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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/08/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico: dott.ssa Paola Corabi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: Somministrazione
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Maddalena Gaeta ed elett.te domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Salerno, alla via R. De Martino,34
ATTORE
E
in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Artemio Baldi ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni al Corso Principe Amedeo n. 17
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ammesso al gratuito patrocinio Parte_1 con delibera del COA del 10.11.21, ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
– in persona del legale rapp.te p.t. –, al fine di:”Voglia l'On.le Tribunale adito, 1)
[...]
Accertare e dichiarare, in ragione delle premesse del presente atto di citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c e/o 2043 c.c. la illiceità delle condotte poste in essere dalla società
servizi idrici integrati anche in riferimento alle rilevazioni del contatore dei consumi di CP_1 acqua collocato presso l'abitazione del sig. ; e, per l'effetto, 2) respinta ogni Parte_1 avversa eccezione, deduzione e richiesta, in accoglimento la domanda proposta del sig.
[...]
determinare ed accertare gli esatti consumi idrici e, dunque, l'effettivo credito che la Parte_1 società vanta nei suoi confronti;
e, condannare la società al risarcimento di CP_1 CP_1 tutti i danni ingiustamente arrecati al sig. nella misura che sarà determinata in Parte_1 corso di causa “.
Esponeva l'attore che la società convenuta, con la quale aveva stipulato contratto di fornitura di acqua per utenza ad uso domestico, il giorno 29/03/2021 gli aveva inviato comunicazione di costituzione in mora n.210896 per il pagamento di Euro 2.290,46 anche a titolo di conguagli relativi a diversi anni di fornitura. Adduceva che i consumi quantificati nella suddetta comunicazione non corrispondevano al consumo effettivo da lui effettuato, e ne richiedeva una stima esatta.
Nel contestare, dunque, i consumi stimati, il eccepiva la mancanza di una disposizione Parte_1 contrattuale che potesse legittimare la a fatturare conguagli regolatori a distanza di tanti anni CP_1 dall'effettivo consumo. Spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni sia per la errata fatturazione dei consumi che per le frequenti riduzioni di erogazione di acqua con conseguente disagio alla famiglia.
Con propria comparsa, si costituiva la in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., la quale concludeva:” voglia l'adito Giudice di Pace, contrariis reiectis,a) in via principale, dichiarare l'incompetenza per valore dell'Autorità adita a favore del Giudice di Pace;
b) rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto inammissibile, improcedibile, Parte_1 infondata in fatto e in diritto e non provata;
c) dichiarare la correttezza del comportamento dell' , con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite oltre che al CP_1 pagamento delle spese ex art. 92 c.p.c. e con ulteriore condanna della stessa al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente, con interessi e decorrenza come per legge;
d) con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 cpc. la causa, alla luce della documentazione prodotta, veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 9.05.25 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Non trova accoglimento l'eccezione preliminare ex art. 38 cpc di incompetenza per valore del giudice adito sollevata dalla convenuta, basata sul presupposto che il valore della controversia sia da contenere entro l'importo di €. 2.290,46 – somma contestata dall'attore e relativa ai consumi idrici -. Ed invero, posto che in generale il valore della causa si determina sulla base della domanda avendo cioè come riferimento la pretesa fatta valere in giudizio, nel caso in esame, l'attore ha anche chiesto la condanna della società Ausino al risarcimento di tutti i danni patiti , nella misura da determinarsi in corso di causa ( valore indeterminato della domanda).
Si ritiene, altresì, infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e, pertanto, deve essere rigettata.
Come noto, affinchè sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 164 cpc, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati e tratteggiare l'azione , in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto (cass. Sez Unite 8077/12). Anche indicazioni incomplete possono essere idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della stessa, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e causa petendi.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva dell'atto di citazione si individuano in modo chiaro petitum e causa petendi, i quali possiedono un grado di determinatezza tale da mettere immediatamente il convenuto in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale.
Nel merito, la domanda è fondata pe quanto di ragione.
La domanda si fonda essenzialmente sulla contestazione dei consumi, relativi alla fornitura d'acqua, stimati dalla società convenuta e ritenuti eccessivi rispetto ai consumi effettivi. Il Parte_1 inoltre, eccepisce la mancanza di una disposizione contrattuale legittimante la fatturazione di conguagli regolatori a distanza di anni dall'effettivo consumo, con la conseguente emissione di fatture che violano i principi di trasparenza e buona fede, determinando così un abuso del diritto.
La convenuta, di contro, nel confermare la correttezza degli importi richiesti – poiché determinati sulla scorta di consumi rilevati con lettura periodica effettuata nel rispetto delle norme di settore - , eccepisce l'infondatezza delle pretese avverse in quanto sfornite di validi elementi probatori, in violazione del disposto di cui all'art. 2697 cc.
Nei contratti come quello di fornitura d'acqua, caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Ciò significa che allorquando l'utente contesti la perfetta funzionalità del contatore o l'esistenza di un malfunzionamento, sarà il gestore a dover dimostrare, al contrario, la perfetta funzionalità. Lo stesso principio può dirsi applicabile alle contestazioni circa l'erroneità dei calcoli e alle modalità di effettuazione degli stessi. Dalla documentazione risulta notificata all'attore la costituzione in mora del 24.02.21per il mancato pagamento di fatture richiamate nell'allegato prospetto, per l'importo complessivo di 2.290,46 euro, preceduto anche dal sollecito di pagamento dell' 1.11.20.
Successivamente, in data 18.10.21, viene fatto un piano di rateizzazione delle bollette per un importo di €. 3.249,23 , come da prospetto allegato, la cui richiesta ( di rateizzazione) sarebbe stata avanzata dal Tuttavia la sottoscrizione posta sul suddetto prospetto non è in modo certo Parte_1
e chiaro riconducibile all'attore, né viene fornita la prova della richiesta di rateizzazione avanzata direttamente dal Ad ogni modo, è bene precisare che laddove fosse stata fornita la Parte_1 prova della richiesta di rateizzazione, tale istanza - con cui l'attore avrebbe chiesto semplicemente di dilazionare il pagamento richiesto dalla convenuta - non equivale ad atto di ricognizione del debito.
Vengono prodotte tutte le bollette impagate con i relativi consumi e contestate dal nel Parte_1 loro ammontare, il cui consumo stimato, a dire dello stesso, risulta non corrispondente al consumo effettivo. Si osserva, a tal proposito, che spetta al gestore del servizio idrico dimostrare che i consumi addebitati all'utente non siano forfettari, ovvero siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore. Infatti, nei rapporti di utenza, il contatore – a norma dell'articolo 2712 codice civile – costituisce un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio. Solo dopo tale verifica, l'onere della prova si sposta sul somministrato, il quale dovrà dimostrare, se vuole ottenere un ristorno, che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi) e che egli ha adottato tutte le cautele necessarie per evitarli. La suddetta disposizione disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa consistente nella riproduzione o nella rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici. Ad ogni modo tale meccanismo probatorio non può ritenersi operante laddove l'utente lamenti il mancato funzionamento del contatore ovvero, come nella specie, la non corrispondenza degli importi addebitatigli dalla società somministrante ( consumi quantificati nella comunicazione di costituzione in mora) con il consumo effettivo.
Si ricorda che il contratto di fornitura d'acqua è un contratto a prestazioni corrispettive e, secondo giurisprudenza costante, quando viene rilevata un'eccedenza dei consumi, la rilevazione deve riguardare il consumo dell'anno solare e deve essere accertata in contraddittorio con l'utente.
L'accertamento deve avere una data precisa e, per il calcolo, devono essere indicate data ed entità del precedente accertamento. Di tanto non vi è prova. In definitiva, posto che la convenuta ha l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, la mancanza della prova da parte della stessa società in relazione al fatto che i consumi addebitati al fossero scaturiti dalla lettura periodica e in Parte_1 contraddittorio delle risultanze del misuratore, comporta l'accoglimento della domanda in relazione all'eccedenza dei consumi stimati e non supportati da prova.
Non trova accoglimento la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore in quanto non provata. Infatti, l'attore asserisce di aver subito frequenti riduzioni di erogazione di acqua con conseguente disagio a carico dell'intera famiglia, ma tale affermazione risulta priva di riscontro.
Giusti motivi sussistono per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto del rigetto della domanda in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda nei limiti di quanto esposto in motivazione;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 4.08.25 il gop dott.ssa Paola Corabi