Ordinanza cautelare 27 agosto 2009
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2012
Sentenza 5 marzo 2013
Sentenza 20 dicembre 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/03/2013, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01848/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2009, proposto da:
RI TT MA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Mandelli e Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Visconti di Modrone, 6;
contro
Comune di Olgiate Molgora, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;
nei confronti di
Condominio di via Olcellera N. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Pisacane, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Borgogna, 9;
LA VE, RI SS IO, NG RI RU DE OR NO, IZ NE EV, IA IS TE, RI RE VE e RA VE, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi,
a) del permesso di costruire in sanatoria, pe. n. 89/2005 prot. n. 6585, come rilasciato dal Comune di Olgiate Molgora in data 14.5.2009 ai signori IO IS SS, VE LA, NO NG RI, EV IZ, TE IA IS, VE RI RE, VE RA, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "sanatoria per sistemazione piazzale e ripristino scarpata con asportazione macerie", ubicati in via Olcellera n. 25, sull'area catastalmente identificata al fg. 5, mapp. 2130 censuario di Mondonico;
b) conseguentemente, quale atto prodromico, della certificazione di compatibilità paesistica, rilasciata dal Comune di Olgiate Molgora in data 14.5.2009, pe n. 89/2005 prot. n. 6585;
c) per l'effetto, di tutto il procedimento sotteso al rilascio del richiamato permesso di costruire in sanatoria, degli atti e/o pareri e/o relazioni tecniche e/o delibere e/o tavole collegate, prodromiche e/o connesse e di tutti gli atti preordinati, quali anche pareri e/o osservazioni e/o conseguenti e/o connessi alle medesime e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olgiate Molgora e del Condominio di via Olcellera N. 25;
Vista l’ordinanza di integrazione del contraddittorio della II Sezione n. 2552/2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori: Roberta Mandelli, Mario Lavatelli e Carmen Pisacane;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 14.5.2009, a firma del Responsabile del Servizio Territorio, il Comune di Olgiate Molgora (LC), rilasciava ad una pluralità di soggetti un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001, per lavori di sistemazione di un piazzale e di ripristino di una scarpata con asportazione delle macerie, eseguiti in via Olcellera n. 25, sull’area identificata catastalmente al foglio n. 5, mappale n. 2130.
L’esponente, proprietaria di un terreno sito nelle vicinanze del fondo oggetto della sanatoria, impugnava con il ricorso in epigrafe il provvedimento di cui sopra, chiedendone anche la sospensione e formulando altresì domanda di risarcimento dei danni.
Questi, in sintesi, i motivi di gravame:
1) violazione della legge 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
2) nullità per indeterminatezza dell’oggetto, violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 36 del DPR 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta illogicità ed irrazionalità;
3) violazione di legge e di procedura, violazione di NTA (art. 26) e del regolamento edilizio comunale (att. 26-27), modifica dello stato di fatto originario, carenza di istruttoria, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, disparità di trattamento ed eccesso di potere nel rilascio del permesso in sanatoria;
4) nullità per indeterminatezza dell’oggetto, travisamento di fatto, sviamento dalla sua causa tipica, genericità, violazione e falsa applicazione del regolamento comunale della commissione per il paesaggio, eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato ed il Condominio di via Olcellera n. 25, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
In esito alla camera di consiglio del 26.8.2009, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza della Sezione II n. 998/2009.
La pronuncia cautelare era impugnata davanti al Consiglio di Stato, che rigettava però l’appello con ordinanza della IV Sezione n. 6151 del 14.12.2009.
All’udienza pubblica del 22.3.2012 la causa era rinviata, a motivo dell’astensione dalle udienze indetta dalle associazioni degli avvocati.
In esito alla successiva udienza pubblica dell’11.10.2012, il Collegio disponeva con ordinanza n. 2552/2012 l’integrazione del contraddittorio, in quanto il permesso di costruire ivi impugnato risulta rilasciato ad una pluralità di destinatari e solo alcuni di questi erano stati evocati in giudizio con il ricorso introduttivo.
L’esponente procedeva all’incombente assegnatole, depositando in giudizio atto di integrazione del contraddittorio in data 9.11.2012.
Alla pubblica udienza del 21.2.2013, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel primo motivo di ricorso, l’esponente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio e di quello successivo di sanatoria.
La censura appare però priva di pregio, in quanto in relazione al procedimento di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 (l’unico che interesse nel presente giudizio), non si può pretendere che il Comune avvisi qualsivoglia soggetto che potrebbe in qualche modo subire un pregiudizio per effetto della sanatoria medesima, attesa la difficoltà di individuazione di tali soggetti e la sostanziale indeterminatezza del numero di costoro (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 3.5.2011, n. 1092).
Il primo motivo è quindi respinto.
2. Ai fini della definizione degli ulteriori mezzi di gravame, il Collegio reputa necessario disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 104/2010, della quale si incarica il Direttore dell’Agenzia del Territorio di Lecco o un suo delegato.
Il verificatore, in particolare, dovrà accertare se per effetto dei lavori edili oggetto del permesso in sanatoria ivi impugnato, è stato effettivamente mutato lo stato dei luoghi attraverso il restringimento della strada campestre di cui è causa, corrente lungo il tratto della roggia “Olcellera”.
In caso di risposta affermativa, il verificatore dovrà accertare, seppure alla luce della documentazione catastale e tecnica esistente, il tempo intercorso dall’ultimo effettivo mutamento dello stato dei luoghi.
Per lo svolgimento della propria attività, il verificatore è autorizzato sin d’ora a compiere, in contraddittorio con le parti, le operazioni più opportune, quali ad esempio sopralluoghi sull’area, accesso agli uffici comunali o ad altri uffici pubblici per l’esame della necessaria documentazione.
Le parti sono autorizzate a farsi assistere da propri consulenti tecnici.
Il verificatore è autorizzato ad esperire un tentativo di conciliazione fra le parti.
La relazione conclusiva del verificatore dovrà essere depositata presso la Segreteria della scrivente Sezione entro il 3 maggio 2013, mentre per la prosecuzione della trattazione è fissata l’udienza pubblica del 27 giugno 2013.
3. Atteso il carattere parziale della presente pronuncia, ogni statuizione sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e dispone per la restante parte incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza pubblica del 27 giugno 2013.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO