Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4487 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CATALANO PASQUALE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. MAIETTA PAMELA;
Controparte_1
CP 2, AVV. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 16.12.2021 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199011805872000, notificata il 22.10.2021, con riferimento all'avviso di addebito n.
33420140003147965000 relativo ai contributi da versare alla Gestione
Commercianti dal 04/2007al 10/2013.
Ha dedotto l'illegittimità dell'avviso impugnato in ragione dell'annullamento giudiziale dell'atto presupposto avvenuto con sentenza Tribunale di Castrovillari
n. 826/2021 pubblicata in data 6.5.2021, notificata alle parti resistenti, non appellata e passata in giudicato.
Si è costituito in giudizio l' CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituito l' CP_2, contestando l'opposizione in ragione dello sgravio parziale delle somme inizialmente iscritte a ruolo in conformità alla pronuncia giudiziale.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_4
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_3 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Nel merito, la domanda, volta alla declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03420199011805872000 limitatamente all'avviso di addebito n.
33420140003147965000 con conseguente declaratoria della non debenza delle somme in esso recate, è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte è emerso che l'opponente in data 12.11.2014 ha proposto precedente ricorso avverso l'avviso di addebito n. 33420140003147965000 -lo stesso per cui oggi è causa- davanti all'intestato Tribunale (RG. n. 4077/2014), definito con sentenza n. 826/2021 del 6.5.2021, definitiva, che ha così disposto: "Dall'istruttoria è emerso non solo che l'attività fosse stagionale, ma che la stessa venisse effettivamente esercitata solo dal 15 giugno al 31 agosto.
Per il 2013, invece, risulta che dal mese di luglio l'immobile adibito a lido balneare è stato concesso in locazione e dunque nulla è dovuto dal ricorrente da quel momento.
In conclusione, i contributi sono dovuti solo dal 2007 al 2012, in misura proporzionale all'attività espletata dal 15 giugno al 31 agosto. Null'altro è dovuto. (...)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito opposto nei limiti in motivazione precisati;
2) dichiara che il ricorrente è tenuto al versamento dei contributi per l'attività stagionale svolta dal 15 giugno al 31 agosto per il periodo 2007-2012;
3) compensa le spese."
La pronuncia giudiziale è passata in giudicato in data 6.11.2021 (come da attestazione di cancelleria in atti), dopo la notifica dell'intimazione di pagamento, oggi opposta e prima del deposito dell'opposizione oggetto del presente procedimento. La stessa ha, in conclusione, accertato, per un verso,
l'insussistenza dei crediti per l'anno 2013 riportati nel predetto avviso di addebito a titolo di contributi e somme aggiuntive e, per altro verso, per gli anni dal 2007 al 2012 la sussistenza dell'obbligo contributivo solo per il periodo di effettivo esercizio dell'attività commerciale stagionale (dal 15 giugno al 31 agosto).
Ebbene, nella propria memoria di costituzione l'ente impositore ha sostenuto di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito in conformità al giudicato e, segnatamente, di aver annullato l'atto impositivo "...con riferimento all'annualità 2013 (cfr. provvedimento di sgravio che si allega), mentre per la restante parte dal 2007 al 2012 l'avviso di addebito resta pienamente valido ed efficace" (cfr. memoria CP_2 pag. 2).
Ma l'assunto dell' CP_5 resistente è, in parte, privo di riscontro documentale, in parte viziato.
Ed infatti, quanto al primo profilo, dunque, con riferimento all'annualità 2013, risulta oggetto di sgravio solo l'importo identificato nell'estratto ruolo in atti
(allegati CP_3 - dalla partita n. 010120638321101130115432 (pari ad euro
1.260,54 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale dal 01/2013 al 03/2013 e ad euro 66,31 a titolo di sanzioni di morosità relativamente allo stesso periodo).
Risulta, tuttavia, escluso dal provvedimento di annullamento l'altro carico afferente alla contribuzione imposta per il 2013, identificato dalla partita n.
(cfr. estratto ruolo), pari ad euro 700,30 a titoloPartita IVA 1 di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale dal 04/2013 al 06/2013 e ad euro 27,16 a titolo di sanzioni di morosità relativamente allo stesso periodo.
Quanto alle altre annualità, l'istituto previdenziale non ha rideterminato l'importo secondo i criteri dettati dalla pronuncia giudiziale definitiva, lasciando inalterate le somme pretese con riferimento ad un periodo maggiore (da aprile a dicembre per il 2007 e i primi semestri degli anni dal 2008 al 2012) rispetto a quello giudizialmente accertato, ricondotto al periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto degli anni dal 2007 al 2012.
Ciò posto, deve rilevarsi che Istante il giudicato formatosi sulla debenza dei previdenziali assistenziali, versare contributi ed da alla Gestione Commercianti solo per il periodo di esercizio dell'attività stagionale essendo pertanto preclusa al giudicante alcuna statuizione sulla medesima questione, non può in questa sede che affermarsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la somma oggetto dell'atto impugnato, dovendo la stessa rideterminarsi secondo i criteri dettati dalla sentenza definitiva.
A rigore, con la sentenza emessa a seguito ad opposizione ad avviso di addebito, il giudice del lavoro può rideterminare il credito dell'istituto, sia nel caso in cui sia accertato in misura diversa, sia nel caso in cui vi sia una pronuncia sulla legittimità della procedura di emissione dell'avviso e vi sia comunque un accertamento della fondatezza della pretesa contributiva. In ogni caso, a fronte di una sentenza di condanna al pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito, il titolo è rappresentato dalla sentenza di condanna, che sostituisce l'avviso di addebito opposto nella quale il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma
(cfr. Cassazione, sent. n. 5246/2021 su caso identico). Conseguentemente il titolo della pretesa contributiva non è l'atto amministrativo ma la sentenza, evento questo che determina l'assoggettamento della riscossione del credito previdenziale al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. relativo all'actio iudicati.
Ciò posto, l'iscrizione a ruolo, avente a presupposto l'atto amministrativo, non può rilevare occorrendo, al contrario, effettuare una nuova iscrizione in base al contenuto della emessa statuizione. In altri termini, laddove una statuizione annulli in parte un atto impositivo ordinando la riliquidazione delle somme, il titolo in base al quale l'ente può riscuotere gli importi non è più l'atto in origine emanato bensì la sentenza che fa venir meno il titolo esecutivo formato in base all'avviso di accertamento (principio delineato nell'ambito del contenzioso tributario dalla Cassazione, sent. n. 24092/2014 e senz'altro mutuabile in questa sede).
Nel caso di specie, la sentenza passata in giudicato, ha ridimensionato la pretesa contenuta nell'avviso di addebito, annullandolo in parte ed indicando i criteri per la determinazione dell'importo dovuto.
Dunque, si sarebbe dovuto procedere alla riscossione degli importi nell'ammontare risultante dalla rideterminazione eseguita sulla scorta della sentenza n. n. 826/2021. In ragione di tanto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme per come determinate nell'intimazione di pagamento impugnata, per quanto di competenza di questo
Giudice, limitatamente all'avviso di addebito n. 33420140003147965000.
Quanto alle spese di lite, pur in mancanza di prova rituale della data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento, deve rilevarsi come la formazione della stessa, recante lotto di stampa n. 07280 del 20.9.2019 e la stessa data di notifica che, in maniera incontestata, le parti hanno ricondotto al 22.10.2021, risalgono ad epoca precedente rispetto al suindicato passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di addebito sotteso;
circostanza che consente di compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica nella persona del
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Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti İ crediti riportati nell'intimazione di pagamento n. 03420199011805872000, limitatamente all'avviso di addebito n. 33420140003147965000; compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO