Sentenza breve 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/09/2021, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01111/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2021, proposto da
At Ca' San Polo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Militerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Comune di Venezia del 14 maggio 2021 di immediata chiusura dell'attività avviata in assenza di SCIA e di irricevibilità della pratica SCIA n. 04286100278-14052021-1014, con conseguente archiviazione della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugna il provvedimento del 14 maggio 2021, con cui il Comune di Venezia ha disposto la chiusura immediata dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare esercitata tramite apparecchi automatici in locale esclusivo sito a Venezia, S. Polo n. 2695 in assenza di Scia, e l’irricevibilità della Scia n. 04286100278 – 14052021 – 2014, con conseguente archiviazione della stessa.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di ricorso:
1) Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta , in quanto, in sostanza: - in nessun punto del verbale irrogato dalla Polizia locale e posto a base del provvedimento si evincerebbe che l’apparecchio automatico per la distribuzione di alimenti e bevande era già funzionante; - gli accertatori sarebbero incorsi in un travisamento dei fatti in quanto l’apparecchio sarebbe stato solo posizionato nel locale in attesa del prescritto parere; - il responsabile avrebbe agito in totale trasparenza e buona fede avendo conferito mandato ad un architetto che avrebbe effettuato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente anche previo consulto con l'architetto Responsabile del Servizio Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Venezia che non avrebbe sollevato obiezioni; - il responsabile avrebbe fatto affidamento su quanto previsto dal Regolamento di igiene, in particolare all’art. 18; - l'operato del Comune sarebbe viziato da illogicità ed ingiustizia manifesta in quanto in un primo momento sembrerebbe contestare alla società ricorrente l'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare mediante l'utilizzo di apparecchi automatici e per tale motivo lo sanzionerebbe, mentre subito dopo disporrebbe la chiusura dell'attività poiché, anche in presenza di SCIA corretta, la suddetta attività sarebbe vietata dalla normativa locale;
2) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990 , in quanto, nel caso di specie, nessuna legittima motivazione sarebbe stata posta alla base dello "scarno" provvedimento impugnato;
3) Violazione art. 7 L. 241/1990 , in quanto nel caso di specie non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento e in proposito il Comune si è limitato a precisare di: “non procedere con l'invio della comunicazione di avvio del procedimento per motivi derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento...”, senza specificare quali fossero tali esigenze.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Le parti, in prossimità della camera di consiglio dell’8 settembre 2021, hanno depositato istanza di passaggio in decisione della causa.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso non è fondato e va respinto, in quanto:
- la censura con cui la ricorrente lamenta che “in nessun punto del verbale irrogato si evince se il cennato apparecchio fosse già funzionante” è da considerare infondata alla luce della lettura del complessivo verbale di accertamento della Polizia Locale, dove si legge che “(...) il sig. RR IZ, in qualità di Amministratore Unico della società A.T. Cà San Polo s.r.l., gestiva tale attività” (di esercizio di vicinato del settore alimentare senza aver presentato la prescritta Scia, come specificato prima nel verbale, n.d.r.) “con l’utilizzo di un distributore automatico di cibi e bevande collocato all’interno del locale suddetto, al momento dell’accertamento aperto e fruibile dalla potenziale clientela”(doc. 2 in atti deposito Comune). Per cui appare evidente che l’attività era stata già avviata e il distributore automatico funzionante, non rilevando il fatto che nel momento dell’accertamento fosse concretamente fruito o meno dall’utenza ma che fosse “aperto e fruibile dalla potenziale clientela”, come accertato dalla Polizia Locale e come confermato anche dalla documentazione fotografica contestuale all’accertamento, depositata in giudizio (doc.3 in atti deposito Comune). Inoltre, nella SCIA presentata il 14 maggio 2021, è la stessa società ad aver dichiarato l’avvio dell’attività a far data dal 3 maggio 2021 e, quindi, in data anteriore all’accertamento effettuato dalla Polizia Locale il 14 maggio 2021;
- infondata è, poi, l’eccezione secondo cui la ricorrente, nel porre in essere tutte le attività prodromiche all’esercizio della detta attività, avrebbe fatto “legittimo affidamento sulle dichiarazioni” dell’architetto RO. Quest’ultimo, infatti, ha agito quale Responsabile del Servizio Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Venezia e, quindi, in quanto tale, competente solo sulla materia delle autorizzazioni paesaggistiche e non sulle autorizzazioni di commercio, per cui non si è espresso ( non potendolo fare in quanto non di sua competenza) né sulla possibilità di svolgere l’attività in questione, né sulla tipologia di SCIA richiesta per la medesima, in relazione alla quale è competente l’ufficio Servizio Sportello Unico Commercio, a cui è stata successivamente presentata la SCIA. E, del resto, ben diversa è l’istanza di autorizzazione paesaggistica per “l’inserimento in foro porta esistente di distributore cibo/bevande automatico amovibile”, rispetto alla necessaria autorizzazione commerciale. Anche dalla corrispondenza intercorsa tra l’arch. RO e la professionista incaricata dal ricorrente (doc. n.3 in atti deposito ricorrente) emerge, inoltre, come la stessa riguardasse il solo aspetto paesaggistico, mentre, con riferimento all’avvio dell’attività, la professionista riconosceva di non sapere se fosse necessaria una SCIA commerciale ed invitava, pertanto, la società ricorrente ad informarsi presso il proprio commercialista;
- il ricorrente, inoltre, non poteva fare legittimo affidamento solo su quanto previsto dal Regolamento di igiene, in particolare all’art. 18, avente ad oggetto la “Somministrazione e vendita tramite apparecchi automatici”, considerato che tale Regolamento detta specifiche disposizioni in materia di igiene, le quali vanno coordinate con le ulteriori e diverse norme che disciplinano, invece, la materia del commercio;
- come evidenziato dal Comune, infatti, la vendita tramite distributori automatici è disciplinata dall’art. 17 D.lgs. 114/1998, il quale, al comma 4, prevede che “la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita” e richiede quindi la presentazione di apposita SCIA che, nel caso specifico, mancava al momento dell’accertamento;
- di conseguenza, legittimamente il Comune ha disposto la sanzione dell’immediata chiusura dell’attività esercitata in assenza di SCIA, come previsto dall’art. 27 della legge regionale del Veneto n.50 del 2012, mentre, con riferimento alla SCIA presentata tardivamente, ne ha disposto l’irricevibilità, trattandosi di SCIA “non conforme all’attività effettivamente esercitata”, poiché è stata presentata SCIA per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati anziché quella, richiesta nel caso in questione, per attività di vendita tramite apparecchi automatici in locale esclusivo, assimilabile ad un esercizio di vicinato;
- a ciò va aggiunto, infine, che, come rilevato dal Comune, l’avvio della suddetta attività non sarebbe comunque stato consentito in forza dei provvedimenti a tutela di Venezia richiamati nel provvedimento impugnato, che vietano, fino al 31 dicembre 2021, le attività di vendita dal dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo sul territorio della città antica e isole;
- considerato quanto sopra esposto, inoltre, il provvedimento impugnato è da considerare sufficientemente e adeguatamente motivato con riferimento agli elementi di fatto e di diritto riportati nello stesso;
- infine, quanto alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, si ritiene che la stessa non possa comunque avere affetti vizianti, potendosi fare applicazione, nel caso di specie, dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n.241 del 1990, considerato che, secondo quanto sopra evidenziato, il contenuto del provvedimento comunale impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
In definitiva, quindi, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Venezia le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO