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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Marco Giacomo FERRUCCI consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 20/2023 avverso la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 724/2020
R.G., avente ad oggetto: domanda di adempimento contrattuale - trasporto pubblico locale
T R A
, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. (p.Iva Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliata – pec: Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Ripalimosani (CB), p. Iva e Controparte_1
c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata alla P.IVA_2
comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti Edoardo Lombardi ed Antonio Maria
Sabato pec: Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con sentenza n. 371 del 20/06/2022 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta con citazione notificata il 27/05/2020 dall' (in seguito , ha Controparte_1 CP_1 condannato la al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Parte_1
986.943,00 euro -oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali, con imposizione a carico della stessa convenuta del compenso al ctu-, a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla società ai propri dipendenti per l'anno di esercizio 2018 quali integrazioni salariali previste dal CCNL di categoria, in virtù del contratto di servizio di trasporto pubblico locale intercorso fra le parti il 22/05/2015 (con cui era stato rinnovato il contratto del 23/06/2011 fra la ed il , conferenti all' i rami Pt_1 Controparte_2 CP_1
di azienda relativi al servizio in questione); la sentenza ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione di sovracompensazioni percepite dalla
CP_1
Avverso tale pronuncia (non notificata) la ha proposto appello con Parte_1
citazione notificata il 19/01/2023, proponendo sei motivi di impugnazione e chiedendo di dichiarare “la nullità ovvero l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnata sentenza” ovvero di dichiarare “l'infondatezza manifesta della domanda, accogliendo all'occorrenza quella riconvenzionale, respingendo la pretesa azionata e condannando la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”, previa eventuale rinnovazione della ctu al fine di accertare la reale entità del maggior peso economico delle retribuzioni dei dipendenti A.T.M. nell'anno 2018 e l'esistenza di sovracompensazioni in favore della società relative al medesimo esercizio.
2 La ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. CP_1
(istanza implicitamente rigettata dal provvedimento che ha disposto la prosecuzione del giudizio) ovvero di rigettarlo nel merito, con la condanna dell'appellante al rimborso anche delle spese del presente grado.
La Corte -disattesa l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata e di rinnovo della ctu- si è riservata per la decisione con ordinanza del
23/05/2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La ha sollevato eccezione di giudicato esterno in riferimento alla CP_1
decisione di questa Corte n. 212/2020 (divenuta definitiva per omessa impugnazione), di rigetto dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Campobasso che aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta dall'ente regionale contro il d.i. n. 666/2014, condannandolo a pagare all' l'importo di 716.910,00 CP_1
euro a titolo di rimborso dei costi anticipati ai propri dipendenti nel periodo gennaio/agosto
2014 quali integrazioni salariali previste dal CCNL di categoria, in virtù del contratto di servizio di trasporto pubblico locale del 23/06/2011, sopra menzionato.
L'eccezione va disattesa: secondo l'orientamento della S.C., nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, formatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (cfr. Cass. 2023/n. 10430 e Cass. 2020/n. 17223, quest'ultima relativa a due giudizi, tra le stesse parti, di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a diversi periodi temporali -connotati da elementi differenti pur se relativi al medesimo rapporto giuridico-, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato).
Nella specie, pur essendo state innegabilmente oggetto della causa citata molte delle questioni dibattute anche nel presente giudizio, si rilevano fra le due controversie differenze concernenti non solo l'ambito temporale cui sono riferite le domande della società, ma anche gli atti negoziali regolanti i relativi rapporti fra le parti (nella causa definita discutendosi dell'adempimento del contratto di servizio del 23/06/2011 ed in quella attuale del contratto del 22/05/2015, le cui clausole in parte non sovrapponibili
3 richiedono specifico approfondimento, prospettandosene dalle parti interpretazioni difformi).
3.-- Come osservato dalla parte appellata, le dimensioni e le modalità di redazione della citazione in appello (di 188 pagine, contenenti numerosi incisi e lunghe note a piè di pagina), rendono in più punti l'atto in questione ridondante e di difficoltosa lettura: non essendo applicabili alla fattispecie, ratione temporis, la nuova formulazione dell'art. 121
c.p.c. ed il D.M. n. 110/2023, tanto può tuttavia essere valutato ai soli fini della verifica del rispetto dei presupposti dell'art. 342 c.p.c., che è riscontrabile -essendo indicate le parti della sentenza di primo grado censurate, le ragioni dell'appello e le modifiche richieste-, fatta eccezione per ciò che attiene alla riproposizione della domanda riconvenzionale, di cui si esporrà, nonchè per la richiesta di dichiarazione dell'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnata sentenza”, in ordine alla quale non si offre alcuna argomentazione, non apparendo in ogni caso comprensibili i riferimenti all'“improcedibilità” o
“inammissibilità” di una pronuncia giurisdizionale.
4.-- È infondato il primo motivo di impugnazione incentrato dalla Parte_1 sull'eccezione, sollevata con l'atto introduttivo del presente grado, di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 10, comma 12 lett. d) e 11, comma 1, del d. lgs. n. 116/2017, in quanto pronunciata da un giudice onorario di pace in causa di valore superiore a € 50.000,00.
L'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, richiamato dalla regola in linea generale la Pt_1
destinazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo ed i compiti loro delegabili, con precisazione fra l'altro del citato limite di competenza per valore.
Deve tuttavia considerarsi che l'estensore della sentenza in questione LE NT, già prima del 15/08/2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. cit.) era giudice onorario presso il Tribunale di Campobasso: tanto, oltre a rappresentare circostanza nota al collegio per ragioni di ufficio, è stato oggetto di deduzione nella comparsa di costituzione in appello dell' senza smentita dell'appellante. CP_1
Nel caso di specie, pertanto, trovano applicazione le disposizioni relative ai magistrati in servizio (capo XI del decreto), fra le quali l'art. 30, a norma del quale “Fino al 15 agosto
4 2025 [ed a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio, ex . art. 1, comma 629, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234], il presidente del tribunale:
a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;
b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1
[carenze di organico o altre situazioni contingenti] e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale.
Le materie escluse per il settore civile, oggetto dell'art. 11, comma 6 lett. a) sono: i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dall'articolo 615, secondo comma, e dall'art. 617, secondo comma, del codice di procedura civile, nei limiti della fase cautelare;
i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
i procedimenti in materia di famiglia).
In risposta al quesito circa l'assegnazione degli affari ai g.o.t. già in servizio in epoca anteriore al d.lgs. n. 116/2017, il C.S.M. ha chiarito in data 11/12/2017 che:
- l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n.116/2017, prevede che i giudici onorari di pace, già in servizio come g.o.t. alla data di entrata in vigore del predetto decreto potranno continuare a trattare (e definire) i procedimenti che siano stati loro formalmente ed individualmente assegnati entro la data del 15 agosto 2017;
- inoltre, i giudici onorari di pace, già in servizio come g.o.t. alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno trattare (e definire) anche nuovi procedimenti che
5 non siano stati loro assegnati entro le suddette date purché non rientranti tra le materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo, per le quali, dopo la stessa data, è preclusa ogni assegnazione.
Nessuna delle suddette ipotesi, già sopra elencate, riguarda la causa in questione, alla cui trattazione ed istruzione il g.o.p. NT è stato espressamente delegato dal giudice togato originariamente designato, con decreto del 20/07/2021 presente agli atti del primo grado in forma cartacea;
successive deleghe risultano riscontrabili nel fascicolo telematico acquisito al presente giudizio di appello, sino a quella del 20/06/2022 per l'udienza di discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
E' pertanto ingiustificato l'addebito, mosso dall'appellante al giudice onorario di “non avere addotto nell'atto decisorio alcun elemento giustificativo dell'abuso perpetrato”.
In tal senso è orientata univocamente la giurisprudenza della S.C., anche in riferimento a fattispecie regolate dal d.lgs. n. 116/2017:
Cass. Sez. 2 - , ordinanza n. 2047 del 24/01/2019: “I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata.
Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”;
Cass. sez. 3 - , ordinanza n. 30898 del 03/12/2024: “La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite
6 di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'avvenuta decisione da parte di un giudice onorario di una causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, indicato in citazione in euro 250.000, svolta ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.)”.
5.-- Con il secondo motivo di appello la assume la violazione da parte Parte_1 della sentenza impugnata dell'art. 15 del contratto di servizio e la falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2010, chiedendo che sia dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dalla parte avversa con il d.i. opposto.
Ribadendosi in proposito l'ordinanza emessa il 21/10/2023, si evidenzia che:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020), in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità non oltre la prima udienza di primo grado “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi
è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis [del d.lgs. cit.], atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”;
b) diversamente da quanto verificatosi nell'ipotesi oggetto di disamina di questa stessa
Corte nel procedimento n. 69/2021 R.G., citato dall'appellante (concernente opposizione a ingiunzione fiscale emessa dalla con tempestiva eccezione in primo grado Parte_1 dell' dell'omesso esperimento del tentativo di conciliazione), nella fattispecie la CP_1
convenuta, nella prima difesa proposta in primo grado, non aveva eccepito Pt_1
l'improcedibilità del giudizio;
c) non è stata ravvisata dalla Corte l'opportunità di disporre l'esperimento della mediazione fra le parti, anche in considerazione delle numerose controversie pendenti e/o definite fra le stesse in ordine ad analoghe questioni.
6.-- Va disatteso il terzo motivo di appello, con il quale si insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, respinta dal tribunale.
7 Proponendo la domanda in primo grado, l' ha sostenuto il proprio diritto di CP_1
ricevere dalla il pagamento degli oneri anticipati per il rinnovo del CCNL, Parte_1
invocando il Regolamento CE n. 1370/2007 e l'art. 9, co.3, del contratto del 22/05/2015 vincolante per le parti (in base al quale la compensazione economica provvisoria del servizio di trasporto basata sull'importo chilometrico, previsto in 2,16 euro oltre Iva, deve essere rideterminata in funzione del costo effettivo di esercizio).
In presenza di tale prospettazione della domanda, la stessa giurisprudenza amministrativa afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria - Cons. Stato Sez. VI, 10/07/2002, n.
3856: “In tema di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute al giudice amministrativo, essendo configurabili al riguardo soltanto interessi legittimi;
per converso, se l'erogazione del beneficio stesso viene disposta con deliberazione idonea a costituire un rapporto obbligatorio tra p.a. e beneficiario, e a fondare, quindi, il rivendicato diritto soggettivo della concessionaria, la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario -.
Tanto in linea con l'indirizzo della Cassazione civile (Cass. civ. sez. unite 2000/n. 287;
2012/n.19828; 2013/n.9690; 2015/n.23898), secondo cui “La domanda dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere l'adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati o forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del
Regolamento 1191/69/CEE, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali la concessionaria risulta titolare di un diritto soggettivo ("diritto alla compensazione" ex art.
6 del Regolamento)”.
Secondo Cass. sez. un. 2012/n.19828, cit., “La circostanza che il rapporto di concessione amministrativa non sia stato contrattualizzato, come pure imposto dal d.lgs. n. 422 del
1997, non sottrae alla giurisdizione ordinaria una controversia che le appartiene, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi", ai sensi dell'art. 133, lett. c), del
8 d.lgs. n. 104 del 2010” -nel caso il rapporto di servizio, peraltro qualificabile quale appalto di servizi per quanto si esporrà, è regolato dal contratto menzionato-.
E' dunque indubbiamente corretta la conclusione del tribunale, dal momento che nella specie la parte privata agisce a tutela di un diritto soggettivo di credito scaturente da un rapporto obbligatorio, e non già quale portatrice di un mero interesse legittimo alla distribuzione delle risorse alimentanti il Fondo unico per il concorso statale agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dal d.l. n. 95/2012.
Altrettanto dicasi in riferimento alla tesi della appellante secondo cui ricorrerebbe Pt_1
nella fattispecie un accordo sostitutivo di provvedimento concessorio del pubblico servizio, con conseguente giurisdizione esclusiva del G.A. sulle questioni di causa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2), c.p.a. (controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo).
L'accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo non è infatti configurabile in caso di stipula fra P.A. e privato di un contratto regolato dal diritto civile (quale quello di esercizio del servizio di trasporto pubblico oggetto di esame), bensì ove si concluda una convenzione collaborativa fra la P.A. ed il privato in luogo dell'adozione del provvedimento di esercizio di pubblica potestà, in ambito non suscettibile di pattuizione con il privato su posizioni omogenee: ne sono esempi la cessione volontaria o bonaria in caso di espropriazione per pubblica utilità (con cui il privato lucra un corrispettivo per la cessione “maggiorato” e la P.A. apprende velocemente l'area sulla quale eseguire l'opera pubblica e si mette al riparo da future impugnazioni), o l'utilizzo degli strumenti consensuali in ambito urbanistico, quali la convenzione di lottizzazione (con la quale la PA garantisce la possibilità di edificare su una certa area ai privati, i quali cedono le aree interessate dall'intervento e si assumono gli oneri delle opere di urbanizzazione primaria ed una quota di quelle secondarie) -cfr. in merito Cass. 2021/n. 33852, di riforma sul punto di una pronuncia di questa Corte-.
Non porta a diversa conclusione il richiamo dell'appellante alla giurisdizione amministrativa in tema di revisione prezzi, basato sulla previsione in contratto della
9 rideterminazione della compensazione provvisoria “in misura maggiore/minore in funzione del costo effettivo di esercizio”.
Anche a prescindere dalle deduzioni dell'appellata che escludono l'ipotesi di revisione del corrispettivo contrattuale (sostenendosi dall' l'applicabilità del criterio di CP_1 rideterminazione pattuito con l'art. 9, co. 3, del contratto), va osservato che nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010 sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima una valutazione discrezionale nel disporre la revisione.
Nella contraria ipotesi in cui la clausola individui compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve invece riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria: la S.C. individua quindi la giurisdizione ordinaria in caso di clausola che “prevede, non un margine di discrezionalità dell'amministrazione che può, a suo piacimento e senza alcun criterio di riferimento riconoscere o meno la revisione prezzi, ma inserisce un meccanismo determinativo della revisione nel suo ammontare, se dovuta”: Cass. sez. unite 2020/n.
21990 e 2021/n. 35952 -nella specie, il contratto stabilisce che il corrispettivo corrisponda alle previsioni del Regolamento CE n. 1370/2007 e che la rideterminazione sia effettuata in base alla verifica da parte della regione del “costo effettivo di esercizio”-.
7. -- Con il quarto motivo di appello si pone -quale mera difesa prospettabile anche in appello- la questione dell'illegittimo frazionamento del credito da parte dell' CP_1
con richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda, per avere la controversia identica causa petendi rispetto a quelle oggetto di precedenti giudizi fra le parti, alcuni dei quali definiti ed altri pendenti.
La deduzione è infondata: i crediti vantati dalla società nei vari giudizi indicati, per espressa previsione contrattuale, erano esigibili anno per anno a fine esercizio;
sussisteva inoltre per il primo giudice il ragionevole interesse economico dell' ad ottenere CP_1
10 le somme dovute al maturare del relativo credito, non potendosi pretendere che la stessa attendesse il maturare di plurime annualità.
La decisione merita piena condivisione, in linea con la giurisprudenza della S.C. citata dalla sentenza impugnata -che si ricollega alla questione del giudicato di cui si è trattato al paragr. n.2- : “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (v. Cass. sez. un. nn. 4090 del 16/02/2017 e 7299 del 19/03/2025, la quale ha in ogni caso precisato che l'eventuale abusivo frazionamento della domanda non comporta l'inammissibilità della domanda, potendo al più incidere sul regolamento delle spese del giudizio).
8.-- Mediante il quinto motivo di appello (articolato in plurimi punti) si imputa alla decisione di primo grado la violazione dell'art. 16 bis del d.l. n.95/2012, nonchè dell'art.
9 dei contratti di servizio del 2011 e del 2015, l'erronea interpretazione e falsa applicazione della delibera di G.R. n. 644/2011 e la natura apparente della motivazione, viziata da una ctu erronea ed inattendibile.
8.1-- In riferimento ai rilievi sul punto dall'appellante, ad integrazione della motivazione della pronuncia impugnata si premette che, per effetto del d.l. n. 95/2012, conv. nella l. n.
135/2012, istitutiva di un Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, gestito dalle regioni, è venuto meno qualsiasi automatismo fra la partecipazione statale al settore -realizzata con la compartecipazione regionale al gettito delle accise sul gasolio, in precedenza disciplinata dal comma 297
11 dell'art. 1 della l. n. 244/'07- e l'obbligo per le regioni di destinare tali somme alla copertura dei rinnovi del CCNL di settore.
La materia del contributo statale agli oneri del trasporto pubblico regionale ed in particolare ai costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro è stata regolata dapprima dall'art. 23, co.1, del d.l. n. 355/2003 e dall'art. 1, commi 295, 296 e 297 della l. finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), cui è succeduta la l. n. 135/2012 di conversione del d.l.
n. 95/2012, in forza della quale il citato Fondo è alimentato dalla compartecipazione di ciascuna regione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, in base ad un'aliquota stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (in luogo dei “trasferimenti” diretti dallo Stato alle Regioni precedentemente previsti, mirati ai rinnovi dei contratti di lavoro del settore).
Deve pertanto concludersi nel senso che, in base all'attuale assetto normativo, il finanziamento del trasporto pubblico locale è attribuito in via esclusiva alle regioni, cui le stesse devono fare fronte, a decorrere dal 22/08/2013, attingendo alla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul petrolio.
Tanto non implica la persistenza, sulle suddette quote di compartecipazione, di un vincolo ex lege alla copertura dei costi da rinnovo dei contratti di lavoro nel T.P.L., ma piuttosto la conferma della tesi sostenuta dalla stessa secondo la quale l'unico Parte_1
vincolo per la regione ricevente, anche per i fondi derivanti dalle accise sui carburanti in precedenza destinati al pagamento dei costi in questione, consiste attualmente nell'impossibilità di destinare tali finanziamenti a settori diversi dai trasporti locali.
8.2 -- Quanto appena osservato risulta in linea anche con l'indirizzo assunto in proposito dalla giurisprudenza amministrativa, invocato dall'appellante: con la decisione del Consiglio di Stato n. 6205 del 2014, si era affermata la persistenza della destinazione vincolata ai rinnovi contrattuali delle somme trasferite alle regioni, ritenendo mutata la sola copertura dell'onere e non la disciplina sostanziale;
in senso contrario a tale sentenza, secondo la pronuncia dello stesso Consiglio n. 5804 del
2019, in base alla legislazione attualmente vigente non ha fondamento normativo la pretesa alla corresponsione in via separata del contributo statale destinato ai rinnovi
12 contrattuali da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, giacchè “la destinazione vincolata delle risorse contenute nel fondo nazionale è riconosciuta solo in relazione alla materia del trasporto pubblico locale complessivamente considerato, non già specificamente ai rinnovi contrattuali”.
I principi suddetti non smentiscono il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata, ai fini della decisione della controversia (analogamente a quanto ritenuto dalla pronuncia n.
212/2020 di questa Corte, già menzionata), allo specifico rapporto negoziale istituito fra ed tramite il contratto di servizio “ponte” del 23/06/2011, Parte_1 CP_1 approvato dalla D.G.R. n. 644/2011 fino all'aggiudicazione della gara pubblica, in conformità con il Regolamento CE n. 1370-2007, il quale ha modificato l'operatività dei Cont contributi pubblici al , sostituendo ai precedenti rimborsi di costi “a piè di lista”
l'attribuzione all'impresa di un contributo predeterminato, suscettibile di verifica a fine esercizio alla luce degli effettivi ricavi da traffico, pattuizione rinnovata dal contratto di servizio “ponte” del 22/05/2015 (successivamente al quale, relativamente all'esercizio 2018, non è intervenuto nuovo contratto, né gara pubblica) il cui art. 9, comma 2, richiama i criteri di determinazione della compensazione provvisoria di cui all'ultimo contratto con l' ed a quello precedente con la CP_1 Parte_2
[...]
La ha espressamente basato la domanda su tali titoli (si vedano gli espliciti CP_1
riferimenti contenuti alle pagg. 2, 6 e 9 della citazione introduttiva del primo grado).
In base dunque alle previsioni contrattuali agli atti, richiamate dalla sentenza appellata:
- l'art. 9 (compensazione economica del servizio) del contratto di servizio del 23/06/2011
Cont fra la e la cui è subentrata l' -v. atto aggiuntivo del Parte_1 CP_1
21/11/2011-, al comma 1 prevede che la si impegna a corrispondere all'impresa, Pt_1
a compensazione di tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato…l'importo chilometrico di € 1,7520 + Iva di legge, così come determinato in conformità con quanto stabilito con il Reg. CE n. 1370/2007… moltiplicato per il numero di chilometri di cui al programma di esercizio, pari a Km.
7.347.557,10 ;
13 - il comma 3 dello stesso articolo prevede che la compensazione di cui al comma 1… dovrà essere rideterminata in misura maggiore/minore a fine esercizio, in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi (proventi tariffari, compensi tessere di libera circolazione, compartecipazione gettito accise) che saranno effettivamente conseguiti e documentati dall'impresa in ciascuno dei periodi di riferimento;
- l'art. 9 (compensazione economica del servizio) del contratto di servizio del 22/05/2015 fra la e l' al comma 2, prevede l'impegno della a Parte_1 CP_1 Pt_1 corrispondere all'impresa, quale compensazione provvisoriamente determinata per tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dal servizio contrattualizzato, l'importo chilometrico di €
2,16 + Iva [così attualizzato con l'atto aggiuntivo del contratto della stessa data del
22/05/2015] -per Km. 4.284.672,10- così come determinato dall'ultimo contratto con P stipulato il 21/11/2011 e come espressamente previsto dal precedente CP_1
contratto di;
Controparte_4
- in base al comma 3 dello stesso articolo, il corrispettivo determinato nel presente contratto sarà comunque rideterminato in misura maggiore/minore in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla l'ente affidante si impegna a corrispondere Pt_1
la differenza fra la compensazione riconosciuta con il presente contratto e il costo definitivamente riconosciuto;
la società affidataria si impegna a restituire il maggiore compenso eventualmente ricevuto nel caso in cui il costo definito dalla risulterà Pt_1
inferiore a quello corrisposto con il contratto.
- la delibera di G.R. Molise n. 644 del 9/08/2011 ha approvato i contratti con le imprese esercenti il TPL per l'anno 2011 (richiamati dal contratto del 2015 appena citato), facendo proprio l'allegato documento istruttorio redatto sulla scorta dello studio effettuato dal gruppo di esperti designati dalla Regione -studio D'Abate- e specificando che “i contratti di servizio prevedono la verifica a fine esercizio annuale dei bilanci di ciascuna azienda titolare di contratto”;
- la relazione redatta l'11/03/2011 dallo studio D'Abate precisa alle pagg. 32 e 33 di avere determinato l'equo corrispettivo spettante alle imprese esercenti il servizio di trasporto in base alla normativa e giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto alle affidatarie, in
14 aggiunta alle compensazioni necessarie a coprire interamente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, anche un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;
si specifica nella relazione che le compensazioni calcolate sono destinate ad essere rideterminate in sede di verifica a fine esercizio in misura maggiore/minore, comportando, rispettivamente, un debito/credito a carico/favore dell'Amministrazione regionale, in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi -proventi tariffari, compensi tessere di libera circolazione, compartecipazione gettito accise- risultanti effettivamente conseguiti dalle imprese durante il periodo di vigenza degli stipulandi contratti;
- la tabella 5, allegato n.12/N alla relazione, illustra che si è pervenuti all'equo corrispettivo provvisorio per la (di € 6.783.892 : pag. 34 della relazione), Parte_4
detraendo dal totale dei costi -pari ad € 8.241.164- corrispettivi tariffari per € 1.145.788, compensi per tessere per € 244.039 e compartecipazione alle accise per € 667.220 ed aggiungendo € 442.278 per margine di utile ragionevole e 155.497 per imposte al 35% sullo stesso margine).
Ne deriva che i costi da rinnovo del CCNL già intervenuti all'epoca della relazione
D'Abate non erano inclusi nella “compensazione provvisoria” di cui ai contratti del
2011 e del 2015 sopra indicati, trattandosi di spesa variabile anno per anno in base al numero dei dipendenti ed agli eventuali aggiornamenti del CCNL di categoria, di cui tenere conto nella verifica di fine esercizio ai sensi dell'art. 9, co. 3 degli stessi contratti
(quale costo effettivo ovvero, ove riscossa, quale entrata effettiva).
Stante infatti il richiamo del nuovo contratto di servizio ai precedenti accordi contrattuali, delineati nel solco della norma eurounitaria sulla scorta della relazione tecnica recepita con la delibera di G.R. 644/2011, e tenuta presente la destinazione del fondo nazionale alla copertura dei costi del TPL, permane il diritto dell'impresa affidataria alla copertura del costo del rinnovo contrattuale dei dipendenti addetti al settore -significativo è peraltro in tal senso, come evidenziato dall'appellata, che con la legge regionale di stabilità n. 4/2019, all'ultimo comma dell'art. 14 [concernente variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del
Trasporto Pubblico Locale] l'ente appellante abbia “fatto salvo il meccanismo di
15 determinazione dei costi effettivi e del corrispettivo contrattuale riconosciuto a ciascuna impresa, come previsto dall'articolo 9 del contratto di servizio, in applicazione della
Delib.G.R. 9 agosto 2011, n. 644”-.
8.3 -- In presenza delle suddette previsioni contrattuali, ed in carenza di prova contabile del relativo adempimento da parte della convenuta, non ha fondamento la tesi della Pt_1 secondo cui l'importo corrispondente al diritto della al rimborso dei
[...] CP_1
costi per i rinnovi del CCNL pagati ai dipendenti in busta paga, dovrebbe ritenersi compreso nelle “compensazioni”già pagate mensilmente per il contratto di servizio.
L'appellante assume inoltre a sostegno del motivo di appello la nullità sopravvenuta del contratto del 2011 intercorso fra le parti per effetto del d.l. n. 95/2012, il cui art. 16 bis, co.2, ha abrogato i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e successive modificazioni, ed in particolare la previsione della destinazione del gettito delle accise ai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355.
Osserva tuttavia il Collegio che -a parte la considerazione che il contratto del 2015 non riproduce fra gli introiti la voce specifica della compartecipazione alle accise-, l'art. 16 bis del d.l. n. 95/'12 e l. conv., invocato dall'appellante, stabilisce al comma 4 che le regioni sono tenute ad adottare un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, e che “a seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui a tale comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione”, previsione che esclude qualsiasi automatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali, tenuto conto peraltro che per i contratti con la P.A. è richiesta a pena di nullità la forma scritta non soltanto per la conclusione, ma anche per le eventuali modificazioni successive (cfr. fra le altre Cass. ord. 2019/n.8244).
Neppure è fondata la prospettazione secondo la quale l'eventuale credito dell'impresa affidataria del servizio sarebbe inesigibile in quanto sottoposto alla condizione (non verificatasi) dell'esperimento delle procedure di verifica del bilancio di esercizio e di conguaglio.
16 In base alla previsione contrattuale (art. 9, co.3, del contratto del 2015), come esplicata dalla delibera di approvazione della G.R. n. 644/2011, al punto n.3 -verifica dei bilanci aziendali a fine esercizio-, ai fini della determinazione del corrispettivo definitivo la verifica va espletata dall'ente regionale, come sopra riportato al paragr. 8.2, alla fine dell'esercizio annuale, sulla scorta del bilancio dell'azienda che sia tenuta alla relativa presentazione.
La domanda di pagamento dei costi per rinnovo di CCNL sostenuti nell'intero anno 2018 è stata proposta dall' il 27/05/2020 e, come non controverso, la verifica del CP_1
bilancio di esercizio del 2018 non è stata effettuata dalla la quale ha Parte_1 invece decurtato in base a determinazione dirigenziale n. 7376/2019 l'importo di
340.566,46 euro dal compenso spettante all' per il mese di novembre 2019, sul CP_1
presupposto di rilevati maggiori incassi da traffico effettivi per il 2018 rispetto a quelli ideali previsti dallo studio D'Abate del 2011 ai fini della compensazione provvisoria da versare a scadenza mensile, e della non necessaria contestualità delle verifiche di costi e ricavi effettivi-.
In ordine alla suddetta determina viene riferita dall'appellante la pendenza fra le parti dell'autonomo giudizio n. 1706/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Campobasso, del cui specifico oggetto ed eventuale esito non vi è documentazione: in proposito va sottolineato
-come evidenziato dal ctu nominato in primo grado e non oggetto di contestazione delle parti-, che il relativo riscontro contabile non è praticabile nell'ambito della verifica del bilancio di fine esercizio 2018, in quanto la determina citata concerne una sola mensilità relativa ad un esercizio differente (novembre 2019).
Per ciò che rileva in questa sede, si trae anche da tale rilievo l'insostenibilità della tesi secondo cui le pattuizioni negoziali consentirebbero alla di procrastinare o Pt_1
anticipare a sua discrezione ogni verifica, ed al contempo di opporre alle richieste di pagamento dell'impresa il mancato verificarsi della condizione della valutazione del bilancio di esercizio annuale (la dipendenza dell'operatività della clausola dalla mera volontà di una delle parti concreterebbe peraltro la nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1355 c.c.): per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3, del contratto, come integrato
17 dalla delibera di G.R. citata, sono infatti previsti tempi e modalità cui le parti devono attenersi per la verifica da effettuare -fine dell'esercizio ed analisi del bilancio aziendale-.
8.4 -- L'appellante pone in dubbio la terzietà del ctu nominato in primo grado dr. ER
, richiamando l'istanza di ricusazione proposta nel corso del primo grado e
[...]
condivisibilmente respinta dal tribunale (v. ord. resa a verbale di udienza del 21/09/2021), in quanto riferita alla predisposizione da parte del dr. , circa dieci anni prima della ER causa odierna, di relazione giurata ai sensi dell'art. 2645 c.c. ai fini del conferimento del ramo d'azienda della alla nel che non è neppure astrattamente Pt_2 CP_1
configurabile un motivo di ricusabilità del consulente tecnico per mancata astensione obbligatoria ai sensi degli artt. 192, 63, co.2, e 51, co.1, c.p.c. ha successivamente presentato richiesta di sostituzione del tecnico per gravi CP_5 ragioni di opportunità, adducendo ulteriori argomenti a sostegno dell'asserita parzialità del ctu : il mancato accoglimento di tale istanza, pur esclusivamente basato dal primo giudice sulla sua ritenuta tardività, è in ogni caso meritevole di conferma, non ravvisandosi da questa Corte in quanto prospettato (l'avere proposto il recupero nei confronti della Pt_1 di un credito vantato da una diversa società, di cui il era liquidatore
[...] ER giudiziale) un motivo che avrebbe giustificato l'astensione del ctu per ragioni di opportunità ex art. 51, co.2, c.p.c., non invocabili dalle parti ma valutabili discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
Criticando poi nel merito le valutazioni del ctu, la appellante sostiene l'erroneità Pt_1
dei criteri dallo stesso applicati, nonché il recepimento acritico dal parte del tribunale delle conclusioni tratte, sollecitando la revisione della consulenza in base alle osservazioni mosse dal proprio consulente di parte.
La motivazione della sentenza appellata si è motivatamente basata sull'analisi del corretto ed esaustivo elaborato del ctu, incaricato della determinazione, con riferimento all'esercizio 2018, dei costi e dei ricavi relativi al servizio di trasporto pubblico locale, separandoli da quelli risultanti da altre attività svolte dalla in regime non CP_1
convenzionato, al fine di accertare se la società fosse creditrice di somme dovute dalla a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla società per rinnovo del Parte_1
18 CCNL;
il tutto esaminando il bilancio aziendale ed il cd. documento TR (conto economico della società) e tenuto conto dell'art. 9 del contratto di servizio e della determina regionale n. 644/2011.
Il dr. ha valutato la documentazione agli atti ed acquisito quella ulteriore ER
necessaria, come autorizzato e con il consenso delle parti, effettuando:
a) l'individuazione delle somme anticipate dall' in busta paga per rinnovo del CP_1
CCNL: il relativo conteggio effettuato dall'azienda è stato rettificato dal ctu (pag. 18 della relazione) computando percentualmente l'incidenza dei dipendenti utilizzati in via esclusiva nel TPL, in base al rapporto fra numero di autobus destinati nell'anno in questione al trasporto regionale e biregionale e numero totale di autobus della società (pari al 79,72%); ne è derivato il contributo regionale dovuto per rinnovo CCNL di € 993.738,00
-in luogo di quello di € 1.246.532,00 indicato dall'azienda-, risultato effettivamente corrisposto ai dipendenti e non rimborsato dalla Pt_1
b) il conto del dare-avere in base a due criteri, l'uno indicato dalla delibera di GR n.
644/2011 e dal correlato studio D'Abate per le aziende con percorrenza superiore ai
300.000 Km. e l'altro per quelle con percorrenza inferiore (fermo restando in ogni caso l'accertamento dell'importo del rinnovo del CCNL):
b1) secondo il criterio per aziende a percorrenza superiore a 300.000 Km, quale l'A.T.M., la verifica di fine esercizio ai fini del computo del dare/avere è stata basata sul raffronto fra i ricavi ideali calcolati dallo studio (cristallizzati nella retribuzione chilometrica comprensiva dell'utile al 10% del patrimonio netto) ed i ricavi effettivi (proventi tariffari, tessere e “compartecipazione gettito accise”, intesa come copertura dei rinnovi del CCNL), senza alcuna revisione dei costi -già individuati dallo studio ai fini della compensazione chilometrica con espressa esclusione di quelli da rinnovo di CCNL (v. paragr. n. 8.2), calcolati pertanto sub a) in € 993.738,00-, riscontrando una sovracompensazione dell'impresa di € 6.795,00 e pervenendo ad un credito della stessa di € 986.943,00;
b2) secondo il criterio previsto dalla delibera citata per le aziende con percorrenza inferiore ai 300.00 Km., il ctu (a meri fini di raffronto rispetto al computo ritenuto applicabile al caso) ha verificato in base al mod. TR costi e ricavi del TPL determinando
19 una sovracompensazione dell'impresa di € 108.135,00 e un credito della stessa di €
885.603,00.
Non si rende inoltre necessario alcun supplemento di indagine tecnica, come già ritenuto con ordinanza emessa in fase di trattazione, avendo il ctu dato specifico ed esauriente riscontro, motivatamente recepito dal tribunale, alle osservazioni del consulente di parte della qui riproposte, con cui: Parte_1
- si prospettava la necessità di verificare la contabilità aziendale con riscontro della congruità ed attinenza dei documenti esibiti in sede di verifica: il ctu ha osservato che (a parte la non demandabilità alla consulenza d'ufficio di valutazioni di congruità e proporzionalità delle spese) secondo delibera di GR n. 644/2011
e studio D'Abate, per le imprese con chilometraggio oltre 300.000 Km. la verifica delle entrate e dei soli costi da rinnovo del CCNL deve effettuarsi a fine esercizio in base al bilancio aziendale approvato, che consente l'agevole ed inconfutabile lettura dei relativi dati, e solo nel caso in cui l'azienda non sia obbligata a tale presentazione, mediante Co l'esibizione del mod. ; peraltro, la -che pure ha avanzato domanda Parte_1
riconvenzionale in relazione alle dedotte sovracompensazioni- non ha dato alcun riscontro agli inviti del ctu alla produzione di documentazione utile alla relativa ricostruzione;
- circa l'asserita duplicazione dei costi di rinnovo dei CCNL, secondo il consulente di parte già compresi nei costi sostenuti per il personale dipendente e non inseribili nelle somme riconoscibili ulteriormente all'azienda: il ctu ha precisato che, fermo l'inserimento in bilancio del costo da rinnovo del CCNL, il quesito postogli era inteso a quantificare il rimborso, spettante all'azienda, degli esborsi sostenuti per l'esercizio 2018 per tali rinnovi intervenuti nel tempo, da qualificarsi quale elemento positivo da iscrivere nel conto economico in contrapposizione al costo sostenuto;
come osservato dal ctu, ove si facesse riferimento in base all'impostazione del consulente di parte al conto economico, questo, in assenza della correlata iscrizione del rimborso degli incrementi legati al CCNL tra i ricavi, esporrebbe una perdita economica di pari importo, con conseguente necessità di rimborso da parte della [tanto in linea con quanto Pt_1 sopra esposto ai punti 8.2 ed 8.3 circa l'esclusione in base alla D.G.R. n. 644/2011 dalla
20 “compensazione provvisoria” mensile di cui al contratto del 2015 dei costi per gli aggiornamenti del CCNL, dei quali va tenuto conto per la verifica annuale del dare/avere ex art. 9, co. 3, quali costi effettivi -ovvero, se riscossi, quali entrate effettive-].
La sentenza appellata ha dunque coerentemente recepito i criteri sopra riassunti ai capi a) e b1) in base alla delibera di G.R. n. 644/2011.
8.5-- Il primo giudice ha di conseguenza riconosciuto a favore della la Pt_1
compensazione di parte del suo debito verso la con quello da CP_1 sovracompensazione che la ctu ha accertato essere stata percepita dall'impresa per €
6.795,00 rispetto agli introiti ideali per corrispettivi e tessere, condannando l'ente al pagamento della differenza 986.943,00 euro.
L'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per il pagamento del proprio ulteriore asserito credito da sovracompensazione fruita dall' CP_1
Come esposto dalla sentenza appellata -senza che sul punto l'appellante sottoponga ad alcuna critica specifica la relativa motivazione, con le conseguenze di cui all'art. 342 c.p.c. in termini di inammissibilità dell'impugnazione sul punto- la domanda riconvenzionale, oltre ad essere formulata in termini generici ed indeterminati, è rimasta del tutto carente di prova, in ordine alla quale l'appellante ribadisce unicamente la richiesta di rinnovazione della ctu;
al riguardo si rimanda anche alle annotazioni del ctu circa il mancato riscontro dell'attuale appellante all'invito a fornire al tecnico d'ufficio, in accordo con la controparte, documentazione di supporto alla ricostruzione dei rapporti di reciproco debito/credito.
9.-- La decisione del tribunale viene infine censurata con il sesto motivo di appello per violazione dei decreti legislativi nn. 231/2002, 163/2006 e 50/2016, per avere riconosciuto sulle somme da versare dalla all' gli interessi ex d.lgs. n. Pt_1 CP_1
231/2002, con decorrenza dal decimo giorno successivo al ricevimento della fattura (art. 9, co. 5 del contratto di servizio).
Anche sul punto la decisione impugnata va confermata.
21 Il d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva CE 2000/35 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali) all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce
"transazioni commerciali", cui sono applicabili le previsioni relative ai cd. interessi commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
La assume che il contratto di servizio intercorso con la arebbe di natura Pt_1 CP_1
concessoria e che non ricorrerebbe nella specie un appalto di servizi, definibile quale transazione commerciale, in quanto:
a) sia le concessioni di servizi che gli appalti di servizi rientrano fra i contratti pubblici, ex art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 -“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, attuativo delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sull'ordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
[applicabile alla fattispecie esaminata, diversamente dal d.lgs. n. 50/2016 invocato dall'appellante: cfr. le relative disposizioni transitorie ex art. 216 e ss.];
b) il citato art. 3, al comma 12, precisa che la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30;
c) l'art. 30 appena menzionato stabilisce che alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
d) poiché, come da norma di interpretazione autentica (art. 24, co.1, della l. n. 161/2014), il d.lgs. n. 231/2002 è applicabile ai contratti pubblici di cui all'art. 3, co.3, d.lgs. n.
163/2006, per le concessioni di servizi (cui in base al suddetto art. 30 non si applica il cod. contratti pubblici) non spettano gli interessi commerciali;
e) nella fattispecie si verterebbe in ipotesi di concessione -e non di appalto-, di servizi di trasporto, dal momento che all' pettano interamente i ricavi della vendita dei titoli CP_1
di viaggio (art. 8 del contratto), mentre la compensazione economica prevista a carico dell'ente affidante dall'art. 9 dello stesso contratto rappresenterebbe una voce meramente
22 eventuale ed incerta, con la conseguenza che il rischio operativo in capo all'impresa affidataria non sarebbe del tutto eliminato;
f) sotto un secondo profilo, si rimarca da parte dell'appellante che l'affidamento del servizio a favore dell' non è avvenuto all'esito di procedura a evidenza pubblica, CP_1
ma mediante sostanziali affidamenti diretti alle stesse imprese già concessionarie, in una sorta di “propaggine” della pregressa fase concessoria a impronta pubblicistica, su base non più provvedimentale ma contrattuale, in attesa dell'attribuzione della rete unica dei trasporti regionali con apposita gara (vigendo ancora la fase “transitoria”): origine del rapporto obbligatorio non sarebbe pertanto un'obbligazione iure privatorum, ma un atto privato accessivo alla concessione e dunque al provvedimento amministrativo.
L ribadisce il proprio diritto al pagamento degli interessi commerciali, CP_1
sostenendo che la contribuzione pubblica, che garantisce il pareggio di bilancio oltre ad un ragionevole margine di utile, costituisce la fonte di gran lunga principale di remunerazione del servizio di trasporto locale (rispetto ai ricavi della vendita dei biglietti di viaggio agli utenti); sostiene quindi che, mancando l'elemento rischio, la fattispecie non
è configurabile come concessione, bensì come appalto di servizi.
Osserva il collegio che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, fra cui la pronuncia di Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012 n. 2531 menzionata dall'appellante, nell'ambito del trasporto pubblico locale il campo operativo del d.lgs. n.
163/2006 è definito dalla normativa comunitaria.
In particolare, solo nel caso in cui i contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri assumono la forma di concessione di servizi, si applicano le disposizioni del regolamento 2007/1370/CE - relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia-; se invece detti contratti assumono la forma dell'appalto pubblico, ad essi si applicano le disposizioni di cui alle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.
La differenza tra le due suddette modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico viene così definita dal C.d.S.:
23 -- nella concessione, l'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dell'opera o del servizio, in quanto si remunera presso gli utenti, almeno per una parte significativa, mediante la riscossione di un prezzo;
sotto il profilo economico, il settore in cui opera l'impresa è chiuso al mercato, totalmente o parzialmente, sulla base di disposizioni di carattere generale quanto allo svolgimento del servizio, e l'ingresso dell'operatore deve avvenire tramite un provvedimento amministrativo (di concessione); la compensazione per lo svolgimento delle missioni di servizio pubblico è stabilita dal
Regolamento UE;
-- nell'appalto, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all'Amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l'attività svolta dall'appaltatore per le prestazioni ad essa rese;
l'impresa che fornisce l'opera o il servizio di trasporto non sopporta in tal caso l'alea connessa alla gestione dell'opera o del servizio, venendo a mancare l'elemento rischio;
sotto il profilo economico, vi è mancanza di rischio quando vi è uno specifico contratto di servizio che impone degli oneri di servizio pubblico specifici per l'impresa, ai quali questa fa fronte tramite una specifica remunerazione, data per contropartita dall'Amministrazione pubblica, e dunque non una mera compensazione integrativa: nel caso esaminato dalla decisione del C.d.S., sulla base del riscontro delle previsioni contrattuali si è ritenuta insussistente una concessione (che abilita l'operatore economico a svolgere il servizio sulla base di predeterminate regole generali), e ricorrente una situazione posta dal regolamento del 2007 sotto l'egida della disciplina degli appalti pubblici, con i conseguenti oneri di attivazione delle necessarie procedure competitive.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale tra ed e l'allegato atto aggiuntivo Parte_1 CP_1
del 22/05/2015, richiamate le delibere di G.R. di affidamento, fra le altre imprese, all' ei programmi di esercizio contrattualizzati con le imprese di trasporto, precisa CP_1
(art.3) che il contratto ha validità a partire dalla data di stipula fino all'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica e alla stipula del contratto di servizio con il gestore unico aggiudicatario;
che il suo oggetto (art. 7) è il rapporto tra la e l'impresa in ordine Pt_1
24 all'esercizio, da parte di quest'ultima, del servizio di trasporto pubblico da svolgere secondo le linee, i programmi e gli orari di cui al programma di esercizio allegato;
che gli impegni dell'impresa ed i poteri di vigilanza e di sanzione della affidante sono Pt_1
elencati analiticamente dagli artt. 11 e 12.
Circa i proventi tariffari (art. 8), sono di competenza della stessa impresa affidataria i ricavi della vendita dei titoli di viaggio, rilasciati dall'impresa secondo le tariffe in vigore;
ai fini della compensazione economica del servizio a carico della (art. 9) il totale Pt_1
chilometrico (4.284.672,10 Km. annui), comprensivo di un margine di utile ragionevole,
è conteggiato su base mensile e deve essere pagato a seguito delle certificazioni esibite dall'impresa; viene previsto il corrispettivo chilometrico di € 1,84 oltre Iva -aggiornato dall'atto aggiuntivo ad € 2,16 oltre Iva-, comunque da rideterminare in misura maggiore o minore in funzione del costo effettivo di esercizio da determinare dalla questa si Pt_1
impegna a corrispondere la differenza fra la compensazione riconosciuta con il contratto e il costo definitivamente riconosciuto, e la società affidataria a restituire il maggiore compenso eventualmente ricevuto rispetto al costo definito;
viene riconosciuta la spettanza del tasso di inflazione Istat e si prevede il pagamento a cadenza mensile, entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della fattura.
Sulla base di tanto, nella fattispecie non si verte in un'ipotesi di concessione di pubblici servizi di trasporto ma di appalto di servizi, dal momento che la P.A. ha mantenuto la potestà di indirizzo e vigilanza nella gestione (come previsto dalla normativa di riferimento, artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 422/1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale); il rischio della gestione del servizio non risulta inoltre accollato all'impresa, cui non è consentito determinare tariffe di viaggio più redditizie, mentre l'ente affidante si è impegnato a coprire i costi di esercizio, anche ove riconosciuti eccedenti la compensazione prevista contrattualmente.
Nella stessa linea, secondo le indicazioni di Cass. 14/11/2019 n. 29648:
- i contratti di servizio previsti dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997 cit. sono di norma esclusi dal novero delle concessioni e consistono in appalti pubblici di servizio;
25 - lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione affidante e il gestore del servizio di trasporto disciplinano le condizioni e le modalità di esecuzione di quest'ultimo
è infatti un contratto avente carattere onnicomprensivo di tutti gli aspetti del servizio medesimo, e che, pur su base consensuale, si inserisce nell'ambito delle funzioni di programmazione ed organizzazione del servizio di esclusiva competenza della Pt_1
medesima, ai sensi degli artt. 14 - 16 e 20 del medesimo d.lgs. n. 422/1997 (Consiglio di
Stato 2018/n. 1746);
- benchè nel regime transitorio sia consentito derogare all'obbligo della gara, lo strumento di regolazione del servizio di trasporto rimane sempre e comunque quello del contratto di servizio, il che differenzia la fattispecie dai diversi connotati legali della concessione c.d. traslativa, in cui il concessionario agisce, invece, come organo indiretto della P.A. e che produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione amministrativa diretta della medesima P.A.; tanto non risulta dagli artt. 18 e 19, del d.lgs.
n. 422/97, né dal diritto dell'UE (art. 14 Reg. n. 1893/91 del Consiglio, del 20/06/1991; cfr. art. 5, c. I, della Direttiva n. 440/91 del Consiglio), non operando di norma in materia il regime della concessione, bensì quello dell'appalto.
Si rileva ulteriormente che:
a) come allegato dalla società appellata, la parte più rilevante della remunerazione del servizio è nella specie a carico della con conseguente assenza di un vero e Pt_1
proprio rischio economico/operativo in capo ad essa impresa affidataria, prevedendo il citato art. 9 del contratto la corresponsione a carico di quest'ultima di una compensazione pubblica predeterminata (€/km) e salvo conguagli di fine esercizio, a totale copertura dei costi derivanti dalla gestione dai servizi affidati;
le considerazioni dell'appellante circa la natura meramente eventuale della compensazione economica prevista da tale articolo a carico dell'ente affidante contrastano con il tenore della clausola, che prevede la possibilità della restituzione di eventuali sovracompensazioni dell'impresa in funzione del costo effettivo di esercizio, ma non per questo lascia all'arbitrio della il riconoscimento o meno del compenso;
Pt_1
26 l'appellante sostiene inoltre che il rischio per l'affidataria del servizio non sarebbe “del tutto eliminato”, disattendendo l'orientamento della giurisprudenza (v. la citata decisione del C.d.S. 2012/n. 2531), secondo il quale si può parlare di concessione del servizio di trasporto allorchè il rischio gravi sull'impresa affidataria integralmente o almeno “per una parte significativa”;
b) il rapporto è specificamente ed analiticamente regolato dal contratto di servizio, e non già da un generico atto concessorio -v. Cass. 2019/n. 29648, cit.-; la validità dello stesso contratto è espressamente contenuta fino all'aggiudicazione del servizio mediante gara ad evidenza pubblica (cfr. art. 18, comma 3 bis del d.lgs. n.
422/1997: "trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati tramite le procedure concorsuali").
Il ritardato adempimento e la quantificazione degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
n. 231/2002 non sono state in alcun modo contestate dall'ente appellante.
Va sottolineato che la normativa in esame non richiede, ai fini dell'applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, che il contratto preveda espressamente il relativo obbligo, né è necessaria la messa in mora del debitore, la dimostrazione del maggior danno ex art. 1124 , co. 2, c.c. da parte del creditore o la prova, a carico dello stesso creditore, che il ritardato pagamento sia dovuto a causa imputabile al debitore (cfr. Cass.
n. 14911 del 31/05/2019 : “L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore. Ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio. A norma dell'art. 3
d.lgs. n. 231 del 2002, infatti, «il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri [del che non vi è traccia nella fattispecie] che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Prevede poi
l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento» poi
27 disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre «senza che sia necessaria la costituzione in mora». Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. (…) Con il decreto legislativo n. 231 del
2002, il legislatore, mirando — in attuazione della direttiva 2000/35/CE — ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento”.
10.-- Le spese del presente appello seguono l'integrale soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo applicando il D.M. n. 147/2022 in ragione del valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/inibitoria e decisionale.
Ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 19/01/2023 dalla in persona legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Parte_1
371/2022 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nei confronti dell con sede in Ripalimosani (CB), in Controparte_1
persona del l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta l'appello;
28 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente appello, che liquida in 19.617,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare agli avv.ti Edoardo Lombardi ed Antonio Maria Sabato, antistatari;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 17 aprile 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Marco Giacomo FERRUCCI consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 20/2023 avverso la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 724/2020
R.G., avente ad oggetto: domanda di adempimento contrattuale - trasporto pubblico locale
T R A
, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. (p.Iva Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliata – pec: Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Ripalimosani (CB), p. Iva e Controparte_1
c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata alla P.IVA_2
comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti Edoardo Lombardi ed Antonio Maria
Sabato pec: Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con sentenza n. 371 del 20/06/2022 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta con citazione notificata il 27/05/2020 dall' (in seguito , ha Controparte_1 CP_1 condannato la al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Parte_1
986.943,00 euro -oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali, con imposizione a carico della stessa convenuta del compenso al ctu-, a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla società ai propri dipendenti per l'anno di esercizio 2018 quali integrazioni salariali previste dal CCNL di categoria, in virtù del contratto di servizio di trasporto pubblico locale intercorso fra le parti il 22/05/2015 (con cui era stato rinnovato il contratto del 23/06/2011 fra la ed il , conferenti all' i rami Pt_1 Controparte_2 CP_1
di azienda relativi al servizio in questione); la sentenza ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione di sovracompensazioni percepite dalla
CP_1
Avverso tale pronuncia (non notificata) la ha proposto appello con Parte_1
citazione notificata il 19/01/2023, proponendo sei motivi di impugnazione e chiedendo di dichiarare “la nullità ovvero l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnata sentenza” ovvero di dichiarare “l'infondatezza manifesta della domanda, accogliendo all'occorrenza quella riconvenzionale, respingendo la pretesa azionata e condannando la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”, previa eventuale rinnovazione della ctu al fine di accertare la reale entità del maggior peso economico delle retribuzioni dei dipendenti A.T.M. nell'anno 2018 e l'esistenza di sovracompensazioni in favore della società relative al medesimo esercizio.
2 La ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. CP_1
(istanza implicitamente rigettata dal provvedimento che ha disposto la prosecuzione del giudizio) ovvero di rigettarlo nel merito, con la condanna dell'appellante al rimborso anche delle spese del presente grado.
La Corte -disattesa l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata e di rinnovo della ctu- si è riservata per la decisione con ordinanza del
23/05/2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La ha sollevato eccezione di giudicato esterno in riferimento alla CP_1
decisione di questa Corte n. 212/2020 (divenuta definitiva per omessa impugnazione), di rigetto dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Campobasso che aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta dall'ente regionale contro il d.i. n. 666/2014, condannandolo a pagare all' l'importo di 716.910,00 CP_1
euro a titolo di rimborso dei costi anticipati ai propri dipendenti nel periodo gennaio/agosto
2014 quali integrazioni salariali previste dal CCNL di categoria, in virtù del contratto di servizio di trasporto pubblico locale del 23/06/2011, sopra menzionato.
L'eccezione va disattesa: secondo l'orientamento della S.C., nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, formatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (cfr. Cass. 2023/n. 10430 e Cass. 2020/n. 17223, quest'ultima relativa a due giudizi, tra le stesse parti, di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a diversi periodi temporali -connotati da elementi differenti pur se relativi al medesimo rapporto giuridico-, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato).
Nella specie, pur essendo state innegabilmente oggetto della causa citata molte delle questioni dibattute anche nel presente giudizio, si rilevano fra le due controversie differenze concernenti non solo l'ambito temporale cui sono riferite le domande della società, ma anche gli atti negoziali regolanti i relativi rapporti fra le parti (nella causa definita discutendosi dell'adempimento del contratto di servizio del 23/06/2011 ed in quella attuale del contratto del 22/05/2015, le cui clausole in parte non sovrapponibili
3 richiedono specifico approfondimento, prospettandosene dalle parti interpretazioni difformi).
3.-- Come osservato dalla parte appellata, le dimensioni e le modalità di redazione della citazione in appello (di 188 pagine, contenenti numerosi incisi e lunghe note a piè di pagina), rendono in più punti l'atto in questione ridondante e di difficoltosa lettura: non essendo applicabili alla fattispecie, ratione temporis, la nuova formulazione dell'art. 121
c.p.c. ed il D.M. n. 110/2023, tanto può tuttavia essere valutato ai soli fini della verifica del rispetto dei presupposti dell'art. 342 c.p.c., che è riscontrabile -essendo indicate le parti della sentenza di primo grado censurate, le ragioni dell'appello e le modifiche richieste-, fatta eccezione per ciò che attiene alla riproposizione della domanda riconvenzionale, di cui si esporrà, nonchè per la richiesta di dichiarazione dell'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnata sentenza”, in ordine alla quale non si offre alcuna argomentazione, non apparendo in ogni caso comprensibili i riferimenti all'“improcedibilità” o
“inammissibilità” di una pronuncia giurisdizionale.
4.-- È infondato il primo motivo di impugnazione incentrato dalla Parte_1 sull'eccezione, sollevata con l'atto introduttivo del presente grado, di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 10, comma 12 lett. d) e 11, comma 1, del d. lgs. n. 116/2017, in quanto pronunciata da un giudice onorario di pace in causa di valore superiore a € 50.000,00.
L'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, richiamato dalla regola in linea generale la Pt_1
destinazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo ed i compiti loro delegabili, con precisazione fra l'altro del citato limite di competenza per valore.
Deve tuttavia considerarsi che l'estensore della sentenza in questione LE NT, già prima del 15/08/2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. cit.) era giudice onorario presso il Tribunale di Campobasso: tanto, oltre a rappresentare circostanza nota al collegio per ragioni di ufficio, è stato oggetto di deduzione nella comparsa di costituzione in appello dell' senza smentita dell'appellante. CP_1
Nel caso di specie, pertanto, trovano applicazione le disposizioni relative ai magistrati in servizio (capo XI del decreto), fra le quali l'art. 30, a norma del quale “Fino al 15 agosto
4 2025 [ed a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio, ex . art. 1, comma 629, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234], il presidente del tribunale:
a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;
b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1
[carenze di organico o altre situazioni contingenti] e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale.
Le materie escluse per il settore civile, oggetto dell'art. 11, comma 6 lett. a) sono: i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dall'articolo 615, secondo comma, e dall'art. 617, secondo comma, del codice di procedura civile, nei limiti della fase cautelare;
i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
i procedimenti in materia di famiglia).
In risposta al quesito circa l'assegnazione degli affari ai g.o.t. già in servizio in epoca anteriore al d.lgs. n. 116/2017, il C.S.M. ha chiarito in data 11/12/2017 che:
- l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n.116/2017, prevede che i giudici onorari di pace, già in servizio come g.o.t. alla data di entrata in vigore del predetto decreto potranno continuare a trattare (e definire) i procedimenti che siano stati loro formalmente ed individualmente assegnati entro la data del 15 agosto 2017;
- inoltre, i giudici onorari di pace, già in servizio come g.o.t. alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno trattare (e definire) anche nuovi procedimenti che
5 non siano stati loro assegnati entro le suddette date purché non rientranti tra le materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo, per le quali, dopo la stessa data, è preclusa ogni assegnazione.
Nessuna delle suddette ipotesi, già sopra elencate, riguarda la causa in questione, alla cui trattazione ed istruzione il g.o.p. NT è stato espressamente delegato dal giudice togato originariamente designato, con decreto del 20/07/2021 presente agli atti del primo grado in forma cartacea;
successive deleghe risultano riscontrabili nel fascicolo telematico acquisito al presente giudizio di appello, sino a quella del 20/06/2022 per l'udienza di discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
E' pertanto ingiustificato l'addebito, mosso dall'appellante al giudice onorario di “non avere addotto nell'atto decisorio alcun elemento giustificativo dell'abuso perpetrato”.
In tal senso è orientata univocamente la giurisprudenza della S.C., anche in riferimento a fattispecie regolate dal d.lgs. n. 116/2017:
Cass. Sez. 2 - , ordinanza n. 2047 del 24/01/2019: “I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata.
Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”;
Cass. sez. 3 - , ordinanza n. 30898 del 03/12/2024: “La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite
6 di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'avvenuta decisione da parte di un giudice onorario di una causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, indicato in citazione in euro 250.000, svolta ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.)”.
5.-- Con il secondo motivo di appello la assume la violazione da parte Parte_1 della sentenza impugnata dell'art. 15 del contratto di servizio e la falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2010, chiedendo che sia dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dalla parte avversa con il d.i. opposto.
Ribadendosi in proposito l'ordinanza emessa il 21/10/2023, si evidenzia che:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020), in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità non oltre la prima udienza di primo grado “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi
è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis [del d.lgs. cit.], atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”;
b) diversamente da quanto verificatosi nell'ipotesi oggetto di disamina di questa stessa
Corte nel procedimento n. 69/2021 R.G., citato dall'appellante (concernente opposizione a ingiunzione fiscale emessa dalla con tempestiva eccezione in primo grado Parte_1 dell' dell'omesso esperimento del tentativo di conciliazione), nella fattispecie la CP_1
convenuta, nella prima difesa proposta in primo grado, non aveva eccepito Pt_1
l'improcedibilità del giudizio;
c) non è stata ravvisata dalla Corte l'opportunità di disporre l'esperimento della mediazione fra le parti, anche in considerazione delle numerose controversie pendenti e/o definite fra le stesse in ordine ad analoghe questioni.
6.-- Va disatteso il terzo motivo di appello, con il quale si insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, respinta dal tribunale.
7 Proponendo la domanda in primo grado, l' ha sostenuto il proprio diritto di CP_1
ricevere dalla il pagamento degli oneri anticipati per il rinnovo del CCNL, Parte_1
invocando il Regolamento CE n. 1370/2007 e l'art. 9, co.3, del contratto del 22/05/2015 vincolante per le parti (in base al quale la compensazione economica provvisoria del servizio di trasporto basata sull'importo chilometrico, previsto in 2,16 euro oltre Iva, deve essere rideterminata in funzione del costo effettivo di esercizio).
In presenza di tale prospettazione della domanda, la stessa giurisprudenza amministrativa afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria - Cons. Stato Sez. VI, 10/07/2002, n.
3856: “In tema di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute al giudice amministrativo, essendo configurabili al riguardo soltanto interessi legittimi;
per converso, se l'erogazione del beneficio stesso viene disposta con deliberazione idonea a costituire un rapporto obbligatorio tra p.a. e beneficiario, e a fondare, quindi, il rivendicato diritto soggettivo della concessionaria, la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario -.
Tanto in linea con l'indirizzo della Cassazione civile (Cass. civ. sez. unite 2000/n. 287;
2012/n.19828; 2013/n.9690; 2015/n.23898), secondo cui “La domanda dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere l'adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati o forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del
Regolamento 1191/69/CEE, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali la concessionaria risulta titolare di un diritto soggettivo ("diritto alla compensazione" ex art.
6 del Regolamento)”.
Secondo Cass. sez. un. 2012/n.19828, cit., “La circostanza che il rapporto di concessione amministrativa non sia stato contrattualizzato, come pure imposto dal d.lgs. n. 422 del
1997, non sottrae alla giurisdizione ordinaria una controversia che le appartiene, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi", ai sensi dell'art. 133, lett. c), del
8 d.lgs. n. 104 del 2010” -nel caso il rapporto di servizio, peraltro qualificabile quale appalto di servizi per quanto si esporrà, è regolato dal contratto menzionato-.
E' dunque indubbiamente corretta la conclusione del tribunale, dal momento che nella specie la parte privata agisce a tutela di un diritto soggettivo di credito scaturente da un rapporto obbligatorio, e non già quale portatrice di un mero interesse legittimo alla distribuzione delle risorse alimentanti il Fondo unico per il concorso statale agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dal d.l. n. 95/2012.
Altrettanto dicasi in riferimento alla tesi della appellante secondo cui ricorrerebbe Pt_1
nella fattispecie un accordo sostitutivo di provvedimento concessorio del pubblico servizio, con conseguente giurisdizione esclusiva del G.A. sulle questioni di causa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2), c.p.a. (controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo).
L'accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo non è infatti configurabile in caso di stipula fra P.A. e privato di un contratto regolato dal diritto civile (quale quello di esercizio del servizio di trasporto pubblico oggetto di esame), bensì ove si concluda una convenzione collaborativa fra la P.A. ed il privato in luogo dell'adozione del provvedimento di esercizio di pubblica potestà, in ambito non suscettibile di pattuizione con il privato su posizioni omogenee: ne sono esempi la cessione volontaria o bonaria in caso di espropriazione per pubblica utilità (con cui il privato lucra un corrispettivo per la cessione “maggiorato” e la P.A. apprende velocemente l'area sulla quale eseguire l'opera pubblica e si mette al riparo da future impugnazioni), o l'utilizzo degli strumenti consensuali in ambito urbanistico, quali la convenzione di lottizzazione (con la quale la PA garantisce la possibilità di edificare su una certa area ai privati, i quali cedono le aree interessate dall'intervento e si assumono gli oneri delle opere di urbanizzazione primaria ed una quota di quelle secondarie) -cfr. in merito Cass. 2021/n. 33852, di riforma sul punto di una pronuncia di questa Corte-.
Non porta a diversa conclusione il richiamo dell'appellante alla giurisdizione amministrativa in tema di revisione prezzi, basato sulla previsione in contratto della
9 rideterminazione della compensazione provvisoria “in misura maggiore/minore in funzione del costo effettivo di esercizio”.
Anche a prescindere dalle deduzioni dell'appellata che escludono l'ipotesi di revisione del corrispettivo contrattuale (sostenendosi dall' l'applicabilità del criterio di CP_1 rideterminazione pattuito con l'art. 9, co. 3, del contratto), va osservato che nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010 sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima una valutazione discrezionale nel disporre la revisione.
Nella contraria ipotesi in cui la clausola individui compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve invece riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria: la S.C. individua quindi la giurisdizione ordinaria in caso di clausola che “prevede, non un margine di discrezionalità dell'amministrazione che può, a suo piacimento e senza alcun criterio di riferimento riconoscere o meno la revisione prezzi, ma inserisce un meccanismo determinativo della revisione nel suo ammontare, se dovuta”: Cass. sez. unite 2020/n.
21990 e 2021/n. 35952 -nella specie, il contratto stabilisce che il corrispettivo corrisponda alle previsioni del Regolamento CE n. 1370/2007 e che la rideterminazione sia effettuata in base alla verifica da parte della regione del “costo effettivo di esercizio”-.
7. -- Con il quarto motivo di appello si pone -quale mera difesa prospettabile anche in appello- la questione dell'illegittimo frazionamento del credito da parte dell' CP_1
con richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda, per avere la controversia identica causa petendi rispetto a quelle oggetto di precedenti giudizi fra le parti, alcuni dei quali definiti ed altri pendenti.
La deduzione è infondata: i crediti vantati dalla società nei vari giudizi indicati, per espressa previsione contrattuale, erano esigibili anno per anno a fine esercizio;
sussisteva inoltre per il primo giudice il ragionevole interesse economico dell' ad ottenere CP_1
10 le somme dovute al maturare del relativo credito, non potendosi pretendere che la stessa attendesse il maturare di plurime annualità.
La decisione merita piena condivisione, in linea con la giurisprudenza della S.C. citata dalla sentenza impugnata -che si ricollega alla questione del giudicato di cui si è trattato al paragr. n.2- : “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (v. Cass. sez. un. nn. 4090 del 16/02/2017 e 7299 del 19/03/2025, la quale ha in ogni caso precisato che l'eventuale abusivo frazionamento della domanda non comporta l'inammissibilità della domanda, potendo al più incidere sul regolamento delle spese del giudizio).
8.-- Mediante il quinto motivo di appello (articolato in plurimi punti) si imputa alla decisione di primo grado la violazione dell'art. 16 bis del d.l. n.95/2012, nonchè dell'art.
9 dei contratti di servizio del 2011 e del 2015, l'erronea interpretazione e falsa applicazione della delibera di G.R. n. 644/2011 e la natura apparente della motivazione, viziata da una ctu erronea ed inattendibile.
8.1-- In riferimento ai rilievi sul punto dall'appellante, ad integrazione della motivazione della pronuncia impugnata si premette che, per effetto del d.l. n. 95/2012, conv. nella l. n.
135/2012, istitutiva di un Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, gestito dalle regioni, è venuto meno qualsiasi automatismo fra la partecipazione statale al settore -realizzata con la compartecipazione regionale al gettito delle accise sul gasolio, in precedenza disciplinata dal comma 297
11 dell'art. 1 della l. n. 244/'07- e l'obbligo per le regioni di destinare tali somme alla copertura dei rinnovi del CCNL di settore.
La materia del contributo statale agli oneri del trasporto pubblico regionale ed in particolare ai costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro è stata regolata dapprima dall'art. 23, co.1, del d.l. n. 355/2003 e dall'art. 1, commi 295, 296 e 297 della l. finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), cui è succeduta la l. n. 135/2012 di conversione del d.l.
n. 95/2012, in forza della quale il citato Fondo è alimentato dalla compartecipazione di ciascuna regione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, in base ad un'aliquota stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (in luogo dei “trasferimenti” diretti dallo Stato alle Regioni precedentemente previsti, mirati ai rinnovi dei contratti di lavoro del settore).
Deve pertanto concludersi nel senso che, in base all'attuale assetto normativo, il finanziamento del trasporto pubblico locale è attribuito in via esclusiva alle regioni, cui le stesse devono fare fronte, a decorrere dal 22/08/2013, attingendo alla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul petrolio.
Tanto non implica la persistenza, sulle suddette quote di compartecipazione, di un vincolo ex lege alla copertura dei costi da rinnovo dei contratti di lavoro nel T.P.L., ma piuttosto la conferma della tesi sostenuta dalla stessa secondo la quale l'unico Parte_1
vincolo per la regione ricevente, anche per i fondi derivanti dalle accise sui carburanti in precedenza destinati al pagamento dei costi in questione, consiste attualmente nell'impossibilità di destinare tali finanziamenti a settori diversi dai trasporti locali.
8.2 -- Quanto appena osservato risulta in linea anche con l'indirizzo assunto in proposito dalla giurisprudenza amministrativa, invocato dall'appellante: con la decisione del Consiglio di Stato n. 6205 del 2014, si era affermata la persistenza della destinazione vincolata ai rinnovi contrattuali delle somme trasferite alle regioni, ritenendo mutata la sola copertura dell'onere e non la disciplina sostanziale;
in senso contrario a tale sentenza, secondo la pronuncia dello stesso Consiglio n. 5804 del
2019, in base alla legislazione attualmente vigente non ha fondamento normativo la pretesa alla corresponsione in via separata del contributo statale destinato ai rinnovi
12 contrattuali da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, giacchè “la destinazione vincolata delle risorse contenute nel fondo nazionale è riconosciuta solo in relazione alla materia del trasporto pubblico locale complessivamente considerato, non già specificamente ai rinnovi contrattuali”.
I principi suddetti non smentiscono il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata, ai fini della decisione della controversia (analogamente a quanto ritenuto dalla pronuncia n.
212/2020 di questa Corte, già menzionata), allo specifico rapporto negoziale istituito fra ed tramite il contratto di servizio “ponte” del 23/06/2011, Parte_1 CP_1 approvato dalla D.G.R. n. 644/2011 fino all'aggiudicazione della gara pubblica, in conformità con il Regolamento CE n. 1370-2007, il quale ha modificato l'operatività dei Cont contributi pubblici al , sostituendo ai precedenti rimborsi di costi “a piè di lista”
l'attribuzione all'impresa di un contributo predeterminato, suscettibile di verifica a fine esercizio alla luce degli effettivi ricavi da traffico, pattuizione rinnovata dal contratto di servizio “ponte” del 22/05/2015 (successivamente al quale, relativamente all'esercizio 2018, non è intervenuto nuovo contratto, né gara pubblica) il cui art. 9, comma 2, richiama i criteri di determinazione della compensazione provvisoria di cui all'ultimo contratto con l' ed a quello precedente con la CP_1 Parte_2
[...]
La ha espressamente basato la domanda su tali titoli (si vedano gli espliciti CP_1
riferimenti contenuti alle pagg. 2, 6 e 9 della citazione introduttiva del primo grado).
In base dunque alle previsioni contrattuali agli atti, richiamate dalla sentenza appellata:
- l'art. 9 (compensazione economica del servizio) del contratto di servizio del 23/06/2011
Cont fra la e la cui è subentrata l' -v. atto aggiuntivo del Parte_1 CP_1
21/11/2011-, al comma 1 prevede che la si impegna a corrispondere all'impresa, Pt_1
a compensazione di tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato…l'importo chilometrico di € 1,7520 + Iva di legge, così come determinato in conformità con quanto stabilito con il Reg. CE n. 1370/2007… moltiplicato per il numero di chilometri di cui al programma di esercizio, pari a Km.
7.347.557,10 ;
13 - il comma 3 dello stesso articolo prevede che la compensazione di cui al comma 1… dovrà essere rideterminata in misura maggiore/minore a fine esercizio, in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi (proventi tariffari, compensi tessere di libera circolazione, compartecipazione gettito accise) che saranno effettivamente conseguiti e documentati dall'impresa in ciascuno dei periodi di riferimento;
- l'art. 9 (compensazione economica del servizio) del contratto di servizio del 22/05/2015 fra la e l' al comma 2, prevede l'impegno della a Parte_1 CP_1 Pt_1 corrispondere all'impresa, quale compensazione provvisoriamente determinata per tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dal servizio contrattualizzato, l'importo chilometrico di €
2,16 + Iva [così attualizzato con l'atto aggiuntivo del contratto della stessa data del
22/05/2015] -per Km. 4.284.672,10- così come determinato dall'ultimo contratto con P stipulato il 21/11/2011 e come espressamente previsto dal precedente CP_1
contratto di;
Controparte_4
- in base al comma 3 dello stesso articolo, il corrispettivo determinato nel presente contratto sarà comunque rideterminato in misura maggiore/minore in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla l'ente affidante si impegna a corrispondere Pt_1
la differenza fra la compensazione riconosciuta con il presente contratto e il costo definitivamente riconosciuto;
la società affidataria si impegna a restituire il maggiore compenso eventualmente ricevuto nel caso in cui il costo definito dalla risulterà Pt_1
inferiore a quello corrisposto con il contratto.
- la delibera di G.R. Molise n. 644 del 9/08/2011 ha approvato i contratti con le imprese esercenti il TPL per l'anno 2011 (richiamati dal contratto del 2015 appena citato), facendo proprio l'allegato documento istruttorio redatto sulla scorta dello studio effettuato dal gruppo di esperti designati dalla Regione -studio D'Abate- e specificando che “i contratti di servizio prevedono la verifica a fine esercizio annuale dei bilanci di ciascuna azienda titolare di contratto”;
- la relazione redatta l'11/03/2011 dallo studio D'Abate precisa alle pagg. 32 e 33 di avere determinato l'equo corrispettivo spettante alle imprese esercenti il servizio di trasporto in base alla normativa e giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto alle affidatarie, in
14 aggiunta alle compensazioni necessarie a coprire interamente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, anche un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;
si specifica nella relazione che le compensazioni calcolate sono destinate ad essere rideterminate in sede di verifica a fine esercizio in misura maggiore/minore, comportando, rispettivamente, un debito/credito a carico/favore dell'Amministrazione regionale, in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi -proventi tariffari, compensi tessere di libera circolazione, compartecipazione gettito accise- risultanti effettivamente conseguiti dalle imprese durante il periodo di vigenza degli stipulandi contratti;
- la tabella 5, allegato n.12/N alla relazione, illustra che si è pervenuti all'equo corrispettivo provvisorio per la (di € 6.783.892 : pag. 34 della relazione), Parte_4
detraendo dal totale dei costi -pari ad € 8.241.164- corrispettivi tariffari per € 1.145.788, compensi per tessere per € 244.039 e compartecipazione alle accise per € 667.220 ed aggiungendo € 442.278 per margine di utile ragionevole e 155.497 per imposte al 35% sullo stesso margine).
Ne deriva che i costi da rinnovo del CCNL già intervenuti all'epoca della relazione
D'Abate non erano inclusi nella “compensazione provvisoria” di cui ai contratti del
2011 e del 2015 sopra indicati, trattandosi di spesa variabile anno per anno in base al numero dei dipendenti ed agli eventuali aggiornamenti del CCNL di categoria, di cui tenere conto nella verifica di fine esercizio ai sensi dell'art. 9, co. 3 degli stessi contratti
(quale costo effettivo ovvero, ove riscossa, quale entrata effettiva).
Stante infatti il richiamo del nuovo contratto di servizio ai precedenti accordi contrattuali, delineati nel solco della norma eurounitaria sulla scorta della relazione tecnica recepita con la delibera di G.R. 644/2011, e tenuta presente la destinazione del fondo nazionale alla copertura dei costi del TPL, permane il diritto dell'impresa affidataria alla copertura del costo del rinnovo contrattuale dei dipendenti addetti al settore -significativo è peraltro in tal senso, come evidenziato dall'appellata, che con la legge regionale di stabilità n. 4/2019, all'ultimo comma dell'art. 14 [concernente variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del
Trasporto Pubblico Locale] l'ente appellante abbia “fatto salvo il meccanismo di
15 determinazione dei costi effettivi e del corrispettivo contrattuale riconosciuto a ciascuna impresa, come previsto dall'articolo 9 del contratto di servizio, in applicazione della
Delib.G.R. 9 agosto 2011, n. 644”-.
8.3 -- In presenza delle suddette previsioni contrattuali, ed in carenza di prova contabile del relativo adempimento da parte della convenuta, non ha fondamento la tesi della Pt_1 secondo cui l'importo corrispondente al diritto della al rimborso dei
[...] CP_1
costi per i rinnovi del CCNL pagati ai dipendenti in busta paga, dovrebbe ritenersi compreso nelle “compensazioni”già pagate mensilmente per il contratto di servizio.
L'appellante assume inoltre a sostegno del motivo di appello la nullità sopravvenuta del contratto del 2011 intercorso fra le parti per effetto del d.l. n. 95/2012, il cui art. 16 bis, co.2, ha abrogato i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e successive modificazioni, ed in particolare la previsione della destinazione del gettito delle accise ai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355.
Osserva tuttavia il Collegio che -a parte la considerazione che il contratto del 2015 non riproduce fra gli introiti la voce specifica della compartecipazione alle accise-, l'art. 16 bis del d.l. n. 95/'12 e l. conv., invocato dall'appellante, stabilisce al comma 4 che le regioni sono tenute ad adottare un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, e che “a seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui a tale comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione”, previsione che esclude qualsiasi automatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali, tenuto conto peraltro che per i contratti con la P.A. è richiesta a pena di nullità la forma scritta non soltanto per la conclusione, ma anche per le eventuali modificazioni successive (cfr. fra le altre Cass. ord. 2019/n.8244).
Neppure è fondata la prospettazione secondo la quale l'eventuale credito dell'impresa affidataria del servizio sarebbe inesigibile in quanto sottoposto alla condizione (non verificatasi) dell'esperimento delle procedure di verifica del bilancio di esercizio e di conguaglio.
16 In base alla previsione contrattuale (art. 9, co.3, del contratto del 2015), come esplicata dalla delibera di approvazione della G.R. n. 644/2011, al punto n.3 -verifica dei bilanci aziendali a fine esercizio-, ai fini della determinazione del corrispettivo definitivo la verifica va espletata dall'ente regionale, come sopra riportato al paragr. 8.2, alla fine dell'esercizio annuale, sulla scorta del bilancio dell'azienda che sia tenuta alla relativa presentazione.
La domanda di pagamento dei costi per rinnovo di CCNL sostenuti nell'intero anno 2018 è stata proposta dall' il 27/05/2020 e, come non controverso, la verifica del CP_1
bilancio di esercizio del 2018 non è stata effettuata dalla la quale ha Parte_1 invece decurtato in base a determinazione dirigenziale n. 7376/2019 l'importo di
340.566,46 euro dal compenso spettante all' per il mese di novembre 2019, sul CP_1
presupposto di rilevati maggiori incassi da traffico effettivi per il 2018 rispetto a quelli ideali previsti dallo studio D'Abate del 2011 ai fini della compensazione provvisoria da versare a scadenza mensile, e della non necessaria contestualità delle verifiche di costi e ricavi effettivi-.
In ordine alla suddetta determina viene riferita dall'appellante la pendenza fra le parti dell'autonomo giudizio n. 1706/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Campobasso, del cui specifico oggetto ed eventuale esito non vi è documentazione: in proposito va sottolineato
-come evidenziato dal ctu nominato in primo grado e non oggetto di contestazione delle parti-, che il relativo riscontro contabile non è praticabile nell'ambito della verifica del bilancio di fine esercizio 2018, in quanto la determina citata concerne una sola mensilità relativa ad un esercizio differente (novembre 2019).
Per ciò che rileva in questa sede, si trae anche da tale rilievo l'insostenibilità della tesi secondo cui le pattuizioni negoziali consentirebbero alla di procrastinare o Pt_1
anticipare a sua discrezione ogni verifica, ed al contempo di opporre alle richieste di pagamento dell'impresa il mancato verificarsi della condizione della valutazione del bilancio di esercizio annuale (la dipendenza dell'operatività della clausola dalla mera volontà di una delle parti concreterebbe peraltro la nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1355 c.c.): per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3, del contratto, come integrato
17 dalla delibera di G.R. citata, sono infatti previsti tempi e modalità cui le parti devono attenersi per la verifica da effettuare -fine dell'esercizio ed analisi del bilancio aziendale-.
8.4 -- L'appellante pone in dubbio la terzietà del ctu nominato in primo grado dr. ER
, richiamando l'istanza di ricusazione proposta nel corso del primo grado e
[...]
condivisibilmente respinta dal tribunale (v. ord. resa a verbale di udienza del 21/09/2021), in quanto riferita alla predisposizione da parte del dr. , circa dieci anni prima della ER causa odierna, di relazione giurata ai sensi dell'art. 2645 c.c. ai fini del conferimento del ramo d'azienda della alla nel che non è neppure astrattamente Pt_2 CP_1
configurabile un motivo di ricusabilità del consulente tecnico per mancata astensione obbligatoria ai sensi degli artt. 192, 63, co.2, e 51, co.1, c.p.c. ha successivamente presentato richiesta di sostituzione del tecnico per gravi CP_5 ragioni di opportunità, adducendo ulteriori argomenti a sostegno dell'asserita parzialità del ctu : il mancato accoglimento di tale istanza, pur esclusivamente basato dal primo giudice sulla sua ritenuta tardività, è in ogni caso meritevole di conferma, non ravvisandosi da questa Corte in quanto prospettato (l'avere proposto il recupero nei confronti della Pt_1 di un credito vantato da una diversa società, di cui il era liquidatore
[...] ER giudiziale) un motivo che avrebbe giustificato l'astensione del ctu per ragioni di opportunità ex art. 51, co.2, c.p.c., non invocabili dalle parti ma valutabili discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
Criticando poi nel merito le valutazioni del ctu, la appellante sostiene l'erroneità Pt_1
dei criteri dallo stesso applicati, nonché il recepimento acritico dal parte del tribunale delle conclusioni tratte, sollecitando la revisione della consulenza in base alle osservazioni mosse dal proprio consulente di parte.
La motivazione della sentenza appellata si è motivatamente basata sull'analisi del corretto ed esaustivo elaborato del ctu, incaricato della determinazione, con riferimento all'esercizio 2018, dei costi e dei ricavi relativi al servizio di trasporto pubblico locale, separandoli da quelli risultanti da altre attività svolte dalla in regime non CP_1
convenzionato, al fine di accertare se la società fosse creditrice di somme dovute dalla a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla società per rinnovo del Parte_1
18 CCNL;
il tutto esaminando il bilancio aziendale ed il cd. documento TR (conto economico della società) e tenuto conto dell'art. 9 del contratto di servizio e della determina regionale n. 644/2011.
Il dr. ha valutato la documentazione agli atti ed acquisito quella ulteriore ER
necessaria, come autorizzato e con il consenso delle parti, effettuando:
a) l'individuazione delle somme anticipate dall' in busta paga per rinnovo del CP_1
CCNL: il relativo conteggio effettuato dall'azienda è stato rettificato dal ctu (pag. 18 della relazione) computando percentualmente l'incidenza dei dipendenti utilizzati in via esclusiva nel TPL, in base al rapporto fra numero di autobus destinati nell'anno in questione al trasporto regionale e biregionale e numero totale di autobus della società (pari al 79,72%); ne è derivato il contributo regionale dovuto per rinnovo CCNL di € 993.738,00
-in luogo di quello di € 1.246.532,00 indicato dall'azienda-, risultato effettivamente corrisposto ai dipendenti e non rimborsato dalla Pt_1
b) il conto del dare-avere in base a due criteri, l'uno indicato dalla delibera di GR n.
644/2011 e dal correlato studio D'Abate per le aziende con percorrenza superiore ai
300.000 Km. e l'altro per quelle con percorrenza inferiore (fermo restando in ogni caso l'accertamento dell'importo del rinnovo del CCNL):
b1) secondo il criterio per aziende a percorrenza superiore a 300.000 Km, quale l'A.T.M., la verifica di fine esercizio ai fini del computo del dare/avere è stata basata sul raffronto fra i ricavi ideali calcolati dallo studio (cristallizzati nella retribuzione chilometrica comprensiva dell'utile al 10% del patrimonio netto) ed i ricavi effettivi (proventi tariffari, tessere e “compartecipazione gettito accise”, intesa come copertura dei rinnovi del CCNL), senza alcuna revisione dei costi -già individuati dallo studio ai fini della compensazione chilometrica con espressa esclusione di quelli da rinnovo di CCNL (v. paragr. n. 8.2), calcolati pertanto sub a) in € 993.738,00-, riscontrando una sovracompensazione dell'impresa di € 6.795,00 e pervenendo ad un credito della stessa di € 986.943,00;
b2) secondo il criterio previsto dalla delibera citata per le aziende con percorrenza inferiore ai 300.00 Km., il ctu (a meri fini di raffronto rispetto al computo ritenuto applicabile al caso) ha verificato in base al mod. TR costi e ricavi del TPL determinando
19 una sovracompensazione dell'impresa di € 108.135,00 e un credito della stessa di €
885.603,00.
Non si rende inoltre necessario alcun supplemento di indagine tecnica, come già ritenuto con ordinanza emessa in fase di trattazione, avendo il ctu dato specifico ed esauriente riscontro, motivatamente recepito dal tribunale, alle osservazioni del consulente di parte della qui riproposte, con cui: Parte_1
- si prospettava la necessità di verificare la contabilità aziendale con riscontro della congruità ed attinenza dei documenti esibiti in sede di verifica: il ctu ha osservato che (a parte la non demandabilità alla consulenza d'ufficio di valutazioni di congruità e proporzionalità delle spese) secondo delibera di GR n. 644/2011
e studio D'Abate, per le imprese con chilometraggio oltre 300.000 Km. la verifica delle entrate e dei soli costi da rinnovo del CCNL deve effettuarsi a fine esercizio in base al bilancio aziendale approvato, che consente l'agevole ed inconfutabile lettura dei relativi dati, e solo nel caso in cui l'azienda non sia obbligata a tale presentazione, mediante Co l'esibizione del mod. ; peraltro, la -che pure ha avanzato domanda Parte_1
riconvenzionale in relazione alle dedotte sovracompensazioni- non ha dato alcun riscontro agli inviti del ctu alla produzione di documentazione utile alla relativa ricostruzione;
- circa l'asserita duplicazione dei costi di rinnovo dei CCNL, secondo il consulente di parte già compresi nei costi sostenuti per il personale dipendente e non inseribili nelle somme riconoscibili ulteriormente all'azienda: il ctu ha precisato che, fermo l'inserimento in bilancio del costo da rinnovo del CCNL, il quesito postogli era inteso a quantificare il rimborso, spettante all'azienda, degli esborsi sostenuti per l'esercizio 2018 per tali rinnovi intervenuti nel tempo, da qualificarsi quale elemento positivo da iscrivere nel conto economico in contrapposizione al costo sostenuto;
come osservato dal ctu, ove si facesse riferimento in base all'impostazione del consulente di parte al conto economico, questo, in assenza della correlata iscrizione del rimborso degli incrementi legati al CCNL tra i ricavi, esporrebbe una perdita economica di pari importo, con conseguente necessità di rimborso da parte della [tanto in linea con quanto Pt_1 sopra esposto ai punti 8.2 ed 8.3 circa l'esclusione in base alla D.G.R. n. 644/2011 dalla
20 “compensazione provvisoria” mensile di cui al contratto del 2015 dei costi per gli aggiornamenti del CCNL, dei quali va tenuto conto per la verifica annuale del dare/avere ex art. 9, co. 3, quali costi effettivi -ovvero, se riscossi, quali entrate effettive-].
La sentenza appellata ha dunque coerentemente recepito i criteri sopra riassunti ai capi a) e b1) in base alla delibera di G.R. n. 644/2011.
8.5-- Il primo giudice ha di conseguenza riconosciuto a favore della la Pt_1
compensazione di parte del suo debito verso la con quello da CP_1 sovracompensazione che la ctu ha accertato essere stata percepita dall'impresa per €
6.795,00 rispetto agli introiti ideali per corrispettivi e tessere, condannando l'ente al pagamento della differenza 986.943,00 euro.
L'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per il pagamento del proprio ulteriore asserito credito da sovracompensazione fruita dall' CP_1
Come esposto dalla sentenza appellata -senza che sul punto l'appellante sottoponga ad alcuna critica specifica la relativa motivazione, con le conseguenze di cui all'art. 342 c.p.c. in termini di inammissibilità dell'impugnazione sul punto- la domanda riconvenzionale, oltre ad essere formulata in termini generici ed indeterminati, è rimasta del tutto carente di prova, in ordine alla quale l'appellante ribadisce unicamente la richiesta di rinnovazione della ctu;
al riguardo si rimanda anche alle annotazioni del ctu circa il mancato riscontro dell'attuale appellante all'invito a fornire al tecnico d'ufficio, in accordo con la controparte, documentazione di supporto alla ricostruzione dei rapporti di reciproco debito/credito.
9.-- La decisione del tribunale viene infine censurata con il sesto motivo di appello per violazione dei decreti legislativi nn. 231/2002, 163/2006 e 50/2016, per avere riconosciuto sulle somme da versare dalla all' gli interessi ex d.lgs. n. Pt_1 CP_1
231/2002, con decorrenza dal decimo giorno successivo al ricevimento della fattura (art. 9, co. 5 del contratto di servizio).
Anche sul punto la decisione impugnata va confermata.
21 Il d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva CE 2000/35 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali) all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce
"transazioni commerciali", cui sono applicabili le previsioni relative ai cd. interessi commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
La assume che il contratto di servizio intercorso con la arebbe di natura Pt_1 CP_1
concessoria e che non ricorrerebbe nella specie un appalto di servizi, definibile quale transazione commerciale, in quanto:
a) sia le concessioni di servizi che gli appalti di servizi rientrano fra i contratti pubblici, ex art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 -“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, attuativo delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sull'ordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
[applicabile alla fattispecie esaminata, diversamente dal d.lgs. n. 50/2016 invocato dall'appellante: cfr. le relative disposizioni transitorie ex art. 216 e ss.];
b) il citato art. 3, al comma 12, precisa che la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30;
c) l'art. 30 appena menzionato stabilisce che alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
d) poiché, come da norma di interpretazione autentica (art. 24, co.1, della l. n. 161/2014), il d.lgs. n. 231/2002 è applicabile ai contratti pubblici di cui all'art. 3, co.3, d.lgs. n.
163/2006, per le concessioni di servizi (cui in base al suddetto art. 30 non si applica il cod. contratti pubblici) non spettano gli interessi commerciali;
e) nella fattispecie si verterebbe in ipotesi di concessione -e non di appalto-, di servizi di trasporto, dal momento che all' pettano interamente i ricavi della vendita dei titoli CP_1
di viaggio (art. 8 del contratto), mentre la compensazione economica prevista a carico dell'ente affidante dall'art. 9 dello stesso contratto rappresenterebbe una voce meramente
22 eventuale ed incerta, con la conseguenza che il rischio operativo in capo all'impresa affidataria non sarebbe del tutto eliminato;
f) sotto un secondo profilo, si rimarca da parte dell'appellante che l'affidamento del servizio a favore dell' non è avvenuto all'esito di procedura a evidenza pubblica, CP_1
ma mediante sostanziali affidamenti diretti alle stesse imprese già concessionarie, in una sorta di “propaggine” della pregressa fase concessoria a impronta pubblicistica, su base non più provvedimentale ma contrattuale, in attesa dell'attribuzione della rete unica dei trasporti regionali con apposita gara (vigendo ancora la fase “transitoria”): origine del rapporto obbligatorio non sarebbe pertanto un'obbligazione iure privatorum, ma un atto privato accessivo alla concessione e dunque al provvedimento amministrativo.
L ribadisce il proprio diritto al pagamento degli interessi commerciali, CP_1
sostenendo che la contribuzione pubblica, che garantisce il pareggio di bilancio oltre ad un ragionevole margine di utile, costituisce la fonte di gran lunga principale di remunerazione del servizio di trasporto locale (rispetto ai ricavi della vendita dei biglietti di viaggio agli utenti); sostiene quindi che, mancando l'elemento rischio, la fattispecie non
è configurabile come concessione, bensì come appalto di servizi.
Osserva il collegio che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, fra cui la pronuncia di Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012 n. 2531 menzionata dall'appellante, nell'ambito del trasporto pubblico locale il campo operativo del d.lgs. n.
163/2006 è definito dalla normativa comunitaria.
In particolare, solo nel caso in cui i contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri assumono la forma di concessione di servizi, si applicano le disposizioni del regolamento 2007/1370/CE - relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia-; se invece detti contratti assumono la forma dell'appalto pubblico, ad essi si applicano le disposizioni di cui alle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.
La differenza tra le due suddette modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico viene così definita dal C.d.S.:
23 -- nella concessione, l'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dell'opera o del servizio, in quanto si remunera presso gli utenti, almeno per una parte significativa, mediante la riscossione di un prezzo;
sotto il profilo economico, il settore in cui opera l'impresa è chiuso al mercato, totalmente o parzialmente, sulla base di disposizioni di carattere generale quanto allo svolgimento del servizio, e l'ingresso dell'operatore deve avvenire tramite un provvedimento amministrativo (di concessione); la compensazione per lo svolgimento delle missioni di servizio pubblico è stabilita dal
Regolamento UE;
-- nell'appalto, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all'Amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l'attività svolta dall'appaltatore per le prestazioni ad essa rese;
l'impresa che fornisce l'opera o il servizio di trasporto non sopporta in tal caso l'alea connessa alla gestione dell'opera o del servizio, venendo a mancare l'elemento rischio;
sotto il profilo economico, vi è mancanza di rischio quando vi è uno specifico contratto di servizio che impone degli oneri di servizio pubblico specifici per l'impresa, ai quali questa fa fronte tramite una specifica remunerazione, data per contropartita dall'Amministrazione pubblica, e dunque non una mera compensazione integrativa: nel caso esaminato dalla decisione del C.d.S., sulla base del riscontro delle previsioni contrattuali si è ritenuta insussistente una concessione (che abilita l'operatore economico a svolgere il servizio sulla base di predeterminate regole generali), e ricorrente una situazione posta dal regolamento del 2007 sotto l'egida della disciplina degli appalti pubblici, con i conseguenti oneri di attivazione delle necessarie procedure competitive.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale tra ed e l'allegato atto aggiuntivo Parte_1 CP_1
del 22/05/2015, richiamate le delibere di G.R. di affidamento, fra le altre imprese, all' ei programmi di esercizio contrattualizzati con le imprese di trasporto, precisa CP_1
(art.3) che il contratto ha validità a partire dalla data di stipula fino all'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica e alla stipula del contratto di servizio con il gestore unico aggiudicatario;
che il suo oggetto (art. 7) è il rapporto tra la e l'impresa in ordine Pt_1
24 all'esercizio, da parte di quest'ultima, del servizio di trasporto pubblico da svolgere secondo le linee, i programmi e gli orari di cui al programma di esercizio allegato;
che gli impegni dell'impresa ed i poteri di vigilanza e di sanzione della affidante sono Pt_1
elencati analiticamente dagli artt. 11 e 12.
Circa i proventi tariffari (art. 8), sono di competenza della stessa impresa affidataria i ricavi della vendita dei titoli di viaggio, rilasciati dall'impresa secondo le tariffe in vigore;
ai fini della compensazione economica del servizio a carico della (art. 9) il totale Pt_1
chilometrico (4.284.672,10 Km. annui), comprensivo di un margine di utile ragionevole,
è conteggiato su base mensile e deve essere pagato a seguito delle certificazioni esibite dall'impresa; viene previsto il corrispettivo chilometrico di € 1,84 oltre Iva -aggiornato dall'atto aggiuntivo ad € 2,16 oltre Iva-, comunque da rideterminare in misura maggiore o minore in funzione del costo effettivo di esercizio da determinare dalla questa si Pt_1
impegna a corrispondere la differenza fra la compensazione riconosciuta con il contratto e il costo definitivamente riconosciuto, e la società affidataria a restituire il maggiore compenso eventualmente ricevuto rispetto al costo definito;
viene riconosciuta la spettanza del tasso di inflazione Istat e si prevede il pagamento a cadenza mensile, entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della fattura.
Sulla base di tanto, nella fattispecie non si verte in un'ipotesi di concessione di pubblici servizi di trasporto ma di appalto di servizi, dal momento che la P.A. ha mantenuto la potestà di indirizzo e vigilanza nella gestione (come previsto dalla normativa di riferimento, artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 422/1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale); il rischio della gestione del servizio non risulta inoltre accollato all'impresa, cui non è consentito determinare tariffe di viaggio più redditizie, mentre l'ente affidante si è impegnato a coprire i costi di esercizio, anche ove riconosciuti eccedenti la compensazione prevista contrattualmente.
Nella stessa linea, secondo le indicazioni di Cass. 14/11/2019 n. 29648:
- i contratti di servizio previsti dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997 cit. sono di norma esclusi dal novero delle concessioni e consistono in appalti pubblici di servizio;
25 - lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione affidante e il gestore del servizio di trasporto disciplinano le condizioni e le modalità di esecuzione di quest'ultimo
è infatti un contratto avente carattere onnicomprensivo di tutti gli aspetti del servizio medesimo, e che, pur su base consensuale, si inserisce nell'ambito delle funzioni di programmazione ed organizzazione del servizio di esclusiva competenza della Pt_1
medesima, ai sensi degli artt. 14 - 16 e 20 del medesimo d.lgs. n. 422/1997 (Consiglio di
Stato 2018/n. 1746);
- benchè nel regime transitorio sia consentito derogare all'obbligo della gara, lo strumento di regolazione del servizio di trasporto rimane sempre e comunque quello del contratto di servizio, il che differenzia la fattispecie dai diversi connotati legali della concessione c.d. traslativa, in cui il concessionario agisce, invece, come organo indiretto della P.A. e che produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione amministrativa diretta della medesima P.A.; tanto non risulta dagli artt. 18 e 19, del d.lgs.
n. 422/97, né dal diritto dell'UE (art. 14 Reg. n. 1893/91 del Consiglio, del 20/06/1991; cfr. art. 5, c. I, della Direttiva n. 440/91 del Consiglio), non operando di norma in materia il regime della concessione, bensì quello dell'appalto.
Si rileva ulteriormente che:
a) come allegato dalla società appellata, la parte più rilevante della remunerazione del servizio è nella specie a carico della con conseguente assenza di un vero e Pt_1
proprio rischio economico/operativo in capo ad essa impresa affidataria, prevedendo il citato art. 9 del contratto la corresponsione a carico di quest'ultima di una compensazione pubblica predeterminata (€/km) e salvo conguagli di fine esercizio, a totale copertura dei costi derivanti dalla gestione dai servizi affidati;
le considerazioni dell'appellante circa la natura meramente eventuale della compensazione economica prevista da tale articolo a carico dell'ente affidante contrastano con il tenore della clausola, che prevede la possibilità della restituzione di eventuali sovracompensazioni dell'impresa in funzione del costo effettivo di esercizio, ma non per questo lascia all'arbitrio della il riconoscimento o meno del compenso;
Pt_1
26 l'appellante sostiene inoltre che il rischio per l'affidataria del servizio non sarebbe “del tutto eliminato”, disattendendo l'orientamento della giurisprudenza (v. la citata decisione del C.d.S. 2012/n. 2531), secondo il quale si può parlare di concessione del servizio di trasporto allorchè il rischio gravi sull'impresa affidataria integralmente o almeno “per una parte significativa”;
b) il rapporto è specificamente ed analiticamente regolato dal contratto di servizio, e non già da un generico atto concessorio -v. Cass. 2019/n. 29648, cit.-; la validità dello stesso contratto è espressamente contenuta fino all'aggiudicazione del servizio mediante gara ad evidenza pubblica (cfr. art. 18, comma 3 bis del d.lgs. n.
422/1997: "trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati tramite le procedure concorsuali").
Il ritardato adempimento e la quantificazione degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
n. 231/2002 non sono state in alcun modo contestate dall'ente appellante.
Va sottolineato che la normativa in esame non richiede, ai fini dell'applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, che il contratto preveda espressamente il relativo obbligo, né è necessaria la messa in mora del debitore, la dimostrazione del maggior danno ex art. 1124 , co. 2, c.c. da parte del creditore o la prova, a carico dello stesso creditore, che il ritardato pagamento sia dovuto a causa imputabile al debitore (cfr. Cass.
n. 14911 del 31/05/2019 : “L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore. Ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio. A norma dell'art. 3
d.lgs. n. 231 del 2002, infatti, «il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri [del che non vi è traccia nella fattispecie] che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Prevede poi
l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento» poi
27 disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre «senza che sia necessaria la costituzione in mora». Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. (…) Con il decreto legislativo n. 231 del
2002, il legislatore, mirando — in attuazione della direttiva 2000/35/CE — ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento”.
10.-- Le spese del presente appello seguono l'integrale soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo applicando il D.M. n. 147/2022 in ragione del valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/inibitoria e decisionale.
Ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 19/01/2023 dalla in persona legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Parte_1
371/2022 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nei confronti dell con sede in Ripalimosani (CB), in Controparte_1
persona del l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta l'appello;
28 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente appello, che liquida in 19.617,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare agli avv.ti Edoardo Lombardi ed Antonio Maria Sabato, antistatari;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 17 aprile 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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