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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4058 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine C.F._1
del ricorso, dall'avv. BUGLIONE TIZIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._2
del ricorso, dall'avv. BONFA' DANIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/3/2024, e Parte_1 CP_1
, - premesso di aver contratto matrimonio in Ercolano il
[...]
5/9/2005 da cui nascevano (29.05.2006) e (12.01.2021), Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- Disporre
l'affido condiviso dei figli minori e , con residenza Per_1 Per_2
privilegiata con la madre attualmente in Ercolano alla via San Vito nr.
65 nella casa familiare con la volontà della sig.ra ; - I genitori si Pt_1
impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle
2 questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-
Che al sig. verrà garantito il diritto di visita ai minori, CP_1
prevedendo che lo stesso potrà vedere i figli secondo le modalità di seguito indicate prelevandoli e riaccompagnandoli, presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e con quelli di salute e di studio dei figli. - Ad ogni buon conto egli dovrà e potrà vedere i figli:
1) due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 21:00; 2) i minori trascorreranno, in via alternativa con il padre e la madre un intero fine settimana, nel fine settimana di competenza del Sig.
si intende dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alla domenica CP_1
sera alle ore 21,00; 3) il sig. si impegna sin d'ora a comunicare CP_1
alla madre l'indirizzo dell'abitazione ove accoglierà i minori ed eventuali variazioni, ugualmente la sig.ra si impegna a comunicare Pt_1
eventuali variazioni del domicilio familiare;
4) durante il periodo di ferie scolastiche di Natale, le festività verranno divise, tra i genitori, i quali convengono che i figli trascorreranno il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro, con l'impegno di alternarsi di anno in anno nella scelta del periodo, dalle ore
09,30 della mattina sino alle ore 21,00 della sera del giorno successivo, salvo diverso accordo tra i genitori;
per quanto riguarda i giorni del 26
dicembre e del 6 gennaio, ove i minori trascorreranno i giorni del 24 e del 25 dicembre con un genitore il giorno 26 dicembre sarà trascorso con
3 l'altro, e così ove i minori trascorreranno il giorno del 31 dicembre e del
1° gennaio con un genitore il giorno 6 gennaio sarà trascorso con l'altro e comunque sempre dalle ore 09:30 sino alle ore 21:00. 5) durante il periodo pasquale i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; 6) per quanto riguarda il periodo estivo, potrà trascorrere quindici Per_1
giorni consecutivi di vacanza con ciascun genitore, mentre la figlia minore sino al compimento del quarto anno di età, potrà Per_2
trascorrere una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto con ciascun genitore, previa comunicazione della data di inizio ferie entro e non oltre il 30 giugno.
Successivamente al compimento del quarto anno di età la minore Per_2
potrà trascorrere quindici giorni consecutivi di vacanza con ciascun genitore, previa comunicazione della data di inizio ferie entro e non oltre il 30 giugno. 7) i minori trascorreranno gli altri giorni festivi dell'anno
(es. 01/05, 02/06, 25/04), con esclusione delle festività già indicate, in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore;
8) i minori trascorreranno altresì con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e della festa del papà, ugualmente trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma;
9) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore riservando all'altro genitore la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo per festeggiare anche con questi il compleanno. Si intende che per l'anno 2024 i minori festeggeranno ciascuno il giorno del proprio compleanno con la madre ed il pomeriggio successivo saranno
4 con il padre, l'anno successivo festeggeranno ciascuno il proprio compleanno con il padre e trascorreranno il pomeriggio successivo con la madre, così continuando in alternanza annuale;
10) i genitori si impegnano, reciprocamente, in caso di assenza dalla città di residenza, in assenza o in compagnia dei figli, a tenere informato l'altro genitore circa la propria reperibilità con preavviso di sette giorni;
11) fermo restando il calendario delle visite padre-figlio, i coniugi con la sottoscrizione dei seguenti patti si impegnano ad essere disponibili e collaborativi nell'interesse preminente dei figli minori ad una crescita equilibrata, sana ed armoniosa che richiede, per essere tale, l'apporto educativo ed effettivo di entrambi i genitori;
12) i coniugi dichiarano che entrambi i figli minori e Per_1 Per_2
non svolgono alcuna attività ludica;
- il Sig. verserà per il CP_1
mantenimento dei figli minori e la somma di € 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, per un importo totale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, passibili di aumenti annuali, secondo indici ISTAT;
13. il sign. verserà la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) CP_1
mensili per il mantenimento della Sig.ra da corrispondersi, Pt_1
mediante accredito sulla Postepay nr. 5333171116196284 intestata alla stessa;
qualora la Sig.ra dovesse lasciare la casa coniugale di via Pt_1
San Vito nr. 65 il mantenimento per la stessa sarà di € 200,00
(duecento/00) mensili. La Sig.ra entro e non oltre tre giorni dalla Pt_1
pronuncia della separazione si impegna ad effettuare la voltura a suo nome di tutte le utenze (luce, gas, TARI, ecc.) che in ogni caso
5 rimarranno a suo esclusivo carico. - che tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive, (divise, libri, attrezzatura sportiva,
apparecchi ortodontici ecc.), saranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi, se giuste e necessarie facendo riferimento al protocollo di intesa del Tribunale Ordinario di Napoli;
14. - l'assegno unico sarà suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi;
15.- visto l'art. 3 lett. B) della L. n. 1185/1967, così come novellato dall'art. 24 L. n. 3/2003 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici per ciascun genitore ed inoltre prestano sin d'ora il consenso per il rilascio di documento valido per espatrio e per il passaporto per fini turistici per i figli minori. I
documenti dei minori saranno custoditi dai genitori ad anni alterni;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
6 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.166, parte II , S. A , reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2005) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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