Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 261/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa MO TA presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice dr. Francesco BA rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di FLASH RISTRUTTURAZIONI ITALIA s.r.l. (già TOTAL PROOF BY LD CA s.r.l. con modifica della denominazione sociale iscritta in data 22.09.2023 e precedentemente ancora FLASH RISTRUTTURAZIONI ITALIA s.r.l. fino alla modifica della denominazione iscritta in data 09.03.2022); C.F./P. I.V.A.: 04357550237, sede legale in Verona via Merano n. 7 – 37132 Verona (VR); amministratore unico LD KO;
dichiarazione di scioglimento della società iscritta in data 08.11.2024;
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 23.09.2024 da Michele PE per l'apertura della liquidazione giudiziale di TOTAL PROOF BY LD CA s.r.l.; istanza invero da intendersi rivolta nei confronti di FLASH RISTRUTTURAZIONI ITALIA s.r.l., tenuto conto delle modifiche della denominazione sociale indicate nell'oggetto della presente procedura;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 04.10.2024 come risulta dalle attestazioni della Cancelleria e come dichiarato dalla stessa società convenuta con memoria di costituzione depositata in data 15.11.2024; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e dalla stessa società convenuta;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta anzitutto documentata la legittimazione attiva del ricorrente Michele PE nei confronti della società convenuta, siccome evincibile dal credito fondato su titolo
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., anche tenuto conto della iscrizione presso la camera di commercio della dichiarazione di scioglimento della società nelle more di fissazione dell'udienza di audizione del debitore;
dunque, anche avuto riguardo ai parametri liquidatori, lo stato di insolvenza deve ritenersi ragionevolmente desumibile dalle seguenti univoche circostanze:
- il protratto inadempimento, neppure contestato, nei confronti dell'istante, li quale vanta un credito di oltre 54 mila euro alla data della notifica del precetto (perfezionatasi in data 12.09.2023);
- l'esito negativo delle verifiche esperite dall'istante ex art. 492 bis c.p.c. al fine di individuare cespiti riconducibili alla società convenuta utilmente aggredibili (cfr. doc.
2) e l'esito non satisfattivo anche del pignoramento presso terzi tentato dall'istante (doc.
3);
- l'assoluta incertezza del credito menzionato nella memoria di costituzione nell'importo di € 2.563.600,00 nei confronti di terza società indicata quale committente di lavori edili effettuati per suo conto ed oggetto di controversia giudiziale;
dalla documentazione offerta in comunicazione da parte della odierna convenuta emerge soltanto il riconoscimento del provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. per il minor importo di € 203.500,00, mentre nessun elemento valutativo è stato offerto in relazione al maggiore ammontare del credito prospettato;
invero, la rilevante entità del maggior credito, per un verso, risulta oggetto di rilievi critici sul piano probatorio nello stesso provvedimento cautelare prodotto in atti, per altro verso, pare contrastare con le evidenze dei bilanci offerti in comunicazione, ove per gli esercizi 2022 e 2023 sono registrati crediti rispettivamente di € 519.866,00 e di € 381.896,00;
- l'ingente ammontare dei debiti erariali, pari ad € 602.186,70 alla data del 23.10.2024 ed in generale dei debiti complessivi risultanti dal bilancio di esercizio 2023, parti all'importo di € 2.893.935,00 (nel 2022 pari ad € 2.887.801,00);
- l'evidente incapienza, rispetto ai debiti indicati, dell'attivo dichiarato dalla società nel medesimo bilancio di esercizio 2023, ove a fonte dei debiti indicati, l'attivo risulta contenuto alla minor somma di € 2.225.157,00 (nel 2022 pari ad € 2.339.773,00), con un pareggio di bilancio reso possibile soltanto mediante iscrizione delle perdite a nuovo per gli esercizi successivi;
dunque, le perdite, emergenti già dal bilancio 2021 (per € 8.978,00) e 2022 (per € 575.561,00) sono state portate a nuovo per un importo complessivo di € 689.778,00, tenuto conto anche della perdita di € 105.239,00 dell'esercizio 2023;
- gli elementi evincibili dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.09.2024, che registra perdite nell'anno 2024 per € 68.886,58, a fronte della sostanziale assenza di ricavi e passività per € 3.026.987,93 a fronte di attività per € 2.958.101,35, peraltro calcolata valorizzando ancora a nuovo le perdite del 2023 di € 680.799,51; rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli ultimi tre anni attestano valori di attivo patrimoniale e di debiti complessivi dai quali si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare i rilevanti debiti erariali suindicati, oltre che il debito nei confronti dell'istante;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di FLASH RISTRUTTURAZIONI ITALIA s.r.l. (C.F./P. I.V.A.: 04357550237), sede legale in Verona via Merano n. 7 – 37132 Verona (VR); amministratore unico LD KO;
dichiarazione di scioglimento della società iscritta in data 08.11.2024;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore il dr. Alberto CASTAGNETTI in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data mercoledì 16 aprile 2025 ore 11.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 0320.12.2024.
Il giudice relatore La presidente Francesco BA MO TA