Articolo 166 del Codice di giustizia contabile
Articolo 165Articolo 167
Versione
7 ottobre 2016

Art. 166

(Consulente tecnico)


1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97.


2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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