessi i termini di cui sopra ed all'esito della scadenza degli stessi, il Tribunale - con provvedimento del 25.10.2023 - ha rinviato all'udienze del 14.12.2023, del 1.02.2024 e del
18.04.2024 per l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice come deferito dal convenuto nonché della prova per testi come richiesta da entrambe le parti, nelle rispettive memorie.
La causa, istruita attraverso il suddetto interrogatorio formale dell'attrice , Parte_1 prova per testi e fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 15.07.2025, con assegnazione alle parti del termine di trenta giorni per le comparse conclusionali e di venti per le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 co. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito.
In via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
sollevata da parte convenuta, va premesso che - secondo il consolidato
[...] orientamento della Suprema Corte - la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (Cass. 27 giugno 2011 n. 14177;
Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
4 Applicando il suddetto principio al caso in esame, si osserva che l'attrice ha chiaramente affermato che i beni oggetto della domanda erano stati posseduti “uti dominus” dai suoi genitori, con i quali conviveva, e che successivamente – in ragione di tale convivenza - ha proseguito nel possesso diretto. Ha inoltre prodotto copia dell'atto pubblico del 13 dicembre 2002, con il quale ha dimostrato di aver ricevuto in donazione altri terreni e porzioni di fabbricato contigui, che costituiscono - secondo la sua prospettazione - un unico appezzamento con quelli dedotti nella domanda. Tali allegazioni sono funzionali a prospettare, in questa fase, gli elementi essenziali del possesso continuato, pacifico, pubblico e con animus domini, elementi che l'azione di usucapione richiede.
La convenuta, nei propri scritti difensivi, ha fondato l'eccezione sollevata (con ogni probabilità da intendere come difetto di titolarità attiva) adducendo l'esistenza di presunti comproprietari, circostanza che – a suo dire – avrebbe impedito il maturare del possesso utile ai fini dell'usucapione in capo all'attrice.
Tuttavia, tale deduzione non è stata supportata da adeguata prova, poiché non è stata fornita un'identificazione precisa dei soggetti coinvolti, né è stato presentato un titolo giuridico valido teso a dimostrare che costoro detenessero diritti reali sul bene oggetto della controversia.
Ai fini dell'accoglimento dell'eccezione, non assume parimenti rilievo quanto dedotto - e prodotto in atti – dalla convenuta in merito alle denunce presentate (recanti data
21.04.2005; 26.05.2005; 14.11.2005), all'esposto del 12.09.2007 nonché all'impropriamente qualificata azione di “reintegra nel possesso”, trattandosi, in realtà, del più ampio procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (n. 5795/94 RG TR. BR - Sez. dist. di
Fasano) i quali non risultano riferibili e/o promossi nei riguardi di bensì Parte_1 di e (rispettivamente padre e fratello dell'odierna Controparte_5 Controparte_7 attrice).
Cionondimeno siffatte argomentazioni giuridico-fattuali, invero, non consentono di ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva da intendere come difetto di titolarità sollevato da parte convenuta.
5 Nella valutazione del merito, giova rammentare che, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, nel caso di specie, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che l'attrice sia stata nella materiale detenzione degli immobili in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre vent'anni e più precisamente, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, periodo in cui ha esercitato su entrambi i beni le prerogative di proprietaria, Parte_1 considerando peraltro che, sia il terreno che il fabbricato oggetto di causa, sono interposti tra gli altri beni di proprietà dell'odierna attrice (p.lla 642 e p.lla 55, nonché porzione di fabbricato di cui alla p.lla 46 sub 2).
Ad ulteriore dimostrazione del possesso pacifico mantenuto, l'odierna attrice ha dedotto l'assenza di divisioni murarie tra i due subalterni e di qualsiasi altro segno di delimitazione di confine tra i terreni di cui alle p.lle 189 e 55, che costituiscono - di fatto - un unico appezzamento che ha coltivato, anche avvalendosi dell'opera di terzi, Parte_1 realizzando, tra l'altro, un unico impianto di irrigazione.
Depongono eloquentemente nello stesso senso le evidenze documentali (estratto di mappa catastale, autorizzazione edilizia n. 299 dell'8.8.2003 rilasciata a per Parte_1 opere di miglioramento fondiario e relativa planimetria di progetto, dichiarazione del
8.4.2000 di conduzione agricola dei fondi in C.da Scanzossa) che corroborano la tesi dell'attrice, sia quanto ammesso dai testi escussi nel presente giudizio (sig.ri Tes_1
, ).
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
In particolare, la teste ha dichiarato: “Confermo che a partire dalla Testimone_1 seconda metà degli anni '90, ha utilizzato e coltivato personalmente i Parte_1 terreni circostanti la sua abitazione, denominati “Lamasecca”, che prima possedeva con i
6 suoi genitori” ed ancora “…la ed il fondo che vedo indicati con i n. 189 e 55 sono un Per_3 unico fondo anche se nella piantina vi è una linea di divisione”. Così, anche il teste Tes_3
oltre a confermare la circostanza che detiene dalla seconda metà
[...] Parte_1 degli anni '90, il possesso continuo e pacifico dei terreni circostanti la sua abitazione, ha dichiarato che il “…terreno dove sono impiantati limoni ed agrumi è un tutt'uno dal cancello di accesso fino in fondo alla particella n. 52”.
Dal contenuto analogo sono le dichiarazioni che l'odierna attrice ha reso in sede di interrogatorio formale, affermando di non essere mai stata a conoscenza dell'esistenza dell'asserito, peraltro non provato, contratto di mezzadria - in base al quale, secondo parte convenuta, i suoi danti causa avrebbero condotto l'immobile - né di aver mai conosciuto tale escludendo altresì che taluno si sia mai recato sul fondo Persona_1 qualificandosi quale proprietario.
Con riferimento alle deposizioni rese dai testi indicati da parte convenuta, si osserva che, all'esito di una ponderazione complessiva ed unitaria di tutte le dichiarazioni acquisite, non emergono elementi idonei a giustificare una revisione della decisione assunta.
Ed invero, va rimarcato come le dichiarazioni rese dai sigg.ri (nato il CP_1
04.05.1957) e (nato il [...]) vertano essenzialmente sui fatti relativi al CP_1 procedimento cautelare iscritto al n. 5795/94 RG TR. BR. - Sez. dist. di Fasano - nonché sulle denunce presentate da (depositate in atti e finalizzate a documentare Persona_1
l'illegittimo possesso degli immobili oggetto di causa oltre che l'interruzione del possesso continuato) che hanno riguardato e non già - come Controparte_5 Controparte_7 innanzi detto - l'odierna attrice la quale in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza di “denunce contro e/o altri”. Controparte_7
Ed invero, riguardo alle denunce in oggetto, sulla base della documentazione depositata, appare verosimile che né i destinatari né tanto meno l'odierna attrice abbiano mai avuto conoscenza delle stesse non emergendo da essi la comunicazione o notificazione della loro presentazione.
7 Non sussistono, dunque, elementi idonei a porre in dubbio che, quantomeno, l'immissione nel possesso dei suddetti beni da parte dell'odierna attrice sia avvenuta in modo pacifico, non clandestino e privo di atti arbitrari.
Le emergenze istruttorie consentono, pertanto, di riconoscere che l'attrice ha posseduto uti dominus – per ben oltre vent'anni – gli immobili, esercitando sugli stessi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Quanto all'interruzione dell'usucapione, giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di possesso ad usucapionem, in virtù del rinvio operato dagli artt. 1165 e 2943 c.c., la legge individua in modo tassativo gli atti idonei a interrompere il decorso del termine utile all'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli espressamente previsti dalla norma, anche qualora con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto. Ciò in quanto la tipicità dei mezzi di interruzione non ammette equipollenti (Cass. civ., n. 6029/2019).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ne discende dunque che può attribuirsi efficacia interruttiva del possesso esclusivamente agli atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero agli atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso in capo al possessore usucapente (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, sent. n. 9845 del 19.06.2003).
Per dovere di completezza, va rammentato altresì che sono inefficaci le semplici contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore – a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie - l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (Cass. civ. n. 2929/1986).
Ne deriva, pertanto, che non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva né alle denunce nè agli esposti presentati da nei confronti di e Persona_1 Controparte_5
nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2007. Per_1
Tali risultanze, pertanto, consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, la usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del
8 diritto di proprietà dei predetti immobili, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n. 20508/2019), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.” (ex plurimis: Cass. n.
6123/2020).
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che, come già specificato, Pt_1
abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità.
[...]
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice sia divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, degli immobili sopra descritti, avendoli posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previsti per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità ( da €5201,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Giovanna CA definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così Parte_1 provvede:
9 1) dichiara che è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 del terreno e del fabbricato rurale, siti in Fasano alla C.da Scanzossa, identificati nel NCT dello stesso Comune al foglio di mappa 31, p.lla 189 e p.lla 46 sub. 1;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
, che si liquidano nella misura di € 5077,00 a titolo di onorari ed € Parte_1
127,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge;
3) ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di
DI (ex Conservatoria RR.II), nonché delle conseguenti e necessarie annotazioni e volture catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
DI, Lì 12.11.2025
Il Giudice
Giovanna CA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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